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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2760/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2760/2017 promossa da:
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. DI IORIO MICHELA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE MARCONI N. 5, 65126 PESCARA presso il difensore avv. DI
IORIO MICHELA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. CAPPUCCILLI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA
CAMPOBASSO N. 18, 65121 PESCARA presso il difensore avv. CAPPUCCILLI GUIDO
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate all'udienza cartolare del
10.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.17 la società Parte_1
adiva Codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia
[...] all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione: NEL MERITO, - accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici, della valuta, dei costi, competenze e remunerazioni
1 a qualsiasi titolo pretese dalla e, per l'effetto, - dichiarare non Controparte_1 dovuti all'Istituto di credito tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi, ex art. 1815 c.c - condannare la convenuta al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti, In via subordinata - CP_1 accertare che nel corso del rapporto contrattuale l'Istituto di credito ha applicato nei vari trimestri tassi superiori a quello soglia pro-tempore vigente e tassi superiori al TEGM ma non al tasso soglia;
- inoltre, accertare e dichiarare che la in violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB, ha CP_1
modificato unilateralmente e senza giustificato motivo i tassi di interesse relativi ai c/c per cui è causa in virtù dello ius variandi e, per l'effetto, - condannare la allo storno delle annotazioni indebite CP_1
con ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti. In ogni caso - accertare e dichiarare che, a causa
[.. del comportamento illecito dell'Istituto di Credito, la Parte_1 ha diritto al risarcimento dei danni e, per l'effetto condannare il predetto Istituto al Parte_1
pagamento a tale titolo, della somma che emergerà nel corso del giudizio e sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative alla perizia tecnica, diritti ed onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.12.17, si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito: dichiarare Controparte_1
inammissibili e/o improcedibili, nulle e comunque rigettare, anche per effetto della dichiaranda prescrizione dei diritti azionati in causa, tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni ed ogni diritto connesso;
con rivalsa delle spese e competenze del giudizio ”.
All' udienza del 16.01.18 il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all' udienza del 27.11.18, poi differita al 25.06.19. A tale udienza il G.I. si riservava e , con ordinanza resa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, disponeva CTU contabile nominando il relativo ausiliario e ponendogli i pertinenti quesiti nonchè fissava, per l'affidamento dell' incarico al predetto CTU e per il relativo giuramento, l'udienza del
22.01.20. A tale udienza il nominato CTU prestava il giuramento di rito e il G.I. rinviava, per l'esame dell'elaborato peritale, all'udienza del 22.09.20.
Nelle more del giudizio, segnatamente in data 13.08.20, il CTU depositava l'elaborato peritale.
All'udienza del 22.09.20 il G.I. si riservava e, con ordinanza resa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.06.22 alla quale il G.I., preso atto dell' esito dell' elaborato peritale versato in atti e rilevate tano la natura del giudizio quanto la semplicità delle questioni giuridiche sottese ad esso, formulava una proposta conciliativa e rinviava, per la verifica dell' eventuale accettazione della stessa, all'udienza del 23.11.22.
A tale udienza, preso atto della mancata accettazione della predetta proposta conciliativa da parte della
2 società , fissava per la precisazione delle Parte_1 conclusioni l'udienza del 02.04.24, poi differita dapprima al 18.06.24, poi al 22.10.24 e infine al
10.12.24 in modalità a “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. dove tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc .
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte attrice relativa ad una presunta sussistenza in parte qua di interessi usurari. Sul punto infatti, nell'elaborato peritale versato in atti, il
CTU ha rilevato la conformità dei contratti oggetto del presente giudizio, segnatamente quello del
06/11/2001 , del 08/02/2002 e del 11/07/2003, rispetto alla L. 108/96 sì dunque da non riscontrare la sussistenza in parte qua di usura pattizia. Oltre a ciò, il predetto ausiliario, applicando alle condizioni economiche così come modificate in corso di rapporto in forza dello ius variandi i criteri indicati nei quesiti peritali postigli e richiamati nella sent. n. 16303/2018 della Corte di Cassazione SS.UU., ha rilevato, in sede di calcolo del TEG e successivo confronto dello stesso con il tasso soglia usurario tempo per tempo applicabile, come anche in tale ipotesi non vi sia stato in parte qua alcuno sforamento del tasso soglia nel periodo esaminato.
Meritevole invece di accoglimento è l'eccezione di parte attrice relativa all'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto di conto corrente in parte qua. Dalla documentazione contabile versata in atti, infatti, segnatamente dal contratto di conto corrente nr.
7712.62 del 06.11.01, si evince come la commissione di massimo scoperto applicata non sia stata contrattualmente prevista nel rispetto dei requisiti richiesti ai fini della sua validità, atteso che essa risulta essere indicata solo in percentuale senza l'esplicitazione dei relativi criteri e modalità di calcolo, sì dunque da risultare nulla per indeterminatezza dell' oggetto (sul punto Cass. Civ. sez.I,nr.. 19825 del
20.06.22). Peraltro, non risulta in atti neanche che la banca convenuta abbia provveduto ad adeguare la stessa alla normativa ratione temporis intervenuta, segnatamente all'art.
2-bis co. 1 e 3 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.
2. e all'art. 117 bis del d. lgs. 385/93(TUB), inserito dall'articolo 6-bis, comma 1,del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
(convertito con L. n. 214 del22/12/2011), atteso che non solo non risulta per tabulas alcun adeguamento della relativa pattuizione successiva a quella inserita nel contratto ut supra specificato, ma anche non v'è traccia di alcuna comunicazione, da parte della medesima banca convenuta a parte attrice, in merito all'adeguamento del contratto in essere a quanto previsto, proprio ai sensi del summenzionato art. 117-bis del TUB e del decreto ministeriale n. 644/2012, in materia di commissioni.
Tali suesposte risultanze trovano conforto nell' elaborato peritale versato in atti laddove il CTU, a fronti di tali evidenze, ha provveduto correttamente ad espungere dal ricalcolo del saldaconto
3 progressivo del conto ordinario in parte qua le commissioni di massimo scoperto addebitate dalla banca convenuta trimestre per trimestre.
Quanto poi all'eccezione di parte attrice relativa ad un'illegittima applicazione, al rapporto di conto corrente oggetto di causa, dei cd. “giorni valuta” la stessa risulta infondata e pertanto meritevole di rigetto. Sul punto infatti va rilevato come, per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. 154/92
(poi TUB, D.Lgs. 385/93), la contestazione summenzionata è valida se non è provata la specifica pattuizione scritta della clausola dei giorni valuta (ex multiis Trib. Udine nr. 1328/13). Pattuizione che in parte qua risulta contrattualizzata come si evince dal contratto di conto corrente del 06.11.2001 versato in atti.
Altresì meritevole di rigetto è l'eccezione di parte attrice relativa ad una presunta illegittimità delle variazioni in peius dei tassi e delle condizioni praticati dalla banca convenuta rispetto a quelli contrattualmente previsti. Sul punto, infatti, va rilevato come l'indirizzo giurisprudenziale prevalente abbia statuito il principio in forza del quale sussiste la legittimità della a procedere agli addebiti CP_1 degli interessi modificati a seguito dell'esercizio di tale diritto ut supra specificato in presenza della sola clausola contrattuale sottoscritta e approvata dal . Non occorre, quindi per la legittimità CP_2 dell'applicazione di interessi unilateralmente modificati, né il giustificato motivo, sia esso soggettivo od oggettivo ovvero ad personam o generalizzato, né la prova del recapito da parte della della CP_1
comunicazione di modificazione del tasso di interesse (ex plurimis Trib. Pordenone nr. 229 del
15.03.18). In forza del suesposto indirizzo giurisprudenziale e da una semplice lettura del contratto di conto corrente versato in atti, risulta conseguentemente di tutta evidenza la legittimità della condotta adottata sul punto dall' istituto di credito convenuto, attesa la sottoscrizione, con conseguente approvazione, ad opera di parte attrice della relativa specifica clausola contrattuale contemplata all' art. 16 co. 1 del predetto contratto. Conseguentemente, attestata l'insussistenza in parte qua dell'applicazione di tassi usurari, come ut supra specificato, va rigettata la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti ex artt. 2059 c.c., 1175 c.c. 1375 cc, art 2 Cost. e 185
c.p.).
Alla luce, pertanto, delle suesposte considerazioni risulta corretto il calcolo effettuato dal nominato
CTU in sede di elaborato peritale. Il predetto ausiliario ha infatti rideterminato il saldo del conto corrente in parte qua, alla data del 30/06/2016, in Euro 30.285,18 a debito della società di
[...]
odierna parte attrice, in luogo del saldo debitore, Parte_1 rappresentato nell'estratto conto bancario al 30/06/2016, di Euro 32.876,00 sempre a debito della predetta società, evidenziando pertanto una differenza di Euro 2.590,82 a favore della medesima società correntista.
4 Pertanto, in ragione pertanto dell'esito complessivo della lite sussistono fondati motivi per compensare le spese del presente giudizio nella misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta ed in favore dell'odierna parte attrice in ragione del principio di soccombenza. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 3.809,00 (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) da compensare nella misura di 1/3 e da liquidarsi in favore di parte attrice nella misura dei 2/3. Analogamente le spese dell'espletata CTU, liquidate per un importo pari ad € 1.400,00 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti, detratto quanto eventualmente ricevuto a titolo di acconto, andranno compensate fra le parti nella misura di 1/3 ponendo, in virtù del principio di soccombenza, i restanti 2/3 a carico di parte convenuta .
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro , disattesa ogni contraria
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
Ridetermina il saldo del conto corrente nr. 7712.62 del 06.11.01., alla data del 30/06/2016, in €
30.285,18 a debito della società come Parte_1
determinato in sede di CTU;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni dei danni non patrimoniali subiti ex artt. 2059 c.c.,
1175 c.c. 1375 cc, art 2 Cost. e 185 c.p. avanzata da parte attrice;
3. Compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese dell'espletata CTU, come specificate in parte motiva, e Pone a carico di parte convenuta i restanti 2/3 delle medesime;
4. Compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese del presente procedimento e condanna parte convenuta alla refusione, in favore dell' odierna parte attrice, dei restanti 2/3 delle medesime che si liquidano in € 545, 00 per spese, dei quali € 182,00 oggetto di compensazione fra le parti ed € 363,00 da porsi a carico di parte convenuta, ed € 3.809, 00 per compensi professionali al difensore, dei quali €
1.270,00 oggetto di compensazione fra le parti ed € 2.539,00 da porsi a carico di parte convenuta, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti.
5 Teramo, 6 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Marco Di Biase, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2760/2017 promossa da:
(C.F. Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. DI IORIO MICHELA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE MARCONI N. 5, 65126 PESCARA presso il difensore avv. DI
IORIO MICHELA
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. CAPPUCCILLI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA
CAMPOBASSO N. 18, 65121 PESCARA presso il difensore avv. CAPPUCCILLI GUIDO
CONVENUTA
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate all'udienza cartolare del
10.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.07.17 la società Parte_1
adiva Codesto Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni : “Piaccia
[...] all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione: NEL MERITO, - accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici, della valuta, dei costi, competenze e remunerazioni
1 a qualsiasi titolo pretese dalla e, per l'effetto, - dichiarare non Controparte_1 dovuti all'Istituto di credito tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi, ex art. 1815 c.c - condannare la convenuta al ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti, In via subordinata - CP_1 accertare che nel corso del rapporto contrattuale l'Istituto di credito ha applicato nei vari trimestri tassi superiori a quello soglia pro-tempore vigente e tassi superiori al TEGM ma non al tasso soglia;
- inoltre, accertare e dichiarare che la in violazione del disposto di cui all'art. 118 TUB, ha CP_1
modificato unilateralmente e senza giustificato motivo i tassi di interesse relativi ai c/c per cui è causa in virtù dello ius variandi e, per l'effetto, - condannare la allo storno delle annotazioni indebite CP_1
con ricalcolo del rapporto dare-avere tra le parti. In ogni caso - accertare e dichiarare che, a causa
[.. del comportamento illecito dell'Istituto di Credito, la Parte_1 ha diritto al risarcimento dei danni e, per l'effetto condannare il predetto Istituto al Parte_1
pagamento a tale titolo, della somma che emergerà nel corso del giudizio e sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese, ivi comprese quelle relative alla perizia tecnica, diritti ed onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22.12.17, si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito: dichiarare Controparte_1
inammissibili e/o improcedibili, nulle e comunque rigettare, anche per effetto della dichiaranda prescrizione dei diritti azionati in causa, tutte le avverse domande, eccezioni e deduzioni ed ogni diritto connesso;
con rivalsa delle spese e competenze del giudizio ”.
All' udienza del 16.01.18 il G.I. concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie ivi formulate, all' udienza del 27.11.18, poi differita al 25.06.19. A tale udienza il G.I. si riservava e , con ordinanza resa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, disponeva CTU contabile nominando il relativo ausiliario e ponendogli i pertinenti quesiti nonchè fissava, per l'affidamento dell' incarico al predetto CTU e per il relativo giuramento, l'udienza del
22.01.20. A tale udienza il nominato CTU prestava il giuramento di rito e il G.I. rinviava, per l'esame dell'elaborato peritale, all'udienza del 22.09.20.
Nelle more del giudizio, segnatamente in data 13.08.20, il CTU depositava l'elaborato peritale.
All'udienza del 22.09.20 il G.I. si riservava e, con ordinanza resa in pari data, a scioglimento della riserva assunta, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.06.22 alla quale il G.I., preso atto dell' esito dell' elaborato peritale versato in atti e rilevate tano la natura del giudizio quanto la semplicità delle questioni giuridiche sottese ad esso, formulava una proposta conciliativa e rinviava, per la verifica dell' eventuale accettazione della stessa, all'udienza del 23.11.22.
A tale udienza, preso atto della mancata accettazione della predetta proposta conciliativa da parte della
2 società , fissava per la precisazione delle Parte_1 conclusioni l'udienza del 02.04.24, poi differita dapprima al 18.06.24, poi al 22.10.24 e infine al
10.12.24 in modalità a “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. dove tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc .
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Va in primo luogo rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte attrice relativa ad una presunta sussistenza in parte qua di interessi usurari. Sul punto infatti, nell'elaborato peritale versato in atti, il
CTU ha rilevato la conformità dei contratti oggetto del presente giudizio, segnatamente quello del
06/11/2001 , del 08/02/2002 e del 11/07/2003, rispetto alla L. 108/96 sì dunque da non riscontrare la sussistenza in parte qua di usura pattizia. Oltre a ciò, il predetto ausiliario, applicando alle condizioni economiche così come modificate in corso di rapporto in forza dello ius variandi i criteri indicati nei quesiti peritali postigli e richiamati nella sent. n. 16303/2018 della Corte di Cassazione SS.UU., ha rilevato, in sede di calcolo del TEG e successivo confronto dello stesso con il tasso soglia usurario tempo per tempo applicabile, come anche in tale ipotesi non vi sia stato in parte qua alcuno sforamento del tasso soglia nel periodo esaminato.
Meritevole invece di accoglimento è l'eccezione di parte attrice relativa all'illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto di conto corrente in parte qua. Dalla documentazione contabile versata in atti, infatti, segnatamente dal contratto di conto corrente nr.
7712.62 del 06.11.01, si evince come la commissione di massimo scoperto applicata non sia stata contrattualmente prevista nel rispetto dei requisiti richiesti ai fini della sua validità, atteso che essa risulta essere indicata solo in percentuale senza l'esplicitazione dei relativi criteri e modalità di calcolo, sì dunque da risultare nulla per indeterminatezza dell' oggetto (sul punto Cass. Civ. sez.I,nr.. 19825 del
20.06.22). Peraltro, non risulta in atti neanche che la banca convenuta abbia provveduto ad adeguare la stessa alla normativa ratione temporis intervenuta, segnatamente all'art.
2-bis co. 1 e 3 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.
2. e all'art. 117 bis del d. lgs. 385/93(TUB), inserito dall'articolo 6-bis, comma 1,del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
(convertito con L. n. 214 del22/12/2011), atteso che non solo non risulta per tabulas alcun adeguamento della relativa pattuizione successiva a quella inserita nel contratto ut supra specificato, ma anche non v'è traccia di alcuna comunicazione, da parte della medesima banca convenuta a parte attrice, in merito all'adeguamento del contratto in essere a quanto previsto, proprio ai sensi del summenzionato art. 117-bis del TUB e del decreto ministeriale n. 644/2012, in materia di commissioni.
Tali suesposte risultanze trovano conforto nell' elaborato peritale versato in atti laddove il CTU, a fronti di tali evidenze, ha provveduto correttamente ad espungere dal ricalcolo del saldaconto
3 progressivo del conto ordinario in parte qua le commissioni di massimo scoperto addebitate dalla banca convenuta trimestre per trimestre.
Quanto poi all'eccezione di parte attrice relativa ad un'illegittima applicazione, al rapporto di conto corrente oggetto di causa, dei cd. “giorni valuta” la stessa risulta infondata e pertanto meritevole di rigetto. Sul punto infatti va rilevato come, per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. 154/92
(poi TUB, D.Lgs. 385/93), la contestazione summenzionata è valida se non è provata la specifica pattuizione scritta della clausola dei giorni valuta (ex multiis Trib. Udine nr. 1328/13). Pattuizione che in parte qua risulta contrattualizzata come si evince dal contratto di conto corrente del 06.11.2001 versato in atti.
Altresì meritevole di rigetto è l'eccezione di parte attrice relativa ad una presunta illegittimità delle variazioni in peius dei tassi e delle condizioni praticati dalla banca convenuta rispetto a quelli contrattualmente previsti. Sul punto, infatti, va rilevato come l'indirizzo giurisprudenziale prevalente abbia statuito il principio in forza del quale sussiste la legittimità della a procedere agli addebiti CP_1 degli interessi modificati a seguito dell'esercizio di tale diritto ut supra specificato in presenza della sola clausola contrattuale sottoscritta e approvata dal . Non occorre, quindi per la legittimità CP_2 dell'applicazione di interessi unilateralmente modificati, né il giustificato motivo, sia esso soggettivo od oggettivo ovvero ad personam o generalizzato, né la prova del recapito da parte della della CP_1
comunicazione di modificazione del tasso di interesse (ex plurimis Trib. Pordenone nr. 229 del
15.03.18). In forza del suesposto indirizzo giurisprudenziale e da una semplice lettura del contratto di conto corrente versato in atti, risulta conseguentemente di tutta evidenza la legittimità della condotta adottata sul punto dall' istituto di credito convenuto, attesa la sottoscrizione, con conseguente approvazione, ad opera di parte attrice della relativa specifica clausola contrattuale contemplata all' art. 16 co. 1 del predetto contratto. Conseguentemente, attestata l'insussistenza in parte qua dell'applicazione di tassi usurari, come ut supra specificato, va rigettata la richiesta di parte attrice di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti ex artt. 2059 c.c., 1175 c.c. 1375 cc, art 2 Cost. e 185
c.p.).
Alla luce, pertanto, delle suesposte considerazioni risulta corretto il calcolo effettuato dal nominato
CTU in sede di elaborato peritale. Il predetto ausiliario ha infatti rideterminato il saldo del conto corrente in parte qua, alla data del 30/06/2016, in Euro 30.285,18 a debito della società di
[...]
odierna parte attrice, in luogo del saldo debitore, Parte_1 rappresentato nell'estratto conto bancario al 30/06/2016, di Euro 32.876,00 sempre a debito della predetta società, evidenziando pertanto una differenza di Euro 2.590,82 a favore della medesima società correntista.
4 Pertanto, in ragione pertanto dell'esito complessivo della lite sussistono fondati motivi per compensare le spese del presente giudizio nella misura di 1/3 ponendo i restanti 2/3 a carico di parte convenuta ed in favore dell'odierna parte attrice in ragione del principio di soccombenza. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 3.809,00 (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) da compensare nella misura di 1/3 e da liquidarsi in favore di parte attrice nella misura dei 2/3. Analogamente le spese dell'espletata CTU, liquidate per un importo pari ad € 1.400,00 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti, detratto quanto eventualmente ricevuto a titolo di acconto, andranno compensate fra le parti nella misura di 1/3 ponendo, in virtù del principio di soccombenza, i restanti 2/3 a carico di parte convenuta .
P.Q.M.
il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1
contro , disattesa ogni contraria
[...] Controparte_1
istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto,
Ridetermina il saldo del conto corrente nr. 7712.62 del 06.11.01., alla data del 30/06/2016, in €
30.285,18 a debito della società come Parte_1
determinato in sede di CTU;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni dei danni non patrimoniali subiti ex artt. 2059 c.c.,
1175 c.c. 1375 cc, art 2 Cost. e 185 c.p. avanzata da parte attrice;
3. Compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese dell'espletata CTU, come specificate in parte motiva, e Pone a carico di parte convenuta i restanti 2/3 delle medesime;
4. Compensa fra le parti, nella misura di 1/3, le spese del presente procedimento e condanna parte convenuta alla refusione, in favore dell' odierna parte attrice, dei restanti 2/3 delle medesime che si liquidano in € 545, 00 per spese, dei quali € 182,00 oggetto di compensazione fra le parti ed € 363,00 da porsi a carico di parte convenuta, ed € 3.809, 00 per compensi professionali al difensore, dei quali €
1.270,00 oggetto di compensazione fra le parti ed € 2.539,00 da porsi a carico di parte convenuta, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNPA come per legge dovuti.
5 Teramo, 6 Febbraio 2025
IL GIUDICE ON. dott. Marco Di Biase
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