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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 01/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 83 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Nuoro presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Maria Anna Sirigu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione in appello.
- appellante -
contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti Notaio in data 22.10.2021. Persona_1
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia alla Corte adita di voler accogliere i motivi di impugnazione sopra illustrati alle lettere i) e ii) e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: A) determinare in euro 10.349,00 o nell'importo che sarà accertato in corso di causa l'ammontare del credito di B) riformare la CP_1
statuizione sulla condanna alle spese disponendo, ai sensi dell'art. 91 cpc, la condanna di CP_1
alle spese di lite del primo grado, o, in subordine, nella denegata ipotesi di applicazione del
[...]
principio della reciproca soccombenza, porre a carico di la parte delle spese di lite che CP_1
la Corte riterrà di non compensare;
C) porre le spese dell'appello a carico di Chiede CP_1
ammettersi CT tecnico contabile per i motivi esposti sotta la lettera i).”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“In via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello principale, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, e dunque tutte le domande ed eccezioni ivi proposte dalla sig.ra b) accogliere in toto l'appello incidentale formulato con il presente Parte_1
atto da e per l'effetto c) annullare e riformare il capo b) della parte dispositiva della CP_1
sentenza n. 472/2022, resa tra le parti indicate in epigrafe dal Tribunale Civile di Nuoro per le ragioni in espositiva;
d) in via subordinata: e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della sig.ra per la fornitura idrica eseguita in suo CP_1 Parte_1
favore nel periodo indicato nelle fatture ingiunte f) dichiarare la sig.ra sig.ra Parte_1
tenuta al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per CP_1
ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e, conseguentemente, g)
condannare la sig.ra alla rifusione delle spese lite, delle competenze professionali Parte_1
e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 30 giugno 2017 ha proposto nanti il Tribunale di Nuoro Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. 5679/2017, emessa il 18 maggio 2017 da CP_1
con la quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 15.348,61.
[...]
Tale somma era stata richiesta a fronte del mancato pagamento delle quindici fatture di cui in appresso: 1) fattura n. 200685840 del 30.12.2006 dell'importo di euro 73,81; 2) fattura n.
2 200880215066 del 30.4.2008 dell'importo di euro 69,21; 3) fattura n. 200821121510 del 4.11.2008, dell'importo di euro 65,12; 4) fattura n. 2009903489438 del 9.12.2009 dell'importo di euro 306,94;
5) fattura n. 201034111177 del 28.6.2010 dell'importo di euro 72,46; 6) fattura n. 201034123070 del 31.7.2010 dell'importo di euro 36,74; 7) fattura n. 201302146713 del 31.5.2013 dell'importo di
euro 1.888,35; 8) fattura n. 201402158983 del 14.7.2014 dell'importo di euro 6.219,65; 9) fattura n.
201402416933 del 6.10.2014 dell'importo di euro 55,39; 10) fattura n. 20150348704 del 28.1.2015 dell'importo di euro 1.742,60; 11) fattura n. 2015028240179 del 20.10.2015 dell'importo di euro
2.082,10; 12) fattura n. 2016000520124202 del 28.4.2016 dell'importo di euro 1.467,98; 13) fattura
n. 2016000500249951 del 28.4.2016 dell'importo di euro 334,48; 14) fattura n. 20160005401722370 del 30.6.2016, dell'importo di euro 113,08; 15) fattura n. 2016000520332170 del 15.9.2016 dell'importo di euro 820,70, tutte relative alla fornitura idrica a servizio dell'utenza sita in Siniscola,
frazione La Caletta, per consumi riferibili al periodo dal 2006 al 2016.
L'opponente ha dedotto a) il vizio dell'ingiunzione per omessa indicazione dei periodi di tempo cui si riferivano le fatture ivi menzionate;
2) il comportamento scorretto di la quale, nonostante CP_1
la formale richiesta dell'11.1.2017 volta a ottenere copia delle fatture insolute e, indi, definire la propria posizione debitoria - tenuto conto anche della sua condizione di grave invalidità (100%) - non aveva fornito riscontro e anzi aveva proceduto alla notifica dell'ingiunzione; c) di aver effettuato nel tempo numerosi pagamenti e di non aver ricevuto da giustificazioni in ordine alle proprie CP_1
ulteriori pretese, evidenziando che il contatore era stato anche sostituito perché starato ed obsoleto;
d) che per lunghi periodi l'acqua somministrata era risultata non potabile, come documentato da numerose ordinanze sindacali.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi come infondata e illegittima la pretesa azionata da vinte le CP_1
spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio, la convenuta ha dedotto I) la piena legittimità dell'ingiunzione fiscale, emessa sulla base di un credito certo, liquido ed esigibile nonché la conoscenza da parte della utente dei periodi contestati, avendo ricevuto fatture e solleciti;
II) b) di aver preavvertito la dell'invio di fatture con rilevazione di consumi elevati, invitandola a Pt_1
effettuare controlli sul proprio impianto;
III) l'assenza di duplicazioni nelle richieste di pagamento, poiché i versamenti effettuati dall'opponente erano relativi a fatture emesse in acconto, mentre quelle
3 oggetto di ingiunzione erano prevalentemente fatture a saldo;
IV) che la sostituzione del contatore non inficiava la regolarità della fatturazione ma rispondeva a una politica di miglioramento del servizio;
V) che la problematica della non potabilità dell'acqua era riconducibile allo stato di degrado e vetustà delle condotte idriche, la cui proprietà permaneva in capo agli Enti Locali e che tale circostanza non giustificava una riduzione della tariffa, la quale non prevedeva distinzioni basate sulla qualità dell'acqua fornita.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Dopo taluni rinvii richiesti dalle parti al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della lite, assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali e
CT.
Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 472/2022 del 21.7.2022, ha 1) annullato l'ingiunzione fiscale e condannato al pagamento della minore somma di € 12.788,00, oltre interessi di Parte_1
mora; 2) disposto la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite e condannato la Pt_1
alla rifusione dei 2/3 residui in favore di 3) posto a carico delle parti in lite, nella misura di CP_1
½ ciascuno, le spese della CT.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con il quale ha lamentato: 1) l'errata Parte_1
quantificazione dell'importo dovuto al gestore avendo il Giudice omesso di detrarre taluni importi di cui era dimostrato il pagamento;
2) l'errato governo delle spese di lite.
Ha concluso come in epigrafe.
, ha resistito all'appello principale e ha, altresì, introdotto appello incidentale con cui CP_1
si è doluta dell'erronea interpretazione della normativa di settore posta in tema di potabilità della fornitura idrica e della conseguente illegittimità della detrazione del 50% sul fatturato.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 10.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico-giuridico occorre procedere anzitutto alla disamina dell'appello incidentale introdotto da (posto che, ove accolti i motivi di doglianza, gli stessi non CP_1
potrebbero non incidere sulle ragioni del gravame principale introdotto dalla . Pt_1
4 Lo stesso è infondato e va rigettato (potendo qui richiamarsi le argomentazioni già rese da questa
Corte nella sentenza n.380/2024 a definizione di similare controversia;
negli stessi termini v. anche sentenza resa nel proc. n.421/2022 in data 10.1.2025 e nel procedimento n.388/2022 in data
30.5.2025).
È pacifico (e non controverso) che sia il Gestore del Servizio Idrico Integrato e che ella sia CP_1
tenuta a somministrare (ovvero a distribuire in rete) acqua destinata al consumo umano e, pertanto,
acqua destinata a uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici.
In quanto tale ella è anche per certo responsabile di eventuali carenze nella erogazione del servizio.
Deve, pertanto, disattendersi l'argomentazione difensiva volta all'esonero di responsabilità a cagione del fatto che, compiutamente provato il vizio di non potabilità della risorsa idrica, alcuna responsabilità potrebbe esserle ascritta in quanto i problemi di potabilizzazione dipenderebbero essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti, ancora di proprietà dei Comuni e ciò avuto riguardo agli obblighi (comunque) derivanti in capo al gestore questi, si ripete, tenuto a distribuire in rete acqua destinata al consumo umano (né, del resto, – come pure espressamente indicato CP_1
nella comparsa di costituzione 1.6.2023 – ha dimostrato “di aver posto in essere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie”).
Quanto, poi, agli esposti criteri di definizione delle tariffe merita replicare che, in questa sede, il dato fattuale della non potabilità dell'acqua non riguarda il profilo di legittimità o meno della tariffa, ma rileva esclusivamente dal punto di vista privatistico nel rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente:
non viene quindi in considerazione il tema della intangibilità (e/o eterodeterminazione) della tariffa ma esclusivamente l'accertamento dell'inadempimento e/o inesatto adempimento contrattuale certamente ascrivibile ad per avesse immesso in rete e distribuito acqua non potabile. CP_1
ha poi ulteriormente escluso ogni sua responsabilità evidenziando come da talune delle CP_1
ordinanze del Sindaco di Siniscola non si evincerebbe un divieto di utilizzo assoluto della risorsa per gli usi potabili e alimentari, questa risultando idonea previa bollitura.
L'argomentazione non può essere condivisa.
Si è detto sopra che è tenuta a somministrare e, pertanto, a distribuire in rete, acqua destinata CP_1
al consumo umano e, pertanto, acqua destinata a uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici: è evidente che tale non possa ritenersi la risorsa idrica suscettibile di essere
5 utilizzata solo dopo una bollitura di (ben) cinque minuti;
analogamente deve ritenersi in tutte quelle situazioni in cui, giusta ordinanza sindacale, è stato fatto divieto di uso dell'acqua “quando la medesima risulti essere il componente principale della pietanza gastronomica da preparare.”
È poi appena il caso di osservare che le ordinanze depositate agli atti di causa sono state adottate dal
Sindaco di Siniscola (solo) all'esito della trasmissione dei risultati degli esami chimici e batteriologici effettuati da parte delle Autorità a ciò preposte, attestanti valori fuori norma della risorsa idrica
(ordinanze avverso le quali – osserva questa Corte - non ha ritenuto di fare alcunché come CP_1
pure avrebbe potuto e dovuto ove avesse ritenuto infondato l'espresso giudizio di non potabilità dell'acqua).
Pertanto, la condizione di non potabilità dell'acqua non può essere fondatamente contestata.
Quanto, poi, alle ulteriori doglianze merita osservare quanto segue.
I) Dimostrato (mediante il deposito in giudizio delle ordinanze sindacali) il vizio della risorsa idrica,
era onere di comprovare quando le ordinanze fossero state revocate (così facendo venir CP_1
meno il suo inadempimento e/o inesatto adempimento): ed infatti, dette ordinanze, una volta adottate,
debbono essere ritenute stabilmente in vigore fino alla loro revoca (e anche in parte qua, CP_1
non ha comprovato alcunché, neppure circa iniziative eventualmente promosse).
Il fatto, quindi, che in taluni casi non siano presenti in atti le ordinanze di revoca (ovvero allorquando l'Ausiliare abbia ritenuto – in assenza di dette ordinanze – di stimare come pari a zero i giorni di non potabilità: v. ordinanza n.52 del 30.7.2008; o ancora quando abbia conteggiato i giorni di non potabilità limitatamente al lasso temporale ricadente nell'adozione di due ordinanze di divieto di utilizzo della risorsa idrica) si traduce in un innegabile vantaggio per che, pertanto, non può CP_1
lamentare alcun pregiudizio di sorta.
II) Alcuna contraddizione è poi rilevabile nella relazione di C.T.U. ove ponga attenzione al fatto che nel corpo dell'ordinanza n.58/2010, è fatto divieto di utilizzo dell'acqua relativamente alla rete idrica di Siniscola e delle Frazioni;
l'ordinanza 44/2010 fa specifico riferimento alla Frazione La Caletta e così anche la ordinanza 29/2010 (laddove, per contro, l'ordinanza 91/09 fa riferimento al solo rubinetto esterno c/o il bar La Caletta; analogamente l'ordinanza 66/09 riguarda CP_2
CP_ esclusivamente il rubinetto esterno c/o rifornitore , colonnina Porto, Frazione La Caletta”).
6 Quanto, infine, alle contestazioni di cui a pag.14 dell'atto di appello, vale replicare che le ordinanze de quibus coprono un periodo di appena 5 gg: trattasi di un lasso temporale assolutamente marginale nella economia dell'intera vicenda (e ciò anche avuto riguardo a quanto si è detto sopra, circa la mancata produzione delle ordinanze di revoca da parte del soggetto interessato e il conseguente mancato conteggio dei giorni di non potabilità della risorsa idrica).
Fermo quanto precede, gli assunti di non sono condivisibili neppure con riferimento al CP_1
quantum della riduzione operato dal Tribunale di primo grado.
Escluso (e ribadito) che oggetto della causa sia la valutazione della tariffa, è del tutto irrilevante discernere la tipologia dei costi da coprire integralmente con il sistema tariffario, giacché nella determinazione del corrispettivo dovuto per effetto dell'indisponibilità dell'acqua potabile si deve avere riguardo alla qualità del bene fornito e, pertanto, alla entità della privazione rispetto alla prestazione prevista ed al corrispondente interesse dell'utente a riceverla esattamente.
Trattandosi della qualità essenziale di un bene primario, la somministrazione di acqua inidonea al consumo umano integra senz'altro un grave inadempimento che non può essere semplicemente valutato in termini percentuali pari al costo di potabilizzazione, avuto riguardo al diminuito godimento del bene ricevuto rispetto alle previsioni contrattuali.
Del pari, questa Corte (in sostanziale adesione alle conclusioni del Tribunale) rileva che l'art.13 del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n.26 del 1975 prevedeva per la somministrazione di acqua non potabile una riduzione del 50% del prezzo: detta disciplina è stata certo superata dal D.Lvo 152/2006 (v. art. 154 secondo cui la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche tenendo conto della qualità
della risorsa idrica) e pur tuttavia, in mancanza di altri attendibili elementi, detto parametro ben può
(ancora) essere impiegato ai fini di una valutazione equitativa del nocumento patito dal cliente e ciò,
segnatamente, tenuto conto della incidenza della mancata potabilità sul valore del bene oggetto della somministrazione.
L'appello incidentale, pertanto, deve essere integralmente disatteso (ivi comprese le doglianze circa la ripartizione tra le parti dei costi della espletata CT).
*
7 Passando alla disamina delle ragioni dell'appello principale introdotto dalla valga quanto Pt_1
segue.
Ella ha lamentato che:
A) relativamente alla fattura n.20132146713, azionata da per l'importo di € 1888,35, il CT CP_1
(e quindi la sentenza) la ha conteggiata per l'intero (€ 3147,27), con un sovrappiù di € 1258,92 già pagati dall'appellante;
B) il Giudice di primo grado non ha sottratto dal totale stabilito a suo carico la somma di € 846,21,
da lei corrisposta per il periodo 19.12.2014 al 31.12.2015, periodo di tempo già compreso nella fattura 2015/28240179 di € 2052,69;
3) la CT (e, pertanto, la sentenza che la ha recepita) ha contabilizzato l'importo di € 334,48 come ancora dovuto benché dall'estratto conto detto importo risulti pagato in data 27 maggio 2015.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Quanto alla doglianza di cui al superiore punto B) merita osservare che dalla disamina dell'estratto conto prodotto da (v. doc.29) si evince che il pagamento della somma di € 846,21 è stato CP_1
effettuato in riferimento alla fattura n.2015028122476 del 10.09.2015.
Trattasi esattamente della somma che ha (già) provveduto a decurtare dalla fattura CP_1
n.2015/28240179: ovvero € 769,28 + IVA al 10%.
Se, pertanto, detti importi sono stati già decurtati dall'importo della fattura n.2015/28240179, logico corollario è che non possano essere decurtati (anche) una seconda volta.
Né miglior sorte merita la doglianza di cui al superiore punto C).
Anzitutto merita osservare che alcuna delle parti in lite ha prodotto nel giudizio di appello i fascicoli di parte contenenti i documenti prodotti nanti il Tribunale nelle fasi introduttive e, segnatamente, quelli prodotti con l'atto di citazione e, successivamente, con la comparsa di costituzione.
Le uniche ricevute di pagamento presenti in atti sono quelle accluse alla CT (nella quale non è contemplato il pagamento di € 334,48).
Dalla pag.5 dell'estratto conto di non risulta che in data 27.5.2015 vi sia stato un incasso di CP_1
detta somma da parte del Gestore, posto che l'importo in disamina è indicato come “documento negativo: - € 334,48”.
Anche in parte qua, pertanto, le ragioni dell'appello non meritano di essere condivise.
8 È, invece, fondato il motivo di gravame di cui al superiore punto A).
Risulta, per tabulas che per la fattura n.20132146713 di € 3147,27 ha chiesto il pagamento CP_1
della somma residua pari a € 1888,35 (v. ingiunzione allegata alla CT).
Analogamente, dalla disamina dell'estratto conto prodotto da (v. pag.2, doc.29) risulta che CP_1
la per detta fattura, ha già versato 4 rate ciascuna di importo pari a € 314,73 (per complessivi Pt_1
€ 1258,92).
Pertanto, posto che il CT ha conteggiato per intero le somme portate dalla fattura di cui sopra è menzione (in luogo del minor importo ingiunto da , l'importo di € 1258,92 deve essere CP_1
decurtato dal quantum dovuto per questi titoli dalla in favore del Gestore del SII. Pt_1
Conseguentemente, pertanto, le somme dovute dalla ammontano a € 11.529,08 (ovvero € Pt_1
12.788,00 - € 1258,92).
L'appello, pertanto, deve essere accolto in parte qua e la sentenza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021) e, pertanto, avuto riguardo all'esito globale del processo e non anche ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato:
portato di quanto precede è che occorre liquidare le spese non con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite.
In altri termini, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: la parte soccombente va, pertanto, individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento della decisione, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate avendo azionato in giudizio CP_1
9 somme non dovute nella loro interezza e, per contro, avendo la omesso di corrispondere le Pt_1
somme da lei dovute, neppure quelle non contestate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € € 11.529,08, oltre interessi di mora previsti dall'Allegato D-Sanzioni del
Regolamento del Servizio Idrico integrato dal 21.7.2022 al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, CP_1
quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 4 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 83 del Ruolo Generale dell'anno 2023
promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Nuoro presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Maria Anna Sirigu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione in appello.
- appellante -
contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Sassari presso lo studio dell'avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti Notaio in data 22.10.2021. Persona_1
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“Piaccia alla Corte adita di voler accogliere i motivi di impugnazione sopra illustrati alle lettere i) e ii) e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata: A) determinare in euro 10.349,00 o nell'importo che sarà accertato in corso di causa l'ammontare del credito di B) riformare la CP_1
statuizione sulla condanna alle spese disponendo, ai sensi dell'art. 91 cpc, la condanna di CP_1
alle spese di lite del primo grado, o, in subordine, nella denegata ipotesi di applicazione del
[...]
principio della reciproca soccombenza, porre a carico di la parte delle spese di lite che CP_1
la Corte riterrà di non compensare;
C) porre le spese dell'appello a carico di Chiede CP_1
ammettersi CT tecnico contabile per i motivi esposti sotta la lettera i).”
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“In via principale: a) dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello principale, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, e dunque tutte le domande ed eccezioni ivi proposte dalla sig.ra b) accogliere in toto l'appello incidentale formulato con il presente Parte_1
atto da e per l'effetto c) annullare e riformare il capo b) della parte dispositiva della CP_1
sentenza n. 472/2022, resa tra le parti indicate in epigrafe dal Tribunale Civile di Nuoro per le ragioni in espositiva;
d) in via subordinata: e) accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti della sig.ra per la fornitura idrica eseguita in suo CP_1 Parte_1
favore nel periodo indicato nelle fatture ingiunte f) dichiarare la sig.ra sig.ra Parte_1
tenuta al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per CP_1
ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato e, conseguentemente, g)
condannare la sig.ra alla rifusione delle spese lite, delle competenze professionali Parte_1
e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 30 giugno 2017 ha proposto nanti il Tribunale di Nuoro Parte_1
opposizione avverso l'ingiunzione fiscale n. 5679/2017, emessa il 18 maggio 2017 da CP_1
con la quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 15.348,61.
[...]
Tale somma era stata richiesta a fronte del mancato pagamento delle quindici fatture di cui in appresso: 1) fattura n. 200685840 del 30.12.2006 dell'importo di euro 73,81; 2) fattura n.
2 200880215066 del 30.4.2008 dell'importo di euro 69,21; 3) fattura n. 200821121510 del 4.11.2008, dell'importo di euro 65,12; 4) fattura n. 2009903489438 del 9.12.2009 dell'importo di euro 306,94;
5) fattura n. 201034111177 del 28.6.2010 dell'importo di euro 72,46; 6) fattura n. 201034123070 del 31.7.2010 dell'importo di euro 36,74; 7) fattura n. 201302146713 del 31.5.2013 dell'importo di
euro 1.888,35; 8) fattura n. 201402158983 del 14.7.2014 dell'importo di euro 6.219,65; 9) fattura n.
201402416933 del 6.10.2014 dell'importo di euro 55,39; 10) fattura n. 20150348704 del 28.1.2015 dell'importo di euro 1.742,60; 11) fattura n. 2015028240179 del 20.10.2015 dell'importo di euro
2.082,10; 12) fattura n. 2016000520124202 del 28.4.2016 dell'importo di euro 1.467,98; 13) fattura
n. 2016000500249951 del 28.4.2016 dell'importo di euro 334,48; 14) fattura n. 20160005401722370 del 30.6.2016, dell'importo di euro 113,08; 15) fattura n. 2016000520332170 del 15.9.2016 dell'importo di euro 820,70, tutte relative alla fornitura idrica a servizio dell'utenza sita in Siniscola,
frazione La Caletta, per consumi riferibili al periodo dal 2006 al 2016.
L'opponente ha dedotto a) il vizio dell'ingiunzione per omessa indicazione dei periodi di tempo cui si riferivano le fatture ivi menzionate;
2) il comportamento scorretto di la quale, nonostante CP_1
la formale richiesta dell'11.1.2017 volta a ottenere copia delle fatture insolute e, indi, definire la propria posizione debitoria - tenuto conto anche della sua condizione di grave invalidità (100%) - non aveva fornito riscontro e anzi aveva proceduto alla notifica dell'ingiunzione; c) di aver effettuato nel tempo numerosi pagamenti e di non aver ricevuto da giustificazioni in ordine alle proprie CP_1
ulteriori pretese, evidenziando che il contatore era stato anche sostituito perché starato ed obsoleto;
d) che per lunghi periodi l'acqua somministrata era risultata non potabile, come documentato da numerose ordinanze sindacali.
Ha chiesto, pertanto, accertarsi come infondata e illegittima la pretesa azionata da vinte le CP_1
spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio, la convenuta ha dedotto I) la piena legittimità dell'ingiunzione fiscale, emessa sulla base di un credito certo, liquido ed esigibile nonché la conoscenza da parte della utente dei periodi contestati, avendo ricevuto fatture e solleciti;
II) b) di aver preavvertito la dell'invio di fatture con rilevazione di consumi elevati, invitandola a Pt_1
effettuare controlli sul proprio impianto;
III) l'assenza di duplicazioni nelle richieste di pagamento, poiché i versamenti effettuati dall'opponente erano relativi a fatture emesse in acconto, mentre quelle
3 oggetto di ingiunzione erano prevalentemente fatture a saldo;
IV) che la sostituzione del contatore non inficiava la regolarità della fatturazione ma rispondeva a una politica di miglioramento del servizio;
V) che la problematica della non potabilità dell'acqua era riconducibile allo stato di degrado e vetustà delle condotte idriche, la cui proprietà permaneva in capo agli Enti Locali e che tale circostanza non giustificava una riduzione della tariffa, la quale non prevedeva distinzioni basate sulla qualità dell'acqua fornita.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Dopo taluni rinvii richiesti dalle parti al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della lite, assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali e
CT.
Il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 472/2022 del 21.7.2022, ha 1) annullato l'ingiunzione fiscale e condannato al pagamento della minore somma di € 12.788,00, oltre interessi di Parte_1
mora; 2) disposto la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite e condannato la Pt_1
alla rifusione dei 2/3 residui in favore di 3) posto a carico delle parti in lite, nella misura di CP_1
½ ciascuno, le spese della CT.
Avverso tale sentenza ha interposto appello con il quale ha lamentato: 1) l'errata Parte_1
quantificazione dell'importo dovuto al gestore avendo il Giudice omesso di detrarre taluni importi di cui era dimostrato il pagamento;
2) l'errato governo delle spese di lite.
Ha concluso come in epigrafe.
, ha resistito all'appello principale e ha, altresì, introdotto appello incidentale con cui CP_1
si è doluta dell'erronea interpretazione della normativa di settore posta in tema di potabilità della fornitura idrica e della conseguente illegittimità della detrazione del 50% sul fatturato.
Ha concluso come in epigrafe.
All'udienza del 10.1.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per ragioni di ordine logico-giuridico occorre procedere anzitutto alla disamina dell'appello incidentale introdotto da (posto che, ove accolti i motivi di doglianza, gli stessi non CP_1
potrebbero non incidere sulle ragioni del gravame principale introdotto dalla . Pt_1
4 Lo stesso è infondato e va rigettato (potendo qui richiamarsi le argomentazioni già rese da questa
Corte nella sentenza n.380/2024 a definizione di similare controversia;
negli stessi termini v. anche sentenza resa nel proc. n.421/2022 in data 10.1.2025 e nel procedimento n.388/2022 in data
30.5.2025).
È pacifico (e non controverso) che sia il Gestore del Servizio Idrico Integrato e che ella sia CP_1
tenuta a somministrare (ovvero a distribuire in rete) acqua destinata al consumo umano e, pertanto,
acqua destinata a uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici.
In quanto tale ella è anche per certo responsabile di eventuali carenze nella erogazione del servizio.
Deve, pertanto, disattendersi l'argomentazione difensiva volta all'esonero di responsabilità a cagione del fatto che, compiutamente provato il vizio di non potabilità della risorsa idrica, alcuna responsabilità potrebbe esserle ascritta in quanto i problemi di potabilizzazione dipenderebbero essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti, ancora di proprietà dei Comuni e ciò avuto riguardo agli obblighi (comunque) derivanti in capo al gestore questi, si ripete, tenuto a distribuire in rete acqua destinata al consumo umano (né, del resto, – come pure espressamente indicato CP_1
nella comparsa di costituzione 1.6.2023 – ha dimostrato “di aver posto in essere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie”).
Quanto, poi, agli esposti criteri di definizione delle tariffe merita replicare che, in questa sede, il dato fattuale della non potabilità dell'acqua non riguarda il profilo di legittimità o meno della tariffa, ma rileva esclusivamente dal punto di vista privatistico nel rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente:
non viene quindi in considerazione il tema della intangibilità (e/o eterodeterminazione) della tariffa ma esclusivamente l'accertamento dell'inadempimento e/o inesatto adempimento contrattuale certamente ascrivibile ad per avesse immesso in rete e distribuito acqua non potabile. CP_1
ha poi ulteriormente escluso ogni sua responsabilità evidenziando come da talune delle CP_1
ordinanze del Sindaco di Siniscola non si evincerebbe un divieto di utilizzo assoluto della risorsa per gli usi potabili e alimentari, questa risultando idonea previa bollitura.
L'argomentazione non può essere condivisa.
Si è detto sopra che è tenuta a somministrare e, pertanto, a distribuire in rete, acqua destinata CP_1
al consumo umano e, pertanto, acqua destinata a uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici: è evidente che tale non possa ritenersi la risorsa idrica suscettibile di essere
5 utilizzata solo dopo una bollitura di (ben) cinque minuti;
analogamente deve ritenersi in tutte quelle situazioni in cui, giusta ordinanza sindacale, è stato fatto divieto di uso dell'acqua “quando la medesima risulti essere il componente principale della pietanza gastronomica da preparare.”
È poi appena il caso di osservare che le ordinanze depositate agli atti di causa sono state adottate dal
Sindaco di Siniscola (solo) all'esito della trasmissione dei risultati degli esami chimici e batteriologici effettuati da parte delle Autorità a ciò preposte, attestanti valori fuori norma della risorsa idrica
(ordinanze avverso le quali – osserva questa Corte - non ha ritenuto di fare alcunché come CP_1
pure avrebbe potuto e dovuto ove avesse ritenuto infondato l'espresso giudizio di non potabilità dell'acqua).
Pertanto, la condizione di non potabilità dell'acqua non può essere fondatamente contestata.
Quanto, poi, alle ulteriori doglianze merita osservare quanto segue.
I) Dimostrato (mediante il deposito in giudizio delle ordinanze sindacali) il vizio della risorsa idrica,
era onere di comprovare quando le ordinanze fossero state revocate (così facendo venir CP_1
meno il suo inadempimento e/o inesatto adempimento): ed infatti, dette ordinanze, una volta adottate,
debbono essere ritenute stabilmente in vigore fino alla loro revoca (e anche in parte qua, CP_1
non ha comprovato alcunché, neppure circa iniziative eventualmente promosse).
Il fatto, quindi, che in taluni casi non siano presenti in atti le ordinanze di revoca (ovvero allorquando l'Ausiliare abbia ritenuto – in assenza di dette ordinanze – di stimare come pari a zero i giorni di non potabilità: v. ordinanza n.52 del 30.7.2008; o ancora quando abbia conteggiato i giorni di non potabilità limitatamente al lasso temporale ricadente nell'adozione di due ordinanze di divieto di utilizzo della risorsa idrica) si traduce in un innegabile vantaggio per che, pertanto, non può CP_1
lamentare alcun pregiudizio di sorta.
II) Alcuna contraddizione è poi rilevabile nella relazione di C.T.U. ove ponga attenzione al fatto che nel corpo dell'ordinanza n.58/2010, è fatto divieto di utilizzo dell'acqua relativamente alla rete idrica di Siniscola e delle Frazioni;
l'ordinanza 44/2010 fa specifico riferimento alla Frazione La Caletta e così anche la ordinanza 29/2010 (laddove, per contro, l'ordinanza 91/09 fa riferimento al solo rubinetto esterno c/o il bar La Caletta; analogamente l'ordinanza 66/09 riguarda CP_2
CP_ esclusivamente il rubinetto esterno c/o rifornitore , colonnina Porto, Frazione La Caletta”).
6 Quanto, infine, alle contestazioni di cui a pag.14 dell'atto di appello, vale replicare che le ordinanze de quibus coprono un periodo di appena 5 gg: trattasi di un lasso temporale assolutamente marginale nella economia dell'intera vicenda (e ciò anche avuto riguardo a quanto si è detto sopra, circa la mancata produzione delle ordinanze di revoca da parte del soggetto interessato e il conseguente mancato conteggio dei giorni di non potabilità della risorsa idrica).
Fermo quanto precede, gli assunti di non sono condivisibili neppure con riferimento al CP_1
quantum della riduzione operato dal Tribunale di primo grado.
Escluso (e ribadito) che oggetto della causa sia la valutazione della tariffa, è del tutto irrilevante discernere la tipologia dei costi da coprire integralmente con il sistema tariffario, giacché nella determinazione del corrispettivo dovuto per effetto dell'indisponibilità dell'acqua potabile si deve avere riguardo alla qualità del bene fornito e, pertanto, alla entità della privazione rispetto alla prestazione prevista ed al corrispondente interesse dell'utente a riceverla esattamente.
Trattandosi della qualità essenziale di un bene primario, la somministrazione di acqua inidonea al consumo umano integra senz'altro un grave inadempimento che non può essere semplicemente valutato in termini percentuali pari al costo di potabilizzazione, avuto riguardo al diminuito godimento del bene ricevuto rispetto alle previsioni contrattuali.
Del pari, questa Corte (in sostanziale adesione alle conclusioni del Tribunale) rileva che l'art.13 del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n.26 del 1975 prevedeva per la somministrazione di acqua non potabile una riduzione del 50% del prezzo: detta disciplina è stata certo superata dal D.Lvo 152/2006 (v. art. 154 secondo cui la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche tenendo conto della qualità
della risorsa idrica) e pur tuttavia, in mancanza di altri attendibili elementi, detto parametro ben può
(ancora) essere impiegato ai fini di una valutazione equitativa del nocumento patito dal cliente e ciò,
segnatamente, tenuto conto della incidenza della mancata potabilità sul valore del bene oggetto della somministrazione.
L'appello incidentale, pertanto, deve essere integralmente disatteso (ivi comprese le doglianze circa la ripartizione tra le parti dei costi della espletata CT).
*
7 Passando alla disamina delle ragioni dell'appello principale introdotto dalla valga quanto Pt_1
segue.
Ella ha lamentato che:
A) relativamente alla fattura n.20132146713, azionata da per l'importo di € 1888,35, il CT CP_1
(e quindi la sentenza) la ha conteggiata per l'intero (€ 3147,27), con un sovrappiù di € 1258,92 già pagati dall'appellante;
B) il Giudice di primo grado non ha sottratto dal totale stabilito a suo carico la somma di € 846,21,
da lei corrisposta per il periodo 19.12.2014 al 31.12.2015, periodo di tempo già compreso nella fattura 2015/28240179 di € 2052,69;
3) la CT (e, pertanto, la sentenza che la ha recepita) ha contabilizzato l'importo di € 334,48 come ancora dovuto benché dall'estratto conto detto importo risulti pagato in data 27 maggio 2015.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Quanto alla doglianza di cui al superiore punto B) merita osservare che dalla disamina dell'estratto conto prodotto da (v. doc.29) si evince che il pagamento della somma di € 846,21 è stato CP_1
effettuato in riferimento alla fattura n.2015028122476 del 10.09.2015.
Trattasi esattamente della somma che ha (già) provveduto a decurtare dalla fattura CP_1
n.2015/28240179: ovvero € 769,28 + IVA al 10%.
Se, pertanto, detti importi sono stati già decurtati dall'importo della fattura n.2015/28240179, logico corollario è che non possano essere decurtati (anche) una seconda volta.
Né miglior sorte merita la doglianza di cui al superiore punto C).
Anzitutto merita osservare che alcuna delle parti in lite ha prodotto nel giudizio di appello i fascicoli di parte contenenti i documenti prodotti nanti il Tribunale nelle fasi introduttive e, segnatamente, quelli prodotti con l'atto di citazione e, successivamente, con la comparsa di costituzione.
Le uniche ricevute di pagamento presenti in atti sono quelle accluse alla CT (nella quale non è contemplato il pagamento di € 334,48).
Dalla pag.5 dell'estratto conto di non risulta che in data 27.5.2015 vi sia stato un incasso di CP_1
detta somma da parte del Gestore, posto che l'importo in disamina è indicato come “documento negativo: - € 334,48”.
Anche in parte qua, pertanto, le ragioni dell'appello non meritano di essere condivise.
8 È, invece, fondato il motivo di gravame di cui al superiore punto A).
Risulta, per tabulas che per la fattura n.20132146713 di € 3147,27 ha chiesto il pagamento CP_1
della somma residua pari a € 1888,35 (v. ingiunzione allegata alla CT).
Analogamente, dalla disamina dell'estratto conto prodotto da (v. pag.2, doc.29) risulta che CP_1
la per detta fattura, ha già versato 4 rate ciascuna di importo pari a € 314,73 (per complessivi Pt_1
€ 1258,92).
Pertanto, posto che il CT ha conteggiato per intero le somme portate dalla fattura di cui sopra è menzione (in luogo del minor importo ingiunto da , l'importo di € 1258,92 deve essere CP_1
decurtato dal quantum dovuto per questi titoli dalla in favore del Gestore del SII. Pt_1
Conseguentemente, pertanto, le somme dovute dalla ammontano a € 11.529,08 (ovvero € Pt_1
12.788,00 - € 1258,92).
L'appello, pertanto, deve essere accolto in parte qua e la sentenza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo pronunciarsi di conseguenza.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021) e, pertanto, avuto riguardo all'esito globale del processo e non anche ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato:
portato di quanto precede è che occorre liquidare le spese non con riferimento all'esito di ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite.
In altri termini, ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un principio della causalità che non vuole esente dall'onere delle spese la parte che, con il suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo: la parte soccombente va, pertanto, individuata in quella che abbia dato causa al processo e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
Nella specie, avuto riguardo alle ragioni poste a fondamento della decisione, le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate avendo azionato in giudizio CP_1
9 somme non dovute nella loro interezza e, per contro, avendo la omesso di corrispondere le Pt_1
somme da lei dovute, neppure quelle non contestate.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € € 11.529,08, oltre interessi di mora previsti dall'Allegato D-Sanzioni del
Regolamento del Servizio Idrico integrato dal 21.7.2022 al saldo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, CP_1
quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio in data 4 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
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