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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/11/2025, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3842 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PALERMO, Via Alessio Narbone, 75, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA
ROSARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
PALERMO, p.zza G. Amendola, 31, presso lo studio dell'Avv. MENOZZI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata in consensuale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/11/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, con note in sostituzione di udienza del
13/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione sottoscritto in data 03/11/2025 e,
a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data 06/11/2025, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“1. I coniugi pur avendo osservato il reciproco rispetto, tuttavia, non hanno inteso adempiere se non in parte agli obblighi ex art. 143, comma 2, c.c. e ciascuno di essi vive come per proprio conto indipendentemente e separatamente dall'altro.
Con la sottoscrizione della presenta scrittura privata i coniugi si obbligano a non interferire ciascuno nella vita dell'altro anche se ciò dovesse comportare la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
2. Divisione beni
I coniugi si danno reciprocamente atto, che i beni acquistati nel corso del rapporto di coniugio verranno divisi in parti eguali e, pertanto, la sig.r avrà il Controparte_2 diritto di esportare tutto quanto in sua proprietà dall'abitazione adibita a casa coniugale.
3. Assegno di mantenimento e contributo al mantenimento
La sig.ra non è economicamente autosufficiente essendosi occupata a tempo CP_2 pieno della cura della famiglia occupandosi dei figli e sostenendo il marito che ha lavorato come autista AST oggi in pensione.
Pertanto, si conviene di porsi a carico del sig. un assegno a titolo di CP_1 mantenimento in favore della sig.ra nella misura di euro 200,00 Parte_1
(duecento/00), oltre rivalutazione istat e oltre a quella di corrisponderle il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e di quelle straordinarie eventualmente occorrenti per le necessità primarie della stessa, di mantenere un tenore di vita dignitoso, previa esibizione della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta.”
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
, nata a [...], in data [...], e Parte_1 CP_1 nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 04/02/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 4, parte II serie A, dell'anno, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, dopo il passaggio in giudicato. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 17/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3842 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PALERMO, Via Alessio Narbone, 75, presso lo studio dell'Avv. LANZETTA
ROSARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato in CP_1
PALERMO, p.zza G. Amendola, 31, presso lo studio dell'Avv. MENOZZI ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata in consensuale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13/11/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, con note in sostituzione di udienza del
13/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione sottoscritto in data 03/11/2025 e,
a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato telematicamente in data 06/11/2025, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“1. I coniugi pur avendo osservato il reciproco rispetto, tuttavia, non hanno inteso adempiere se non in parte agli obblighi ex art. 143, comma 2, c.c. e ciascuno di essi vive come per proprio conto indipendentemente e separatamente dall'altro.
Con la sottoscrizione della presenta scrittura privata i coniugi si obbligano a non interferire ciascuno nella vita dell'altro anche se ciò dovesse comportare la costituzione di un nuovo nucleo familiare.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
2. Divisione beni
I coniugi si danno reciprocamente atto, che i beni acquistati nel corso del rapporto di coniugio verranno divisi in parti eguali e, pertanto, la sig.r avrà il Controparte_2 diritto di esportare tutto quanto in sua proprietà dall'abitazione adibita a casa coniugale.
3. Assegno di mantenimento e contributo al mantenimento
La sig.ra non è economicamente autosufficiente essendosi occupata a tempo CP_2 pieno della cura della famiglia occupandosi dei figli e sostenendo il marito che ha lavorato come autista AST oggi in pensione.
Pertanto, si conviene di porsi a carico del sig. un assegno a titolo di CP_1 mantenimento in favore della sig.ra nella misura di euro 200,00 Parte_1
(duecento/00), oltre rivalutazione istat e oltre a quella di corrisponderle il 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN e di quelle straordinarie eventualmente occorrenti per le necessità primarie della stessa, di mantenere un tenore di vita dignitoso, previa esibizione della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta.”
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
, nata a [...], in data [...], e Parte_1 CP_1 nato a [...] in data [...], i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data 04/02/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 4, parte II serie A, dell'anno, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, dopo il passaggio in giudicato. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 17/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.