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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 625/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 625/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BERARDINELLI LARA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. BERARDINELLI LARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 23/06/2016 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 22/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
B) Gli stessi stabiliscono che, per un periodo di anni tre, in attesa che il figlio cresca ancora un po' e giunga ad un'età di maggior maturazione Persona_1
emotiva, fisica e personale, il SI. si stabilirà presso il piano terra Parte_2 dell'abitazione di attuale residenza, avendo questa porta di ingresso autonoma ed indipendente rispetto all'altra parte dello stabile, provvedendo, a sue cure e spese, a sistemarla per renderla agibile e vivibile. Si dà atto che per i lavori di risistemazione della porzione predetta sarà necessario un tempo di due mesi e che, dunque, il ricorrente si trasferirà nella stessa entro la fine di maggio 2025, senza pretese e/o rivendicazioni future sui lavori eseguiti;
la SI.ra continuerà ad abitare la Pt_3
restante porzione di immobile, sita al piano primo, munita di tutti gli arredi e pertinenze, di sua esclusiva proprietà, unitamente al figlio minore ivi stabilmente convivente;
C) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con fissazione del Persona_1
domicilio di residenza stabile presso la madre, e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, dal rientro da lavoro di questi e sino alla cena e comunque entro le ore 21.00 (nel periodo scolastico) e le 22.30 nei periodi estivi e/o di feste.
Durante le festività il minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 al 06 gennaio con l'altro, con facoltà di intercambiare delle giornate e/o spezzare i periodi, anche per una sola giornata (ad esempio il 25 con uno ed il 26 con l'altro per poi riprendere la settimana così come stabilita), sempre previo accordo tra le parti;
pagina 3 di 6 per le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, dal Giovedì
Santo alla domenica di Pasqua con l'uno e dal Lunedì dell'Angelo e sino al mercoledì con l'altro; in ogni caso è data facoltà ai genitori di raggiungere diversi accordi e/o scambiare e spezzare le giornate, previo accordo tra le parti;
Durante le ferie estive il padre trascorrerà col figlio un periodo di quindici giorni, anche suddividendolo in due settimane, concordando con la madre il predetto ciclo entro la data del 15 giugno di ciascun anno;
D) Valutate le condizioni economiche dei ricorrenti, le attuali eSIenze e spese di ciascuno e del figlio, nonché la permanenza del SI. al piano terra CP_1 dell'immobile, le cui utenze sono tutte riferite ad un unico contatore, intestato alla SI.ra , il SI. verserà mensilmente e puntualmente, entro il giorno 18 Pt_3 CP_1
di ciascun mese, la somma complessiva di euro 1.200,00, e, sin da ora, le parti concordano che allorquando la busta paga sarà inferiore ad euro 2.000,00 (poiché in alcuni periodi il SI. effettua meno servizi fuori provincia e mediamente, CP_1 nell'arco di un anno si verifica due o tre volte) lo stesso corrisponderà euro 1050,00 e non 1.200,00.
L'importo di euro 1.200,00 è da intendersi suddiviso come segue: euro 250,00 quale contributo alla SI.ra , al momento non titolare di reddito;
euro 450,00 quale Pt_3
contributo per il figlio minore ed euro 500,00 quale quota di partecipazione alle spese e consumi relativa alla porzione di immobile sita al piano terra (acqua, luce, gas, tari ecc…); gli importi relativi al solo contributo per il mantenimento della SInora e del figlio, dovranno essere rivalutati annualmente secondo gli indici
ISTAT; il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sull'iban agganciato alla post pay evolution della SI.ra attraverso altro mezzo idoneo e tracciabile. Parte_4
Per le spese straordinarie, così come stabilite dal protocollo recepito dal Tribunale di
Pescara e di cui le parti hanno preso visione, verranno sopportate in ugual misura dai coniugi, sempre previo accordo e comprovate da documentazione fiscale.
pagina 4 di 6 E) L'assegno unico ed universale di euro 200,00 pagato dall' continuerà ad CP_2
essere corrisposto integralmente alla SI.ra , con espresso consenso del padre Pt_3
che con la firma in calce ne dà ratifica.
F) Terminato il periodo di tre anni, indicato al punto B) e, dunque, reperita altra abitazione dal SI. il contributo di mantenimento dovrà essere epurato CP_1
delle spese concordate per i consumi ossia con decurtazione di euro 500,00; inoltre allorquando la SI.ra reperirà occupazione, anche a tempo parziale ma stabile, il Pt_3
mantenimento alla stessa sarà ridotto ad euro 150,00 (centocinquanta).
G) Le autovetture vengono così assegnate: l'autovettura Mercedes Classe B, tg
DW347BM, di proprietà del SI. ed in suo esclusivo uso, resta CP_1 definitivamente assegnata al medesimo;
l'autovettura tg. ET224PZ, attualmente di proprietà del SI. ma in uso anche alla SI.ra , viene assegnata alla CP_1 Pt_3
predetta la quale ne curerà il passaggio di proprietà, a sue spese, e provvederà al pagamento di ogni onere relativo al mezzo a decorrere da marzo 2025.
Non vi sono conti correnti e/o altri rapporti economici da regolamentare oltre quelli indicati nelle predette condizioni.
H) Entrambi i coniugi prestano, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio di documenti d'identità e/o equipollenti e comunque validi per l'espatrio e/o comunque dichiarano che, senza riserva, procederanno agevolmente e concordemente alle pratiche burocratico -amministrative necessarie al rilascio dei predetti;
I) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 5 di 6 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 625/2025 v.g. promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. BERARDINELLI LARA
e nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito e difeso dall'avv. BERARDINELLI LARA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 23/06/2016 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 22/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A) I coniugi vivranno separatamente, con obbligo di reciproco rispetto e di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
B) Gli stessi stabiliscono che, per un periodo di anni tre, in attesa che il figlio cresca ancora un po' e giunga ad un'età di maggior maturazione Persona_1
emotiva, fisica e personale, il SI. si stabilirà presso il piano terra Parte_2 dell'abitazione di attuale residenza, avendo questa porta di ingresso autonoma ed indipendente rispetto all'altra parte dello stabile, provvedendo, a sue cure e spese, a sistemarla per renderla agibile e vivibile. Si dà atto che per i lavori di risistemazione della porzione predetta sarà necessario un tempo di due mesi e che, dunque, il ricorrente si trasferirà nella stessa entro la fine di maggio 2025, senza pretese e/o rivendicazioni future sui lavori eseguiti;
la SI.ra continuerà ad abitare la Pt_3
restante porzione di immobile, sita al piano primo, munita di tutti gli arredi e pertinenze, di sua esclusiva proprietà, unitamente al figlio minore ivi stabilmente convivente;
C) il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con fissazione del Persona_1
domicilio di residenza stabile presso la madre, e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, dal rientro da lavoro di questi e sino alla cena e comunque entro le ore 21.00 (nel periodo scolastico) e le 22.30 nei periodi estivi e/o di feste.
Durante le festività il minore trascorrerà, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre con un genitore e dal 30 al 06 gennaio con l'altro, con facoltà di intercambiare delle giornate e/o spezzare i periodi, anche per una sola giornata (ad esempio il 25 con uno ed il 26 con l'altro per poi riprendere la settimana così come stabilita), sempre previo accordo tra le parti;
pagina 3 di 6 per le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà, sempre ad anni alterni, dal Giovedì
Santo alla domenica di Pasqua con l'uno e dal Lunedì dell'Angelo e sino al mercoledì con l'altro; in ogni caso è data facoltà ai genitori di raggiungere diversi accordi e/o scambiare e spezzare le giornate, previo accordo tra le parti;
Durante le ferie estive il padre trascorrerà col figlio un periodo di quindici giorni, anche suddividendolo in due settimane, concordando con la madre il predetto ciclo entro la data del 15 giugno di ciascun anno;
D) Valutate le condizioni economiche dei ricorrenti, le attuali eSIenze e spese di ciascuno e del figlio, nonché la permanenza del SI. al piano terra CP_1 dell'immobile, le cui utenze sono tutte riferite ad un unico contatore, intestato alla SI.ra , il SI. verserà mensilmente e puntualmente, entro il giorno 18 Pt_3 CP_1
di ciascun mese, la somma complessiva di euro 1.200,00, e, sin da ora, le parti concordano che allorquando la busta paga sarà inferiore ad euro 2.000,00 (poiché in alcuni periodi il SI. effettua meno servizi fuori provincia e mediamente, CP_1 nell'arco di un anno si verifica due o tre volte) lo stesso corrisponderà euro 1050,00 e non 1.200,00.
L'importo di euro 1.200,00 è da intendersi suddiviso come segue: euro 250,00 quale contributo alla SI.ra , al momento non titolare di reddito;
euro 450,00 quale Pt_3
contributo per il figlio minore ed euro 500,00 quale quota di partecipazione alle spese e consumi relativa alla porzione di immobile sita al piano terra (acqua, luce, gas, tari ecc…); gli importi relativi al solo contributo per il mantenimento della SInora e del figlio, dovranno essere rivalutati annualmente secondo gli indici
ISTAT; il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sull'iban agganciato alla post pay evolution della SI.ra attraverso altro mezzo idoneo e tracciabile. Parte_4
Per le spese straordinarie, così come stabilite dal protocollo recepito dal Tribunale di
Pescara e di cui le parti hanno preso visione, verranno sopportate in ugual misura dai coniugi, sempre previo accordo e comprovate da documentazione fiscale.
pagina 4 di 6 E) L'assegno unico ed universale di euro 200,00 pagato dall' continuerà ad CP_2
essere corrisposto integralmente alla SI.ra , con espresso consenso del padre Pt_3
che con la firma in calce ne dà ratifica.
F) Terminato il periodo di tre anni, indicato al punto B) e, dunque, reperita altra abitazione dal SI. il contributo di mantenimento dovrà essere epurato CP_1
delle spese concordate per i consumi ossia con decurtazione di euro 500,00; inoltre allorquando la SI.ra reperirà occupazione, anche a tempo parziale ma stabile, il Pt_3
mantenimento alla stessa sarà ridotto ad euro 150,00 (centocinquanta).
G) Le autovetture vengono così assegnate: l'autovettura Mercedes Classe B, tg
DW347BM, di proprietà del SI. ed in suo esclusivo uso, resta CP_1 definitivamente assegnata al medesimo;
l'autovettura tg. ET224PZ, attualmente di proprietà del SI. ma in uso anche alla SI.ra , viene assegnata alla CP_1 Pt_3
predetta la quale ne curerà il passaggio di proprietà, a sue spese, e provvederà al pagamento di ogni onere relativo al mezzo a decorrere da marzo 2025.
Non vi sono conti correnti e/o altri rapporti economici da regolamentare oltre quelli indicati nelle predette condizioni.
H) Entrambi i coniugi prestano, sin da ora, il reciproco assenso al rilascio di documenti d'identità e/o equipollenti e comunque validi per l'espatrio e/o comunque dichiarano che, senza riserva, procederanno agevolmente e concordemente alle pratiche burocratico -amministrative necessarie al rilascio dei predetti;
I) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 5 di 6 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 22/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 20/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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