Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1701/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1701/2025 R.G. a cui è riunita quella n. 2253/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla Via P. M. Vergara n. 132, presso lo studio dell'avv. Jenni Luca Musetta, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 06/02/2025 parte ricorrente ha esposto di esser stato sottoposto a visita di revisione all'esito della quale è stato revocato il beneficio dell'indennità di accompagnamento, precedentemente in godimento;
di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita all' CP_2 riconoscendolo invalido al 100% senza necessità di assistenza continua;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le
1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetta, la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_2 quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che: “Rispetto alle patologie patite, alla loro incidenza sulla autonomia funzionale , alle condizioni cliniche generali, in merito all'oggetto del ricorso e alla documentazione allegata comprensiva degli esami obiettivi relazionati anche in merito alla loro cronologia al fine di ricostruire l'evolutività della sintomatologia riscontrata, si ritiene il ricorrente esaminato soggetto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
2 funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%”, a decorrere dalla data di domanda amministrativa, senza necessità di assistenza continua per l'adempimento degli atti quotidiani della vita e/o la necessità di accompagnatore permanente per la funzione deambulatoria, ovvero senza diritto alla indennità di accompagnamento, in accordo col giudizio espresso in occasione della CP_ visita di IS .
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Il ricorrente sottoposto a visita è un soggetto di sesso maschile di anni 73 , ben orientato nel tempo e nello spazio, lucido e collaborante, con un buon eloquio, fluido, coerente. Ha un buon controllo del tono dell'umore, sostanzialmente eutimico, mostra qualche episodico deficit mnesico nella memoria breve, che recupera in autonomia dopo un breve periodo di latenza, secondario a una condizione di vasculopatia cerebrale cronica con esiti di accidente vascolare frontale destro, con buona capacità discorsiva e con una capacità di critica e giudizio sostanzialmente conservata. E' affetto da patologie ad andamento cronico delle quali è consapevole, come della necessità dei controlli periodici e della terapia necessari per il mantenimento di un buon equilibrio clinico generale.
Maggiormente limitante la funzione e dominante il quadro clinico generale è la condizione osteoarticolare, gravata da una osteoartrosi polidistrettuale di grado severo, con impegno maggiore a carico della cerniera lombosacrale , con limitazione nella flesso-estensione dai gradi medi e con necessità di appoggio monolaterale cautelativo e a carico degli arti inferiori, ove è presente una condizione di varismo femoro-tibiale con gonartrosi bilaterale e artrosi femoro- patellare, che determina una deambulazione difficoltosa, che necessita di un doppio sostegno per il suo espletamento, che in tal modo avviene in autonomia e a piccoli passi;
doppio sostegno necessario anche nei passaggi posturali, anch'essi eseguiti in autonomia ma con appoggio. Patisce inoltre di insufficienza venosa periferica, con linfedema periferico di grado lieve, con discromie periferiche in assenza di ulcerazioni in atto e/o di postumi di recenti processi ulcerativi in via di guarigione. In una condizione di obesità di I° grado , è affetto inoltre da ipertensione arteriosa in buon equilibrio emodinamico. Conservata la continenza sfinterica Sulla scorta dell'esame clinico sulla parte ricorrente, presa visione della documentazione presente agli atti, raccolte le notizie clinico anamnestiche , si può concludere che la stessa risulti affetta dalle seguenti patologie: Esiti di accidente vascolare frontale destro su vasculopatia cerebrale cronica in soggetto affetto da osteoartrosi polidistrettuale severa, obesità di I° grado, cardiopatia ipertensiva, insufficienza venosa periferica [ cod. 1101, cod. 7204, cod. 7405, cod. 7010, cod. 6441] Le patologie obiettivate sono state rapportate alla tabella di cui al DM 05.02.92 per la attribuzione della percentuale di invalidità relativa ad ogni singola patologia, con utilizzo di codici tabellari anche con criterio
3 analogico-proporzionale in caso di assenza di preciso codice tabellare in tabella. Rispetto alle patologie patite, alla loro incidenza sulla autonomia funzionale , alle condizioni cliniche generali, in merito all'oggetto del ricorso e alla documentazione allegata comprensiva degli esami obiettivi relazionati anche in merito alla loro cronologia al fine di ricostruire l'evolutività della sintomatologia riscontrata, si ritiene il ricorrente esaminato soggetto “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%”, a decorrere dalla data di domanda amministrativa, senza necessità di assistenza continua per l'adempimento degli atti quotidiani della vita e/o la necessità di accompagnatore permanente per la funzione deambulatoria, ovvero senza diritto alla indennità di CP_ accompagnamento, in accordo col giudizio espresso in occasione della visita di IS .
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Dal canto suo, parte ricorrente si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è risultata generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dal ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata ed esaustiva risposta.
Ed invero, nella risposta alle osservazioni della parte ricorrente alla bozza della consulenza, il CTU ha specificato che: “Relativamente alla vertenza sopraindicata, inoltrata la bozza della relazione peritale alle parti, ricevevo dal legale di parte ricorrente richiesta di chiarimenti circa quanto redatto. Più precisamente veniva contestato il mancato riconoscimento della indennità di accompagnamento relativamente alla funzione deambulatoria, seppur facendo riferimento ad una valutazione personale derivante da quanto da terzi riferito, piuttosto che in specifico riferimento ad eventuali esami strumentali e/o visite specialistiche allegate al ricorso introduttivo. Rispetto a quanto richiestomi si precisa, comunque, quanto segue: - che, come precisato alle pagg. 7 e 9 dell'elaborato, la deambulazione avviene in autonomia mediante doppio appoggio a scopo cautelativo, avendo lo scrivente fatto riferimento all'appoggio monolaterale relativamente alle escursioni rachidee ( “limitazione algofunzionale nella flesso- estensione dai gradi medi, con
4 richiesta di appoggio monolaterale cautelativo per le massime escursioni in flessione”, pag 7 ) - che la valutazione della funzione deambulatoria all'esame obiettivo praticato in qualità di CTU e riportato in elaborato, unitamente alla valutazione dell'apparato osteoarticolare, è apparsa coerente con quanto anche descritto alle valutazioni specialistiche praticate in precedenza [ visite ortopediche, geriatriche, neurologiche del 25.07.2018 , 17.10.2022, 03.11.2022, 07.11.2022] ed allegate al ricorso (mai conclusive per la prescrizione di presidi ad essa necessari), ossia con una condizione di “ […] deambulazione difficoltosa, possibile in autonomia ma con sostegno […] ” , sostanzialmente differente da quella di una “impossibilità alla deambulazione senza assistenza continua e/o presenza di accompagnatore”, ossia di quanto richiesto, nei termini voluti dalla legge, ai fini del riconoscimento del beneficio oggetto del ricorso. Tanto chiarito, anche in rapporto agli esami strumentali allegati al ricorso ed alle condizioni cliniche generali riscontrate, rivalutato quanto redatto nell'elaborato, si conferma il giudizio espresso ossia di soggetto da ritenersi
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%”, a decorrere dalla data di domanda amministrativa, senza necessità di assistenza continua per l'adempimento degli atti quotidiani della vita e/o la necessità di accompagnatore permanente per la funzione deambulatoria, ovvero senza diritto alla indennità di accompagnamento”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando. Nessuna contraddizione, infatti, emerge dalla perizia alla luce delle risposte alle osservazioni fornite, nelle quali il CTU ha efficacemente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto parte ricorrente non in possesso del requisito sanitario richiesto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
5 d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in solido e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo al sig. ; Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che si liquidano CP_2 in € 2.697, oltre accessori, se dovuti;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 26.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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