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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1284/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1284/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Iuri Fucili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pileri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/09/1983 in Montecchio (TR), che dall'unione è nata la IA in data 07/11/1985, che, a causa di insanabili Persona_1 incompatibilità caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati e si impegnano al reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Guardea, di proprietà del sig. resterà nella disponibilità CP_1 dello stesso;
3. Gli effetti personali della IG presenti all'interno dell'abitazione coniugale, Pt_1 verranno dalla stessa prelevati, così come parte dei beni mobili ivi presenti meglio dettagliati nell'elenco allegato;
4. Considerata la reciproca situazione economico – patrimoniale, gli odierni istanti stabiliscono di non dover provvedere alla corresponsione di alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno ed a carico dell'altro, essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiana in linea con quanto è sin qui avvenuto in costanza di matrimonio;
5. La Bmw X1 intestata alla IG resterà nella disponibilità del marito che provvederà, Pt_1 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ad effettuare il passaggio di proprietà in suo favore. Le spese del passaggio resteranno a carico esclusivo del il quale provvederà CP_1 altresì a stipulare una nuova polizza assicurativa per il veicolo allo stesso intestata (risolvendo quindi il contratto ad oggi in essere intestato alla IG ) Pt_1
6. La Smart intestata al sig. resterà nella disponibilità della IA . Il sig. CP_1 Per_1 si impegna ad effettuare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il CP_1 passaggio di proprietà in favore della IA stessa. Le spese per il passaggio di proprietà resteranno a carico della IA . Per_1
7. I coniugi sottoscrivono contestualmente alla firma del presente atto richiesta congiunta alla
Cassa di Risparmio di Orvieto volta ad ottenere la divisione del mutuo ipotecario acceso nel 2016
(di cui al punto 10 in premessa), mediante la stipula di due separati contratti di mutuo, di importo pari al 50% ciascuno, per la somma residua risultante dal piano di ammortamento, con garanzia ipotecaria sugli immobili di proprietà individuale. I coniugi si impegnano, nel momento in cui la banca delibererà di accettare la suddetta richiesta, a sottoscrivere i due nuovi contratti di mutuo ipotecario a condizione che la rata mensile, prevista dai singoli piani di ammortamento, non sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso le parti, qualora vi sia il consenso di entrambi i coniugi, potranno concordare soluzioni diverse o con la Cassa di Risparmio di Orvieto o con altri istituti di credito volte all'estinzione del mutuo in essere con la Cassa di Risparmio di Orvieto;
8. Nel momento in cui verranno sottoscritti i nuovi contratti di mutuo verrà estinto il conto corrente cointestato acceso presso la Cassa di Risparmio di Orvieto, filiale di Guardea;
(c/c n. 1000360) Cont 9. I coniugi si impegnano a richiedere alla l'addebito pro quota, nella misura del 50% ciascuno, della rata mensile del finanziamento di cui al punto 11 della premessa sottoscrivendo un mandato irrevocabile di pagamento con addebito sulla pensione;
nel momento in cui verrà accettata la delegazione di pagamento i coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente Cont cointestato n. 0317 IBAN [...] accesso presso la iliale di Roma;
10. Il finanziamento di cui al punto 12 della parte in premessa stipulato con AS banca e intestato al sig. che risulta ad oggi addebitato sul conto corrente cointestato in essere CP_1 presso la Cassa di Risparmio di Orvieto spa, resterà a carico esclusivo del sig. che CP_1 provvederà al relativo pagamento addebitando la relativa rata sul proprio conto corrente individuale;
11. Il finanziamento di cui al punto 15 della parte in premessa stipulato con AS banca e cointestato ai coniugi, che risulta ad oggi addebitato sul conto corrente cointestato in essere presso la Cassa di Risparmio di Orvieto spa, resterà a carico esclusivo del sig. che provvederà CP_1 al relativo pagamento addebitando la relativa rata sul proprio conto corrente individuale;
12. I finanziamenti di cui alle cessioni del quinto di cui ai punti 13 e 14 della parte in premessa, resteranno rispettivamente a carico di ciascun coniuge;
13. I coniugi si impegnano altresì a provvedere contestualmente alla sottoscrizione del presente Cont atto all' estinzione del c/c n.6388/1753 in essere presso la filiale di Roma, Piazzale di Porta
Pia.
14. I coniugi si impegnano altresì a provvedere contestualmente alla sottoscrizione del presente atto all'estinzione del c/c cointestato n. 323132332 in essere presso NG. DI (conto ) con Pt_2 saldo creditore al 31.12.2024 pari ad € 0,60.
15. Con le condizioni e gli accordi di cui sopra le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economici e personali derivanti dalla separazione, con reciproco soddisfacimento e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo anche con riferimento alle future somme che verranno percepite a titolo di pensione, TFR etc.
16. I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con note scritte;
17. Spese legali compensate;
”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Montecchio (TR) il 10/09/1983, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Montecchio (TR), atto n. 3, parte II, serie A, Uff. I, anno 1983;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
IL RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1284/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Iuri Fucili ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pileri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio in data 10/09/1983 in Montecchio (TR), che dall'unione è nata la IA in data 07/11/1985, che, a causa di insanabili Persona_1 incompatibilità caratteriale, l'unione si è deteriorata, al punto da rendere insostenibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis 51 c.p.c., celebrata in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati e si impegnano al reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Guardea, di proprietà del sig. resterà nella disponibilità CP_1 dello stesso;
3. Gli effetti personali della IG presenti all'interno dell'abitazione coniugale, Pt_1 verranno dalla stessa prelevati, così come parte dei beni mobili ivi presenti meglio dettagliati nell'elenco allegato;
4. Considerata la reciproca situazione economico – patrimoniale, gli odierni istanti stabiliscono di non dover provvedere alla corresponsione di alcun assegno di mantenimento in favore dell'uno ed a carico dell'altro, essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita quotidiana in linea con quanto è sin qui avvenuto in costanza di matrimonio;
5. La Bmw X1 intestata alla IG resterà nella disponibilità del marito che provvederà, Pt_1 entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, ad effettuare il passaggio di proprietà in suo favore. Le spese del passaggio resteranno a carico esclusivo del il quale provvederà CP_1 altresì a stipulare una nuova polizza assicurativa per il veicolo allo stesso intestata (risolvendo quindi il contratto ad oggi in essere intestato alla IG ) Pt_1
6. La Smart intestata al sig. resterà nella disponibilità della IA . Il sig. CP_1 Per_1 si impegna ad effettuare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, il CP_1 passaggio di proprietà in favore della IA stessa. Le spese per il passaggio di proprietà resteranno a carico della IA . Per_1
7. I coniugi sottoscrivono contestualmente alla firma del presente atto richiesta congiunta alla
Cassa di Risparmio di Orvieto volta ad ottenere la divisione del mutuo ipotecario acceso nel 2016
(di cui al punto 10 in premessa), mediante la stipula di due separati contratti di mutuo, di importo pari al 50% ciascuno, per la somma residua risultante dal piano di ammortamento, con garanzia ipotecaria sugli immobili di proprietà individuale. I coniugi si impegnano, nel momento in cui la banca delibererà di accettare la suddetta richiesta, a sottoscrivere i due nuovi contratti di mutuo ipotecario a condizione che la rata mensile, prevista dai singoli piani di ammortamento, non sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso le parti, qualora vi sia il consenso di entrambi i coniugi, potranno concordare soluzioni diverse o con la Cassa di Risparmio di Orvieto o con altri istituti di credito volte all'estinzione del mutuo in essere con la Cassa di Risparmio di Orvieto;
8. Nel momento in cui verranno sottoscritti i nuovi contratti di mutuo verrà estinto il conto corrente cointestato acceso presso la Cassa di Risparmio di Orvieto, filiale di Guardea;
(c/c n. 1000360) Cont 9. I coniugi si impegnano a richiedere alla l'addebito pro quota, nella misura del 50% ciascuno, della rata mensile del finanziamento di cui al punto 11 della premessa sottoscrivendo un mandato irrevocabile di pagamento con addebito sulla pensione;
nel momento in cui verrà accettata la delegazione di pagamento i coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente Cont cointestato n. 0317 IBAN [...] accesso presso la iliale di Roma;
10. Il finanziamento di cui al punto 12 della parte in premessa stipulato con AS banca e intestato al sig. che risulta ad oggi addebitato sul conto corrente cointestato in essere CP_1 presso la Cassa di Risparmio di Orvieto spa, resterà a carico esclusivo del sig. che CP_1 provvederà al relativo pagamento addebitando la relativa rata sul proprio conto corrente individuale;
11. Il finanziamento di cui al punto 15 della parte in premessa stipulato con AS banca e cointestato ai coniugi, che risulta ad oggi addebitato sul conto corrente cointestato in essere presso la Cassa di Risparmio di Orvieto spa, resterà a carico esclusivo del sig. che provvederà CP_1 al relativo pagamento addebitando la relativa rata sul proprio conto corrente individuale;
12. I finanziamenti di cui alle cessioni del quinto di cui ai punti 13 e 14 della parte in premessa, resteranno rispettivamente a carico di ciascun coniuge;
13. I coniugi si impegnano altresì a provvedere contestualmente alla sottoscrizione del presente Cont atto all' estinzione del c/c n.6388/1753 in essere presso la filiale di Roma, Piazzale di Porta
Pia.
14. I coniugi si impegnano altresì a provvedere contestualmente alla sottoscrizione del presente atto all'estinzione del c/c cointestato n. 323132332 in essere presso NG. DI (conto ) con Pt_2 saldo creditore al 31.12.2024 pari ad € 0,60.
15. Con le condizioni e gli accordi di cui sopra le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economici e personali derivanti dalla separazione, con reciproco soddisfacimento e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo anche con riferimento alle future somme che verranno percepite a titolo di pensione, TFR etc.
16. I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con note scritte;
17. Spese legali compensate;
”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti e la constata indisponibilità ad una riconciliazione evidenziano chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi. Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione, le quali si ritengono congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Montecchio (TR) il 10/09/1983, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Montecchio (TR), atto n. 3, parte II, serie A, Uff. I, anno 1983;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
IL RG