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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2443 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Cosimo Parte_1
Marcellino e Togo Verrilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Benevento, via Enzo Marmorale 32,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Gennaro Lengua, con il quale elettivamente domicilia in Cervinara (AV), via Cardito 6,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2023, il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente Controparte_1
(già , in Benevento alla c.da presso la sede dell'azienda;
[...] CP_1 CP_2
- che dal 29/12/2018 all'8/09/2020 aveva lavorato “a nero”, e che in data 9/09/2020, in conseguenza di un verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro di Benevento, era stato assunto con contratto part-time a 20 ore settimanali;
- che il rapporto era durato sino al 10/10/2022, data del licenziamento orale avverso il quale pendeva altro giudizio di impugnazione;
- che dal 4/12/2018 al 10/10/2022, senza alcuna differenza tra il periodo di lavoro “a nero” e quello regolare, aveva svolto la propria attività lavorativa subordinata dal lunedì al sabato osservando il seguente orario di lavoro: a) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30; b) il sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
- che in detto periodo aveva svolto, in diretta subordinazione al dott. , Persona_1 amministratore p.t. della le seguenti mansioni, corrispondenti al 3° Controparte_1 livello del CCNL applicabile: capo dei venditori di autoveicoli con gestione e controllo degli stessi, addetto al servizio presso le banche e presso le finanziarie – addetto al servizio presso
1 poste – addetto al controllo di tutta la contabilità delle vendite di auto – addetto al back office
– responsabile sovraordinato dei venditori della Controparte_1
- che la datrice, nel periodo in cui lo aveva assicurato, aveva emesso 22 buste paga, in cui la retribuzione era illegittimamente calcolata con riferimento al 4° livello;
- che non aveva percepito alcuna retribuzione, né nel periodo in nero, né in quello in cui era stato formalmente assunto, sebbene per quest'ultimo fossero state emesse le buste paga;
- che aveva goduto di 15 giorni di ferie annuali, non retribuite;
- che non aveva percepito alcuna somma a titolo di lavoro straordinario, mensilità aggiuntive,
TFR;
- che per le retribuzioni risultanti dalle buste paga emesse e per parte del TFR aveva chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 136/2023 del Tribunale di Benevento – sezione lavoro;
- che la sua posizione contributiva non risultava regolare;
- che il CCNL applicabile era quello Terziario e commercio Confcommercio.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire Controparte_1
“dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 04/12/2018 al
10/10/2022 e condannare la resistente, in persona del suo amministratore Controparte_1
e legale rappresentante p.t., corrente in Benevento alla contrada Pezzapiana Zona Industriale snc,
P.IVA , anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del Codice civile, P.IVA_1 nonché della contrattazione collettiva innanzi indicata ed applicabile al rapporto lavorativo in questione al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 158.670,99 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione dal 30/04/2023 al saldo”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Si è ritualmente costituita la contestando integralmente il contenuto del Controparte_1 ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
La società ha, in particolare, dedotto che fra le parti non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, in quanto il ricorrente aveva sempre reso le proprie prestazioni in favore della resistente – la quale aveva portato avanti l'attività della azienda della famiglia CP_1 CP_1
– esclusivamente per ragioni affettive, restando inteso che lo avrebbe fatto a titolo gratuito. In ogni caso, il comportamento inerte tenuto dal e le affermazioni da lui rese nell'ambito del CP_1 giudizio R.G. 4050/2020 costituivano una vera e propria rinuncia al diritto alla retribuzione, anche per il periodo formalizzato.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, dell'interrogatorio formale del ricorrente e dell'escussione dei testi, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
è stato dipendente della con contratto di lavoro subordinato Parte_1 Controparte_1
a tempo parziale (20 ore settimanali) e inquadramento come “addetto ad attività di back office” nel 4° livello del CCNL Commercio Confcommercio, dal 9/09/2020 al 10/10/2022 (cfr. buste paga, ). CP_3
In questa sede, rivendica differenze retributive assumendo: di aver lavorato, dal 4/12/2018 alla formale assunzione, in nero, senza percepire alcuna retribuzione;
di non aver percepito nemmeno, per il periodo formalizzato, la retribuzione indicate nelle 22 buste paga emesse, per cui aveva però 2 già chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo;
di aver svolto, per l'intero periodo, l'orario indicato in ricorso, con costante espletamento di lavoro straordinario;
di aver svolto, per l'intero periodo, mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL applicato al rapporto;
di aver goduto di soli 15 giorni di ferie all'anno, non retribuiti.
Preliminarmente, in merito alla natura del rapporto intercorso fra le parti, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass.
9 aprile 2014 n. 8364).
La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass.
3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
3 è stato assunto alle dipendenze della resistente, con mansioni di “addetto al back Parte_1 office” e inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario Confcommercio, a decorrere dal
9/09/2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (50%) e indeterminato.
Ciò risulta documentalmente dalle buste paga e dalla comunicazione di cessazione del CP_3 rapporto.
È pacifico che la formalizzazione del rapporto sia avvenuta in seguito a un accesso ispettivo, nel corso del quale gli ispettori dell'ITL di Benevento hanno rinvenuto, intenti al lavoro, i sigg. Pt_1
e entrambi occupati senza preventiva comunicazione obbligatoria di
[...] Persona_2 assunzione e dunque “in nero”. Per tale ragione, la società è stata destinataria di una sanzione amministrativa (cfr. verbale di primo accesso e ordinanza-ingiunzione n. 160/2021).
Nello specifico, il era rinvenuto nei locali della società adibiti ad autosalone per la vendita CP_1 di auto, seduto alla scrivania di una delle postazioni di ricevimento della clientela, intento a fornire informazioni, ed era l'unica persona presente ad occuparsi di ricevere la clientela.
La sua partecipazione al lavoro aziendale era confermata anche dai dipendenti regolarmente assunti presenti al momento dell'ispezione, sig.ra e sig. . Parte_2 Parte_3
In quella circostanza, tanto il ricorrente quanto il fratello riferivano agli ispettori di Persona_2 essere stati soci della che nell'anno 2011 aveva conferito le quote alla CP_1 [...]
e di avere continuato in via di fatto ad occuparsi dell'attività presso la Controparte_1 [...] anche per vincoli di affetto e consuetudine con l'azienda da loro precedentemente CP_1 gestita.
Sulla scorta di tali elementi gli ispettori hanno quindi ritenuto che e , rinvenuti Pt_1 Persona_2 nei locali aziendali, intenti a svolgere attività funzionalmente rientranti nell'oggetto sociale della ditta, con uso di mezzi e strumenti della stessa e con inserimento funzionale e organizzativo nella sua realtà lavorativa, fossero da qualificarsi come lavoratori subordinati, privi però di inquadramento giuridico e di tutela assicurativa e previdenziale.
Le conclusioni degli ispettori appaiono del tutto condivisibili e – d'altra parte – l'immediata formalizzazione dei rapporti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fornisce un indubbio riscontro.
La sussistenza del rapporto subordinato fra le parti fino alla data del 10/10/2022 è attestata dalla regolare produzione della corrispondente documentazione da parte della (buste Controparte_1 paga, comunicazione ). CP_3
La stessa resistente ha dedotto di aver regolarmente versato i contributi per il periodo successivo all'assunzione (sia pur deducendo di averlo fatto in considerazione dell'inopponibilità agli enti previdenziali di eventuali accordi fra le parti).
A fronte di tali molteplici e convergenti elementi, la tesi per cui la prestazione di attività lavorativa da parte del sarebbe avvenuta in maniera gratuita, affectionis vel benevolentiae causa, in CP_1 ragione dei pregressi rapporti con la non ha adeguati riscontri probatori. CP_1
Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova – da fornirsi da colui che contesti l'onerosità – che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo 4 elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7925 del 28/03/2017).
La resistente non ha offerto alcuna prova dell'esistenza di un accordo espresso fra le parti
(nemmeno prospettata).
Invero, la tesi della si fonda sulle dichiarazioni rese dal stesso agli Controparte_1 CP_1 ispettori del lavoro e sulla testimonianza nel giudizio R.G. 4050/2022, nella quale il ha CP_1 dichiarato di essere rimasto in azienda per un fatto affettivo, dedicandosi alle vendite “anche non percependo alcunché, e ciò fino ad adesso. Ora però sono assunto, a seguito di un intervento dell'ispettorato del lavoro, da settembre 2020”.
Da nessuna delle predette dichiarazioni risulta tuttavia che le parti avessero inteso proseguire il rapporto, dopo la formale assunzione, escludendo il corrispettivo per l'attività prestata, né che il intendesse rinunciare ai compensi dovuti. CP_1
Tali elementi non si desumono nemmeno dalla sentenza conclusiva del giudizio R.G. 4050/2020, nella quale si dà atto che il teste aveva affermato di svolgere la propria attività gratuitamente CP_1
(cioè senza venire pagato), ma anche che lo stesso risultava organicamente inserito nell'organizzazione aziendale, essendo rimasto l'unico addetto alle vendite, e in virtù di ciò era presente con continuità, e secondo orari predefiniti, nei locali aziendali.
La presunzione di gratuità opera, tendenzialmente, nel caso di prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, e quando i soggetti interessati convivono sotto il medesimo tetto.
Nella fattispecie tali elementi non ricorrono.
Ne discende che, provato da parte del ricorrente l'espletamento di attività lavorativa per il perseguimento dell'oggetto sociale della resistente, con continuità, obbligo di presenza, osservanza costante di un orario di lavoro e inserimento nell'organizzazione aziendale (attestati proprio dalle buste paga), sarebbe spettato alla resistente dare prova dell'esistenza di un accordo in senso contrario.
In mancanza, il rapporto non può che essere considerato come un ordinario rapporto di lavoro subordinato, coerentemente peraltro con quanto dichiarato dalla stessa datrice di lavoro agli enti competenti.
In ordine all'epoca di insorgenza del rapporto, si osserva che il ricorrente è stato amministratore della sino al 29/12/2018 (cfr. visura camerale), sicché non appare Controparte_1 configurabile, in assenza di specifiche allegazioni e prove sul punto, il rapporto di subordinazione.
Quanto al periodo compreso fra il 30/12/2018 e l'assunzione, si richiamano innanzitutto le deposizioni dei testi.
Il teste , dipendente della da marzo 1995 fino al Testimone_1 Controparte_1
31/03/2020, con mansioni di venditore, ha riferito che il era il responsabile del reparto CP_1 vendita della e aveva sempre lavorato, dall'inizio alla fine del suo rapporto di Controparte_1 lavoro, espletando le mansioni di cui al ricorso introduttivo.
La teste dipendente della resistente dall'1/03/1986 al 30/09/2022, data delle Parte_2 dimissioni, ha riferito: “conosco il ricorrente perché quando ho iniziato a lavorare lui già lavorava in azienda, quando sono deceduti i genitori che erano i titolari, il ricorrente e gli altri cugini sono subentrati come titolari … a causa di una crisi aziendale alcuni lavoratori sono stati licenziati come e e siamo rimasti solo io e Persona_3 Per_4 Tes_1 Parte_3 5 in officina. Siamo rimasti da soli come dipendenti … quando ho detto che siamo rimasti solo io e
intendevo oltre e , che per me erano titolari in quanto non Parte_3 Parte_1 Per_2 avendo mai registrato pagamenti a loro favore davo per scontato che fossero assicurati … ho visto le buste paga e posso dire che eravamo quattro dipendenti, io, , Parte_3 Parte_1
e ”. La teste ha, altresì, riferito di aver fisicamente operato, da giugno 2017 alle Persona_2 dimissioni, presso la sede della (altra società riconducibile all'amministratore CP_4
), in c.da San Chirico, e non presso la sede della pertanto, la Persona_1 Controparte_1 stessa era a conoscenza del fatto che il ricorrente era un venditore, ma che non lo vedeva materialmente lavorare.
Il teste fratello del ricorrente, ha dichiarato: “ho lavorato per la Testimone_2 [...] da quando c'è stato il passaggio alla alla chiusura, avvenuta CP_1 Controparte_1 nel 2022. Ho lavorato come dipendente ma a nero … ero presente tutti i giorni e mi occupavo sia delle vendite che della gestione del magazzino … io e mio fratello osservavamo il medesimo orario … il ricorrente si occupava dell'amministrazione e delle vendite;
seguiva le vendite, compresi i pagamenti e i bonifici, nonché l'acquisto delle auto presso altre concessionarie … si occupava anche delle pratiche di finanziamento. Seguiva tutto il processo di vendita … io non sono stato regolarizzato in seguito all'ispezione, in quanto ero uscito per prendere dei ricambi e non ero pertanto presente quando arrivarono gli ispettori. Quando tornai, mi disse di Per_1 non entrare, per cui mi allontanai, tornai dopo un'ora, e poiché c'erano ancora gli ispettori me ne andai nuovamente e rientrai solo dopo che erano andati via”.
Il teste , cugino del ricorrente e dipendente della nel periodo 2021- Persona_2 Controparte_1
22 circa, ha dichiarato: “ ha continuato a prestare la propria attività lavorativa in Parte_1 azienda e fino al 2016 il suo rapporto era regolare ed è stato anche pagato … dal 2016 non ha più fatto parte del consiglio di amministrazione e non è stato più pagato, ma ha continuato a lavorare in azienda … dal 2016 in poi ho lavorato in azienda senza contratto, nel periodo 2021-
22 di cui ho parlato prima invece ho avuto un formale contratto di lavoro subordinato part time
… anche io ero presente quando sono venuti gli ispettori e sono stato regolarizzato in seguito a tale evento;
non ho assistito alle dichiarazioni rese da mio cugino … il ricorrente era responsabile delle vendita delle auto, per l'intero periodo di lavoro compreso quello dal 2016 in poi”. Al netto di un po' di confusione ingenerata dalle diverse vesti (di socio della prima, e CP_1 di amministratore della poi) in cui il ricorrente ha operato, dalle CP_1 Controparte_1 deposizioni dei testi emerge in maniera univoca che, anche nel periodo successivo alla cessazione da qualsivoglia carica nella resistente (29/12/2018), ha continuato ad essere Parte_1 quotidianamente presente in azienda, dove ha espletato le mansioni di responsabile del settore vendite, espletando, dopo il licenziamento anche dell'ultimo lavoratore ivi addetto, tutti i compiti richiesti dalla procedura di vendita. Tanto ha fatto sia prima, sia dopo l'accesso ispettivo del
9/09/2020, con identiche modalità, ma soltanto per il periodo successivo all'accesso sono state emesse buste paga.
Assume inoltre rilievo il comportamento della resistente, la quale non ha in alcun modo contestato che il fosse, anche nel suddetto periodo, presente in azienda, direttamente impegnato CP_1 nell'attività per il perseguimento dell'oggetto sociale della né ha prospettato Controparte_1 mutamenti nelle modalità di espletamento della prestazione prima e dopo la formale assunzione in adempimento alle prescrizioni degli ispettori del lavoro.
6 La stabile presenza del BO in azienda, con esecuzione di compiti strettamente finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale e con inserimento nell'organizzazione produttiva della società, non è giustificata da alcun titolo;
né, come già rilevato, la resistente ha offerto alcuna prova dell'esistenza di un accordo in ordine alla gratuità della prestazione.
Alla luce dei rilievi che precedono, può dunque ritenersi provato che fra le parti sia intercorso, nel periodo 30/12/2018-10/10/2022, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda le mansioni, pacifico che le stesse non abbiano subito modificazioni di sorta nel corso del rapporto, si osserva che la datrice, al momento della formalizzazione del rapporto, ha attribuito al il 4° livello del CCNL Terziario Confcommercio. CP_1
Il ricorrente deduce di aver diritto all'inquadramento nel 3° livello.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte
– che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n.
4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; v., da ultimo, Cass. Sez. L,
Sent. n. 8589 del 28/04/2015).
È stato inoltre chiarito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”).
Nella fattispecie il ricorso è del tutto carente sotto il profilo del rispetto di tali oneri di allegazione, dal momento che la parte ha omesso di riportare le declaratorie contrattuali del livello di inquadramento effettivo e di quello superiore e di effettuare qualsivoglia comparazione, sia in
7 astratto che in concreto, fra le due, evidenziando gli elementi in fatto da cui desumere la ricorrenza, nel caso concreto, degli elementi che contraddistinguono il 3° livello rispetto al 4°.
La domanda di differenze retributive parametrate al livello superiore non può quindi che essere rigettata.
Venendo alle ulteriori richieste, giova premettere che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario, dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass
21 aprile 1993 n. 4668, n. 3714 del 16/02/2009 e, da ultimo, n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876).
Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass.
4 marzo 1972 n. 629).
Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre
1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651). Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, che costituisce una sorta di retribuzione differita, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (così Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass.
Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n.
12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Il ricorrente non ha assolto all'onere, sullo stesso gravante, di aver svolto costantemente lavoro straordinario.
In punto di orari di lavoro, il ha dedotto di aver lavorato da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 CP_1
e dalle 15.30 alle 19.30, e il sabato dalle 15.30 alle 19.30.
ha riferito: “lavoravo con il ricorrente e lavoravamo 40 ore settimanali, dal Testimone_1 lunedì al sabato mattina. Non ricordo esattamente gli orari di lavoro, se ben ricordo dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,15-19,30, comunque sicuramente erano 40 ore settimanali. Sulle ore lavorate settimanalmente erano precisi”.
nel periodo oggetto di causa non lavorava presso la sede della Parte_2 Controparte_1 ma presso quella della CP_4
ha dichiarato: “io e mio fratello osservavamo il medesimo orario, dalle 8.15 alle Testimone_2
13 e dalle 15 alle 19.30. Questo da lunedì a venerdì, il sabato lavoravamo solo la mattina, ma spesso nel settore vendite ci capitava di lavorare anche di sabato pomeriggio”.
8 ha dichiarato: “alle vendite aprivano alle 9 e finivano alle 19.30, con una pausa di Persona_2 due ore dalle 13 alle 16, anzi di tre ore. Il sabato facevano solo mezza giornata, anche se qualche volta capitava di fare sabato e domenica aperti”.
I testi hanno riferito di orari diversi da quello indicato in ricorso e diversi anche fra di loro, con divergenze anche significative. A fronte di dichiarazioni così variabili, non può dirsi raggiunta la prova rigorosa che si richiede in materia di lavoro straordinario.
È, invece, provata la costante osservanza di un orario a tempo pieno, ad onta del rapporto a tempo parziale denunciato agli enti competenti.
L'indennità per ferie non godute in misura maggiore rispetto a quella risultante dall'ultima busta paga non spetta, in assenza di riscontri testimoniali all'affermazione del ricorrente di aver goduto di ferie nella misura di soli 15 giorni all'anno.
Deve ritenersi, viceversa, fondata la domanda per le altre causali, risultando differenze fra quanto spettante al ricorrente e quanto percepito a titolo di lavoro ordinario, ferie godute e non retribuite, mensilità aggiuntive – compresa la 14^ mensilità, espressamente prevista dal CCNL applicato al rapporto e inserita nelle buste paga – e TFR.
Infatti, avendone l'onere, compete al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei pagamenti che abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Nella fattispecie, è del tutto pacifico (oltre ad aver trovato conferma nella prova testimoniale) che al ricorrente non sia stata erogata, per l'intero periodo di lavoro, alcuna somma a titolo retributivo, in quanto la riteneva di non esservi tenuta a fronte della natura affectionis vel Controparte_1 benevolentiae causa della prestazione del CP_1
Per quanto riguarda il periodo da gennaio 2021 a ottobre 2022, il ricorrente è già in possesso di un titolo (decreto ingiuntivo n. 136/2023) per il pagamento delle retribuzioni e del TFR come riconosciuti nelle buste paga, parametrati a un orario di lavoro ridotto rispetto a quello effettivo.
Al ricorrente spetta dunque, a titolo di retribuzioni per il periodo dal 30/12/2018 all'8/09/2020 e di differenze retributive per il periodo dal 9/09/2020 al 10/10/2022, il complessivo importo di €
68.429,84, di cui € 4.609,59 a titolo di differenza sul TFR (€ 6.064,85 - € 1.455,26 quale TFR incluso nella busta paga di ottobre 2022 e pertanto ricompreso nel complessivo importo di €
23.002,33 oggetto del ricorso monitorio), quantificato sulla base del conteggio riformulato da parte resistente secondo le indicazioni del Tribunale, che si intende qui fare proprio in quanto scevro da vizi e correttamente sviluppato tenendo conto dei minimi tabellari del CCNL terziario
Confcommercio. Non è invece condivisibile il conteggio riformulato da parte ricorrente, siccome vi sono state incluse somme non indicate nell'ordinanza di ricalcolo (ferie), sono state calcolate
15 mensilità per ciascun anno anziché 14 ed è stato formulato con riferimento al 3° livello richiesto in ricorso, anziché al 4° livello riportato in busta paga.
A tali somme – determinate al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per 9 lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 30/12/2018 e fino al 10/10/2022, con inquadramento nel
4° livello del CCNL Terziario Confcommercio;
2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della somma lorda di € 68.429,84, di cui € 4.609,59 a titolo di differenza sul
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna la resistente al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 4.466,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Marcellino e Verrilli dichiaratisi antistatari.
Benevento, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2443 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2023, avente ad oggetto: retribuzione,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Cosimo Parte_1
Marcellino e Togo Verrilli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Benevento, via Enzo Marmorale 32,
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Gennaro Lengua, con il quale elettivamente domicilia in Cervinara (AV), via Cardito 6,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2023, il ricorrente ha esposto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente Controparte_1
(già , in Benevento alla c.da presso la sede dell'azienda;
[...] CP_1 CP_2
- che dal 29/12/2018 all'8/09/2020 aveva lavorato “a nero”, e che in data 9/09/2020, in conseguenza di un verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro di Benevento, era stato assunto con contratto part-time a 20 ore settimanali;
- che il rapporto era durato sino al 10/10/2022, data del licenziamento orale avverso il quale pendeva altro giudizio di impugnazione;
- che dal 4/12/2018 al 10/10/2022, senza alcuna differenza tra il periodo di lavoro “a nero” e quello regolare, aveva svolto la propria attività lavorativa subordinata dal lunedì al sabato osservando il seguente orario di lavoro: a) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30; b) il sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
- che in detto periodo aveva svolto, in diretta subordinazione al dott. , Persona_1 amministratore p.t. della le seguenti mansioni, corrispondenti al 3° Controparte_1 livello del CCNL applicabile: capo dei venditori di autoveicoli con gestione e controllo degli stessi, addetto al servizio presso le banche e presso le finanziarie – addetto al servizio presso
1 poste – addetto al controllo di tutta la contabilità delle vendite di auto – addetto al back office
– responsabile sovraordinato dei venditori della Controparte_1
- che la datrice, nel periodo in cui lo aveva assicurato, aveva emesso 22 buste paga, in cui la retribuzione era illegittimamente calcolata con riferimento al 4° livello;
- che non aveva percepito alcuna retribuzione, né nel periodo in nero, né in quello in cui era stato formalmente assunto, sebbene per quest'ultimo fossero state emesse le buste paga;
- che aveva goduto di 15 giorni di ferie annuali, non retribuite;
- che non aveva percepito alcuna somma a titolo di lavoro straordinario, mensilità aggiuntive,
TFR;
- che per le retribuzioni risultanti dalle buste paga emesse e per parte del TFR aveva chiesto e ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 136/2023 del Tribunale di Benevento – sezione lavoro;
- che la sua posizione contributiva non risultava regolare;
- che il CCNL applicabile era quello Terziario e commercio Confcommercio.
Tanto premesso in fatto, ha convenuto in giudizio la al fine di sentire Controparte_1
“dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 04/12/2018 al
10/10/2022 e condannare la resistente, in persona del suo amministratore Controparte_1
e legale rappresentante p.t., corrente in Benevento alla contrada Pezzapiana Zona Industriale snc,
P.IVA , anche ai sensi degli artt. 36 della Costituzione e 2099 del Codice civile, P.IVA_1 nonché della contrattazione collettiva innanzi indicata ed applicabile al rapporto lavorativo in questione al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di Euro 158.670,99 ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., per le causali di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione dal 30/04/2023 al saldo”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Si è ritualmente costituita la contestando integralmente il contenuto del Controparte_1 ricorso, del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
La società ha, in particolare, dedotto che fra le parti non era intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, in quanto il ricorrente aveva sempre reso le proprie prestazioni in favore della resistente – la quale aveva portato avanti l'attività della azienda della famiglia CP_1 CP_1
– esclusivamente per ragioni affettive, restando inteso che lo avrebbe fatto a titolo gratuito. In ogni caso, il comportamento inerte tenuto dal e le affermazioni da lui rese nell'ambito del CP_1 giudizio R.G. 4050/2020 costituivano una vera e propria rinuncia al diritto alla retribuzione, anche per il periodo formalizzato.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, dell'interrogatorio formale del ricorrente e dell'escussione dei testi, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
è stato dipendente della con contratto di lavoro subordinato Parte_1 Controparte_1
a tempo parziale (20 ore settimanali) e inquadramento come “addetto ad attività di back office” nel 4° livello del CCNL Commercio Confcommercio, dal 9/09/2020 al 10/10/2022 (cfr. buste paga, ). CP_3
In questa sede, rivendica differenze retributive assumendo: di aver lavorato, dal 4/12/2018 alla formale assunzione, in nero, senza percepire alcuna retribuzione;
di non aver percepito nemmeno, per il periodo formalizzato, la retribuzione indicate nelle 22 buste paga emesse, per cui aveva però 2 già chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo;
di aver svolto, per l'intero periodo, l'orario indicato in ricorso, con costante espletamento di lavoro straordinario;
di aver svolto, per l'intero periodo, mansioni riconducibili al 3° livello del CCNL applicato al rapporto;
di aver goduto di soli 15 giorni di ferie all'anno, non retribuiti.
Preliminarmente, in merito alla natura del rapporto intercorso fra le parti, si osserva quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, al contempo, da quello di lavoro autonomo, è la subordinazione, intesa quale vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria rivestono altri elementi (quali, ad esempio, collaborazione, osservanza di un determinato orario, continuità della prestazione lavorativa, inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e coordinamento con l'attività imprenditoriale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione), che, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione giuridica del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa delle peculiarità delle mansioni che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. In particolare, come ripetutamente affermato dalla Cassazione, non surroga il criterio discretivo della subordinazione neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cd. autoqualificazione), e occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro (v. tra le tante Cass.
9 aprile 2014 n. 8364).
La giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma dunque che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (tra le numerose decisioni, Cass.
3 aprile 2000, n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001, n. 224; Cass. 29 novembre 2002, n. 16697; Cass. 1 marzo 2001, n. 2970). In particolare, è stato enunciato il principio secondo il quale, sia nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, sia nel caso in cui, all'opposto, si tratti di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, e occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9252 del 19/04/2010).
3 è stato assunto alle dipendenze della resistente, con mansioni di “addetto al back Parte_1 office” e inquadramento nel 4° livello del CCNL Terziario Confcommercio, a decorrere dal
9/09/2020, con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (50%) e indeterminato.
Ciò risulta documentalmente dalle buste paga e dalla comunicazione di cessazione del CP_3 rapporto.
È pacifico che la formalizzazione del rapporto sia avvenuta in seguito a un accesso ispettivo, nel corso del quale gli ispettori dell'ITL di Benevento hanno rinvenuto, intenti al lavoro, i sigg. Pt_1
e entrambi occupati senza preventiva comunicazione obbligatoria di
[...] Persona_2 assunzione e dunque “in nero”. Per tale ragione, la società è stata destinataria di una sanzione amministrativa (cfr. verbale di primo accesso e ordinanza-ingiunzione n. 160/2021).
Nello specifico, il era rinvenuto nei locali della società adibiti ad autosalone per la vendita CP_1 di auto, seduto alla scrivania di una delle postazioni di ricevimento della clientela, intento a fornire informazioni, ed era l'unica persona presente ad occuparsi di ricevere la clientela.
La sua partecipazione al lavoro aziendale era confermata anche dai dipendenti regolarmente assunti presenti al momento dell'ispezione, sig.ra e sig. . Parte_2 Parte_3
In quella circostanza, tanto il ricorrente quanto il fratello riferivano agli ispettori di Persona_2 essere stati soci della che nell'anno 2011 aveva conferito le quote alla CP_1 [...]
e di avere continuato in via di fatto ad occuparsi dell'attività presso la Controparte_1 [...] anche per vincoli di affetto e consuetudine con l'azienda da loro precedentemente CP_1 gestita.
Sulla scorta di tali elementi gli ispettori hanno quindi ritenuto che e , rinvenuti Pt_1 Persona_2 nei locali aziendali, intenti a svolgere attività funzionalmente rientranti nell'oggetto sociale della ditta, con uso di mezzi e strumenti della stessa e con inserimento funzionale e organizzativo nella sua realtà lavorativa, fossero da qualificarsi come lavoratori subordinati, privi però di inquadramento giuridico e di tutela assicurativa e previdenziale.
Le conclusioni degli ispettori appaiono del tutto condivisibili e – d'altra parte – l'immediata formalizzazione dei rapporti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato fornisce un indubbio riscontro.
La sussistenza del rapporto subordinato fra le parti fino alla data del 10/10/2022 è attestata dalla regolare produzione della corrispondente documentazione da parte della (buste Controparte_1 paga, comunicazione ). CP_3
La stessa resistente ha dedotto di aver regolarmente versato i contributi per il periodo successivo all'assunzione (sia pur deducendo di averlo fatto in considerazione dell'inopponibilità agli enti previdenziali di eventuali accordi fra le parti).
A fronte di tali molteplici e convergenti elementi, la tesi per cui la prestazione di attività lavorativa da parte del sarebbe avvenuta in maniera gratuita, affectionis vel benevolentiae causa, in CP_1 ragione dei pregressi rapporti con la non ha adeguati riscontri probatori. CP_1
Ogni attività oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, salva la prova – da fornirsi da colui che contesti l'onerosità – che la stessa sia caratterizzata da gratuità; una tale prova, peraltro, non può essere desunta soltanto dalle formali pattuizioni intercorse tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto, di particolari circostanze, oggettive o soggettive (modalità, quantità del lavoro, condizioni economico-sociali delle parti, relazioni tra esse intercorrenti), che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo 4 elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione, senza che sia sufficiente la semplice dimostrazione che il lavoratore si riprometta di ricavare dalla prestazione gratuita un vantaggio futuro e non pecuniario (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7925 del 28/03/2017).
La resistente non ha offerto alcuna prova dell'esistenza di un accordo espresso fra le parti
(nemmeno prospettata).
Invero, la tesi della si fonda sulle dichiarazioni rese dal stesso agli Controparte_1 CP_1 ispettori del lavoro e sulla testimonianza nel giudizio R.G. 4050/2022, nella quale il ha CP_1 dichiarato di essere rimasto in azienda per un fatto affettivo, dedicandosi alle vendite “anche non percependo alcunché, e ciò fino ad adesso. Ora però sono assunto, a seguito di un intervento dell'ispettorato del lavoro, da settembre 2020”.
Da nessuna delle predette dichiarazioni risulta tuttavia che le parti avessero inteso proseguire il rapporto, dopo la formale assunzione, escludendo il corrispettivo per l'attività prestata, né che il intendesse rinunciare ai compensi dovuti. CP_1
Tali elementi non si desumono nemmeno dalla sentenza conclusiva del giudizio R.G. 4050/2020, nella quale si dà atto che il teste aveva affermato di svolgere la propria attività gratuitamente CP_1
(cioè senza venire pagato), ma anche che lo stesso risultava organicamente inserito nell'organizzazione aziendale, essendo rimasto l'unico addetto alle vendite, e in virtù di ciò era presente con continuità, e secondo orari predefiniti, nei locali aziendali.
La presunzione di gratuità opera, tendenzialmente, nel caso di prestazioni lavorative tra persone legate da vincoli di parentela o affinità, e quando i soggetti interessati convivono sotto il medesimo tetto.
Nella fattispecie tali elementi non ricorrono.
Ne discende che, provato da parte del ricorrente l'espletamento di attività lavorativa per il perseguimento dell'oggetto sociale della resistente, con continuità, obbligo di presenza, osservanza costante di un orario di lavoro e inserimento nell'organizzazione aziendale (attestati proprio dalle buste paga), sarebbe spettato alla resistente dare prova dell'esistenza di un accordo in senso contrario.
In mancanza, il rapporto non può che essere considerato come un ordinario rapporto di lavoro subordinato, coerentemente peraltro con quanto dichiarato dalla stessa datrice di lavoro agli enti competenti.
In ordine all'epoca di insorgenza del rapporto, si osserva che il ricorrente è stato amministratore della sino al 29/12/2018 (cfr. visura camerale), sicché non appare Controparte_1 configurabile, in assenza di specifiche allegazioni e prove sul punto, il rapporto di subordinazione.
Quanto al periodo compreso fra il 30/12/2018 e l'assunzione, si richiamano innanzitutto le deposizioni dei testi.
Il teste , dipendente della da marzo 1995 fino al Testimone_1 Controparte_1
31/03/2020, con mansioni di venditore, ha riferito che il era il responsabile del reparto CP_1 vendita della e aveva sempre lavorato, dall'inizio alla fine del suo rapporto di Controparte_1 lavoro, espletando le mansioni di cui al ricorso introduttivo.
La teste dipendente della resistente dall'1/03/1986 al 30/09/2022, data delle Parte_2 dimissioni, ha riferito: “conosco il ricorrente perché quando ho iniziato a lavorare lui già lavorava in azienda, quando sono deceduti i genitori che erano i titolari, il ricorrente e gli altri cugini sono subentrati come titolari … a causa di una crisi aziendale alcuni lavoratori sono stati licenziati come e e siamo rimasti solo io e Persona_3 Per_4 Tes_1 Parte_3 5 in officina. Siamo rimasti da soli come dipendenti … quando ho detto che siamo rimasti solo io e
intendevo oltre e , che per me erano titolari in quanto non Parte_3 Parte_1 Per_2 avendo mai registrato pagamenti a loro favore davo per scontato che fossero assicurati … ho visto le buste paga e posso dire che eravamo quattro dipendenti, io, , Parte_3 Parte_1
e ”. La teste ha, altresì, riferito di aver fisicamente operato, da giugno 2017 alle Persona_2 dimissioni, presso la sede della (altra società riconducibile all'amministratore CP_4
), in c.da San Chirico, e non presso la sede della pertanto, la Persona_1 Controparte_1 stessa era a conoscenza del fatto che il ricorrente era un venditore, ma che non lo vedeva materialmente lavorare.
Il teste fratello del ricorrente, ha dichiarato: “ho lavorato per la Testimone_2 [...] da quando c'è stato il passaggio alla alla chiusura, avvenuta CP_1 Controparte_1 nel 2022. Ho lavorato come dipendente ma a nero … ero presente tutti i giorni e mi occupavo sia delle vendite che della gestione del magazzino … io e mio fratello osservavamo il medesimo orario … il ricorrente si occupava dell'amministrazione e delle vendite;
seguiva le vendite, compresi i pagamenti e i bonifici, nonché l'acquisto delle auto presso altre concessionarie … si occupava anche delle pratiche di finanziamento. Seguiva tutto il processo di vendita … io non sono stato regolarizzato in seguito all'ispezione, in quanto ero uscito per prendere dei ricambi e non ero pertanto presente quando arrivarono gli ispettori. Quando tornai, mi disse di Per_1 non entrare, per cui mi allontanai, tornai dopo un'ora, e poiché c'erano ancora gli ispettori me ne andai nuovamente e rientrai solo dopo che erano andati via”.
Il teste , cugino del ricorrente e dipendente della nel periodo 2021- Persona_2 Controparte_1
22 circa, ha dichiarato: “ ha continuato a prestare la propria attività lavorativa in Parte_1 azienda e fino al 2016 il suo rapporto era regolare ed è stato anche pagato … dal 2016 non ha più fatto parte del consiglio di amministrazione e non è stato più pagato, ma ha continuato a lavorare in azienda … dal 2016 in poi ho lavorato in azienda senza contratto, nel periodo 2021-
22 di cui ho parlato prima invece ho avuto un formale contratto di lavoro subordinato part time
… anche io ero presente quando sono venuti gli ispettori e sono stato regolarizzato in seguito a tale evento;
non ho assistito alle dichiarazioni rese da mio cugino … il ricorrente era responsabile delle vendita delle auto, per l'intero periodo di lavoro compreso quello dal 2016 in poi”. Al netto di un po' di confusione ingenerata dalle diverse vesti (di socio della prima, e CP_1 di amministratore della poi) in cui il ricorrente ha operato, dalle CP_1 Controparte_1 deposizioni dei testi emerge in maniera univoca che, anche nel periodo successivo alla cessazione da qualsivoglia carica nella resistente (29/12/2018), ha continuato ad essere Parte_1 quotidianamente presente in azienda, dove ha espletato le mansioni di responsabile del settore vendite, espletando, dopo il licenziamento anche dell'ultimo lavoratore ivi addetto, tutti i compiti richiesti dalla procedura di vendita. Tanto ha fatto sia prima, sia dopo l'accesso ispettivo del
9/09/2020, con identiche modalità, ma soltanto per il periodo successivo all'accesso sono state emesse buste paga.
Assume inoltre rilievo il comportamento della resistente, la quale non ha in alcun modo contestato che il fosse, anche nel suddetto periodo, presente in azienda, direttamente impegnato CP_1 nell'attività per il perseguimento dell'oggetto sociale della né ha prospettato Controparte_1 mutamenti nelle modalità di espletamento della prestazione prima e dopo la formale assunzione in adempimento alle prescrizioni degli ispettori del lavoro.
6 La stabile presenza del BO in azienda, con esecuzione di compiti strettamente finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale e con inserimento nell'organizzazione produttiva della società, non è giustificata da alcun titolo;
né, come già rilevato, la resistente ha offerto alcuna prova dell'esistenza di un accordo in ordine alla gratuità della prestazione.
Alla luce dei rilievi che precedono, può dunque ritenersi provato che fra le parti sia intercorso, nel periodo 30/12/2018-10/10/2022, un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda le mansioni, pacifico che le stesse non abbiano subito modificazioni di sorta nel corso del rapporto, si osserva che la datrice, al momento della formalizzazione del rapporto, ha attribuito al il 4° livello del CCNL Terziario Confcommercio. CP_1
Il ricorrente deduce di aver diritto all'inquadramento nel 3° livello.
Secondo giurisprudenza assolutamente consolidata il procedimento logico-giuridico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte
– che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 27 giugno 1986 n.
4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728; v., da ultimo, Cass. Sez. L,
Sent. n. 8589 del 28/04/2015).
È stato inoltre chiarito che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”).
Nella fattispecie il ricorso è del tutto carente sotto il profilo del rispetto di tali oneri di allegazione, dal momento che la parte ha omesso di riportare le declaratorie contrattuali del livello di inquadramento effettivo e di quello superiore e di effettuare qualsivoglia comparazione, sia in
7 astratto che in concreto, fra le due, evidenziando gli elementi in fatto da cui desumere la ricorrenza, nel caso concreto, degli elementi che contraddistinguono il 3° livello rispetto al 4°.
La domanda di differenze retributive parametrate al livello superiore non può quindi che essere rigettata.
Venendo alle ulteriori richieste, giova premettere che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ove il lavoratore pretenda il compenso per lavoro straordinario, dovrà provare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro (Cass. 14 agosto 1998 n. 8006; Cass
21 aprile 1993 n. 4668, n. 3714 del 16/02/2009 e, da ultimo, n. 4076 del 20/02/2018), senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza (Cass. 7 novembre 1991 n. 11876).
Se chiede l'adeguamento della retribuzione ex art. 36 Cost., fatto costitutivo della pretesa è sia la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, sia l'insufficienza del compenso percepito (Cass.
4 marzo 1972 n. 629).
Se infine si limiti a chiedere la retribuzione contrattuale, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e cioè la sua durata e il livello contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (Cass. 22 dicembre
1981 n. 6750), oppure che la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri a cui la retribuzione contrattuale è commisurata (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651). Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, che costituisce una sorta di retribuzione differita, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (così Cass. Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009).
Analoga è, a ben vedere, la ratio decidendi in tema di ferie, costituita dal rilievo che il godimento di queste costituisce un naturale negotii, sicché il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, e lo stesso vale quanto a festività, permessi e riposi, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (v. fra le tante Cass.
Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Sez. L, Sent. n. 22751 del 03/12/2004, Sez. L, Sent. n.
12311 del 21/08/2003; in termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
Il ricorrente non ha assolto all'onere, sullo stesso gravante, di aver svolto costantemente lavoro straordinario.
In punto di orari di lavoro, il ha dedotto di aver lavorato da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 CP_1
e dalle 15.30 alle 19.30, e il sabato dalle 15.30 alle 19.30.
ha riferito: “lavoravo con il ricorrente e lavoravamo 40 ore settimanali, dal Testimone_1 lunedì al sabato mattina. Non ricordo esattamente gli orari di lavoro, se ben ricordo dalle 8,45 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,15-19,30, comunque sicuramente erano 40 ore settimanali. Sulle ore lavorate settimanalmente erano precisi”.
nel periodo oggetto di causa non lavorava presso la sede della Parte_2 Controparte_1 ma presso quella della CP_4
ha dichiarato: “io e mio fratello osservavamo il medesimo orario, dalle 8.15 alle Testimone_2
13 e dalle 15 alle 19.30. Questo da lunedì a venerdì, il sabato lavoravamo solo la mattina, ma spesso nel settore vendite ci capitava di lavorare anche di sabato pomeriggio”.
8 ha dichiarato: “alle vendite aprivano alle 9 e finivano alle 19.30, con una pausa di Persona_2 due ore dalle 13 alle 16, anzi di tre ore. Il sabato facevano solo mezza giornata, anche se qualche volta capitava di fare sabato e domenica aperti”.
I testi hanno riferito di orari diversi da quello indicato in ricorso e diversi anche fra di loro, con divergenze anche significative. A fronte di dichiarazioni così variabili, non può dirsi raggiunta la prova rigorosa che si richiede in materia di lavoro straordinario.
È, invece, provata la costante osservanza di un orario a tempo pieno, ad onta del rapporto a tempo parziale denunciato agli enti competenti.
L'indennità per ferie non godute in misura maggiore rispetto a quella risultante dall'ultima busta paga non spetta, in assenza di riscontri testimoniali all'affermazione del ricorrente di aver goduto di ferie nella misura di soli 15 giorni all'anno.
Deve ritenersi, viceversa, fondata la domanda per le altre causali, risultando differenze fra quanto spettante al ricorrente e quanto percepito a titolo di lavoro ordinario, ferie godute e non retribuite, mensilità aggiuntive – compresa la 14^ mensilità, espressamente prevista dal CCNL applicato al rapporto e inserita nelle buste paga – e TFR.
Infatti, avendone l'onere, compete al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei pagamenti che abbia eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Nella fattispecie, è del tutto pacifico (oltre ad aver trovato conferma nella prova testimoniale) che al ricorrente non sia stata erogata, per l'intero periodo di lavoro, alcuna somma a titolo retributivo, in quanto la riteneva di non esservi tenuta a fronte della natura affectionis vel Controparte_1 benevolentiae causa della prestazione del CP_1
Per quanto riguarda il periodo da gennaio 2021 a ottobre 2022, il ricorrente è già in possesso di un titolo (decreto ingiuntivo n. 136/2023) per il pagamento delle retribuzioni e del TFR come riconosciuti nelle buste paga, parametrati a un orario di lavoro ridotto rispetto a quello effettivo.
Al ricorrente spetta dunque, a titolo di retribuzioni per il periodo dal 30/12/2018 all'8/09/2020 e di differenze retributive per il periodo dal 9/09/2020 al 10/10/2022, il complessivo importo di €
68.429,84, di cui € 4.609,59 a titolo di differenza sul TFR (€ 6.064,85 - € 1.455,26 quale TFR incluso nella busta paga di ottobre 2022 e pertanto ricompreso nel complessivo importo di €
23.002,33 oggetto del ricorso monitorio), quantificato sulla base del conteggio riformulato da parte resistente secondo le indicazioni del Tribunale, che si intende qui fare proprio in quanto scevro da vizi e correttamente sviluppato tenendo conto dei minimi tabellari del CCNL terziario
Confcommercio. Non è invece condivisibile il conteggio riformulato da parte ricorrente, siccome vi sono state incluse somme non indicate nell'ordinanza di ricalcolo (ferie), sono state calcolate
15 mensilità per ciascun anno anziché 14 ed è stato formulato con riferimento al 3° livello richiesto in ricorso, anziché al 4° livello riportato in busta paga.
A tali somme – determinate al lordo delle ritenute, in base al principio per cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, mentre i problemi connessi alla detrazione di somme ai titoli sopra indicati riguardano il diverso e successivo momento del pagamento dei crediti medesimi (cfr. Cass. Sez. L, Sent. n. 6337 del 18/04/2003) – si aggiungono interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi, liquidati come in dispositivo avendo riguardo ai valori minimi per 9 lo scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara l'instaurazione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 30/12/2018 e fino al 10/10/2022, con inquadramento nel
4° livello del CCNL Terziario Confcommercio;
2) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 del ricorrente, della somma lorda di € 68.429,84, di cui € 4.609,59 a titolo di differenza sul
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza delle singole poste attive del credito al saldo effettivo;
3) compensa le spese in ragione di un terzo e condanna la resistente al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in € 4.466,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv. Marcellino e Verrilli dichiaratisi antistatari.
Benevento, 25 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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