Articolo 8 della Legge 7 agosto 2012, n. 133
Articolo 7Articolo 9
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25 agosto 2012
Art. 8. Modifica dell'articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di accertamento di condotte illegittime o irregolari 1. L' articolo 34 della legge 3 agosto 2007, n. 124 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Accertamento di condotte illegittime o irregolari) - 1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare».
Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 124 del 2007 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

"Art. 34.

(Accertamento di condotte illegittime o irregolari)

1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora, sulla base degli elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, deliberi di procedere all'accertamento della correttezza delle condotte poste in essere da appartenenti o da ex appartenenti agli organismi di informazione e sicurezza, puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre lo svolgimento di inchieste interne ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i). Le relazioni conclusive delle inchieste interne sono trasmesse integralmente al medesimo Comitato parlamentare.".
Entrata in vigore il 25 agosto 2012