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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 599/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 599 del Reg. Gen. dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Giuseppe Strangio), (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Garaffa), e (C.F.: CP_2 [...]
– non costituitosi) C.F._2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, il Tribunale di Reggio Calabria (con sentenza n. 156/2019) accoglieva la domanda proposta da a seguito d'un sinistro stradale, e mediante la quale Controparte_1 lo stesso citava (rimasto – però – contumace, anche in primo grado) e CP_2 Parte_1
(compagnia con cui l'attore era assicurato) al fine d'ottenere il risarcimento (diretto) dei
[...]
danni conseguenti alle lesioni subite.
2.1. (di seguito, anche ha impugnato la sentenza sostenendone Parte_1 Pt_1
l'erroneità insita nella mancata declaratoria d'inammissibilità della citazione in primo grado, per difetto di vocatio in ius di . CP_2
2.2. Parte appellante – più precisamente – afferma come l'attore abbia richiesto un risarcimento superiore al limite del 9% di danno biologico previsto dalla Convenzione tra
Assicurazioni in regime di Risarcimento Diretto (CARD) e dall'art. 149 del Codice delle
Assicurazioni Private, limitandosi – però – a citare solamente la propria compagnia assicurativa , e non anche quella di (ossia Pt_1 CP_2 Controparte_3
, nonostante il danno biologico permanente invocato fosse pari al 18 percento, quindi
[...] eccedente il limite (del 9%) giustificativo dell'azione diretta, ex art. 149 summenzionato.
2.3 L'assicurazione evidenzia, inoltre, come parte attrice non abbia rispettato i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per emendare la propria domanda e contenerla entro i limiti di legge, ma si sia limitata a dichiarare (a suo avviso tardivamente, poiché a conclusione della fase istruttoria
(conseguente al deposito della CTU medica) di ridurre le proprie pretese risarcitorie al di sotto della soglia del 9 percento.
3. Parte appellata chiede – invece – sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello, avendo l'appellante ha fondato l'intera impugnazione su eccezioni proposte per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, ed eccepisce – inoltre – l'inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante indicato specificamente le parti della decisione contestate, nonché le statuizioni in cui dovrebbe consistere l'effetto sostitutivo della riforma richiesta.
3.1. L'appellato nega – nel merito – vi sia alcuna inammissibilità della domanda giudiziale, anche in ragione della costituzione tardiva (in primo grado) di parte convenuta, non avendo essa eccepito – davanti al Tribunale – l'impossibilità d'azionare la procedura di risarcimento diretto, visto il superamento del limite del nove percento (di cui all'art. 149 d. lgs. 209/2005), se non in sede di precisazione delle conclusioni.
2 3.2 In subordine – infine – egli chiede d'essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
(quale assicuratrice di ). Controparte_3 CP_2
4. All'esito della camera di consiglio del 24 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. Occorre innanzitutto rilevare come – nella specie – non corrisponda a verità il dato – sostenuto da – dell'ignoranza (da parte di ) dell'avvenuto Parte_1 CP_2
incardinamento della lite: donde l'ineccepibilità della declaratoria (contenuta nella sentenza impugnata) relativa sia alla correttezza della notificazione (intrapresa nei confronti del proprietario dell'auto investitrice di ) sia alla pedissequa contumacia di . CP_1 CP_2
7. è stato dapprima raggiunto (il 7 giugno 2013) dall'ufficiale giudiziario, per la notifica CP_2 della citazione in primo grado (richiesta dall'attore il 31 maggio 2013, e tentata – CP_1 una prima volta – il 7 giugno anzidetto), spiccata per l'udienza del 30 novembre 2013.
8. Il suddetto tentativo di notifica è avvenuto presso il civico 69/B di Via Arcovito di Reggio
Calabria.
8.1. Stante la riferita irreperibilità del notificatario, allo stesso indirizzo è stato contestualmente affisso l'avviso di tentata notificazione (la cui copia fotostatica è presente in atti), ed è stata – altresì – trasmessa la raccomandata informativa (partita sempre il 7 giugno 2013) avente numero 76587408562-8.
8.2. Anche in occasione del recapito di quest'ultima – tuttavia – è risultato irreperibile CP_2
(presso Via Arcovito, n. 69/B), come attestato dal compilatore dell'avviso di ricevimento
(datato 13 giugno 2013, e recante numero identificativo e NumeroDiCa_1
cronologico 10907/A).
9. A questo punto esordisce – a iniziativa di , formalizzata con istanza acquisita CP_1 dall'Ufficio notificazioni del Tribunale di Reggio Calabria il 27 ottobre 2014 – il secondo tentativo di notificazione a (autorizzato dal Tribunale all'udienza del 21 ottobre 2014, CP_2 per l'udienza del 23 marzo 2015), presso il diverso indirizzo di Via Friuli, Prima Diramazione,
n. 6, di Reggio Calabria.
9.1. Sennonché, come evincibile – più precisamente – dalla relazione di notifica (datata 25 novembre 2014) stilata dall'ufficiale giudiziario (incaricato della seconda notificazione della citazione in primo grado), non è stato rinvenuto nemmeno all'indirizzo di Via Friuli, CP_2
Prima Diramazione, n. 6, di Reggio Calabria.
9.2. In tale scenario – dunque – la notificazione è stata (ancora una volta) eseguita (in pari data) ai sensi dell'art. 140, c.p.c., mercé I) il deposito dell'atto presso la Casa comunale, II)
3 l'affissione (attestata dalla relata medesima) dell'apposito avviso, e III) la (seconda) comunicazione a , effettuata con raccomandata recante numero 76566436066-1, CP_2
recapitata il 27 novembre 2014 (sebbene senza successo, stante la persistente assenza dell'interessato al momento della consegna del piego), e IV) il cui avviso di ricevimento risulta restituito all'ufficio mittente il 10 dicembre 2014. ricevuto il 25 luglio 2019.
10. Tutte le formalità di notificazione a – pertanto – risultano adempiute, e svolte presso CP_2
l'indirizzo (di Via Friuli, Prima Diramazione, n. 6, di Reggio Calabria) corrispondente a quello risultante dal certificato di residenza (come prodotto dalla stessa in sede di Pt_1 notificazione – anche a – del proprio appello). CP_2
10.1. Il rapporto processuale, dunque, risulta – fin dal primo grado – instaurato correttamente nei confronti del proprietario del veicolo investitore.
11. Nel merito, l'attore ha spiegato domanda nei confronti del danneggiante e della propria assicurazione (mediante azione diretta), ma la società evidenzia come l'azione diretta – qui pure effettivamente intrapresa – sia consentita solamente qualora la domanda proposta inerisca al risarcimento di danni di lieve entità (ossia micro-permanenti).
12. Sennonché, essendo incontroversa l'avvenuta deduzione originaria – da parte di
– d'un grado d'invalidità superiore al nove percento, la pur sopravvenuta CP_1
limitazione della domanda attorea (compiuta all'esito dell'istruttoria svolta, e in forza della quale limitazione la pretesa dell'investito è poi risultata circoscritta in misura pari al nove percento) non è in grado di sanare il difetto d'indirizzamento – a monte – della rivendicazione qui controversa: – invero – si è rivolto in confronto d'una compagine ( CP_1 Parte_1
verso cui non sarebbe stato consentito al danneggiato (e qui appellato) di rivolgere la
[...] propria domanda di rifusione del danno (siccome – appunto – quantificato dall'inizio per un ammontare percentuale travalicate il limite di legge, quale previsto per l'utile adozione della procedura cosiddetta “dell'indennizzo diretto”).
13. Considerata l'entità del pregiudizio lamentato da – infatti – l'unico CP_1
contraddittore suscettibile di fronteggiare una tale domanda risarcitoria avrebbe dovuto individuarsi nella compagnia assicurativa del veicolo autore del sinistro.
14. Sebbene il concreto andamento del procedimento in primo grado possa suggerire l'intervento di un'apparente rinuncia parziale alla domanda (effettivamente sempre consentita, poiché – con Cass., SS. UU. Civ., sent. n. 3453/2024 – «La restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il
4 sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa»), nella vicenda l'attore si è avvalso d'uno schema legale (d'esercizio della propria azione risarcitoria) in assenza del relativo requisito quantitativo, di perimetrazione della domanda – sul piano economico – all'interno del limite stabilito dalla disciplina introduttiva del meccanismo risarcitorio qui attivato: più snello, ma non spendibile a mera discrezione dell'interessato).
15. La condivisibile scelta legislativa di permettere – da parte del danneggiato – l'interpello risarcitorio diretto della propria assicurazione solamente al cospetto d'una domanda precisamente quantificata e contenuta entro un dato limite integra un presupposto del processo, giacché identifica un elemento ineludibile della fase d'esordio della lite, e qualificatorio per l'instaurazione del rapporto processuale.
16. L'attore – più partitamente – può optare alternativamente per l'evocazione giudiziale della società assicurativa avversaria (senza limiti quantitativi alla domanda risarcitoria) ovvero per la citazione giudiziale della società scelta storicamente quale propria assicuratrice: in quest'ultimo caso – tuttavia – egli sconta il dovere di contenere la propria domanda nel limite legislativo, ragionevolmente funzionale anche a rendere le assicurazioni consapevoli della possibilità d'essere convenute (direttamente) solo per danni micro-permanenti.
17. Per tutto quanto illustrato sopra – allora – l'appello va accolto e la domanda di CP_1
valutata come inammissibile, siccome fin dapprincipio calibrata in modo tale da implicarne la possibile proposizione solamente nei confronti di un soggetto affatto diverso da quello materialmente evocato in giudizio da . CP_1
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della causa come dichiarato, considerando quest'ultima di complessità bassa, e previo abbattimento del dovuto (per ambo i gradi di giudizio) in misura pari alla metà (data la pronuncia in rito):
Spese relative al primo grado di giudizio:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Spettanze dovute previa decurtazione in misura pari alla metà: € 1.270,00
5 Spese relative al secondo grado di giudizio:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
Spettanze dovute previa decurtazione in misura pari alla metà: € 1.453,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1
e , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_1 CP_2
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda risarcitoria, come proposta da CP_1
;
[...]
- condanna, infine, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'unica Controparte_1 controparte costituita , e liquidate complessivamente – per ambo i gradi di Parte_1
giudizio, sulla base dei conteggi di cui in motivazione, e previa decurtazione per metà (stante la pronuncia in rito qui adottata) – in 2.723,00 euro, a titolo di compensi: ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 599 del Reg. Gen. dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avvocato Giuseppe Strangio), (C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Garaffa), e (C.F.: CP_2 [...]
– non costituitosi) C.F._2
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
1 c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, il Tribunale di Reggio Calabria (con sentenza n. 156/2019) accoglieva la domanda proposta da a seguito d'un sinistro stradale, e mediante la quale Controparte_1 lo stesso citava (rimasto – però – contumace, anche in primo grado) e CP_2 Parte_1
(compagnia con cui l'attore era assicurato) al fine d'ottenere il risarcimento (diretto) dei
[...]
danni conseguenti alle lesioni subite.
2.1. (di seguito, anche ha impugnato la sentenza sostenendone Parte_1 Pt_1
l'erroneità insita nella mancata declaratoria d'inammissibilità della citazione in primo grado, per difetto di vocatio in ius di . CP_2
2.2. Parte appellante – più precisamente – afferma come l'attore abbia richiesto un risarcimento superiore al limite del 9% di danno biologico previsto dalla Convenzione tra
Assicurazioni in regime di Risarcimento Diretto (CARD) e dall'art. 149 del Codice delle
Assicurazioni Private, limitandosi – però – a citare solamente la propria compagnia assicurativa , e non anche quella di (ossia Pt_1 CP_2 Controparte_3
, nonostante il danno biologico permanente invocato fosse pari al 18 percento, quindi
[...] eccedente il limite (del 9%) giustificativo dell'azione diretta, ex art. 149 summenzionato.
2.3 L'assicurazione evidenzia, inoltre, come parte attrice non abbia rispettato i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per emendare la propria domanda e contenerla entro i limiti di legge, ma si sia limitata a dichiarare (a suo avviso tardivamente, poiché a conclusione della fase istruttoria
(conseguente al deposito della CTU medica) di ridurre le proprie pretese risarcitorie al di sotto della soglia del 9 percento.
3. Parte appellata chiede – invece – sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello, avendo l'appellante ha fondato l'intera impugnazione su eccezioni proposte per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, ed eccepisce – inoltre – l'inammissibilità dell'appello per non avere l'appellante indicato specificamente le parti della decisione contestate, nonché le statuizioni in cui dovrebbe consistere l'effetto sostitutivo della riforma richiesta.
3.1. L'appellato nega – nel merito – vi sia alcuna inammissibilità della domanda giudiziale, anche in ragione della costituzione tardiva (in primo grado) di parte convenuta, non avendo essa eccepito – davanti al Tribunale – l'impossibilità d'azionare la procedura di risarcimento diretto, visto il superamento del limite del nove percento (di cui all'art. 149 d. lgs. 209/2005), se non in sede di precisazione delle conclusioni.
2 3.2 In subordine – infine – egli chiede d'essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
(quale assicuratrice di ). Controparte_3 CP_2
4. All'esito della camera di consiglio del 24 aprile 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è fondato.
6. Occorre innanzitutto rilevare come – nella specie – non corrisponda a verità il dato – sostenuto da – dell'ignoranza (da parte di ) dell'avvenuto Parte_1 CP_2
incardinamento della lite: donde l'ineccepibilità della declaratoria (contenuta nella sentenza impugnata) relativa sia alla correttezza della notificazione (intrapresa nei confronti del proprietario dell'auto investitrice di ) sia alla pedissequa contumacia di . CP_1 CP_2
7. è stato dapprima raggiunto (il 7 giugno 2013) dall'ufficiale giudiziario, per la notifica CP_2 della citazione in primo grado (richiesta dall'attore il 31 maggio 2013, e tentata – CP_1 una prima volta – il 7 giugno anzidetto), spiccata per l'udienza del 30 novembre 2013.
8. Il suddetto tentativo di notifica è avvenuto presso il civico 69/B di Via Arcovito di Reggio
Calabria.
8.1. Stante la riferita irreperibilità del notificatario, allo stesso indirizzo è stato contestualmente affisso l'avviso di tentata notificazione (la cui copia fotostatica è presente in atti), ed è stata – altresì – trasmessa la raccomandata informativa (partita sempre il 7 giugno 2013) avente numero 76587408562-8.
8.2. Anche in occasione del recapito di quest'ultima – tuttavia – è risultato irreperibile CP_2
(presso Via Arcovito, n. 69/B), come attestato dal compilatore dell'avviso di ricevimento
(datato 13 giugno 2013, e recante numero identificativo e NumeroDiCa_1
cronologico 10907/A).
9. A questo punto esordisce – a iniziativa di , formalizzata con istanza acquisita CP_1 dall'Ufficio notificazioni del Tribunale di Reggio Calabria il 27 ottobre 2014 – il secondo tentativo di notificazione a (autorizzato dal Tribunale all'udienza del 21 ottobre 2014, CP_2 per l'udienza del 23 marzo 2015), presso il diverso indirizzo di Via Friuli, Prima Diramazione,
n. 6, di Reggio Calabria.
9.1. Sennonché, come evincibile – più precisamente – dalla relazione di notifica (datata 25 novembre 2014) stilata dall'ufficiale giudiziario (incaricato della seconda notificazione della citazione in primo grado), non è stato rinvenuto nemmeno all'indirizzo di Via Friuli, CP_2
Prima Diramazione, n. 6, di Reggio Calabria.
9.2. In tale scenario – dunque – la notificazione è stata (ancora una volta) eseguita (in pari data) ai sensi dell'art. 140, c.p.c., mercé I) il deposito dell'atto presso la Casa comunale, II)
3 l'affissione (attestata dalla relata medesima) dell'apposito avviso, e III) la (seconda) comunicazione a , effettuata con raccomandata recante numero 76566436066-1, CP_2
recapitata il 27 novembre 2014 (sebbene senza successo, stante la persistente assenza dell'interessato al momento della consegna del piego), e IV) il cui avviso di ricevimento risulta restituito all'ufficio mittente il 10 dicembre 2014. ricevuto il 25 luglio 2019.
10. Tutte le formalità di notificazione a – pertanto – risultano adempiute, e svolte presso CP_2
l'indirizzo (di Via Friuli, Prima Diramazione, n. 6, di Reggio Calabria) corrispondente a quello risultante dal certificato di residenza (come prodotto dalla stessa in sede di Pt_1 notificazione – anche a – del proprio appello). CP_2
10.1. Il rapporto processuale, dunque, risulta – fin dal primo grado – instaurato correttamente nei confronti del proprietario del veicolo investitore.
11. Nel merito, l'attore ha spiegato domanda nei confronti del danneggiante e della propria assicurazione (mediante azione diretta), ma la società evidenzia come l'azione diretta – qui pure effettivamente intrapresa – sia consentita solamente qualora la domanda proposta inerisca al risarcimento di danni di lieve entità (ossia micro-permanenti).
12. Sennonché, essendo incontroversa l'avvenuta deduzione originaria – da parte di
– d'un grado d'invalidità superiore al nove percento, la pur sopravvenuta CP_1
limitazione della domanda attorea (compiuta all'esito dell'istruttoria svolta, e in forza della quale limitazione la pretesa dell'investito è poi risultata circoscritta in misura pari al nove percento) non è in grado di sanare il difetto d'indirizzamento – a monte – della rivendicazione qui controversa: – invero – si è rivolto in confronto d'una compagine ( CP_1 Parte_1
verso cui non sarebbe stato consentito al danneggiato (e qui appellato) di rivolgere la
[...] propria domanda di rifusione del danno (siccome – appunto – quantificato dall'inizio per un ammontare percentuale travalicate il limite di legge, quale previsto per l'utile adozione della procedura cosiddetta “dell'indennizzo diretto”).
13. Considerata l'entità del pregiudizio lamentato da – infatti – l'unico CP_1
contraddittore suscettibile di fronteggiare una tale domanda risarcitoria avrebbe dovuto individuarsi nella compagnia assicurativa del veicolo autore del sinistro.
14. Sebbene il concreto andamento del procedimento in primo grado possa suggerire l'intervento di un'apparente rinuncia parziale alla domanda (effettivamente sempre consentita, poiché – con Cass., SS. UU. Civ., sent. n. 3453/2024 – «La restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il
4 sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa»), nella vicenda l'attore si è avvalso d'uno schema legale (d'esercizio della propria azione risarcitoria) in assenza del relativo requisito quantitativo, di perimetrazione della domanda – sul piano economico – all'interno del limite stabilito dalla disciplina introduttiva del meccanismo risarcitorio qui attivato: più snello, ma non spendibile a mera discrezione dell'interessato).
15. La condivisibile scelta legislativa di permettere – da parte del danneggiato – l'interpello risarcitorio diretto della propria assicurazione solamente al cospetto d'una domanda precisamente quantificata e contenuta entro un dato limite integra un presupposto del processo, giacché identifica un elemento ineludibile della fase d'esordio della lite, e qualificatorio per l'instaurazione del rapporto processuale.
16. L'attore – più partitamente – può optare alternativamente per l'evocazione giudiziale della società assicurativa avversaria (senza limiti quantitativi alla domanda risarcitoria) ovvero per la citazione giudiziale della società scelta storicamente quale propria assicuratrice: in quest'ultimo caso – tuttavia – egli sconta il dovere di contenere la propria domanda nel limite legislativo, ragionevolmente funzionale anche a rendere le assicurazioni consapevoli della possibilità d'essere convenute (direttamente) solo per danni micro-permanenti.
17. Per tutto quanto illustrato sopra – allora – l'appello va accolto e la domanda di CP_1
valutata come inammissibile, siccome fin dapprincipio calibrata in modo tale da implicarne la possibile proposizione solamente nei confronti di un soggetto affatto diverso da quello materialmente evocato in giudizio da . CP_1
18. Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d. m. 55/2014, come aggiornato dal d. m.
147/2022, risultano commisurate all'effettivo grado di complessità della disputa, al pregio dell'opera difensiva prestata, e al contegno processuale rispettivamente osservato, e sono determinate secondo il prospetto seguente, alla luce del valore della causa come dichiarato, considerando quest'ultima di complessità bassa, e previo abbattimento del dovuto (per ambo i gradi di giudizio) in misura pari alla metà (data la pronuncia in rito):
Spese relative al primo grado di giudizio:
Fase di studio della controversia: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 840,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.540,00
Spettanze dovute previa decurtazione in misura pari alla metà: € 1.270,00
5 Spese relative al secondo grado di giudizio:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria e di trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
Spettanze dovute previa decurtazione in misura pari alla metà: € 1.453,00
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di Parte_1
e , disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_1 CP_2
- accoglie l'appello;
- per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda risarcitoria, come proposta da CP_1
;
[...]
- condanna, infine, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'unica Controparte_1 controparte costituita , e liquidate complessivamente – per ambo i gradi di Parte_1
giudizio, sulla base dei conteggi di cui in motivazione, e previa decurtazione per metà (stante la pronuncia in rito qui adottata) – in 2.723,00 euro, a titolo di compensi: ciò, oltre a spese generali forfettarie, eventuali spese documentate, IVA e C.P.A., come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6