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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “Dichiarare il diritto all'annullamento del debito di € 8.137,44, somma riscossa dalla dante causa con la pensione PS n , relativamente al Parte_2 Nume_1 periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2016 (pratica indebito n.15119454), contestato pro quota, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità al pensionato della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto dall' in memoria di costituzione, “I titolari di prestazioni collegate al reddito CP_1 CP_ erogate dall' hanno per legge l'obbligo, a pena di revoca della prestazione, di comunicare all'Istituto la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione stessa qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente (ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto- legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010)”.
1 Nello stesso senso, si veda poi l'orientamento più recente della S.C. in materia, secondo cui
“L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/02/2024, n. 3522).
Tanto premesso, l' ha dedotto che “Nel caso di specie, l'indebito è da ricondurre ad una CP_1 ricostituzione batch (che si allega) del 26.07.2019 in base alla dichiarazione redditi per l'anno 2016 pervenuta, a seguito di sollecito, solo il 08.05.2019. L' , è evidente, ha operato entro tempi CP_2 brevissimi. Il provvedimento è stato poi notificato con raccomandata di cui si allega ricevuta di ritorno, datata 29.08.2019, inesitata per indirizzo insufficiente”.
Nelle note scritte, la ricorrente non ha svolto deduzioni di segno contrario sul punto.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/01/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 22/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 16/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 415/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TROSO UGO e l'avv. TROSO ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “Dichiarare il diritto all'annullamento del debito di € 8.137,44, somma riscossa dalla dante causa con la pensione PS n , relativamente al Parte_2 Nume_1 periodo dal 1/1/2016 al 31/12/2016 (pratica indebito n.15119454), contestato pro quota, in quanto, trattandosi di indebito di natura assistenziale, si è determinato precedentemente alla lettera di contestazione e non ricorrono motivi di addebitabilità al pensionato della erogazione non dovuta, secondo il noto principio della Corte Cass. sent. n. 28771/18, n.10642/19 e n. 4668/21”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto dall' in memoria di costituzione, “I titolari di prestazioni collegate al reddito CP_1 CP_ erogate dall' hanno per legge l'obbligo, a pena di revoca della prestazione, di comunicare all'Istituto la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione stessa qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino integralmente (ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera C, del decreto- legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010)”.
1 Nello stesso senso, si veda poi l'orientamento più recente della S.C. in materia, secondo cui
“L'erogazione provvisoria dell'assegno sociale non può fondare un affidamento meritevole di tutela nell'irripetibilità della prestazione concessa, finché il procedimento amministrativo non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi, essendo tale adempimento imprescindibile per documentare le condizioni di bisogno dell'assistito e attivare le indispensabili verifiche da parte dell'Istituto previdenziale” (Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 07/02/2024, n. 3522).
Tanto premesso, l' ha dedotto che “Nel caso di specie, l'indebito è da ricondurre ad una CP_1 ricostituzione batch (che si allega) del 26.07.2019 in base alla dichiarazione redditi per l'anno 2016 pervenuta, a seguito di sollecito, solo il 08.05.2019. L' , è evidente, ha operato entro tempi CP_2 brevissimi. Il provvedimento è stato poi notificato con raccomandata di cui si allega ricevuta di ritorno, datata 29.08.2019, inesitata per indirizzo insufficiente”.
Nelle note scritte, la ricorrente non ha svolto deduzioni di segno contrario sul punto.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 10/01/2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 22/10/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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