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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA ME
in esito all'udienza del 23 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3816/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Gennaro giusta procura allegata in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti Mariantonietta Piras e Maria Adelaide Nieddu, in virtù di mandato generale alle liti del
22.3.2024 rep. 37875 racc. 7313 a rogito del Notaio in Roma. OPPOSTO Per_1
E
, c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore. OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 15.7.2025 proponeva opposizione Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500002307000, fasc. n.
2025/27079, notificata il 25.6.2025, con la quale l' le aveva Controparte_3 richiesto -per quanto di competenza di questo Tribunale - il pagamento del complessivo importo di € 38.998,49 per il presunto omesso versamento di contributi previdenziali “IVS coltivatori diretti”, relativi alle annualità dal 2014 al 2023 e portati dai sottesi avvisi di addebito n.
59520220003878603000, n. 59520230003743833000 e n. 59520240004140779000.
Rilevava la violazione della sequenza procedimentale prevista dall'art. 30 del D.L. 78/2010, in particolare per non aver mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito presupposti, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/1999, in quanto i contributi non erano stati riscossi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento.
Eccepiva, poi, l'intervenuta prescrizione quinquennale quanto ai contributi relativi alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Lamentava, infine, la non dovutezza degli importi per non aver richiesto l'iscrizione alla
Gestione Separata per i coltivatori diretti, in quanto iscritta all'Ordine degli Avvocati di CP_1
Messina sin dal 12.01.2005.
Concludeva chiedendo l'annullamento della comunicazione preventiva di ipoteca opposta, instando per la rifusione delle spese di lite.
2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 21.11.2025, eccepiva in CP_1 via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva per i vizi di competenza dell'Agente della Riscossione.
Rilevava la tardività dell'opposizione, data la ritualità della notifica degli atti sottesi, con la conseguente impossibilità, per la , di eccepire l'infondatezza nel merito della Parte_1 pretesa.
Contestava l'avversa eccezione di prescrizione e concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
3.- All'udienza del 2 dicembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
2 4.- Preliminarmente deve darsi atto che l' sebbene Controparte_4 destinataria di rituale notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
5.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare la questione relativa alla legittimazione passiva dei resistenti. Essa compete, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, all'Ente Impositore, quale titolare del credito, vertendo la presente opposizione sull'omessa notifica degli avvisi di addebito (atti di competenza dell' , sulla prescrizione, sulla decadenza giusto l'art. 25 del D.Lgs. n. CP_1
46/1999 e, infine, sul merito della pretesa. Deve, pertanto, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della contumace . Controparte_3
6.- La ricorrente contesta, in primo luogo, la mancata notifica degli avvisi sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata.
Deve rilevarsi come l' abbia invero prodotto, in uno alla propria memoria costitutiva, CP_1 prova della rituale notifica degli stessi e, nello specifico:
- l'avviso di addebito n. 595 2022 00038786 03 000 è stato notificato per compiuta giacenza il 23.01.2023;
- l'avviso di addebito n. 595 2023 00037438 33 000 è stato notificato per compiuta giacenza il 16.02.2024;
- l'avviso di addebito n. 595 2023 00037438 33 000 è stato notificato per compiuta giacenza il 15.01.2025.
Tutte le missive risultano indirizzate in Messina in viale Italia, n. 62, is. is. 198 B, il medesimo luogo riportato nella comunicazione preventiva qui opposto.
Si precisa che la notifica a mezzo servizio postale dell'avviso di addebito è espressamente ammessa dall'art. 30 del D.L. 78/2010 (conv. in l. 122/2010) e la giurisprudenza di legittimità ha escluso la necessità dell'invio della raccomandata informativa nel caso di notifica dell'avviso di addebito/cartella, evidenziando che, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del
1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica
3 svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass., Sez. 6 –
5, Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018, Rv. 651834 – 01; conf. Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
10037 del 10/04/2019, Rv. 653680 – 01, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 883, in quanto privo di efficacia retroattiva,
e non quelle della L. n. 890 del 1982)” (Cass. civ. n. 12470/2020).
Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non trovano applicazione le norme dettate dall'art. 149 c.p.c. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quelle concernente il servizio postale ordinario;
trova dunque applicazione la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni.
La censura di omessa notifica, dunque, è immeritevole di accoglimento.
7.- Per gli atti notificati deve, pertanto, concludersi che, non essendo stati gli stessi impugnati nel termine di quaranta giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999, la ricorrente è decaduta dalla possibilità di eccepire l'infondatezza nel merito della pretesa (inclusa la non dovutezza della pretesa per essere la iscritta all'Ordine degli Avvocati di Parte_1
Messina nonché l'eventuale prescrizione antecedente alla notifica degli avvisi) che, con il decorso infruttuoso dei termini di impugnazione, è divenuta intangibile.
8.- Analogamente, l'eccepita decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999 avrebbe dovuto essere fatta valere mediante opposizione agli atti esecutivi da proporsi – ex artt. 617
c.p.c. e 29 D.Lgs. n. 46/1999 – nel termine perentorio di giorni venti dalla notifica degli avvisi di addebito.
9.- Quanto all'eccepita prescrizione in epoca successiva alla notifica, occorre premettere che non sia in contestazione la natura quinquennale del termine e che costituisce dato pacifico che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario
4 decennale, di cui all'art. 2953 c.c. (v. Cass., Sez. Un., n. 23397/2016; Cass., sez. 6, ord. n.
11760/2019). Invero, l'atto notificato e non impugnato entro quaranta giorni non può essere assimilato a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati.
Si richiama, poi, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26/02/2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ciò premesso in termini generali, avuto riguardo al caso di specie, risulta che il termine prescrizionale appena riportato non sia maturato, stante il breve lasso di tempo decorso fra le notifiche sopra disaminate e quella della comunicazione preventiva di ipoteca n.
29576202500002307000, ora opposta, perfezionatasi il 25.6.2025.
9.- Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto dell'opposizione.
10.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' come da CP_1 dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerata la limitata attività processuale espletata.
5 Non si provvede sulle spese di lite nei confronti dell' Controparte_3
, stante la sua contumacia.
[...]
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 15.7.2025 nei confronti dell' e dell' CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di Controparte_3 opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29576202500002307000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; Controparte_2
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che liquida in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre spese generali;
CP_1
- nulla sulle spese di giudizio nei confronti dell' Controparte_2
.
[...]
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 24 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA ME
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