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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/01/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8285/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8285/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LODRINI ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. CARLISI STEFANIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza DE 6/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie di ragione e di legge, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, rigettare le domande tutte di parte resistente perché infondate in fatto ed in diritto, accolte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, così giudicare:
a) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto tra la IG.ra Parte_1
ed il IG. in Parma in data 19.12.2005, trascritto in data 20.12.1005 nel registro degli atti
[...] CP_1 di matrimonio DE Comune di Parma, Parte II, Serie A n. 256, Anno 2005, ordinando all'Ufficiale DElo stato civile competente di procedere all'annotazione DEla sentenza;
pagina 1 di 8 b) confermare e disporre l'assegnazione DEla casa coniugale sita in LO DE RD (BS) Via Catullo n. 16, in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, alla IG.ra che l'abiterà con i Pt_1 Per_ figli, e , sino alla loro autosufficienza economica;
Per_1 Per_ c) confermare e disporre l'affido dei figli minori e , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, attualmente nell'immobile alla stessa assegnato sito in LO DE RD (BS), in Via Catullo n. 16;
d) confermare il regime di visita genitori-figli in essere da marzo 2024 e disporre, quindi, che i figli trascorrano il lunedì e il martedì di ogni settimana sempre con la madre, il mercoledì e il giovedì di ogni settimana sempre con il padre e i fine settimana (dal venerdì alla domenica) alternativamente con la madre o il padre. Vacanze natalizie: alternativamente dal 22.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 con “passaggio” da una casa all'altra entro le ore 13:00 DE 30.12; vacanze pasquali: sia il giorno di Pasqua che il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni, con un genitore;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Se effettuate da entrambi i genitori nel mese di agosto, alternativamente nel periodo compreso tra il 01.08 e il 16.08
e tra il 16.08 ed il 31.08 compreso, con passaggio da una casa all'altra entro le ore 13.00 DE 16.08. Dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente come da giorni assegnati seguendo l'alternanza già in essere prima DEle citate pause. In subordine: per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi, stabilire che i figli staranno col padre: - un pomeriggio di ogni settimana con pernottamento individuato nel giorno di mercoledì con prelievo dall'uscita DEla scuola e accompagnamento a scuola il giorno successivo durante il periodo scolastico;
durante il periodo non scolastico prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 DE giorno successivo. - weekend alternati rispetto alla madre dal venerdì dall'uscita DEla scuola al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola durante il periodo scolastico;
durante il periodo non scolastico dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 DE lunedì. Vacanze natalizie: alternativamente dal 22.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 con “passaggio” da una casa all'altra entro le ore 13:00 DE 30.12; vacanze pasquali: sia il giorno di Pasqua che il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni, con un genitore;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Se effettuate da entrambi i genitori nel mese di agosto, alternativamente nel periodo compreso tra il 01.08 e il 16.08 e tra il 16.08 ed il 31.08 compreso, con passaggio da una casa all'altra entro le ore 13.00 DE 16.08. Dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente come da giorni assegnati seguendo l'alternanza già in essere prima DEle citate pause;
Per_ e) stabilire tempi e modalità DEla presenza dei figli minori e presso i nonni materni Per_1 CP_2
e , entrambi residenti in [...](Na);
[...] Controparte_3 Per_ f) porre a carico DE IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , sino a CP_1 Per_1 che gli stessi saranno economicamente autosufficienti, mediante versamento alla IG.ra , entro il giorno 15 Pt_1 di ogni mese, DEla somma mensile di €. 2.000,00= (€. 1.000,00= a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli pagina 2 di 8 indici Istat, a mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa sul conto corrente personale DEla IGnora
. In subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento DEla domanda di cui al punto f), confermare a Pt_1 Per_ carico DE IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , sino a che gli CP_1 Per_1 stessi saranno economicamente autosufficienti, mediante versamento alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese, DEla somma mensile di €. 1.715,20= (€. 857,60= a figlio) - pari all'assegno di mantenimento concordato in separazione di euro 1.600,00= rivalutato- rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa sul conto corrente personale DEla IGnora;
Pt_1
g) porre a carico DE IG. l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese straordinarie dei minori CP_1 previste dal Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia sottoscritto il
14.07.2016, purché previamente concordate, laddove richiesto il preventivo accordo e comunque sempre documentate, con la precisazione che le spese di babysitteraggio saranno integralmente a carico DE genitore che ricorrerà a tale ausilio nei giorni di sua competenza;
h) porre a carico DE IG. , beneficiario di copertura assicurativa aziendale, l'obbligo di anticipare CP_1 integralmente il costo DEle spese mediche dei figli che la IG.ra rimborserà al 50% per il solo Parte_1 importo che dovesse residuare una volta attivata e terminata con esito positivo la procedura di rimborso, previa esibizione alla IG.ra DEla documentazione attestante il rimborso DEl'Ente medesimo e DE relativo Pt_1 provvedimento di rimborso e/o diniego;
i) le spese straordinarie di cui ai punti g) dovranno essere corrisposte al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata, sempre a mezzo bonifico bancario;
l) disporre a favore DEla IG.ra l'Assegno Unico Universale per i figli, autorizzandola sin d'ora Parte_1 alla presentazione DEla relativa domanda all'Inps;
m) nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento a favore DEl'una e DEl'altra essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
n) stabilire che i genitori prestino reciprocamente il consenso al rilascio DE passaporto individuale dei figli, con autorizzazione all'espatrio per motivi di studio e/o di vacanza e DEla carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio.
In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali oltre al rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014 e
C.P.A.
[omissis]
Per parte resistente:
Nel merito in via principale
1) confermarsi e disporsi l'assegnazione DEla casa coniugale sita in LO DE RD (BS) Via Catullo n. 16 in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, alla IG.ra che l'abiterà con la Pt_1 prole sino alla loro autosufficienza economica;
le spese ordinarie saranno a carico DEla assegnataria;
quelle invece relative alla proprietà e straordinarie saranno suddivise al 50%;
pagina 3 di 8 Per_ 2) confermarsi e disporsi l'affido condiviso dei minori e con collocamento paritario presso i Per_1 genitori e residenza anagrafica presso la madre;
3) disporsi il diritto-dovere per il padre di poter stare con i figli: -settimane alterne rispetto alla madre, con prelievo dei minori alle ore 19.30 DEla domenica e rientro alle ore 19.30 DEla successiva domenica;
- durante le vacanze natalizie alternativamente rispetto alla madre dal 22.12 al 29.12 alle ore 13.00 e dal 30.12 al 06.01 alle ore 13.00; - tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e DE lunedì DEl'Angelo: il prelievo dei minori avverrà entro le ore 19.00 DE giorno di Pasqua;
- due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno con prelievo dei minori alle ore 19.30 DEla domenica e rientro alle ore 19.30 DEla successiva domenica;
-il genitore che ha non ha con sé i figli potrà chiamarli la sera nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.30. Si precisa, altresì che, dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente seguendo l'alternanza già in essere e che il diritto di visita, previo accordo DEle parti, potrà essere derogato per eIGenze lavorative.
In via subordinata
-confermarsi il regime di visite in essere da marzo 2024, ossia il lunedì e martedì di ogni settimana sempre con la madre, il mercoledì e giovedì di ogni settimana sempre con il padre e fine settimana alternati;
- durante le vacanze natalizie alternativamente rispetto alla madre dal 22.12 al 29.12 alle ore 13.00 e dal 30.12 al 06.01 alle ore 13.00;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e DE lunedì DEl'Angelo: il prelievo dei minori avverrà entro le ore 19.00 DE giorno di Pasqua;
- due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie ed estive l'accompagnamento dei minori avverrà entro le ore 13.00; durante i giorni festivi, le ferie scolastiche estive o in tutti i giorni in cui i minori non andranno a scuola, il prelievo degli stessi da parte DE genitore che avrà il pernottamento avverrà entro le ore 9.00 DE giorno di sua spettanza. -il genitore che ha non ha con sé i figli potrà chiamarli la sera nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.30. Si precisa, altresì che, dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente seguendo l'alternanza già in essere e che il diritto di visita, previo accordo DEle parti, potrà essere derogato per eIGenze lavorative.
5) dichiararsi inammissibile la domanda relativa al diritto di visita dei nonni materni ai sensi DEl'art. 317 bis c.c.
e art. 38 disp. att. c.p.c. essendo competente il Tribunale dei Minorenni;
6) alla luce DE sopravvenuto licenziamento DE IG. , DE perdurante stato di inoccupazione lavorativa e CP_1 DEla IGnificativa riduzione DEla sua redditività, disporsi l'obbligo per il padre di corrispondere entro il giorno
15 di ogni mese, la somma mensile di €. 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa sul conto corrente personale DEla IG.ra oltre il 50% DEle Pt_1 spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa DE 14.07.2016, da corrispondersi entro quindici giorni dalla pagina 4 di 8 richiesta documentata sempre a mezzo bonifico bancario, con la previsione che le spese di baby-sitteraggio saranno integralmente a carico DE genitore che ricorrerà a tale ausilio nei giorni di sua competenza.
[omissis]
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con ricorso depositato in data 28.6.2023, chiedeva la pronuncia DEla Parte_1
cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto con , celebrato in Parma CP_1
in data 19.12.2005, dalla cui unione erano nati i figli il 8.2.2012 e il 24.8.2014, Per_1 Per_2
premettendo che i coniugi comparivano avanti al Presidente DE Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 11.5.2022 pronunciava decreto di omologa n. cronol. 3528/2022 alle concordate condizioni. Formulava a tal fine le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente il resistente il quale, associatosi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza DE 27.2.2024 le parti comparivano avanti al
Giudice Delegato, che il 2.3.2024 pronunciava i provvedimenti provvisori.
Depositata sentenza non definitiva di divorzio, all'udienza DE 6.12.2024 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
***
Preliminarmente, si prende atto in dispositivo DEl'intervenuta pronuncia DEla sentenza non definitiva di divorzio.
In merito alle restanti questioni, attualmente vigono le disposizioni DEla sentenza di separazione DE
2022, parzialmente modificata dai provvedimenti provvisori DE 2.3.2024, prevedendo: affidamento condiviso dei figli con residenza anagrafica presso la madre assegnataria DEla casa familiare (in comproprietà tra i genitori), frequentazione paritaria dei figli (dal 2.3.2024 i genitori concordemente optavano per due giorni e weekend alterni durante il periodo scolastico e a settimane alterne durante il periodo extrascolastico), vacanze e festività secondo il principio DEla pari alternanza, contributo DE padre al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% DEle spese straordinarie., assegno unico a metà, come i ratei di mutuo DEla casa familiare.
Premesso che le parti concordano in punto di affidamento, residenza dei figli, assegnazione DEla casa familiare e corresponsione relativo mutuo, la ricorrente domanda la conferma DEle visite DE padre come in essere, la disciplina dei diritti di visita dei nonni materni, l'aumento DEl'assegno di mantenimento per i figli ad € 1.000,00 ovvero la conferma DEl'attuale comprensiva DEl'aumento Istat, la spettanza DEl'intero assegno unico. Il resistente domanda regolarsi le visite dei figli a settimane pagina 5 di 8 alterne, la riduzione DE contributo al mantenimento nella misura di € 400,00 a figlio, assegno unico a metà.
Va anzitutto dichiarata inammissibile la domanda concernente la regolazione dei diritti di visita degli ascendenti, non potendo il Tribunale imporre obblighi a soggetti estranei al presente giudizio, essendo gli ascendenti onerati ad esercitare in giudizio un diritto in via autonoma (cfr. art. 317 bis comma 2
c.c.); in ogni caso, resta dovere dei genitori, sebbene non direttamente imponibile DE Tribunale, garantire ai figli IGnificativi rapporti con gli ascendenti (art. 317 bis comma 1 c.c.).
Quanto ai diritti di visita, ferma la parità DEle frequentazioni per ciascun genitore, merita conferma l'odierna regolazione (giorni e weekend alterni durante il periodo scolastico;
a settimane alterne durante il periodo extrascolastico), apparendo sconIGliabili ulteriori mutamenti, a fronte DE recente cambiamento DE calendario DE 2.3.2024 ed essendo in corso l'anno scolastico, consentendo altresì la disciplina attualmente concordata di conservare entrambe le modalità di esercizio dei diritti di visita. Il tutto sempre salvo diverso e migliore accordo tra le parti.
Va accolta la domanda di riduzione DE contributo paterno al mantenimento: risulta documentalmente provato che il padre, dirigente di azienda con stipendio pari a circa € 8.500,00 mensili netti
(dichiarazioni anni 2022, 2023), oltre a benefits (auto aziendale) e risparmi per oltre € 100.000,00, nonché proprietario di due immobili in San Donà di Piave e in Austria, il 6.3.2024 era licenziato per giusta causa, con incasso di buona uscita per € 139.865,00, ricevendo trattamento Naspi per € 1.400,00 mensili netti, non avendo ad oggi reperito lavoro. Appaiono stabili le condizioni DEla ricorrente, quadro presso azienda farmaceutica per circa € 2.700,00 mensili oltre a premi per circa € 1.000,00 mensili, titolare di risparmi per circa € 49.000,00. Entrambi sono titolari DEla casa familiare che comporta il sostenimento pro quota di ratei di mutuo per € 900,00 mensili circa, ed alte spese condominiali in capo alla ricorrente-assegnataria.
Alla luce DEl'evidente riduzione DElo stipendio e relativi benefits DE padre, a lungo e tuttora privo di occupazione, sebbene in parte ristorato dalla non eIGua buona uscita, dalla titolarità di risparmi maggiori e di patrimonio immobiliare ulteriore a quello DEla madre, in uno con la stabilità DEle condizioni economiche-reddituali di quest'ultima, reputa il Collegio equa la diminuzione DE mantenimento paterno nella misura di € 500,00 per ciascun figlio, a decorrere da marzo 2024. Fermo il
50% DEle spese straordinarie come in essere.
Nulla a provvedere in punto di spettanza DEl'assegno unico, regolato dalle relative disposizioni di legge sulla base DEl'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 DE 20.4.2022), pertanto, in assenza di diverso accordo, da confermarsi al 50% tra i genitori.
pagina 6 di 8 Considerata la soccombenza reciproca DEle parti, salvo che DEla ricorrente in punto di mantenimento dei figli, peraltro limitata solo periodo successivo a marzo 2024, ricorrono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite nella misura di 3/5.
Le restanti spese seguono la soccombenza DEla ricorrente e si liquidano, ai sensi DE d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 50,00 per spese esenti ed in € 2.000,00 per compenso professionale (segnatamente € 1.200,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, €
1.000,00 per fase istruttoria e € 2.000,00 per fase decisionale, dedotti 3/5 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto DEla pronuncia DEla sentenza non definitiva DE Tribunale di
Brescia di divorzio n. 1730/2024 depositata il 29.4.2024,
1) affida i figli in via condivisa ai genitori con residenza anagrafica presso la madre, assegnataria DEla casa familiare sita in LO DE RD (BS) Via Catullo n. 16;
2) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto DEle eIGenze e bisogni DEla prole, le frequentazioni sono regolate come segue: il lunedì e il martedì di ogni settimana sempre con la madre, il mercoledì e il giovedì di ogni settimana sempre con il padre e i fine settimana (dal venerdì alla domenica) alternativamente con la madre o il padre. Vacanze natalizie: alternativamente dal 22.12 al 30.12 e dal 30.12 al
07.01 con “passaggio” da una casa all'altra entro le ore 13:00 DE 30.12; vacanze pasquali: sia il giorno di Pasqua che il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni, con un genitore;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Se effettuate da entrambi i genitori nel mese di agosto, alternativamente nel periodo compreso tra il 01.08 e il
16.08 e tra il 16.08 ed il 31.08 compreso, con passaggio da una casa all'altra entro le ore 13.00 DE 16.08. Dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente come da giorni assegnati seguendo l'alternanza già in essere prima DEle citate pause. In subordine: per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi, stabilire che i figli staranno col padre: - un pomeriggio di ogni settimana con pernottamento individuato nel giorno di mercoledì con prelievo dall'uscita DEla scuola e accompagnamento a scuola il giorno successivo durante il periodo scolastico;
durante il periodo non scolastico prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 DE giorno successivo. - weekend alternati rispetto alla madre dal venerdì dall'uscita DEla scuola al lunedì
pagina 7 di 8 mattina quando il padre li accompagnerà a scuola durante il periodo scolastico;
durante il periodo non scolastico dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 DE lunedì. Vacanze natalizie: alternativamente dal 22.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 con “passaggio” da una casa all'altra entro le ore 13:00 DE 30.12; vacanze pasquali: sia il giorno di Pasqua che il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni, con un genitore;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Se effettuate da entrambi i genitori nel mese di agosto, alternativamente nel periodo compreso tra il 01.08 e il 16.08 e tra il 16.08 ed il 31.08 compreso, con passaggio da una casa all'altra entro le ore 13.00 DE 16.08. Dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente come da giorni assegnati seguendo l'alternanza già in essere prima DEle citate pause;
3) a decorrere da marzo 2024, riduce il contributo DE padre a titolo di mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT DE costo DEla vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% DEle spese come da protocollo DE Tribunale;
4) spese di lite parzialmente compensate nella misura di 3/5;
5) condanna la ricorrente al pagamento in favore DE resistente DEle spese DE giudizio, liquidate in motivazione in € 50,00 per spese ed in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di conIGlio DE 23.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi DEl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Claudia Gheri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8285/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LODRINI ELENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. CARLISI STEFANIA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza DE 6/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie di ragione e di legge, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, rigettare le domande tutte di parte resistente perché infondate in fatto ed in diritto, accolte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, così giudicare:
a) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili DE matrimonio concordatario contratto tra la IG.ra Parte_1
ed il IG. in Parma in data 19.12.2005, trascritto in data 20.12.1005 nel registro degli atti
[...] CP_1 di matrimonio DE Comune di Parma, Parte II, Serie A n. 256, Anno 2005, ordinando all'Ufficiale DElo stato civile competente di procedere all'annotazione DEla sentenza;
pagina 1 di 8 b) confermare e disporre l'assegnazione DEla casa coniugale sita in LO DE RD (BS) Via Catullo n. 16, in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, alla IG.ra che l'abiterà con i Pt_1 Per_ figli, e , sino alla loro autosufficienza economica;
Per_1 Per_ c) confermare e disporre l'affido dei figli minori e , in via condivisa, ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso la madre, attualmente nell'immobile alla stessa assegnato sito in LO DE RD (BS), in Via Catullo n. 16;
d) confermare il regime di visita genitori-figli in essere da marzo 2024 e disporre, quindi, che i figli trascorrano il lunedì e il martedì di ogni settimana sempre con la madre, il mercoledì e il giovedì di ogni settimana sempre con il padre e i fine settimana (dal venerdì alla domenica) alternativamente con la madre o il padre. Vacanze natalizie: alternativamente dal 22.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 con “passaggio” da una casa all'altra entro le ore 13:00 DE 30.12; vacanze pasquali: sia il giorno di Pasqua che il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni, con un genitore;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Se effettuate da entrambi i genitori nel mese di agosto, alternativamente nel periodo compreso tra il 01.08 e il 16.08
e tra il 16.08 ed il 31.08 compreso, con passaggio da una casa all'altra entro le ore 13.00 DE 16.08. Dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente come da giorni assegnati seguendo l'alternanza già in essere prima DEle citate pause. In subordine: per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi, stabilire che i figli staranno col padre: - un pomeriggio di ogni settimana con pernottamento individuato nel giorno di mercoledì con prelievo dall'uscita DEla scuola e accompagnamento a scuola il giorno successivo durante il periodo scolastico;
durante il periodo non scolastico prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 DE giorno successivo. - weekend alternati rispetto alla madre dal venerdì dall'uscita DEla scuola al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola durante il periodo scolastico;
durante il periodo non scolastico dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 DE lunedì. Vacanze natalizie: alternativamente dal 22.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 con “passaggio” da una casa all'altra entro le ore 13:00 DE 30.12; vacanze pasquali: sia il giorno di Pasqua che il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni, con un genitore;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Se effettuate da entrambi i genitori nel mese di agosto, alternativamente nel periodo compreso tra il 01.08 e il 16.08 e tra il 16.08 ed il 31.08 compreso, con passaggio da una casa all'altra entro le ore 13.00 DE 16.08. Dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente come da giorni assegnati seguendo l'alternanza già in essere prima DEle citate pause;
Per_ e) stabilire tempi e modalità DEla presenza dei figli minori e presso i nonni materni Per_1 CP_2
e , entrambi residenti in [...](Na);
[...] Controparte_3 Per_ f) porre a carico DE IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , sino a CP_1 Per_1 che gli stessi saranno economicamente autosufficienti, mediante versamento alla IG.ra , entro il giorno 15 Pt_1 di ogni mese, DEla somma mensile di €. 2.000,00= (€. 1.000,00= a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli pagina 2 di 8 indici Istat, a mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa sul conto corrente personale DEla IGnora
. In subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento DEla domanda di cui al punto f), confermare a Pt_1 Per_ carico DE IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e , sino a che gli CP_1 Per_1 stessi saranno economicamente autosufficienti, mediante versamento alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese, DEla somma mensile di €. 1.715,20= (€. 857,60= a figlio) - pari all'assegno di mantenimento concordato in separazione di euro 1.600,00= rivalutato- rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa sul conto corrente personale DEla IGnora;
Pt_1
g) porre a carico DE IG. l'obbligo di concorrere al 50% nelle spese straordinarie dei minori CP_1 previste dal Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia sottoscritto il
14.07.2016, purché previamente concordate, laddove richiesto il preventivo accordo e comunque sempre documentate, con la precisazione che le spese di babysitteraggio saranno integralmente a carico DE genitore che ricorrerà a tale ausilio nei giorni di sua competenza;
h) porre a carico DE IG. , beneficiario di copertura assicurativa aziendale, l'obbligo di anticipare CP_1 integralmente il costo DEle spese mediche dei figli che la IG.ra rimborserà al 50% per il solo Parte_1 importo che dovesse residuare una volta attivata e terminata con esito positivo la procedura di rimborso, previa esibizione alla IG.ra DEla documentazione attestante il rimborso DEl'Ente medesimo e DE relativo Pt_1 provvedimento di rimborso e/o diniego;
i) le spese straordinarie di cui ai punti g) dovranno essere corrisposte al genitore che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata, sempre a mezzo bonifico bancario;
l) disporre a favore DEla IG.ra l'Assegno Unico Universale per i figli, autorizzandola sin d'ora Parte_1 alla presentazione DEla relativa domanda all'Inps;
m) nulla disporsi a titolo di assegno di mantenimento a favore DEl'una e DEl'altra essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti;
n) stabilire che i genitori prestino reciprocamente il consenso al rilascio DE passaporto individuale dei figli, con autorizzazione all'espatrio per motivi di studio e/o di vacanza e DEla carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio.
In ogni caso: Con vittoria di spese, compensi professionali oltre al rimborso forfettario 15% ex D.M. 55/2014 e
C.P.A.
[omissis]
Per parte resistente:
Nel merito in via principale
1) confermarsi e disporsi l'assegnazione DEla casa coniugale sita in LO DE RD (BS) Via Catullo n. 16 in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi e corredi in essa contenuti, alla IG.ra che l'abiterà con la Pt_1 prole sino alla loro autosufficienza economica;
le spese ordinarie saranno a carico DEla assegnataria;
quelle invece relative alla proprietà e straordinarie saranno suddivise al 50%;
pagina 3 di 8 Per_ 2) confermarsi e disporsi l'affido condiviso dei minori e con collocamento paritario presso i Per_1 genitori e residenza anagrafica presso la madre;
3) disporsi il diritto-dovere per il padre di poter stare con i figli: -settimane alterne rispetto alla madre, con prelievo dei minori alle ore 19.30 DEla domenica e rientro alle ore 19.30 DEla successiva domenica;
- durante le vacanze natalizie alternativamente rispetto alla madre dal 22.12 al 29.12 alle ore 13.00 e dal 30.12 al 06.01 alle ore 13.00; - tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di
Pasqua e DE lunedì DEl'Angelo: il prelievo dei minori avverrà entro le ore 19.00 DE giorno di Pasqua;
- due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno con prelievo dei minori alle ore 19.30 DEla domenica e rientro alle ore 19.30 DEla successiva domenica;
-il genitore che ha non ha con sé i figli potrà chiamarli la sera nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.30. Si precisa, altresì che, dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente seguendo l'alternanza già in essere e che il diritto di visita, previo accordo DEle parti, potrà essere derogato per eIGenze lavorative.
In via subordinata
-confermarsi il regime di visite in essere da marzo 2024, ossia il lunedì e martedì di ogni settimana sempre con la madre, il mercoledì e giovedì di ogni settimana sempre con il padre e fine settimana alternati;
- durante le vacanze natalizie alternativamente rispetto alla madre dal 22.12 al 29.12 alle ore 13.00 e dal 30.12 al 06.01 alle ore 13.00;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e DE lunedì DEl'Angelo: il prelievo dei minori avverrà entro le ore 19.00 DE giorno di Pasqua;
- due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da comunicarsi entro il 31.05 di ogni anno.
Durante le vacanze natalizie ed estive l'accompagnamento dei minori avverrà entro le ore 13.00; durante i giorni festivi, le ferie scolastiche estive o in tutti i giorni in cui i minori non andranno a scuola, il prelievo degli stessi da parte DE genitore che avrà il pernottamento avverrà entro le ore 9.00 DE giorno di sua spettanza. -il genitore che ha non ha con sé i figli potrà chiamarli la sera nella fascia oraria dalle 19.00 alle 20.30. Si precisa, altresì che, dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente seguendo l'alternanza già in essere e che il diritto di visita, previo accordo DEle parti, potrà essere derogato per eIGenze lavorative.
5) dichiararsi inammissibile la domanda relativa al diritto di visita dei nonni materni ai sensi DEl'art. 317 bis c.c.
e art. 38 disp. att. c.p.c. essendo competente il Tribunale dei Minorenni;
6) alla luce DE sopravvenuto licenziamento DE IG. , DE perdurante stato di inoccupazione lavorativa e CP_1 DEla IGnificativa riduzione DEla sua redditività, disporsi l'obbligo per il padre di corrispondere entro il giorno
15 di ogni mese, la somma mensile di €. 800,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario permanente con valuta fissa sul conto corrente personale DEla IG.ra oltre il 50% DEle Pt_1 spese straordinarie previste dal Protocollo d'Intesa DE 14.07.2016, da corrispondersi entro quindici giorni dalla pagina 4 di 8 richiesta documentata sempre a mezzo bonifico bancario, con la previsione che le spese di baby-sitteraggio saranno integralmente a carico DE genitore che ricorrerà a tale ausilio nei giorni di sua competenza.
[omissis]
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con ricorso depositato in data 28.6.2023, chiedeva la pronuncia DEla Parte_1
cessazione degli effetti civili DE matrimonio contratto con , celebrato in Parma CP_1
in data 19.12.2005, dalla cui unione erano nati i figli il 8.2.2012 e il 24.8.2014, Per_1 Per_2
premettendo che i coniugi comparivano avanti al Presidente DE Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 11.5.2022 pronunciava decreto di omologa n. cronol. 3528/2022 alle concordate condizioni. Formulava a tal fine le trascritte conclusioni.
Si costituiva ritualmente il resistente il quale, associatosi alla domanda di divorzio, formulava a sua volta le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza DE 27.2.2024 le parti comparivano avanti al
Giudice Delegato, che il 2.3.2024 pronunciava i provvedimenti provvisori.
Depositata sentenza non definitiva di divorzio, all'udienza DE 6.12.2024 la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
***
Preliminarmente, si prende atto in dispositivo DEl'intervenuta pronuncia DEla sentenza non definitiva di divorzio.
In merito alle restanti questioni, attualmente vigono le disposizioni DEla sentenza di separazione DE
2022, parzialmente modificata dai provvedimenti provvisori DE 2.3.2024, prevedendo: affidamento condiviso dei figli con residenza anagrafica presso la madre assegnataria DEla casa familiare (in comproprietà tra i genitori), frequentazione paritaria dei figli (dal 2.3.2024 i genitori concordemente optavano per due giorni e weekend alterni durante il periodo scolastico e a settimane alterne durante il periodo extrascolastico), vacanze e festività secondo il principio DEla pari alternanza, contributo DE padre al mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% DEle spese straordinarie., assegno unico a metà, come i ratei di mutuo DEla casa familiare.
Premesso che le parti concordano in punto di affidamento, residenza dei figli, assegnazione DEla casa familiare e corresponsione relativo mutuo, la ricorrente domanda la conferma DEle visite DE padre come in essere, la disciplina dei diritti di visita dei nonni materni, l'aumento DEl'assegno di mantenimento per i figli ad € 1.000,00 ovvero la conferma DEl'attuale comprensiva DEl'aumento Istat, la spettanza DEl'intero assegno unico. Il resistente domanda regolarsi le visite dei figli a settimane pagina 5 di 8 alterne, la riduzione DE contributo al mantenimento nella misura di € 400,00 a figlio, assegno unico a metà.
Va anzitutto dichiarata inammissibile la domanda concernente la regolazione dei diritti di visita degli ascendenti, non potendo il Tribunale imporre obblighi a soggetti estranei al presente giudizio, essendo gli ascendenti onerati ad esercitare in giudizio un diritto in via autonoma (cfr. art. 317 bis comma 2
c.c.); in ogni caso, resta dovere dei genitori, sebbene non direttamente imponibile DE Tribunale, garantire ai figli IGnificativi rapporti con gli ascendenti (art. 317 bis comma 1 c.c.).
Quanto ai diritti di visita, ferma la parità DEle frequentazioni per ciascun genitore, merita conferma l'odierna regolazione (giorni e weekend alterni durante il periodo scolastico;
a settimane alterne durante il periodo extrascolastico), apparendo sconIGliabili ulteriori mutamenti, a fronte DE recente cambiamento DE calendario DE 2.3.2024 ed essendo in corso l'anno scolastico, consentendo altresì la disciplina attualmente concordata di conservare entrambe le modalità di esercizio dei diritti di visita. Il tutto sempre salvo diverso e migliore accordo tra le parti.
Va accolta la domanda di riduzione DE contributo paterno al mantenimento: risulta documentalmente provato che il padre, dirigente di azienda con stipendio pari a circa € 8.500,00 mensili netti
(dichiarazioni anni 2022, 2023), oltre a benefits (auto aziendale) e risparmi per oltre € 100.000,00, nonché proprietario di due immobili in San Donà di Piave e in Austria, il 6.3.2024 era licenziato per giusta causa, con incasso di buona uscita per € 139.865,00, ricevendo trattamento Naspi per € 1.400,00 mensili netti, non avendo ad oggi reperito lavoro. Appaiono stabili le condizioni DEla ricorrente, quadro presso azienda farmaceutica per circa € 2.700,00 mensili oltre a premi per circa € 1.000,00 mensili, titolare di risparmi per circa € 49.000,00. Entrambi sono titolari DEla casa familiare che comporta il sostenimento pro quota di ratei di mutuo per € 900,00 mensili circa, ed alte spese condominiali in capo alla ricorrente-assegnataria.
Alla luce DEl'evidente riduzione DElo stipendio e relativi benefits DE padre, a lungo e tuttora privo di occupazione, sebbene in parte ristorato dalla non eIGua buona uscita, dalla titolarità di risparmi maggiori e di patrimonio immobiliare ulteriore a quello DEla madre, in uno con la stabilità DEle condizioni economiche-reddituali di quest'ultima, reputa il Collegio equa la diminuzione DE mantenimento paterno nella misura di € 500,00 per ciascun figlio, a decorrere da marzo 2024. Fermo il
50% DEle spese straordinarie come in essere.
Nulla a provvedere in punto di spettanza DEl'assegno unico, regolato dalle relative disposizioni di legge sulla base DEl'affidamento (cfr. circ. INPS 17414 DE 20.4.2022), pertanto, in assenza di diverso accordo, da confermarsi al 50% tra i genitori.
pagina 6 di 8 Considerata la soccombenza reciproca DEle parti, salvo che DEla ricorrente in punto di mantenimento dei figli, peraltro limitata solo periodo successivo a marzo 2024, ricorrono i presupposti per compensare parzialmente le spese di lite nella misura di 3/5.
Le restanti spese seguono la soccombenza DEla ricorrente e si liquidano, ai sensi DE d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in € 50,00 per spese esenti ed in € 2.000,00 per compenso professionale (segnatamente € 1.200,00 per fase di studio, € 800,00 per fase introduttiva, €
1.000,00 per fase istruttoria e € 2.000,00 per fase decisionale, dedotti 3/5 per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto DEla pronuncia DEla sentenza non definitiva DE Tribunale di
Brescia di divorzio n. 1730/2024 depositata il 29.4.2024,
1) affida i figli in via condivisa ai genitori con residenza anagrafica presso la madre, assegnataria DEla casa familiare sita in LO DE RD (BS) Via Catullo n. 16;
2) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto DEle eIGenze e bisogni DEla prole, le frequentazioni sono regolate come segue: il lunedì e il martedì di ogni settimana sempre con la madre, il mercoledì e il giovedì di ogni settimana sempre con il padre e i fine settimana (dal venerdì alla domenica) alternativamente con la madre o il padre. Vacanze natalizie: alternativamente dal 22.12 al 30.12 e dal 30.12 al
07.01 con “passaggio” da una casa all'altra entro le ore 13:00 DE 30.12; vacanze pasquali: sia il giorno di Pasqua che il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni, con un genitore;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Se effettuate da entrambi i genitori nel mese di agosto, alternativamente nel periodo compreso tra il 01.08 e il
16.08 e tra il 16.08 ed il 31.08 compreso, con passaggio da una casa all'altra entro le ore 13.00 DE 16.08. Dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente come da giorni assegnati seguendo l'alternanza già in essere prima DEle citate pause. In subordine: per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi, stabilire che i figli staranno col padre: - un pomeriggio di ogni settimana con pernottamento individuato nel giorno di mercoledì con prelievo dall'uscita DEla scuola e accompagnamento a scuola il giorno successivo durante il periodo scolastico;
durante il periodo non scolastico prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 DE giorno successivo. - weekend alternati rispetto alla madre dal venerdì dall'uscita DEla scuola al lunedì
pagina 7 di 8 mattina quando il padre li accompagnerà a scuola durante il periodo scolastico;
durante il periodo non scolastico dal venerdì con prelievo presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 e accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 8:30 DE lunedì. Vacanze natalizie: alternativamente dal 22.12 al 30.12 e dal 30.12 al 07.01 con “passaggio” da una casa all'altra entro le ore 13:00 DE 30.12; vacanze pasquali: sia il giorno di Pasqua che il Lunedì DEl'Angelo, ad anni alterni, con un genitore;
vacanze estive: due settimane, anche non consecutive, da comunicare entro il 30 aprile di ogni anno. Se effettuate da entrambi i genitori nel mese di agosto, alternativamente nel periodo compreso tra il 01.08 e il 16.08 e tra il 16.08 ed il 31.08 compreso, con passaggio da una casa all'altra entro le ore 13.00 DE 16.08. Dopo le pause natalizie/pasquali/estive, il calendario DEle visite riprenderà normalmente come da giorni assegnati seguendo l'alternanza già in essere prima DEle citate pause;
3) a decorrere da marzo 2024, riduce il contributo DE padre a titolo di mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 ciascuno, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT DE costo DEla vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% DEle spese come da protocollo DE Tribunale;
4) spese di lite parzialmente compensate nella misura di 3/5;
5) condanna la ricorrente al pagamento in favore DE resistente DEle spese DE giudizio, liquidate in motivazione in € 50,00 per spese ed in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di conIGlio DE 23.1.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi DEl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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