Decreto cautelare 28 marzo 2025
Sentenza breve 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 08/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00834/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2025, proposto da -OMISSIS-, esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Lauretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di NO, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
1. del provvedimento avente come oggetto ESTRATTO DECRETO ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI SECONDARIA DI I GRADO – A.S. 2024/2025 prot. uscita -OMISSIS- del 27/03/2025 col quale il Dirigente Scolastico ha assegnato per 18 ore settimanali la docente -OMISSIS- alla classe -OMISSIS-;
2. del Piano Educativo Individualizzato relativo all’anno scolastico 2024/25, in base al quale il Dirigente Scolastico p.t. della Scuola “-OMISSIS-, disponeva in favore del minore -OMISSIS- “l’assegnazione di n. 18 ore settimanali per l’anno scolastico 2024/25”;
3. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di NO, Istituto Comprensivo “-OMISSIS-.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- con atto ritualmente notificato all’Amministrazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
- a tale richiesta non si è opposta alcuna delle parti;
Ritenuto pertanto di:
- dichiarare estinto il giudizio;
- compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla rinuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.