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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 149/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE
nella composizione dei Giudici:
Caterina Lazzara Presidente
Stefania Rignanese Giudice
Michele Palagano Giudice Relatore
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., la seguente
ORDINANZA Con reclamo proposto in data 2.1.2025 l' Parte_1 ha impugnato a norma degli artt. 669 terdecies e 624 c.p.c. l'ordinanza
[...] emessa in data 16.12.2024 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. R.G.
1494/2024 e con la quale è stato accolto in via cautelare il ricorso oppositivo ex art. 615 c.p.c. con conseguente sospensione della procedura esecutiva.
Più precisamente, il debitore , aveva chiesto al Controparte_1
G.E. di sospendere la procedura esecutiva, adducendo una serie di motivi.
In via preliminare aveva eccepito la nullità del precetto per violazione dell'art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 e dell'art.44 del d.l. n. 269/2003, in quanto non gli sarebbe stata notificato il titolo esecutivo prima dell'inizio dell'esecuzione (primo motivo). Inoltre, aveva rilevato l'assenza di un valido titolo esecutivo, dato che la sentenza n. 2008/2023 resa dalla Corte di Appello di Bari sarebbe stata sprovvista di esecutorietà. Infine, non sarebbe stata effettuata la notificazione del titolo esecutivo in copia conforme all'originale e sarebbe stato violato l'art. 654, co. 2 c.p.c., in quanto il precetto azionato non avrebbe menzionato il provvedimento dispositivo dell'esecutorietà (secondo motivo).
Nel merito, invece, aveva dedotto l'illegittimità della richiesta della rivalutazione monetaria, in quanto non menzionata nel titolo monitorio azionato;
inoltre aveva eccepito l'erroneo calcolo degli interessi precettati, erroneamente calcolati a decorrere dall'1.2.1989; infine, il pagamento di parte delle somme azionate con il D.I. n. 895/2013, pur spontaneamente corrisposte da parte dell' , CP_1 ma non detratte dall'ammontare richiesto. Il giudice di prime cure, nell'accogliere il detto ricorso, ha disatteso i primi due motivi di opposizione, ritenendo però fondati i rimanenti due. Secondo quanto motivato dal GE, infatti, il decreto ingiuntivo azionato non avrebbe espressamente ricompreso nel suo ambito applicativo il pagamento della rivalutazione monetaria, pur espressamente richiesta dalla ricorrente creditrice
IRAPL. Inoltre, mentre il creditore aveva fatto decorrere il calcolo degli interessi dal 1.2.1989, nel ricorso per ingiunzione si sarebbe fatto riferimento al 1.7.1991 e, pertanto, anche tale richiesta del creditore è apparsa infondata. Infine, il GE aveva ritenuto che la questione dei pagamenti già effettuati fosse subordinata alla decisione, di merito, sull'effettivo quantum dovuto. Ciò premesso, con l'atto di reclamo, parte creditrice ha chiesto la riforma del provvedimento di prime cure, deducendo come la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fosse stata già accertata dalla Corte di appello di Bari con la sentenza n. 2008/2023 e che, pertanto, tale circostanza sarebbe oramai coperta dall'autorità di cosa giudicata. Più precisamente, secondo quanto prospettato da parte reclamante, la pronuncia della Corte distrettuale avrebbe fatto espressamente riferimento alla circostanza per cui l'IRAPL avrebbe ottenuto il decreto ingiuntivo n. 895/2013 per euro 611.156,78 cui avrebbe aggiunto gli interesse e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. Non essendo stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello, allora, l'accertamento relativo alla spettanza della rivalutazione monetaria sarebbe passata in giudicato. Si è costituito l' , il quale ha contestato quanto avverso dedotto, chiedendone il rigetto. CP_1
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti introduttivi.
Tutto ciò premesso, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
In merito ai motivi d'opposizione ribaditi in tal sede, invero, va osservato come le doglianze promosse da parte ricorrente non attengano all'esistenza del debito, ma al suo ammontare. Nella presente sede, infatti, non è stato messo in dubbio che l' sia debitore nei confronti dell'IRAPL CP_1 per la somma consacrata nel decreto ingiuntivo n. 895/2013, ma è discusso l'effettivo ammontare della pretesa creditizia in tale provvedimento consacrata.
Sul punto, peraltro, giova premettere che il provvedimento monitorio azionato, pur a fronte dell'esplicita richiesta – sulla cui legittimità o meno non ci si può pronunciare in questa sede – della
“complessiva somma di € 611.156,78 a titolo di sgravi contributivi per il periodo gennaio 1989 - giugno 1991, oltre accessori per rivalutazione monetaria ed interessi legali …” ha riconosciuto la sola somma di “euro 611.156,78, oltre interessi nella misura e nei termini di legge, ed oltre rifusione delle spese nonché competenze difensive”. Ne deriva, pertanto, che il creditore procedente non possa, sulla base D.I. azionato in sede di esecuzione mobiliare, agire per la riscossione di tali somme, in quanto queste ultime non sono state riconosciute con il provvedimento monitorio concretamente rilasciato. Ed a tanto non può neppure obiettarsi che tale provvedimento si sia consolidato a seguito della sentenza resa dalla Corte d'appello di Bari n. 2008/2023, in quanto, come detto poc'anzi, è indubbio che il D.I. attesti un credito dell'IRAPL, ma lo fa solo in merito ad una parte della somma originariamente richiesta con il ricorso per ingiunzione. Inoltre, se anche può ritenersi che la pronuncia della Corte d'Appello abbia fatto riferimento alla rivalutazione monetaria, l'ha fatto sempre in riferimento a quanto indicato nel decreto ingiuntivo che, testualmente, non indica la rivalutazione monetaria come accessorio del capitale ingiunto. Né la sentenza distrettuale nel dispositivo riconosce tale importo.
A conforto di tale interpretazione possono richiamarsi le coordinate ermeneutiche somministrate dalla sentenza a SS.UU. della Suprema Corte n. 12449 del 7 maggio 2024 che ha stabilito che ove il giudice della cognizione abbia fatto riferimento, nel dispositivo, esclusivamente agli interessi legali, senza ulteriori precisazioni, non possa il giudice dell'esecuzione ritenere che spettino gli interessi c.d. “supermoratori” anche allorquando i presupposti degli stessi siano desumibili dalla sentenza. Le medesime conclusioni, orbene, possono adattarsi al caso di specie laddove, a fronte di un titolo esecutivo che non fa alcun riferimento alla rivalutazione monetaria, nonostante fosse stata espressamente richiesta dal ricorrente in via monitoria, non può il GE ritenere che spettino al creditore, pur allorquando i presupposti della stessa emergano dal rapporto fondamentale dedotto.
Anche in merito al quinto motivo d'opposizione, si ritiene che vadano condivise le valutazioni rese sul punto da parte del GE, il quale ha osservato come il D.I. faccia riferimento ai soli “interessi legali calcolati ex art. 429 c.p.c. e 151 disp. attuaz. c.p.c. come per legge dal 1° luglio 1991 fino al soddisfo”, mentre nel precetto azionato in sede esecutiva il calcolo degli interessi viene fatto decorrere dal 1.5.1989.
Infine, relativamente alla deduzione relativa al pagamento di parte delle somme dovute, può osservarsi come all'esito di un'istruzione sommaria, propria di tale fase cautelare, e dovendo in parte disattendere quanto osservato dal giudice dell'esecuzione, la doglianza promossa sul punto dall' appaia fondata. CP_1 E, invero, seppur sia necessaria un'esatta quantificazione del credito dovuto all'IRAPL per stabilire se i pagamenti effettuati dall' siano idonei ad estinguere integralmente il credito azionato, CP_1 dalla documentazione prodotta da parte del reclamato sembra che l'esposizione debitoria possa costituire oggetto di un ridimensionamento. Effettivamente, parte debitrice ha prodotto, unitamente alla costituzione nel presente reclamo, le ricevute di due bonifici effettuati a parziale soddisfo della posizione del creditore: uno di € 332.167,36 in favore dell' e uno di € 117.237,25 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Pt_1
Riscossione a norma dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973. Cionondimeno, tale circostanza non osta alla conferma dell'ordinanza reclamata e della conseguente sospensione della procedura, in quanto l'esposizione debitoria rimane incerta nel suo ammontare e, pertanto, necessita di una rideterminazione da svolgere nell'ambito del giudizio di merito, non potendosi ritenere, allo stato degli atti e impregiudicata ogni diversa valutazione a cognizione piena, parte del credito precettato, l'importo richiesto a titolo di rivalutazione. Per queste ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e andranno quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 147/2022, per i valori di cui alla tabella prevista per i procedimenti cautelari nello scaglione ricompreso tra euro 2.000.001,00 a 4.000.000,00 (applicabile giusto il disposto dell'art. 17 c.p.c. in considerazione del credito precettato), senza considerare la fase istruttoria per la quale non è stata svolta alcuna attività e tenendosi conto dei minimi tariffari in considerazione della semplicità della questione trattata.
PqM
Il Collegio, in persona dei Magistrati in epigrafe, così ha deciso:
- Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. R.G.es. 1494/2024.
- Conferma le spese così come definite dall'ordinanza reclamata, condannando l'
[...] a rifondere in favore dell' Controparte_2 [...]
la somma di € 8.567,00 oltre accessori di legge per la Controparte_3 presente fase
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per ogni adempimento relativo all'esazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 26/3/2025
Foggia, 08/04/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
CATERINA LAZZARA MICHELE PALAGANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE
nella composizione dei Giudici:
Caterina Lazzara Presidente
Stefania Rignanese Giudice
Michele Palagano Giudice Relatore
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., la seguente
ORDINANZA Con reclamo proposto in data 2.1.2025 l' Parte_1 ha impugnato a norma degli artt. 669 terdecies e 624 c.p.c. l'ordinanza
[...] emessa in data 16.12.2024 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. R.G.
1494/2024 e con la quale è stato accolto in via cautelare il ricorso oppositivo ex art. 615 c.p.c. con conseguente sospensione della procedura esecutiva.
Più precisamente, il debitore , aveva chiesto al Controparte_1
G.E. di sospendere la procedura esecutiva, adducendo una serie di motivi.
In via preliminare aveva eccepito la nullità del precetto per violazione dell'art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 e dell'art.44 del d.l. n. 269/2003, in quanto non gli sarebbe stata notificato il titolo esecutivo prima dell'inizio dell'esecuzione (primo motivo). Inoltre, aveva rilevato l'assenza di un valido titolo esecutivo, dato che la sentenza n. 2008/2023 resa dalla Corte di Appello di Bari sarebbe stata sprovvista di esecutorietà. Infine, non sarebbe stata effettuata la notificazione del titolo esecutivo in copia conforme all'originale e sarebbe stato violato l'art. 654, co. 2 c.p.c., in quanto il precetto azionato non avrebbe menzionato il provvedimento dispositivo dell'esecutorietà (secondo motivo).
Nel merito, invece, aveva dedotto l'illegittimità della richiesta della rivalutazione monetaria, in quanto non menzionata nel titolo monitorio azionato;
inoltre aveva eccepito l'erroneo calcolo degli interessi precettati, erroneamente calcolati a decorrere dall'1.2.1989; infine, il pagamento di parte delle somme azionate con il D.I. n. 895/2013, pur spontaneamente corrisposte da parte dell' , CP_1 ma non detratte dall'ammontare richiesto. Il giudice di prime cure, nell'accogliere il detto ricorso, ha disatteso i primi due motivi di opposizione, ritenendo però fondati i rimanenti due. Secondo quanto motivato dal GE, infatti, il decreto ingiuntivo azionato non avrebbe espressamente ricompreso nel suo ambito applicativo il pagamento della rivalutazione monetaria, pur espressamente richiesta dalla ricorrente creditrice
IRAPL. Inoltre, mentre il creditore aveva fatto decorrere il calcolo degli interessi dal 1.2.1989, nel ricorso per ingiunzione si sarebbe fatto riferimento al 1.7.1991 e, pertanto, anche tale richiesta del creditore è apparsa infondata. Infine, il GE aveva ritenuto che la questione dei pagamenti già effettuati fosse subordinata alla decisione, di merito, sull'effettivo quantum dovuto. Ciò premesso, con l'atto di reclamo, parte creditrice ha chiesto la riforma del provvedimento di prime cure, deducendo come la spettanza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali fosse stata già accertata dalla Corte di appello di Bari con la sentenza n. 2008/2023 e che, pertanto, tale circostanza sarebbe oramai coperta dall'autorità di cosa giudicata. Più precisamente, secondo quanto prospettato da parte reclamante, la pronuncia della Corte distrettuale avrebbe fatto espressamente riferimento alla circostanza per cui l'IRAPL avrebbe ottenuto il decreto ingiuntivo n. 895/2013 per euro 611.156,78 cui avrebbe aggiunto gli interesse e la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. Non essendo stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello, allora, l'accertamento relativo alla spettanza della rivalutazione monetaria sarebbe passata in giudicato. Si è costituito l' , il quale ha contestato quanto avverso dedotto, chiedendone il rigetto. CP_1
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025 le parti si sono riportate ai propri scritti introduttivi.
Tutto ciò premesso, il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
In merito ai motivi d'opposizione ribaditi in tal sede, invero, va osservato come le doglianze promosse da parte ricorrente non attengano all'esistenza del debito, ma al suo ammontare. Nella presente sede, infatti, non è stato messo in dubbio che l' sia debitore nei confronti dell'IRAPL CP_1 per la somma consacrata nel decreto ingiuntivo n. 895/2013, ma è discusso l'effettivo ammontare della pretesa creditizia in tale provvedimento consacrata.
Sul punto, peraltro, giova premettere che il provvedimento monitorio azionato, pur a fronte dell'esplicita richiesta – sulla cui legittimità o meno non ci si può pronunciare in questa sede – della
“complessiva somma di € 611.156,78 a titolo di sgravi contributivi per il periodo gennaio 1989 - giugno 1991, oltre accessori per rivalutazione monetaria ed interessi legali …” ha riconosciuto la sola somma di “euro 611.156,78, oltre interessi nella misura e nei termini di legge, ed oltre rifusione delle spese nonché competenze difensive”. Ne deriva, pertanto, che il creditore procedente non possa, sulla base D.I. azionato in sede di esecuzione mobiliare, agire per la riscossione di tali somme, in quanto queste ultime non sono state riconosciute con il provvedimento monitorio concretamente rilasciato. Ed a tanto non può neppure obiettarsi che tale provvedimento si sia consolidato a seguito della sentenza resa dalla Corte d'appello di Bari n. 2008/2023, in quanto, come detto poc'anzi, è indubbio che il D.I. attesti un credito dell'IRAPL, ma lo fa solo in merito ad una parte della somma originariamente richiesta con il ricorso per ingiunzione. Inoltre, se anche può ritenersi che la pronuncia della Corte d'Appello abbia fatto riferimento alla rivalutazione monetaria, l'ha fatto sempre in riferimento a quanto indicato nel decreto ingiuntivo che, testualmente, non indica la rivalutazione monetaria come accessorio del capitale ingiunto. Né la sentenza distrettuale nel dispositivo riconosce tale importo.
A conforto di tale interpretazione possono richiamarsi le coordinate ermeneutiche somministrate dalla sentenza a SS.UU. della Suprema Corte n. 12449 del 7 maggio 2024 che ha stabilito che ove il giudice della cognizione abbia fatto riferimento, nel dispositivo, esclusivamente agli interessi legali, senza ulteriori precisazioni, non possa il giudice dell'esecuzione ritenere che spettino gli interessi c.d. “supermoratori” anche allorquando i presupposti degli stessi siano desumibili dalla sentenza. Le medesime conclusioni, orbene, possono adattarsi al caso di specie laddove, a fronte di un titolo esecutivo che non fa alcun riferimento alla rivalutazione monetaria, nonostante fosse stata espressamente richiesta dal ricorrente in via monitoria, non può il GE ritenere che spettino al creditore, pur allorquando i presupposti della stessa emergano dal rapporto fondamentale dedotto.
Anche in merito al quinto motivo d'opposizione, si ritiene che vadano condivise le valutazioni rese sul punto da parte del GE, il quale ha osservato come il D.I. faccia riferimento ai soli “interessi legali calcolati ex art. 429 c.p.c. e 151 disp. attuaz. c.p.c. come per legge dal 1° luglio 1991 fino al soddisfo”, mentre nel precetto azionato in sede esecutiva il calcolo degli interessi viene fatto decorrere dal 1.5.1989.
Infine, relativamente alla deduzione relativa al pagamento di parte delle somme dovute, può osservarsi come all'esito di un'istruzione sommaria, propria di tale fase cautelare, e dovendo in parte disattendere quanto osservato dal giudice dell'esecuzione, la doglianza promossa sul punto dall' appaia fondata. CP_1 E, invero, seppur sia necessaria un'esatta quantificazione del credito dovuto all'IRAPL per stabilire se i pagamenti effettuati dall' siano idonei ad estinguere integralmente il credito azionato, CP_1 dalla documentazione prodotta da parte del reclamato sembra che l'esposizione debitoria possa costituire oggetto di un ridimensionamento. Effettivamente, parte debitrice ha prodotto, unitamente alla costituzione nel presente reclamo, le ricevute di due bonifici effettuati a parziale soddisfo della posizione del creditore: uno di € 332.167,36 in favore dell' e uno di € 117.237,25 in favore dell'Agenzia delle Entrate – Pt_1
Riscossione a norma dell'art. 48 bis DPR n. 602/1973. Cionondimeno, tale circostanza non osta alla conferma dell'ordinanza reclamata e della conseguente sospensione della procedura, in quanto l'esposizione debitoria rimane incerta nel suo ammontare e, pertanto, necessita di una rideterminazione da svolgere nell'ambito del giudizio di merito, non potendosi ritenere, allo stato degli atti e impregiudicata ogni diversa valutazione a cognizione piena, parte del credito precettato, l'importo richiesto a titolo di rivalutazione. Per queste ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e andranno quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m. 147/2022, per i valori di cui alla tabella prevista per i procedimenti cautelari nello scaglione ricompreso tra euro 2.000.001,00 a 4.000.000,00 (applicabile giusto il disposto dell'art. 17 c.p.c. in considerazione del credito precettato), senza considerare la fase istruttoria per la quale non è stata svolta alcuna attività e tenendosi conto dei minimi tariffari in considerazione della semplicità della questione trattata.
PqM
Il Collegio, in persona dei Magistrati in epigrafe, così ha deciso:
- Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma la sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. R.G.es. 1494/2024.
- Conferma le spese così come definite dall'ordinanza reclamata, condannando l'
[...] a rifondere in favore dell' Controparte_2 [...]
la somma di € 8.567,00 oltre accessori di legge per la Controparte_3 presente fase
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per ogni adempimento relativo all'esazione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 26/3/2025
Foggia, 08/04/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
CATERINA LAZZARA MICHELE PALAGANO