Art. 2. Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative 1. All' articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , le parole: «17.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17.100 milioni di euro».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1.-5. (Omissis).
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26 , 27 , 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 17.100 milioni di euro.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1.-5. (Omissis).
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26 , 27 , 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 17.100 milioni di euro.