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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9453/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da: nata a S. Giovanni in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo GUGLIELMINI C.F._1
D'ACHILLE ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, in Via Don Minzoni, n.11 RICORRENTE contro ato il 13 gennaio 1976 a Castelvetrano (TP) (C.F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2024. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 27 aprile 2003 a Parte_1 CP_1
Vergato. Dalla loro unione sono nati , il 04 ottobre 2001, , il 22 giugno 2004, e Per_1 Per_2
il 05 agosto 2012. Per_3
Con sentenza n. 63/2023, pubblicata il 20 gennaio 2023, il Tribunale di Bologna: a) ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con addebito in capo al marito;
b) ha disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre con collocamento Per_3 pagina 1 di 3 presso la stessa;
c) ha regolamentato il diritto di visita del padre al minore con modalità Contr protette;
d) ha posto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole versando alla signora n importo mensile di 600,00 euro (200,00 Pt_1 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) ha stabilito che l'assegno unico per i figli nonché il 50% delle detrazioni fiscali fosse percepito dalla signora Pt_1
***** Con ricorso depositato il 26 giugno 2024 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
CP_1
- sia confermato l'affidamento di in via esclusiva a sé; Per_3 Contr
- sia confermato l'obbligo del signor di concorrere al mantenimento della prole versando un importo mensile di 600,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Contr
- condannare il signor alla refusione delle spese di lite. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 4 dicembre 2024 è invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi e ha chiesto la pronuncia sul vincolo. La Giudice delegata ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo. Il P.M. è intervenuto.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte. Il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
Giovanni in Persiceto (BO), il 25 agosto 1976 e nato il [...] CP_1
a Castelvetrano, unitisi in matrimonio il 27 aprile 2003 a Vergato, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 3 P. 2 s. A anno 2003;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese alla definizione del giudizio.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 gennaio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da: nata a S. Giovanni in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo GUGLIELMINI C.F._1
D'ACHILLE ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, in Via Don Minzoni, n.11 RICORRENTE contro ato il 13 gennaio 1976 a Castelvetrano (TP) (C.F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 4 dicembre 2024. Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 27 aprile 2003 a Parte_1 CP_1
Vergato. Dalla loro unione sono nati , il 04 ottobre 2001, , il 22 giugno 2004, e Per_1 Per_2
il 05 agosto 2012. Per_3
Con sentenza n. 63/2023, pubblicata il 20 gennaio 2023, il Tribunale di Bologna: a) ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con addebito in capo al marito;
b) ha disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre con collocamento Per_3 pagina 1 di 3 presso la stessa;
c) ha regolamentato il diritto di visita del padre al minore con modalità Contr protette;
d) ha posto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole versando alla signora n importo mensile di 600,00 euro (200,00 Pt_1 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) ha stabilito che l'assegno unico per i figli nonché il 50% delle detrazioni fiscali fosse percepito dalla signora Pt_1
***** Con ricorso depositato il 26 giugno 2024 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
CP_1
- sia confermato l'affidamento di in via esclusiva a sé; Per_3 Contr
- sia confermato l'obbligo del signor di concorrere al mantenimento della prole versando un importo mensile di 600,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
Contr
- condannare il signor alla refusione delle spese di lite. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 4 dicembre 2024 è invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi e ha chiesto la pronuncia sul vincolo. La Giudice delegata ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo. Il P.M. è intervenuto.
***** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni della parte. Il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
Giovanni in Persiceto (BO), il 25 agosto 1976 e nato il [...] CP_1
a Castelvetrano, unitisi in matrimonio il 27 aprile 2003 a Vergato, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 3 P. 2 s. A anno 2003;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Spese alla definizione del giudizio.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 gennaio 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3