TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8294 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43342 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Cimabue n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Pietro Petrosini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attore
E
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
OGGETTO: restituzione finanziamento soci.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, - Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la restituzione della somma di € 49.650,00, versata a titolo Parte_1
di finanziamento in favore della oltre interessi maturati e maturandi ex Dlgs. Controparte_1
231/02 a decorrere dalla richiesta del 22 settembre 2020 per tutti i motivi di cui al presente atto,
1 e per l'effetto - Condannare la , in persona del liquidatore p.t. Controparte_1
Dott. , al pagamento della somma di € 49.650,00 oltre interessi maturati e Parte_2
maturandi ex Dlgs. 231/02 a decorrere dalla richiesta del 22 settembre 2020, in favore del Sig.
per tutti i motivi sin qui esposti. Con vittoria di spese di lite.”. Parte_1
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che era titolare di una quota pari al 3,50% del capitale sociale della convenuta, società costituita il 12.07.2018;
- che gli erano stati richiesti dei finanziamenti soci al fine di consentire l'esecuzione di alcune operazioni di investimento;
- che, dunque, aveva versato in favore della convenuta l'importo di € 49.650,00 a titolo di finanziamento;
- che, tuttavia, alcun progetto imprenditoriale era stato avviato in contrasto con quanto dichiarato dai soci di maggioranza;
- che, allo stesso tempo, era stato conferito un incarico ad un consulente, , Parte_3
avente ad oggetto la gestione, organizzazione e sviluppo imprenditoriali a fronte di compensi sproporzionati e ammontanti ad € 58.000,00;
- che in occasione dell'acquisto della predetta quota e del versamento del finanziamento era stato pattuito un patto parasociale, di scarsa chiarezza, con cui era stato stabilito che “del
31.12.2018, verrà comunque imputato fra i finanziamenti per la determinazione della quota di
residuo di cassa spettante a ciascun socio, per come previsto dal successivo articolo del presente
Patto parasociale”;
- che l'articolo al quale faceva rinvio il patto parasociale era inerente al pacchetto di maggioranza della società e, dunque, non era comprensibile il collegamento con quanto previsto nell'accordo;
- che, ferma la invalidità dell'accordo, egli avrebbe potuto rinunciare al rimborso entro e non oltre il 31.12.2018, circostanza non verificatasi nel caso di specie, posto che mai aveva manifestato la volontà di rinunciare alle proprie pretese creditorie;
- che, in data 14.02.2020, il proprio commercialista e consulente aveva avanzato richiesta di informazioni alla convenuta, a fronte dell'azzeramento del debito a titolo di finanziamento soci per come risultante dalle scritture contabili e aveva dunque chiesto la correzione di queste ultime;
2 - che, inoltre, era stata rilevata un'indebita restituzione del finanziamento operato ad altro socio, pari ad € 49.650,00, rimborso effettuato il 23.07.2018, con evidente disparità di trattamento tra i soci finanziatori;
- che durante l'assemblea dei soci del 21.02.2020 l'amministratore unico della convenuta,
, in risposta alle deduzioni del commercialista dell'attore, aveva indicato che con Controparte_2
la sottoscrizione del patto parasociale i soci finanziatori, rinunciando al rimborso di quanto finanziato, avevano sostanzialmente stipulato un contratto in favore di terzo, posto che l' (ora in liquidazione) sarebbe stata destinataria degli effetti favorevoli della Controparte_1
rinuncia;
- che, inoltre, aveva dedotto come il socio rinunciante avrebbe potuto Controparte_2
revocare il beneficio a favore della società sino alla dichiarazione di volerne profittare da parte di quest'ultima;
- che, dunque, il rimborso operato in favore dell'altro socio era derivato da una tempestiva revoca del beneficio da parte di quest'ultimo;
- che, tuttavia, nel patto parasociale non era mai stata indicata la conclusione di un contratto in favore di terzo, né il termine ultimo per revocare la rinuncia al proprio credito rilevante ai sensi dell'art. 1411 c.c.;
- che, in data 23.07.2020, la società convenuta era stata posta in liquidazione e con missiva del 22.09.2020 aveva avanzato nuovamente richiesta di rimborso;
- che il liquidatore dott. aveva giustificato la mancata prosecuzione delle Parte_2
operazioni poste alla base dei finanziamenti soci con l'avvento della pandemia Covid-19, tuttavia intervenuta successivamente al periodo in cui avrebbero dovuto aver luogo gli investimenti, nonché
l'applicazione dell'istituto della postergazione ai crediti dei soci;
- che, pertanto, aveva chiesto al liquidatore di rendere nota la situazione contabile della società, anche ai sensi dell'art. 2476 c.c., e tale richiesta non aveva avuto alcun seguito;
- che, pertanto, fermo il suo diritto ad ottenere il rimborso del finanziamento, eccepiva la non applicabilità della postergazione, in quanto il finanziamento de quo era stato posto in essere non alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c., bensì in condizioni di non difficoltà economiche della società, la quale, al tempo, era stata appena costituita;
- che, dunque, la convenuta doveva essere condannata al pagamento in proprio favore di €
49.650,00, oltre interessi.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per i motivi suesposti:
3 - Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la restituzione della Parte_1 somma di € 49.650,00, versata a titolo di finanziamento in favore della oltre Controparte_1
interessi maturati e maturandi ex Dlgs. 231/02 a decorrere dalla richiesta del 22 settembre 2020
per tutti i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto - Condannare la Controparte_1
, in persona del liquidatore p.t. Dott. , al pagamento della somma
[...] Parte_2 di € 49.650,00 oltre interessi maturati e maturandi ex Dlgs. 231/02 a decorrere dalla richiesta del
22 settembre 2020, in favore del Sig. per tutti i motivi suesposti - Con vittoria Parte_1 di spese di lite.”.
La convenuta, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, rimaneva contumace.
La causa, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza, formulata dall'attore, di emissione dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., avente a oggetto le “scritture contabili che per legge la predetta Società è obbligata a tenere, dalla data di costituzione sino ad oggi. Ciò al fine di verificare la correttezza della gestione contabile, in particolare la corretta iscrizione del
finanziamento erogato dal Sig. nonché la avvenuta restituzione del finanziamento ad Parte_1 altro socio, Sig. ”, nonché delle prove orali articolate da parte attrice, veniva Persona_1 istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte costituita.
A seguito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, infine, la causa era rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alla parte attrice del termine di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda formulata da è fondata e, come tale, deve essere accolta per Parte_1
le ragioni di seguito indicate.
Occorre, in primo luogo, procedere ad una corretta qualificazione giuridica della scrittura privata sottoscritta, inter alios, dall'odierno attore in data 23 luglio 2018 (doc. 4 parte attrice). Ed invero, esaminandone il contenuto, è agevole affermare che l'accordo dedotto in causa rientri nel novero dei c.d. patti parasociali previsti e disciplinati dall'art. 2341 bis c.c.. Come noto, si tratta di un patto tra soci, esterno e trasversale rispetto alla struttura societaria, ed esso, in conformità al principio di relatività dettato dall'art. 1372 c.c., vincola esclusivamente i soci contraenti e non è, quindi, opponibile alla società e ad eventuali terzi. In particolare, secondo un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Cass. civ. Sez. I, 01/06/2017, n. 13877), i patti parasociali debbono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell'organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale, giacché i patti parasociali
4 propriamente attengono non al piano organizzativo dell'ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie. I patti parasociali costituiscono, per ciò, convenzioni atipiche che si pongono sul "piano parasociale", in quanto riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono destinati ad operare, distinto dal 'piano sociale', concernente invece l'organizzazione della società e non direttamente investito da quei patti. In
ragione della sua efficacia soggettivamente circoscritta e delle sue limitate finalità, le obbligazioni contratte dai soci, per le ragioni sopra esposte, non vincolano la società e non sono ad essa opponibili.
Rispetto ad essi, dunque, la società convenuta è rimasta terza Controparte_1
estranea, non avendone fatto proprio o recepito il contenuto e gli effetti.
Come tuttavia rappresentato nell'atto di citazione, in occasione dell'assemblea dei soci, tenutasi in data 21.2.2020 (cfr. doc. 8 parte attrice), il dott. , allora amministratore Controparte_2
unico della in riscontro alle richieste dell'attore, in particolare, in merito alla Controparte_1
presunta rinuncia dei soci ai finanziamenti erogati subito dopo la costituzione della società,
finalizzati a contribuire alla realizzazione del progetto sociale in itinere, contestualmente all'acquisto della quota capitale (cfr., per il finanziamento dell'attore, per l'importo di euro
49.650,00: doc. 3 parte attrice), rilevava che con la sottoscrizione del patto parasociale i soci avrebbero “rinunciato ora per allora ai finanziamenti effettuati ove non richiesti entro il
31.12.2018” e che una tale clausola avrebbe integrato, per quanto riguarda la società, “un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.)”, in cui l' era destinataria degli effetti favorevoli Controparte_1
di tale rinuncia.
Ebbene, il contratto in favore di terzi costituisce uno schema legale generale, disciplinato dagli artt. 1411 e ss. c.c., il quale si caratterizza in quanto, come suo effetto diretto, un soggetto, terzo rispetto al contratto, acquista un diritto proprio nascente dal contratto medesimo.
Tale negozio contempla dunque un accordo, posto in essere esclusivamente tra le parti del medesimo, al cui esterno si pone un terzo soggetto, estraneo al negozio e che diviene tuttavia creditore di una prestazione nei confronti della parte promittente, in tal modo realizzando un'ipotesi di deroga al principio generale di efficacia del contratto tra le sole parti contraenti, a norma dell'art. 1372 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. 14 settembre 2020, n. 19059; Cass. 9 settembre 2020, n. 18686;
Cass. 18 settembre 2008, n. 23844; Cass. 20 gennaio 2005, n. 1150; Cass. 10 dicembre 2003, n.
18321; Cass. 18 luglio 2002, n. 10403).
Il terzo, pur diventando creditore, non ha la qualità di parte in senso né formale, né sostanziale, ma beneficia degli effetti di un rapporto costituito da altre persone, le quali assumono (se del caso
5 reciprocamente) un obbligo nei suoi confronti. Egli si limita a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva adesione si pone come mera condicio iuris, di carattere sospensivo, all'acquisizione del diritto a lui attribuito
(Cass. 9 dicembre 1997, n. 12447). Sicché il diritto che il terzo acquista è un diritto proprio, in ragione dell'assunzione da parte del promittente di un obbligo di prestazione verso il terzo diretto e di contenuto autonomo: onde il terzo può agire per l'adempimento contro il promittente ed in generale azionare anche giudizialmente il suo diritto.
Elemento tipico del contratto è, quindi, che l'individuazione di un terzo debba essere necessariamente prevista nel contratto, perché questo è funzionalmente destinato a produrre i suoi effetti proprio nei confronti del terzo (cfr. Cass. 18 luglio 2002, n. 10403 cit., che per tale ragione lo distingue dal contratto per persona da nominare, dove la nomina del terzo è solo eventuale).
In definitiva, il più rilevante elemento costitutivo ed il presupposto indispensabile di tale figura
è l'esistenza di una specifica volontà delle parti - da ricostruire secondo gli ordinari mezzi d'interpretazione e qualificazione dei negozi privati - di attribuire direttamente ed intenzionalmente il beneficio al terzo nel momento stesso della loro pattuizione, quale prestazione oggetto dell'obbligo dallo stipulante consapevolmente assunto e contenuto del patto, in correlazione ad un ben individuato interesse dello stipulante stesso.
Ebbene, è essenziale, dunque, come la caratteristica del contratto in favore di terzo non sia affatto il semplice conseguimento di un vantaggio da parte del terzo, ma, al contrario, la chiara,
specifica e concreta volontà delle parti del contratto, univocamente ricostruibile, che una prestazione, destinata ad un soggetto estraneo all'accordo, divenga elemento di un sinallagma,
volendo esse attribuire senz'altro al terzo il diritto di esigere la prestazione da una (o da ciascuna) di esse, identificato come la parte promittente (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 36092 del 23/11/2021, in materia di patto parasociale avente ad oggetto l'impegno dei soci sottoscrittori all'espressione del voto in assemblea in favore della nomina dell'amministratore designato e di un determinato compenso).
Nei contratti parasociali, in particolare in quelli in cui, come nella specie, sia prevista la futura imputazione in conto capitale del finanziamento soci infruttifero in favore della società, la qualificazione del patto come contratto a favore di terzo comporta dunque, secondo la sua disciplina, conseguenze rilevantissime per i soci aderenti al patto: non solo, come appena esposto ed ai sensi dell'art. 1411, comma 2, cod. civ., il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della mera stipulazione, potendo direttamente agire per l'adempimento, o far valere l'inadempimento, dell'obbligo assunto dai soci;
ma, ai sensi della medesima disposizione, la
6 stipulazione non è più revocabile o modificabile per volontà dei soci del patto dopo che la società
abbia dichiarato, in modo espresso o tacito, di volerne profittare (mentre, prima di tale momento, la modifica del patto resterebbe affidata alle regole interne).
In sostanza, qualificare un determinato patto parasociale come contratto a favore di terzo significa limitare significativamente la facoltà di ripensamento e di migliore o diversa ponderazione, impedendo ai soci di risolvere consensualmente gli accordi, secondo le regole interne al patto, dopo che il terzo avesse espresso la sua dichiarazione.
Attesa la gravità di un simile effetto, quindi, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, occorre accertare con particolare rigore se davvero la volontà dei soci sia tale da rendere le intese tra essi raggiunte realmente riconducibili allo schema legale del contratto a favore di terzo, o se,
invece, si tratti piuttosto di convenzioni destinate ad esplicare i loro effetti esclusivamente nei riguardi delle parti.
Nella fattispecie per cui è causa, dunque, occorre verificare, in concreto, se si tratti di patto parasociale con effetti solo per i soci, oppure se sussista una manifestazione di volontà delle parti del patto parasociale, pur strutturalmente solo fra i paciscenti concluso, di attribuire direttamente alla società un diritto soggettivo ad una data imputazione del finanziamento infruttifero erogato come tale e, quindi ipoteticamente ripetibile alla stregua di un mutuo, ai sensi dell'art. 1411 c.c.. E
a tal fine, non ci si può limitare ad individuare un qualche vantaggio economico per il terzo, essendo per contro necessario a verificare se i soci abbiano inteso direttamente attribuire il diritto al terzo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto la prestazione a favore del terzo estraneo al contratto come elemento della funzione nel contratto perseguita: ad esempio verificando se, nell'accordo, sia stata prevista espressamente la facoltà di azione del soggetto terzo per ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte ed individuando uno specifico interesse dei soci in tal senso, che l'art. 1411 c.c. pone per la validità del contratto a favore di terzo (cfr. Cass. 23/11/2021 n. 36092 cit.).
Ciò posto, nel caso di specie la società convenuta, rimasta contumace, non ha formulato alcuna allegazione circa la specifica volontà di diretta attribuzione del diritto soggettivo in proprio favore in forza del patto parasociale del 23 luglio 2018, né alcuna argomentazione ricostruttiva, al riguardo, si ricava dall'esame dell'accordo e del deliberato di cui al verbale assembleare del
21.2.2020, idonea ad inquadrare il patto parasociale nello schema del contratto a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1411 c.c..
Invero, quello che si comprende dall'esame del testo dell'accordo è solo che l'attore, quale socio acquirente di minoranza, si è impegnato nei confronti dei soci di maggioranza “al momento
7 dell'acquisto delle quote sociali, (…) a contribuire allo sviluppo del progetto previsto per il quinquennio 2018-2022 ed a versare, a titolo di finanziamento soci infruttifero, la somma pari almeno ad € 49.650,00 contestualmente all'acquisto della quota capitale”. Tale versamento della somma doveva avvenire “obbligatoriamente a mezzo assegno circolare o a mezzo bonifico bancario di pari importo, già precedentemente disposto ed effettuato in favore della società
”. CP_1
Le parti davano altresì atto che “tale finanziamento, oggetto di espressa rinuncia da parte del socio acquirente entro la data del 31.12.2018, verrà comunque imputato fra i finanziamenti per la determinazione della quota di residuo di cassa spettante a ciascun socio, per come previsto dal successivo articolo del presente Patto parasociale”.
Nessuna volontà viene, al contrario, palesata dai soci – in disparte l'ambigua formula circa la modalità con cui doveva essere espressa la rinuncia al rimborso del finanziamento, che l'attore non risulta comunque aver manifestato - avente ad oggetto l'attribuzione, quale elemento essenziale del patto, non di un mero vantaggio economico in favore della società derivante dal reciproco accordo parasociale intervenuto tra gli stessi circa l'imputazione del finanziamento, una volta non rinunciato dal socio acquirente, ma di un diritto soggettivo perfetto della società al passaggio a capitale di rischio, rimborsabile solo al momento del suo scioglimento, delle somme finanziate dal socio.
In altri termini non risulta affatto dal contenuto del patto parasociale che i soci abbiano inteso direttamente e consapevolmente attribuire alla società la titolarità di un diritto Controparte_1
soggettivo, per avere essi assunto un'obbligazione anche a favore di quest'ultima, di cui dovessero rispondere, in caso di inadempimento, in sede risarcitoria, non reciprocamente l'uno nei confronti degli altri (come previsto dall'art. 8 del patto), ma direttamente nei confronti della società.
Né, in proposito, l'attribuzione alla società di un vero e proprio diritto soggettivo si desume da quanto affermato dal dott. , allora amministratore unico della società, nel succitato CP_2
deliberato assembleare del 21.2.2020, laddove lo stesso si è limitato a significare, in risposta alla richiesta di chiarimenti proveniente dal delegato dell'attore, “che sono stati sottoscritti da alcuni soci, compreso il Sig. dei patti parasociali nei quali essi rinunciano ora per allora ai Parte_1
finanziamenti effettuati ove non richiesti entro il 31.12.2018. Tale clausola integra, per quanto riguarda la società che rappresento, un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) in quanto
l' è destinataria degli effetti favorevoli di tale rinuncia”, senza tuttavia fornire Controparte_1
alcuna giustificazione dei motivi per i quali giungere ad una tale conclusione, in assenza della previsione contrattuale della volontà dei soci di attribuire direttamente alla società un vero e proprio
8 diritto soggettivo. Restando in tal modo irrilevante la circostanza, sempre rappresentata dallo stesso e di cui comunque la società convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova, “(…) CP_2
che in sede di proposta della bozza di bilancio 2018 la società ha approfittato di quanto stabilito
in suo beneficio imputando, come precisamente rilevato in sede di disamina, il debito verso i soci finanziatori in conto capitale. La bozza di bilancio, nonché il bilancio stesso - regolarmente
approvato in sede assembleare senza alcuna riserva da parte dei soci - recepiscono l'imputazione in conto capitale tra le riserve straordinarie, e così l'acquisizione definitiva delle somme incassate al patrimonio della società”.
Parimenti, la società convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla natura postergabile del finanziamento dell'attore, come per contro sembra trasparire dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase stragiudiziale (docc.
9-11 parte attrice).
Occorre, infatti, rilevare che l'applicazione della regola di cui al primo comma dell'art. 2467
c.c. è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale postulate dal secondo comma della norma e, viceversa, non si estende ai finanziamenti dei soci concessi in condizioni fisiologiche, non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società (cfr. Trib. Milano 13 ottobre 2016, n. 11243); ad ogni modo, la regola della postergazione del finanziamento soci di cui all'art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purché vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori (cfr.
Trib. Milano 13 giugno 2016, n. 7265). E la postergazione del credito vantato dal socio nei confronti della società ex art. 2467 c.c. costituisce una specifica eccezione in senso stretto che la società convenuta è onerata di opporre e provare, dimostrando non solo l'esistenza di “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e quindi di “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” al momento in cui il socio ha effettuato il finanziamento, ma altresì la persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio abbia chiesto il rimborso del finanziamento (Trib. Milano
13 giugno 2016, n. 7265).
Nel caso di specie, per contro, la , rimanendo contumace, non Controparte_1
ha provato che, tanto al momento del finanziamento, quanto a quello della richiesta di rimborso, la società si trovasse in una situazione di crisi economico-finanziaria.
Anzi, nello stesso verbale assembleare del 21.2.2020, l'allora amministratore unico , CP_2 sempre in risposta alle rimostranze del rappresentante dell'attore, a giustificazione della
9 restituzione anticipata del finanziamento all'ex socio , ha così argomentato “Non Persona_1
ritengo, peraltro, conferente il richiamo all'art. 2467 c.c. considerato il fatto che il socio e, ancor più, l'ex socio, come in questo caso, che ha effettuato un finanziamento ha diritto alla restituzione al pari di qualsiasi altro creditore, fatta salva l'ipotesi non accaduta di fallimento” (doc. 8 parte attrice).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la domanda attorea deve essere accolta e la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attore del finanziamento dal medesimo erogato, per l'importo di euro 49.650,00 (doc. 3 parte attrice), oltre agli interessi legali dalla messa in mora del 22.9.2020 (doc. 9 parte attrice) al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il principio di causalità nella instaurazione del presente giudizio ed il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttorie,
così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore
[...] dell'attore del finanziamento dal medesimo erogato, per l'importo di euro 49.650,00, oltre agli interessi legali dal 22.9.2020 al soddisfo;
2) condanna la società convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro
545,00 per esborsi ed euro 5.261,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il Giudice est.
Dott. Paolo Goggi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
dott. Maurizio Manzi Giudice dott. Paolo Goggi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43342 Ruolo Generale dell'anno 2021, e rimessa per la decisione al collegio a seguito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Cimabue n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Pietro Petrosini, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Attore
E
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
OGGETTO: restituzione finanziamento soci.
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, - Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la restituzione della somma di € 49.650,00, versata a titolo Parte_1
di finanziamento in favore della oltre interessi maturati e maturandi ex Dlgs. Controparte_1
231/02 a decorrere dalla richiesta del 22 settembre 2020 per tutti i motivi di cui al presente atto,
1 e per l'effetto - Condannare la , in persona del liquidatore p.t. Controparte_1
Dott. , al pagamento della somma di € 49.650,00 oltre interessi maturati e Parte_2
maturandi ex Dlgs. 231/02 a decorrere dalla richiesta del 22 settembre 2020, in favore del Sig.
per tutti i motivi sin qui esposti. Con vittoria di spese di lite.”. Parte_1
Premesso in fatto che
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1
, esponendo: Controparte_1
- che era titolare di una quota pari al 3,50% del capitale sociale della convenuta, società costituita il 12.07.2018;
- che gli erano stati richiesti dei finanziamenti soci al fine di consentire l'esecuzione di alcune operazioni di investimento;
- che, dunque, aveva versato in favore della convenuta l'importo di € 49.650,00 a titolo di finanziamento;
- che, tuttavia, alcun progetto imprenditoriale era stato avviato in contrasto con quanto dichiarato dai soci di maggioranza;
- che, allo stesso tempo, era stato conferito un incarico ad un consulente, , Parte_3
avente ad oggetto la gestione, organizzazione e sviluppo imprenditoriali a fronte di compensi sproporzionati e ammontanti ad € 58.000,00;
- che in occasione dell'acquisto della predetta quota e del versamento del finanziamento era stato pattuito un patto parasociale, di scarsa chiarezza, con cui era stato stabilito che “del
31.12.2018, verrà comunque imputato fra i finanziamenti per la determinazione della quota di
residuo di cassa spettante a ciascun socio, per come previsto dal successivo articolo del presente
Patto parasociale”;
- che l'articolo al quale faceva rinvio il patto parasociale era inerente al pacchetto di maggioranza della società e, dunque, non era comprensibile il collegamento con quanto previsto nell'accordo;
- che, ferma la invalidità dell'accordo, egli avrebbe potuto rinunciare al rimborso entro e non oltre il 31.12.2018, circostanza non verificatasi nel caso di specie, posto che mai aveva manifestato la volontà di rinunciare alle proprie pretese creditorie;
- che, in data 14.02.2020, il proprio commercialista e consulente aveva avanzato richiesta di informazioni alla convenuta, a fronte dell'azzeramento del debito a titolo di finanziamento soci per come risultante dalle scritture contabili e aveva dunque chiesto la correzione di queste ultime;
2 - che, inoltre, era stata rilevata un'indebita restituzione del finanziamento operato ad altro socio, pari ad € 49.650,00, rimborso effettuato il 23.07.2018, con evidente disparità di trattamento tra i soci finanziatori;
- che durante l'assemblea dei soci del 21.02.2020 l'amministratore unico della convenuta,
, in risposta alle deduzioni del commercialista dell'attore, aveva indicato che con Controparte_2
la sottoscrizione del patto parasociale i soci finanziatori, rinunciando al rimborso di quanto finanziato, avevano sostanzialmente stipulato un contratto in favore di terzo, posto che l' (ora in liquidazione) sarebbe stata destinataria degli effetti favorevoli della Controparte_1
rinuncia;
- che, inoltre, aveva dedotto come il socio rinunciante avrebbe potuto Controparte_2
revocare il beneficio a favore della società sino alla dichiarazione di volerne profittare da parte di quest'ultima;
- che, dunque, il rimborso operato in favore dell'altro socio era derivato da una tempestiva revoca del beneficio da parte di quest'ultimo;
- che, tuttavia, nel patto parasociale non era mai stata indicata la conclusione di un contratto in favore di terzo, né il termine ultimo per revocare la rinuncia al proprio credito rilevante ai sensi dell'art. 1411 c.c.;
- che, in data 23.07.2020, la società convenuta era stata posta in liquidazione e con missiva del 22.09.2020 aveva avanzato nuovamente richiesta di rimborso;
- che il liquidatore dott. aveva giustificato la mancata prosecuzione delle Parte_2
operazioni poste alla base dei finanziamenti soci con l'avvento della pandemia Covid-19, tuttavia intervenuta successivamente al periodo in cui avrebbero dovuto aver luogo gli investimenti, nonché
l'applicazione dell'istituto della postergazione ai crediti dei soci;
- che, pertanto, aveva chiesto al liquidatore di rendere nota la situazione contabile della società, anche ai sensi dell'art. 2476 c.c., e tale richiesta non aveva avuto alcun seguito;
- che, pertanto, fermo il suo diritto ad ottenere il rimborso del finanziamento, eccepiva la non applicabilità della postergazione, in quanto il finanziamento de quo era stato posto in essere non alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2476 c.c., bensì in condizioni di non difficoltà economiche della società, la quale, al tempo, era stata appena costituita;
- che, dunque, la convenuta doveva essere condannata al pagamento in proprio favore di €
49.650,00, oltre interessi.
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per i motivi suesposti:
3 - Accertare e dichiarare il diritto del Sig. ad ottenere la restituzione della Parte_1 somma di € 49.650,00, versata a titolo di finanziamento in favore della oltre Controparte_1
interessi maturati e maturandi ex Dlgs. 231/02 a decorrere dalla richiesta del 22 settembre 2020
per tutti i motivi di cui al presente atto, e per l'effetto - Condannare la Controparte_1
, in persona del liquidatore p.t. Dott. , al pagamento della somma
[...] Parte_2 di € 49.650,00 oltre interessi maturati e maturandi ex Dlgs. 231/02 a decorrere dalla richiesta del
22 settembre 2020, in favore del Sig. per tutti i motivi suesposti - Con vittoria Parte_1 di spese di lite.”.
La convenuta, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo dell'odierno giudizio, rimaneva contumace.
La causa, ritenuta l'inammissibilità dell'istanza, formulata dall'attore, di emissione dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., avente a oggetto le “scritture contabili che per legge la predetta Società è obbligata a tenere, dalla data di costituzione sino ad oggi. Ciò al fine di verificare la correttezza della gestione contabile, in particolare la corretta iscrizione del
finanziamento erogato dal Sig. nonché la avvenuta restituzione del finanziamento ad Parte_1 altro socio, Sig. ”, nonché delle prove orali articolate da parte attrice, veniva Persona_1 istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte costituita.
A seguito dell'udienza cartolare del 03.12.2024, infine, la causa era rimessa per la decisione al collegio, con assegnazione alla parte attrice del termine di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito della comparsa conclusionale.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda formulata da è fondata e, come tale, deve essere accolta per Parte_1
le ragioni di seguito indicate.
Occorre, in primo luogo, procedere ad una corretta qualificazione giuridica della scrittura privata sottoscritta, inter alios, dall'odierno attore in data 23 luglio 2018 (doc. 4 parte attrice). Ed invero, esaminandone il contenuto, è agevole affermare che l'accordo dedotto in causa rientri nel novero dei c.d. patti parasociali previsti e disciplinati dall'art. 2341 bis c.c.. Come noto, si tratta di un patto tra soci, esterno e trasversale rispetto alla struttura societaria, ed esso, in conformità al principio di relatività dettato dall'art. 1372 c.c., vincola esclusivamente i soci contraenti e non è, quindi, opponibile alla società e ad eventuali terzi. In particolare, secondo un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale (v. ad es. Cass. civ. Sez. I, 01/06/2017, n. 13877), i patti parasociali debbono essere tenuti distinti dagli atti di estrinsecazione e realizzazione dell'organizzazione societaria, quali appunto quelli di modificazione del contratto sociale, giacché i patti parasociali
4 propriamente attengono non al piano organizzativo dell'ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie. I patti parasociali costituiscono, per ciò, convenzioni atipiche che si pongono sul "piano parasociale", in quanto riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono destinati ad operare, distinto dal 'piano sociale', concernente invece l'organizzazione della società e non direttamente investito da quei patti. In
ragione della sua efficacia soggettivamente circoscritta e delle sue limitate finalità, le obbligazioni contratte dai soci, per le ragioni sopra esposte, non vincolano la società e non sono ad essa opponibili.
Rispetto ad essi, dunque, la società convenuta è rimasta terza Controparte_1
estranea, non avendone fatto proprio o recepito il contenuto e gli effetti.
Come tuttavia rappresentato nell'atto di citazione, in occasione dell'assemblea dei soci, tenutasi in data 21.2.2020 (cfr. doc. 8 parte attrice), il dott. , allora amministratore Controparte_2
unico della in riscontro alle richieste dell'attore, in particolare, in merito alla Controparte_1
presunta rinuncia dei soci ai finanziamenti erogati subito dopo la costituzione della società,
finalizzati a contribuire alla realizzazione del progetto sociale in itinere, contestualmente all'acquisto della quota capitale (cfr., per il finanziamento dell'attore, per l'importo di euro
49.650,00: doc. 3 parte attrice), rilevava che con la sottoscrizione del patto parasociale i soci avrebbero “rinunciato ora per allora ai finanziamenti effettuati ove non richiesti entro il
31.12.2018” e che una tale clausola avrebbe integrato, per quanto riguarda la società, “un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.)”, in cui l' era destinataria degli effetti favorevoli Controparte_1
di tale rinuncia.
Ebbene, il contratto in favore di terzi costituisce uno schema legale generale, disciplinato dagli artt. 1411 e ss. c.c., il quale si caratterizza in quanto, come suo effetto diretto, un soggetto, terzo rispetto al contratto, acquista un diritto proprio nascente dal contratto medesimo.
Tale negozio contempla dunque un accordo, posto in essere esclusivamente tra le parti del medesimo, al cui esterno si pone un terzo soggetto, estraneo al negozio e che diviene tuttavia creditore di una prestazione nei confronti della parte promittente, in tal modo realizzando un'ipotesi di deroga al principio generale di efficacia del contratto tra le sole parti contraenti, a norma dell'art. 1372 c.c. (cfr., fra le altre, Cass. 14 settembre 2020, n. 19059; Cass. 9 settembre 2020, n. 18686;
Cass. 18 settembre 2008, n. 23844; Cass. 20 gennaio 2005, n. 1150; Cass. 10 dicembre 2003, n.
18321; Cass. 18 luglio 2002, n. 10403).
Il terzo, pur diventando creditore, non ha la qualità di parte in senso né formale, né sostanziale, ma beneficia degli effetti di un rapporto costituito da altre persone, le quali assumono (se del caso
5 reciprocamente) un obbligo nei suoi confronti. Egli si limita a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva adesione si pone come mera condicio iuris, di carattere sospensivo, all'acquisizione del diritto a lui attribuito
(Cass. 9 dicembre 1997, n. 12447). Sicché il diritto che il terzo acquista è un diritto proprio, in ragione dell'assunzione da parte del promittente di un obbligo di prestazione verso il terzo diretto e di contenuto autonomo: onde il terzo può agire per l'adempimento contro il promittente ed in generale azionare anche giudizialmente il suo diritto.
Elemento tipico del contratto è, quindi, che l'individuazione di un terzo debba essere necessariamente prevista nel contratto, perché questo è funzionalmente destinato a produrre i suoi effetti proprio nei confronti del terzo (cfr. Cass. 18 luglio 2002, n. 10403 cit., che per tale ragione lo distingue dal contratto per persona da nominare, dove la nomina del terzo è solo eventuale).
In definitiva, il più rilevante elemento costitutivo ed il presupposto indispensabile di tale figura
è l'esistenza di una specifica volontà delle parti - da ricostruire secondo gli ordinari mezzi d'interpretazione e qualificazione dei negozi privati - di attribuire direttamente ed intenzionalmente il beneficio al terzo nel momento stesso della loro pattuizione, quale prestazione oggetto dell'obbligo dallo stipulante consapevolmente assunto e contenuto del patto, in correlazione ad un ben individuato interesse dello stipulante stesso.
Ebbene, è essenziale, dunque, come la caratteristica del contratto in favore di terzo non sia affatto il semplice conseguimento di un vantaggio da parte del terzo, ma, al contrario, la chiara,
specifica e concreta volontà delle parti del contratto, univocamente ricostruibile, che una prestazione, destinata ad un soggetto estraneo all'accordo, divenga elemento di un sinallagma,
volendo esse attribuire senz'altro al terzo il diritto di esigere la prestazione da una (o da ciascuna) di esse, identificato come la parte promittente (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 36092 del 23/11/2021, in materia di patto parasociale avente ad oggetto l'impegno dei soci sottoscrittori all'espressione del voto in assemblea in favore della nomina dell'amministratore designato e di un determinato compenso).
Nei contratti parasociali, in particolare in quelli in cui, come nella specie, sia prevista la futura imputazione in conto capitale del finanziamento soci infruttifero in favore della società, la qualificazione del patto come contratto a favore di terzo comporta dunque, secondo la sua disciplina, conseguenze rilevantissime per i soci aderenti al patto: non solo, come appena esposto ed ai sensi dell'art. 1411, comma 2, cod. civ., il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della mera stipulazione, potendo direttamente agire per l'adempimento, o far valere l'inadempimento, dell'obbligo assunto dai soci;
ma, ai sensi della medesima disposizione, la
6 stipulazione non è più revocabile o modificabile per volontà dei soci del patto dopo che la società
abbia dichiarato, in modo espresso o tacito, di volerne profittare (mentre, prima di tale momento, la modifica del patto resterebbe affidata alle regole interne).
In sostanza, qualificare un determinato patto parasociale come contratto a favore di terzo significa limitare significativamente la facoltà di ripensamento e di migliore o diversa ponderazione, impedendo ai soci di risolvere consensualmente gli accordi, secondo le regole interne al patto, dopo che il terzo avesse espresso la sua dichiarazione.
Attesa la gravità di un simile effetto, quindi, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, occorre accertare con particolare rigore se davvero la volontà dei soci sia tale da rendere le intese tra essi raggiunte realmente riconducibili allo schema legale del contratto a favore di terzo, o se,
invece, si tratti piuttosto di convenzioni destinate ad esplicare i loro effetti esclusivamente nei riguardi delle parti.
Nella fattispecie per cui è causa, dunque, occorre verificare, in concreto, se si tratti di patto parasociale con effetti solo per i soci, oppure se sussista una manifestazione di volontà delle parti del patto parasociale, pur strutturalmente solo fra i paciscenti concluso, di attribuire direttamente alla società un diritto soggettivo ad una data imputazione del finanziamento infruttifero erogato come tale e, quindi ipoteticamente ripetibile alla stregua di un mutuo, ai sensi dell'art. 1411 c.c.. E
a tal fine, non ci si può limitare ad individuare un qualche vantaggio economico per il terzo, essendo per contro necessario a verificare se i soci abbiano inteso direttamente attribuire il diritto al terzo, nel senso che i soggetti stessi, nella qualità di contraenti, abbiano previsto e voluto la prestazione a favore del terzo estraneo al contratto come elemento della funzione nel contratto perseguita: ad esempio verificando se, nell'accordo, sia stata prevista espressamente la facoltà di azione del soggetto terzo per ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte ed individuando uno specifico interesse dei soci in tal senso, che l'art. 1411 c.c. pone per la validità del contratto a favore di terzo (cfr. Cass. 23/11/2021 n. 36092 cit.).
Ciò posto, nel caso di specie la società convenuta, rimasta contumace, non ha formulato alcuna allegazione circa la specifica volontà di diretta attribuzione del diritto soggettivo in proprio favore in forza del patto parasociale del 23 luglio 2018, né alcuna argomentazione ricostruttiva, al riguardo, si ricava dall'esame dell'accordo e del deliberato di cui al verbale assembleare del
21.2.2020, idonea ad inquadrare il patto parasociale nello schema del contratto a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1411 c.c..
Invero, quello che si comprende dall'esame del testo dell'accordo è solo che l'attore, quale socio acquirente di minoranza, si è impegnato nei confronti dei soci di maggioranza “al momento
7 dell'acquisto delle quote sociali, (…) a contribuire allo sviluppo del progetto previsto per il quinquennio 2018-2022 ed a versare, a titolo di finanziamento soci infruttifero, la somma pari almeno ad € 49.650,00 contestualmente all'acquisto della quota capitale”. Tale versamento della somma doveva avvenire “obbligatoriamente a mezzo assegno circolare o a mezzo bonifico bancario di pari importo, già precedentemente disposto ed effettuato in favore della società
”. CP_1
Le parti davano altresì atto che “tale finanziamento, oggetto di espressa rinuncia da parte del socio acquirente entro la data del 31.12.2018, verrà comunque imputato fra i finanziamenti per la determinazione della quota di residuo di cassa spettante a ciascun socio, per come previsto dal successivo articolo del presente Patto parasociale”.
Nessuna volontà viene, al contrario, palesata dai soci – in disparte l'ambigua formula circa la modalità con cui doveva essere espressa la rinuncia al rimborso del finanziamento, che l'attore non risulta comunque aver manifestato - avente ad oggetto l'attribuzione, quale elemento essenziale del patto, non di un mero vantaggio economico in favore della società derivante dal reciproco accordo parasociale intervenuto tra gli stessi circa l'imputazione del finanziamento, una volta non rinunciato dal socio acquirente, ma di un diritto soggettivo perfetto della società al passaggio a capitale di rischio, rimborsabile solo al momento del suo scioglimento, delle somme finanziate dal socio.
In altri termini non risulta affatto dal contenuto del patto parasociale che i soci abbiano inteso direttamente e consapevolmente attribuire alla società la titolarità di un diritto Controparte_1
soggettivo, per avere essi assunto un'obbligazione anche a favore di quest'ultima, di cui dovessero rispondere, in caso di inadempimento, in sede risarcitoria, non reciprocamente l'uno nei confronti degli altri (come previsto dall'art. 8 del patto), ma direttamente nei confronti della società.
Né, in proposito, l'attribuzione alla società di un vero e proprio diritto soggettivo si desume da quanto affermato dal dott. , allora amministratore unico della società, nel succitato CP_2
deliberato assembleare del 21.2.2020, laddove lo stesso si è limitato a significare, in risposta alla richiesta di chiarimenti proveniente dal delegato dell'attore, “che sono stati sottoscritti da alcuni soci, compreso il Sig. dei patti parasociali nei quali essi rinunciano ora per allora ai Parte_1
finanziamenti effettuati ove non richiesti entro il 31.12.2018. Tale clausola integra, per quanto riguarda la società che rappresento, un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.) in quanto
l' è destinataria degli effetti favorevoli di tale rinuncia”, senza tuttavia fornire Controparte_1
alcuna giustificazione dei motivi per i quali giungere ad una tale conclusione, in assenza della previsione contrattuale della volontà dei soci di attribuire direttamente alla società un vero e proprio
8 diritto soggettivo. Restando in tal modo irrilevante la circostanza, sempre rappresentata dallo stesso e di cui comunque la società convenuta, rimasta contumace, non ha fornito la prova, “(…) CP_2
che in sede di proposta della bozza di bilancio 2018 la società ha approfittato di quanto stabilito
in suo beneficio imputando, come precisamente rilevato in sede di disamina, il debito verso i soci finanziatori in conto capitale. La bozza di bilancio, nonché il bilancio stesso - regolarmente
approvato in sede assembleare senza alcuna riserva da parte dei soci - recepiscono l'imputazione in conto capitale tra le riserve straordinarie, e così l'acquisizione definitiva delle somme incassate al patrimonio della società”.
Parimenti, la società convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla natura postergabile del finanziamento dell'attore, come per contro sembra trasparire dalla corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase stragiudiziale (docc.
9-11 parte attrice).
Occorre, infatti, rilevare che l'applicazione della regola di cui al primo comma dell'art. 2467
c.c. è circoscritta alle sole ipotesi di finanziamenti realizzati nelle circostanze anomale postulate dal secondo comma della norma e, viceversa, non si estende ai finanziamenti dei soci concessi in condizioni fisiologiche, non rilevando eventuali successivi peggioramenti della situazione patrimoniale della società (cfr. Trib. Milano 13 ottobre 2016, n. 11243); ad ogni modo, la regola della postergazione del finanziamento soci di cui all'art. 2467 c.c. si applica anche al di fuori di una fase di formale liquidazione della società, purché vi sia uno stato di sostanziale insolvenza che giustifichi l'anticipazione della tutela dei terzi creditori rispetto a quella dei soci finanziatori (cfr.
Trib. Milano 13 giugno 2016, n. 7265). E la postergazione del credito vantato dal socio nei confronti della società ex art. 2467 c.c. costituisce una specifica eccezione in senso stretto che la società convenuta è onerata di opporre e provare, dimostrando non solo l'esistenza di “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” e quindi di “una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” al momento in cui il socio ha effettuato il finanziamento, ma altresì la persistenza di tale stato di crisi economico-finanziaria della società al momento in cui il socio abbia chiesto il rimborso del finanziamento (Trib. Milano
13 giugno 2016, n. 7265).
Nel caso di specie, per contro, la , rimanendo contumace, non Controparte_1
ha provato che, tanto al momento del finanziamento, quanto a quello della richiesta di rimborso, la società si trovasse in una situazione di crisi economico-finanziaria.
Anzi, nello stesso verbale assembleare del 21.2.2020, l'allora amministratore unico , CP_2 sempre in risposta alle rimostranze del rappresentante dell'attore, a giustificazione della
9 restituzione anticipata del finanziamento all'ex socio , ha così argomentato “Non Persona_1
ritengo, peraltro, conferente il richiamo all'art. 2467 c.c. considerato il fatto che il socio e, ancor più, l'ex socio, come in questo caso, che ha effettuato un finanziamento ha diritto alla restituzione al pari di qualsiasi altro creditore, fatta salva l'ipotesi non accaduta di fallimento” (doc. 8 parte attrice).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la domanda attorea deve essere accolta e la convenuta , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, deve essere condannata alla restituzione in favore dell'attore del finanziamento dal medesimo erogato, per l'importo di euro 49.650,00 (doc. 3 parte attrice), oltre agli interessi legali dalla messa in mora del 22.9.2020 (doc. 9 parte attrice) al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono il principio di causalità nella instaurazione del presente giudizio ed il criterio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni altra istanza ed eccezione, anche istruttorie,
così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, condanna la convenuta Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore
[...] dell'attore del finanziamento dal medesimo erogato, per l'importo di euro 49.650,00, oltre agli interessi legali dal 22.9.2020 al soddisfo;
2) condanna la società convenuta , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro
545,00 per esborsi ed euro 5.261,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.6.2025
Il Giudice est.
Dott. Paolo Goggi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
10