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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/03/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5135/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5135/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONA ONOFRIO
e
NA IN NW (C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
MESCHIARI MASSIMILIANO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 12/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi dichiarano di essere in grado di provvedere a sé e quindi rinunciano reciprocamente ad avanzare richieste di assegni di mantenimento a titolo personale.
2) La figlia minor resterà affidata ad entrambi i genitori e resterà Persona_1
prevalentemente collocata presso la madre, mantenendo la propria residenza insieme a quest'ultima.
trascorrerà con il padre: Persona_1
finesettimana alterni, dal venerdì pomeriggio alle ore 18.30 fino alla domenica sera alle ore 21,
quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre. I genitori concordano che i pernottamenti della figlia presso il padre avverranno nel momento in cui lo stesso avrà reperito un'autonoma soluzione abitativa e, comunque, entro il termine di nove mesi dall'emissione della sentenza di separazione. Si conviene inoltre, da un lato, che dopo tre mesi dalla pubblicazione di detta pronuncia, il padre potrà tenere la minore nei fine settimana di sua spettanza, e ciò nelle giornate di sabato e di domenica, riaccompagnandola presso la madre per il pernottamento;
e, dall'altro, che in questo periodo e, segnatamente, nel corso dei tre mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo, al fine di favorire il consolidamento del rapporto padre – figlia, il padre di norma terrà con sé la figlia tutte le giornate di sabato
(salvo gravi impedimenti) dalla mattina a sera, riaccompagnandola a casa della madre entro le ore 21.
un giorno infrasettimanale, individuato di norma nel giovedì dalle ore 18.30 alle ore 21,
quando il padre riaccompagnerà la figlia a casa della madre – i genitori concordano che, ove per ragioni di lavoro (trasferta) il padre non potesse tenere la figlia nel giorno infrasettimanale, potrà, ricorrendone i presupposti di organizzazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche della minore, trattenerla con sé per due pomeriggi la settimana successiva, al massimo per una settimana al mese;
durante i periodi di vacanza: cinque giorni anche non consecutivi durante le festività Natalizie,
tre giorni durante le festività Pasquali, quindici giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordare con la madre possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno.
Le seguenti modalità sono da considerarsi indicative, in considerazione dell'affido condiviso,
e potranno quindi essere modificate dai genitori di comune accordo e in considerazione delle necessità e interesse della figlia.
Il padre, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, si rende disponibile ad accompagnare e/o a prelevare la figlia a/da scuola ovvero da attività extrascolastiche (ludiche e/o sportive), qualora la madre sia impossibilitata a provvedervi.
Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà
esercitata dal genitore presente.
Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, saranno assunte di comune accordo dai genitori,
nell'interesse esclusivo d Persona_1
3) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile di euro €
500,00 (cinquecento/00), somma che verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese,
mediante bonifico su conto corrente intestato alla sig.ra Akinwumi, fino a quand Per_1
non sarà in grado di provvedere a sé; detto importo verrà aggiornato annualmente in
[...]
proporzione degli aumentati indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della Provincia di Modena, pubblicati dalla Camera di Commercio.
4) Saranno a carico dei genitori nella misura di una metà per ciascuno le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia;
le parti espressamente pattuiscono che dette spese straordinarie ed i criteri di contribuzione alle stesse da parte dei due genitori siano disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare in uso presso il
Tribunale di Modena e approvato in data 25 settembre 2019; in particolare, le parti si atterranno al predetto Protocollo secondo lo schema sotto riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, ad eccezione di quelle che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, il cui costo rimarrà
interamente a carico del medesimo.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta inviata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) L'assegno unico universale per i figli (A.U.U.F.), previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021 n.
230, verrà percepito in toto dalla madre. In considerazione del fatto che ad oggi detto assegno viene percepito esclusivamente dal marito, questi verserà alla madre la somma di euro 650,00
(seicentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, in luogo di quella di euro 500,00 mensili di cui al precedente punto 3), sino a quando la madre non percepirà effettivamente l'A.U.U.F.
6) La casa famigliare, condotta in locazione, sarà assegnata alla madre. Il SI riconosce Pt_1
che le spese inerenti il contratto di locazione (deposito cauzionale, mensilità anticipate, onorari agenzia immobiliare) sono state per intero sostenute dalla SI.ra Akinwumi con risorse proprie;
le parti concordano, altresì, che, nonostante il contratto di locazione sia intestato a nome di entrambi i coniugi, le mensilità future previste dallo stesso saranno interamente a carico della SI.ra Akinwumi, che si impegna in tal modo a provvedervi.
7) Il SI si riconosce debitore della SI.ra Akinwumi della somma di euro 8.250,00 Pt_1
maturata al 30/09/2024, per prestiti sull'onore da questa erogatigli per l'esercizio della propria professione. Riconosce altresì che la medesima sta rimborsando, in rate mensili di euro
125,00 cadauna, un finanziamento di cui il marito ha in realtà beneficiato per i medesimi motivi. Il SI si impegna quindi a: rimborsare mensilmente la somma sostenuta dalla Pt_1
SI.ra Akinwumi per il prestito (euro 125,00 mensili), e ciò dal mese di ottobre 2024, a mezzo bonifico bancario da eseguirsi entro il giorno 5 di ogni mese;
successivamente all'estinzione del prestito, restituirà alla SI.ra Akinwumi la somma di euro 8.250,00 a mezzo rate mensili di euro 150,00 cadauna, da versarsi con le medesime modalità e tempi di cui sopra, sino ad esaurimento della somma sopra individuata, senza produzione di interessi.
8) La partita I.V.A. intestata alla SI.ra Akinwumi, di fatto utilizzata per attività professionale dal SI , verrà inderogabilmente chiusa al 31/12/2024. Il SI si impegna a tenere Pt_1 Pt_1
indenne e manlevare la SI.ra Akinwumi da ogni pregiudizio, economico o di ogni altra natura, dovesse derivarle dall'attività svolta attraverso la citata partita I.V.A. e/o dalla sua chiusura.
9) I coniugi sosterranno individualmente le spese per la propria difesa legale e in parti uguali le spese di Giustizia. “
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e NA IN NW, Parte_1
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in Parte_1
TOGO il 30/06/1989 e NA IN NW nata in [...] il
06/04/1991
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n.59, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale