Ordinanza cautelare 3 maggio 2022
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12236 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02981/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2981 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali e Cristina Bono, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell’Interno notificato in data 30 dicembre 2021, recante il rigetto dell’istanza avanzata dalla ricorrente di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente - straniera di origine dominicana - impugna il decreto in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda da costei avanzata il 30 aprile 2016 di concessione della cittadinanza italiana, in relazione all’essere “ emerso ” in sede di istruttoria che “ nei confronti dell'interessata risulta la seguente situazione penale:
13/11/2013 sentenza della corte di Appello di Venezia irrevocabile il 10/01/2014, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13/12/2006 dal Tribunale di Verona, per:
1° reato) rapina art. 628 comma 2 c.p., condono ai sensi della l. 31/07/2006 n.241, art. 163 c.p.; VISTI gli elementi istruttori contrari forniti dalla Prefettura e dalla Questura di Verona, rispettivamente in data 06/04/2018 e in data 22/05/2017;
RILEVATO che la richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, ha omesso di autocertificare la propria effettiva posizione giudiziaria, condotta che potrebbe andare a configurare una nuova ipotesi di reato ” .
Il Ministero respingeva, dunque, la domanda della ricorrente “ CONSIDERATO che non risultano acquisiti nuovi elementi utili per una definizione favorevole del procedimento in quanto le osservazioni presentate dal legale rappresentante eccepiscono in merito alla condotta mendace che la ricorrente in virtù del condono dell'art. 628 comma 2 c.p. ha ritenuto che non vi fosse alcuna condanna definitiva agli atti, considerando peraltro che si si tratta di un fatto isolato e risalente per il quale si è attivata per risarcire il danno arrecato alla parte offesa, e contestualmente ha presentato domanda di riabilitazione al competente Tribunale;
RITENUTO che la vicenda penale sopraindicata e la condotta mendace in sede di istanza sono indici sintomatici di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale, desumibile in primis dal rispetto delle regole di civile convivenza, che si evince anzitutto dalla rigorosa e sicura osservanza della legge penale vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
TENUTO CONTO che, anche alla luce della recente giurisprudenza amministrativa, le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di una provvedimento amministrativo, e il comportamento dell'istante rimane valutabile come fatto storico e quindi può essere sempre ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza;
VALUTATO che secondo la prevalente giurisprudenza, la riabilitazione, seppure accerta il completo ravvedimento, non importa automaticamente la fondatezza della pretesa a un provvedimento favorevole, perché lascia sempre in capo alla Pubblica Amministrazione la decisione discrezionale inerente alla concessione della cittadinanza (Cons. Stato, Sez. III, parere n. 06374/2018, sez. I, parere n. 00586/2017 del 09/03/2017)." (Cons. Stato, Sez. 1. 03216/2019 del 23112/2019) e nel caso di specie la richiesta di riabilitazione è di fatto in itinere”.
La ricorrente chiede l’annullamento di tale atto, assumendone l’illegittimità sostanzialmente per violazione plurima di legge e per eccesso di potere sotto i profili dell’omessa ed errata valutazione dei presupposti, difetto di motivazione e di istruttoria, deducendo la sussistenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti per l’accoglimento dell’istanza e l’erroneità della valutazione effettuata dal Ministero resistente, con particolare riferimento al giudizio in merito alla pericolosità sociale e alla intervenuta riabilitazione giusta ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 13 ottobre 2020.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, poi depositando in atti, il 21 aprile 2022, propria relazione in cui diffusamente argomentava sulla legittimità del diniego avversato.
Parte ricorrente, con successiva memoria, insisteva per l’accoglimento del gravame proposto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 maggio 2025 la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio reputa utile una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento (vedi, da ultimo, T.A.R. Lazio Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018 e 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza “ può ” - e non “ deve ” - essere concessa.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, oltre nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) - ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, consistenti nel dovere di difenderla anche a costo della propria vita in caso di guerra (“ il sacro dovere di difendere la Patria ” sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52 della Costituzione), nonché, in tempo di pace, nell'adempimento dei “ doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale ” e, più in generale, nel dover apportare il proprio attivo contributo alla comunità di cui entra a far parte (artt. 2 e 53 della Costituzione).
A differenza dei normali procedimenti concessori, che esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto tra amministrazione e amministrato, l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato rappresentato dal Popolo, incide sul rapporto tra individuo e Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo. Si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, che sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento, sicché l'interesse dell'istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico - avente natura “ composita ”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale - è, infatti, facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’ agere del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato.
L’amministrazione ha, infatti, il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprime integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, vale dire la formalizzazione di una preesistente situazione di “ cittadinanza sostanziale ” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico (in proposito, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 621/2016, in cui ci si esprime in termini di “ concessione che costituisce l’effetto della compiuta appartenenza alla comunità nazionale e non causa della stessa ”).
In altre parole, si tratta di valutare il possesso di ogni requisito atto ad assicurare l’inserimento in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza, violare i valori identitari dello Stato e gravare sulla finanza pubblica (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227 e n. 12006 del 2021 e sez. II quater, n. 12568/ 2009; Cons. Stato, sez. III, n. 104/2022; n. 4121/2021; n. 7036 e n. 8233 del 2020; n. 1930, n. 7122 e n. 2131 del 2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Se, dunque, il potere dell’amministrazione ha natura discrezionale, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’effettiva e compiuta integrazione nella comunità nazionale deve essere contenuto entro i ristretti argini del controllo estrinseco e formale, esaurendosi nello scrutinio del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, con preclusione di un’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto oggetto del giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cui si discorre: il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Alla luce del quadro ricostruito, le censure formulate dalla ricorrente sono prive di pregio, ritenendo il Collegio che legittimamente l’amministrazione resistente abbia formulato un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione dell’istante nella comunità nazionale, sulla base degli elementi istruttori contrari acquisiti dalla Questura e dalla Prefettura di Verona, rispettivamente in data 6 aprile 2018 e in data 22 maggio 2017, da cui è emersa la riconducibilità al richiedente di una condotta penalmente rilevante.
Invero, la sentenza di condanna menzionata nel decreto di diniego avversato così come nel relativo preavviso di rigetto - emesso in relazione alla condotta ivi menzionata di rapina - appare, infatti, ragionevolmente ostativa all’acquisizione del bene della vita richiesto, in quanto suscettibili di mettere in concreto pericolo la pacifica convivenza dei cittadini nonché rivelatori di una “ scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 15/04/2015, n. 5554) (cfr. in tal senso T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 5708/2019).
L’intervenuta condanna rileva, infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, sul piano dell’avvenuto accertamento del fatto sul piano storico.
Appare, poi, determinante anche la circostanza che la ricorrente non abbia dichiarato l’esistenza di tale vicenda penale all’atto della presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, in tal modo ponendo in essere una condotta astrattamente idonea a impedire all’Amministrazione la piena ponderazione di ogni elemento utile ad effettuare le proprie valutazioni.
Del tutto inconsistenti si mostrano, dunque, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione genericamente prospettate in ricorso, impregiudicato in ogni caso l’insegnamento della giurisprudenza per cui il provvedimento di diniego della cittadinanza non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie sulla base delle quali si è addivenuti al giudizio di sintesi finale, essendo sufficiente quest'ultimo.
Il Collegio, anche in relazione alle doglianze di pretesa mancata valutazione degli invocati elementi di favore, ritiene, quindi, che le condotte contestate siano state legittimamente ponderate al fine della valutazione del suo livello di integrazione e della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino.
Il giudizio formulato dall’amministrazione non appare scalfito nemmeno dal percorso di integrazione, rivendicato dalla ricorrente, anche nella considerazione che lo stabile inserimento socio-economico non rappresenta un elemento degno di speciale merito, in grado di far venir meno la significatività dei motivi ostativi alla concessione dello status anelato, bensì solo il prerequisito della richiesta di cittadinanza, in quanto presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno, che autorizza la permanenza dello straniero sul territorio nazionale ( ex multis , Sez. V bis, nn. 2945 e 4295 del 2022).
In altri termini il fatto che la ricorrente sia dotata di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, commi 3 e 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
L’inserimento sociale e professionale dell’istante rappresenta, dunque, un elemento sintomatico di una raggiunta situazione di normalità che consente la permanenza dello straniero in Italia, ma non consiste in una particolare benemerenza tale da indurre la pubblica amministrazione per ciò solo ad integrare l’istante nella comunità nazionale.
In altre parole, il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza, che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario, trattandosi peraltro, della concessione di uno status rispetto al cui rilascio la richiedente vanta una mera aspettativa.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono, invece, tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività, in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche.
In tale prospettiva, ove si considerino la gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, non può ritenersi sproporzionato il provvedimento che, in via di precauzione adeguatamente avanzata, nega la cittadinanza a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le istituzioni dello Stato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, n. 2944/2022).
Peraltro, nel caso di specie non appare in grado di offrire elementi a sostegno della posizione della ricorrente, tali da assumere valore determinante nella formazione del giudizio di idoneità al conseguimento del beneficio richiesto, nemmeno la circostanza che essa abbia nel 2020 ottenuto la riabilitazione.
Invero, il provvedimento di riabilitazione non incide sulla capacità dell’amministrazione di negare il richiesto status civitatis , proprio perché, invece, conferma l’esistenza di un fatto storico adeguatamente accertato e sanzionato dal giudice penale, contrario alle regole proprie della Comunità nazionale, consentendo poi l’accesso a misure di ripristino e/o alternative che, sebbene inibiscano la pienezza della sanzione penale, non obliterano la capacità valutativa dell’Amministrazione in sede di accertamento, prognostico e complessivo, dei presupposti di concessione della cittadinanza.
Le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, con possibilità di valutazioni in sede amministrativa che prescindono dagli esiti processuali
D’altronde, tale conclusione rappresenta il precipitato applicativo del noto fenomeno della “ pluriqualificazione ” dei fatti giuridici, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, con la conseguenza che, sul piano amministrativo, la condotta comunque posta in essere dall’interessato rileva per il particolare valore sintomatico che può assumere nel procedimento di concessione dello status di cittadino, volto a tutelare principalmente l’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; Sez. II quater, n. 10590/2012; 10678/2013).
Ciò posto ritiene il Collegio che, nel caso di specie, i fatti pregiudizievoli sottesi al diniego si siano ragionevolmente riflessi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio di inidoneità espresso dall’amministrazione.
Il provvedimento impugnato appare, inoltre, supportato da una adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, da cui è possibile desumere che l’amministrazione abbia valutato correttamente tutti fatti occorsi, e risultando chiaro il percorso logico-giuridico da costei seguito nell’addivenire alla contestata determinazione di diniego.
Alla luce dei suesposti postulati, il ricorso deve, dunque, essere respinto perché infondato, ritenendo il Collegio che il provvedimento impugnato sia legittimo sotto i profili contestati.
Sussistono comunque giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.