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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1598 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57 presso lo studio dell'Avv. Matteo Santini,
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Via Costantino Morin n. 45 presso lo studio dell'Avv. Daniele Camerota,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale del 21.05.2025 i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per audizione del figlio delle parti all'udienza del 5.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.07.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
ha chiesto al tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio contratto in bracciano, in data 25.06.1997 con la sig.ra CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune
[...]
dell'anno 1997, n. 1804, Parte II, Serie B.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c.
All'udienza del 21.05.2025 i difensori chiedevano emettersi sentenza parziale di divorzio ed il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione per la sentenza sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
2 25.06.1997, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1598/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.06.1997 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Civile del
[...]
Comune di Bracciano all'Atto N. 1804, P. II, anno 1997, Serie B;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente
dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1598 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, Via Marianna Dionigi n. 57 presso lo studio dell'Avv. Matteo Santini,
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, Via Costantino Morin n. 45 presso lo studio dell'Avv. Daniele Camerota,
che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza presidenziale del 21.05.2025 i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza sullo status ed il Giudice, preso atto, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione per la sentenza parziale di divorzio e rinviando per audizione del figlio delle parti all'udienza del 5.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.07.2024 tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
ha chiesto al tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1
matrimonio contratto in bracciano, in data 25.06.1997 con la sig.ra CP_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso comune
[...]
dell'anno 1997, n. 1804, Parte II, Serie B.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c.
All'udienza del 21.05.2025 i difensori chiedevano emettersi sentenza parziale di divorzio ed il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, trattenendo la causa in decisione per la sentenza sullo status.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
2 25.06.1997, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1598/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25.06.1997 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Civile del
[...]
Comune di Bracciano all'Atto N. 1804, P. II, anno 1997, Serie B;
ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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