Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 22/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9200/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. CURSANO FRANCESCA Controparte_1
Resistente
Oggetto: Altre ipotesi
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' – dopo aver premesso che in data 11.07.2023, il Giudice del Lavoro di Lecce, su ricorso Pt_1 proposto dal nominato in epigrafe, con proprio decreto n. 710/23 ha ingiunto all' di pagare al Pt_1 ricorrente la somma di € 585,54 a titolo di TFR ed euro 2506,00 a titolo di crediti diversi a carico del
Fondo di garanzia, oltre accessori e compensi liquidati in € 400,00 - ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante la palese infondatezza dell'ingiunzione di pagamento emessa in danno dell' , deducendo che La pretesa del ricorrente di vedersi liquidato - a Controparte_2 carico del Fondo di Garanzia istituito presso l' - il TFR e i crediti diversi a carico del fondo di Pt_1 garanzia istituito presso l' non può essere accolta, non avendo l'ingiungente proceduto ad Pt_1 acquisire un titolo esecutivo che accertasse la legittimità dell'istanza; questa è stata respinta per mancanza del decreto di reiezione della domanda di liquidazione giudiziale, necessario nel caso in cui la società non abbia depositato gli ultimi 3 bilanci aziendali, necessari per dimostrare il requisito di non fallibilità. I bilanci aziendali allegati dal lavoratore sono relativi agli anni 2019/2020.
Il resistente ha chiesto di rigettare l'opposizione in quanto integralmente infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, deducendo che Il sig. , attesa l'esiguità CP_1 del credito vantato e considerato l'esito del pignoramento mobiliare, ha presentato domanda di accesso al Fondo di Garanzia senza preventivamente esperire un'azione fallimentare nei Pt_1 confronti della società inadempiente sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale per il quale il lavoratore, che abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione secondo i principi di ordinaria diligenza, deve conseguire le prestazioni del Fondo di Garanzia anche quando il datore di lavoro, in astratto assoggettabile al fallimento, sia in concreto non soggetto a fallimento per esiguità del credito azionato (Cass. Civ. Sez. Lav., 29.5.2012, n.8529).
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1
Il ricorso in opposizione proposto dall è infondato e deve essere rigettato. Pt_1
L'opposto (convenuto formale ma attore sostanziale) ha adempiuto all'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in fase monitoria. Dagli atti risulta infatti che, come dedotto nella memoria di costituzione, 1. Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze di corrente in Pisa alla via Zamenhof, n. 6 (P.IVA ), presso l'unità locale di Controparte_3 P.IVA_1
Galatone al Viale XXIV Maggio n. 102, dal 6.9.2021 al 6.3.2022 in virtù di contratto di lavoro a tempo parziale.
2. Ancora oggi il ricorrente vanta nei confronti della suddetta società il pagamento delle retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2022 e del trattamento di fine rapporto.
3. Stante la situazione debitoria innanzi descritta, il ricorrente richiedeva ed otteneva dal G.d.L. del Tribunale di Lecce decreto ingiuntivo n. 521/2022 Ing. (n.5033/2022 R.G.) per l'importo lordo di €.3.091,54 di cui €.2.506,00 a titolo di retribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2022 ed €.585,54 a titolo di TFR.
4. Il suddetto decreto, munito di formula esecutiva in data 25.5.2022 e mai opposto, veniva notificato a in data 26.5.2022, unitamente ad atto di precetto. Controparte_3
5. Dopo aver inutilmente esperito esecuzione forzata presso l'unità locale di Lecce e presso la sede legale di Pisa, il ricorrente inoltrava presso l'Ufficio INPS territorialmente competente domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto e dei crediti diversi (n. di protocollo: .4100.01.03.2023.0084670) stante l'insolvenza della società datrice di Pt_1 lavoro, allegando tutta la documentazione necessaria e, in particolare, il decreto ingiuntivo, il verbale di pignoramento mobiliare negativo e tutti i bilanci di esercizio depositati negli ultimi anni. La domanda amministrativa di liquidazione dei crediti veniva rigettata dall per “mancanza Pt_1 del decreto di reiezione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, necessario nei casi in cui l'azienda non ha depositato i bilanci negli ultimi tre anni”. Come già evidenziato in epigrafe, tale circostanza è posta dall a fondamento dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Pt_1
Il fatto impeditivo eccepito dall (attore formale ma convenuto sostanziale) è infondato. Pt_1
L'art. 2 co. 5 L. 297/82 prevede infatti il pagamento del TFR da parte dell' quando il datore Pt_1 di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata. La S.C. ha ritenuto (cfr. sentenze n. 7585/2011, n. 7466/2007, n. 1178/2009, n. 15662/10) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987/1980 consente l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa.
L'espressione "non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942" va quindi interpretata nel senso che l'art. 2 co. 5 L. 297/1982 trova ingresso anche nei casi in cui il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento per ragioni ostative di carattere oggettivo, tra le quali si ritiene possa essere ricompresa quella di mancata presentazione dell'istanza di fallimento per la esiguità del credito. L'interpretazione estensiva esclude quella situazione di non-copertura assicurativa che altrimenti si verificherebbe quando, come nella specie, il datore di lavoro è astrattamente assoggettabile a fallimento, ma il fallimento non può essere dichiarato, mentre il lavoratore abbia intrapreso un'esecuzione forzata e questa non dia esito (cfr. Cass. n. 11379/2008).
Nel caso di specie, il credito azionato dal lavoratore è già stato accertato con decreto ingiuntivo non opposto dal datore di lavoro e il lavoratore ha esperito un'azione esecutiva infruttuosa presso l'unità locale di Lecce e presso la sede legale di Pisa.
2 Pertanto, ricorrono i presupposti per la tutela prevista dall'art. 2 co. 5 L. 297/1982, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente che egli abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione e non risultando l'esistenza di altri beni aggredibili con l'azione esecutiva.
Infatti, “Ai fini dell'operatività del fondo di garanzia il lavoratore che sia creditore del Pt_1 trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento deve solo esercitare un serio tentativo di esecuzione forzata e qualora si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione - eseguita infruttuosamente una di esse -, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (Corte appello Lecce, 04/09/2023, n.725).
Con tale sentenza, la Corte di appello di Lecce ha inoltre stabilito che “In tema di condizioni di operatività del Fondo di garanzia gestito dall' il presupposto della non assoggettabilità Pt_1 dell'imprenditore alle procedure concorsuali rappresenta una questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda avente ad oggetto la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice in via incidentale senza che sia necessaria una preventiva verifica da parte del tribunale fallimentare con il concorso degli altri creditori”. Ciò comporta l'infondatezza della tesi dell , fondata sulla circolare n. 74/2008, secondo cui: “il lavoratore al fine di dimostrare che Pt_1 il datore di lavoro non è assoggettabile a procedura concorsuale dovrà esibire copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti (e non per i motivi di cui agli artt. 10, 11 e 15, comma 9, L.F.). La presentazione di tale decreto non è necessaria:
… c) quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) ed il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) valore dell'attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad Euro 500.000 nell'ultimo bilancio considerato.
Qualora tali bilanci non siano stati depositati, il lavoratore dovrà esibire copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per i motivi di cui all'art. 1 L.F”.
Si tratta infatti di una circolare interna, non vincolante per il giudice;
la produzione degli ultimi tre bilanci di esercizio è prevista come prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ai sensi dell'art. 1 L.F.; si tratta di un onere probatorio che grava sull'imprenditore/debitore e che non può essere posto a carico del lavoratore/creditore, tanto più ove si consideri che, nel caso di specie, ricorre comunque la condizione di non fallibilità prevista dall'art. 15 ultimo co. L.F., in base al quale “Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila”, mentre il credito azionato dal lavoratore è di circa 3000 euro.
Pertanto, la non ricorrenza in concreto delle condizioni per l'assoggettabilità a fallimento della società datrice di lavoro debitrice può essere accertata in questa sede e non richiedeva invece il preventivo ricorso al giudice fallimentare, perché l'esiguità del credito rendeva scontato l'esito del giudizio, esponendo il lavoratore al rischio di una condanna alle spese.
3 L'opposizione deve essere quindi rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza della fase istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 18/08/2023 dall nei confronti di così provvede: Pt_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 1030,00 Pt_1 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 23/05/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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