Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/1977, n. 5464
CASS
Sentenza 15 dicembre 1977

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In tema di pubblico impiego, le questioni patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimita di un provvedimento amministrativo, che, a norma dell'art 30 del RD 26 giugno 1924 n 1054, sono sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devolute alla cognizione del giudice ordinario, sono soltanto le questioni che rappresentano una conseguenza ulteriore di detta pronuncia, e non anche quelle che attengono a pretese patrimoniali aventi causa diretta ed immediata nel rapporto di impiego. Pertanto, la domanda con la quale un pubblico dipendente chieda la corresponsione di interessi su somme spettantigli a titolo di pensione, in forza di pronuncia del giudice amministrativo, spetta alla giurisdizione del medesimo giudice amministrativo, ove abbia ad oggetto interessi corrispettivi, e, cioe, accessori ex lege del debito principale, dovuti in adempimento degli obblighi inerenti al rapporto d'impiego; spetta, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario, ove abbia ad oggetto interessi moratori, i quali trovano autonomo titolo nel colpevole ritardo nel pagamento del debito principale, e, quindi, costituiscono conseguenza ulteriore di quella pronuncia del giudice amministrativo. ( V 358/75, mass n 373598; ( V 2297/72, mass n 359648).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/12/1977, n. 5464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5464
    Data del deposito : 15 dicembre 1977

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