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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4523 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 11084/2021
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11084 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
MO NE (Na) alla Via G. Matteotti n. 18, presso lo studio dell'avv. Rosa Angela
De Santis, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Succivo (Ce) alla Via Piave n. 10, presso lo studio dell'avv. Angela Compagnone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 23.10.2025 apponeva il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, nel premettere di aver contratto matrimonio in data 26.04.2005 in
ANPI con e che dalla loro unione erano nati due figli Controparte_1
( , il 26/02/2005 e il 15/06/2010), deduceva che, dopo alcuni anni Persona_1 Per_2 di serena convivenza, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi avevano chiesto la separazione, disposta in data 02.05.2019 dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 1214/2019, avverso la quale non veniva opposto gravame nei termini di legge, come da certificazione di cancelleria apposta in data 03/12/2019.
La sentenza di separazione prevedeva, tra le altre cose, l'affido condiviso dei due figli e e la corresponsione, da parte dell'odierno ricorrente, alla moglie, Persona_1 Per_2 di un assegno di mantenimento pari ad €400,00 per i figli oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate.
La ricorrente, sulla scorta di quanto dedotto in ricorso e facendo riferimento alle situazioni di conflittualità genitoriale ivi rappresentate, al totale inadempimento e disinteresse del padre nei confronti dei due figli, richiedeva, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, domandando altresì, per le ragioni suesposte, l'affido cd. “super esclusivo” – o in subordine esclusivo – dei minori alla madre.
Mediante la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.01.2022, si costituiva in giudizio il resistente , il quale contestando in fatto ed in Controparte_1 diritto ogni avverso dedotto, richiedeva il rigetto delle relative domande e chiedeva, tra l'altro, la pronuncia della sentenza, anche parziale, di scioglimento del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di riconciliazione, il Presidente delegato, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 02.03.2022, in esito all'audizione personale dei coniugi, adottava l'ordinanza presidenziale con rinvio delle parti dinnanzi al GI per l'udienza del 06.07.2022
pag. 2/8 In tale data, sulla scorta delle richieste delle parti, il GI riservava la causa in decisione al
Collegio che pronunciava sentenza non definitiva sullo status il 18.10.2022, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione della causa in ordine alle ulteriori richieste accessorie delle parti, concedendo i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza seguente, il G.I., ritenuta l'ammissibilità della prova orale articolata dalle parti, programmava l'escussione dei testi per le successive udienze disponendo, altresì, il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed invitando le parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità.
Espletata l'attività istruttoria e pervenute in atti le relazioni dei S.S., il G.I. – rilevata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una definizione concordata del giudizio all'esito dei tentativi di bonario componimento della controversia – rinviava per la precisazione delle conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previo parere del P.M. che apponeva il proprio visto in data 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, in via preliminare, il Tribunale osserva che, essendo stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con sentenza non definitiva nr. 3769/2022, pubblicata il 26.10.2022, in questa sede è chiamato ad adottare solo le statuizioni accessorie richieste dalle parti.
Orbene, per quanto riguarda i provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale nulla dispone in ordine al regime di affido della figlia , divenuta maggiorenne nelle more Persona_1 del giudizio.
Con riguardo al minore va evidenziato che con la l. 54/2006 il legislatore ha Per_2 ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio.
pag. 3/8 Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n.
176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso.
E difatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il regime dell'affidamento condiviso sia pienamente conforme all'interesse del minore, in mancanza di elementi di segno contrario, atteso che quanto dedotto dalla ricorrente non appare sufficiente a derogare all'ordinario regime di affido.
Invero, sebbene dalle risultanze di causa sia emerso un atteggiamento freddo e distaccato del minore verso la figura genitoriale paterna, dalle relazioni dei Servizi
Sociali e della ASL non si evince alcun disinteresse del resistente nei confronti del minore e delle esigenze di quest'ultimo. In particolare, la psicologa della Per_2
A.S.L. , che ha seguito il percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali Parte_2
pag. 4/8 ha evidenziato che “Il Sig. ha mostrato un sincero interesse a voler recuperare CP_1 il rapporto con i figli,” (v. relazione depositata in atti il 05.06.2023).
Del pari, l'inesatto adempimento del lamentato dalla ricorrente in ordine al CP_1 versamento della quota stabilita a titolo di mantenimento, sebbene non sconfessato dal resistente, il quale ha evidenziato la propria condizione di difficoltà economica, non può ritenersi sufficiente indice di disinteresse verso i figli.
Sul punto, invero, la risalente condanna del resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p. non appare significativa. Osserva infatti il Collegio che, dopo la sentenza di condanna pronunciata nel 2009, l'unione coniugale si ricomponeva e nel 2010 – ossia appena un anno dopo – nasceva il secondogenito mentre la separazione personale Per_2 interveniva dopo circa dieci anni.
Parimenti, priva di rilievo appare la deduzione della ricorrente secondo la quale nell'anno 2020, la avrebbe denunciato il resistente per violazione degli obblighi Pt_1 di assistenza familiare, in assenza di allegazioni documentali in proposito e tenuto conto che, peraltro, negli scritti difensivi successivi, nulla veniva dedotto in relazione alla predetta circostanza e in ordine all'esito dell'eventuale procedimento penale a carico del resistente.
In ragione di quanto evidenziato va, pertanto, confermato il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso Per_2 la madre, al fine di garantire al figlio la continuità dell'ambiente domestico.
Quanto agli incontri tra padre e figlio, va rilevato quanto emerso dalle predette relazioni ove si evince il rifiuto del figlio di incontrare il padre.
Sul punto, giova precisare che in ragione dell'età del minore, il Collegio ha ritenuto di non disporre alcuna C.t.u.; essa risponde, infatti, nei giudizi separativi/divorzili, ad una precisa esigenza istruttoria, avendo lo scopo di valutare la realtà familiare e di vita del minore coinvolto nel processo separativo/divorzile della coppia, in maniera che il
Giudice - affidando ad una figura ausiliaria specializzata l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni ed elementi al fine di assumere una decisione “giusta”, nell'interesse dei minori coinvolti - possa decidere con cognizione di causa la migliore soluzione di affidamento dei figli.
pag. 5/8 Il consulente è chiamato infatti ad uno studio della personalità di tutti gli individui coinvolti nella crisi familiare, al fine di accertare i rapporti del minore con i genitori e altri parenti, valutare l'idoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, valutare il grado di adattamento alla realtà e l'integrazione socio-culturale degli esaminati, evidenziando i punti di fragilità, di forza, le aree di criticità e le risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi in senso positivo;
invero, all'esito della consulenza tecnica psicologica,
l'esperto fornisce informazioni sulla base delle quali è possibile stabilire il nuovo assetto dei membri di una famiglia, disciplinando l'affidamento ed il collocamento dei figli minori allo scopo di garantire loro una sicurezza psicologica ed affettiva indispensabile per uno sviluppo psicofisico sano anche in termini di struttura e personalità.
Tuttavia, nel caso di specie, l'età di si pone in contrasto con l'invocato Per_2 accertamento tecnico: il Collegio, infatti, tenuto conto dell'assenza di rapporti tra padre e figlio e dell'età di quest'ultimo, ritiene conforme all'interesse del minore che, laddove il genitore non collocatario intenda frequentare il figlio, gli incontri siano rimessi all'esclusiva volontà del minore;
in tal caso gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti tenuto conto, in ogni caso e in via preminente, dei desiderata dello stesso minore
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio nulla statuisce essendo incontestato che già all'epoca della separazione il genitore collocatario della prole aveva trasferito altrove la propria residenza unitamente ai figli.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene di stabilire che la ricorrente provveda ai figli attraverso il loro diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, e che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
Va infatti segnalato che la primogenita , pur essendo divenuta maggiorenne Persona_1 nelle more del giudizio, non risulta ancora aver raggiunto l'indipendenza economica.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento la domanda di riduzione avanzata dal sig. in quanto la Controparte_1 posizione debitoria dedotta dallo stesso risale ad un'epoca antecedente alla separazione pag. 6/8 e, dunque, non integra una sopravvenienza determinante una rivalutazione del mantenimento dovuto.
Del pari, la dedotta precarietà lavorativa risulta quanto meno concomitante all'epoca della separazione (2019), come emerge dalla certificazione reddituale AdE depositata dallo stesso resistente, secondo cui già nell'anno 2019 il non percepiva alcun CP_1 reddito , mente nell'anno successivo avrebbe percepito € 1.694,00.
A ciò si aggiunga, quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale dal resistente, il quale ha riferito: “Sono operaio muratore ed attualmente lavoro e percepisco circa
1.000,00 euro al mese” (v. verbale udienza del 02.03.2022) nonché quanto emerso in sede istruttoria. Sul punto, si segnala che il teste (zio del resistente) Testimone_1 ha precisato: “E' vero che mio nipote lavora senza contratto nel settore dell'edilizia dal gennaio 2022, almeno per quanto ne sappia. Attualmente lavora con me come operaio edile. Non so quanto guadagni, sono cose personali. […] Lavoriamo presso la ditta
ICORES. Abbiamo un contratto saltuario a tempo determinato che sta quasi per scadere.” (v. verbale udienza del 26.02.2024).
Il Collegio, pertanto, tenuto conto dell'età dei figli, e che non vi sono circostanze sopravvenute, né rispetto all'epoca della separazione né rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e con la somma Persona_1 Per_2 complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) importo soggetto alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative ai figli, purché debitamente documentate come stabilito dal
Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze avanzate dalle parti.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento privilegiato dello stesso presso la madre;
B) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano come indicato in parte motiva;
C) dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Persona_1 Per_2
D) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del Controparte_1
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
E) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di ANPI (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
F) spese compensate.
Si comunichi alle parti e al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
R.G. 11084/2021
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11084 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
MO NE (Na) alla Via G. Matteotti n. 18, presso lo studio dell'avv. Rosa Angela
De Santis, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Succivo (Ce) alla Via Piave n. 10, presso lo studio dell'avv. Angela Compagnone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 23.10.2025 apponeva il proprio visto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, nel premettere di aver contratto matrimonio in data 26.04.2005 in
ANPI con e che dalla loro unione erano nati due figli Controparte_1
( , il 26/02/2005 e il 15/06/2010), deduceva che, dopo alcuni anni Persona_1 Per_2 di serena convivenza, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi avevano chiesto la separazione, disposta in data 02.05.2019 dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 1214/2019, avverso la quale non veniva opposto gravame nei termini di legge, come da certificazione di cancelleria apposta in data 03/12/2019.
La sentenza di separazione prevedeva, tra le altre cose, l'affido condiviso dei due figli e e la corresponsione, da parte dell'odierno ricorrente, alla moglie, Persona_1 Per_2 di un assegno di mantenimento pari ad €400,00 per i figli oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate.
La ricorrente, sulla scorta di quanto dedotto in ricorso e facendo riferimento alle situazioni di conflittualità genitoriale ivi rappresentate, al totale inadempimento e disinteresse del padre nei confronti dei due figli, richiedeva, tra l'altro, lo scioglimento del matrimonio e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, domandando altresì, per le ragioni suesposte, l'affido cd. “super esclusivo” – o in subordine esclusivo – dei minori alla madre.
Mediante la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.01.2022, si costituiva in giudizio il resistente , il quale contestando in fatto ed in Controparte_1 diritto ogni avverso dedotto, richiedeva il rigetto delle relative domande e chiedeva, tra l'altro, la pronuncia della sentenza, anche parziale, di scioglimento del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di riconciliazione, il Presidente delegato, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 02.03.2022, in esito all'audizione personale dei coniugi, adottava l'ordinanza presidenziale con rinvio delle parti dinnanzi al GI per l'udienza del 06.07.2022
pag. 2/8 In tale data, sulla scorta delle richieste delle parti, il GI riservava la causa in decisione al
Collegio che pronunciava sentenza non definitiva sullo status il 18.10.2022, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione della causa in ordine alle ulteriori richieste accessorie delle parti, concedendo i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza seguente, il G.I., ritenuta l'ammissibilità della prova orale articolata dalle parti, programmava l'escussione dei testi per le successive udienze disponendo, altresì, il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti ed invitando le parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità.
Espletata l'attività istruttoria e pervenute in atti le relazioni dei S.S., il G.I. – rilevata l'indisponibilità delle parti a pervenire ad una definizione concordata del giudizio all'esito dei tentativi di bonario componimento della controversia – rinviava per la precisazione delle conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al
Collegio, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., previo parere del P.M. che apponeva il proprio visto in data 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, in via preliminare, il Tribunale osserva che, essendo stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti con sentenza non definitiva nr. 3769/2022, pubblicata il 26.10.2022, in questa sede è chiamato ad adottare solo le statuizioni accessorie richieste dalle parti.
Orbene, per quanto riguarda i provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale nulla dispone in ordine al regime di affido della figlia , divenuta maggiorenne nelle more Persona_1 del giudizio.
Con riguardo al minore va evidenziato che con la l. 54/2006 il legislatore ha Per_2 ribadito e ampliato il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione o del divorzio dei coniugi o si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio in una coppia di genitori non più conviventi more uxorio.
pag. 3/8 Tale principio è stato introdotto già da tempo nel nostro ordinamento con la l. n.
176/1991 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del
20.11.1989 sui diritti dei minori.
Successivamente nella Risoluzione dell'Unione europea per una Carta europea dei diritti del fanciullo (1992) si stabilisce, fra l'altro, che il fanciullo, in caso di separazione o divorzio dei genitori, ha il "diritto di mantenere contatti diretti e permanenti con i due genitori".
È, quindi, oggi pacifica la preferenza accordata dal legislatore per l'affidamento condiviso, regime dal quale il giudice potrà discostarsi, al limite giungendo ad una decisione favorevole all'affidamento esclusivo ad uno dei genitori, soltanto qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ne consegue che al giudice è imposto di valutare, a contrario, sulla premessa della preferenza accordata dal legislatore all'affidamento condiviso, se nel caso oggetto del suo esame sussistano circostanze tali da far ritenere contrario all'interesse del minore il regime di affidamento condiviso.
E difatti, “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater, co. 1, c.c.).
Nell'ambito dell'alternativa così delineata tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo, al giudice è data inoltre la possibilità di graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, partendo dall'opzione dell'affidamento condiviso e quindi dalla più piena forma di esercizio bi-genitoriale della responsabilità rispetto ai figli.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il regime dell'affidamento condiviso sia pienamente conforme all'interesse del minore, in mancanza di elementi di segno contrario, atteso che quanto dedotto dalla ricorrente non appare sufficiente a derogare all'ordinario regime di affido.
Invero, sebbene dalle risultanze di causa sia emerso un atteggiamento freddo e distaccato del minore verso la figura genitoriale paterna, dalle relazioni dei Servizi
Sociali e della ASL non si evince alcun disinteresse del resistente nei confronti del minore e delle esigenze di quest'ultimo. In particolare, la psicologa della Per_2
A.S.L. , che ha seguito il percorso di rafforzamento delle capacità genitoriali Parte_2
pag. 4/8 ha evidenziato che “Il Sig. ha mostrato un sincero interesse a voler recuperare CP_1 il rapporto con i figli,” (v. relazione depositata in atti il 05.06.2023).
Del pari, l'inesatto adempimento del lamentato dalla ricorrente in ordine al CP_1 versamento della quota stabilita a titolo di mantenimento, sebbene non sconfessato dal resistente, il quale ha evidenziato la propria condizione di difficoltà economica, non può ritenersi sufficiente indice di disinteresse verso i figli.
Sul punto, invero, la risalente condanna del resistente per il reato di cui all'art. 570 c.p. non appare significativa. Osserva infatti il Collegio che, dopo la sentenza di condanna pronunciata nel 2009, l'unione coniugale si ricomponeva e nel 2010 – ossia appena un anno dopo – nasceva il secondogenito mentre la separazione personale Per_2 interveniva dopo circa dieci anni.
Parimenti, priva di rilievo appare la deduzione della ricorrente secondo la quale nell'anno 2020, la avrebbe denunciato il resistente per violazione degli obblighi Pt_1 di assistenza familiare, in assenza di allegazioni documentali in proposito e tenuto conto che, peraltro, negli scritti difensivi successivi, nulla veniva dedotto in relazione alla predetta circostanza e in ordine all'esito dell'eventuale procedimento penale a carico del resistente.
In ragione di quanto evidenziato va, pertanto, confermato il regime di affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso Per_2 la madre, al fine di garantire al figlio la continuità dell'ambiente domestico.
Quanto agli incontri tra padre e figlio, va rilevato quanto emerso dalle predette relazioni ove si evince il rifiuto del figlio di incontrare il padre.
Sul punto, giova precisare che in ragione dell'età del minore, il Collegio ha ritenuto di non disporre alcuna C.t.u.; essa risponde, infatti, nei giudizi separativi/divorzili, ad una precisa esigenza istruttoria, avendo lo scopo di valutare la realtà familiare e di vita del minore coinvolto nel processo separativo/divorzile della coppia, in maniera che il
Giudice - affidando ad una figura ausiliaria specializzata l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni ed elementi al fine di assumere una decisione “giusta”, nell'interesse dei minori coinvolti - possa decidere con cognizione di causa la migliore soluzione di affidamento dei figli.
pag. 5/8 Il consulente è chiamato infatti ad uno studio della personalità di tutti gli individui coinvolti nella crisi familiare, al fine di accertare i rapporti del minore con i genitori e altri parenti, valutare l'idoneità educativa dell'uno o dell'altro genitore, valutare il grado di adattamento alla realtà e l'integrazione socio-culturale degli esaminati, evidenziando i punti di fragilità, di forza, le aree di criticità e le risorse utili per attuare cambiamenti evolutivi in senso positivo;
invero, all'esito della consulenza tecnica psicologica,
l'esperto fornisce informazioni sulla base delle quali è possibile stabilire il nuovo assetto dei membri di una famiglia, disciplinando l'affidamento ed il collocamento dei figli minori allo scopo di garantire loro una sicurezza psicologica ed affettiva indispensabile per uno sviluppo psicofisico sano anche in termini di struttura e personalità.
Tuttavia, nel caso di specie, l'età di si pone in contrasto con l'invocato Per_2 accertamento tecnico: il Collegio, infatti, tenuto conto dell'assenza di rapporti tra padre e figlio e dell'età di quest'ultimo, ritiene conforme all'interesse del minore che, laddove il genitore non collocatario intenda frequentare il figlio, gli incontri siano rimessi all'esclusiva volontà del minore;
in tal caso gli incontri verranno attuati secondo le modalità di tempo e di luogo stabilite dai Servizi Sociali territorialmente competenti tenuto conto, in ogni caso e in via preminente, dei desiderata dello stesso minore
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio nulla statuisce essendo incontestato che già all'epoca della separazione il genitore collocatario della prole aveva trasferito altrove la propria residenza unitamente ai figli.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene di stabilire che la ricorrente provveda ai figli attraverso il loro diretto sostentamento, in quanto con la stessa conviventi, e che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione di un assegno mensile in favore della ricorrente.
Va infatti segnalato che la primogenita , pur essendo divenuta maggiorenne Persona_1 nelle more del giudizio, non risulta ancora aver raggiunto l'indipendenza economica.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale ritiene che non possa trovare accoglimento la domanda di riduzione avanzata dal sig. in quanto la Controparte_1 posizione debitoria dedotta dallo stesso risale ad un'epoca antecedente alla separazione pag. 6/8 e, dunque, non integra una sopravvenienza determinante una rivalutazione del mantenimento dovuto.
Del pari, la dedotta precarietà lavorativa risulta quanto meno concomitante all'epoca della separazione (2019), come emerge dalla certificazione reddituale AdE depositata dallo stesso resistente, secondo cui già nell'anno 2019 il non percepiva alcun CP_1 reddito , mente nell'anno successivo avrebbe percepito € 1.694,00.
A ciò si aggiunga, quanto dichiarato in sede di udienza presidenziale dal resistente, il quale ha riferito: “Sono operaio muratore ed attualmente lavoro e percepisco circa
1.000,00 euro al mese” (v. verbale udienza del 02.03.2022) nonché quanto emerso in sede istruttoria. Sul punto, si segnala che il teste (zio del resistente) Testimone_1 ha precisato: “E' vero che mio nipote lavora senza contratto nel settore dell'edilizia dal gennaio 2022, almeno per quanto ne sappia. Attualmente lavora con me come operaio edile. Non so quanto guadagni, sono cose personali. […] Lavoriamo presso la ditta
ICORES. Abbiamo un contratto saltuario a tempo determinato che sta quasi per scadere.” (v. verbale udienza del 26.02.2024).
Il Collegio, pertanto, tenuto conto dell'età dei figli, e che non vi sono circostanze sopravvenute, né rispetto all'epoca della separazione né rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e con la somma Persona_1 Per_2 complessiva mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) importo soggetto alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Tanto precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative ai figli, purché debitamente documentate come stabilito dal
Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze avanzate dalle parti.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
pag. 7/8 Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento privilegiato dello stesso presso la madre;
B) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio avvengano come indicato in parte motiva;
C) dispone che il sig. versi alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 mensile complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Persona_1 Per_2
D) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del Controparte_1
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
E) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di ANPI (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
F) spese compensate.
Si comunichi alle parti e al P.M..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 17.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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