Decreto 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
DECRETO n. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott.ssa Donatella Draetta, nel procedimento iscritto al n. 79-1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1
nei confronti di
CP_1
Nato in Tunisia, il 15 luglio 1986, C.U.I. , P.IVA_1
difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe Orlando, con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 marzo 2025,
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 15 gennaio 2025 il Questore di Trapani ha disposto il trattenimento presso il C. P. R. di Trapani dello straniero IM ATHI, nato in [...] in data [...] codice C.U.I. , ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. C.F._1
142/2015, per avere lo straniero presentato domanda di protezione internazionale non già al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, avvenuto da ultimo in data 18 agosto 2023, né dinanzi al Giudice di Pace per la convalida del trattenimento in attuazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Palermo in data 27 dicembre 2024, bensì unicamente il 30 dicembre 2024.
2. Con provvedimento reso in data 17 gennaio 2025, la Corte d'Appello di Palermo ha convalidato il trattenimento.
3. Con successivo provvedimento emesso dalla Questura di in data 11 marzo 2025 è Pt_1
stata disposta la proroga del trattenimento per un periodo di ulteriori 60 giorni e gli atti sono stati trasmessi a questa Corte di Appello per la convalida.
4. In data odierna si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del D.Lg.vo n.
142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del D.Lg.vo. n. 286/1998, in camera di consiglio, mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione dell'avv. Dario Asta, sostituto del difensore di fiducia. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del provvedimento di proroga del trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
5. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di proroga del trattenimento è stato notificato allo straniero in data 11 marzo 2025 alle ore 16:15 e trasmesso a questa Corte in data 12 marzo 2025 alle ore 11:21. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del D.Lg.vo n. 286/1998.
6. Va rilevato che, nel caso di specie, gli atti e i documenti del presente procedimento e di quello originario di convalida, acquisito agli atti, offrono elementi sufficienti ed univoci che consentono di ritenere permanenti gli elementi assunti alla base del trattenimento di cui si chiede la proroga, dovendosi ritenere che permangano i motivi di cui al citato art. 6, comma
3 D. Lgs. 142/2015 posti a fondamento del predetto trattenimento.
Emerge dal foglio notizie e dal verbale di udienza dinanzi il Giudice di Pace, che il trattenuto ha sempre dichiarato di aver fatto ingresso sul territorio italiano e di trovarsi in
Italia per cercare lavoro.
7. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della richiesta di convalida della proroga, va considerato che la pronuncia di convalida presuppone esclusivamente una verifica della permanenza dei presupposti del provvedimento di trattenimento originariamente pronunciato, la cui originaria sussistenza deve ritenersi non più sindacabile in questa sede.
8. Nel caso in esame, va rilevato che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal resistente e avverso tale decisione è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale, che risulta ancora pendente. Il Tribunale di Palermo, nell'ambito del suindicato giudizio, non si è ancora pronunciato sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
9. Ora, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 142 del 2015: «Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Il tenore letterale della predetta disposizione, tenuto conto dell'uso della congiunzione “nonché”, deve ritenersi implicare l'esistenza di due condizioni che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento ed è fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
10. Conclusivamente, essendo rimaste immutate le condizioni che hanno dato luogo al trattenimento, la proroga disposta dalla Questura di va convalidata, non potendo Pt_1
invero condurre a diverse conclusioni le circostanze addotte all'udienza odierna dal trattenuto in merito alla incompatibilità delle proprie condizioni di salute rispetto al regime di vita all'interno del Centro. Le dichiarazioni odierne, infatti, non sono state riscontrate in alcun modo, avendo invero lo straniero esibito esclusivamente il referto di una rx al piede sn, dalla quale emergono diffuse alterazioni osteoporotiche ex non uso e diffuse alterazioni neo artrosiche, di per sé sole non incompatibili con il trattenimento, anche in considerazione della presenza di una infermeria all'interno del Centro. Parimenti labiale e comunque del tutto generica, anche sotto il profilo temporale, è rimasta la deduzione del trattenuto di aver tentato il suicidio all'interno del centro, fatto questo non riscontrato nemmeno da una relazione di servizio,
P.Q.M.
la Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, CONVALIDA il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Questore di Trapani, in data 11 marzo 2025, nei confronti di nato in [...] in data [...] codice C.U.I. CP_1
0339YCA.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palermo 13 marzo 2025
Il Consigliere
Donatella Draetta