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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/04/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1539/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1539/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LUPO GINA e Parte_1 C.F._1
SIMONETTI GIANCARLO, elettivamente domiciliato presso i difensori LUPO GINA e SIMONETTI
GIANCARLO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PINTO MARIO, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PINTO MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 183.694,00 quale Controparte_1 esborso per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva della convenuta.
Esponeva di aver sostenuto in regime di matrimonio ingenti spese per ristrutturare il suddetto immobile corrispondendo al costruttore euro 81.400,00 con le seguenti modalità: euro 5.000,00 con assegno n.400155708, euro 3.000,00 in contanti in data 20.12.2012, euro 10.000,00 con assegno n. 400188762, euro
5.200,00 in data 27.06.2012 con assegno n.400188761, euro 5.000,00 in data 21.6.2012 con assegno n.
400155710, euro 5.000,00 in data 05.06.2012, euro 10.400,00 in data 21.9.2012 con assegno n 400188764, euro 5.000,00 in data 2.10.2012, euro 10.000,00 con assegno in data 31.10.2012, euro 5.000,00 in data
21.12.2012 con assegno n. 400188766, euro 5.000,00 in data 14.3.2014 con assegno n. 400188769, euro
936,00 in data 08.5.2014, euro 936,00 in data 6.5.2014, euro 936 in data 26.5.2014, euro 5.000,00 con pagina 1 di 5 assegno in data 05.06.2012; Euro 15.334,00 somma versata all'Ingegnere, con le seguenti modalità: euro
1.268,00 con assegno n. 900346526 in data 12.4.2017, euro 1.268,00 con assegno n. 900060221 in data
20.12.2014, euro 1.268,00 con assegno n. 9003446521 in data 20.9.2016, euro 3.775,00 con assegno n.
400188769 in data 07.12.2012, euro 1.000,00 in contanti, euro 3.000,00 per collaudo;
euro 6.120,00 per i cancelli;
euro 3.200,00 per impianto di allarme, euro 800,00 per motore del cancello, euro 600,00 per illuminazione della scala;
euro 8.500,00 per elettricista;
euro 11.024,00 versate alla ditta Stefanelli per porte interne e cabina armadio;
euro 15.524,00 per spese varie;
euro 6.850,00 per arredamento;
euro 28.172,00 per acquisto materiale edile;
euro 4.000,00 con assegno n. 0900060226-00 per bagni, euro 2.080,00 per intonachista con assegno n. 0900060222-09.
Deduceva ancora di essersi separato in data 30.11.2018 e, quindi, chiedeva la condanna della ex coniuge alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di tutte le spese sostenute.
Ritualmente costituita, chiedeva il rigetto della domanda in assenza di prova Controparte_1 dell'effettivo esborso delle somme;
eccepiva, in ogni caso, la relativa irripetibilità trattandosi di spese effettuate in adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 143 c.c.
Istruita la causa con produzione documentale e rigettata la richiesta delle prove orali in quanto in parte inammissibili ed in parte superflue, all'udienza del 19.12.2024 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di restituzione delle somme impiegate, in costanza di matrimonio, per la ristrutturazione dell'immobile sito in Pulsano alla via Nicola Lipari 1 adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra . CP_1
A tal proposito in punto di diritto è bene premettere che, ai sensi degli artt. 143 e 316 bis c. 1 c.c., ciascun coniuge è tenuto, in costanza di matrimonio, a contribuire, secondo le proprie capacità reddituali, ai bisogni della famiglia e che, a seguito della separazione, non sussiste in via generale il diritto di un coniuge nei confronti dell'altro al rimborso per le spese sostenute in modo indifferenziato per le esigenze del nucleo familiare (cfr. Cass. Civ., sez. VI – I, ord. n. 10927 del 07.05.18).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18749 del 17.09.2004).
Su un piano generale ne consegue che le spese sostenute da un coniuge in favore dell'altro devono ritenersi effettuate, in linea di principio, in adempimento del dovere di cui all'art. 143 c.c. e, in quanto giustificate pagina 2 di 5 dai doveri di contribuzione e di assistenza materiale derivanti dal matrimonio, non sono di regola suscettibili di restituzione.
In tale ottica si è ribadito che “non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.” (cfr.,
Cass., n. 10927/2018 nonché Cass. 10927/2018; n. 10942/2015 secondo cui, nel contenzioso post- coniugale, i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.).
In tale prospettiva, sono state ritenute irripetibili, e come tale non suscettibili di rimborso, le spese sostenute da un coniuge per realizzare opere sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione adibita a casa coniugale, essendo state ritenute eseguite per il soddisfacimento di bisogni familiari. Caratteristica comune delle spese sostenute dai coniugi per contribuire ai bisogni della famiglia, a norma dell'art. 143 c.p.c., non è la mera collocazione temporale nel periodo di convivenza matrimoniale, ma il rilievo che le medesime trovano la loro giustificazione ed esauriscono la loro funzione nell'esigenza solidaristica di concorso al mantenimento della famiglia.
Inoltre, i "bisogni della famiglia", al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti, non si esauriscono in quelli minimi - al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la sopravvivenza del gruppo
- ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio.
Tuttavia, la regola della generale irripetibilità delle somme può trovare dei limiti - oltre al caso di eventuale accordo tra i coniugi in ordine alla restituzione degli importi corrisposti - qualora le pretese restitutorie avanzate da uno nei confronti dell'altro nella fase post – coniugale siano sorrette da elementi probatori tali da attestare la provenienza personale del denaro con effettiva destinazione dei versamenti nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge o, in alternativa, tali da far presumere il manifesto squilibrio dei pagamenti rispetto alle esigenze del ménage familiare.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, è incontestato che l'appartamento in questione sia stato utilizzato da entrambi i coniugi per le esigenze della famiglia per un periodo di tempo stimabile in sei anni (dal 2012 al 2018) e che l'attore si sia determinato a sostenere volontariamente le spese di ristrutturazione in costanza di matrimonio.
Orbene, poiché l'attore ha dedotto di aver volontariamente e consapevolmente sostenuto delle spese per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della da adibire a causa coniugale – e quindi non ha CP_1 eseguito alcun pagamento privo di giustificazione causale – non sussiste, in primo luogo, il diritto alla ripetizione ex art. 2033 cc;
detta norma, infatti, presuppone che un soggetto abbia eseguito in favore di un altro soggetto un pagamento privo di giustificazione causale e, quindi, sull'erroneo presupposto di essere pagina 3 di 5 tenuto in tal senso, circostanza non ricorrente nella fattispecie. Ed invero, “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cassazione, Sez.2, sent. n.
30713/2018).
Non ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 2041 cc, pure richiamato dall'attore, poichè l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. III, 7 giugno 2018, Ordinanza n. 14732- in tema di convivenza); quindi, qualora la spesa sia avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., non sussiste il diritto al rimborso (Cass. n. 18749/04; Cass. I, 27 maggio 2015, n. 10942).
Residua il diritto del coniuge ad ottenere un indennizzo solo qualora le spese fanno presumere un manifesto squilibrio dei pagamenti rispetto alle esigenze del ménage familiare, come sopra anticipato;
in altri termini, solo nel caso in cui gli esborsi siano apprezzabilmente superiori alle condizioni economiche di chi li pone in essere oppure sproporzionati rispetto al tenore familiare complessivo, il venir meno della coabitazione, quale presupposto per una specifica destinazione dell'utilitas al bene familiare, potrebbe giustificare la restituzione di quell'attribuzione patrimoniale indiretta o del suo equivalente monetario, proprio perché viene meno il dovere di adempiere un dovere giuridico o morale.
Nel caso di specie, il superamento della proporzionalità non risulta dimostrato in quanto, al contrario, è emerso che la convenuta non solo ha messo a disposizione del nucleo familiare l'immobile di sua esclusiva proprietà ma ha partecipato alle spese di ristrutturazione, come risulta dalla documentazione prodotta, mentre l'attore si è limitato a dedurre la sproporzione rispetto alle condizioni economiche ed al tenore di vita senza allegare alcunché sul punto (non essendo a ciò sufficienti i modelli 730 versati in atti).
Tra l'altro, a tal proposito, a fronte della richiesta di restituzione della somma di euro 183.694,00, si ritiene provato un esborso effettivo da parte di della minor somma pari ad euro 52.994,00. Parte_1
In particolare, dalla documentazione in atti, risultano n. 6 assegni a firma dell'odierno attore emessi a favore de “Il Modulo Soc. coop a.r.l.” della somma di euro 10.000,00 con assegno n. 400188762, euro
5.200,00 in data 27.06.2012 con assegno n.400188761, euro 5.000,00 in data 21.6.2012 con assegno n.
400155710, euro 5.000,00 in data 05.06.2012, euro 10.400,00 in data 21.9.2012 con assegno n 400188764,
, euro 5.000,00 in data 21.12.2012 con assegno n. 400188766, per un totale complessivo di euro 40.600,00.
(l'assegno n. 400188769 di 5.000,00, seppur indicato nell'atto introduttivo non risulta allegato).
Parimenti risulta ancora il pagamento a favore dell'ingegnere nella misura Controparte_2 di euro 1.268,00 con assegno n. 900346526 in data 12.4.2017, euro 1.268,00 con assegno n. 900060221 in data 30.12.2014, euro 1.268,00 con assegno n. 9003446521 in data 20.9.2016, euro 3.775,00 con assegno n.
400188765 in data 17.12.2012, euro 3.775,00 con assegno n. 400155708 in data 06.06.2012 (non indicato nell'atto introduttivo) per un totale complessivo di euro 11.354,00.
pagina 4 di 5 Risulta ancora provato il pagamento della sola somma di euro 1.040,00 nei confronti di Persona_1 con allegata fattura (vd fattura n.10/2016 allegata in atti).
Non è invece idonea a provare l'esborso economico l'ulteriore documentazione prodotta atteso che l'attore ha allegato a sostegno del proprio credito assegni verosimilmente non riconducibili ai lavori ristrutturazione
(assegni intestati a , e , ed altro assegno n.0400155710) CP_3 Persona_2 Persona_3 matrici di assegno prodotti in copia, n. 6 fatture emesse dalla Ditta “ ”, nonché una serie di Persona_1 preventivi di lavorazioni redatti da diverse società fornitrici senza ulteriori riferimenti.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata sotto entrambi i profili.
Le spese del presente giudizio, alla luce della peculiarità dei fatti che riguardano prestazioni patrimoniali effettuate dalle parti nell'ambito del rapporto di solidarietà coniugale, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-- rigetta la domanda;
-- spese di lite interamente compensate.
Taranto, 09 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1539/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti LUPO GINA e Parte_1 C.F._1
SIMONETTI GIANCARLO, elettivamente domiciliato presso i difensori LUPO GINA e SIMONETTI
GIANCARLO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PINTO MARIO, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il difensore avv. PINTO MARIO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 183.694,00 quale Controparte_1 esborso per i lavori di ristrutturazione della casa coniugale di proprietà esclusiva della convenuta.
Esponeva di aver sostenuto in regime di matrimonio ingenti spese per ristrutturare il suddetto immobile corrispondendo al costruttore euro 81.400,00 con le seguenti modalità: euro 5.000,00 con assegno n.400155708, euro 3.000,00 in contanti in data 20.12.2012, euro 10.000,00 con assegno n. 400188762, euro
5.200,00 in data 27.06.2012 con assegno n.400188761, euro 5.000,00 in data 21.6.2012 con assegno n.
400155710, euro 5.000,00 in data 05.06.2012, euro 10.400,00 in data 21.9.2012 con assegno n 400188764, euro 5.000,00 in data 2.10.2012, euro 10.000,00 con assegno in data 31.10.2012, euro 5.000,00 in data
21.12.2012 con assegno n. 400188766, euro 5.000,00 in data 14.3.2014 con assegno n. 400188769, euro
936,00 in data 08.5.2014, euro 936,00 in data 6.5.2014, euro 936 in data 26.5.2014, euro 5.000,00 con pagina 1 di 5 assegno in data 05.06.2012; Euro 15.334,00 somma versata all'Ingegnere, con le seguenti modalità: euro
1.268,00 con assegno n. 900346526 in data 12.4.2017, euro 1.268,00 con assegno n. 900060221 in data
20.12.2014, euro 1.268,00 con assegno n. 9003446521 in data 20.9.2016, euro 3.775,00 con assegno n.
400188769 in data 07.12.2012, euro 1.000,00 in contanti, euro 3.000,00 per collaudo;
euro 6.120,00 per i cancelli;
euro 3.200,00 per impianto di allarme, euro 800,00 per motore del cancello, euro 600,00 per illuminazione della scala;
euro 8.500,00 per elettricista;
euro 11.024,00 versate alla ditta Stefanelli per porte interne e cabina armadio;
euro 15.524,00 per spese varie;
euro 6.850,00 per arredamento;
euro 28.172,00 per acquisto materiale edile;
euro 4.000,00 con assegno n. 0900060226-00 per bagni, euro 2.080,00 per intonachista con assegno n. 0900060222-09.
Deduceva ancora di essersi separato in data 30.11.2018 e, quindi, chiedeva la condanna della ex coniuge alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di tutte le spese sostenute.
Ritualmente costituita, chiedeva il rigetto della domanda in assenza di prova Controparte_1 dell'effettivo esborso delle somme;
eccepiva, in ogni caso, la relativa irripetibilità trattandosi di spese effettuate in adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell'art. 143 c.c.
Istruita la causa con produzione documentale e rigettata la richiesta delle prove orali in quanto in parte inammissibili ed in parte superflue, all'udienza del 19.12.2024 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di restituzione delle somme impiegate, in costanza di matrimonio, per la ristrutturazione dell'immobile sito in Pulsano alla via Nicola Lipari 1 adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva della sig.ra . CP_1
A tal proposito in punto di diritto è bene premettere che, ai sensi degli artt. 143 e 316 bis c. 1 c.c., ciascun coniuge è tenuto, in costanza di matrimonio, a contribuire, secondo le proprie capacità reddituali, ai bisogni della famiglia e che, a seguito della separazione, non sussiste in via generale il diritto di un coniuge nei confronti dell'altro al rimborso per le spese sostenute in modo indifferenziato per le esigenze del nucleo familiare (cfr. Cass. Civ., sez. VI – I, ord. n. 10927 del 07.05.18).
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell'art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, soprattutto in quelle situazioni caratterizzate da ampie e diffuse disponibilità patrimoniali dei coniugi, situazioni le quali sono anch'esse riconducibili alla logica della solidarietà coniugale” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18749 del 17.09.2004).
Su un piano generale ne consegue che le spese sostenute da un coniuge in favore dell'altro devono ritenersi effettuate, in linea di principio, in adempimento del dovere di cui all'art. 143 c.c. e, in quanto giustificate pagina 2 di 5 dai doveri di contribuzione e di assistenza materiale derivanti dal matrimonio, non sono di regola suscettibili di restituzione.
In tale ottica si è ribadito che “non sussiste il diritto al rimborso delle spese sostenute da un coniuge nei confronti dell'altro coniuge, in quanto effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.” (cfr.,
Cass., n. 10927/2018 nonché Cass. 10927/2018; n. 10942/2015 secondo cui, nel contenzioso post- coniugale, i coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione tutte le voci di spesa di cui ciascuno si è fatto carico nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c.).
In tale prospettiva, sono state ritenute irripetibili, e come tale non suscettibili di rimborso, le spese sostenute da un coniuge per realizzare opere sull'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l'abitazione adibita a casa coniugale, essendo state ritenute eseguite per il soddisfacimento di bisogni familiari. Caratteristica comune delle spese sostenute dai coniugi per contribuire ai bisogni della famiglia, a norma dell'art. 143 c.p.c., non è la mera collocazione temporale nel periodo di convivenza matrimoniale, ma il rilievo che le medesime trovano la loro giustificazione ed esauriscono la loro funzione nell'esigenza solidaristica di concorso al mantenimento della famiglia.
Inoltre, i "bisogni della famiglia", al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti, non si esauriscono in quelli minimi - al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la sopravvivenza del gruppo
- ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio.
Tuttavia, la regola della generale irripetibilità delle somme può trovare dei limiti - oltre al caso di eventuale accordo tra i coniugi in ordine alla restituzione degli importi corrisposti - qualora le pretese restitutorie avanzate da uno nei confronti dell'altro nella fase post – coniugale siano sorrette da elementi probatori tali da attestare la provenienza personale del denaro con effettiva destinazione dei versamenti nell'interesse esclusivo dell'altro coniuge o, in alternativa, tali da far presumere il manifesto squilibrio dei pagamenti rispetto alle esigenze del ménage familiare.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, è incontestato che l'appartamento in questione sia stato utilizzato da entrambi i coniugi per le esigenze della famiglia per un periodo di tempo stimabile in sei anni (dal 2012 al 2018) e che l'attore si sia determinato a sostenere volontariamente le spese di ristrutturazione in costanza di matrimonio.
Orbene, poiché l'attore ha dedotto di aver volontariamente e consapevolmente sostenuto delle spese per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della da adibire a causa coniugale – e quindi non ha CP_1 eseguito alcun pagamento privo di giustificazione causale – non sussiste, in primo luogo, il diritto alla ripetizione ex art. 2033 cc;
detta norma, infatti, presuppone che un soggetto abbia eseguito in favore di un altro soggetto un pagamento privo di giustificazione causale e, quindi, sull'erroneo presupposto di essere pagina 3 di 5 tenuto in tal senso, circostanza non ricorrente nella fattispecie. Ed invero, “nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cassazione, Sez.2, sent. n.
30713/2018).
Non ricorrono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 2041 cc, pure richiamato dall'attore, poichè l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale (Cass. III, 7 giugno 2018, Ordinanza n. 14732- in tema di convivenza); quindi, qualora la spesa sia avvenuta in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c., non sussiste il diritto al rimborso (Cass. n. 18749/04; Cass. I, 27 maggio 2015, n. 10942).
Residua il diritto del coniuge ad ottenere un indennizzo solo qualora le spese fanno presumere un manifesto squilibrio dei pagamenti rispetto alle esigenze del ménage familiare, come sopra anticipato;
in altri termini, solo nel caso in cui gli esborsi siano apprezzabilmente superiori alle condizioni economiche di chi li pone in essere oppure sproporzionati rispetto al tenore familiare complessivo, il venir meno della coabitazione, quale presupposto per una specifica destinazione dell'utilitas al bene familiare, potrebbe giustificare la restituzione di quell'attribuzione patrimoniale indiretta o del suo equivalente monetario, proprio perché viene meno il dovere di adempiere un dovere giuridico o morale.
Nel caso di specie, il superamento della proporzionalità non risulta dimostrato in quanto, al contrario, è emerso che la convenuta non solo ha messo a disposizione del nucleo familiare l'immobile di sua esclusiva proprietà ma ha partecipato alle spese di ristrutturazione, come risulta dalla documentazione prodotta, mentre l'attore si è limitato a dedurre la sproporzione rispetto alle condizioni economiche ed al tenore di vita senza allegare alcunché sul punto (non essendo a ciò sufficienti i modelli 730 versati in atti).
Tra l'altro, a tal proposito, a fronte della richiesta di restituzione della somma di euro 183.694,00, si ritiene provato un esborso effettivo da parte di della minor somma pari ad euro 52.994,00. Parte_1
In particolare, dalla documentazione in atti, risultano n. 6 assegni a firma dell'odierno attore emessi a favore de “Il Modulo Soc. coop a.r.l.” della somma di euro 10.000,00 con assegno n. 400188762, euro
5.200,00 in data 27.06.2012 con assegno n.400188761, euro 5.000,00 in data 21.6.2012 con assegno n.
400155710, euro 5.000,00 in data 05.06.2012, euro 10.400,00 in data 21.9.2012 con assegno n 400188764,
, euro 5.000,00 in data 21.12.2012 con assegno n. 400188766, per un totale complessivo di euro 40.600,00.
(l'assegno n. 400188769 di 5.000,00, seppur indicato nell'atto introduttivo non risulta allegato).
Parimenti risulta ancora il pagamento a favore dell'ingegnere nella misura Controparte_2 di euro 1.268,00 con assegno n. 900346526 in data 12.4.2017, euro 1.268,00 con assegno n. 900060221 in data 30.12.2014, euro 1.268,00 con assegno n. 9003446521 in data 20.9.2016, euro 3.775,00 con assegno n.
400188765 in data 17.12.2012, euro 3.775,00 con assegno n. 400155708 in data 06.06.2012 (non indicato nell'atto introduttivo) per un totale complessivo di euro 11.354,00.
pagina 4 di 5 Risulta ancora provato il pagamento della sola somma di euro 1.040,00 nei confronti di Persona_1 con allegata fattura (vd fattura n.10/2016 allegata in atti).
Non è invece idonea a provare l'esborso economico l'ulteriore documentazione prodotta atteso che l'attore ha allegato a sostegno del proprio credito assegni verosimilmente non riconducibili ai lavori ristrutturazione
(assegni intestati a , e , ed altro assegno n.0400155710) CP_3 Persona_2 Persona_3 matrici di assegno prodotti in copia, n. 6 fatture emesse dalla Ditta “ ”, nonché una serie di Persona_1 preventivi di lavorazioni redatti da diverse società fornitrici senza ulteriori riferimenti.
Conclusivamente, la domanda deve essere rigettata sotto entrambi i profili.
Le spese del presente giudizio, alla luce della peculiarità dei fatti che riguardano prestazioni patrimoniali effettuate dalle parti nell'ambito del rapporto di solidarietà coniugale, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-- rigetta la domanda;
-- spese di lite interamente compensate.
Taranto, 09 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perrone
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