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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7526/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7526/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANERI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e PANERI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova,
Galleria Mazzini 3/10, 16121 Genova
Attore contro
, cod. fisc. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore in carica e legale rappresentante pro tempore EO. (nato a Controparte_2
Genova il 26/04/1975, cod. fisc. ), con studio in Genova Largo San CodiceFiscale_2
Francesco da Paola 3A/19, tale nominato con delibera del 17/10/2019 (doc. 1) ed autorizzato alla presente lite con delibera del 30/09/2020 (doc. 2), difeso e rappresentato dall'Avv. Stefano VITA (cod. fisc. , PEC fax 0108932364) del Foro di CodiceFiscale_3 Email_1
Genova, nel cui studio in Genova Via alla Porta degli Archi 3/16 ha eletto domicilio
Convenuto
C.F. , in persona dei legali rappresentanti Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, corrente in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, rappresentata
[...] Controparte_5 e difesa dall'Avv. Marcello CALCAGNO (C.F. , PEC CodiceFiscale_4
con studio in Genova, Piazza Oriani 3/4 ed ivi elettivamente Email_2 domiciliata, in forza di procura 18/12/14 Not. di Treviso n. 186905 Persona_1 rep., racc. 30367
Terzo chiamato
n. il 07.10.1976 a Genova (cf ) e Controparte_6 C.F._5 CP_7
n. a Genova il 06.02.1975 (cf ) residenti in [...] difesi e C.F._6 rappresentanti dall'Avv. Luisa Innocenti ( – pec C.F._7
fax 0108645254) presso il cui studio in Genova Galleria Mazzini Email_3
7/4 hanno eletto domicilio pagina 1 di 32 Terzi chiamati
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, previe le pronunce istruttorie del caso, accogliere le domande attoree così come prospettate e qualificate in atto di citazione e nella I Memoria 183 VI co. c.p.c. e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare gli eventi per cui è causa avvenuti per fatto e colpa esclusivi del
[...]
in persona del suo amministratore pro tempore in riferimento alle Controparte_8 patologie e agli esiti invalidanti di cui risulta affetta . Parte_1
b) per l'effetto condannare il Condominio sito in Genova in persona del suo Controparte_8 amministratore pro tempore a corrispondere a il risarcimento per tutti i danni patiti e Parte_1 patiendi subiti in conseguenza dei fatti dedotti in giudizio, come meglio dettagliati nella narrativa del presente atto, danni patrimoniali e non patrimoniali biologici, esistenziali, da vita di relazione, morali, psicologici, danni da perdita di chances, danni diretti e indiretti, presenti e futuri così come richiesti e illustrati nelle difese dedotte e deducende, nella misura minore e maggiore e comunque emersi nel corso della espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole voci di danno richieste, dal di del fatto a quello dell'effettivo pagamento.
Il tutto con vittoria delle spese di causa, oltre CPA ed Iva come per legge.
In via istruttoria si insta per il licenziamento di CTU medico legale sulla persona di , Parte_1 nonchè CTU sullo stato dei luoghi relativamente al condominio sito in Genova Via Bari 21 - 21A e all'immobile sito in Genova via del Lagaccio 32 B/5 e si chiede licenziamento di CTU contabile sulle voci oggetto di CTU medica. Sempre in via istruttoria si chiede l'ammissione a prova delle circostanze di fatto di cui alla narrativa dell'atto di citazione da intendersi qui richiamate e ritrascritte , convertite in capitoli di prova precedute dalla parole “ vero che”.
Per parte convenuta : CP_1 Controparte_9
rifiutato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze e/o deduzioni e/o produzioni tardive e/o irrituali e/o nuove e/o diverse ex adverso proposte e/o proponende;
reiterata l'eccezione di nullità della C.T.U. di cui al verbale d'udienza del 07/11/2023; previa integrale rinnovazione della C.T.U. con diverso ausiliario, ovvero in subordine chiamata a chiarimenti del consulente, sui profili dedotti all'udienza del 07/11/2023; previa ammissione delle prove orali non ammesse dedotte nella seconda memoria del 23/07/2021 e correlativa revoca in parte qua dell'ordinanza del 23/12/2021; precisa le domande e conclusioni come nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. del
28/06/2021, che di seguito si ritrascrivono:
« Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda e/o eccezione e/o deduzione e/o istanza disattesa e/o reietta, per i motivi esposti negli atti difensivi del convenuto e/o per gli altri CP_1 meglio visti e ritenuti: dato atto della autorizzata chiamata in causa dei terzi Controparte_6 [...]
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_7 Controparte_3 spostamento all'uopo dell'udienza di prima comparizione ex art. 269 c.p.c., in via di principalità
pagina 2 di 32
1. respingere integralmente le domande proposte dall'attrice contro il Parte_1
perché infondate e/o non provate;
in via di subordine, Controparte_1 per il denegato e non creduto caso in cui fosse ritenuta esistente una qualsivoglia forma di responsabilità del convenuto, CP_1
2. escludere ovvero ridurre grandemente il diritto al risarcimento dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
3. dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati e , anche quali Controparte_6 CP_7 genitori dell'attrice, a garantire e/o manlevare e/o tenere indenne, in tutto o in parte, anche in via di regresso, il convenuto , rispetto alle domande proposte Controparte_1 e/o proponende nei suoi confronti dall'attrice con ogni conseguenziale pronuncia;
Parte_1 in caso di accertata responsabilità concorsuale dei terzi e Controparte_6 CP_7 accertare la gravità della loro colpa e quantificare la quota di loro responsabilità ex art 2055 c.c.;
4. dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata (già Controparte_3 CP_10
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire e/o manlevare
[...] CP_3
e/o tenere indenne il proprio assicurato , in forza ed Controparte_1 entro i limiti della polizza “Assicurazione Globale Fabbricati Civili” n. 946015088 stipulata in data 13/06/1994, rispetto a tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'odierno convenuto ed in particolare da tutte le conseguenze sfavorevoli che avessero a derivargli per il denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande contro di esso proposte e/o proponende dall'attrice
con ogni conseguenziale pronuncia;
in ogni caso e per ogni ipotesi Parte_1
5. respingere le eccezioni e domande tutte da chiunque proposte e/o proponende nei confronti del convenuto siccome infondate e/o non provate;
6. Controparte_1 condannare l'attrice al pagamento delle spese processuali, legali e tecniche, del presente giudizio, anche in favore dei terzi chiamati in causa, oltre CPA ed IVA come per legge »
Per la terza chiamata : Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale respingere la domanda di garanzia proposta dal contro l'esponente, per le causali di cui in premessa Parte_2 della comparsa di risposta (a- Prescrizione;
b- Inoperatività della garanzia;
c- Massimale), in particolare, in riferimento al punto a), anche alla luce dell'acquisizione degli atti inviati dal Corpo di
Polizia Locale con lettera di trasmissione 10.05.2022, a seguito dell'ordinanza 23.12.2021 del Giudice;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'obbligo dell'assicuratore verso l'ente assicuratore nei limiti del massimale di polizza;
in caso di accoglimento della domanda attorea, emettere condanna a favore della stessa nei limiti di quanto pertinente all'illecito dedotto, dovuto e dimostrato;
vinte o compensate le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU”.
Per i terzi chiamati e : Controparte_6 CP_7
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis . In via pregiudiziale: - dichiarare la nullità dell'atto introduttivo notificato dal chiamante in causa per violazione dell'art. Controparte_8
163 n. 3), 4), 59 c.p.c.. - Dichiarare la nullità e/ o inammissibilità della domanda per la mancata indicazione delle ragioni giuridiche poste della chiamata in giudizio. - Dichiarare la carenza di
pagina 3 di 32 legittimazione attiva del Nel merito - Respingere ogni domanda Controparte_8 proposta dal siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non Controparte_8 provata, e assolvere i conchiudenti da ogni richiesta nei loro confronti avanzata. Previa in via istruttoria ammissione dei capitoli di prova dedotti nella II memoria ex art. 183 VI co c.p.c e non ammessi, vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra è oggi affetta da grave mielo – radicolite acuta a livello D7-D9 (ovvero una Parte_1 infiammazione del midollo spinale in toto coinvolgente le vie motrici e le vie sensitive nel tratto dorsale basso della colonna vertebrale di gravità tale da causare la paralisi flaccida bilaterale degli arti inferiori e anestesia dal livello D9 con coinvolgimento degli sfinteri).
La sig.ra , già seguita dall'aprile del 2014 presso l'Istituto Gaslini di Genova per lupus Parte_1 eritematoso sistemico, patologia per la quale era in terapia corticosteroidea ed immunosoppressiva, ha sostenuto in giudizio che la sua attuale condizione sia stata provocata dal YM whipplei, agente patogeno della malattia di LE, classificato come actinomicete Gram-positivo avente distribuzione ubiquitaria ed un meccanismo di trasmissione di tipo oro-fecale.
La sig.ra ha dedotto che tale agente patogeno ha potuto contagiarla perché presente Parte_1 nelle acque contaminate da materiale fecale umano provenienti dalla conduttura del oggi CP_1 convenuto, e riversatasi nel giardino adiacente l'appartamento della famiglia all'epoca dei fatti Pt_1
(il giardino era ubicato tra l'alloggio sito in Genova Via del Lagaccio 34 B/5 sc. A e il muraglione di contenimento del terreno sovrastante sul quale insiste il sito in Genova CP_1 Controparte_9
e acque contaminate sarebbero percolate lungo il muro ed avrebbero quindi raggiunto il giardino
[...] frequentato dall'attrice e dai di lei familiari).
La contaminazione fecale delle acque riversatesi nel giardino della sua abitazione è circostanza che parte attrice ha documentato, in atto di citazione, con il rapporto di prova n. RDP20150012695 del 6.7.2015 dell'Arpal – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria.
A tale Agenzia il sig. padre di si era rivolto, nel giugno del 2015, per far Controparte_6 Pt_1 esaminare un campione di liquame da lui prelevato il 29.6.2015, dopo aver sopportato per mesi lo sversamento dei liquami provenienti dalla conduttura condominiale, riparata solo nel mese di luglio
2015 (i primi versamenti sono stati collocati nel mese di giugno-luglio 2014 per poi intensificarsi nel periodo delle piogge, dal mese di novembre 2014).
Tale rapporto era stato altresì allegato alla denuncia presentata in Comune in data 14.09.2015, subito dopo aver ottenuto la refertazione della U.O. Pediatria 2 – Reumatologia – Malattie Rare e della U.O. Malattie Infettive dell'Ospedale Gaslini di Genova, datata 8.9.2015, che descriveva la condizione clinica di riportava l'identificazione su materiale bioptico midollare di Pt_1 Persona_2 agente patogeno della malattia di LE, e poneva ipotesi diagnostica rispetto all'insorgenza della sintomatologia neurologica riscontrata (esposizione a materiale potenzialmente inquinato da materiale fecale).
Il nesso causale tra la predetta contaminazione e l'insorgenza della malattia è fatto che la sig.ra Pt_1
ha fatto, dunque, discendere dalla stretta connessione temporale tra il malfunzionamento del
[...] sistema fognario con conseguente infiltrazione di acqua contaminata da materiale fecale umano e la pagina 4 di 32 manifestazione della sintomatologia neurologica palesatasi in occasione del suo primo ricovero presso l'Istituto Gaslini, preceduta da un quadro gastro-intestinale, presentato anche dal padre della ragazza.
I danni rivendicati in giudizio sono:
a) danno biologico per lesione del bene salute b) danno esistenziale e alla vita da relazione c) danno morale d) danno patrimoniale per la perduta capacità a produrre reddito e) danno patrimoniale per spese sostenute e future
Il convenuto nel costituirsi ha eccepito l'incertezza della causa petendi (dal contenuto CP_1 complessivo dell'atto non era dato comprendere se l'attrice invocasse una ordinaria responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero una responsabilità ex art. 2051 c.c. quale proprietario delle tubazioni dalla cui rottura sarebbe derivata la dispersione delle acque fognarie) nonché l'incertezza scientifica sulla causa della grave patologia di cui è rimasta vittima l'attrice e sulla correlazione causale tra questa ed il percolamento fognario che si sarebbe verificato nel giardino del suo appartamento.
In particolare ha sostenuto che non vi era alcuna prova certa che la grave patologia da cui era affetta l'attrice fosse stata provocata dal batterio di LE (la grave patologia che ha colpito l'attrice ben poteva essere stata determinata da una predisposizione genetica o più in generale dalla patologia autoimmune di cui la stessa già soffriva in precedenza). Ancor meno certo, e tanto meno provato, era che tale batterio fosse stato effettivamente presente nei percolamenti lamentati dall'attrice, ed altresì che ella vi fosse davvero venuta a contatto soltanto frequentando il giardino della sua abitazione.
Ha dedotto che i percolamenti dovevano essere in origine solo di acqua piovana e, solo dall'estate del 2015 di acqua lurida, e che detti percolamenti non era provato fossero dipesi dalla rottura di una conduttura condominiale (sulla base del controllo eseguito il 12 e 16/9/2015 dalla Polizia Municipale, risultava essere stato da essa positivamente escluso che il percolamento riscontrato provenisse dall'impianto fognario del convenuto). CP_1
Ha dedotto che era ragionevole ritenere che i genitori avessero impedito alla figlia malata di frequentare il giardino dell'appartamento durante tutto il periodo di durata dei percolamenti e che l'attrice era venuta in contatto con il in un contesto e per ragioni del tutto diverse Persona_2 da quelle ipotizzate, essendo ben possibile e più probabile che l'attrice si fosse infettata con quel batterio - ammesso e non concesso che questa fosse effettivamente la vera ed unica causa della mieloradicolite che l'aveva colpita - al di fuori della propria abitazione, senza peraltro poter escludere una possibile ereditarietà della malattia di Per_3
Ha contestato che il campione sottoposto ad analisi dal padre dell'attrice (prelevato per stessa ammissione dell'attrice in assenza di contraddittorio e senza l'intervento di alcun soggetto terzo di rilievo pubblicistico) provenisse dall'impianto fognario del e/o dai percolamenti di cui CP_1 trattasi;
nonché, in ogni caso, che la certificazione ARPAL dimostrasse la presenza del YM
LEi nel campione esaminato.
Ha contestato in ogni caso la responsabilità del Condominio e il nesso di causa tra i percolamenti e l'insorgenza della malattia, nesso di causa in ogni caso spezzato dalla condotta tenuta nella specie dai genitori dell'attrice – di cui si chiedeva la chiamata in causa per essere da loro manlevati- e/o dell'attrice medesima (l'attrice si sarebbe sporcata le mani con i liquami e si sarebbe poi toccata la pagina 5 di 32 bocca con le mani sporche, in spregio alle più elementari regole igieniche alle quali i genitori non l'avevano saputa educare).
Condotta che, ove non ritenuta idonea a spezzare il nesso di causa, era comunque rilevante ex art. 1227
c.c.
Ha infine contestato tutti i danni pretesi ed ha chiesto, in ogni caso, la chiamata in causa anche della compagnia con la quale era assicurato con la polizza “Assicurazione globale fabbricati civili” n.
946015088, stipulata in data 13/06/1994 e tacitamente rinnovatasi per le annualità successive fino all'anno 2018 ( oggi ). Controparte_10 Controparte_3
nel costituirsi ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione di ogni diritto del Controparte_3 proprio assicurato nei suoi confronti.
All'atto introduttivo del giudizio erano allegate, infatti, ben due richieste danni rivolte dall' attrice al assicurato, la prima delle quali (doc. 25 ) del 6/4/18. CP_1 Pt_1
Era pertanto evidente che, avendo il presentato denuncia di sinistro al proprio assicuratore CP_1 solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione (cfr. denuncia del 16/10/20, doc. 1), in tale momento ogni suo diritto verso di essa era prescritto ex art. 2952 c.c.: costituiva principio pacifico, invero, che in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2952 cod. civ. decorreva dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolgeva la richiesta di risarcimento al responsabile civile, assicurato ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.. (Cass. civ., Sez. III, 13/07/2011, n. 15376; Sez. III, 19/11/2013, n. 25897).
L'inequivoco tenore della richiesta danni non lasciava alcun dubbio circa la sua efficacia per far decorrere il termine suddetto.
Inoltre il doc. 23 attoreo (trasmissione denuncia querela 17.09.2015) era una relazione del Reparto
Ambiente della Polizia Municipale alla Procura presso il Tribunale di Genova, in data 17/9/15, con la quale veniva inviato al Magistrato inquirente un complesso di atti, di cui solo alcune foto erano in realtà riscontrabili tra gli allegati versati in giudizio. La lettura del relativo testo era però chiarissima nell'indicare che per conto del sig. [la figlia era all'epoca ancora minore] in data 7 Pt_1 Pt_1 agosto 2015, l'Avvocato Francesca Polotto aveva fatto pervenire al citato una nota via posta CP_11
(allegato n. 2) dove venivano riassunti i fatti in questione e ipotizzata la deposizione di denuncia/querela. Venivano inoltre allegate le copie delle raccomandate inoltrate all'amministrazione del condominio di A sig. e al Settore Igiene ed Ambiente del Controparte_9 Persona_4
Comune di Genova.
L'assicurazione riteneva necessario, quindi, acquisire tale atto nella sua integralità: emergeva infatti che la prima richiesta danni risaliva addirittura al 2015, con ogni più ampia prescrizione del diritto dell'assicurato, che era comunque ad ogni effetto prescritto per lo iato ultrabiennale tra racc. 6/4/18 e denuncia di sinistro dell'ottobre 2020.
Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della garanzia, perché la responsabilità per danni a cose prodotti da spargimento di acqua o rigurgito fognario era compresa soltanto se il danno era conseguente a rottura di tubazioni, il che comportava: a) l'esclusione dei danni alle persone;
b) la riduzione di quelle risarcibili alle cose, in ogni caso, all'ipotesi, da verificarsi, che vi sia stata rottura di tubazioni, e non semplice tracimazione.
pagina 6 di 32 Invocava infine, il massimale di polizza di L. 600.000.000, corrispondenti ad € 309.874,13 (doc. 2).
Nel merito dell'azione risarcitoria intrapresa, faceva comunque proprie le difese svolte dal CP_1 assicurato e chiedeva si tenesse conto, rispetto al danno, solo dei maggiori esiti provocati dalla malattia di essendo le funzionalità di base dell'attrice già chiaramente e pacificamente compromesse Per_3 dal LES, e che si tenesse altresì conto degli oneri a carico del Sanitario o di Istituti CP_12 CP_13 previdenziali.
I genitori dell'attrice e si sono costituiti, infine, in giudizio per resistere Controparte_6 CP_7 all'infondata ed inammissibile azione di garanzia/manleva svolta nei loro confronti dal CP_1 convenuto (di cui eccepivano altresì la nullità), rilevando come la tesi di una pretesa colpa dei chiamati in causa era priva di ogni ragionevolezza (i genitori dell'attrice avevano appreso solo ex post quale fosse la natura dei percolamenti e si erano comunque sempre attivati per la pulizia dello spazio esterno, più volte al giorno).
La causa è stata quindi istruita a mezzo di prove orali e ctu e rimessa in decisione in data 17.102.2024.
La domanda svolta da parte attrice (promossa sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art.
2043 c.c., cfr. prima memoria ex art. 183 cpc) è fondata nei limiti che seguono.
al momento del verificarsi degli sversamenti di cui è causa era affetta da LES (lupus Parte_1 eritematoso sistemico) ed era seguita dai sanitari dell'Istituto Gaslini dall'aprile del 2014.
L'andamento della malattia veniva costantemente monitorato.
Durante l'ultimo day hospital del 24/07/2014 si era registrato un buon controllo clinico della malattia e veniva riportato un unico evento eccezionale: “dall'ultimo controllo in D.H. dell'11 luglio u.s. la ragazza è sempre stata bene, eccetto in un'unica occasione quando ha lamentato un forte dolore addominale, localizzato prevalentemente in fossa iliaca destra ed accompagnato da cefalea, nausea e vomito, durato un'intera giornata ed autolimitantesi, senza ricorso a terapia”.
Cefalea, febbre e vomito sarebbero ricomparsi in data 14.01.2015 (primo accesso di in Pronto Pt_1
Soccorso: dopo somministrazione di terapia antipiretica ed in considerazione del beneficio ottenuto veniva dimessa) e lo stato di salute dell' attrice si sarebbe seriamente aggravato solo nel mese di marzo
2015: in data 06.03.2015 accede, infatti, nuovamente in Pronto Soccorso per la comparsa, da Pt_1 due giorni di febbre e cefalea, seguite poi da astenia, diarrea e algia acuta della regione lombare della colonna vertebrale.
Viene quindi ricoverata, per mancato beneficio della terapia antidolorifica, presso la U.O Pediatria 2 – Reumatologia dell'Istituto Gaslini dove resta degente fino al 09.07.2015.
Durante la degenza, a partire dal 07.03.2015, presenta ipostenia ed algie degli arti inferiori e dall'08.03.2015 un quadro di paraplegia ed anestesia degli arti inferiori, per cui viene immediatamente effettuata una RM del midollo spinale che rileva una condizione di mieloradicolite con interessamento dei metameri D7-D9.
Un ulteriore esame RM encefalo-spinale viene eseguito in data 13/03/2015 con riscontro di “… lesione solida intradurale extramidollare con morfologia polilobata, isointensa in T1 e T2*, iso-ipointensa in
pagina 7 di 32 T2, priva di significativo enhancement contrastigrafico, con valori ADC di circa 500-600 sec/mm2 (dimensioni sul paino sagittale di circa 10 x 30 mm) localizzata antero-lateralmente a sn rispetto al cono midollare, tra le radici della cauda a livello di D12-L1. Incrementato il rigonfiamento e l'edema midollare che si estende dal cono fino a D7, caratterizzato da lieve restrizione della diffusione (valori
ADC di circa 450 sec/mm2) e minimi depositi emosiderinici ipointensi in T2 e T2*. Comparsa di iperintensità T2 con morfologia “a matita” sul piano sagittale e a “occhi di gufo” sul piano assiale da D3-D4 fino a D7. Persiste l'enhancement contrastigrafico delle radici della cauda equina … Quadro
RM di difficile e non univoca interpretazione: comparsa di lesione intradurale extramidollare con caratteristiche radiologiche aspecifiche in paziente con estesa mielite con associata componente ischemica e radicolite. Tale reperti, in associazione con il quadro clinico-laboratoristico, suggeriscono in prima ipotesi una possibile eziopatogenesi infiammatoria o in alternativa infettiva …”.
In data 24/03/2015 TI viene sottoposta ad intervento chirurgico di laminectomia D11-D12- L1 con asportazione totale della lesione intradurale extramidollare che si presentava “… biancastra, amorfa, di consistenza molle, non vascolarizzata …”.
Dopo un primo esame istologico effettuato presso l'Istituto da cui emergeva un Controparte_14 quadro probabilmente correlato a un'infezione la cui eziologia, però, appariva di difficile identificazione, si giunge alla diagnosi definitiva grazie alla ricerca diretta mediante PCR sul prelievo operatorio del risultata positiva. Persona_2
In particolare il caso era discusso collegialmente con centri di terzo livello internazionale e, dopo diverse ricerche infruttuose, su consiglio del centro di microbiologia di Oslo, si procedeva alla ricerca diretta mediante PCR del YM Tale ricerca, eseguita presso l'Ospedale Gemelli di Per_2
Roma su un frammento del tessuto prelevato nel corso del precedente intervento neurochirurgico, risultava essere positiva, mentre era negativa la ricerca del medesimo microorganismo su saliva e feci della paziente.
Si veda sul punto certificato medico sottoscritto dai Dott.ri , Persona_5 Persona_6 CP_15
dell'Istituto Gaslini in data 8/9/2015 di cui si trascrive il contenuto: “Con la
[...] Persona_7 presente si certifica che , nata il [...] e seguita dall'aprile 2014 presso la nostra Parte_1
U.O. per LES (lupus eritematoso sistemico), presenta una condizione di grave paralisi flaccida degli arti inferiori con coinvolgimento sfinterico, secondaria a mieloradicolite acuta, per cui è stata ricoverata presso la nostra U.O. dal 10.3.15 al 9.7.15. Le numerose indagini laboratoristiche e strumentali eseguite nel corso della degenza hanno permesso di identificare in data 1.6.15 la presenza
(mediante ricerca diretta con plymerase-chain-reaction) su materiale bioptico midollare di YM whipplei, agente patogeno della malattia di LE (vedi relazione clinica). Tale microrganismo è attualmente classificato come actinomicete Gram-positivo (SD Bentley et al. Sequencing and analysis of the genome of the LE's disease. Lancet 2003; 361: 637-644), ha distribuzione ubiquitaria e un meccanismo di trasmissione di tipo oro-fecale. A tale proposito si specifica che il patogeno è stato isolato in liquame e acque di scolo e con maggiore prevalenza nella feci dei soggetti che lavorano in queste condizioni rispetto al resto della popolazione ( Per_8 and NNs Principles and Practice of Infectious Disease 2015; pp 2418 – 2124). La
[...] percentuale di portatori sani di YM whipplei nella popolazione generale riportata in letteratura può arrivare al 35% (T Schneider et al. LE's disease new aspects of pathogenesis and treatment. 2008; 8:179 – 190). Secondo alcuni dati lo sviluppo clinico della malattia Controparte_16 di LE sarebbe favorito da un deficit immunologico specifico coinvolgente l'attività di macrofagi, linfociti T e produzione di immunoglobuline. Tale deficit, oltre che determinato da una predisposizione genetica, potrebbe anche essere secondario a cause iatrogene. In età pediatrica la malattia si presenta
pagina 8 di 32 spesso con febbre e diarrea e le localizzazioni più frequenti sono a carico del cuore e del sistema nervoso centrale. Le manifestazioni cliniche posso essere tuttavia le più varie in presenza di immunosoppressione (DE UG and and NNs Principles and Practice of Infectious Disease 2015; pp 2418 – 2124). La sintomatologia neurologica di è stata preceduta in data Pt_1
4.3.15 da un quadro gastro-intestinale presentato anche dal padre . I genitori Controparte_6 riferiscono nelle settimane precedenti un malfunzionamento del sistema fognario con conseguente infiltrazione di acqua, contaminata da materiale fecale umano, nel giardino adiacente l'appartamento della famiglia . Si ricorda che la paziente in quel momento era sottoposta a trattamento Pt_1 immunosoppressivo (azatioprina e steroide) per la malattia di base (LES) che già di per sé può causare immunodepressione. Pur non potendo stabilire un sicuro nesso di causalità tra l'esposizione a materiale potenzialmente inquinato da materiale fecale e l'insorgenza della sintomatologia neurologica presentata dalla paziente, si può affermare che i due eventi possono essere temporalmente ricollegabili e che essi sono stati considerati un elemento clinico di rilievo nell'elaborazione dell'ipotesi diagnostica definitiva. In fede: dott.ssa , dott. , prof. Persona_5 Persona_6 (U.O. Pediatria 2 – Reumatologia); dott. (U.O. Malattie infettive).” CP_15 Persona_7
E' stata quindi ipotizzata dai sanitari del Gaslini, anche alla luce della patologia di base autoimmune (LES), una patogenesi immunomediata della mielo-radicolite, possibilmente indotta da un episodio infettivo (cfr. lettera di dimissioni ricovero dal 06.03.2017 al 17.03.2017).
Infatti i genitori della paziente, in allora minorenne, su esplicita richiesta dei sanitari, li avevano informati del malfunzionamento del sistema fognario avvenuto nelle settimane precedenti al ricovero di e della conseguente infiltrazione di acqua contaminata da materiale fecale umano nel giardino Pt_1 adiacente l'appartamento della famiglia . Pt_1
Ragion per cui i sanitari espressero, già in allora, come detto, il loro motivato parere: “pur non potendo stabilire un sicuro nesso di causalità tra l'esposizione a materiale potenzialmente inquinato da materiale fecale e l'insorgenza della sintomatologia neurologica presentata dalla paziente, si può affermare che i due eventi possono essere temporalmente ricollegabili e che essi sono stati considerati un elemento clinico di rilievo nell'elaborazione dell'ipotesi diagnostica definitiva. In fede: dott.ssa , dott , prof. (U.O. Pediatria 2 - Persona_5 Persona_6 CP_15
Reumatologia); dott. (U.O. Malattie Infettive). Persona_7
Gli accertamenti istruttori svolti in giudizio hanno quindi cercato di fare luce sull'eziologia del danno e, prima ancora, sul concreto accadimento degli episodi infiltrativi, visto che Il Controparte_8
ha contestato in giudizio tutto (esistenza di percolamenti di acque luride, origine
[...] condominiali degli stessi, effettivo contagio, origine della malattia), ponendo sostanzialmente la patologia di base dell'attrice quale fonte di interruzione di ogni nesso causale e il mancato rispetto delle più elementari regole igienico-sanitarie quale causa concorrente se non assorbente dell'evento. Finendo così per addossare sull'attrice e sui suoi genitori la sostanziale responsabilità di tutto quanto accaduto.
Quel che è documentato e provato è invece che:
▪ il giardino – terrazzo al servizio dell'immobile ove dimorava la famiglia era ubicato tra Pt_1
l'alloggio stesso e un muraglione, alto circa 12 m., di contenimento del terreno sovrastante sul quale insiste il Condominio di Via Bari 21 e 21A. Nel muraglione esistevano numerosi fori per tubi di drenaggio dell'acqua piovana ma, nell'anno 2014, si verificavano nel condominio di Via
Bari 21 e 21A imponenti perdite fognarie per la rottura dei condotti, e i liquidi in elevata pagina 9 di 32 quantità fuoriuscivano dal muro di contenimento dell'immobile sovrastante nel giardino di pertinenza della famiglia;
Pt_1
▪ i percolamenti (di acque luride) sono cominciati nel mese di giugno 2014 e sono stati ignorati e sottovalutati dal;
CP_1
▪ il Condominio di Via Bari 21- 21A ha provveduto ad eseguire delle riparazioni parziali delle condutture solo nel mese di marzo/maggio 2015, con ciò dimostrando la loro evidente inefficienza (cfr. verbale assemblea 07.07.2015 e 31.07.2015: in occasione dell'assemblea condominiale del condominio di A del 07/07/2015 si era discusso in merito a CP_1 CP_8
“Valutazioni e delibere su necessarie opere alla condotta fognaria”. Nello specifico, dal verbale di assemblea si apprende: “… L'Amministratore relaziona ai presenti del primo intervento eseguito per riparare un primo tratto di condotta fognaria passante nei giardini lato via del
Lagaccio, durante tale intervento si è verificato il cedimento in più punti della condotta di scarico, si discute ampiamente in merito a possibili riparazioni ed alla vetustà della stessa, i costi sono elevati … ma i presenti ritengono più opportuna l'esecuzione di una nuova condotta di scarico, si delibera l'esecuzione dell'opera previo ottenimento di alcuni preventivi …”. Ancora, dal verbale dell'assemblea condominiale del condominio di Via del Legaccio del Pt_3 31/07/2015 si legge: “… L'Amministratore spiega che il SI. ha un problema per Pt_1 perdita di acqua da al suo terrazzo. E relazione che ha deliberato di date CP_1 CP_1 corso ad opere di rifacimento di tutto il tratto fognario …”. In data 13/08/2015 l'Amministrazione del condominio di dava comunicazione ai propri Controparte_8 condomini che – in data 27/08/2015 – avrebbero avuto luogo sopralluoghi per procedere ai preventivi per il rifacimento della condotta fognaria che sarà poi stata integralmente sostituita, con approvazione dei relativi interventi da parte dell'assemblea nel settembre del 2015);
▪ la famiglia provvedeva con regolarità alla pulizia giornaliera dello spazio fin dai primi Pt_1 versamenti: l'acqua putrida era tracimata senza sosta ma la famiglia, all'oscuro della rottura della fognatura del palazzo soprastante, era addirittura rassicurata dagli stessi tecnici del
Condominio che avevano attribuito le perdite a fenomeni del tutto normali di fuoriuscita di acqua piovana;
▪ la natura putrida delle acque è fatto che la famiglia ha potuto appurare, nel giugno del Pt_1
2015, solo grazie alle informazioni apprese da un proprio tecnico di fiducia ( ) e Persona_9 al responso dell'Agenzia Regionale Arpal cui il padre di si rivolse raccogliendo un Pt_1 campione di liquame, da lui stesso prelevato il 29.6.15, secondo le corrette modalità indicate da Arpal. Il "Rapporto di prova" dell'Agenzia evidenziava valori elevati di coliformi totali e di coliformi fecali, che erano con ogni evidenza significativi della presenza di uno scarico fognario. Si veda il referto di ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure -
6.7.2015 - Rapporto di prova n. RDP20150012695 del 6.7.2015 - «Campione: acqua colamento giardino (via del Lagaccio 34 B) prelevato dal sig. il 28.6.15. Note: campione Controparte_6 con indici microbici di contaminazione fecale in quantità elevata, pertanto presumibilmente contaminata da liquami di origine fognaria»;
▪ all'epoca dei fatti tredicenne, ha sviluppato, solo dopo la lunga esposizione agli scoli Pt_1 di liquami provenienti dal , un'infezione acuta da Controparte_8
YM LEi con successiva cronicizzazione e sviluppo della malattia di LE con interessamento prevalente del midollo spinale.
pagina 10 di 32 Tutto questo emerge inequivocabilmente dai documenti prodotti, dalla prova orale svolta e dalla ctu licenziata nel corso del giudizio.
a) Sulla prima manifestazione dei percolamenti, la loro intensificazione, lo stato di inefficienza e la rottura dello scarico fognario condominiale, l'inerzia del Condominio e la costretta esposizione a liquami – nonostante l'adozione da parte della famiglia delle misure igieniche precauzionali necessarie - tutti i testi hanno riferito in modo convergente.
Si veda in particolare la deposizione della teste di professione commerciante non Testimone_1 parente, indifferente, che, interrogata sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. di parte attrice ha così riferito:
“Conosco la famiglia in quanto il fratello di è sempre stato compagno di scuola di mio Pt_1 Pt_1 figlio Sono stata a casa dei signori anche quando c'erano i percolamenti Pt_1
17. Vero che all'inizio dell'estate del 2014 ( fine maggio – inizio giugno) si è presentato un percolamento di acqua mista a terriccio dal muro di contenimento del caseggiato di CP_8
[...
A.
I percolamenti venivano dal muraglione del giardinetto della cameretta di e di Il Pt_1 Per_10 periodo era giugno del 2014. ADR io mi recavo frequentemente a casa degli in quanto i nostri Pt_1 figli erano spesso insieme sia a scuola che frequentando gli stessi sport e spesso noi mamme ci davamo una mano e poi è subentrata anche un'amicizia
18. Vero che l'acqua fuoriuscita andava poi a raccogliersi sulla pavimentazione del terrazzo e lungo i bordi.
E' vero, inizialmente il percolamento scorreva lungo il muro poi ha iniziato a depositarsi sul terrazzo
19. Vero che i genitori di provvedevano ad avvertire l'Amministratore del Parte_1 proprio condominio chiedendo di fare intervenire un tecnico esperto;
Parte_4
E' vero, tantissime volte hanno tentato di contattare l'amministratore e in tante occasioni ero anche io presente personalmente quando cercavano di mettersi in contatto con lui
20. Vero che l'amministratore ignorava la richiesta;
E' vero, che sappia io l'amministratore non ha mai riscontrato le richieste
21. Vero che durante tutta l'estate del 2014 il fenomeno del percolamento è diventato via via più consistente e l'acqua proveniente dal muro era maleodorante
E' vero e preciso che inizialmente sembrava acqua sporca poi ha iniziato a diventare come melma, tipo muschio. E' vero ricordo che il percolamento era anche maleodorante, ricordo che dava proprio fastidio, c'era proprio puzza
22. Vero che la tracimazione di acqua persisteva anche in assenza di fenomeni atmosferici di pioggia intensa .
pagina 11 di 32
E' vero, questo percolamento c'era anche quando non pioveva. Mi è capitato di essere a casa loro che non pioveva e il percolamento c'era lo stesso. Qualche volta ho anche aiutato la mamma di a Pt_1 pulire il terrazzo
23. Vero che i genitori di contattavano nuovamente l'amministratore senza Parte_1 ricevere riscontro alcuno né ottenevano la visita da parte di un tecnico specializzato;
E' vero, anche perché non si riusciva a trovare una soluzione, l'acqua c'era sempre e così anche l'odore
24. Vero che alla fine dell'estate 2014 l'amministratore inviava due tecnici che dopo un sopralluogo affermavano che si trattava di fuoriuscita di acqua piovana;
E' vero per quanto riferitomi dalla mamma di il giorno stesso che i tecnici del Pt_1 CP_1 erano andati a fare il sopralluogo. Ricordo che mi disse che i tecnici le avevano detto che si trattava di acqua piovana
25. Vero che dal mese di novembre 2014 il fenomeno del percolamento diventava sempre più consistente fino ad invadere l'intera terrazza e si formavano sulla pavimentazione chiazze maleodoranti.
Sì è vero, il percolamento è durato praticamente tutta l'estate e anche nell'inverno successivo, me lo dicevano
26. Vero che l'acqua che fuoriusciva schizzava anche contro i vetri della porta finestra che doveva rimanere chiusa;
Sì è vero, l'ho visto personalmente e così anche il fatto che dovessero tenere la tapparella giù per evitare gli schizzi sulla finestra
27. Vero che genitori di facevano intervenire un proprio tecnico nella persona di Parte_1
che riferiva come le infiltrazioni consistevano nella tracimazione di acqua dello Persona_9 scarico fognario del;
Controparte_17
Si è vero so che poi hanno fatto venire un loro tecnico il quale aveva riconosciuto che c'era una fognatura rotta in più punti per quanto riferitomi sia dalla che dal tecnico stesso con il quale CP_7 avevo parlato in quanto conoscevo poiché abitava in zona
28. Vero che i genitori informavano nuovamente della circostanza l'amministratore;
Sì è vero per quanto mi è stato riferito
29. Vero che la madre dell'attrice , nel perdurare del percolamento, puliva e CP_7 lavava il terrazzo con un prodotto disinfettante due volte al giorno;
E' vero e ribadisco che anche io ogni tanto l'ho aiutata nella pulizia del terrazzo
pagina 12 di 32 31. .Vero che la famiglia solo nei primi mesi del 2015 veniva informata della rottura Pt_1 dell'impianto fognario del sito in Genova dall'idraulico del CP_1 Controparte_8 condominio stesso che riferiva anche come il collettore fognario fosse rotto in diversi punti.
E' vero per quanto riferito da loro, ricordo che poi l'amministrazione aveva mandato un loro tecnico,
32. Vero che le riparazioni dell'impianto fognario del Condominio di Via Bari 21 -21A sono state eseguite parzialmente nel mese di luglio 2015 come risulta dal verbale di assemblea del 7 luglio
2015 del Bari 21- 21A Controparte_8
Non lo so. Se sono venuti sono venuti parecchio tempo dopo che si è ammalata sempre per Pt_1 quanto riferitomi dalla mamma di Pt_1
33. Vero che le foto prodotte rappresentano lo stato della terrazza durante il periodo in cui si è verificato il percolamento
Sì è vero presa visione delle foto confermo lo stato del terrazzo durante il percolamento come ivi rappresentato
34. Vero che nel mese di marzo 2015 improvvisamente accusava comparsa di Parte_5 febbre con cefalea e diarrea.
E' vero, io sono stata presente anche a volte quando ha iniziato a stare male. Perché non è Pt_1 stata subito ricoverata appena ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Mi sembra che dai primi sintomi al ricovero in ospedale sia passata una settimana/10 giorni circa e in quei giorni è capitato che io andassi a casa loro
35. Vero che in data 6.3.15 si presentava un dolore acuto in sede lombare non responsivo a fans, per cui veniva ricoverata all'Ospedale Gaslini ove la sera del 7 aprile 2015 lamentava Pt_1 ipostenia e dolore agli arti inferiori e dolore acuto che non rispondeva neppure alla terapia farmacologica alla regione lombare.
E' vero e proprio dai dolori agli arti inferiori che si è deciso di portarla in ospedale, lo ricordo bene perché era un sabato e io quel giorno avevo preso il fratello di e l'ho tenuto con me insieme a Pt_1 mio figlio
50. vero che nel giugno 2015 si rivolgeva direttamente al laboratorio di Genova Controparte_6 dell'Agenzia Regionale Arpal per l'esame batteriologico di un campione di liquame da lui stesso prelevato il 29.6.15, secondo le corrette modalità indicate da Arpal.
Ricordo che mi dissero che avrebbero fatto qualche cosa in tal senso ma non so nello specifico a quale laboratorio si siano rivolti.
Di analogo tenore sono le deposizioni dei testi , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Tes_5 Tes_6 Testimone_7
Si veda ancora, nello specifico, la deposizione della teste : Testimone_8
pagina 13 di 32 17. Vero che all'inizio dell'estate del 2014 (fine maggio – inizio giugno) si è presentato un percolamento di acqua mista a terriccio dal muro di contenimento del caseggiato di CP_8
[...]
E' vero i percolamenti hanno iniziato a manifestarsi all'inizio dell'estate del 2014, io frequentavo spesso l'abitazione di mia nipote e posso dire che i percolamenti erano collocati per lo più su di un muraglione che si trovava su di un terrazzo al quale si accedeva dalla camera da letto dei bambini nella quale dormiva anche . Pt_1
18. Vero che l'acqua fuoriuscita andava poi a raccogliersi sulla pavimentazione del terrazzo e lungo i bordi. E' vero. I percolamenti dal muraglione si posizionavano sulla pavimentazione del terrazzo.
19. Vero che i genitori di provvedevano ad avvertire l'Amministratore del proprio Parte_1 condominio chiedendo di fare intervenire un tecnico esperto;
E' vero per quanto Parte_4 riferitomi dai genitori di . Ricordo che mio fratello mi disse anche di aver tentato più volte di Pt_1 contattare l'amministratore, ma senza riuscirvi.
20. Vero che l'amministratore ignorava la richiesta;
E' vero per quanto riferitomi dai genitori di , i quali mi dissero di aver tentato di contattare Pt_1 l'amministratore non appena iniziarono a manifestarsi i percolamenti, ma di essere riusciti a relazionarsi con lui solo verso l'inverno quando la situazione era ormai peggiorata.
21. Vero che durante tutta l'estate del 2014 il fenomeno del percolamento è diventato via via più consistente e l'acqua proveniente dal muro era maleodorante
E' vero e ciò ho anche constatato personalmente nelle occasioni in cui ho frequentato l'abitazione. L'odore era ancora più consistente nel periodo estivo e ricordo che in quel periodo tenevano anche chiusa la porta a vetri che accedeva a quel terrazzo ed anche le veneziane, proprio per evitare che l'odore invadesse l'appartamento.
22. Vero che la tracimazione di acqua persisteva anche in assenza di fenomeni atmosferici di pioggia intensa.
E' vero e ciò ho constatato personalmente.
23. Vero che i genitori di contattavano nuovamente l'amministratore senza Parte_1 ricevere riscontro alcuno né ottenevano la visita da parte di un tecnico specializzato;
E' vero rimando a quanto già esposto.
24. Vero che alla fine dell'estate 2014 l'amministratore inviava due tecnici che dopo un sopralluogo affermavano che si trattava di fuoriuscita di acqua piovana;
E' vero, so per quanto riferitomi dai genitori di che poi erano riusciti a prendere contatti con Pt_1 l'amministratore e mi sembra che nel periodo invernale avessero mandato qualcuno per verificare la situazione.
pagina 14 di 32 25. Vero che dal mese di novembre 2014 il fenomeno del percolamento diventava sempre più consistente fino ad invadere l'intera terrazza e si formavano sulla pavimentazione chiazze maleodoranti.
E' vero la situazione a novembre del 2014 era addirittura peggiorata anche in ragione del periodo invernale e delle piogge più frequenti.
26. Vero che l'acqua che fuoriusciva schizzava anche contro i vetri della porta finestra che doveva rimanere chiusa;
E' vero oltre che per l'odore la porta a vetri e le finestre rimanevano chiuse anche per evitare che il percolamento, una volta caduto sul pavimento, schizzasse all'interno della camera da letto.
27. Vero che genitori di facevano intervenire un proprio tecnico nella persona di Parte_1
che riferiva come le infiltrazioni consistevano nella tracimazione di acqua dello Persona_9 scarico fognario del;
Controparte_17
E' vero per quel che mi hanno riferito i genitori di . E ricordo che loro mi dissero che il Pt_1 tecnico aveva loro riferito che non era una questione di acque bianche, ma di acque sporche.
28. Vero che i genitori informavano nuovamente della circostanza l'amministratore;
E' vero sempre per quanto riferitomi dai genitori anche dopo il sopralluogo del tecnico i genitori di
avevano avvisato l'amministratore di quanto loro riferito chiedendogli di intervenire per Pt_1 porre rimedio alla situazione.
29. Vero che la madre dell'attrice , nel perdurare del percolamento, puliva e CP_7 lavava il terrazzo con un prodotto disinfettante due volte al giorno;
E' vero. Ho anche assistito ad alcune pulizie effettuate dalla SI.ra sul terrazzo;
altre volte CP_7 mi riferiva che lo aveva fatto. Puliva anche più volte al giorno cercando di pulire il più possibile.
31. .Vero che la famiglia solo nei primi mesi del 2015 veniva informata della rottura Pt_1 dell'impianto fognario del sito in Genova dall'idraulico del CP_1 Controparte_8 condominio stesso che riferiva anche come il collettore fognario fosse rotto in diversi punti.
Non ricordo il periodo preciso, ma mio fratello mi aveva riferito che c'era una perdita dal condominio di acque scure.
32. Vero che le riparazioni dell'impianto fognario del Condominio di Via Bari 21 -21A sono state eseguite parzialmente nel mese di luglio 2015 come risulta dal verbale di assemblea del 7 luglio
2015 del Condominio di Via Bari 21- 21A
So che erano andati a controllare, ma non so se siano stati effettuati lavori e non so neppure il periodo di tempo degli ultimi controlli.
33. Vero che le foto prodotte rappresentano lo stato della terrazza durante il periodo in cui si è verificato il percolamento
pagina 15 di 32 E' vero. Presa visione delle foto confermo che ivi è rappresentato lo stato del terrazzo nel periodo di percolamento.
34. Vero che nel mese di marzo 2015 improvvisamente accusava comparsa di Parte_5 febbre con cefalea e diarrea.
E' vero. Ricordo che ai primi di marzo 2015 ha iniziato a non stare bene accusando mal di pancia, mal di testa. Non ero presente personalmente all'inizio dei sintomi, ma me lo hanno riferito telefonicamente.
35. Vero che in data 6.3.15 si presentava un dolore acuto in sede lombare non responsivo a fans, per cui veniva ricoverata all'Ospedale Gaslini ove la sera del 7 aprile 2015 lamentava Pt_1 ipostenia e dolore agli arti inferiori e dolore acuto che non rispondeva neppure alla terapia farmacologica alla regione lombare.
E' vero, so che il 7 marzo 2015 è stata portata al Gaslini e l'8 marzo 2015, sentita Pt_1 telefonicamente, questa mi riferiva di non riuscire più a muovere le gambe.
50. vero che nel giugno 2015 si rivolgeva direttamente al laboratorio di Genova Controparte_6 dell'Agenzia Regionale Arpal per l'esame batteriologico di un campione di liquame da lui stesso prelevato il 29.6.15, secondo le corrette modalità indicate da Arpal.
E' vero. Ricordo che ne avevo parlato con mio fratello e infatti ero d'accordo sull'indagare sui percolamenti. So che poi è stato analizzato un prelievo a campione e mi hanno riferito che erano risultati presenti dei batteri fecali.
Si veda altresì, quanto all'irreprensibile condotta dei genitori, la deposizione del teste Testimone_9
All'epoca dei fatti ero piccolo, ma ricordo che mia mamma mi diceva sempre di non uscire mai sul terrazzo perché c'era la fogna che colava e schizzava e di tenere sempre chiusa la finestra. Io volevo andare a giocare fuori in giardino, ma mia mamma me lo impediva. Ricordo che c'era anche puzza. So che i miei genitori chiamavano l'amministratore che doveva mandare qualcuno a fare i controlli, ma poi non veniva mai nessuno. Ricordo che dopo un po' di tempo era venuto qualcuno, ma mi sembra che avesse detto che si trattava di acqua piovana. Poi abbiamo chiamato il SI. che era nostro Per_9 vicino di casa e che era del mestiere e lui diceva che non era acqua piovana, ma che era fogna quella che colava. ADR Giudice: non ricordo se siano stati fatti degli interventi. Ricordo che mia mamma puliva spesso il terrazzo anche tre quattro volte al giorno e lo ricordo perché la vedevo. Viste le foto, ricordo la stato dei luoghi così come rappresentato. Ricordo che l'8 marzo 2015 mi sorella ha smesso di camminare ed è stata ricoverata. A me non l'hanno detto subito, ma dopo qualche giorno perché ero piccolino. Mia sorella era in terza media ed ha fatto gli esami al Gaslini. So che mia sorella si era iscritta al ma non ha mai frequentato perché i miei lavoravano e non c'era nessuno che la Per_11 potesse accompagnare a scuola. So che voleva frequentare il perché le piaceva Pt_1 Per_11 l'indirizzo psico-pedagogico, ma non ricordo se volesse proseguire all'università o meno. ADR Giudice: dopo abbiamo cambiato casa.
pagina 16 di 32 b) Sulla provenienza dei liquami dal bene (condotta fognaria) di pertinenza del , CP_1 in particolare, non può esservi parimenti dubbio.
Il esclude la circostanza per il sol fatto che si attesta, nel verbale che raccoglie la denuncia CP_1 fatta in Comune dal sig. , l'esecuzione da parte del in occasione di un primo Pt_1 Parte_6 sopralluogo nel settembre del 2015, di prove con il colorante (fluorescina monosodica) con esito negativo (cfr. all. 23 fascicolo parte attrice).
Appare evidente che tale labile elemento (l'esito negativo può discendere anche da fattori legati al tipo di materiale con il quale il colorante si trova ad interagire) non può scalfire l'ampio corredo probatorio raccolto in giudizio, che va in direzione assolutamente opposta.
Si veda, in particolare la deposizione del teste (che è provato abbia eseguito i lavori per Persona_9 conto del convenuto e che ha riferito sulle circostanze in modo genuino, nonostante il CP_1
, in comparsa conclusionale, paia voglia mettere in dubbio il ricordo del teste per il sol CP_1 fatto che questi ha riferito, per evidente errore, in apertura di verbale, di aver eseguito i lavori per conto del 21-21 A o non abbia saputo collocare con chirurgica precisione il Parte_7 mese in cui è intervenuto).
Il teste (“Conosco la famiglia poiché vicini di casa sino a circa 3 anni fa. Eravamo amici della Pt_1 famiglia . ADR: ho eseguito gli interventi al Condominio civ. 20-23 di in Genova, Pt_1 CP_1 quello soprastante il condominio dove abitava la famiglia su incarico dell'amministratore di Pt_1 condominio circa sei anni e mezzo fa”), ha così riferito:
17. Vero che all'inizio dell'estate del 2014 (fine maggio – inizio giugno) si è presentato un percolamento di acqua mista a terriccio dal muro di contenimento del caseggiato di CP_8
[...
A.
Io avevo preso visione della situazione circa 5-6 mesi prima di eseguire i lavori che ho detto sopra, ma so che prima di me era intervenuta un'altra persona ma non so se e quali di interventi abbiano eseguito. Io ho fatto tutta la linea della fognatura che era tutta marcia perché era nata quando erano stati costruiti i palazzi.
18. Vero che l'acqua fuoriuscita andava poi a raccogliersi sulla pavimentazione del terrazzo e lungo i bordi.
Preciso che questa tubazione era proprio rotta nel punto in cui sotto c'era il giardinetto di pertinenza dell'appartamento della famiglia e li si raccoglievano le acque sporche sulla pavimentazione Pt_1 del terrazzino scorrendo dal muraglione in pietra.
25. Vero che dal mese di novembre 2014 il fenomeno del percolamento diventava sempre più consistente fino ad invadere l'intera terrazza e si formavano sulla pavimentazione chiazze maleodoranti.
Al momento del mio sopralluogo posso dire che l'odore proveniente da tali percolamenti era tale da non poter stare sul terrazzo.
26. Vero che l'acqua che fuoriusciva schizzava anche contro i vetri della porta finestra che doveva rimanere chiusa;
pagina 17 di 32 Secondo me sì.
27. Vero che genitori di facevano intervenire un proprio tecnico nella persona di Parte_1
che riferiva come le infiltrazioni consistevano nella tracimazione di acqua dello Persona_9 scarico fognario del;
Controparte_17
E' vero. Io ero stato inizialmente contattato dalla famiglia per un sopralluogo al quale ha Pt_1 assistito anche l'amministratore del Condominio che successivamente mi ha conferito l'incarico per l'intervento di cui ho detto. Confermo, come detto prima, di aver constatato una rottura nella tubazione della fognatura che era tutta marcia da cima a fondo. La rottura più grossa l'ho trovata sotto il muraglione dei SI.ri . Pt_1
32. Vero che le riparazioni dell'impianto fognario del Condominio di Via Bari 21 -21A sono state eseguite parzialmente nel mese di luglio 2015 come risulta dal verbale di assemblea del 7 luglio 2015 del Condominio di Via Bari 21- 21A
Mi sembra di essere intervenuto nel mese di marzo 2015. Non so se dopo il mio siano stati fatti ulteriori interventi, ma penso che diversamente mi avrebbero chiamato in quanto il lavoro era in garanzia. Preciso di aver sostituito tutta la tubazione.
33. Vero che le foto prodotte rappresentano lo stato della terrazza durante il periodo in cui si è verificato il percolamento
E' vero, viste le fotografie riconosco la situazione del terrazzo del SI. prima del mio Pt_1 intervento.
34. Vero che nel mese di marzo 2015 improvvisamente accusava comparsa di Parte_5 febbre con cefalea e diarrea.
E' vero e lo so in quanto, come detto, abitavo lì vicino
D'altra parte, se, come sostenuto “la perdita della fognatura del Caseggiato di Controparte_17 esistente prima dei lavori non percolava nel giardino della famiglia ”, cfr. pag. 24 comparsa Pt_1 conclusionale, si fa davvero fatica a capire il motivo per cui il Condominio si sia determinato a sottoscrivere con il sig. un verbale di conciliazione inerente il contenzioso da quest'ultimo Pt_1 instaurato per ottenere il risarcimento dei danni da ripristino dei luoghi (cfr. all. 32 fascicolo parte attrice).
c) Sull'eziologia della patologia che affligge oggi e sulla correlazione causale tra Pt_1 l'esposizione ai liquami provenienti dal bene di pertinenza condominiale e l'insorgenza della stessa non può, allo stesso modo, esservi alcun dubbio.
Si vedano sul punto le conclusioni rassegnate dal ctu prof. di cui si ritrascrivono i passaggi Per_12 essenziali:
▪ sulla base dei dati presentati fino ad ora, appare evidente che – secondo il criterio probatorio civilistico del più probabile che non – l'esposizione alla perdita fognaria, quindi al
pagina 18 di 32 materiale fecale, avvenuta da maggio/giugno 2014 a marzo 2015 (momento in cui la p. era ricoverata presso l'Istituto Giannina Gaslini) sia da riconoscersi come agente causale dell'infezione da sviluppata dalla SI.ra , la quale dava Persona_2 Pt_1 origine ad una cronicizzazione con sviluppo di malattia di LE con interessamento neurologico e successiva paraplegia flaccida con perdita del controllo sfinterico;
▪ nel caso di specie, in considerazione del dato circostanziale della prolungata esposizione al materiale derivante dalla perdita fognaria, di quanto emerso dall'analisi della documentazione in atti e dal colloquio medico legale con la perizianda, non è possibile riconoscere l'esistenza di differenti fattori eziologici che, con maggior probabilità rispetto a questo, rappresentino la fonte dell'avvenuta infezione. Infatti, sebbene come visto in precedenza esiste una certa percentuale di soggetti asintomatici portatori sani, nel caso in esame la p. sviluppava un'infezione acuta da YM LEi con successiva cronicizzazione e sviluppo di malattia di LE con interessamento prevalente del midollo spinale. In considerazione dei dati circostanziali, tale presentazione clinica è più probabilmente ascrivibile ad un'esposizione acuta ad elevate cariche di tale batterio che, come già riportato, ha una prevalente trasmissione per via oro-fecale ed è frequentemente isolato negli impianti di depurazione, piuttosto che a una condizione pregressa di portatrice asintomatica dell'infezione;
▪ l'insieme di tali dati, pertanto, permette di riconoscere l'esistenza di un nesso causale di ordine civilistico tra la prolungata esposizione al materiale fecale e l'infezione da sviluppata dalla perizianda, che conduceva la stessa all'attuale Persona_2 condizione di paraplegia con perdita del controllo sfinterico;
▪ sulla base di quanto precedentemente detto circo l'evoluzione del morbo di LE, non appaiono esserci dubbi interpretativi circa il nesso tra la sintomatologia lamentata nel marzo del 2015 e l'infezione, ma è altresì non escludibile che anche la sintomatologia del gennaio 2015 sia già ascrivibile al processo infettivo: infatti, si ricorda che la patologia di
LE presenta due fasi, una prodromica ed una stazionaria, che si susseguono con un lasso temporale medio di circa 6 anni, che – tuttavia – risulta ridotto in caso di immunosoppressione.
Si specifica, a tal proposito, che la p. è affetta da UP MA IC e che, da aprile 2014, è sottoposta a terapia immunosoppressiva. Non stupisce, quindi, che nella p. la patologia abbia avuto un'evoluzione relativamente rapida, considerando che l'esposizione al materiale fecale aveva inizio da settembre/ottobre 2014;
▪ in merito all'immunosoppressione iatrogena che presentava la SI.ra già all'epoca Pt_1 dei fatti, si deve considerare che la stessa abbia agito, a fronte dell'infezione da derivante con maggior probabilità dalla prolungata esposizione a Persona_2 materiale fecale, come fattore concausale nel favorire il rapido sviluppo della forma cronica dell'infezione con severo interessamento neurologico. Tale concausa patologica, tuttavia, non interrompe il nesso causale rilevato tra l'esposizione al materiale fecale, l'infezione e il successivo sviluppo della patologia, poiché in assenza dell'esposizione alla perdita fognaria la condizione di base della paziente non avrebbe potuto determinare, di per sé, l'insorgenza della patologia;
▪ infine, non si rilevano ulteriori possibili processi causali autonomi che abbiano potuto agire come fattore scatenante l'infezione e la successiva cronicizzazione in malattia di LE;
pagina 19 di 32 ▪ nel caso di specie, non si ritiene che ci siano elementi emergenti dalla storia clinica della perizianda che possano permettere di affermare che, in assenza dell'esposizione al materiale fecale, la malattia di con gli esiti permanenti da essa derivanti, Per_3 avrebbe avuto comunque insorgenza certa o probabile. Infatti la p., all'epoca dei fatti tredicenne, era un soggetto in sostanziali buone condizioni di salute, affetta da UP MA IC (LES) in terapia immunosoppressiva. Il LES è una patologia autoimmune caratterizzata da un quadro polimorfo di manifestazioni cliniche. In particolare, vi può essere coinvolgimento muscoloscheletrico con poliartrite intermittente, artrite similreumatoide e miosite, manifestazioni cutanee (dermatite da lupus), nefrite lupica, manifestazioni polmonari quali pleurite e versamento pleurico, pericardite, anemia e sintomi gastrointestinali, soprattutto in corso di episodio acuto della patologia. Il UP, altresì, può dare delle manifestazioni neurologiche, caratterizzate, principalmente da disfunzione cognitiva con deficit di memoria e di ragionamento, cefalee, crisi epilettiche, psicosi. La terapia del LES richiede un'immunosoppressione iatrogena, a cui la p. era già sottoposta all'epoca dei fatti. Tale condizione, come già espresso precedentemente, si ritiene abbia potuto agire come fattore concausale nello sviluppo della patologia infettiva cronica e della sua evoluzione, poiché la risposta immunitaria della p. contro l'infezione acuta era indubbiamente ridotta. Tuttavia, qualora non ci fosse stata l'esposizione al materiale fecale, non si ritiene possibile affermare che la p. avrebbe comunque sviluppato, con certezza od elevata probabilità, la stessa patologia. Infatti, alla base della malattia di LE resta l'infezione da YM LEi, che – per quanto precedentemente espresso – nel caso di specie si ritiene essere maggiormente probabile che sia derivata dall'esposizione prolungata al materiale fecale;
▪ In conclusione, dai dati circostanziali e da quanto riportato in Letteratura circa l'infezione da YM LEi e la sua possibile evoluzione, appare più probabile che l'esposizione prolungata ad elevate cariche batteriche presenti nel liquame fognario abbia fatto sì che la p. sviluppasse l'infezione acuta determinata da tale batterio e che tale infezione, a fronte dell'immunosoppressione iatrogena in atto già all'epoca dei fatti, evolvesse rapidamente in malattia di LE con interessamento neurologico irreversibile. Non si ritiene, pertanto, che in assenza dell'esposizione al materiale fognario vi siano elementi che, nel caso concreto, permettano di affermare che Parte_1 avrebbe comunque, con certezza o con elevata probabilità, sviluppato la patologia infettiva.
Si ravvisa quindi inequivocabile la responsabilità ex art. 2051c.c. (oltre che ex art. 2043 cc.) del posto che le perdite fognarie, in tutta evidenza trascurate, provenienti da beni di Controparte_18 sua proprietà, hanno provocato, per l'evidente esposizione alla quale suo malgrado è stata Pt_1 costretta, la patologia che oggi l'affligge e che, altrimenti, non si sarebbe mai verificata.
In particolare, lo stato di immuno-depressione della ragazza determinata dal trattamento della patologia di base (LES) l'ha solo resa soggetto più vulnerabile (cfr. ctu pag. 56): la preesistenza della malattia in capo al danneggiato ha costituito una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto ai fini del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, c.d. causalità materiale (Cassazione civile n. 28986/2019).
pagina 20 di 32 Cfr. in particolare Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018, secondo cui, quando difetti la prova che la menomazione pregressa sarebbe evoluta determinando autonomamente conseguenze invalidanti, alcuna rilevanza può essere attribuita a tale preesistenza, ai fini della individuazione del danno risarcibile, diversamente venendo ad applicarsi l'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia
- e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi -, siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati caratterizzati da cosiddetta "normalità".
In altre parole, solo qualora – e non è il caso di cui si discute - le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (cd. "thin skull rule"), l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Per un caso di interazione della condotta umana con la presenza di una patologia rara (nel caso di specie era la sindrome di HELLPL) si veda Cassazione civile n. 13864/2020: “la presenza di una inusuale complicazione nella gestosi, infatti, costituiva in tesi un'ipotesi di “concausa di lesione”: cioè un caso in cui le condizioni soggettive della vittima dell'illecito esponevano quest'ultima ad un maggior rischio di patire il danno, poi puntualmente avveratosi. Ma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile dei soggetti della stessa età e dello stesso sesso, tale circostanza non incide nè sul nesso di causa, nè sull'attribuzione della colpa, nè sulla liquidazione del danno (Cass. n. 28811 del 2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015, Rv. 635338 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 – 01)”.
Pers Peraltro, la patologia di base di ( neppure può essere addotta a motivo per circoscrivere Pt_1 l'entità delle conseguenza risarcibili sotto il diverso profilo della causalità giuridica, ex art 1223 c.c., non solo perché non aveva, all'epoca dei fatti, alcuna disfunzionalità d'organo in atto, ma Pt_1 perché è la stessa Suprema Corte di legittimità che, rispetto al tema delle menomazioni concorrenti e della possibile selezione delle conseguenze dannose risarcibili, ha affermato chiaramente che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale (come nel caso di specie) lo stato di «validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento (cfr. Cassazione civile Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35025 in motivazione).
Si veda sul punto ctu pag. 58: “ prima dei fatti in oggetto era un giovane di 13 anni Parte_1 in sostanziale buona saluta, completamente autonoma e indipendente, in grado di svolgere le attività proprie dell'età senza problemi (la p. frequentava il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e praticava ginnastica artistica). Alla visita medico-legale del 12/04/2023 la perizianda presentava paralisi flaccida degli arti inferiori con necessità di carrozzina, associata a perdita della sensibilità a partire dalla linea ombelicale trasversa e perdita del controllo sfinterico. Per tale
pagina 21 di 32 condizione la p. risulta essere portatrice di catetere a permanenza e necessita di eseguire l'evacuazione manualmente”.
Vale la pena infatti osservare che, con un attento follow-up e un trattamento precoce ed adeguato, l'80-
90% delle persone affette da lupus, come si apprende dalla letteratura medica, può aspettarsi di vivere una vita normale, e in ogni caso l'andamento della malattia è estremamente soggettivo e non prevedibile.
Il nesso eziologico, dunque, tra la malattia che affligge oggi e i percolamenti provenienti da Pt_1 bene di proprietà condominiale è pienamente provato.
La responsabilità è integrale, il risarcimento che ne consegue è pieno e non incontra alcuna riduzione.
Per completezza di motivazione si osserva, peraltro, se ancora ve ne fosse bisogno, che nessun concorso colposo ex art. 1227 c.c., né della ragazza nè dei suoi genitori, né, tanto meno, alcuna azione di “manleva” può essere invocata dal Condominio per il mancato rispetto di norme igienico sanitarie o alternativamente per il fatto che i medesimi non si sarebbero doverosamente “astenuti” dall'uso del giardino, in quanto è assolutamente comprovato in giudizio come la famiglia abbia fatto Pt_1 tutto quello che era umanamente possibile per denunciare e contrastare, anche con assidua pulizia degli spazi esterni, gli effetti dei percolamenti, a lungo ignorati dal , financo blindandosi in CP_1 casa, chiudendo finestre e tapparelle, per evitare gli schizzi, come ampiamente dimostrato (cfr. in particolare deposizione teste , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Tes_9
).
[...]
Che parte convenuta voglia ravvisare, in tanto, contraddizioni o incongruenze e si spinga financo a sostenere che l'unico effettivo canale di trasmissione siano stati i genitori, con buona pace di chi, gravato da specifici obblighi di custodia, ha lasciato un intero nucleo familiare a convivere con una fogna a cielo aperto, è tesi giuridicamente inaccettabile.
E rende parimenti inaccettabili le critiche rivolte all'elaborato peritale che è stato completo ed esaustivo nella ricostruzione degli accadimenti e dell'eziologia della malattia e ha mostrato una specifica conoscenza degli atti di causa – incluse le prove raccolte che il ctu mostra di aver bene esaminato, pur senza menzionarle espressamente, e che avvalorano il ragionamento e la valutazione tecnica espressa dal consulente, motivo per cui ogni eccezione di nullità è da respingere.
Le uniche contraddizioni che il giudicante coglie sono quelle delle difesa del il quale: CP_1
ha sostenuto in comparsa di costituzione che “Per ricomporre tali incongruenze – quelle a suo dire della ricostruzione attorea - l'unica possibile spiegazione plausibile è che, inizialmente, i percolamenti fossero effettivamente di acqua piovana, in quanto tale effettivamente non maleodorante, e che solo nell'estate del 2015 si siano verificati dei percolamenti di acque luride. Da parte nostra siamo infatti indotti a credere che qualunque genitore, sapendo che la propria figlia tredicenne era sottoposta per la cura della sua grave alterazione del sistema immunitario (il LES) ad una terapia farmacologica con effetti potenzialmente immunosoppresivi, non solo avrebbe evitato di farle frequentare una superficie interessata da percolamenti di acque luride, ma si sarebbe in ogni caso assicurato e avrebbe vigilato affinché la figlia rispettasse scrupolosamente le misure minime di igiene - che l'attuale - pandemia ha riportato all'attenzione delle masse - consistenti nel frequente lavaggio delle mani e, soprattutto, nell'evitare di toccare il viso e la bocca con le mani sporche (tanto più se sporche di liquami)” salvo poi sostenere in comparsa conclusionale, una volta che l'istruttoria ha confermato in pieno la natura pagina 22 di 32 fognaria dei percolamenti fin da principio, che chiunque doveva e poteva avvedersi che i percolamenti che si riversavano sul giardino non erano di acqua piovana (pag. 7 comparsa conclusionale);
ha sostenuto in comparsa di costituzione, atteso il meccanismo di trasmissione del batterio di tipo “oro- fecale” che “se i percolamenti presenti nel giardino frequentato dall'attrice contenevano davvero il e se l'attrice è stata contaminata proprio da tale batterio (sempre ammesso e Persona_2 non concesso che sia stato questo a scatenare la paralisi), ciò è potuto avvenire soltanto perché l'attrice si è sporcata le mani con i liquami e si è poi toccata la bocca con le mani sporche” salvo poi sostenere in comparsa conclusionale che addirittura il guardino dell'abitazione non sarebbe stato in effetti mai utilizzato da alcuno (pag. 7 comparsa conclusionale).
Non si ritiene di doversi soffermare oltremodo sul fatto che l'esposizione ad acqua di origine fognaria, pur con tutte le misure precauzionale che la famiglia ha dovuto, suo malgrado, adottare, pacificamente proveniente dallo scarico fognario rotto e poi riparato del , è l'unica ed esclusiva fonte di CP_1 contaminazione accertata.
Quanto ai danni risarcibili si osserva quanto segue.
risulta affetta (cfr. ctu pag. 58) dagli esiti della patologia sviluppata a seguito dei fatti Parte_1 di cui è causa che possono essere, sulla base della documentazione medica prodotta in atti, schematicamente riassunti in:
- paralisi completa degli arti inferiori;
- perdita della sensibilità degli arti inferiori a partire dalla linea ombelicale trasversa (livello T9 circa);
- vescica neurologica con perdita del controllo sfinterico e necessità di catetere a permanenza;
- perdita del controllo sfinterico anale con necessità di evacuazione manuale.
La SI.ra quindi, in considerazione dei postumi esitati dalla malattia di è Parte_1 Per_3 stata costretta a mutare radicalmente il proprio grado di autonomia;
in particolare:
▪ si è dovuta sottoporre a lungo iter riabilitativo per poter effettuare nuovamente attività della vita quotidiana, dovendosi adattare alla condizione di paraplegia e all'uso della carrozzina, per le quali – tuttavia – ad oggi necessita ancora di assistenza. In particolare, non è autonoma Pt_1 negli spostamenti dalla carrozzina e necessita di assistenza negli atti di igiene personale;
▪ inoltre, dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nel corso Pt_1 del ricovero presso l'Istituto Giannina Gaslini, si iscriveva presso il Liceo di Scienze Umane. Tuttavia, per la presenza di barriere architettoniche, non poteva accedere all'istituto scolastico, per cui inizialmente i docenti del liceo andavano a farle lezione al domicilio. Quando questo non è più avvenuto, dopo due anni dall'iscrizione, ha abbondonato gli studi all'età di 16 anni;
▪ ancora, a seguito dei fatti in esame, la famiglia è stata costretta a cambiare abitazione Pt_1 per la presenza di invalicabili barriere architettoniche nell'abitazione precedente. La visita medico legale effettuata in data 12/04/2023 dal ctu ha permesso di rilevare come lo stato clinico di si fosse sostanzialmente stabilizzato e cronicizzato, considerato – altresì – il lungo Pt_1 periodo di tempo trascorso dall'inizio della patologia, vale a dire marzo 2015, ovvero all'incirca 8 anni prima dell'esame obiettivo effettuato dal ctu. Per tali ragioni il consulente ha ritenuto pagina 23 di 32 che, nel prossimo futuro, la SI.ra non possa essere suscettibile di un marcato Pt_1 miglioramento o di un severo aggravamento dei postumi accertati.
Il danno biologico permanete alla salute è stato quindi stimato del tutto condivisibimente in misura parti all''80% della totale. Tale valutazione fa riferimento ai più recenti barèmes medico-legali di comune uso (CH E, RO L, ES U: “Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente” II Edizione, 2015; (curatori e CP_19 Pt_8 Per_14 [...] ; “Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico”, Per_15 CP_19
, 2016).
[...]
Il danno alla salute va sicuramente personalizzato perché le rinunce subite sono state eccezionali e non comuni: l'interruzione degli studi ai quali è stata costretta l'ha proiettata in una realtà del tutto Pt_1 diversa da quelle immaginata per il suo futuro (voleva frequentare l'università e conseguire la laurea in lettere o pedagogia, cfr. teste Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_10
) e la condizione di totale paralisi le ha impedito di coltivare Testimone_1 Testimone_11 l'attività sportiva (ginnastica artistica) alla quale prima si dedicava.
La personalizzazione va equitativamente riconosciuta in misura pari al 25% (Cass. civ. Sez. III, Ord.,
12.09.2022, n. 26805).
Il danno da invalidità temporanea assoluta è stato poi stimato dal ctu in gg. 388 pari ai periodi di degenza ospedaliera ed in istituti di riabilitazione, ed è stato vissuto in condizione di gravissima deprivazione, tale da giustificare il ricorso all'importo massimo tabellare.
Va altresì riconosciuto il danno morale, costituito dai “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” essendo incontestabile nel caso in esame: è riconosciuta invalido con totale e permanente inabilità Pt_1 lavorativa al 100%; è costretta su una carrozzina ed è portatrice di catetere fisso;
necessita di assistenza in tutti gli ambiti della vita (spostamenti, igiene personale); nonostante l'encomiabile forza (che le ha permesso di conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado nel corso del ricovero presso l'Istituto Giannina Gaslini e di ottenere un attestato di partecipazione ad un corso di onicotecnica per la ricostruzione in gel delle unghie, che svolge per hobby su parenti e amici presso la sua abitazione, cfr. ctu pag. 60) ha certamente sofferto per aver dovuto abbandonare gli studi, dopo essersi iscritta al Liceo di Scienze Umane, impossibile da frequentare per la presenza di barriere architettoniche, dolore che si ritiene l'abbia accompagnato durante tutto il sofferto percorso ospedaliero, nella consapevolezza che il suo sato di salute non è suscettibile di miglioramento.
Il danno complessivo, nella sua componente non patrimoniale, può essere quindi liquidato mediante ricorso alla Tabella di Milano, ultima versione, secondo il seguente prospetto di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 13 anni
Percentuale di invalidità permanente 80%
Punto danno biologico € 9.376,77 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.688,39 pagina 24 di 32 Punto danno non patrimoniale € 14.065,16
Punto base I.T.T. € 173,00
Giorni di invalidità temporanea totale 388
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 705.133,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 1.057.700,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 1.233.983,00
Invalidità temporanea totale € 67.124,00 Totale danno biologico temporaneo € 67.124,00
Totale generale: € 1.124.824,00
Totale con personalizzazione massima € 1.301.107,00
ha poi subito un danno patrimoniale da perdita della capacità a produrre reddito. Pt_1
Il ctu si è così espresso sul punto:
“I postumi permanenti esitati dalla vicenda di cui è causa incidono negativamente sulla capacità lavorativa della perizianda;
si ricorda, inoltre, che la perizianda risulta essere riconosciuta quale soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con percezione dell'indennità di accompagnamento, con revisione di tale condizione prevista per il 2024, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità. Poiché la perizianda si trova, allo stato attuale, costretta su carrozzina e dovendosi sottoporre a svuotamento del catetere più volte al giorno, è necessario che un eventuale ambiente lavorativo della p. sia privo di barriere architettoniche che le renderebbero l'accesso alla struttura impossibile e, altresì, sarebbe necessario per la p. un ambiente lavorativo che le permetta di assentarsi quando necessario. Pertanto, appare complicato elencare le singole attività lavorative totalmente precluse alla p. o, d'altro canto, quelle a lei possibili, poiché, a mero titolo esemplificativo, teoricamente la p. potrebbe svolgere anche attività di commessa o di cassiera, a patto che le stesse siano svolte in strutture idonee all'ingresso e al movimento con carrozzina, che il materiale di cui la stessa si dovrebbe occupare sia ad altezza adeguata e di basso peso e che la p. abbia i tempi necessari per praticare ciò di cui ha bisogno, come ad esempio lo svuotamento del catetere vescicale. Sulla base di tali considerazioni, tuttavia, secondo il sottoscritto la perizianda risulta essere in grado di svolgere, compatibilmente col titolo di studio della p. (diploma di scuola secondaria di I grado), principalmente attività lavorative di tipo sedentario e con orario limitato, quali
– ad esempio – attività di centralinista, operatrice di call-center, ecc. Si tenga altresì presente che la SI.ra , tramite lezioni al domicilio ha effettuato un corso, con conseguimento del relativo Pt_1 attestato, da onicotecnica per la ricostruzione in gel delle unghie e che, in sede di visita medico-legale, la stessa dichiarava che, al momento attuale, svolge tale attività per hobby su parenti ed amiche presso la propria abitazione. Pertanto, anche questa attività potrebbe essere trasformata in un vero e proprio lavoro che la p. potrebbe svolgere direttamente al proprio domicilio o, in alternativa, in un centro estetico al quale possa accedere facilmente in carrozzina e nel quale possa fare un orario limitato”.
pagina 25 di 32 Appare evidente come non sia realisticamente possibile immaginare per (che ha oggi 24 anni Pt_1 ed è quindi già entrata formalmente a pieno titolo nel “mondo del lavoro”) una sicura collocazione (che in effetti non esiste a tutt'oggi) e che l'an della pretesa risarcitoria sia provato (cfr. Cassazione civile n. 27353/2024 che valorizza come la gravità dei postumi riportati – nel caso di specie erano pari al 100%
- sia essa stessa indice presuntivo della perdita della capacità lavorativa;
in tema già Cassazione civile n. 25634/2013; Cassazione civile n. 20003/2014; Cassazione civile n. 3724/2019; Cassazione civile n. 35663/2023; Cassazione civile n. 29477/2023).
Come è noto il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro (art. 2057 c.c.) e può avvenire:
1. in forma di capitale
2. in forma di rendita.
La scelta è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito;
dal punto di vista finanziario la liquidazione nell'una o nell'altra forma è indifferente, purché – ove si scelga la forma del capitale – sia correttamente individuato il coefficiente di capitalizzazione (Cass. Ord. 6619/2018).
Nel caso di specie si ritiene che il risarcimento di tale posta di danno possa avvenire in forma di capitale.
Quanto ai criteri per la sua liquidazione, si ricorda che Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti, cfr. di recente Cassazione civile Sez. III ordinanza n.
5787 del 4 marzo 2024. In assenza di elementi certi, bene si può far riferimento al triplo delle pensione sociale come base di calcolo, cfr. Cassazione civile n. 29477/2023; cfr. sentenza n. 2135/2022 della Corte d'Appello di Palermo che ripercorre i precedenti della Suprema Corte di legittimità in materia (nel caso di specie si trattava di danno provocato da malpractise sanitaria ma le considerazioni sono del tutto sovrapponibili al caso in esame): “il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale“.
La base di calcolo può essere dunque il triplo della pensione sociale che deve essere opportunamente capitalizzata.
Sul punto si osserva che la capitalizzazione di una rendita futura è stata per moltissimi anni calcolata con le tabelle dell'INAIL del 1922 (r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403).
Da alcuni anni, in seguito a pressanti indicazioni della S.C. (da ultimo Cass. Sent. n. 9002 del
21/03/2022 e Cass. 20615 del 14/10/2015) che vanno ricondotte alla più risalente sentenza n. 4186 del
2 marzo 2004, vengono utilizzate dai Tribunali italiani delle tabelle (relativamente) più recenti, presentate in un incontro di studio del C.S.M. (tenutosi il 30 giugno -1° luglio 1989 a Trevi).
pagina 26 di 32 Entrambe le tabelle, elaborate nel settore assicurativo, sono, comunque, basate su tavole di mortalità (“attesa di vita”) della popolazione italiana e sull'andamento dei tassi di interesse legale ricollegati temporalmente al momento storico in cui sono state elaborate.
Le tabelle utilizzate nella prassi giudiziaria sono state, però, ritenute entrambe inadeguate (in particolare quelle INAIL del 1922) da varie decisioni della Corte di Cassazione che ha invitato ad utilizzare tecniche, formule e tabelle più aggiornate e adeguate.
In particolare i parametri di inadeguatezza delle tabelle del 1922 sono stati ravvisati in due fattori posti a base delle tabelle adottate: l'aumento della vita media e la diminuzione dei tassi di interesse. In particolare, si veda Cassazione civ. 14 ottobre 2015, n. 20615 che evidenzia l'inadeguatezza degli strumenti utilizzati dai giudici di merito: secondo la citata pronuncia il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n.
1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.).
Il principio di diritto è stato ribadito da più recenti pronunzie (da ultimo Cass. [sent.] 21 marzo 2022 n.
9002 e [ord.] Cass. 2 maggio 2022 n. 13727, Cass. 10 marzo 2022 n. 7821 e 31 agosto 2020 n. 18093).
La Cassazione, annullando le decisioni di merito che avevano applicato le obsolete tabelle del 1922, ha anche offerto anche una prospettiva di soluzione: applicare coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano” (Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
La Corte di Cassazione in talune recenti pronunzie (da ultimo Cass. 21 marzo 2022 n 9002; Cass.15 novembre 2019 n. 29718) ha ritenuto che l'utilizzo delle tabelle del 1922 fosse ancora consentito, purché venisse introdotto un qualche correttivo, "non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa" (innalzando così i valori liquidatori).
Questi correttivi sono stati fatti propri dalla Tabella realizzata e approvata dall'Osservatorio milanese il 14 dicembre 2022 che utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato,
2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione,
3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica,
4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella 2022 è basata sulla mortalità dl
2021, 5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022, 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).
La Tabella Milanese consente quindi di procedere alla capitalizzazione secondo parametri che si ritengono adeguati.
Il danno patrimoniale futuro può essere quindi così quantificato:
pagina 27 di 32 ✓ occorre partire dall'importo dell'assegno sociale annuo (L'INPS, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha fissato l'importo dell'assegno sociale a 6.947,33 euro annui, che corrispondono a 534,41 euro per 13 mesi;
✓ occorre moltiplicare detto importo per tre per ottenere il valore della rendita annua pari al triplo della pensione sociale: euro 20.841,99;
✓ occorre identificare nella riga in giallo della Tabella Milanese l'età a partire dalla quale il danno si produrrà ovvero l'età a partire dalla quale la rendita si possa considerare perduta (età lavorativa che corrisponde in media a circa 24 anni, cfr. indagine OCSE del 2021);
✓ occorre calcolare il numero di anni (durata) per cui si presume tale rendita verrà perduta, che trova come dato finale quello dell'età pensionabile (67-24= 43);
✓ occorre incrociare i due valori (24/43) nella tabella Femmine per individuare il coefficiente applicabile: 52,05;
✓ occorre moltiplicare la rendita per tale coefficiente: 20.841,99x52,05= 1.084.825,57.
Totale danno patrimoniale futuro € 1.084.825,57 (il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione
- c.d. capitalizzazione - della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno).
Tale importo non deve essere abbattuto di un "coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata" (il quale restituisce il valore attuale di un Euro pagabile solo fra n anni e tiene dunque conto dello scarto temporale tra il momento della liquidazione ed il successivo momento in cui il danno inizierà a prodursi, in applicazione del principio di indifferenza del risarcimento sancito dall'art. 1223
c.c. che impone al giudice di tenere conto del fatto che sta liquidando oggi un danno che si verificherà tra n anni cfr. Cassazione civile n. 31235/2018) perché compirà 24 anni il prossimo aprile e Pt_1 non c'è quindi scarto di anticipazione.
A va poi riconosciuto il danno patrimoniale “permanente e futuro” per spese di assistenza Pt_1
(di cui fino ad oggi si sono fatti carico i suoi genitori: le spese di assistenza pregresse non sono dunque liquidabili, cfr. Cassazione civile n. 29477/2023 in motivazione) che, peraltro, si può presumere “sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza: tra le quali quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente”, cfr. Ordinanza Cassazione civile 3 luglio 2019 n. 17815, nonché, ove provato, il danno per gli esborsi da spese mediche già sostenute e da sostenersi tra quelle espressamente allegate e richieste.
Quanto alle prime, il ctu ha chiarito che la grave disabilità da cui è affetta determina la Pt_1 necessità di assistenza in relazione agli spostamenti dalla carrozzina, in relazione all'igiene personale e in alcuni atti della vita quotidiana (cfr ctu pag. 61 “La forma di assistenza alla persona cui necessita la SI.ra è di tipo parziale, soprattutto correlata agli spostamenti dalla carrozzina e, in parte, Pt_1 alla gestione della casa e del quotidiano, nonché concentrata nelle ore diurne e, dunque, non 24 ore su
24. Ad oggi la p. non risulta essere assistita da un soggetto addetto specificatamente a tale mansione, ma – bensì – è aiutata dai propri familiari. Tuttavia, si tenga conto che eventuali future patologie subentranti, ad esempio cardiovascolari, in associazione alla già presente condizione di paraplegia, potrebbero in forma concausale determinare un aggravamento delle condizioni di salute della p. tale da richiedere, invece, un'assistenza continuativa. Pertanto, ad oggi, non appare possibile quantificare
pagina 28 di 32 tale spesa che non rientra in senso stretto nelle spese di natura medica. Si specifica, tuttavia, che le aspettative di vita della perizianda non risultano essere ridotte dalla patologia attuale. Si sottolinea, inoltre, che la SI.ra percepisce l'indennità di accompagnamento che, per sua definizione, è Pt_1 finalizzata ad alleggerire, quanto meno in parte, le spese di assistenza alla persona. Si ricorda che l'assegno di accompagnamento erogato dall'INPS per gli invalidi civile al momento attuale corrisponde a € 530,27 mensili”).
In applicazione delle tariffe vigenti in base ai vigenti CCNL, tenuto conto del costo di una badante convivente CS 54 ore settimanali: (€ 1.127,04*13) + (14.651,52/13,5 TFR) + (0,86*54*4,33*12 INPS)
+ (0,04*54*4,33*12 CASSA COLF) + (€ 6,52*26+€ 6,52*26/12 I.V.A.) = € 18.445,72 costo annuale. Mensile medio € 1.537,14, si ritiene equo riconoscere il favore di la metà di tale importo Pt_1 (costo annuale € 9.222,86, Mensile medio € 768,57, in ragione del carattere discontinuo dell'assistenza che necessita, nelle sole ore diurne, e del fatto che non è ad oggi preventivabile l'effettivo peggioramento del suo quadro).
Tale posta di danno si ritiene possa essere liquidata in favore di in forma di rendita annua Pt_1 vitalizia ex art. 2057 c.c. (cfr. Cassazione civile n. 526/2020; Cassazione civile n. 31574 del
25.10.2022), in via anticipata - per tutta la durata della vita della beneficiaria, a far data dalla data dalla presente pronuncia, anche per diversificare la liquidazione del danno, ed è soggetta a rivalutazione annuale, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA).
Tuttavia dal “credito risarcitorio” così liquidato vanno detratti “sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5 I. 12.6.1984 n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti”, cfr. Cassazione civile n. 526/2020.
L'indennità di accompagnamento per l'anno 2024 – che spetta pacificamente a in base al suo Pt_1 stato di invalidità - è pari a 531,76 €, spetta per 12 mensilità con un importo totale annuo pari a
6.381,12 euro. Il suo importo cambia di anno in anno in base agli aggiornamenti ex lege previsti e va portato in detrazione per ciascuna annualità di riferimento.
Quanto ai benefici previsti per l'assistenza domiciliare, trattasi, per la Regione Liguria, di servizio sociale che viene prestato, per alcune ore della giornata, al domicilio di persone anziane e disabili che non necessitano di cure sanitarie e quando le condizioni socio-economiche non consentono più un'autonomia totale nello svolgimento delle normali attività quotidiane. L' obiettivo è quello di favorire l'autosufficienza della persona aiutandola nell'igiene personale, nella corretta deambulazione, nella preparazione dei pasti, nella cura della persona nelle faccende domestiche, nell'accompagnamento e in altri servizi complementari. Considerate le esigue risorse disponibili presso gli Ambiti territoriali sociali, in stato di cronica difficoltà, non si ritiene che si possa ragionevolmente abbattere ulteriormente il credito risarcitorio in funzione dell'elargizione di tale servizio.
Per quanto riguarda gli esborsi per spese mediche, nulla può essere riconosciuto per quelle che Pt_1 ha dichiarato di aver sopportato per il passato ma che non sono documentate.
Stessa sorte subiscono i costi per l'abbattimento delle barriere architettoniche che riferisce Pt_1 essere stati sopportati per la ristrutturazione e l'adattamento del bagno nell'abitazione ove è andata a vivere con i genitori (che non sono documentati, cfr. ctu pag. 63).
pagina 29 di 32 I lavori che riferisce essere in corso nell'appartamento ove è in procinto di andare a vivere con Pt_1 il fidanzato, non sono suscettibili, ad oggi, di essere liquidati, perché il fatto generatore della spesa è maturato successivamente all'introduzione del giudizio (ed in giudizio non è stato versato alcunchè).
Neppure possono invece riconoscersi a titolo di spesa futura, i costi indicati nel prospetto riepilogativo finale di parte attrice per la carrozzina, fornita gratuitatamente dalla ASL e per la quale è previsto comunque gratuitamente un rinnovo ogni 5 anni, che è un tempo che appare ragionevole.
Quanto ai costi per attrezzare un'autovettura, al momento tale voce di spesa non può dirsi attuale perché non ha patente di guida e per il passato la ragazza ha sempre usufruito di un'autovettura
Pt_1 con pedana che le ha consentito l'ingresso e la discesa. La famiglia ha poi acquistato altra
Pt_1 autovettura senza pedana sulla quale e dalla quale ha riferito di riuscire a salire/scendere. Al
Pt_1 momento quindi non è possibile liquidare tale voce di danno perché non è preventivabile. Ove dovesse sorgere, per il futuro, l'esigenza di un acquisto, potrà documentare e pretendere l'eventuale
Pt_1 rimborso.
Meritano invece di essere rimborsati i costi futuri legati alla caterizzazione (richiesti fin dall'atto introduttivo) ma solo per catetere e valvole (e non per le sacche che vengono fornite dalla ASL): sulla base dei costi indicati in ctu (tre euro a catetere, cinque euro a valvola, cambio ogni due settimane) si stima equo riconoscere, sotto forma di rendita già capitalizzata all'attualità, l'importo di euro 9.993,60 (rendita annua di euro 192,00 calcolata per 43 anni con coefficiente pari al 52,05).
Gli altri costi indicati in comparsa conclusionale o non sono stati mai tempestivamente allegati (vedasi letto, montascale, cingolato, cancello elettrico) o non sono risultati essere stati presi in considerazione in ctu come strettamente necessari (assistenza fisioterapica). In ogni caso si rileva che per le persone affette dall'invalidità di vi è fruizione gratuita di cicli di FKT di mantenimento, onde evitare la Pt_1 retrazione muscolare ed ulteriori danni, con prestazione a carico del SSN.
Resta in ultimo da decidere sull'azione di garanzia svolta dal nei confronti del suo CP_1 assicuratore.
Assorbente, sul resto, è l'eccezione di prescrizione svolta dalla Compagnia sulla quale il Condominio non ha potuto validamente controreplicare, limitandosi ad allegare (senza provare) la circostanza che il
EO. , amministratore del Condominio all'epoca dei fatti, si fosse occupato della Parte_4 gestione del sinistro assicurativo, ed in particolare della denuncia di sinistro e dell'invio di lettere interruttive del termine di prescrizione.
Invero fin dalla costituzione della Compagnia assicurativa risultava una richiesta danni rivolta dalla danneggiata al Condominio il 6/4/2018 e da questi ricevuta l'11 aprile 2018 (all.25 fascicolo Pt_1
e una denuncia di sinistro, effettuata dal Condominio solo il 16/10/2020 (doc. 1 ,
[...] CP_3 allorquando era ormai spirato il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c.
Peraltro, a seguito di istanza della Compagnia assicurativa, e di conseguente ordine giudiziale, sono stati acquisiti gli atti inviati dal Reparto Ambiente della Polizia Municipale alla Procura presso il
Tribunale di Genova, in data 17/9/2015 (cfr. altresì doc. 23 attoreo) dai quali risultano due richieste danni dell' attrice al Condominio assicurato, la prima delle quali (formulata dal padre, essendo ella all'epoca minorenne) inviata dall'Avv. Francesca POLOTTO già il 19/6/2015 e ritualmente ricevuta.
pagina 30 di 32 E' pertanto evidente che, avendo il presentato denuncia di sinistro al proprio assicuratore CP_1 solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione (cfr. denuncia del 16/10/2020, doc. 1 , in CP_3 tale momento ogni suo diritto verso di essa era prescritto ex art. 2952 c.c., costituendo principio pacifico che, in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2952 cod. civ. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, assicurato ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.. (Cass. civ., Sez. III, 13/07/2011, n. 15376; Sez. III, 19/11/2013, n. 25897).
Cfr. altresì Cass. civ. n. 25430/2017 “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché ca partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell'art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall'art. 2952 c.c.”.
Del resto nessun dubbio può esistere sul tenore, inequivocabile, della richiesta risarcitoria, vedasi in particolare diffida 6-11/4/2018 dell'Avv. PANERI, ove, nell'interesse degli esercenti la potestà sulla minore si ribadisce il fatto illecito (“il giardino dell'immobile di loro proprietà sito in Via del Pt_1
Lagaccio 34 b interno 5 è stato oggetto di un percolamento di liquami contaminati, provenienti dalle tubature delle acque nere provenienti dal condominio di in Genova. A seguito di Controparte_9 ttale inquinamento, la figlia avrebbe contratto una malattia neurologica che le ha Parte_1 paralizzato gli arti inferiori”), si formula una precisa attribuzione di responsabilità (“Poiché le modalità stesse dell'occorso postulano la Vostra esclusiva responsabilità), si annuncia conseguentemente la pretesa (“con la presente Vi chiamo a rispondere dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali dai miei patrocinati patiti e patiendi”). L'atto, univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, ha reso certa e concreta l'esposizione del patrimonio dell'assicurato .
Cfr. Cass. civ. n. 2971/2019 “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e
l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore”.
La domanda di garanzia va dunque rigettata.
Le spese di lite sostenute dall'attrice e dai terzi chiamati ( , Parte_1 Controparte_6 CP_7 Con
) vanno poste a carico del convenuto
[...] Controparte_3 Controparte_1 CP_8
A secondo soccombenza e vanno liquidate:
[...]
▪ in favore di in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, Parte_1 scaglione da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00, importi medi per ciascuna fase), dunque in euro 49.336,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ in favore di e secondo identico scaglione ma limitatamente al Controparte_6 CP_7 preteso, cfr. nota spese, e quindi in euro 14.403,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
pagina 31 di 32 ▪ in favore di secondo identico scaglione ma con riduzione del 50% in CP_3 considerazione delle concrete esigenze di difesa, dunque in euro 24.668,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa.
Le spese di ctu già liquidate in via provvisoria vanno parimenti poste definitivamente a carico del in Genova secondo soccombenza. CP_20 CP_1 Controparte_8
Non risultano documentati oneri di ctp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità del convenuto rispetto Controparte_8 ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, lo dichiara tenute e condanna a pagare le seguenti somme, in favore di : Parte_1
€ 1.301.107,00 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 1.084.825,57 a titolo di danno patrimoniale futuro da lucro cessante, liquidati in forma di capitale;
€ 9.222,86 annui, liquidati in forma di rendita vitalizia, a titolo di danno patrimoniale futuro per spese di assistenza, con decorrenza come indicata in parte motiva, sotto espressa deduzione dell'importo annuo ex lege previsto a titolo di assegno di accompagnamento, in base ai criteri di calcolo indicati in parte motiva;
€ 9.993,60 a titolo di danno patrimoniale futuro da spese mediche, liquidati in forma di capitale;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra e diversa domanda;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alle Controparte_1 Controparte_8 controparti le spese di lite, che si liquidano, in favore di , in € 49.336,00 oltre i.v.a., Parte_1 c.p.a. e 15 % per spese generali;
in favore di , in € 14.403,00 oltre Controparte_21 CP_7 i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in favore di , in € 24.668,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 CP_3
% per spese generali.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1 CP_1 CP_8
Genova, 10/02/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7526/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANERI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO e PANERI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova,
Galleria Mazzini 3/10, 16121 Genova
Attore contro
, cod. fisc. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 amministratore in carica e legale rappresentante pro tempore EO. (nato a Controparte_2
Genova il 26/04/1975, cod. fisc. ), con studio in Genova Largo San CodiceFiscale_2
Francesco da Paola 3A/19, tale nominato con delibera del 17/10/2019 (doc. 1) ed autorizzato alla presente lite con delibera del 30/09/2020 (doc. 2), difeso e rappresentato dall'Avv. Stefano VITA (cod. fisc. , PEC fax 0108932364) del Foro di CodiceFiscale_3 Email_1
Genova, nel cui studio in Genova Via alla Porta degli Archi 3/16 ha eletto domicilio
Convenuto
C.F. , in persona dei legali rappresentanti Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
, corrente in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, rappresentata
[...] Controparte_5 e difesa dall'Avv. Marcello CALCAGNO (C.F. , PEC CodiceFiscale_4
con studio in Genova, Piazza Oriani 3/4 ed ivi elettivamente Email_2 domiciliata, in forza di procura 18/12/14 Not. di Treviso n. 186905 Persona_1 rep., racc. 30367
Terzo chiamato
n. il 07.10.1976 a Genova (cf ) e Controparte_6 C.F._5 CP_7
n. a Genova il 06.02.1975 (cf ) residenti in [...] difesi e C.F._6 rappresentanti dall'Avv. Luisa Innocenti ( – pec C.F._7
fax 0108645254) presso il cui studio in Genova Galleria Mazzini Email_3
7/4 hanno eletto domicilio pagina 1 di 32 Terzi chiamati
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, previe le pronunce istruttorie del caso, accogliere le domande attoree così come prospettate e qualificate in atto di citazione e nella I Memoria 183 VI co. c.p.c. e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare gli eventi per cui è causa avvenuti per fatto e colpa esclusivi del
[...]
in persona del suo amministratore pro tempore in riferimento alle Controparte_8 patologie e agli esiti invalidanti di cui risulta affetta . Parte_1
b) per l'effetto condannare il Condominio sito in Genova in persona del suo Controparte_8 amministratore pro tempore a corrispondere a il risarcimento per tutti i danni patiti e Parte_1 patiendi subiti in conseguenza dei fatti dedotti in giudizio, come meglio dettagliati nella narrativa del presente atto, danni patrimoniali e non patrimoniali biologici, esistenziali, da vita di relazione, morali, psicologici, danni da perdita di chances, danni diretti e indiretti, presenti e futuri così come richiesti e illustrati nelle difese dedotte e deducende, nella misura minore e maggiore e comunque emersi nel corso della espletanda istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle singole voci di danno richieste, dal di del fatto a quello dell'effettivo pagamento.
Il tutto con vittoria delle spese di causa, oltre CPA ed Iva come per legge.
In via istruttoria si insta per il licenziamento di CTU medico legale sulla persona di , Parte_1 nonchè CTU sullo stato dei luoghi relativamente al condominio sito in Genova Via Bari 21 - 21A e all'immobile sito in Genova via del Lagaccio 32 B/5 e si chiede licenziamento di CTU contabile sulle voci oggetto di CTU medica. Sempre in via istruttoria si chiede l'ammissione a prova delle circostanze di fatto di cui alla narrativa dell'atto di citazione da intendersi qui richiamate e ritrascritte , convertite in capitoli di prova precedute dalla parole “ vero che”.
Per parte convenuta : CP_1 Controparte_9
rifiutato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o istanze e/o deduzioni e/o produzioni tardive e/o irrituali e/o nuove e/o diverse ex adverso proposte e/o proponende;
reiterata l'eccezione di nullità della C.T.U. di cui al verbale d'udienza del 07/11/2023; previa integrale rinnovazione della C.T.U. con diverso ausiliario, ovvero in subordine chiamata a chiarimenti del consulente, sui profili dedotti all'udienza del 07/11/2023; previa ammissione delle prove orali non ammesse dedotte nella seconda memoria del 23/07/2021 e correlativa revoca in parte qua dell'ordinanza del 23/12/2021; precisa le domande e conclusioni come nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. del
28/06/2021, che di seguito si ritrascrivono:
« Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda e/o eccezione e/o deduzione e/o istanza disattesa e/o reietta, per i motivi esposti negli atti difensivi del convenuto e/o per gli altri CP_1 meglio visti e ritenuti: dato atto della autorizzata chiamata in causa dei terzi Controparte_6 [...]
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_7 Controparte_3 spostamento all'uopo dell'udienza di prima comparizione ex art. 269 c.p.c., in via di principalità
pagina 2 di 32
1. respingere integralmente le domande proposte dall'attrice contro il Parte_1
perché infondate e/o non provate;
in via di subordine, Controparte_1 per il denegato e non creduto caso in cui fosse ritenuta esistente una qualsivoglia forma di responsabilità del convenuto, CP_1
2. escludere ovvero ridurre grandemente il diritto al risarcimento dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
3. dichiarare tenuti e condannare i terzi chiamati e , anche quali Controparte_6 CP_7 genitori dell'attrice, a garantire e/o manlevare e/o tenere indenne, in tutto o in parte, anche in via di regresso, il convenuto , rispetto alle domande proposte Controparte_1 e/o proponende nei suoi confronti dall'attrice con ogni conseguenziale pronuncia;
Parte_1 in caso di accertata responsabilità concorsuale dei terzi e Controparte_6 CP_7 accertare la gravità della loro colpa e quantificare la quota di loro responsabilità ex art 2055 c.c.;
4. dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata (già Controparte_3 CP_10
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a garantire e/o manlevare
[...] CP_3
e/o tenere indenne il proprio assicurato , in forza ed Controparte_1 entro i limiti della polizza “Assicurazione Globale Fabbricati Civili” n. 946015088 stipulata in data 13/06/1994, rispetto a tutte le domande proposte e/o proponende nei confronti dell'odierno convenuto ed in particolare da tutte le conseguenze sfavorevoli che avessero a derivargli per il denegato caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande contro di esso proposte e/o proponende dall'attrice
con ogni conseguenziale pronuncia;
in ogni caso e per ogni ipotesi Parte_1
5. respingere le eccezioni e domande tutte da chiunque proposte e/o proponende nei confronti del convenuto siccome infondate e/o non provate;
6. Controparte_1 condannare l'attrice al pagamento delle spese processuali, legali e tecniche, del presente giudizio, anche in favore dei terzi chiamati in causa, oltre CPA ed IVA come per legge »
Per la terza chiamata : Controparte_3
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via principale respingere la domanda di garanzia proposta dal contro l'esponente, per le causali di cui in premessa Parte_2 della comparsa di risposta (a- Prescrizione;
b- Inoperatività della garanzia;
c- Massimale), in particolare, in riferimento al punto a), anche alla luce dell'acquisizione degli atti inviati dal Corpo di
Polizia Locale con lettera di trasmissione 10.05.2022, a seguito dell'ordinanza 23.12.2021 del Giudice;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda attorea, dichiarare l'obbligo dell'assicuratore verso l'ente assicuratore nei limiti del massimale di polizza;
in caso di accoglimento della domanda attorea, emettere condanna a favore della stessa nei limiti di quanto pertinente all'illecito dedotto, dovuto e dimostrato;
vinte o compensate le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU”.
Per i terzi chiamati e : Controparte_6 CP_7
“Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis . In via pregiudiziale: - dichiarare la nullità dell'atto introduttivo notificato dal chiamante in causa per violazione dell'art. Controparte_8
163 n. 3), 4), 59 c.p.c.. - Dichiarare la nullità e/ o inammissibilità della domanda per la mancata indicazione delle ragioni giuridiche poste della chiamata in giudizio. - Dichiarare la carenza di
pagina 3 di 32 legittimazione attiva del Nel merito - Respingere ogni domanda Controparte_8 proposta dal siccome infondata in fatto e in diritto e comunque non Controparte_8 provata, e assolvere i conchiudenti da ogni richiesta nei loro confronti avanzata. Previa in via istruttoria ammissione dei capitoli di prova dedotti nella II memoria ex art. 183 VI co c.p.c e non ammessi, vinte le spese”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra è oggi affetta da grave mielo – radicolite acuta a livello D7-D9 (ovvero una Parte_1 infiammazione del midollo spinale in toto coinvolgente le vie motrici e le vie sensitive nel tratto dorsale basso della colonna vertebrale di gravità tale da causare la paralisi flaccida bilaterale degli arti inferiori e anestesia dal livello D9 con coinvolgimento degli sfinteri).
La sig.ra , già seguita dall'aprile del 2014 presso l'Istituto Gaslini di Genova per lupus Parte_1 eritematoso sistemico, patologia per la quale era in terapia corticosteroidea ed immunosoppressiva, ha sostenuto in giudizio che la sua attuale condizione sia stata provocata dal YM whipplei, agente patogeno della malattia di LE, classificato come actinomicete Gram-positivo avente distribuzione ubiquitaria ed un meccanismo di trasmissione di tipo oro-fecale.
La sig.ra ha dedotto che tale agente patogeno ha potuto contagiarla perché presente Parte_1 nelle acque contaminate da materiale fecale umano provenienti dalla conduttura del oggi CP_1 convenuto, e riversatasi nel giardino adiacente l'appartamento della famiglia all'epoca dei fatti Pt_1
(il giardino era ubicato tra l'alloggio sito in Genova Via del Lagaccio 34 B/5 sc. A e il muraglione di contenimento del terreno sovrastante sul quale insiste il sito in Genova CP_1 Controparte_9
e acque contaminate sarebbero percolate lungo il muro ed avrebbero quindi raggiunto il giardino
[...] frequentato dall'attrice e dai di lei familiari).
La contaminazione fecale delle acque riversatesi nel giardino della sua abitazione è circostanza che parte attrice ha documentato, in atto di citazione, con il rapporto di prova n. RDP20150012695 del 6.7.2015 dell'Arpal – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Liguria.
A tale Agenzia il sig. padre di si era rivolto, nel giugno del 2015, per far Controparte_6 Pt_1 esaminare un campione di liquame da lui prelevato il 29.6.2015, dopo aver sopportato per mesi lo sversamento dei liquami provenienti dalla conduttura condominiale, riparata solo nel mese di luglio
2015 (i primi versamenti sono stati collocati nel mese di giugno-luglio 2014 per poi intensificarsi nel periodo delle piogge, dal mese di novembre 2014).
Tale rapporto era stato altresì allegato alla denuncia presentata in Comune in data 14.09.2015, subito dopo aver ottenuto la refertazione della U.O. Pediatria 2 – Reumatologia – Malattie Rare e della U.O. Malattie Infettive dell'Ospedale Gaslini di Genova, datata 8.9.2015, che descriveva la condizione clinica di riportava l'identificazione su materiale bioptico midollare di Pt_1 Persona_2 agente patogeno della malattia di LE, e poneva ipotesi diagnostica rispetto all'insorgenza della sintomatologia neurologica riscontrata (esposizione a materiale potenzialmente inquinato da materiale fecale).
Il nesso causale tra la predetta contaminazione e l'insorgenza della malattia è fatto che la sig.ra Pt_1
ha fatto, dunque, discendere dalla stretta connessione temporale tra il malfunzionamento del
[...] sistema fognario con conseguente infiltrazione di acqua contaminata da materiale fecale umano e la pagina 4 di 32 manifestazione della sintomatologia neurologica palesatasi in occasione del suo primo ricovero presso l'Istituto Gaslini, preceduta da un quadro gastro-intestinale, presentato anche dal padre della ragazza.
I danni rivendicati in giudizio sono:
a) danno biologico per lesione del bene salute b) danno esistenziale e alla vita da relazione c) danno morale d) danno patrimoniale per la perduta capacità a produrre reddito e) danno patrimoniale per spese sostenute e future
Il convenuto nel costituirsi ha eccepito l'incertezza della causa petendi (dal contenuto CP_1 complessivo dell'atto non era dato comprendere se l'attrice invocasse una ordinaria responsabilità per colpa ai sensi dell'art. 2043 c.c. ovvero una responsabilità ex art. 2051 c.c. quale proprietario delle tubazioni dalla cui rottura sarebbe derivata la dispersione delle acque fognarie) nonché l'incertezza scientifica sulla causa della grave patologia di cui è rimasta vittima l'attrice e sulla correlazione causale tra questa ed il percolamento fognario che si sarebbe verificato nel giardino del suo appartamento.
In particolare ha sostenuto che non vi era alcuna prova certa che la grave patologia da cui era affetta l'attrice fosse stata provocata dal batterio di LE (la grave patologia che ha colpito l'attrice ben poteva essere stata determinata da una predisposizione genetica o più in generale dalla patologia autoimmune di cui la stessa già soffriva in precedenza). Ancor meno certo, e tanto meno provato, era che tale batterio fosse stato effettivamente presente nei percolamenti lamentati dall'attrice, ed altresì che ella vi fosse davvero venuta a contatto soltanto frequentando il giardino della sua abitazione.
Ha dedotto che i percolamenti dovevano essere in origine solo di acqua piovana e, solo dall'estate del 2015 di acqua lurida, e che detti percolamenti non era provato fossero dipesi dalla rottura di una conduttura condominiale (sulla base del controllo eseguito il 12 e 16/9/2015 dalla Polizia Municipale, risultava essere stato da essa positivamente escluso che il percolamento riscontrato provenisse dall'impianto fognario del convenuto). CP_1
Ha dedotto che era ragionevole ritenere che i genitori avessero impedito alla figlia malata di frequentare il giardino dell'appartamento durante tutto il periodo di durata dei percolamenti e che l'attrice era venuta in contatto con il in un contesto e per ragioni del tutto diverse Persona_2 da quelle ipotizzate, essendo ben possibile e più probabile che l'attrice si fosse infettata con quel batterio - ammesso e non concesso che questa fosse effettivamente la vera ed unica causa della mieloradicolite che l'aveva colpita - al di fuori della propria abitazione, senza peraltro poter escludere una possibile ereditarietà della malattia di Per_3
Ha contestato che il campione sottoposto ad analisi dal padre dell'attrice (prelevato per stessa ammissione dell'attrice in assenza di contraddittorio e senza l'intervento di alcun soggetto terzo di rilievo pubblicistico) provenisse dall'impianto fognario del e/o dai percolamenti di cui CP_1 trattasi;
nonché, in ogni caso, che la certificazione ARPAL dimostrasse la presenza del YM
LEi nel campione esaminato.
Ha contestato in ogni caso la responsabilità del Condominio e il nesso di causa tra i percolamenti e l'insorgenza della malattia, nesso di causa in ogni caso spezzato dalla condotta tenuta nella specie dai genitori dell'attrice – di cui si chiedeva la chiamata in causa per essere da loro manlevati- e/o dell'attrice medesima (l'attrice si sarebbe sporcata le mani con i liquami e si sarebbe poi toccata la pagina 5 di 32 bocca con le mani sporche, in spregio alle più elementari regole igieniche alle quali i genitori non l'avevano saputa educare).
Condotta che, ove non ritenuta idonea a spezzare il nesso di causa, era comunque rilevante ex art. 1227
c.c.
Ha infine contestato tutti i danni pretesi ed ha chiesto, in ogni caso, la chiamata in causa anche della compagnia con la quale era assicurato con la polizza “Assicurazione globale fabbricati civili” n.
946015088, stipulata in data 13/06/1994 e tacitamente rinnovatasi per le annualità successive fino all'anno 2018 ( oggi ). Controparte_10 Controparte_3
nel costituirsi ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione di ogni diritto del Controparte_3 proprio assicurato nei suoi confronti.
All'atto introduttivo del giudizio erano allegate, infatti, ben due richieste danni rivolte dall' attrice al assicurato, la prima delle quali (doc. 25 ) del 6/4/18. CP_1 Pt_1
Era pertanto evidente che, avendo il presentato denuncia di sinistro al proprio assicuratore CP_1 solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione (cfr. denuncia del 16/10/20, doc. 1), in tale momento ogni suo diritto verso di essa era prescritto ex art. 2952 c.c.: costituiva principio pacifico, invero, che in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto altrui, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2952 cod. civ. decorreva dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolgeva la richiesta di risarcimento al responsabile civile, assicurato ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.. (Cass. civ., Sez. III, 13/07/2011, n. 15376; Sez. III, 19/11/2013, n. 25897).
L'inequivoco tenore della richiesta danni non lasciava alcun dubbio circa la sua efficacia per far decorrere il termine suddetto.
Inoltre il doc. 23 attoreo (trasmissione denuncia querela 17.09.2015) era una relazione del Reparto
Ambiente della Polizia Municipale alla Procura presso il Tribunale di Genova, in data 17/9/15, con la quale veniva inviato al Magistrato inquirente un complesso di atti, di cui solo alcune foto erano in realtà riscontrabili tra gli allegati versati in giudizio. La lettura del relativo testo era però chiarissima nell'indicare che per conto del sig. [la figlia era all'epoca ancora minore] in data 7 Pt_1 Pt_1 agosto 2015, l'Avvocato Francesca Polotto aveva fatto pervenire al citato una nota via posta CP_11
(allegato n. 2) dove venivano riassunti i fatti in questione e ipotizzata la deposizione di denuncia/querela. Venivano inoltre allegate le copie delle raccomandate inoltrate all'amministrazione del condominio di A sig. e al Settore Igiene ed Ambiente del Controparte_9 Persona_4
Comune di Genova.
L'assicurazione riteneva necessario, quindi, acquisire tale atto nella sua integralità: emergeva infatti che la prima richiesta danni risaliva addirittura al 2015, con ogni più ampia prescrizione del diritto dell'assicurato, che era comunque ad ogni effetto prescritto per lo iato ultrabiennale tra racc. 6/4/18 e denuncia di sinistro dell'ottobre 2020.
Eccepiva, inoltre, l'inoperatività della garanzia, perché la responsabilità per danni a cose prodotti da spargimento di acqua o rigurgito fognario era compresa soltanto se il danno era conseguente a rottura di tubazioni, il che comportava: a) l'esclusione dei danni alle persone;
b) la riduzione di quelle risarcibili alle cose, in ogni caso, all'ipotesi, da verificarsi, che vi sia stata rottura di tubazioni, e non semplice tracimazione.
pagina 6 di 32 Invocava infine, il massimale di polizza di L. 600.000.000, corrispondenti ad € 309.874,13 (doc. 2).
Nel merito dell'azione risarcitoria intrapresa, faceva comunque proprie le difese svolte dal CP_1 assicurato e chiedeva si tenesse conto, rispetto al danno, solo dei maggiori esiti provocati dalla malattia di essendo le funzionalità di base dell'attrice già chiaramente e pacificamente compromesse Per_3 dal LES, e che si tenesse altresì conto degli oneri a carico del Sanitario o di Istituti CP_12 CP_13 previdenziali.
I genitori dell'attrice e si sono costituiti, infine, in giudizio per resistere Controparte_6 CP_7 all'infondata ed inammissibile azione di garanzia/manleva svolta nei loro confronti dal CP_1 convenuto (di cui eccepivano altresì la nullità), rilevando come la tesi di una pretesa colpa dei chiamati in causa era priva di ogni ragionevolezza (i genitori dell'attrice avevano appreso solo ex post quale fosse la natura dei percolamenti e si erano comunque sempre attivati per la pulizia dello spazio esterno, più volte al giorno).
La causa è stata quindi istruita a mezzo di prove orali e ctu e rimessa in decisione in data 17.102.2024.
La domanda svolta da parte attrice (promossa sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. che ai sensi dell'art.
2043 c.c., cfr. prima memoria ex art. 183 cpc) è fondata nei limiti che seguono.
al momento del verificarsi degli sversamenti di cui è causa era affetta da LES (lupus Parte_1 eritematoso sistemico) ed era seguita dai sanitari dell'Istituto Gaslini dall'aprile del 2014.
L'andamento della malattia veniva costantemente monitorato.
Durante l'ultimo day hospital del 24/07/2014 si era registrato un buon controllo clinico della malattia e veniva riportato un unico evento eccezionale: “dall'ultimo controllo in D.H. dell'11 luglio u.s. la ragazza è sempre stata bene, eccetto in un'unica occasione quando ha lamentato un forte dolore addominale, localizzato prevalentemente in fossa iliaca destra ed accompagnato da cefalea, nausea e vomito, durato un'intera giornata ed autolimitantesi, senza ricorso a terapia”.
Cefalea, febbre e vomito sarebbero ricomparsi in data 14.01.2015 (primo accesso di in Pronto Pt_1
Soccorso: dopo somministrazione di terapia antipiretica ed in considerazione del beneficio ottenuto veniva dimessa) e lo stato di salute dell' attrice si sarebbe seriamente aggravato solo nel mese di marzo
2015: in data 06.03.2015 accede, infatti, nuovamente in Pronto Soccorso per la comparsa, da Pt_1 due giorni di febbre e cefalea, seguite poi da astenia, diarrea e algia acuta della regione lombare della colonna vertebrale.
Viene quindi ricoverata, per mancato beneficio della terapia antidolorifica, presso la U.O Pediatria 2 – Reumatologia dell'Istituto Gaslini dove resta degente fino al 09.07.2015.
Durante la degenza, a partire dal 07.03.2015, presenta ipostenia ed algie degli arti inferiori e dall'08.03.2015 un quadro di paraplegia ed anestesia degli arti inferiori, per cui viene immediatamente effettuata una RM del midollo spinale che rileva una condizione di mieloradicolite con interessamento dei metameri D7-D9.
Un ulteriore esame RM encefalo-spinale viene eseguito in data 13/03/2015 con riscontro di “… lesione solida intradurale extramidollare con morfologia polilobata, isointensa in T1 e T2*, iso-ipointensa in
pagina 7 di 32 T2, priva di significativo enhancement contrastigrafico, con valori ADC di circa 500-600 sec/mm2 (dimensioni sul paino sagittale di circa 10 x 30 mm) localizzata antero-lateralmente a sn rispetto al cono midollare, tra le radici della cauda a livello di D12-L1. Incrementato il rigonfiamento e l'edema midollare che si estende dal cono fino a D7, caratterizzato da lieve restrizione della diffusione (valori
ADC di circa 450 sec/mm2) e minimi depositi emosiderinici ipointensi in T2 e T2*. Comparsa di iperintensità T2 con morfologia “a matita” sul piano sagittale e a “occhi di gufo” sul piano assiale da D3-D4 fino a D7. Persiste l'enhancement contrastigrafico delle radici della cauda equina … Quadro
RM di difficile e non univoca interpretazione: comparsa di lesione intradurale extramidollare con caratteristiche radiologiche aspecifiche in paziente con estesa mielite con associata componente ischemica e radicolite. Tale reperti, in associazione con il quadro clinico-laboratoristico, suggeriscono in prima ipotesi una possibile eziopatogenesi infiammatoria o in alternativa infettiva …”.
In data 24/03/2015 TI viene sottoposta ad intervento chirurgico di laminectomia D11-D12- L1 con asportazione totale della lesione intradurale extramidollare che si presentava “… biancastra, amorfa, di consistenza molle, non vascolarizzata …”.
Dopo un primo esame istologico effettuato presso l'Istituto da cui emergeva un Controparte_14 quadro probabilmente correlato a un'infezione la cui eziologia, però, appariva di difficile identificazione, si giunge alla diagnosi definitiva grazie alla ricerca diretta mediante PCR sul prelievo operatorio del risultata positiva. Persona_2
In particolare il caso era discusso collegialmente con centri di terzo livello internazionale e, dopo diverse ricerche infruttuose, su consiglio del centro di microbiologia di Oslo, si procedeva alla ricerca diretta mediante PCR del YM Tale ricerca, eseguita presso l'Ospedale Gemelli di Per_2
Roma su un frammento del tessuto prelevato nel corso del precedente intervento neurochirurgico, risultava essere positiva, mentre era negativa la ricerca del medesimo microorganismo su saliva e feci della paziente.
Si veda sul punto certificato medico sottoscritto dai Dott.ri , Persona_5 Persona_6 CP_15
dell'Istituto Gaslini in data 8/9/2015 di cui si trascrive il contenuto: “Con la
[...] Persona_7 presente si certifica che , nata il [...] e seguita dall'aprile 2014 presso la nostra Parte_1
U.O. per LES (lupus eritematoso sistemico), presenta una condizione di grave paralisi flaccida degli arti inferiori con coinvolgimento sfinterico, secondaria a mieloradicolite acuta, per cui è stata ricoverata presso la nostra U.O. dal 10.3.15 al 9.7.15. Le numerose indagini laboratoristiche e strumentali eseguite nel corso della degenza hanno permesso di identificare in data 1.6.15 la presenza
(mediante ricerca diretta con plymerase-chain-reaction) su materiale bioptico midollare di YM whipplei, agente patogeno della malattia di LE (vedi relazione clinica). Tale microrganismo è attualmente classificato come actinomicete Gram-positivo (SD Bentley et al. Sequencing and analysis of the genome of the LE's disease. Lancet 2003; 361: 637-644), ha distribuzione ubiquitaria e un meccanismo di trasmissione di tipo oro-fecale. A tale proposito si specifica che il patogeno è stato isolato in liquame e acque di scolo e con maggiore prevalenza nella feci dei soggetti che lavorano in queste condizioni rispetto al resto della popolazione ( Per_8 and NNs Principles and Practice of Infectious Disease 2015; pp 2418 – 2124). La
[...] percentuale di portatori sani di YM whipplei nella popolazione generale riportata in letteratura può arrivare al 35% (T Schneider et al. LE's disease new aspects of pathogenesis and treatment. 2008; 8:179 – 190). Secondo alcuni dati lo sviluppo clinico della malattia Controparte_16 di LE sarebbe favorito da un deficit immunologico specifico coinvolgente l'attività di macrofagi, linfociti T e produzione di immunoglobuline. Tale deficit, oltre che determinato da una predisposizione genetica, potrebbe anche essere secondario a cause iatrogene. In età pediatrica la malattia si presenta
pagina 8 di 32 spesso con febbre e diarrea e le localizzazioni più frequenti sono a carico del cuore e del sistema nervoso centrale. Le manifestazioni cliniche posso essere tuttavia le più varie in presenza di immunosoppressione (DE UG and and NNs Principles and Practice of Infectious Disease 2015; pp 2418 – 2124). La sintomatologia neurologica di è stata preceduta in data Pt_1
4.3.15 da un quadro gastro-intestinale presentato anche dal padre . I genitori Controparte_6 riferiscono nelle settimane precedenti un malfunzionamento del sistema fognario con conseguente infiltrazione di acqua, contaminata da materiale fecale umano, nel giardino adiacente l'appartamento della famiglia . Si ricorda che la paziente in quel momento era sottoposta a trattamento Pt_1 immunosoppressivo (azatioprina e steroide) per la malattia di base (LES) che già di per sé può causare immunodepressione. Pur non potendo stabilire un sicuro nesso di causalità tra l'esposizione a materiale potenzialmente inquinato da materiale fecale e l'insorgenza della sintomatologia neurologica presentata dalla paziente, si può affermare che i due eventi possono essere temporalmente ricollegabili e che essi sono stati considerati un elemento clinico di rilievo nell'elaborazione dell'ipotesi diagnostica definitiva. In fede: dott.ssa , dott. , prof. Persona_5 Persona_6 (U.O. Pediatria 2 – Reumatologia); dott. (U.O. Malattie infettive).” CP_15 Persona_7
E' stata quindi ipotizzata dai sanitari del Gaslini, anche alla luce della patologia di base autoimmune (LES), una patogenesi immunomediata della mielo-radicolite, possibilmente indotta da un episodio infettivo (cfr. lettera di dimissioni ricovero dal 06.03.2017 al 17.03.2017).
Infatti i genitori della paziente, in allora minorenne, su esplicita richiesta dei sanitari, li avevano informati del malfunzionamento del sistema fognario avvenuto nelle settimane precedenti al ricovero di e della conseguente infiltrazione di acqua contaminata da materiale fecale umano nel giardino Pt_1 adiacente l'appartamento della famiglia . Pt_1
Ragion per cui i sanitari espressero, già in allora, come detto, il loro motivato parere: “pur non potendo stabilire un sicuro nesso di causalità tra l'esposizione a materiale potenzialmente inquinato da materiale fecale e l'insorgenza della sintomatologia neurologica presentata dalla paziente, si può affermare che i due eventi possono essere temporalmente ricollegabili e che essi sono stati considerati un elemento clinico di rilievo nell'elaborazione dell'ipotesi diagnostica definitiva. In fede: dott.ssa , dott , prof. (U.O. Pediatria 2 - Persona_5 Persona_6 CP_15
Reumatologia); dott. (U.O. Malattie Infettive). Persona_7
Gli accertamenti istruttori svolti in giudizio hanno quindi cercato di fare luce sull'eziologia del danno e, prima ancora, sul concreto accadimento degli episodi infiltrativi, visto che Il Controparte_8
ha contestato in giudizio tutto (esistenza di percolamenti di acque luride, origine
[...] condominiali degli stessi, effettivo contagio, origine della malattia), ponendo sostanzialmente la patologia di base dell'attrice quale fonte di interruzione di ogni nesso causale e il mancato rispetto delle più elementari regole igienico-sanitarie quale causa concorrente se non assorbente dell'evento. Finendo così per addossare sull'attrice e sui suoi genitori la sostanziale responsabilità di tutto quanto accaduto.
Quel che è documentato e provato è invece che:
▪ il giardino – terrazzo al servizio dell'immobile ove dimorava la famiglia era ubicato tra Pt_1
l'alloggio stesso e un muraglione, alto circa 12 m., di contenimento del terreno sovrastante sul quale insiste il Condominio di Via Bari 21 e 21A. Nel muraglione esistevano numerosi fori per tubi di drenaggio dell'acqua piovana ma, nell'anno 2014, si verificavano nel condominio di Via
Bari 21 e 21A imponenti perdite fognarie per la rottura dei condotti, e i liquidi in elevata pagina 9 di 32 quantità fuoriuscivano dal muro di contenimento dell'immobile sovrastante nel giardino di pertinenza della famiglia;
Pt_1
▪ i percolamenti (di acque luride) sono cominciati nel mese di giugno 2014 e sono stati ignorati e sottovalutati dal;
CP_1
▪ il Condominio di Via Bari 21- 21A ha provveduto ad eseguire delle riparazioni parziali delle condutture solo nel mese di marzo/maggio 2015, con ciò dimostrando la loro evidente inefficienza (cfr. verbale assemblea 07.07.2015 e 31.07.2015: in occasione dell'assemblea condominiale del condominio di A del 07/07/2015 si era discusso in merito a CP_1 CP_8
“Valutazioni e delibere su necessarie opere alla condotta fognaria”. Nello specifico, dal verbale di assemblea si apprende: “… L'Amministratore relaziona ai presenti del primo intervento eseguito per riparare un primo tratto di condotta fognaria passante nei giardini lato via del
Lagaccio, durante tale intervento si è verificato il cedimento in più punti della condotta di scarico, si discute ampiamente in merito a possibili riparazioni ed alla vetustà della stessa, i costi sono elevati … ma i presenti ritengono più opportuna l'esecuzione di una nuova condotta di scarico, si delibera l'esecuzione dell'opera previo ottenimento di alcuni preventivi …”. Ancora, dal verbale dell'assemblea condominiale del condominio di Via del Legaccio del Pt_3 31/07/2015 si legge: “… L'Amministratore spiega che il SI. ha un problema per Pt_1 perdita di acqua da al suo terrazzo. E relazione che ha deliberato di date CP_1 CP_1 corso ad opere di rifacimento di tutto il tratto fognario …”. In data 13/08/2015 l'Amministrazione del condominio di dava comunicazione ai propri Controparte_8 condomini che – in data 27/08/2015 – avrebbero avuto luogo sopralluoghi per procedere ai preventivi per il rifacimento della condotta fognaria che sarà poi stata integralmente sostituita, con approvazione dei relativi interventi da parte dell'assemblea nel settembre del 2015);
▪ la famiglia provvedeva con regolarità alla pulizia giornaliera dello spazio fin dai primi Pt_1 versamenti: l'acqua putrida era tracimata senza sosta ma la famiglia, all'oscuro della rottura della fognatura del palazzo soprastante, era addirittura rassicurata dagli stessi tecnici del
Condominio che avevano attribuito le perdite a fenomeni del tutto normali di fuoriuscita di acqua piovana;
▪ la natura putrida delle acque è fatto che la famiglia ha potuto appurare, nel giugno del Pt_1
2015, solo grazie alle informazioni apprese da un proprio tecnico di fiducia ( ) e Persona_9 al responso dell'Agenzia Regionale Arpal cui il padre di si rivolse raccogliendo un Pt_1 campione di liquame, da lui stesso prelevato il 29.6.15, secondo le corrette modalità indicate da Arpal. Il "Rapporto di prova" dell'Agenzia evidenziava valori elevati di coliformi totali e di coliformi fecali, che erano con ogni evidenza significativi della presenza di uno scarico fognario. Si veda il referto di ARPAL Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure -
6.7.2015 - Rapporto di prova n. RDP20150012695 del 6.7.2015 - «Campione: acqua colamento giardino (via del Lagaccio 34 B) prelevato dal sig. il 28.6.15. Note: campione Controparte_6 con indici microbici di contaminazione fecale in quantità elevata, pertanto presumibilmente contaminata da liquami di origine fognaria»;
▪ all'epoca dei fatti tredicenne, ha sviluppato, solo dopo la lunga esposizione agli scoli Pt_1 di liquami provenienti dal , un'infezione acuta da Controparte_8
YM LEi con successiva cronicizzazione e sviluppo della malattia di LE con interessamento prevalente del midollo spinale.
pagina 10 di 32 Tutto questo emerge inequivocabilmente dai documenti prodotti, dalla prova orale svolta e dalla ctu licenziata nel corso del giudizio.
a) Sulla prima manifestazione dei percolamenti, la loro intensificazione, lo stato di inefficienza e la rottura dello scarico fognario condominiale, l'inerzia del Condominio e la costretta esposizione a liquami – nonostante l'adozione da parte della famiglia delle misure igieniche precauzionali necessarie - tutti i testi hanno riferito in modo convergente.
Si veda in particolare la deposizione della teste di professione commerciante non Testimone_1 parente, indifferente, che, interrogata sui capitoli di cui alla seconda memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. di parte attrice ha così riferito:
“Conosco la famiglia in quanto il fratello di è sempre stato compagno di scuola di mio Pt_1 Pt_1 figlio Sono stata a casa dei signori anche quando c'erano i percolamenti Pt_1
17. Vero che all'inizio dell'estate del 2014 ( fine maggio – inizio giugno) si è presentato un percolamento di acqua mista a terriccio dal muro di contenimento del caseggiato di CP_8
[...
A.
I percolamenti venivano dal muraglione del giardinetto della cameretta di e di Il Pt_1 Per_10 periodo era giugno del 2014. ADR io mi recavo frequentemente a casa degli in quanto i nostri Pt_1 figli erano spesso insieme sia a scuola che frequentando gli stessi sport e spesso noi mamme ci davamo una mano e poi è subentrata anche un'amicizia
18. Vero che l'acqua fuoriuscita andava poi a raccogliersi sulla pavimentazione del terrazzo e lungo i bordi.
E' vero, inizialmente il percolamento scorreva lungo il muro poi ha iniziato a depositarsi sul terrazzo
19. Vero che i genitori di provvedevano ad avvertire l'Amministratore del Parte_1 proprio condominio chiedendo di fare intervenire un tecnico esperto;
Parte_4
E' vero, tantissime volte hanno tentato di contattare l'amministratore e in tante occasioni ero anche io presente personalmente quando cercavano di mettersi in contatto con lui
20. Vero che l'amministratore ignorava la richiesta;
E' vero, che sappia io l'amministratore non ha mai riscontrato le richieste
21. Vero che durante tutta l'estate del 2014 il fenomeno del percolamento è diventato via via più consistente e l'acqua proveniente dal muro era maleodorante
E' vero e preciso che inizialmente sembrava acqua sporca poi ha iniziato a diventare come melma, tipo muschio. E' vero ricordo che il percolamento era anche maleodorante, ricordo che dava proprio fastidio, c'era proprio puzza
22. Vero che la tracimazione di acqua persisteva anche in assenza di fenomeni atmosferici di pioggia intensa .
pagina 11 di 32
E' vero, questo percolamento c'era anche quando non pioveva. Mi è capitato di essere a casa loro che non pioveva e il percolamento c'era lo stesso. Qualche volta ho anche aiutato la mamma di a Pt_1 pulire il terrazzo
23. Vero che i genitori di contattavano nuovamente l'amministratore senza Parte_1 ricevere riscontro alcuno né ottenevano la visita da parte di un tecnico specializzato;
E' vero, anche perché non si riusciva a trovare una soluzione, l'acqua c'era sempre e così anche l'odore
24. Vero che alla fine dell'estate 2014 l'amministratore inviava due tecnici che dopo un sopralluogo affermavano che si trattava di fuoriuscita di acqua piovana;
E' vero per quanto riferitomi dalla mamma di il giorno stesso che i tecnici del Pt_1 CP_1 erano andati a fare il sopralluogo. Ricordo che mi disse che i tecnici le avevano detto che si trattava di acqua piovana
25. Vero che dal mese di novembre 2014 il fenomeno del percolamento diventava sempre più consistente fino ad invadere l'intera terrazza e si formavano sulla pavimentazione chiazze maleodoranti.
Sì è vero, il percolamento è durato praticamente tutta l'estate e anche nell'inverno successivo, me lo dicevano
26. Vero che l'acqua che fuoriusciva schizzava anche contro i vetri della porta finestra che doveva rimanere chiusa;
Sì è vero, l'ho visto personalmente e così anche il fatto che dovessero tenere la tapparella giù per evitare gli schizzi sulla finestra
27. Vero che genitori di facevano intervenire un proprio tecnico nella persona di Parte_1
che riferiva come le infiltrazioni consistevano nella tracimazione di acqua dello Persona_9 scarico fognario del;
Controparte_17
Si è vero so che poi hanno fatto venire un loro tecnico il quale aveva riconosciuto che c'era una fognatura rotta in più punti per quanto riferitomi sia dalla che dal tecnico stesso con il quale CP_7 avevo parlato in quanto conoscevo poiché abitava in zona
28. Vero che i genitori informavano nuovamente della circostanza l'amministratore;
Sì è vero per quanto mi è stato riferito
29. Vero che la madre dell'attrice , nel perdurare del percolamento, puliva e CP_7 lavava il terrazzo con un prodotto disinfettante due volte al giorno;
E' vero e ribadisco che anche io ogni tanto l'ho aiutata nella pulizia del terrazzo
pagina 12 di 32 31. .Vero che la famiglia solo nei primi mesi del 2015 veniva informata della rottura Pt_1 dell'impianto fognario del sito in Genova dall'idraulico del CP_1 Controparte_8 condominio stesso che riferiva anche come il collettore fognario fosse rotto in diversi punti.
E' vero per quanto riferito da loro, ricordo che poi l'amministrazione aveva mandato un loro tecnico,
32. Vero che le riparazioni dell'impianto fognario del Condominio di Via Bari 21 -21A sono state eseguite parzialmente nel mese di luglio 2015 come risulta dal verbale di assemblea del 7 luglio
2015 del Bari 21- 21A Controparte_8
Non lo so. Se sono venuti sono venuti parecchio tempo dopo che si è ammalata sempre per Pt_1 quanto riferitomi dalla mamma di Pt_1
33. Vero che le foto prodotte rappresentano lo stato della terrazza durante il periodo in cui si è verificato il percolamento
Sì è vero presa visione delle foto confermo lo stato del terrazzo durante il percolamento come ivi rappresentato
34. Vero che nel mese di marzo 2015 improvvisamente accusava comparsa di Parte_5 febbre con cefalea e diarrea.
E' vero, io sono stata presente anche a volte quando ha iniziato a stare male. Perché non è Pt_1 stata subito ricoverata appena ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Mi sembra che dai primi sintomi al ricovero in ospedale sia passata una settimana/10 giorni circa e in quei giorni è capitato che io andassi a casa loro
35. Vero che in data 6.3.15 si presentava un dolore acuto in sede lombare non responsivo a fans, per cui veniva ricoverata all'Ospedale Gaslini ove la sera del 7 aprile 2015 lamentava Pt_1 ipostenia e dolore agli arti inferiori e dolore acuto che non rispondeva neppure alla terapia farmacologica alla regione lombare.
E' vero e proprio dai dolori agli arti inferiori che si è deciso di portarla in ospedale, lo ricordo bene perché era un sabato e io quel giorno avevo preso il fratello di e l'ho tenuto con me insieme a Pt_1 mio figlio
50. vero che nel giugno 2015 si rivolgeva direttamente al laboratorio di Genova Controparte_6 dell'Agenzia Regionale Arpal per l'esame batteriologico di un campione di liquame da lui stesso prelevato il 29.6.15, secondo le corrette modalità indicate da Arpal.
Ricordo che mi dissero che avrebbero fatto qualche cosa in tal senso ma non so nello specifico a quale laboratorio si siano rivolti.
Di analogo tenore sono le deposizioni dei testi , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Tes_5 Tes_6 Testimone_7
Si veda ancora, nello specifico, la deposizione della teste : Testimone_8
pagina 13 di 32 17. Vero che all'inizio dell'estate del 2014 (fine maggio – inizio giugno) si è presentato un percolamento di acqua mista a terriccio dal muro di contenimento del caseggiato di CP_8
[...]
E' vero i percolamenti hanno iniziato a manifestarsi all'inizio dell'estate del 2014, io frequentavo spesso l'abitazione di mia nipote e posso dire che i percolamenti erano collocati per lo più su di un muraglione che si trovava su di un terrazzo al quale si accedeva dalla camera da letto dei bambini nella quale dormiva anche . Pt_1
18. Vero che l'acqua fuoriuscita andava poi a raccogliersi sulla pavimentazione del terrazzo e lungo i bordi. E' vero. I percolamenti dal muraglione si posizionavano sulla pavimentazione del terrazzo.
19. Vero che i genitori di provvedevano ad avvertire l'Amministratore del proprio Parte_1 condominio chiedendo di fare intervenire un tecnico esperto;
E' vero per quanto Parte_4 riferitomi dai genitori di . Ricordo che mio fratello mi disse anche di aver tentato più volte di Pt_1 contattare l'amministratore, ma senza riuscirvi.
20. Vero che l'amministratore ignorava la richiesta;
E' vero per quanto riferitomi dai genitori di , i quali mi dissero di aver tentato di contattare Pt_1 l'amministratore non appena iniziarono a manifestarsi i percolamenti, ma di essere riusciti a relazionarsi con lui solo verso l'inverno quando la situazione era ormai peggiorata.
21. Vero che durante tutta l'estate del 2014 il fenomeno del percolamento è diventato via via più consistente e l'acqua proveniente dal muro era maleodorante
E' vero e ciò ho anche constatato personalmente nelle occasioni in cui ho frequentato l'abitazione. L'odore era ancora più consistente nel periodo estivo e ricordo che in quel periodo tenevano anche chiusa la porta a vetri che accedeva a quel terrazzo ed anche le veneziane, proprio per evitare che l'odore invadesse l'appartamento.
22. Vero che la tracimazione di acqua persisteva anche in assenza di fenomeni atmosferici di pioggia intensa.
E' vero e ciò ho constatato personalmente.
23. Vero che i genitori di contattavano nuovamente l'amministratore senza Parte_1 ricevere riscontro alcuno né ottenevano la visita da parte di un tecnico specializzato;
E' vero rimando a quanto già esposto.
24. Vero che alla fine dell'estate 2014 l'amministratore inviava due tecnici che dopo un sopralluogo affermavano che si trattava di fuoriuscita di acqua piovana;
E' vero, so per quanto riferitomi dai genitori di che poi erano riusciti a prendere contatti con Pt_1 l'amministratore e mi sembra che nel periodo invernale avessero mandato qualcuno per verificare la situazione.
pagina 14 di 32 25. Vero che dal mese di novembre 2014 il fenomeno del percolamento diventava sempre più consistente fino ad invadere l'intera terrazza e si formavano sulla pavimentazione chiazze maleodoranti.
E' vero la situazione a novembre del 2014 era addirittura peggiorata anche in ragione del periodo invernale e delle piogge più frequenti.
26. Vero che l'acqua che fuoriusciva schizzava anche contro i vetri della porta finestra che doveva rimanere chiusa;
E' vero oltre che per l'odore la porta a vetri e le finestre rimanevano chiuse anche per evitare che il percolamento, una volta caduto sul pavimento, schizzasse all'interno della camera da letto.
27. Vero che genitori di facevano intervenire un proprio tecnico nella persona di Parte_1
che riferiva come le infiltrazioni consistevano nella tracimazione di acqua dello Persona_9 scarico fognario del;
Controparte_17
E' vero per quel che mi hanno riferito i genitori di . E ricordo che loro mi dissero che il Pt_1 tecnico aveva loro riferito che non era una questione di acque bianche, ma di acque sporche.
28. Vero che i genitori informavano nuovamente della circostanza l'amministratore;
E' vero sempre per quanto riferitomi dai genitori anche dopo il sopralluogo del tecnico i genitori di
avevano avvisato l'amministratore di quanto loro riferito chiedendogli di intervenire per Pt_1 porre rimedio alla situazione.
29. Vero che la madre dell'attrice , nel perdurare del percolamento, puliva e CP_7 lavava il terrazzo con un prodotto disinfettante due volte al giorno;
E' vero. Ho anche assistito ad alcune pulizie effettuate dalla SI.ra sul terrazzo;
altre volte CP_7 mi riferiva che lo aveva fatto. Puliva anche più volte al giorno cercando di pulire il più possibile.
31. .Vero che la famiglia solo nei primi mesi del 2015 veniva informata della rottura Pt_1 dell'impianto fognario del sito in Genova dall'idraulico del CP_1 Controparte_8 condominio stesso che riferiva anche come il collettore fognario fosse rotto in diversi punti.
Non ricordo il periodo preciso, ma mio fratello mi aveva riferito che c'era una perdita dal condominio di acque scure.
32. Vero che le riparazioni dell'impianto fognario del Condominio di Via Bari 21 -21A sono state eseguite parzialmente nel mese di luglio 2015 come risulta dal verbale di assemblea del 7 luglio
2015 del Condominio di Via Bari 21- 21A
So che erano andati a controllare, ma non so se siano stati effettuati lavori e non so neppure il periodo di tempo degli ultimi controlli.
33. Vero che le foto prodotte rappresentano lo stato della terrazza durante il periodo in cui si è verificato il percolamento
pagina 15 di 32 E' vero. Presa visione delle foto confermo che ivi è rappresentato lo stato del terrazzo nel periodo di percolamento.
34. Vero che nel mese di marzo 2015 improvvisamente accusava comparsa di Parte_5 febbre con cefalea e diarrea.
E' vero. Ricordo che ai primi di marzo 2015 ha iniziato a non stare bene accusando mal di pancia, mal di testa. Non ero presente personalmente all'inizio dei sintomi, ma me lo hanno riferito telefonicamente.
35. Vero che in data 6.3.15 si presentava un dolore acuto in sede lombare non responsivo a fans, per cui veniva ricoverata all'Ospedale Gaslini ove la sera del 7 aprile 2015 lamentava Pt_1 ipostenia e dolore agli arti inferiori e dolore acuto che non rispondeva neppure alla terapia farmacologica alla regione lombare.
E' vero, so che il 7 marzo 2015 è stata portata al Gaslini e l'8 marzo 2015, sentita Pt_1 telefonicamente, questa mi riferiva di non riuscire più a muovere le gambe.
50. vero che nel giugno 2015 si rivolgeva direttamente al laboratorio di Genova Controparte_6 dell'Agenzia Regionale Arpal per l'esame batteriologico di un campione di liquame da lui stesso prelevato il 29.6.15, secondo le corrette modalità indicate da Arpal.
E' vero. Ricordo che ne avevo parlato con mio fratello e infatti ero d'accordo sull'indagare sui percolamenti. So che poi è stato analizzato un prelievo a campione e mi hanno riferito che erano risultati presenti dei batteri fecali.
Si veda altresì, quanto all'irreprensibile condotta dei genitori, la deposizione del teste Testimone_9
All'epoca dei fatti ero piccolo, ma ricordo che mia mamma mi diceva sempre di non uscire mai sul terrazzo perché c'era la fogna che colava e schizzava e di tenere sempre chiusa la finestra. Io volevo andare a giocare fuori in giardino, ma mia mamma me lo impediva. Ricordo che c'era anche puzza. So che i miei genitori chiamavano l'amministratore che doveva mandare qualcuno a fare i controlli, ma poi non veniva mai nessuno. Ricordo che dopo un po' di tempo era venuto qualcuno, ma mi sembra che avesse detto che si trattava di acqua piovana. Poi abbiamo chiamato il SI. che era nostro Per_9 vicino di casa e che era del mestiere e lui diceva che non era acqua piovana, ma che era fogna quella che colava. ADR Giudice: non ricordo se siano stati fatti degli interventi. Ricordo che mia mamma puliva spesso il terrazzo anche tre quattro volte al giorno e lo ricordo perché la vedevo. Viste le foto, ricordo la stato dei luoghi così come rappresentato. Ricordo che l'8 marzo 2015 mi sorella ha smesso di camminare ed è stata ricoverata. A me non l'hanno detto subito, ma dopo qualche giorno perché ero piccolino. Mia sorella era in terza media ed ha fatto gli esami al Gaslini. So che mia sorella si era iscritta al ma non ha mai frequentato perché i miei lavoravano e non c'era nessuno che la Per_11 potesse accompagnare a scuola. So che voleva frequentare il perché le piaceva Pt_1 Per_11 l'indirizzo psico-pedagogico, ma non ricordo se volesse proseguire all'università o meno. ADR Giudice: dopo abbiamo cambiato casa.
pagina 16 di 32 b) Sulla provenienza dei liquami dal bene (condotta fognaria) di pertinenza del , CP_1 in particolare, non può esservi parimenti dubbio.
Il esclude la circostanza per il sol fatto che si attesta, nel verbale che raccoglie la denuncia CP_1 fatta in Comune dal sig. , l'esecuzione da parte del in occasione di un primo Pt_1 Parte_6 sopralluogo nel settembre del 2015, di prove con il colorante (fluorescina monosodica) con esito negativo (cfr. all. 23 fascicolo parte attrice).
Appare evidente che tale labile elemento (l'esito negativo può discendere anche da fattori legati al tipo di materiale con il quale il colorante si trova ad interagire) non può scalfire l'ampio corredo probatorio raccolto in giudizio, che va in direzione assolutamente opposta.
Si veda, in particolare la deposizione del teste (che è provato abbia eseguito i lavori per Persona_9 conto del convenuto e che ha riferito sulle circostanze in modo genuino, nonostante il CP_1
, in comparsa conclusionale, paia voglia mettere in dubbio il ricordo del teste per il sol CP_1 fatto che questi ha riferito, per evidente errore, in apertura di verbale, di aver eseguito i lavori per conto del 21-21 A o non abbia saputo collocare con chirurgica precisione il Parte_7 mese in cui è intervenuto).
Il teste (“Conosco la famiglia poiché vicini di casa sino a circa 3 anni fa. Eravamo amici della Pt_1 famiglia . ADR: ho eseguito gli interventi al Condominio civ. 20-23 di in Genova, Pt_1 CP_1 quello soprastante il condominio dove abitava la famiglia su incarico dell'amministratore di Pt_1 condominio circa sei anni e mezzo fa”), ha così riferito:
17. Vero che all'inizio dell'estate del 2014 (fine maggio – inizio giugno) si è presentato un percolamento di acqua mista a terriccio dal muro di contenimento del caseggiato di CP_8
[...
A.
Io avevo preso visione della situazione circa 5-6 mesi prima di eseguire i lavori che ho detto sopra, ma so che prima di me era intervenuta un'altra persona ma non so se e quali di interventi abbiano eseguito. Io ho fatto tutta la linea della fognatura che era tutta marcia perché era nata quando erano stati costruiti i palazzi.
18. Vero che l'acqua fuoriuscita andava poi a raccogliersi sulla pavimentazione del terrazzo e lungo i bordi.
Preciso che questa tubazione era proprio rotta nel punto in cui sotto c'era il giardinetto di pertinenza dell'appartamento della famiglia e li si raccoglievano le acque sporche sulla pavimentazione Pt_1 del terrazzino scorrendo dal muraglione in pietra.
25. Vero che dal mese di novembre 2014 il fenomeno del percolamento diventava sempre più consistente fino ad invadere l'intera terrazza e si formavano sulla pavimentazione chiazze maleodoranti.
Al momento del mio sopralluogo posso dire che l'odore proveniente da tali percolamenti era tale da non poter stare sul terrazzo.
26. Vero che l'acqua che fuoriusciva schizzava anche contro i vetri della porta finestra che doveva rimanere chiusa;
pagina 17 di 32 Secondo me sì.
27. Vero che genitori di facevano intervenire un proprio tecnico nella persona di Parte_1
che riferiva come le infiltrazioni consistevano nella tracimazione di acqua dello Persona_9 scarico fognario del;
Controparte_17
E' vero. Io ero stato inizialmente contattato dalla famiglia per un sopralluogo al quale ha Pt_1 assistito anche l'amministratore del Condominio che successivamente mi ha conferito l'incarico per l'intervento di cui ho detto. Confermo, come detto prima, di aver constatato una rottura nella tubazione della fognatura che era tutta marcia da cima a fondo. La rottura più grossa l'ho trovata sotto il muraglione dei SI.ri . Pt_1
32. Vero che le riparazioni dell'impianto fognario del Condominio di Via Bari 21 -21A sono state eseguite parzialmente nel mese di luglio 2015 come risulta dal verbale di assemblea del 7 luglio 2015 del Condominio di Via Bari 21- 21A
Mi sembra di essere intervenuto nel mese di marzo 2015. Non so se dopo il mio siano stati fatti ulteriori interventi, ma penso che diversamente mi avrebbero chiamato in quanto il lavoro era in garanzia. Preciso di aver sostituito tutta la tubazione.
33. Vero che le foto prodotte rappresentano lo stato della terrazza durante il periodo in cui si è verificato il percolamento
E' vero, viste le fotografie riconosco la situazione del terrazzo del SI. prima del mio Pt_1 intervento.
34. Vero che nel mese di marzo 2015 improvvisamente accusava comparsa di Parte_5 febbre con cefalea e diarrea.
E' vero e lo so in quanto, come detto, abitavo lì vicino
D'altra parte, se, come sostenuto “la perdita della fognatura del Caseggiato di Controparte_17 esistente prima dei lavori non percolava nel giardino della famiglia ”, cfr. pag. 24 comparsa Pt_1 conclusionale, si fa davvero fatica a capire il motivo per cui il Condominio si sia determinato a sottoscrivere con il sig. un verbale di conciliazione inerente il contenzioso da quest'ultimo Pt_1 instaurato per ottenere il risarcimento dei danni da ripristino dei luoghi (cfr. all. 32 fascicolo parte attrice).
c) Sull'eziologia della patologia che affligge oggi e sulla correlazione causale tra Pt_1 l'esposizione ai liquami provenienti dal bene di pertinenza condominiale e l'insorgenza della stessa non può, allo stesso modo, esservi alcun dubbio.
Si vedano sul punto le conclusioni rassegnate dal ctu prof. di cui si ritrascrivono i passaggi Per_12 essenziali:
▪ sulla base dei dati presentati fino ad ora, appare evidente che – secondo il criterio probatorio civilistico del più probabile che non – l'esposizione alla perdita fognaria, quindi al
pagina 18 di 32 materiale fecale, avvenuta da maggio/giugno 2014 a marzo 2015 (momento in cui la p. era ricoverata presso l'Istituto Giannina Gaslini) sia da riconoscersi come agente causale dell'infezione da sviluppata dalla SI.ra , la quale dava Persona_2 Pt_1 origine ad una cronicizzazione con sviluppo di malattia di LE con interessamento neurologico e successiva paraplegia flaccida con perdita del controllo sfinterico;
▪ nel caso di specie, in considerazione del dato circostanziale della prolungata esposizione al materiale derivante dalla perdita fognaria, di quanto emerso dall'analisi della documentazione in atti e dal colloquio medico legale con la perizianda, non è possibile riconoscere l'esistenza di differenti fattori eziologici che, con maggior probabilità rispetto a questo, rappresentino la fonte dell'avvenuta infezione. Infatti, sebbene come visto in precedenza esiste una certa percentuale di soggetti asintomatici portatori sani, nel caso in esame la p. sviluppava un'infezione acuta da YM LEi con successiva cronicizzazione e sviluppo di malattia di LE con interessamento prevalente del midollo spinale. In considerazione dei dati circostanziali, tale presentazione clinica è più probabilmente ascrivibile ad un'esposizione acuta ad elevate cariche di tale batterio che, come già riportato, ha una prevalente trasmissione per via oro-fecale ed è frequentemente isolato negli impianti di depurazione, piuttosto che a una condizione pregressa di portatrice asintomatica dell'infezione;
▪ l'insieme di tali dati, pertanto, permette di riconoscere l'esistenza di un nesso causale di ordine civilistico tra la prolungata esposizione al materiale fecale e l'infezione da sviluppata dalla perizianda, che conduceva la stessa all'attuale Persona_2 condizione di paraplegia con perdita del controllo sfinterico;
▪ sulla base di quanto precedentemente detto circo l'evoluzione del morbo di LE, non appaiono esserci dubbi interpretativi circa il nesso tra la sintomatologia lamentata nel marzo del 2015 e l'infezione, ma è altresì non escludibile che anche la sintomatologia del gennaio 2015 sia già ascrivibile al processo infettivo: infatti, si ricorda che la patologia di
LE presenta due fasi, una prodromica ed una stazionaria, che si susseguono con un lasso temporale medio di circa 6 anni, che – tuttavia – risulta ridotto in caso di immunosoppressione.
Si specifica, a tal proposito, che la p. è affetta da UP MA IC e che, da aprile 2014, è sottoposta a terapia immunosoppressiva. Non stupisce, quindi, che nella p. la patologia abbia avuto un'evoluzione relativamente rapida, considerando che l'esposizione al materiale fecale aveva inizio da settembre/ottobre 2014;
▪ in merito all'immunosoppressione iatrogena che presentava la SI.ra già all'epoca Pt_1 dei fatti, si deve considerare che la stessa abbia agito, a fronte dell'infezione da derivante con maggior probabilità dalla prolungata esposizione a Persona_2 materiale fecale, come fattore concausale nel favorire il rapido sviluppo della forma cronica dell'infezione con severo interessamento neurologico. Tale concausa patologica, tuttavia, non interrompe il nesso causale rilevato tra l'esposizione al materiale fecale, l'infezione e il successivo sviluppo della patologia, poiché in assenza dell'esposizione alla perdita fognaria la condizione di base della paziente non avrebbe potuto determinare, di per sé, l'insorgenza della patologia;
▪ infine, non si rilevano ulteriori possibili processi causali autonomi che abbiano potuto agire come fattore scatenante l'infezione e la successiva cronicizzazione in malattia di LE;
pagina 19 di 32 ▪ nel caso di specie, non si ritiene che ci siano elementi emergenti dalla storia clinica della perizianda che possano permettere di affermare che, in assenza dell'esposizione al materiale fecale, la malattia di con gli esiti permanenti da essa derivanti, Per_3 avrebbe avuto comunque insorgenza certa o probabile. Infatti la p., all'epoca dei fatti tredicenne, era un soggetto in sostanziali buone condizioni di salute, affetta da UP MA IC (LES) in terapia immunosoppressiva. Il LES è una patologia autoimmune caratterizzata da un quadro polimorfo di manifestazioni cliniche. In particolare, vi può essere coinvolgimento muscoloscheletrico con poliartrite intermittente, artrite similreumatoide e miosite, manifestazioni cutanee (dermatite da lupus), nefrite lupica, manifestazioni polmonari quali pleurite e versamento pleurico, pericardite, anemia e sintomi gastrointestinali, soprattutto in corso di episodio acuto della patologia. Il UP, altresì, può dare delle manifestazioni neurologiche, caratterizzate, principalmente da disfunzione cognitiva con deficit di memoria e di ragionamento, cefalee, crisi epilettiche, psicosi. La terapia del LES richiede un'immunosoppressione iatrogena, a cui la p. era già sottoposta all'epoca dei fatti. Tale condizione, come già espresso precedentemente, si ritiene abbia potuto agire come fattore concausale nello sviluppo della patologia infettiva cronica e della sua evoluzione, poiché la risposta immunitaria della p. contro l'infezione acuta era indubbiamente ridotta. Tuttavia, qualora non ci fosse stata l'esposizione al materiale fecale, non si ritiene possibile affermare che la p. avrebbe comunque sviluppato, con certezza od elevata probabilità, la stessa patologia. Infatti, alla base della malattia di LE resta l'infezione da YM LEi, che – per quanto precedentemente espresso – nel caso di specie si ritiene essere maggiormente probabile che sia derivata dall'esposizione prolungata al materiale fecale;
▪ In conclusione, dai dati circostanziali e da quanto riportato in Letteratura circa l'infezione da YM LEi e la sua possibile evoluzione, appare più probabile che l'esposizione prolungata ad elevate cariche batteriche presenti nel liquame fognario abbia fatto sì che la p. sviluppasse l'infezione acuta determinata da tale batterio e che tale infezione, a fronte dell'immunosoppressione iatrogena in atto già all'epoca dei fatti, evolvesse rapidamente in malattia di LE con interessamento neurologico irreversibile. Non si ritiene, pertanto, che in assenza dell'esposizione al materiale fognario vi siano elementi che, nel caso concreto, permettano di affermare che Parte_1 avrebbe comunque, con certezza o con elevata probabilità, sviluppato la patologia infettiva.
Si ravvisa quindi inequivocabile la responsabilità ex art. 2051c.c. (oltre che ex art. 2043 cc.) del posto che le perdite fognarie, in tutta evidenza trascurate, provenienti da beni di Controparte_18 sua proprietà, hanno provocato, per l'evidente esposizione alla quale suo malgrado è stata Pt_1 costretta, la patologia che oggi l'affligge e che, altrimenti, non si sarebbe mai verificata.
In particolare, lo stato di immuno-depressione della ragazza determinata dal trattamento della patologia di base (LES) l'ha solo resa soggetto più vulnerabile (cfr. ctu pag. 56): la preesistenza della malattia in capo al danneggiato ha costituito una concausa naturale dell'evento di danno ed il concorso del fatto umano la rende irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. sicché di essa non dovrà tenersi conto ai fini del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, c.d. causalità materiale (Cassazione civile n. 28986/2019).
pagina 20 di 32 Cfr. in particolare Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018, secondo cui, quando difetti la prova che la menomazione pregressa sarebbe evoluta determinando autonomamente conseguenze invalidanti, alcuna rilevanza può essere attribuita a tale preesistenza, ai fini della individuazione del danno risarcibile, diversamente venendo ad applicarsi l'intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia
- e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi -, siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati caratterizzati da cosiddetta "normalità".
In altre parole, solo qualora – e non è il caso di cui si discute - le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno (cd. "thin skull rule"), l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Per un caso di interazione della condotta umana con la presenza di una patologia rara (nel caso di specie era la sindrome di HELLPL) si veda Cassazione civile n. 13864/2020: “la presenza di una inusuale complicazione nella gestosi, infatti, costituiva in tesi un'ipotesi di “concausa di lesione”: cioè un caso in cui le condizioni soggettive della vittima dell'illecito esponevano quest'ultima ad un maggior rischio di patire il danno, poi puntualmente avveratosi. Ma, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile dei soggetti della stessa età e dello stesso sesso, tale circostanza non incide nè sul nesso di causa, nè sull'attribuzione della colpa, nè sulla liquidazione del danno (Cass. n. 28811 del 2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015, Rv. 635338 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv. 618882 – 01)”.
Pers Peraltro, la patologia di base di ( neppure può essere addotta a motivo per circoscrivere Pt_1 l'entità delle conseguenza risarcibili sotto il diverso profilo della causalità giuridica, ex art 1223 c.c., non solo perché non aveva, all'epoca dei fatti, alcuna disfunzionalità d'organo in atto, ma Pt_1 perché è la stessa Suprema Corte di legittimità che, rispetto al tema delle menomazioni concorrenti e della possibile selezione delle conseguenze dannose risarcibili, ha affermato chiaramente che in tutti quei casi in cui le patologie pregresse non impedivano al danneggiato di condurre una vita normale (come nel caso di specie) lo stato di «validità» anteriore al sinistro dovrà essere considerato pari al cento per cento (cfr. Cassazione civile Ordinanza 29 novembre 2022, n. 35025 in motivazione).
Si veda sul punto ctu pag. 58: “ prima dei fatti in oggetto era un giovane di 13 anni Parte_1 in sostanziale buona saluta, completamente autonoma e indipendente, in grado di svolgere le attività proprie dell'età senza problemi (la p. frequentava il terzo anno della scuola secondaria di primo grado e praticava ginnastica artistica). Alla visita medico-legale del 12/04/2023 la perizianda presentava paralisi flaccida degli arti inferiori con necessità di carrozzina, associata a perdita della sensibilità a partire dalla linea ombelicale trasversa e perdita del controllo sfinterico. Per tale
pagina 21 di 32 condizione la p. risulta essere portatrice di catetere a permanenza e necessita di eseguire l'evacuazione manualmente”.
Vale la pena infatti osservare che, con un attento follow-up e un trattamento precoce ed adeguato, l'80-
90% delle persone affette da lupus, come si apprende dalla letteratura medica, può aspettarsi di vivere una vita normale, e in ogni caso l'andamento della malattia è estremamente soggettivo e non prevedibile.
Il nesso eziologico, dunque, tra la malattia che affligge oggi e i percolamenti provenienti da Pt_1 bene di proprietà condominiale è pienamente provato.
La responsabilità è integrale, il risarcimento che ne consegue è pieno e non incontra alcuna riduzione.
Per completezza di motivazione si osserva, peraltro, se ancora ve ne fosse bisogno, che nessun concorso colposo ex art. 1227 c.c., né della ragazza nè dei suoi genitori, né, tanto meno, alcuna azione di “manleva” può essere invocata dal Condominio per il mancato rispetto di norme igienico sanitarie o alternativamente per il fatto che i medesimi non si sarebbero doverosamente “astenuti” dall'uso del giardino, in quanto è assolutamente comprovato in giudizio come la famiglia abbia fatto Pt_1 tutto quello che era umanamente possibile per denunciare e contrastare, anche con assidua pulizia degli spazi esterni, gli effetti dei percolamenti, a lungo ignorati dal , financo blindandosi in CP_1 casa, chiudendo finestre e tapparelle, per evitare gli schizzi, come ampiamente dimostrato (cfr. in particolare deposizione teste , Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_5 Tes_9
).
[...]
Che parte convenuta voglia ravvisare, in tanto, contraddizioni o incongruenze e si spinga financo a sostenere che l'unico effettivo canale di trasmissione siano stati i genitori, con buona pace di chi, gravato da specifici obblighi di custodia, ha lasciato un intero nucleo familiare a convivere con una fogna a cielo aperto, è tesi giuridicamente inaccettabile.
E rende parimenti inaccettabili le critiche rivolte all'elaborato peritale che è stato completo ed esaustivo nella ricostruzione degli accadimenti e dell'eziologia della malattia e ha mostrato una specifica conoscenza degli atti di causa – incluse le prove raccolte che il ctu mostra di aver bene esaminato, pur senza menzionarle espressamente, e che avvalorano il ragionamento e la valutazione tecnica espressa dal consulente, motivo per cui ogni eccezione di nullità è da respingere.
Le uniche contraddizioni che il giudicante coglie sono quelle delle difesa del il quale: CP_1
ha sostenuto in comparsa di costituzione che “Per ricomporre tali incongruenze – quelle a suo dire della ricostruzione attorea - l'unica possibile spiegazione plausibile è che, inizialmente, i percolamenti fossero effettivamente di acqua piovana, in quanto tale effettivamente non maleodorante, e che solo nell'estate del 2015 si siano verificati dei percolamenti di acque luride. Da parte nostra siamo infatti indotti a credere che qualunque genitore, sapendo che la propria figlia tredicenne era sottoposta per la cura della sua grave alterazione del sistema immunitario (il LES) ad una terapia farmacologica con effetti potenzialmente immunosoppresivi, non solo avrebbe evitato di farle frequentare una superficie interessata da percolamenti di acque luride, ma si sarebbe in ogni caso assicurato e avrebbe vigilato affinché la figlia rispettasse scrupolosamente le misure minime di igiene - che l'attuale - pandemia ha riportato all'attenzione delle masse - consistenti nel frequente lavaggio delle mani e, soprattutto, nell'evitare di toccare il viso e la bocca con le mani sporche (tanto più se sporche di liquami)” salvo poi sostenere in comparsa conclusionale, una volta che l'istruttoria ha confermato in pieno la natura pagina 22 di 32 fognaria dei percolamenti fin da principio, che chiunque doveva e poteva avvedersi che i percolamenti che si riversavano sul giardino non erano di acqua piovana (pag. 7 comparsa conclusionale);
ha sostenuto in comparsa di costituzione, atteso il meccanismo di trasmissione del batterio di tipo “oro- fecale” che “se i percolamenti presenti nel giardino frequentato dall'attrice contenevano davvero il e se l'attrice è stata contaminata proprio da tale batterio (sempre ammesso e Persona_2 non concesso che sia stato questo a scatenare la paralisi), ciò è potuto avvenire soltanto perché l'attrice si è sporcata le mani con i liquami e si è poi toccata la bocca con le mani sporche” salvo poi sostenere in comparsa conclusionale che addirittura il guardino dell'abitazione non sarebbe stato in effetti mai utilizzato da alcuno (pag. 7 comparsa conclusionale).
Non si ritiene di doversi soffermare oltremodo sul fatto che l'esposizione ad acqua di origine fognaria, pur con tutte le misure precauzionale che la famiglia ha dovuto, suo malgrado, adottare, pacificamente proveniente dallo scarico fognario rotto e poi riparato del , è l'unica ed esclusiva fonte di CP_1 contaminazione accertata.
Quanto ai danni risarcibili si osserva quanto segue.
risulta affetta (cfr. ctu pag. 58) dagli esiti della patologia sviluppata a seguito dei fatti Parte_1 di cui è causa che possono essere, sulla base della documentazione medica prodotta in atti, schematicamente riassunti in:
- paralisi completa degli arti inferiori;
- perdita della sensibilità degli arti inferiori a partire dalla linea ombelicale trasversa (livello T9 circa);
- vescica neurologica con perdita del controllo sfinterico e necessità di catetere a permanenza;
- perdita del controllo sfinterico anale con necessità di evacuazione manuale.
La SI.ra quindi, in considerazione dei postumi esitati dalla malattia di è Parte_1 Per_3 stata costretta a mutare radicalmente il proprio grado di autonomia;
in particolare:
▪ si è dovuta sottoporre a lungo iter riabilitativo per poter effettuare nuovamente attività della vita quotidiana, dovendosi adattare alla condizione di paraplegia e all'uso della carrozzina, per le quali – tuttavia – ad oggi necessita ancora di assistenza. In particolare, non è autonoma Pt_1 negli spostamenti dalla carrozzina e necessita di assistenza negli atti di igiene personale;
▪ inoltre, dopo aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nel corso Pt_1 del ricovero presso l'Istituto Giannina Gaslini, si iscriveva presso il Liceo di Scienze Umane. Tuttavia, per la presenza di barriere architettoniche, non poteva accedere all'istituto scolastico, per cui inizialmente i docenti del liceo andavano a farle lezione al domicilio. Quando questo non è più avvenuto, dopo due anni dall'iscrizione, ha abbondonato gli studi all'età di 16 anni;
▪ ancora, a seguito dei fatti in esame, la famiglia è stata costretta a cambiare abitazione Pt_1 per la presenza di invalicabili barriere architettoniche nell'abitazione precedente. La visita medico legale effettuata in data 12/04/2023 dal ctu ha permesso di rilevare come lo stato clinico di si fosse sostanzialmente stabilizzato e cronicizzato, considerato – altresì – il lungo Pt_1 periodo di tempo trascorso dall'inizio della patologia, vale a dire marzo 2015, ovvero all'incirca 8 anni prima dell'esame obiettivo effettuato dal ctu. Per tali ragioni il consulente ha ritenuto pagina 23 di 32 che, nel prossimo futuro, la SI.ra non possa essere suscettibile di un marcato Pt_1 miglioramento o di un severo aggravamento dei postumi accertati.
Il danno biologico permanete alla salute è stato quindi stimato del tutto condivisibimente in misura parti all''80% della totale. Tale valutazione fa riferimento ai più recenti barèmes medico-legali di comune uso (CH E, RO L, ES U: “Guida alla valutazione medico legale dell'invalidità permanente” II Edizione, 2015; (curatori e CP_19 Pt_8 Per_14 [...] ; “Linee guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico”, Per_15 CP_19
, 2016).
[...]
Il danno alla salute va sicuramente personalizzato perché le rinunce subite sono state eccezionali e non comuni: l'interruzione degli studi ai quali è stata costretta l'ha proiettata in una realtà del tutto Pt_1 diversa da quelle immaginata per il suo futuro (voleva frequentare l'università e conseguire la laurea in lettere o pedagogia, cfr. teste Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 Tes_10
) e la condizione di totale paralisi le ha impedito di coltivare Testimone_1 Testimone_11 l'attività sportiva (ginnastica artistica) alla quale prima si dedicava.
La personalizzazione va equitativamente riconosciuta in misura pari al 25% (Cass. civ. Sez. III, Ord.,
12.09.2022, n. 26805).
Il danno da invalidità temporanea assoluta è stato poi stimato dal ctu in gg. 388 pari ai periodi di degenza ospedaliera ed in istituti di riabilitazione, ed è stato vissuto in condizione di gravissima deprivazione, tale da giustificare il ricorso all'importo massimo tabellare.
Va altresì riconosciuto il danno morale, costituito dai “..pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)” essendo incontestabile nel caso in esame: è riconosciuta invalido con totale e permanente inabilità Pt_1 lavorativa al 100%; è costretta su una carrozzina ed è portatrice di catetere fisso;
necessita di assistenza in tutti gli ambiti della vita (spostamenti, igiene personale); nonostante l'encomiabile forza (che le ha permesso di conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado nel corso del ricovero presso l'Istituto Giannina Gaslini e di ottenere un attestato di partecipazione ad un corso di onicotecnica per la ricostruzione in gel delle unghie, che svolge per hobby su parenti e amici presso la sua abitazione, cfr. ctu pag. 60) ha certamente sofferto per aver dovuto abbandonare gli studi, dopo essersi iscritta al Liceo di Scienze Umane, impossibile da frequentare per la presenza di barriere architettoniche, dolore che si ritiene l'abbia accompagnato durante tutto il sofferto percorso ospedaliero, nella consapevolezza che il suo sato di salute non è suscettibile di miglioramento.
Il danno complessivo, nella sua componente non patrimoniale, può essere quindi liquidato mediante ricorso alla Tabella di Milano, ultima versione, secondo il seguente prospetto di calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 13 anni
Percentuale di invalidità permanente 80%
Punto danno biologico € 9.376,77 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.688,39 pagina 24 di 32 Punto danno non patrimoniale € 14.065,16
Punto base I.T.T. € 173,00
Giorni di invalidità temporanea totale 388
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 705.133,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 1.057.700,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 1.233.983,00
Invalidità temporanea totale € 67.124,00 Totale danno biologico temporaneo € 67.124,00
Totale generale: € 1.124.824,00
Totale con personalizzazione massima € 1.301.107,00
ha poi subito un danno patrimoniale da perdita della capacità a produrre reddito. Pt_1
Il ctu si è così espresso sul punto:
“I postumi permanenti esitati dalla vicenda di cui è causa incidono negativamente sulla capacità lavorativa della perizianda;
si ricorda, inoltre, che la perizianda risulta essere riconosciuta quale soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con percezione dell'indennità di accompagnamento, con revisione di tale condizione prevista per il 2024, nonché portatrice di handicap in situazione di gravità. Poiché la perizianda si trova, allo stato attuale, costretta su carrozzina e dovendosi sottoporre a svuotamento del catetere più volte al giorno, è necessario che un eventuale ambiente lavorativo della p. sia privo di barriere architettoniche che le renderebbero l'accesso alla struttura impossibile e, altresì, sarebbe necessario per la p. un ambiente lavorativo che le permetta di assentarsi quando necessario. Pertanto, appare complicato elencare le singole attività lavorative totalmente precluse alla p. o, d'altro canto, quelle a lei possibili, poiché, a mero titolo esemplificativo, teoricamente la p. potrebbe svolgere anche attività di commessa o di cassiera, a patto che le stesse siano svolte in strutture idonee all'ingresso e al movimento con carrozzina, che il materiale di cui la stessa si dovrebbe occupare sia ad altezza adeguata e di basso peso e che la p. abbia i tempi necessari per praticare ciò di cui ha bisogno, come ad esempio lo svuotamento del catetere vescicale. Sulla base di tali considerazioni, tuttavia, secondo il sottoscritto la perizianda risulta essere in grado di svolgere, compatibilmente col titolo di studio della p. (diploma di scuola secondaria di I grado), principalmente attività lavorative di tipo sedentario e con orario limitato, quali
– ad esempio – attività di centralinista, operatrice di call-center, ecc. Si tenga altresì presente che la SI.ra , tramite lezioni al domicilio ha effettuato un corso, con conseguimento del relativo Pt_1 attestato, da onicotecnica per la ricostruzione in gel delle unghie e che, in sede di visita medico-legale, la stessa dichiarava che, al momento attuale, svolge tale attività per hobby su parenti ed amiche presso la propria abitazione. Pertanto, anche questa attività potrebbe essere trasformata in un vero e proprio lavoro che la p. potrebbe svolgere direttamente al proprio domicilio o, in alternativa, in un centro estetico al quale possa accedere facilmente in carrozzina e nel quale possa fare un orario limitato”.
pagina 25 di 32 Appare evidente come non sia realisticamente possibile immaginare per (che ha oggi 24 anni Pt_1 ed è quindi già entrata formalmente a pieno titolo nel “mondo del lavoro”) una sicura collocazione (che in effetti non esiste a tutt'oggi) e che l'an della pretesa risarcitoria sia provato (cfr. Cassazione civile n. 27353/2024 che valorizza come la gravità dei postumi riportati – nel caso di specie erano pari al 100%
- sia essa stessa indice presuntivo della perdita della capacità lavorativa;
in tema già Cassazione civile n. 25634/2013; Cassazione civile n. 20003/2014; Cassazione civile n. 3724/2019; Cassazione civile n. 35663/2023; Cassazione civile n. 29477/2023).
Come è noto il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro (art. 2057 c.c.) e può avvenire:
1. in forma di capitale
2. in forma di rendita.
La scelta è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito;
dal punto di vista finanziario la liquidazione nell'una o nell'altra forma è indifferente, purché – ove si scelga la forma del capitale – sia correttamente individuato il coefficiente di capitalizzazione (Cass. Ord. 6619/2018).
Nel caso di specie si ritiene che il risarcimento di tale posta di danno possa avvenire in forma di capitale.
Quanto ai criteri per la sua liquidazione, si ricorda che Il danno da lesione della capacità di guadagno, derivante dall'invalidità permanente parziale causata a una persona che, al momento del fatto illecito, non svolgeva alcuna attività lavorativa, deve essere liquidato prendendo, quale base reddituale, quella corrispondente all'attività lavorativa che il danneggiato, se non fosse intervenuto l'evento dannoso, avrebbe presumibilmente esercitato in futuro, tenuto conto della sua posizione economica e sociale e di quella della sua famiglia, delle correlative possibilità di scelta secondo l'id quod plerumque accidit, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti, cfr. di recente Cassazione civile Sez. III ordinanza n.
5787 del 4 marzo 2024. In assenza di elementi certi, bene si può far riferimento al triplo delle pensione sociale come base di calcolo, cfr. Cassazione civile n. 29477/2023; cfr. sentenza n. 2135/2022 della Corte d'Appello di Palermo che ripercorre i precedenti della Suprema Corte di legittimità in materia (nel caso di specie si trattava di danno provocato da malpractise sanitaria ma le considerazioni sono del tutto sovrapponibili al caso in esame): “il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale“.
La base di calcolo può essere dunque il triplo della pensione sociale che deve essere opportunamente capitalizzata.
Sul punto si osserva che la capitalizzazione di una rendita futura è stata per moltissimi anni calcolata con le tabelle dell'INAIL del 1922 (r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403).
Da alcuni anni, in seguito a pressanti indicazioni della S.C. (da ultimo Cass. Sent. n. 9002 del
21/03/2022 e Cass. 20615 del 14/10/2015) che vanno ricondotte alla più risalente sentenza n. 4186 del
2 marzo 2004, vengono utilizzate dai Tribunali italiani delle tabelle (relativamente) più recenti, presentate in un incontro di studio del C.S.M. (tenutosi il 30 giugno -1° luglio 1989 a Trevi).
pagina 26 di 32 Entrambe le tabelle, elaborate nel settore assicurativo, sono, comunque, basate su tavole di mortalità (“attesa di vita”) della popolazione italiana e sull'andamento dei tassi di interesse legale ricollegati temporalmente al momento storico in cui sono state elaborate.
Le tabelle utilizzate nella prassi giudiziaria sono state, però, ritenute entrambe inadeguate (in particolare quelle INAIL del 1922) da varie decisioni della Corte di Cassazione che ha invitato ad utilizzare tecniche, formule e tabelle più aggiornate e adeguate.
In particolare i parametri di inadeguatezza delle tabelle del 1922 sono stati ravvisati in due fattori posti a base delle tabelle adottate: l'aumento della vita media e la diminuzione dei tassi di interesse. In particolare, si veda Cassazione civ. 14 ottobre 2015, n. 20615 che evidenzia l'inadeguatezza degli strumenti utilizzati dai giudici di merito: secondo la citata pronuncia il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n.
1403 del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 c.c.).
Il principio di diritto è stato ribadito da più recenti pronunzie (da ultimo Cass. [sent.] 21 marzo 2022 n.
9002 e [ord.] Cass. 2 maggio 2022 n. 13727, Cass. 10 marzo 2022 n. 7821 e 31 agosto 2020 n. 18093).
La Cassazione, annullando le decisioni di merito che avevano applicato le obsolete tabelle del 1922, ha anche offerto anche una prospettiva di soluzione: applicare coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, dacché aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano” (Cass., 28 aprile 2017 n. 10499).
La Corte di Cassazione in talune recenti pronunzie (da ultimo Cass. 21 marzo 2022 n 9002; Cass.15 novembre 2019 n. 29718) ha ritenuto che l'utilizzo delle tabelle del 1922 fosse ancora consentito, purché venisse introdotto un qualche correttivo, "non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa" (innalzando così i valori liquidatori).
Questi correttivi sono stati fatti propri dalla Tabella realizzata e approvata dall'Osservatorio milanese il 14 dicembre 2022 che utilizza una formula finanziaria attuariale che tiene conto di tutti i seguenti parametri:
1. la somma annua che viene ritenuta persa dal danneggiato,
2. l'età del soggetto danneggiato (in anni compiuti) al momento della capitalizzazione,
3. la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica,
4. il sesso del danneggiato (per tener conto della sua potenziale sopravvivenza per gli anni da prendere in considerazione); i relativi valori sono forniti dall'ISTAT e la tabella 2022 è basata sulla mortalità dl
2021, 5. un tasso di rendimento futuro/stimato dinamicamente (e variabile in relazione alla effettiva durata) da parte di Enti internazionali europei (tassi EIOPA), rilevati al 30 novembre 2022, 6. una media della svalutazione attesa nel prossimo triennio, in base ad una previsione indice della svalutazione di Enti pubblici italiani (documento previsionale del MEF del novembre 2022).
La Tabella Milanese consente quindi di procedere alla capitalizzazione secondo parametri che si ritengono adeguati.
Il danno patrimoniale futuro può essere quindi così quantificato:
pagina 27 di 32 ✓ occorre partire dall'importo dell'assegno sociale annuo (L'INPS, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, ha fissato l'importo dell'assegno sociale a 6.947,33 euro annui, che corrispondono a 534,41 euro per 13 mesi;
✓ occorre moltiplicare detto importo per tre per ottenere il valore della rendita annua pari al triplo della pensione sociale: euro 20.841,99;
✓ occorre identificare nella riga in giallo della Tabella Milanese l'età a partire dalla quale il danno si produrrà ovvero l'età a partire dalla quale la rendita si possa considerare perduta (età lavorativa che corrisponde in media a circa 24 anni, cfr. indagine OCSE del 2021);
✓ occorre calcolare il numero di anni (durata) per cui si presume tale rendita verrà perduta, che trova come dato finale quello dell'età pensionabile (67-24= 43);
✓ occorre incrociare i due valori (24/43) nella tabella Femmine per individuare il coefficiente applicabile: 52,05;
✓ occorre moltiplicare la rendita per tale coefficiente: 20.841,99x52,05= 1.084.825,57.
Totale danno patrimoniale futuro € 1.084.825,57 (il risultato della moltiplicazione è l'attualizzazione
- c.d. capitalizzazione - della serie annuale degli importi futuri, che devono essere risarciti;
tale attualizzazione, con una somma versata immediatamente "una tantum", rappresenta finanziariamente un valore attuale "equivalente" alla perdita delle somme che sarebbero state erogate in futuro anno per anno).
Tale importo non deve essere abbattuto di un "coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata" (il quale restituisce il valore attuale di un Euro pagabile solo fra n anni e tiene dunque conto dello scarto temporale tra il momento della liquidazione ed il successivo momento in cui il danno inizierà a prodursi, in applicazione del principio di indifferenza del risarcimento sancito dall'art. 1223
c.c. che impone al giudice di tenere conto del fatto che sta liquidando oggi un danno che si verificherà tra n anni cfr. Cassazione civile n. 31235/2018) perché compirà 24 anni il prossimo aprile e Pt_1 non c'è quindi scarto di anticipazione.
A va poi riconosciuto il danno patrimoniale “permanente e futuro” per spese di assistenza Pt_1
(di cui fino ad oggi si sono fatti carico i suoi genitori: le spese di assistenza pregresse non sono dunque liquidabili, cfr. Cassazione civile n. 29477/2023 in motivazione) che, peraltro, si può presumere “sulla base dell'id quod plerumque accidit, di fatti notori e di massime di esperienza: tra le quali quella secondo cui chi non è in condizioni di provvedere alle proprie esigenze personali normalmente ricorre all'ausilio di un infermiere o di un assistente”, cfr. Ordinanza Cassazione civile 3 luglio 2019 n. 17815, nonché, ove provato, il danno per gli esborsi da spese mediche già sostenute e da sostenersi tra quelle espressamente allegate e richieste.
Quanto alle prime, il ctu ha chiarito che la grave disabilità da cui è affetta determina la Pt_1 necessità di assistenza in relazione agli spostamenti dalla carrozzina, in relazione all'igiene personale e in alcuni atti della vita quotidiana (cfr ctu pag. 61 “La forma di assistenza alla persona cui necessita la SI.ra è di tipo parziale, soprattutto correlata agli spostamenti dalla carrozzina e, in parte, Pt_1 alla gestione della casa e del quotidiano, nonché concentrata nelle ore diurne e, dunque, non 24 ore su
24. Ad oggi la p. non risulta essere assistita da un soggetto addetto specificatamente a tale mansione, ma – bensì – è aiutata dai propri familiari. Tuttavia, si tenga conto che eventuali future patologie subentranti, ad esempio cardiovascolari, in associazione alla già presente condizione di paraplegia, potrebbero in forma concausale determinare un aggravamento delle condizioni di salute della p. tale da richiedere, invece, un'assistenza continuativa. Pertanto, ad oggi, non appare possibile quantificare
pagina 28 di 32 tale spesa che non rientra in senso stretto nelle spese di natura medica. Si specifica, tuttavia, che le aspettative di vita della perizianda non risultano essere ridotte dalla patologia attuale. Si sottolinea, inoltre, che la SI.ra percepisce l'indennità di accompagnamento che, per sua definizione, è Pt_1 finalizzata ad alleggerire, quanto meno in parte, le spese di assistenza alla persona. Si ricorda che l'assegno di accompagnamento erogato dall'INPS per gli invalidi civile al momento attuale corrisponde a € 530,27 mensili”).
In applicazione delle tariffe vigenti in base ai vigenti CCNL, tenuto conto del costo di una badante convivente CS 54 ore settimanali: (€ 1.127,04*13) + (14.651,52/13,5 TFR) + (0,86*54*4,33*12 INPS)
+ (0,04*54*4,33*12 CASSA COLF) + (€ 6,52*26+€ 6,52*26/12 I.V.A.) = € 18.445,72 costo annuale. Mensile medio € 1.537,14, si ritiene equo riconoscere il favore di la metà di tale importo Pt_1 (costo annuale € 9.222,86, Mensile medio € 768,57, in ragione del carattere discontinuo dell'assistenza che necessita, nelle sole ore diurne, e del fatto che non è ad oggi preventivabile l'effettivo peggioramento del suo quadro).
Tale posta di danno si ritiene possa essere liquidata in favore di in forma di rendita annua Pt_1 vitalizia ex art. 2057 c.c. (cfr. Cassazione civile n. 526/2020; Cassazione civile n. 31574 del
25.10.2022), in via anticipata - per tutta la durata della vita della beneficiaria, a far data dalla data dalla presente pronuncia, anche per diversificare la liquidazione del danno, ed è soggetta a rivalutazione annuale, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA).
Tuttavia dal “credito risarcitorio” così liquidato vanno detratti “sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5 I. 12.6.1984 n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti”, cfr. Cassazione civile n. 526/2020.
L'indennità di accompagnamento per l'anno 2024 – che spetta pacificamente a in base al suo Pt_1 stato di invalidità - è pari a 531,76 €, spetta per 12 mensilità con un importo totale annuo pari a
6.381,12 euro. Il suo importo cambia di anno in anno in base agli aggiornamenti ex lege previsti e va portato in detrazione per ciascuna annualità di riferimento.
Quanto ai benefici previsti per l'assistenza domiciliare, trattasi, per la Regione Liguria, di servizio sociale che viene prestato, per alcune ore della giornata, al domicilio di persone anziane e disabili che non necessitano di cure sanitarie e quando le condizioni socio-economiche non consentono più un'autonomia totale nello svolgimento delle normali attività quotidiane. L' obiettivo è quello di favorire l'autosufficienza della persona aiutandola nell'igiene personale, nella corretta deambulazione, nella preparazione dei pasti, nella cura della persona nelle faccende domestiche, nell'accompagnamento e in altri servizi complementari. Considerate le esigue risorse disponibili presso gli Ambiti territoriali sociali, in stato di cronica difficoltà, non si ritiene che si possa ragionevolmente abbattere ulteriormente il credito risarcitorio in funzione dell'elargizione di tale servizio.
Per quanto riguarda gli esborsi per spese mediche, nulla può essere riconosciuto per quelle che Pt_1 ha dichiarato di aver sopportato per il passato ma che non sono documentate.
Stessa sorte subiscono i costi per l'abbattimento delle barriere architettoniche che riferisce Pt_1 essere stati sopportati per la ristrutturazione e l'adattamento del bagno nell'abitazione ove è andata a vivere con i genitori (che non sono documentati, cfr. ctu pag. 63).
pagina 29 di 32 I lavori che riferisce essere in corso nell'appartamento ove è in procinto di andare a vivere con Pt_1 il fidanzato, non sono suscettibili, ad oggi, di essere liquidati, perché il fatto generatore della spesa è maturato successivamente all'introduzione del giudizio (ed in giudizio non è stato versato alcunchè).
Neppure possono invece riconoscersi a titolo di spesa futura, i costi indicati nel prospetto riepilogativo finale di parte attrice per la carrozzina, fornita gratuitatamente dalla ASL e per la quale è previsto comunque gratuitamente un rinnovo ogni 5 anni, che è un tempo che appare ragionevole.
Quanto ai costi per attrezzare un'autovettura, al momento tale voce di spesa non può dirsi attuale perché non ha patente di guida e per il passato la ragazza ha sempre usufruito di un'autovettura
Pt_1 con pedana che le ha consentito l'ingresso e la discesa. La famiglia ha poi acquistato altra
Pt_1 autovettura senza pedana sulla quale e dalla quale ha riferito di riuscire a salire/scendere. Al
Pt_1 momento quindi non è possibile liquidare tale voce di danno perché non è preventivabile. Ove dovesse sorgere, per il futuro, l'esigenza di un acquisto, potrà documentare e pretendere l'eventuale
Pt_1 rimborso.
Meritano invece di essere rimborsati i costi futuri legati alla caterizzazione (richiesti fin dall'atto introduttivo) ma solo per catetere e valvole (e non per le sacche che vengono fornite dalla ASL): sulla base dei costi indicati in ctu (tre euro a catetere, cinque euro a valvola, cambio ogni due settimane) si stima equo riconoscere, sotto forma di rendita già capitalizzata all'attualità, l'importo di euro 9.993,60 (rendita annua di euro 192,00 calcolata per 43 anni con coefficiente pari al 52,05).
Gli altri costi indicati in comparsa conclusionale o non sono stati mai tempestivamente allegati (vedasi letto, montascale, cingolato, cancello elettrico) o non sono risultati essere stati presi in considerazione in ctu come strettamente necessari (assistenza fisioterapica). In ogni caso si rileva che per le persone affette dall'invalidità di vi è fruizione gratuita di cicli di FKT di mantenimento, onde evitare la Pt_1 retrazione muscolare ed ulteriori danni, con prestazione a carico del SSN.
Resta in ultimo da decidere sull'azione di garanzia svolta dal nei confronti del suo CP_1 assicuratore.
Assorbente, sul resto, è l'eccezione di prescrizione svolta dalla Compagnia sulla quale il Condominio non ha potuto validamente controreplicare, limitandosi ad allegare (senza provare) la circostanza che il
EO. , amministratore del Condominio all'epoca dei fatti, si fosse occupato della Parte_4 gestione del sinistro assicurativo, ed in particolare della denuncia di sinistro e dell'invio di lettere interruttive del termine di prescrizione.
Invero fin dalla costituzione della Compagnia assicurativa risultava una richiesta danni rivolta dalla danneggiata al Condominio il 6/4/2018 e da questi ricevuta l'11 aprile 2018 (all.25 fascicolo Pt_1
e una denuncia di sinistro, effettuata dal Condominio solo il 16/10/2020 (doc. 1 ,
[...] CP_3 allorquando era ormai spirato il termine biennale previsto dall'art. 2952 c.c.
Peraltro, a seguito di istanza della Compagnia assicurativa, e di conseguente ordine giudiziale, sono stati acquisiti gli atti inviati dal Reparto Ambiente della Polizia Municipale alla Procura presso il
Tribunale di Genova, in data 17/9/2015 (cfr. altresì doc. 23 attoreo) dai quali risultano due richieste danni dell' attrice al Condominio assicurato, la prima delle quali (formulata dal padre, essendo ella all'epoca minorenne) inviata dall'Avv. Francesca POLOTTO già il 19/6/2015 e ritualmente ricevuta.
pagina 30 di 32 E' pertanto evidente che, avendo il presentato denuncia di sinistro al proprio assicuratore CP_1 solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione (cfr. denuncia del 16/10/2020, doc. 1 , in CP_3 tale momento ogni suo diritto verso di essa era prescritto ex art. 2952 c.c., costituendo principio pacifico che, in tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile, il termine di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2952 cod. civ. decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al responsabile civile, assicurato ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.. (Cass. civ., Sez. III, 13/07/2011, n. 15376; Sez. III, 19/11/2013, n. 25897).
Cfr. altresì Cass. civ. n. 25430/2017 “In tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all'indennizzo decorre dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché ca partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell'art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall'art. 2952 c.c.”.
Del resto nessun dubbio può esistere sul tenore, inequivocabile, della richiesta risarcitoria, vedasi in particolare diffida 6-11/4/2018 dell'Avv. PANERI, ove, nell'interesse degli esercenti la potestà sulla minore si ribadisce il fatto illecito (“il giardino dell'immobile di loro proprietà sito in Via del Pt_1
Lagaccio 34 b interno 5 è stato oggetto di un percolamento di liquami contaminati, provenienti dalle tubature delle acque nere provenienti dal condominio di in Genova. A seguito di Controparte_9 ttale inquinamento, la figlia avrebbe contratto una malattia neurologica che le ha Parte_1 paralizzato gli arti inferiori”), si formula una precisa attribuzione di responsabilità (“Poiché le modalità stesse dell'occorso postulano la Vostra esclusiva responsabilità), si annuncia conseguentemente la pretesa (“con la presente Vi chiamo a rispondere dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali dai miei patrocinati patiti e patiendi”). L'atto, univoco nell'esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, ha reso certa e concreta l'esposizione del patrimonio dell'assicurato .
Cfr. Cass. civ. n. 2971/2019 “In tema di assicurazione contro i danni, il disposto dell'art. 2952 c.c. deve essere interpretato restrittivamente, per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e
l'esercizio dei diritti dell'assicurato, e, quindi, nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente necessità di informare con urgenza l'assicuratore”.
La domanda di garanzia va dunque rigettata.
Le spese di lite sostenute dall'attrice e dai terzi chiamati ( , Parte_1 Controparte_6 CP_7 Con
) vanno poste a carico del convenuto
[...] Controparte_3 Controparte_1 CP_8
A secondo soccombenza e vanno liquidate:
[...]
▪ in favore di in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, Parte_1 scaglione da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00, importi medi per ciascuna fase), dunque in euro 49.336,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
▪ in favore di e secondo identico scaglione ma limitatamente al Controparte_6 CP_7 preteso, cfr. nota spese, e quindi in euro 14.403,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa;
pagina 31 di 32 ▪ in favore di secondo identico scaglione ma con riduzione del 50% in CP_3 considerazione delle concrete esigenze di difesa, dunque in euro 24.668,00 oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa.
Le spese di ctu già liquidate in via provvisoria vanno parimenti poste definitivamente a carico del in Genova secondo soccombenza. CP_20 CP_1 Controparte_8
Non risultano documentati oneri di ctp.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accerta e dichiara la responsabilità del convenuto rispetto Controparte_8 ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, lo dichiara tenute e condanna a pagare le seguenti somme, in favore di : Parte_1
€ 1.301.107,00 a titolo di danno non patrimoniale;
€ 1.084.825,57 a titolo di danno patrimoniale futuro da lucro cessante, liquidati in forma di capitale;
€ 9.222,86 annui, liquidati in forma di rendita vitalizia, a titolo di danno patrimoniale futuro per spese di assistenza, con decorrenza come indicata in parte motiva, sotto espressa deduzione dell'importo annuo ex lege previsto a titolo di assegno di accompagnamento, in base ai criteri di calcolo indicati in parte motiva;
€ 9.993,60 a titolo di danno patrimoniale futuro da spese mediche, liquidati in forma di capitale;
il tutto con interessi e rivalutazione monetaria di cui in parte motiva;
rigetta ogni altra e diversa domanda;
condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alle Controparte_1 Controparte_8 controparti le spese di lite, che si liquidano, in favore di , in € 49.336,00 oltre i.v.a., Parte_1 c.p.a. e 15 % per spese generali;
in favore di , in € 14.403,00 oltre Controparte_21 CP_7 i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
in favore di , in € 24.668,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 CP_3
% per spese generali.
Pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1 CP_1 CP_8
Genova, 10/02/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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