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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16246/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16246/2016 R.G. promossa da:
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Livio Costantino, giusta procura in atti;
-opponente-
contro
:
in persona del suo legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Luca Moscardino, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza dell'05/06/2024, che qui si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. pagina 1 di 10 I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha CP_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
3427/2016, emesso dal Tribunale di Bari il 05/09/2016 notificato ad istanza di il 01/08/2016, con il quale le è stato ingiunto il pagamento Controparte_2 della complessiva somma di € 215.910,75, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di merci effettuate in favore della debitrice ingiunta in forza delle fatture, note di credito/ addebito e relativi documenti di trasporto analiticamente indicati nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
In dettaglio, l'opponente ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria, rilevando a) l'avvenuto pagamento della merce consegnata dalla come provato dalla produzione in giudizio degli assegni Controparte_2 bancari (in fotocopia) (doc. da 1 a 13 prod. opponente), attestanti il pagamento per la complessiva somma pari a € 86.649,43, nonché b) l'inadeguatezza, ai fini della prova del diritto di credito nel giudizio di merito, delle fatture prodotte dall'opposta e dei D.D.T. versati nel fascicolo monitorio, dei quali ha disconosciuto le sottoscrizioni per ricezione sostenendo trattarsi di firme irriconoscibili, non opposte dall'amministratore dell'opponente e non comprovanti la consegna della merce.
Pertanto, parte opponente ha concluso richiedendo l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, parte opposta ha esposto di aver provveduto nel corso degli anni 2015/2016 a fornire materiale elettrico alla CP_1 per un importo complessivo di € 467.030,40, di aver ricevuto dalla medesima società in pagamento la minor somma di € 222.091,959 (€ 86.649,43, come risultante dagli assegni prodotti dall'odierna deducente ed € 135.442,52 a mezzo bonifici bancari riconosciuti dalla stessa , di essere tuttavia Controparte_2 ancora creditrice della somma di € 244.938,45, da cui andava detratto l'importo di € 29.027,70 per merce restituita e, che pertanto, al fine di ottenere il residuale credito pari a € 215.910,75, aveva proceduto in via monitoria.
pagina 2 di 10 A riprova della esecuzione delle prestazioni di fornitura corrisposte, dietro specifico ordinativo, produceva, oltre alle fatture regolarmente annotate nel registro vendite I.V.A. autenticato in data 23/09/2015 dal notaio Per_1
, anche D.D.T. di consegna sottoscritti da parte opponente.
[...]
Pertanto, parte opposta ha contestato l'inadempimento degli obblighi contrattuali e ha rilevato la inidoneità dell'avversa istanza di disconoscimento della sottoscrizione dei D.D.T. a paralizzare la valenza dimostrativa della documentazione prodotta, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con la condanna della controparte al pagamento delle spese e diritti del presente giudizio nonché di una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
I.3.- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammesso l'interrogatorio formale deferito da parte opposta, la causa – istruita, previa acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti contabili autentici (libro giornale e libro IVA relativamente al periodo gennaio 2015 - aprile 2016 ) della società opponente – è pervenuta all'udienza del 05/06/2024, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1. – Essendo incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto inter partes, la verifica di merito del credito azionato deve muovere dalla nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale (“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460
pagina 3 di 10 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (così, Cass. Sez. 3,
n. 826 del 20/01/2015, nonché, in precedenza, Cass. S.U. n. 13533/2001).
Ciò premesso, si ritiene che parte creditrice abbia provato per tabulas
l'esistenza del proprio credito: ha infatti prodotto, in uno alle Controparte_2 fatture rimaste insolute e al relativo registro IVA autenticato nelle forme di legge, tutti i D.D.T. presupposti alle forniture eseguite.
L'obbligazione di pagamento si basa dunque su fatture e bolle di consegna ed accompagnamento debitamente sottoscritte costituenti prova scritta dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di fornitura di merce (cfr. Cass., n.
28101 del 9/12/2020).
Quanti alla contestazione delle sottoscrizioni che risultano apposte sui
D.D.T. prodotti dall'opposta in sede monitoria, si ritiene che il disconoscimento così operato dall'opponente sia affatto generico e non circostanziato, atteso che detto disconoscimento necessitava, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, dell'indicazione delle persone, singolarmente identificate, incaricate e legittimate dalla debitrice ingiunta a ricevere le consegne della merce, e di una conseguente articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sui documenti di trasporto rispetto alle sottoscrizioni dei singoli soggetti incaricati
(legittimati) al ritiro della merce medesima.
Invero, il disconoscimento da parte del legale rappresentante della società opponente della sottoscrizione dei D.D.T. è, di per sé, non sufficiente, atteso che la sottoscrizione dei D.D.T., in una persona giuridica quale la non CP_1
è atto necessariamente riservato al legale rappresentante della società, né ad un procuratore della stessa, ma potrebbe essere effettuata da personale della società incaricato di ricevere le consegne della merce.
pagina 4 di 10 Invero, nel caso di persona giuridica, presumibilmente assistita, per sua stessa natura, da una pluralità di persone con il potere di firmare i D.D.T. e di ritirare la merce, sussistono a tal fine più sottoscrizioni riconducibili all'ente; né parte opponente ha allegato che le bolle di consegna avrebbero dovuto essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante della società.
Non a caso, il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario che insista ad avvalersi dello scritto di richiedere la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili (cfr., per tutti, Cass., n. 3620/2010).
Ne discende che, a fronte della genericità del disconoscimento e in difetto di più specifiche allegazioni di segno contrario, i documenti di trasporto in questione devono considerarsi idonei a fornire la prova dell'avvenuta ricezione della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria, atteso altresì che nessuna richiesta istruttoria è stata articolata da parte opponente nei termini concessi ex art. 183
c.p.c.
A ciò si aggiunga che, se è vero che gli estratti autentici delle scritture contabili non valgano a fornire prova adeguata del credito ingiunto nel successivo giudizio a cognizione piena ex art. 645 c.p.c., tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio” (cfr.
Cass., n. 9968 del 16/05/2016). Con la conseguenza che, nella specie, la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili della creditrice opposta
è validamente idonea a corroborare il compendio probatorio già ritualmente acquisito al giudizio.
pagina 5 di 10 Va poi osservato, al fine di confermare, anche in via indiziaria, la ricostruzione della fondatezza del credito ingiunto, che l'opponente, pur ammettendo che, tra le società parti in causa, sia intercorso un rapporto contrattuale di fornitura di merci, nega di essere debitrice della somma ad essa ingiunta e pari a € 215.910,75 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la consegna della fornitura effettuata dalla nel periodo 2015- Controparte_2
2016.
Sennonché, sarebbe stato agevole per l'opponente, oltre che avvalorare la generica contestazione di inidoneità delle fatture avverse a costituire prova del credito azionato, produrre in giudizio elementi di prova dimostrativi della avvenuta esecuzione della controprestazione ovvero della sua non debenza.
In realtà, non sfugge come alcuna contestazione specifica sia stata sollevata dall'opponente neppure stragiudizialmente, con riferimento alla precisa esposizione degli estremi identificativi delle fatture, delle note di credito e dei relativi importi prodotti in giudizio dalla opposta.
Invero, proprio a fronte dell'analitica produzione dei registi contabili, in copia conforme, da parte dell'opposta, alcuna puntuale e specifica contestazione circa le singole prestazioni è stata posta in essere dall'opponente, vieppiù se considerato che dalla consultazione della documentazione esibita ex art. 210
c.p.c., ovvero dai registri contabili di parte opponente (e più specificamente nel registro acquisti) risultano pacificamente annotate le fatture e le note di credito/addebito in contestazione. E, come anche di recente ricordato dalla Corte di legittimità, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa
pagina 6 di 10 annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n.
3383 del 18/02/2005)” (Cass., n. 3581 dell'08/02/2024).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., rilevanza probatoria va altresì riconosciuta, nell'ambito di un quadro istruttorio di per sé caratterizzato da genericità e assenza di riscontri alle contestazioni sollevate dalla parte opposta, al mancato esperimento dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della
– richiesto da parte opposta e concesso con ordinanza del CP_1
20/03/2018 – il quale si rendeva ingiustificatamente assente all'udienza fissata in data 17/05/2021, per l'espletamento del mezzo istruttorio.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti
a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato
(poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione”(Cass., n. 10099/2013).
II.2. – Infine, risulta altresì infondata l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dall'opponente, poiché il debitore ingiunto, nel dare prova del fatto pagina 7 di 10 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (peraltro parziale), si è limitato a produrre in giudizio assegni bancari (doc. prod. opponente), in fotocopia, attestanti generici pagamenti a favore della CP_2
non corredandoli di specifiche dichiarazioni di imputazione del pagamento,
[...] di talché, non può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla medesima non essendo dimostrati l'estinzione e/o l'adempimento dell'intero rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa (ampiamente comprovato dalla documentazione versata in atti dalla creditrice opposta in sede di costituzione nel presente giudizio e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.).
La convenuta ha infatti riferito gli eseguiti pagamenti a forniture diverse rispetto a quelle oggi sub iudice, supportando l'analitica allegazione – fondata sulla specifica ricostruzione della pluriennale relazione negoziale tra le parti e dei reciproci rapporti di dare/avere – con la (incontestata) produzione documentale attestante i più ampi rapporti commerciali inter partes (fatture con D.D.T. accompagnatori non disconosciuti): in questa prospettiva, la controversia riguarda dunque l'imputazione degli eccepiti pagamenti ai corrispettivi esposti alle fatture commerciali prodotte a corredo dell'accolto ricorso per ingiunzione;
a tal riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. ex plurimis Cass. n. 26275/2017; Cass. n. 3008/2012; Cass., n. 3008/2012), “fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma
pagina 8 di 10 all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”
(cfr. Cass. n. 19527/2012).
Nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore considerazione, pacifica e documentata l'esistenza di ulteriori obbligazioni a carico della debitrice ingiunta nei confronti della creditrice ricorrente, l'opponente non ha dimostrato che i pagamenti effettuati avessero ad oggetto proprio le fatture per cui era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo.
II.3. – Pertanto, dall'esame dei profili appena illustrati, emerge l'infondatezza dei motivi di opposizione e la necessità di rigettare l'impugnativa dell'opponente, con conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
II.4. – Non sussistono, infine, gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opponente, che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale.
III. – Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione dell'onorario deve provvedersi secondo i parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della lite (fase studio: € 2.552; fase introduttiva: €
1.628; fase istruttoria/trattazione: € 2.835; fase decisionale: € 4.253).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3427/2016, emesso dal Tribunale di Bari il 05/09/2016, che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
pagina 9 di 10 b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate nella somma di € 11.268 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 22 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16246/2016 R.G. promossa da:
, in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Livio Costantino, giusta procura in atti;
-opponente-
contro
:
in persona del suo legale rappresentante p.t., con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Luca Moscardino, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza dell'05/06/2024, che qui si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. pagina 1 di 10 I.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha CP_1 proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.
3427/2016, emesso dal Tribunale di Bari il 05/09/2016 notificato ad istanza di il 01/08/2016, con il quale le è stato ingiunto il pagamento Controparte_2 della complessiva somma di € 215.910,75, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di merci effettuate in favore della debitrice ingiunta in forza delle fatture, note di credito/ addebito e relativi documenti di trasporto analiticamente indicati nel ricorso per ingiunzione di pagamento.
In dettaglio, l'opponente ha contestato la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria, rilevando a) l'avvenuto pagamento della merce consegnata dalla come provato dalla produzione in giudizio degli assegni Controparte_2 bancari (in fotocopia) (doc. da 1 a 13 prod. opponente), attestanti il pagamento per la complessiva somma pari a € 86.649,43, nonché b) l'inadeguatezza, ai fini della prova del diritto di credito nel giudizio di merito, delle fatture prodotte dall'opposta e dei D.D.T. versati nel fascicolo monitorio, dei quali ha disconosciuto le sottoscrizioni per ricezione sostenendo trattarsi di firme irriconoscibili, non opposte dall'amministratore dell'opponente e non comprovanti la consegna della merce.
Pertanto, parte opponente ha concluso richiedendo l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite.
I.2.- Costituendosi in giudizio, parte opposta ha esposto di aver provveduto nel corso degli anni 2015/2016 a fornire materiale elettrico alla CP_1 per un importo complessivo di € 467.030,40, di aver ricevuto dalla medesima società in pagamento la minor somma di € 222.091,959 (€ 86.649,43, come risultante dagli assegni prodotti dall'odierna deducente ed € 135.442,52 a mezzo bonifici bancari riconosciuti dalla stessa , di essere tuttavia Controparte_2 ancora creditrice della somma di € 244.938,45, da cui andava detratto l'importo di € 29.027,70 per merce restituita e, che pertanto, al fine di ottenere il residuale credito pari a € 215.910,75, aveva proceduto in via monitoria.
pagina 2 di 10 A riprova della esecuzione delle prestazioni di fornitura corrisposte, dietro specifico ordinativo, produceva, oltre alle fatture regolarmente annotate nel registro vendite I.V.A. autenticato in data 23/09/2015 dal notaio Per_1
, anche D.D.T. di consegna sottoscritti da parte opponente.
[...]
Pertanto, parte opposta ha contestato l'inadempimento degli obblighi contrattuali e ha rilevato la inidoneità dell'avversa istanza di disconoscimento della sottoscrizione dei D.D.T. a paralizzare la valenza dimostrativa della documentazione prodotta, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con la condanna della controparte al pagamento delle spese e diritti del presente giudizio nonché di una ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
I.3.- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ammesso l'interrogatorio formale deferito da parte opposta, la causa – istruita, previa acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti contabili autentici (libro giornale e libro IVA relativamente al periodo gennaio 2015 - aprile 2016 ) della società opponente – è pervenuta all'udienza del 05/06/2024, in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II. – L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1. – Essendo incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto inter partes, la verifica di merito del credito azionato deve muovere dalla nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale (“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460
pagina 3 di 10 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (così, Cass. Sez. 3,
n. 826 del 20/01/2015, nonché, in precedenza, Cass. S.U. n. 13533/2001).
Ciò premesso, si ritiene che parte creditrice abbia provato per tabulas
l'esistenza del proprio credito: ha infatti prodotto, in uno alle Controparte_2 fatture rimaste insolute e al relativo registro IVA autenticato nelle forme di legge, tutti i D.D.T. presupposti alle forniture eseguite.
L'obbligazione di pagamento si basa dunque su fatture e bolle di consegna ed accompagnamento debitamente sottoscritte costituenti prova scritta dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di fornitura di merce (cfr. Cass., n.
28101 del 9/12/2020).
Quanti alla contestazione delle sottoscrizioni che risultano apposte sui
D.D.T. prodotti dall'opposta in sede monitoria, si ritiene che il disconoscimento così operato dall'opponente sia affatto generico e non circostanziato, atteso che detto disconoscimento necessitava, anche in ragione del principio della vicinanza della prova, dell'indicazione delle persone, singolarmente identificate, incaricate e legittimate dalla debitrice ingiunta a ricevere le consegne della merce, e di una conseguente articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sui documenti di trasporto rispetto alle sottoscrizioni dei singoli soggetti incaricati
(legittimati) al ritiro della merce medesima.
Invero, il disconoscimento da parte del legale rappresentante della società opponente della sottoscrizione dei D.D.T. è, di per sé, non sufficiente, atteso che la sottoscrizione dei D.D.T., in una persona giuridica quale la non CP_1
è atto necessariamente riservato al legale rappresentante della società, né ad un procuratore della stessa, ma potrebbe essere effettuata da personale della società incaricato di ricevere le consegne della merce.
pagina 4 di 10 Invero, nel caso di persona giuridica, presumibilmente assistita, per sua stessa natura, da una pluralità di persone con il potere di firmare i D.D.T. e di ritirare la merce, sussistono a tal fine più sottoscrizioni riconducibili all'ente; né parte opponente ha allegato che le bolle di consegna avrebbero dovuto essere sottoscritte esclusivamente dal legale rappresentante della società.
Non a caso, il consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario che insista ad avvalersi dello scritto di richiedere la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili (cfr., per tutti, Cass., n. 3620/2010).
Ne discende che, a fronte della genericità del disconoscimento e in difetto di più specifiche allegazioni di segno contrario, i documenti di trasporto in questione devono considerarsi idonei a fornire la prova dell'avvenuta ricezione della merce di cui alle fatture azionate in sede monitoria, atteso altresì che nessuna richiesta istruttoria è stata articolata da parte opponente nei termini concessi ex art. 183
c.p.c.
A ciò si aggiunga che, se è vero che gli estratti autentici delle scritture contabili non valgano a fornire prova adeguata del credito ingiunto nel successivo giudizio a cognizione piena ex art. 645 c.p.c., tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio” (cfr.
Cass., n. 9968 del 16/05/2016). Con la conseguenza che, nella specie, la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili della creditrice opposta
è validamente idonea a corroborare il compendio probatorio già ritualmente acquisito al giudizio.
pagina 5 di 10 Va poi osservato, al fine di confermare, anche in via indiziaria, la ricostruzione della fondatezza del credito ingiunto, che l'opponente, pur ammettendo che, tra le società parti in causa, sia intercorso un rapporto contrattuale di fornitura di merci, nega di essere debitrice della somma ad essa ingiunta e pari a € 215.910,75 oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la consegna della fornitura effettuata dalla nel periodo 2015- Controparte_2
2016.
Sennonché, sarebbe stato agevole per l'opponente, oltre che avvalorare la generica contestazione di inidoneità delle fatture avverse a costituire prova del credito azionato, produrre in giudizio elementi di prova dimostrativi della avvenuta esecuzione della controprestazione ovvero della sua non debenza.
In realtà, non sfugge come alcuna contestazione specifica sia stata sollevata dall'opponente neppure stragiudizialmente, con riferimento alla precisa esposizione degli estremi identificativi delle fatture, delle note di credito e dei relativi importi prodotti in giudizio dalla opposta.
Invero, proprio a fronte dell'analitica produzione dei registi contabili, in copia conforme, da parte dell'opposta, alcuna puntuale e specifica contestazione circa le singole prestazioni è stata posta in essere dall'opponente, vieppiù se considerato che dalla consultazione della documentazione esibita ex art. 210
c.p.c., ovvero dai registri contabili di parte opponente (e più specificamente nel registro acquisti) risultano pacificamente annotate le fatture e le note di credito/addebito in contestazione. E, come anche di recente ricordato dalla Corte di legittimità, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del
06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa
pagina 6 di 10 annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del
20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n.
3383 del 18/02/2005)” (Cass., n. 3581 dell'08/02/2024).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., rilevanza probatoria va altresì riconosciuta, nell'ambito di un quadro istruttorio di per sé caratterizzato da genericità e assenza di riscontri alle contestazioni sollevate dalla parte opposta, al mancato esperimento dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della
– richiesto da parte opposta e concesso con ordinanza del CP_1
20/03/2018 – il quale si rendeva ingiustificatamente assente all'udienza fissata in data 17/05/2021, per l'espletamento del mezzo istruttorio.
Invero, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “La valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti
a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato
(poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione”(Cass., n. 10099/2013).
II.2. – Infine, risulta altresì infondata l'eccezione di avvenuto pagamento sollevata dall'opponente, poiché il debitore ingiunto, nel dare prova del fatto pagina 7 di 10 estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (peraltro parziale), si è limitato a produrre in giudizio assegni bancari (doc. prod. opponente), in fotocopia, attestanti generici pagamenti a favore della CP_2
non corredandoli di specifiche dichiarazioni di imputazione del pagamento,
[...] di talché, non può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente sulla medesima non essendo dimostrati l'estinzione e/o l'adempimento dell'intero rapporto obbligatorio intercorso tra le parti in causa (ampiamente comprovato dalla documentazione versata in atti dalla creditrice opposta in sede di costituzione nel presente giudizio e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.).
La convenuta ha infatti riferito gli eseguiti pagamenti a forniture diverse rispetto a quelle oggi sub iudice, supportando l'analitica allegazione – fondata sulla specifica ricostruzione della pluriennale relazione negoziale tra le parti e dei reciproci rapporti di dare/avere – con la (incontestata) produzione documentale attestante i più ampi rapporti commerciali inter partes (fatture con D.D.T. accompagnatori non disconosciuti): in questa prospettiva, la controversia riguarda dunque l'imputazione degli eccepiti pagamenti ai corrispettivi esposti alle fatture commerciali prodotte a corredo dell'accolto ricorso per ingiunzione;
a tal riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (cfr. ex plurimis Cass. n. 26275/2017; Cass. n. 3008/2012; Cass., n. 3008/2012), “fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma
pagina 8 di 10 all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”
(cfr. Cass. n. 19527/2012).
Nel caso di specie, in disparte ogni ulteriore considerazione, pacifica e documentata l'esistenza di ulteriori obbligazioni a carico della debitrice ingiunta nei confronti della creditrice ricorrente, l'opponente non ha dimostrato che i pagamenti effettuati avessero ad oggetto proprio le fatture per cui era stata richiesta l'emissione del decreto ingiuntivo.
II.3. – Pertanto, dall'esame dei profili appena illustrati, emerge l'infondatezza dei motivi di opposizione e la necessità di rigettare l'impugnativa dell'opponente, con conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
II.4. – Non sussistono, infine, gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte opponente, che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale.
III. – Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
Alla liquidazione dell'onorario deve provvedersi secondo i parametri medi aggiornati al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria/trattazione stante il carattere documentale della lite (fase studio: € 2.552; fase introduttiva: €
1.628; fase istruttoria/trattazione: € 2.835; fase decisionale: € 4.253).
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
3427/2016, emesso dal Tribunale di Bari il 05/09/2016, che diviene esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
pagina 9 di 10 b) CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, liquidate nella somma di € 11.268 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 22 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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