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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera consiglio e composta da:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1003/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra
nato il [...] a [...], ivi Parte_1 residente a[...] (Cod. Fisc.
, rappresentato e difeso nel presente C.F._1 giudizio dall'avv. Giovanna Giudice (Cod. Fisc.
) presso il cui studio in Lamezia Terme, C.F._2 via Luigi Galvani n. 8, è elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce al presente atto ricorrente in riassunzione e
(Cod. Fisc. ), Controparte_1 C.F._3
(Cod. Fisc. ), Controparte_2 C.F._4
(Cod. Fisc. ) e Controparte_3 C.F._5
(Cod. Fisc. , tutti Controparte_4 C.F._6 rappresentati e difesi nel precedente giudizio dall'avv. Leonardo Brasca (Cod. Fisc. presso il C.F._7 cui studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, sono elettivamente domiciliati. resistenti in riassunzione contumaci MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 riassunto ex art. 50 c.p.c. il processo davanti alla presente Corte d'Appello, dichiarata competente per il giudizio avente ad oggetto la corresponsione del compenso dovuto per l'espletamento della propria attività difensiva. I convenuti in epigrafe indicati sono rimasti contumaci. Rilevato che alla prima udienza di comparizione del 23.9.2025, tenuta in modalità telematica, il ricorrente non è comparso e le resistenti non si sono costituite, il Collegio ha fissato nuova udienza per il 28.10.2025.
Anche a tale udienza, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il ricorrente non è nuovamente comparso e, pertanto, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini, per il conseguenziale provvedimento. Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per dichiarare improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza (“Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla Corte d'Appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”). L'improcedibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento. Nulla sulle spese, essendo le parti convenute rimaste contumaci.
pag. 2/3
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nel procedimento n. 1003/2025 Parte_1
R.G.A.C., così provvede:
- dichiara la contumacia di , Controparte_1
, e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- dichiara improcedibile il ricorso in riassunzione;
- nulla sulle spese;
- dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'attore in revocazione il pagamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro, 11.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.
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La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera consiglio e composta da:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1003/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili e vertente tra
nato il [...] a [...], ivi Parte_1 residente a[...] (Cod. Fisc.
, rappresentato e difeso nel presente C.F._1 giudizio dall'avv. Giovanna Giudice (Cod. Fisc.
) presso il cui studio in Lamezia Terme, C.F._2 via Luigi Galvani n. 8, è elettivamente domiciliato in virtù di procura in calce al presente atto ricorrente in riassunzione e
(Cod. Fisc. ), Controparte_1 C.F._3
(Cod. Fisc. ), Controparte_2 C.F._4
(Cod. Fisc. ) e Controparte_3 C.F._5
(Cod. Fisc. , tutti Controparte_4 C.F._6 rappresentati e difesi nel precedente giudizio dall'avv. Leonardo Brasca (Cod. Fisc. presso il C.F._7 cui studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 212, sono elettivamente domiciliati. resistenti in riassunzione contumaci MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 riassunto ex art. 50 c.p.c. il processo davanti alla presente Corte d'Appello, dichiarata competente per il giudizio avente ad oggetto la corresponsione del compenso dovuto per l'espletamento della propria attività difensiva. I convenuti in epigrafe indicati sono rimasti contumaci. Rilevato che alla prima udienza di comparizione del 23.9.2025, tenuta in modalità telematica, il ricorrente non è comparso e le resistenti non si sono costituite, il Collegio ha fissato nuova udienza per il 28.10.2025.
Anche a tale udienza, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il ricorrente non è nuovamente comparso e, pertanto, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, senza concessione dei termini, per il conseguenziale provvedimento. Pertanto, risultano sussistenti i presupposti normativi per dichiarare improcedibile l'appello ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c., a cui la Corte provvede con sentenza (“Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio. L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla Corte d'Appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma”). L'improcedibilità dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo del ricorrente di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento. Nulla sulle spese, essendo le parti convenute rimaste contumaci.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nel procedimento n. 1003/2025 Parte_1
R.G.A.C., così provvede:
- dichiara la contumacia di , Controparte_1
, e;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
- dichiara improcedibile il ricorso in riassunzione;
- nulla sulle spese;
- dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'attore in revocazione il pagamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro, 11.11.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso nominata M.O.T. con D.M. 3.9.2025.
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