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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 15/10/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. ER ON Presidente
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
dr.ssa IA LU IN Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 340/2022 r.g.
tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentate e difese dall'Avv. (quest'ultima anche quale Parte_2
procuratrice di se stessa ex art. 86 c.p.c.) e dall'Avv. Roberta Tranchida, giuste procura in atti, ed elettivamente domiciliate in Gela via Palazzi n. 84 presso lo studio dell'Avv.
Parte_2
appellanti
1 , nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Enzo Mattia C.F._3
presso il cui studio in Caltagirone Viale Mario Milazzo 148 è elettivamente domiciliata;
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 CodiceFiscale_4 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 CodiceFiscale_5 [...]
nata a [...] il [...] (C.F.: ), tutti rappresentati Parte_5 CodiceFiscale_6
e difesi dall' Avv. Alessandro Maira, Avv. Salvatore Pirrello e Avv. Gioacchino
Marletta, giuste procure in atti, ed elettivamente domiciliati in Gela corso Vittorio
Emanuele n. 231, presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Marletta
appellati
Conclusioni delle parti
Per gli appellanti: “ 6) Revocare l'ordinanza emessa nel procedimento civile di
sommaria cognizione iscritto al n 276/'22 rg , emessa illegittimamente ed
immotivatamente e sotto l'effetto di un errore di fatto consistente nell'omessa
valutazione dei documenti prodotti dalle odierne appellanti;
7) Per l'effetto attesa
l'occupazione senza titoli dei convenuti, ordinargli l'immediato rilascio degli immobili
in favore delle attrici e segnatamente , condannare Controparte_1
all'immediato rilascio dei seguenti beni : appartamento terzo piano , sito in Gela in via
Manzoni n.100, distinto al catasto al fg 178, p.lla57, sub 11; garage s.i., sito in Gela in
via Manzoni n 100 , distinto al fg 178, p.lla 57 sub 35; 8) Ordinare e condannare
[...]
, e , all'immediato rilascio dei seguenti Parte_5 Parte_4 Parte_3
beni: appartamento primo piano sito in Gela in via Manzoni n 100, distinto al catasto al
fg 178 p.lla 57 sub 4 , e n 3 garage s.i., siti in Gela in via Manzoni n 100 , distinti al
catasto al fg 178, p.lla 57 sub 32, sub 33, sub 36 ; 9) Ordinare e condannare
[...]
e all'immediato rilascio dell'immobile , lastrico solare , Parte_4 Parte_3
2 sito in gela in via Manzoni n 100, distinti al fg 178, p.lla 57 sub 18 . 10) Per l'effetto
condannare parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo, in
favore delle attrici proprietarie e , Parte_2 Parte_1
quantificata secondo gli indici OMI in vigore al momento dell'emanazione della
sentenza , degli appartamenti siti in Gela in via Manzoni n. 100, , distinti al catasto degli
immobili urbani del Comune di Gela al fg 178, p.lla 57 , sub 4 (primo piano), e sub 11
(terza piano), sub 18 (lastrico solare), sub 36, sub 33, sub 32 (garage) . 11) Salvo ogni
altro diritto al risarcimento del danno da quantificarsi non appena le ricorrenti
otterranno il pieno possesso degli immobili oggetto del giudizio. 12) Con vittoria di spese
e compensi dei due gradi del giudizio.”
Per gli appellati: “In via preliminare sospendere il giudizio per la dedotta
pregiudizialità e, comunque, nel merito, rigettare l'appello ex adverso proposto ed,
anche previa ammissione dei mezzi istruttori, accogliere la odierna costituzione
facendovi diritto e ragione anche in ordine alle spese e compensi di questo grado di
giudizio0”.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza dell'11.10.2022, il Tribunale di Gela dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da e al Parte_1 Parte_2
fine di ottenere il rilascio degli immobili siti in via Manzoni n. 100 in Gela - distinti al catasto N.C.E.U. del Comune di Gela al foglio 178, part. 57, sub 4 (primo piano); foglio
178, part. 57, sub 11 (terzo piano); foglio 178, part. 57, sub 18 (lastrico solare); foglio n.
178, part.57, sub 32, sub 33, sub 35 e sub 36 (garages) - di cui erano proprietarie, con condanna dei resistenti, Controparte_1 Parte_5 Parte_4
e , al pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione sine titulo
[...] Parte_3
dagli stessi posta in essere, con ulteriore riserva di avanzare separata richiesta di
3 risarcimento danni.
Con lo stesso provvedimento, il Tribunale condannava le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La declaratoria di inammissibilità trovava fondamento, secondo il primo giudice, nella qualificazione della domanda spiegata dalle ricorrenti in termini di azione di rivendica,
atteso che sebbene le stesse, nella formulazione letterale del petitum, non avessero espressamente invocato l'accertamento della proprietà, nella causa petendi si dolevano tuttavia del difetto di un titolo idoneo a giustificare l'occupazione dei convenuti e del mancato conseguimento del possesso degli immobili sin dal momento in cui ne erano diventate proprietarie per atto di donazione prima e in virtù di successione testamentaria della poi. Per_1
Evidenziavano che i resistenti, in più occasioni, avevano impedito l'accesso agli appartamenti, ai garages ed al lastrico solare ove vi si trovava un cane che determinava una condizione di precarietà igienica e che si erano opposti ai necessari interventi di ristrutturazione provocando grave nocumento per la struttura dello stabile.
Richiamavano, poi, le statuizioni adottate dal medesimo Tribunale con sentenza n.
555 del 17-20 dicembre 2021, con cui era stata rigettata la domanda di usucapione proposta dai coniugi e (convenuta nel presente Parte_6 Controparte_1
giudizio) e da , marito di e padre di e Controparte_2 Persona_2 Parte_3
(convenuti nel presente giudizio) sul presupposto della natura Parte_4
detentiva della relazione di fatto instaurata con i beni e della speculare tolleranza della proprietaria riconducibile ai rapporti di parentela intercorrenti tra e i nipoti CP_3
e , figli rispettivamente delle due sorelle Parte_6 Controparte_2 CP_4
e CP_5
Evidenziavano, infine, “che la cosa più grave della persistente ritrosia dei convenuti
4 a rilasciare gli immobili de quibus, deriva dal fatto che gli stessi non sono nemmeno
coloro che li possedevano nel momento in cui l'originaria dante causa sig.ra CP_3
ebbe a tollerare la detenzione dei suoi immobili”.
[...]
I resistenti, costituitisi nel giudizio di primo grado con comparsa di risposta del 15
aprile 2022, ritenevano che l'azione incoata dai proprietari rientrasse nel paradigma della rivendica ai sensi dell'art. 948 c.c., connotata da presupposti e da requisiti del tutto differenti rispetto a quelli dell'azione personale di restituzione dei beni.
Eccepivano, quindi, il difetto di prova in ordine al presupposto della detta azione,
ovvero la titolarità del loro diritto “… risalendo anche attraverso i propri danti causa
fino ad un acquisto a titolo originario”, di talché invocavano la conferma della declaratoria di inammissibilità.
Evidenziano altresì sul punto che la sentenza n. 555/2021 del Tribunale di Gela,
prodotta e richiamata dagli attori, non aveva alcun valore probatorio, né poteva scalfire l'onere probatorio gravanti sugli attori in rivendica e che, comunque, si trattava di pronuncia oggetto di gravame e quindi non ancora definitiva.
Rilevavano inoltre di aver impugnato per nullità il testamento su cui le ricorrenti fondavano il loro diritto di proprietà.
Contestavano poi le ulteriori domande di indennità per occupazione illegittima non ritenendo provate le condotte illecite ad essi ascritte.
Il primo giudice, alla luce delle antitetiche allegazioni difensive, dopo essersi riservato all'udienza del 27 aprile 2022, qualificava il giudizio in esame quale azione di rivendica e, ritenendo che lo stesso dovesse essere introdotto e trattato nelle forme del rito ordinario mediante atto di citazione e non come fatto, in quelle del rito sommario di cognizione,
concludeva per l'inammissibilità del ricorso.
5 Avverso la detta ordinanza proponevano appello, con atto depositato il 10.11.2022,
e , le quali – sulla premessa della piena Parte_1 Parte_2
impugnabilità a mezzo atto di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art 702 quater cpc,
delle ordinanze che hanno pronunciato l'inammissibilità anche oltre le ipotesi letterali previste dall'art 702 ter cpc co. 2, come quella della ritenuta “incompatibilità strutturale dell'oggetto della domanda con il rito sommario di cognizione” - censuravano la declaratoria di inammissibilità adottata con la pronuncia gravata ritenendola illegittima e comunque inficiata da errore di fatto.
Sotto il primo profilo, evidenziavano l'erroneità della qualificazione giuridica dell'azione offerta dal primo giudice, essendosi le appellanti limitate a invocare il mero rilascio degli immobili detenuti senza alcun titolo, in difetto di qualsiasi domanda tesa a determinare un accertamento della proprietà, già oggetto di pregressa pronuncia giudiziale (Sentenza n. 555/2021, emessa in data 20-21/dicembre 2021 dal Tribunale
civile di Gela).
In ogni caso, anche ove si fosse reso necessario un pregiudiziale accertamento della proprietà, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. terzo comma, mutando il rito e fissando l'udienza ex art 183 cpc, onde garantire lo svolgimento delle difese dalle parti che richiedevano un'istruzione non sommaria.
Sotto il profilo dell'erroneità di fatto, deducevano come il giudice di prime cure avrebbe omesso di esaminare i documenti prodotti ed allegati nel giudizio di primo grado, fondando la propria decisione “sulla supposizione di un fatto la cui verità è
incontrastabilmente esclusa” e sulla “supposta inesistenza di un fatto la cui verità è
positivamente stabilita”.
In particolare, il primo giudice avrebbe omesso di valutare la sentenza n. 555/2021,
emessa in data 20-21/dicembre 2021 dal Tribunale civile di Gela che aveva rigettato la
6 domanda di usucapione di , ed , Controparte_2 Parte_6 Controparte_1
richiamata e prodotta dalle attrici.
Da tale pronuncia avrebbe dovuto desumere non solo che i convenuti occupavano gli immobili in questione sine titulo, ma anche e soprattutto l'incontrovertibilità del diritto dominicale delle appellanti – originarie ricorrenti – escludendo il ricorrere di un'azione di rivendicazione, stante la superfluità di un accertamento della proprietà, già
positivamente esperito in altro giudizio con il rigetto della domanda di usucapione avanzata dagli occupanti.
Chiedevano, conclusivamente, la revoca dell'ordinanza impugnata, invocando il rilascio dei beni occupati e la condanna della controparte al pagamento dell'indennità da occupazione sine titulo, da quantificare secondo gli indici OMI in vigore al momento dell'emanazione della sentenza, riservandosi di avanzare, all'esito della restituzione,
ulteriore domanda risarcitoria.
Le appellanti censuravano altresì la condanna alle spese, ritenendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto pronunciarsi sull'inammissibilità inaudita altera parte, senza fissare alcuna udienza, sì da evitare l'aggravio di oneri processuali poi verificatosi.
Con memoria difensiva del 31.01.2023 si costituivano nel presente grado
[...]
, e , eccependo Controparte_1 Parte_5 Parte_4 Parte_3
l'inammissibilità dell'appello poiché “disintegro”, oltre all'infondatezza nel merito del gravame, in quanto l'ordinanza del Tribunale sarebbe esente da vizi logici e giuridici risultando meritevole di conferma.
Insistevano nella qualificazione giuridica dell'azione offerta dal Tribunale,
riconducibile all'alveo della tutela reale tipica della rivendicazione e non della tutela personale afferente all'azione di restituzione, come erroneamente sostenuto dalle appellanti, rilevando così la mancanza di prova in ordine alla titolarità del diritto di
7 proprietà sugli immobili oggetto del giudizio e dunque l'inammissibilità per carenza di legittimazione attiva.
Ritenevano inoltre priva di concreto valore probatorio la sentenza n. 555/2021 del
Tribunale di Gela, peraltro appellata, emessa a definizione del giudizio di usucapione,
rimanendo invariato l'onere della probatio diabolica in capo alle ricorrenti, anche alla luce della sussistenza di un giudizio sulla validità del testamento costituente uno dei presupposti fondanti del loro diritto.
Contestavano inoltre la fondatezza della domanda con cui le avevano invocato Pt_2
il riconoscimento di un'indennità per l'occupazione sine titulo per totale carenza di prova sul punto, considerato il ricorrere, nel caso di specie, di un'ipotesi di danno conseguenza e non già di danno evento, la cui esistenza ed entità necessitano di adeguato sostegno probatorio.
Invocavano infine, la sospensione della presente causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
per pregiudizialità rispetto al giudizio di usucapione.
Con ordinanza del 6 aprile 2023, questa Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese del giudizio, ritenendo per converso inammissibile la domanda ex art. 295 c.p.c., trattandosi di processi pendenti dinanzi allo stesso giudice.
Venivano altresì rigettate in quanto inammissibili o, comunque, irrilevanti le richieste istruttorie articolate dalle appellanti.
La Corte, all'udienza di precisazione delle conclusioni, in considerazione del fatto che entrambe le cause risultavano ormai giunte in precisazione delle conclusioni,
ritenendo la riunione non più funzionale ad una razionalizzazione dei tempi del giudizio,
né a scongiurare il dedotto pericolo di contrasto tra giudicati, per la coincidenza del collegio titolare, poneva la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 8 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del tutto inammissibile risulta il rilievo sollevato dagli appellati in seno alla propria comparsa alla cui stregua l'appello risulterebbe “disintegro”, trattandosi di eccezione assolutamente generica, vaga e imprecisata che non indica se il riferimento debba intendersi al contraddittorio - e in tal caso la parte ha comunque omesso di specificare quali litisconsorti necessari sarebbero stati pretermessi – o alla formulazione dell'atto introduttivo, tralasciando, anche in questa ipotesi, di specificare le lacune da cui l'appello sarebbe se del caso inficiato.
Venendo al vaglio dell'unico motivo di gravame con cui le appellanti lamentano l'erroneità della declaratoria di inammissibilità, si osserva come lo stesso risulti fondato.
Il rito sommario di cognizione, secondo la normativa vigente al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, era disciplinato dall'art. 702 bis e ss. c.p.c.,
alla cui stregua nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al Tribunale competente.
Ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. il giudice, se rileva che la domanda non rientri tra quelle indicate all'art. 702 bis c.p.c., la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile.
Ove, invece, la causa rientri nel paradigma processuale del rito sommario di cognizione,
ma le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice dispone il mutamento del rito, fissando, con ordinanza non impugnabile, l'udienza ex art. 183
c.p.c.
Ebbene, nel caso che ci riguarda, pur considerando corretta, come meglio si dirà in seguito, la qualificazione giuridica dell'azione proposta in termini di rivendica, la causa non esula dalla competenza del giudice monocratico e ben poteva pertanto essere introdotta nelle forme del rito sommario di cognizione, ferma restando, se del caso,
9 l'opportunità di mutare il rito ove l'attività istruttoria si fosse rivelata più complessa e articolata del previsto.
Ne consegue l'evidente errore in cui è incorso il Tribunale pronunciando declaratoria di inammissibilità fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 702 ter. c.p.c.
A fronte della ritenuta ammissibilità della domanda delle appellanti, quali originarie ricorrenti , deve ora procedersi al vaglio nel merito della pretesa azionata che risulta fondata nei limiti di cui si dirà in seguito.
Gli elementi desumibili dagli atti di causa - quali le argomentazioni poste a fondamento della causa petendi, l'intero contesto dell'atto introduttivo, ove costante è il riferimento delle appellanti al loro diritto dominicale, nonché il richiamo al parallelo giudizio di usucapione – militano, a parere di questa Corte, verso la chiara configurazione di un'azione di rivendica della proprietà e non, come sostenuto dalle , nel senso Pt_2
di un'azione di restituzione.
In proposito, è bene sottolineare la differente natura delle due azioni, poiché quella di rivendica, di carattere reale, mira all'accertamento del diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non averne la disponibilità, mentre l'altra ha natura personale, fondandosi esclusivamente sulla deduzione dell'insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene.
La giurisprudenza ha, in proposito, evidenziato che: “L'azione personale di
restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un
bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di
negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non
presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si
distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al
rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche
10 originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica"
della titolarità del diritto di chi agisce” (Cfr. Cass. sent n. 25052/2018 conforme a Cass.
Sez.Un. sent. n. 7305/2014).
Nel caso che ci occupa, sia nell'atto introduttivo del primo giudizio, sia nell'atto di appello, la domanda di riconsegna del bene si fonda essenzialmente sull'acquisto della proprietà da parte delle sorelle , le quali hanno infatti allegato i titoli posti a Pt_2
fondamento del loro diritto ( testamento e atto di donazione), nonché sul contenuto della sentenza emessa a definizione del giudizio di usucapione, il cui rigetto dimostrerebbe la piena proprietà del loro dante causa.
Tale assunto trova invero piena conferma laddove le appellanti affermano: «Le
ricorrenti sono legittimamente proprietarie dei beni immobili per atti di donazione e
successione testamentaria della sig. ra , e pertanto, subiscono un grave CP_3
pregiudizio per la occupazione illegittima dei convenuti che detengono tali immobili
senza alcun titolo». (cfr. ricorso primo grado pag. 3).
Allo stesso modo, ancora: «In definitiva, la cosa più grave della persistente ritrosia
dei convenuti a rilasciare gli immobili de quibus, deriva dal fatto che gli stessi non sono
nemmeno coloro che li possedevano nel momento in cui l'originaria dante causa sig.ra
ebbe a tollerare la detenzione dei suoi immobili» (cfr. ricorso primo grado CP_3
pag. 4), sottolineando ancora una volta l'assenza di qualsiasi titolo in capo agli occupanti.
Evidente risulta pertanto l'insistenza nelle allegazioni difensive delle appellanti sul valore del loro diritto e sull'assenza di titolo della controparte.
Orbene, l'azione di rivendica, come disciplinata dall'art. 948 c.c., consente al proprietario di ottenere la restituzione della res, previa dimostrazione del titolo di proprietà sul bene posseduto da altri, e richiede quali presupposti l'esistenza, la validità
e la rilevanza del titolo e la determinatezza del bene.
11 Sotto il profilo probatorio, l'attore è, come noto, onerato della cd. probatio diabolica,
dovendo risalire, anche attraverso i propri danti causa, ad un acquisto a titolo originario o dimostrare il compimento in suo favore dell'usucapione.
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia evidenziato come la portata di tale pur significativo onere possa subire delle attenuazioni in relazione alla peculiarità di ogni controversia, affermando che “In caso di azione di rivendica, la portata dell'onere
probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola
controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova
rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario
per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata
dal convenuto” (Cassazione civile, Ord. n. 1569/ 2022).
E' sempre la Corte di Cassazione ad aver invero ricordato che “Essendo l'usucapione
un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o
di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per
sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico
del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova
dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del
caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o
dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il
tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando
il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o
comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante
o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per
contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui
"dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa,
12 disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente
appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico
dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari
proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati
dall'attore.» (cfr. Cass. civ. n. 28865/2021).
Dal richiamo dei suddetti principi giurisprudenziali deriva dunque che “Nell'azione
per rivendicazione l'onere della cd. "probatio diabolica" incombente sull'attore si
attenua quando il convenuto si difenda deducendo un proprio titolo d'acquisto, quale
l'usucapione, che non sia in contrasto con l'appartenenza del bene rivendicato ai danti
causa dell'attore; in siffatta evenienza detto onere può ritenersi assolto, in caso di
mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, con la dimostrazione della
validità del titolo di acquisto da parte del rivendicante e dell'appartenenza del bene ai
suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assuma di aver iniziato
a possedere” (cfr. sin da Cass. civ. n. 5487/2002 e, nello stesso senso, Cass. civ. n.
5852/2006 e Cass. civ. n. 6824/2013).
Ebbene, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, applicabili al caso di specie in virtù della circostanza per cui la domanda di usucapione, sebbene oggetto di separato giudizio, concerne le stesse originarie parti, i loro eredi e i medesimi beni, deve osservarsi come gli appellati, nell'ambito delle difese spiegate nel giudizio – di primo e di secondo grado – avente ad oggetto la domanda di usucapione, abbiano di fatto riconosciuto la proprietà della sig.ra dante causa delle appellanti, così CP_3
come dimostrato dal tenore degli scritti difensivi ove non è dato mai scorgere una contestazione dell'altrui titolo dominicale.
E' invero di tutto rilievo sottolineare come gli appellati del presente giudizio –
appellanti ed originari attori nella parallela causa di usucapione (NRG 75/2022), abbiano
13 espressamente affermato in senso all'atto di appello che gli immobili di cui rivendicavano l'acquisto per possesso ultraventennale fossero “originariamente di
proprietà di e di ” (cfr. atto di appello cut. pag. 5) e che CP_3 CP_6
l' avesse acquistato proprio dalla la proprietà dell'appartamento occupato CP_1 Per_1
dalla sua famiglia con scrittura del 15.11.1978, cui tuttavia non aveva mai fatto seguito alcun rogito notarile.
Assunto, questo, che rinviene piena corrispondenza anche nella sentenza n. 427/2025
di questa Corte con cui è stata confermata la pronuncia di rigetto della domanda di usucapione emessa dal Tribunale di Gela, ove si afferma: “Risulta, quale dato pacifico
agli atti di causa, che gli originari proprietari degli immobili fossero e CP_6
e che quest'ultima, come dedotto dalle parti convenute, e mai contestato CP_3
dagli attori, avesse acquisito la piena proprietà degli immobili in ragione di ½ con atto
Per_ di acquisto in notar di Gela in data 31 dicembre 1970 e in ragione del restante
mezzo per successione testamentaria al fratello (cfr. costituzione di CP_6
risposta delle convenute e allegati doc. nn. 2 e 3), per costruzione effettuata su terreno
e sull'area di risulta a seguito della demolizione di preesistenti porzioni di fabbricato.
E' altresì incontestato che e abbiano poi Parte_2 Parte_1
acquisito rispettivamente la proprietà del garage di cui al foglio 178 pt. 57 sub 35, e del
lastrico solare di cui al foglio 178 pt. 57 sub 12, con donazione del 17.04.2013” (cfr.
pag 13 sent. n. 427/2025 Cort. d'App. Caltanissetta).
Non solo quindi la domanda di usucapione avanzata dagli appellati non si pone in contrasto con l'appartenenza, in capo alle appellanti, dei bene rivendicati, ma addirittura la postula espressamente, avendo gli occupanti inequivocabilmente riconosciuto l'originaria proprietà della Per_1
Quanto alla contestazione del diritto delle , genericamente svolta dagli appellati Pt_2
14 nelle difese di questo giudizio, è sufficiente rilevare come le stesse abbiano dimostrato di aver acquistato la proprietà dei beni siti in Gela in via Manzoni n. 100, distinti al catasto N.C.E.U. del Comune di Gela al foglio 178, part. 57, sub 4 (primo piano); foglio
178, part. 57, sub11 (terzo piano); foglio 178, part. 57, sub 18 (lastrico solare); foglio n.
178, part.57, sub 32, sub 33, sub 35 e sub 36 (garages), dalla sig.ra con CP_3
atto di donazione e per successione testamentaria degli immobili a seguito della morte dell'originaria proprietaria (cfr. allegati atto introduttivo doc. 2 e 3, atto di donazione in
Notar rep. n. 17190 fasc. 7443 reg. al n 808/13 del 17 aprile 2013 con cui è Per_4
stata traferita la proprietà in favore di dei beni distinti al catasto Parte_2
N.C.E.U. del Comune di Gela al foglio 178, part. 57 sub.35 (garage) e in favore di
[...]
dei beni distinti al catasto N.C.E.U. del Comune di Gela al foglio 178, part. Parte_1
57 sub.18 (lastrico solare); e verbale di pubblicazione di testamento pubblico rep. n.
17539 del 28.10.2015 per Notaio , relativo ai beni distinti al Persona_5
catasto N.C.E.U. del Comune di Gela al foglio 178, part. 57, sub 4 (primo piano); foglio
178, part. 57, sub11 (terzo piano); foglio n. 178, part.57, sub 32, sub 33, e sub 36
(garages), corredato dell'atto di accettazione di eredità e della relativa nota di trascrizione).
Alcun dubbio può quindi sorgere circa la determinatezza dei beni rivendicati.
Risulta altresì che i titoli richiamati siano validi, atteso che anche il giudizio
(procedimento civile n. 1158/2019 rg.) che ha riguardato l'impugnazione del testamento e delle donazioni per nullità, avanzato dagli odierni appellati e relativo ai beni oggetto del presente contenzioso, è stato definito con sentenza di rigetto n. 58/23 del 31.01.2023
del Tribunale di Gela (come richiamata nella comparsa conclusionale e nelle note scritte del 14.03.2023 delle appellanti).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve quindi concludersi per il
15 positivo accertamento della proprietà in capo alle appellanti, con conseguente condanna degli appellati al rilascio degli immobili occupati.
Infondata risulta invece la domanda tesa al riconoscimento di un'indennità per l'occupazione sine titulo posta in essere dagli appellati, sulla scorta di due ordini di considerazioni legate al difetto di prova che involge la collocazione temporale del venir meno del titolo posto a fondamento dell'occupazione da parte degli appellati, nonché
all'insussistenza di un effettivo danno connesso alla suddetta occupazione.
Sotto il primo profilo, si evidenzia come le , in seno alle difese spiegate nel Pt_2
giudizio di usucapione – che qui si richiamano anche in virtù del ripetuto riferimento delle appellanti al giudizio di usucapione e alla sentenza di questa Corte che lo ha definito
- abbiano sostenuto che “è stato documentalmente dimostrato, nel corso del primo grado
di giudizio, la piena proprietà da parte delle appellate dei beni immobili oggetto del
contendere, concessi a titolo di comodato gratuito agli appellanti solo in virtù dei loro
rapporti di parentela” (cfr. pag. 7 comparsa di risposta in appello).
Orbene, a fronte della sussistenza di un originario rapporto negoziale, le appellanti,
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, limitandosi ad indicare i “solleciti verbali e scritti inoltrati ai suddetti occupanti” nulla hanno provato in ordine all'effettiva richiesta di restituzione dei beni rivolta ai comodatari, fatta eccezione per il lastrico solare, oggetto di diffida del 29.1.2020 (cfr. fascicolo primo grado doc. n. 4). Pt_2
Ne consegue il difetto di prova in ordine al momento a partire dal quale la relazione materiale instaurata dagli appellati con i beni si sia trasformata, da originaria detenzione qualificata ad occupazione sine titulo, idonea a legittimare l'invocata indennità
risarcitoria.
In ordine al secondo profilo, concernente poi la prova circa l'esistenza di un danno connesso a tale occupazione, giova premettere, in diritto, come punto di partenza
16 dell'indagine sia costituito dall'assunto cristallizzato nel seguente principio espresso dalla Suprema Corte nel suo più autorevole consesso per cui “In caso di occupazione
senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del
proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata
perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione
a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera
facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto,
suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” (cfr. Cass. civ. SU n
33645/2022).
In materia di tutela risarcitoria nel caso di occupazione sine titulo diversi sono gli orientamenti venutisi a creare nella giurisprudenza di legittimità: dalla concezione normativa del danno in re ipsa, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui deriverebbe l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo, alla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento corrispondente alla detta lesione.
In proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione a S.U. sopra citata ha individuato una soluzione mediana tra i due orientamenti affermando che “La questione posta dal
contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa
stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche
risarcitoria. Ritengono le Sezioni Unite che al quesito debba darsi risposta positiva, nei
termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda
Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di
“danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione
basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio
17 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865)” (cfr. Cass. civ. SU
ult. cit.).
Così chiarita la natura del danno connesso all'occupazione sine titulo di immobile,
deve rilevarsi come la giurisprudenza della Suprema Corte, valorizzando proprio la
“prospettiva della presunzione” indicata dalle Sezioni Unite ha affermato che il danno subìto dal proprietario, in quanto collegato alla indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità dell'immobile, dovendo lo stesso, in caso di mancato superamento di tale presunzione, essere riconosciuto in favore del legittimo proprietario
(cfr. Cass. civ. n. 19849/2024 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 39/2021).
Al fine di scongiurare il rischio dell'indebita configurazione di un danno in re ipsa tout court, atteso che il danno individuato dalle Sezioni è piuttosto un danno “normale”
o “presunto”, ove la presunzione si basa su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, la Corte di Cassazione ha molto opportunamente chiarito che tale tipologia di danno, in quanto “particolarmente evidente”, può sì essere agevolmente dimostrata sulla base di presunzioni semplici, “… ma un alleggerimento dell'onere
probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che
devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere
l'immobile a frutto” (cfr. Cass. civ. 14268/2021 e Cass. civ. n. 11203/2019).
Traslando i richiamati principi alla fattispecie in esame, deve osservarsi come le appellanti nell'ambito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a fronte della contestazione dei resistenti che hanno espressamente sostenuto “la carenza di qualsivoglia prova del preteso danno” (cfr. memoria di costituzione pag. 3) nulla hanno dedotto rispetto alla volontà di mettere a frutto gli immobili in questione né hanno indicato alcuna utile circostanza da cui trarre la presunzione di un pregiudizio connesso
18 alla mancata restituzione dei beni.
Solo in seno all'atto di appello, le hanno genericamente indicato, peraltro ai Pt_2
soli fini della chiesta inibitoria della pronuncia impugnata, il danno connesso alla perdita dei frutti civili che avrebbero ricavato dagli immobili occupati, continuando ad omettere ogni riferimento alle “specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato”.
Ne consegue che, in assenza di qualsiasi allegazione in ordine all'effettiva intimazione da parte delle proprietarie circa il rilascio di tutti i beni occupati (fatta eccezione per il lastrico solare) nonché circa i fatti su cui fondare la presunzione (semplice) di danno connessa al mancato possesso dei beni, la domanda tesa al riconoscimento dell'indennità
risarcitoria di occupazione sine titulo non può trovare alcun accoglimento.
Quanto alle spese di lite, in omaggio al canone della soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo della causa appare rispondente ai suddetti criteri disporre che le stesse , liquidate ai sensi del DM 55/2014 in complessivi € 4.427,20, per il primo grado e in € 5.556,80 per il presente grado, il tutto oltre spese generali, iva e cpa come per legge, siano poste a carico degli appellati nella misura di due terzi, dovendosi compensare – in virtù del rigetto della domanda di indennità per occupazione sine titulo
- il residuo terzo.
P.Q.M.
La Corte, parzialmente pronunciando, in riforma dell'ordinanza del 10.10.2022 del
Tribunale di Gela:
- Dichiara ammissibile la domanda di rilascio degli immobili avanzata da
[...]
e e, per l'effetto: Parte_1 Parte_2
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
e , dell'immobile sito in Gela in via Manzoni 100, terzo
[...] Parte_2
piano, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Gela al fg 178, plla 57, sub 11 ;
19 - condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_2
del garage sito in Gela in via Manzoni, n. 100, piano seminterrato, distinto al
[...]
Catasto dei Fabbricati del Comune di Gela fg 178, plla sub 35;
- condanna , alla Parte_5 Parte_3 Parte_4
restituzione in favore di e dell'immobile sito Parte_1 Parte_2
in Gela in via Manzoni n 100, primo piano, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune
di Gela al fg 178, plla 57, sub 4 ; di n. 3 garages siti in Gela in via Manzoni n 100, piano seminterrato fg 178, p.lla 57 sub 36, sub 33 e sub 32;
- condanna e alla restituzione in favore di Parte_3 Parte_4
dell'immobile sito in Gela in via Manzoni n 100, individuato quale Parte_1
lastrico solare, distinto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Gela al fg 178, p.lla 57,
sub.18;
- rigetta la domanda delle appellanti di pagamento di un'indennità di occupazione sine titulo;
- condanna gli appellati alla rifusione, in favore delle appellanti, di due terzi delle spese di lite pari, per il primo grado, nella misura già ridotta ad € 2.951,46, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando il residuo terzo e, per il presente grado,
pari nella misura già ridotta ad € 3.704,53, oltre spese generali, iva e cpa come per legge,
compensando il residuo terzo.
Così deciso a Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della sezione civile, l'8.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IA LU IN ER ON
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