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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza (assenti le parti) e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3489/2024 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Parte_1
Montemarano e Giorgia Di Paola;
contro
; (contumace) Parte_2
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“accertare che tra , quale datrice di lavoro, e , quale Parte_2 Parte_1 lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 4 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 a tempo pieno in regime di convivenza e conseguentemente condannare al pagamento in Parte_2 favore di della somma di euro 6.395,55 o di quella maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza di cui in epigrafe, la parte ricorrente -dopo aver esibito e depositato prova della rituale evocazione in giudizio della convenuta- rappresentava di voler rinunciare agli atti ed all'azione, come da dichiarazione già depositata telematicamente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La parte convenuta non si costituiva, restando contumace.
In conseguenza di quanto suesposto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (ex pluribus Cass., Sez. III, 19.12.2019, n. 33761), conducendo alla cessazione della materia del contendere con spese a carico del rinunciante.
Nel caso di specie, in ragione dello stato contumaciale della parte convenuta, nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Latina, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza (assenti le parti) e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3489/2024 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Parte_1
Montemarano e Giorgia Di Paola;
contro
; (contumace) Parte_2
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 12.09.2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Parte_2
“accertare che tra , quale datrice di lavoro, e , quale Parte_2 Parte_1 lavoratrice, è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal 4 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 a tempo pieno in regime di convivenza e conseguentemente condannare al pagamento in Parte_2 favore di della somma di euro 6.395,55 o di quella maggiore o minore Parte_1 somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 cod. civ. e 36 Cost., liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa, a mente dell'art. 432 cod. proc. civ. Con la rivalutazione per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ.; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”
Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
All'udienza di cui in epigrafe, la parte ricorrente -dopo aver esibito e depositato prova della rituale evocazione in giudizio della convenuta- rappresentava di voler rinunciare agli atti ed all'azione, come da dichiarazione già depositata telematicamente, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La parte convenuta non si costituiva, restando contumace.
In conseguenza di quanto suesposto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (ex pluribus Cass., Sez. III, 19.12.2019, n. 33761), conducendo alla cessazione della materia del contendere con spese a carico del rinunciante.
Nel caso di specie, in ragione dello stato contumaciale della parte convenuta, nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Latina, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume