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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/10/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
riunito in camera di consiglio e composto da:
dott. Massimo Lento Presidente;
dott. Vincenzo Di Pede Giudice;
dott. Pasquale Angelo Spina Giudice relatore;
dott. Alessandro Veneziano Esperto;
dott. Maio Cataldo Esperto;
all'esito della camera di consiglio del 01.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cosmo Bellucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla Contrada Ralla n. 13/I, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
1 E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Rociola ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cassano allo Ionio, alla Via Zante n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTI
Oggetto: risarcimento dei danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2025 , in proprio e in qualità di Parte_1 erede di , chiedeva di dichiarare che conduceva i terreni Persona_1 CP_1 concessi da esso ricorrente con negligenza e colpa, causando un ingente danno, e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni per la somma di € 25.146,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Parte ricorrente, in particolare, deduceva che con contratto del 22.03.2012, unitamente al proprio de cuius , aveva concesso in affitto a il fondo sito Persona_1 CP_1 in Corigliano Calabro – censito in catasto del predetto Comune al foglio 5, particella 25, al foglio 44, particella 42, al foglio 4, particelle 79, 90 96 e 98, al foglio 6, particella 138 e 140 - e alcune attrezzature, per la durata di 12 anni, dal 22.03.2012 al 21.03.2024, per la somma annuale di € 15.000,00, di cui € 14.500,00 per il terreno ed € 500,00 per le attrezzature;
che prestava fideiussione in favore dell'affittuario; che nel mese di novembre Controparte_2
2023, a seguito di verifica e perizia di parte, emergevano danni determinati da un cattivo stato di manutenzione e di utilizzo addebitabile al conduttore, che violava le norme contrattuali;
che, pertanto, esso ricorrente avanzava ricorso ex art. 696 c.p.c. per l'accertamento delle cause dei danni e la quantificazione degli stessi;
che, pertanto, veniva instaurato il procedimento iscritto preso questo Tribunale al n. R.G. 1602/2024, all'esito del quale il CTU accertava la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività del conduttore e i danni e quantificava il risarcimento del danno in € 25.146,10.
2 2. Si costituivano in giudizio e , che, contestando gli CP_1 Controparte_2 assunti attorei, chiedevano, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
in via principale, di dichiarare l'infondatezza della domanda di Controparte_2 risarcimento, poiché infondata;
in via gradata, di fissare nella somma di € 8.276,04 o comunque nella minor somma, il quantum del complessivo risarcimento.
3. Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
***
4. Preliminarmente, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di _2
, si segnala che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in
[...] nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto
(legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto
è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del
1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n.
10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di
3 ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente nel ricorso introduttivo ha prospettato che sia il soggetto che la norma applicabile in concreto considera destinatario Controparte_2 passivo della pretesa.
Pertanto, lo stesso risulta dotata di legittimazione passiva e le deduzioni di parte resistente attengono al merito della causa.
5. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
6. Ebbene, applicati detti principio al caso di specie, si rileva che il ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto nei confronti di , producendo il contratto di affitto CP_1
4 intercorso con lo stesso e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 1602/2024.
Ebbene, la CTU - le cui conclusioni si condividono essendo coerenti, scevre da vizi logici, fondate su strumentazione scientifica, con applicazione di specifiche leggi del settore di indagine e diffusamente motivate - ha accertato che il danno subito dal ricorrente, a causa della condotta negligente del resistente, ammonta a € 25.146.10, di cui € 12.779,73 per danno emergente ed €
12.573,05 per lucro cessante.
A tal proposito, si segnala che le deduzioni del resistente risultano prive di pregio, in quanto il pagamento del canone di locazione, asseritamente di alto valore, e derivante dalla vendita del raccolto, che dimostrerebbe il buono stato del fondo, e la presenza del ricorrente sul fondo risultano essere delle mere asserzioni, prive di valore probatorio.
Circa il decorso del tempo tra il momento del rilascio del fondo e il primo accesso del
CTU e la presenza di un altro affittuario al momento del predetto accesso, che dimostrerebbero l'assenza del nesso di causalità tra la condotta del resistente e i danni subiti dal ricorrente, si segnala che il CTU ha correttamente ricondotto i danni all'attività del conduttore, avendo osservato che negli appezzamenti di terreno, non curati dal nuovo affittuario,
“Dall'analisi visiva è stata chiara la presenza sintomatica e prolungata, della Phytophthora spp.”; in tal modo evidenziando che il deperimento dei fondi per l'infezione del fungo vascolare, in tutti gli stadi di sviluppo, è originato ben prima del rilascio del fondo da parte del resistente, e, pertanto, non può non essere addebitato allo stesso. Invero, l'infezione causata dalla
Phytophthora spp. è caratterizzata da un decorso molto lento e prolungato negli anni, non potendo essersi sviluppata nei mesi decorrenti dal rilascio del fondo sino all'accesso del CTU.
Inoltre, il CTU ha accertato che non vi era alcun problema relativo a dissesti idrogeologici o ristagni d'acqua all'interno dei fondi produttivi e che l'impianto irriguo risultava funzionante e non danneggiato.
Lo stesso, ha altresì, dedotto che l'intero agrumeto ha subito danni per mancata o irrazionale potatura, nonché per mancata o inadeguata profilassi dagli inoculi presenti, e che detta condizione era confermata dallo stesso resistente, in quanto nel quaderno di campagna alla pagina 1, durante l'accertamento del Nucleo Controlli di Arcea della Regione Calabria in data 30.05.2024, in riferimento ai lotti dei terreni oggetto di controversia, il conduttore dichiarava: “di non avere effettuato nessun trattamento”.
Infine, si segnala che il CTU ha risposto in maniera adeguata alle osservazioni pervenute dalle parti.
5 Per tali ragioni va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 della somma di € 25.146,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
7. Ciò detto, si segnala che le deduzioni di parte resistente circa l'estraneità di _2
al presente giudizio risultano fondate, in quanto dall'analisi dell'art. 5 del contratto di
[...] affitto in atti emerge che lo stesso si fosse costituito fideiussore relativamente al solo pagamento del canone e non per diverse somme che all'esito del rapporto contrattuale l'affittuario avrebbe dovuto corrispondere all'affittante.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie, parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 25.146,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
- condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, CP_1 che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), per onorari, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di , Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), per onorari, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Angelo Spina Dott. Massimo Lento
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
riunito in camera di consiglio e composto da:
dott. Massimo Lento Presidente;
dott. Vincenzo Di Pede Giudice;
dott. Pasquale Angelo Spina Giudice relatore;
dott. Alessandro Veneziano Esperto;
dott. Maio Cataldo Esperto;
all'esito della camera di consiglio del 01.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1253 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Persona_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Cosmo Bellucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla Contrada Ralla n. 13/I, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
1 E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Rociola ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cassano allo Ionio, alla Via Zante n. 1, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
RESISTENTI
Oggetto: risarcimento dei danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2025 , in proprio e in qualità di Parte_1 erede di , chiedeva di dichiarare che conduceva i terreni Persona_1 CP_1 concessi da esso ricorrente con negligenza e colpa, causando un ingente danno, e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento dei danni per la somma di € 25.146,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Parte ricorrente, in particolare, deduceva che con contratto del 22.03.2012, unitamente al proprio de cuius , aveva concesso in affitto a il fondo sito Persona_1 CP_1 in Corigliano Calabro – censito in catasto del predetto Comune al foglio 5, particella 25, al foglio 44, particella 42, al foglio 4, particelle 79, 90 96 e 98, al foglio 6, particella 138 e 140 - e alcune attrezzature, per la durata di 12 anni, dal 22.03.2012 al 21.03.2024, per la somma annuale di € 15.000,00, di cui € 14.500,00 per il terreno ed € 500,00 per le attrezzature;
che prestava fideiussione in favore dell'affittuario; che nel mese di novembre Controparte_2
2023, a seguito di verifica e perizia di parte, emergevano danni determinati da un cattivo stato di manutenzione e di utilizzo addebitabile al conduttore, che violava le norme contrattuali;
che, pertanto, esso ricorrente avanzava ricorso ex art. 696 c.p.c. per l'accertamento delle cause dei danni e la quantificazione degli stessi;
che, pertanto, veniva instaurato il procedimento iscritto preso questo Tribunale al n. R.G. 1602/2024, all'esito del quale il CTU accertava la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività del conduttore e i danni e quantificava il risarcimento del danno in € 25.146,10.
2 2. Si costituivano in giudizio e , che, contestando gli CP_1 Controparte_2 assunti attorei, chiedevano, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di;
in via principale, di dichiarare l'infondatezza della domanda di Controparte_2 risarcimento, poiché infondata;
in via gradata, di fissare nella somma di € 8.276,04 o comunque nella minor somma, il quantum del complessivo risarcimento.
3. Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.
***
4. Preliminarmente, in merito all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di _2
, si segnala che la legittimazione ad agire è la posizione in cui taluno può chiedere in
[...] nome proprio al giudice (legittimazione attiva) o nei confronti di taluno può essere chiesto
(legittimazione passiva) di pronunciare in merito su una determinata controversia;
per riconoscere la legittimazione a un soggetto non è necessario che egli sia effettivamente titolare del diritto controverso, essendo sufficiente che egli si affermi tale;
l'effettiva titolarità del diritto
è, invece, una questione attinente al merito del giudizio.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “il difetto di legittimazione ad causam - risolvendosi questa nella titolarità del potere o del dovere (rispettivamente per la legittimazione attiva o passiva) di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso e costituendo, quindi, un presupposto per ottenere dal giudice la trattazione del merito della causa (cfr. tra le molte in tal senso: cass. n. 2435 del
1985; cass.n. 6998 del 1986; cass. n. 1321 del 1995; cass. n. 5912 del 2004) - preclude alla parte la possibilità di pretendere che il giudice proceda all'esame del merito della controversia” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 16878/2005).
Pertanto, la legittimazione attiva e passiva viene riconosciuta, rispettivamente, in capo all'attore che si affermi titolare del diritto e in capo al convenuto per il solo fatto che l'attore affermi che il soggetto chiamato in giudizio sia il soggetto che la norma, che regola la fattispecie in concreto, considera destinatario passivo della pretesa.
Per la sussistenza di tale condizione è necessario e sufficiente che la titolarità del rapporto venga semplicemente prospettata mediante deduzione di fatti idonei in astratto a fondare il diritto azionato (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 6894/1999 e Cass. civ., sez. III, sent. n.
10673/2002).
In altre parole, la carenza di legittimazione, che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, si configura nel caso in cui l'attore pretenda di
3 ottenere una pronunzia contro il convenuto, pur deducendo che il diritto appartiene ad un soggetto terzo ovvero l'estraneità del convenuto rispetto alla fattispecie normativa in cui deve essere sussunto il rapporto sostanziale controverso.
Attiene, invece, al merito della causa, diversamente dalla titolarità del diritto ad agire, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare e che il convenuto ha l'onere di contestare, attraverso un'eccezione, che, non essendo un'eccezione in senso stretto, può essere proposta in ogni fase del giudizio e rilevabile anche d'ufficio (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 2951/2016).
Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente nel ricorso introduttivo ha prospettato che sia il soggetto che la norma applicabile in concreto considera destinatario Controparte_2 passivo della pretesa.
Pertanto, lo stesso risulta dotata di legittimazione passiva e le deduzioni di parte resistente attengono al merito della causa.
5. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
6. Ebbene, applicati detti principio al caso di specie, si rileva che il ricorrente ha provato la fonte del proprio diritto nei confronti di , producendo il contratto di affitto CP_1
4 intercorso con lo stesso e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto presso questo Tribunale al n. R.G. 1602/2024.
Ebbene, la CTU - le cui conclusioni si condividono essendo coerenti, scevre da vizi logici, fondate su strumentazione scientifica, con applicazione di specifiche leggi del settore di indagine e diffusamente motivate - ha accertato che il danno subito dal ricorrente, a causa della condotta negligente del resistente, ammonta a € 25.146.10, di cui € 12.779,73 per danno emergente ed €
12.573,05 per lucro cessante.
A tal proposito, si segnala che le deduzioni del resistente risultano prive di pregio, in quanto il pagamento del canone di locazione, asseritamente di alto valore, e derivante dalla vendita del raccolto, che dimostrerebbe il buono stato del fondo, e la presenza del ricorrente sul fondo risultano essere delle mere asserzioni, prive di valore probatorio.
Circa il decorso del tempo tra il momento del rilascio del fondo e il primo accesso del
CTU e la presenza di un altro affittuario al momento del predetto accesso, che dimostrerebbero l'assenza del nesso di causalità tra la condotta del resistente e i danni subiti dal ricorrente, si segnala che il CTU ha correttamente ricondotto i danni all'attività del conduttore, avendo osservato che negli appezzamenti di terreno, non curati dal nuovo affittuario,
“Dall'analisi visiva è stata chiara la presenza sintomatica e prolungata, della Phytophthora spp.”; in tal modo evidenziando che il deperimento dei fondi per l'infezione del fungo vascolare, in tutti gli stadi di sviluppo, è originato ben prima del rilascio del fondo da parte del resistente, e, pertanto, non può non essere addebitato allo stesso. Invero, l'infezione causata dalla
Phytophthora spp. è caratterizzata da un decorso molto lento e prolungato negli anni, non potendo essersi sviluppata nei mesi decorrenti dal rilascio del fondo sino all'accesso del CTU.
Inoltre, il CTU ha accertato che non vi era alcun problema relativo a dissesti idrogeologici o ristagni d'acqua all'interno dei fondi produttivi e che l'impianto irriguo risultava funzionante e non danneggiato.
Lo stesso, ha altresì, dedotto che l'intero agrumeto ha subito danni per mancata o irrazionale potatura, nonché per mancata o inadeguata profilassi dagli inoculi presenti, e che detta condizione era confermata dallo stesso resistente, in quanto nel quaderno di campagna alla pagina 1, durante l'accertamento del Nucleo Controlli di Arcea della Regione Calabria in data 30.05.2024, in riferimento ai lotti dei terreni oggetto di controversia, il conduttore dichiarava: “di non avere effettuato nessun trattamento”.
Infine, si segnala che il CTU ha risposto in maniera adeguata alle osservazioni pervenute dalle parti.
5 Per tali ragioni va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 della somma di € 25.146,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
7. Ciò detto, si segnala che le deduzioni di parte resistente circa l'estraneità di _2
al presente giudizio risultano fondate, in quanto dall'analisi dell'art. 5 del contratto di
[...] affitto in atti emerge che lo stesso si fosse costituito fideiussore relativamente al solo pagamento del canone e non per diverse somme che all'esito del rapporto contrattuale l'affittuario avrebbe dovuto corrispondere all'affittante.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie, parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 25.146,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- rigetta la domanda nei confronti di Controparte_2
- condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, CP_1 che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), per onorari, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di , Parte_1 Controparte_2 che si liquidano in € 3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale), per onorari, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 01.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Angelo Spina Dott. Massimo Lento
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