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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 425/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 425/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/01/1991, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Prandi Lorena, presso il cui studio in CO (LC) alla Piazza degli affari n. 12, sono elettivamente domiciliati.
RICORRENTI
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
“confermare l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, sig.ra Per_1
, con collocamento presso l'abitazione della stessa;
- disporre che, alla Parte_1 madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., siano riservate le scelte di maggior interesse da prendersi in favore del figlio tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione ed agli interventi ed alle cure mediche utili e necessarie;
- autorizzare la madre a procedere autonomamente, senza il consenso del padre, alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti di riconoscimento e validi per l'espatrio del figlio minorenne;
- autorizzare il calendario delle visite del Sig. al piccolo come sopra concordate, con svolgimento a Parte_2 Per_1 distanza mediante chiamate, videochiamate ed altri mezzi audiovisivi, tenuto conto che il padre potrà, previo accordo con la madre, organizzazione del soggiorno e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, tenere con sé il minore ogni qualvolta verrà a fargli visita in Italia.
- confermare la somma di € 300 mensili da versarsi da parte del padre a Parte_2 titolo di assegno di mantenimento del minore entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISAT;
- confermare la suddivisione proquota del
50 % delle spese straordinarie del minore che il Sig. Persona_2 Parte_2 restituirà alla madre nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo vigente Parte_1 presso il Tribunale di Vasto.”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 27/05/2025, e Parte_1 [...]
– premesso: 1) di aver intrattenuto una relazione affettiva e di aver Parte_2
convissuto sin dal 2015; 2) che dalla loro unione è nato il figlio Persona_2 riconosciuto da entrambi i genitori;
3) che al fine di reperire una Parte_2
stabile occupazione, non essendovi riuscito in Italia, ha deciso di trasferirsi nel suo paese d'origine - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi al minore, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale esprimeva il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento del figlio minore – che, quantunque previsto in forma esclusiva in favore della madre, si reputa non contrario all'interesse morale e materiale dello stesso, oltrechè giustificato da specifiche e comprovate circostanze (ovvero, dal trasferimento e conseguente distanza del padre per motivi di lavoro e dall'esigenza di immediata decisione relativa alla tutela della salute e delle questioni di particolare importanza per la vita del figlio); sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziato, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle specie di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento collocamento e mantenimento del figlio minore concordate dalle parti e sopra riportate;
Persona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/10/2025 .
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 425/2025 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
07/01/1991, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Prandi Lorena, presso il cui studio in CO (LC) alla Piazza degli affari n. 12, sono elettivamente domiciliati.
RICORRENTI
OGGETTO: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
“confermare l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, sig.ra Per_1
, con collocamento presso l'abitazione della stessa;
- disporre che, alla Parte_1 madre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., siano riservate le scelte di maggior interesse da prendersi in favore del figlio tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle relative all'istruzione ed agli interventi ed alle cure mediche utili e necessarie;
- autorizzare la madre a procedere autonomamente, senza il consenso del padre, alla richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti di riconoscimento e validi per l'espatrio del figlio minorenne;
- autorizzare il calendario delle visite del Sig. al piccolo come sopra concordate, con svolgimento a Parte_2 Per_1 distanza mediante chiamate, videochiamate ed altri mezzi audiovisivi, tenuto conto che il padre potrà, previo accordo con la madre, organizzazione del soggiorno e compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio, tenere con sé il minore ogni qualvolta verrà a fargli visita in Italia.
- confermare la somma di € 300 mensili da versarsi da parte del padre a Parte_2 titolo di assegno di mantenimento del minore entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISAT;
- confermare la suddivisione proquota del
50 % delle spese straordinarie del minore che il Sig. Persona_2 Parte_2 restituirà alla madre nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo vigente Parte_1 presso il Tribunale di Vasto.”.
PARERE DEL P.M.: esprime parere favorevole alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 27/05/2025, e Parte_1 [...]
– premesso: 1) di aver intrattenuto una relazione affettiva e di aver Parte_2
convissuto sin dal 2015; 2) che dalla loro unione è nato il figlio Persona_2 riconosciuto da entrambi i genitori;
3) che al fine di reperire una Parte_2
stabile occupazione, non essendovi riuscito in Italia, ha deciso di trasferirsi nel suo paese d'origine - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare i provvedimenti ex art. 337 ter c.c. relativi al minore, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero ex art. 71 c.p.c., il quale esprimeva il proprio parere come sopra riportato.
All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, con le quali le parti hanno confermato il ricorso, la causa è stata rimessa in decisione.
Ritiene il collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, sia con riferimento all'affidamento del figlio minore – che, quantunque previsto in forma esclusiva in favore della madre, si reputa non contrario all'interesse morale e materiale dello stesso, oltrechè giustificato da specifiche e comprovate circostanze (ovvero, dal trasferimento e conseguente distanza del padre per motivi di lavoro e dall'esigenza di immediata decisione relativa alla tutela della salute e delle questioni di particolare importanza per la vita del figlio); sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso. Non sussistendo, peraltro, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziato, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle specie di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni di affidamento collocamento e mantenimento del figlio minore concordate dalle parti e sopra riportate;
Persona_2
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 25/10/2025 .
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi