Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 16/04/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Grosseto
UDIENZA del 16/04/2025
tenuta dal giudice dr.ssa Claudia Frosini
Alle ore 12.40
Compare l'avv. Francesco Lepri, in sostituzione dell'avv. Marco Festelli, per l'attrice.
L'avv. Lepri si riporta agli scritti difensivi in atti e, in particolare, alla comparsa conclusionale del 16.10.2024.
È presente l'avv. Yuri Forgione anche in sostituzione dell'avv. Fernando M. Gabetta per la convenuta, il quale si riporta agli atti, insiste per l'accoglimento dell'istanza di anonimizzazione e così precisa le proprie conclusioni: Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Grosseto, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande tutte formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti o come meglio ritenuto;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
Il giudice dott.ssa Claudia Frosini
Tribunale di Grosseto
Contenzioso
In nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Claudia Frosini nella causa n° 1419/2020 tra le parti:
Attore opponente: (C.F. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._1
Marco Festelli
Resistente: (C.F. ), con l'avv. Fernando M. Controparte_2 P.IVA_1
Gabetta e con l'avv. Yuri Forgione all'udienza del 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva di aver Controparte_1
stipulato -in data 19/06/2017- un contratto di prestito al consumo con CP_2
per la somma di euro 5.000, con contestuale sottoscrizione di polizza assicurativa
[...]
accessoria con la compagnia assicurativa a copertura di eventi rischiosi quali CP_3
il decesso, l'invalidità e infortunio.
Nel corso del rapporto di finanziamento l'attrice provvedeva ad eseguire regolarmente i rimborsi fino a quando, in data 29/01/2018, era rimasta coinvolta in un incidente avvenuto in occasione lavorativa, riportando gravissime lesioni personali invalidanti.
In ragione di ciò l'attrice aveva interpellato più volte affinché questa CP_2
provvedesse all'attivazione della garanzia assicurativa ai fini dell'estinzione del prestito, ma in difetto di riscontro aveva comunque continuato a pagare (a mezzo della figlia quale suo procuratore generale), le rate del prestito maturate anche dopo l'incidente fino alla rata n. 19 scaduta il 30/01/2019, parzialmente saldata in data 11/04/2019 e ciò nonostante era stata comunque illegittimamente e senza preavviso segnalata presso la Banca dati CRIF, conseguendo danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi nella misura ritenuta congrua all'esito del giudizio e comunque non inferiore ad euro
10.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Rassegnava così pertanto le conclusioni:
“Chiede che il Tribunale di Grosseto, per tutti i motivi sopra dedotti:
Dichiari ed accerti l'illegittimità delle segnalazioni di ritardo nei pagamenti e sofferenza iscritte e comunicate dalla convenuta presso la Banca dati CRIF ed ogni altra banca dati interbancaria e per l'effetto condanni ed ordini alla convenuta la cancellazione ad origine, della predetta segnalazione presso CRIF e presso qualsivoglia banca dati interbancaria.
2) Condanni, per l'effetto, la convenuta altresì al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illegittima iscrizione dell'attrice presso CRIF, nella misura che sarà ritenuta congrua, equa e di giustizia e comunque non inferiore ad euro
10.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3) Dichiari ed accerti inoltre che la convenuta doveva attivare la garanzia assicurativa Cont prestata in suo favore da giusta la polizza collegata venduta col finanziamento, a far data dal febbraio 2019 e conseguentemente condanni al medesima alla restituzione delle rate pagata dal febbraio 2019 pari ad almeno euro 1.068,00 ovvero al pagamento di quella somma che risulterà, equa, provata e di giustizia. Il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione.
4) Dichiari infine il Tribunale che l'attrice nulla deve a per il contratto di CP_2
finanziamento oggetto di causa in quanto il credito è stato generato totalmente o parzialmente ex articolo 1227 (1° o 2° comma) c.c. per la condotta negligente e volontaria della convenuta che ha omesso di attivare la garanzia assicurativa nonché, in ipotesi, per l'effetto della compensazione col maggior credito risarcitorio della conseguente all'illegittima segnalazione. CP_1 5) Con vittoria, di spese, diritti ed onorari”.
La convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande evidenziando, in particolare, la legittimità della segnalazione effettuata al sistema di
Informazioni Creditizie gestita da CRIF ed avendo comunque preavvisato tale segnalazione all'attrice (doc n. 9 e doc. n 9 bis di parte convenuta).
Ha inoltre dedotto la propria estraneità al rapporto di assicurazione intercorso tra Contro l'attrice e la compagnia assicurativa essendo infatti l'attrice l'unico soggetto beneficiario della polizza ed essendosi in ogni caso la stessa convenuta attivata presso la compagnia assicurativa per sollecitare la liquidazione dell'indennizzo all'attrice.
L'attrice a sua volta ha contestato la tardività della costituzione della convenuta ed ha altresì eccepito il mancato perfezionamento della cessione del credito medio tempore intervenuta in favore di CP_4
La causa è stata istruita su base documentale previo rigetto delle istanze istruttorie ed è stata rimessa in decisione all'udienza odierna nelle forme di cui all'articolo 281 sexies cpc.
Ciò premesso il Tribuna osserva quanto segue.
La tardività della costituzione della convenuta è irrilevante ai fini della decisione, non avendo quest'ultima formulato domande riconvenzionali, richiesto di chiamare in causa di terzi o svolto eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e, in genere, tutte le attività previste a pena di decadenza in caso di tardiva costituzione del convenuto oltre il termine decadenziale stabilito in venti giorni antecedenti la data della prima udienza.
Quanto, poi, al mancato perfezionamento della cessione del credito (da a CP_2 [...]
, è sufficiente osservare come il trasferimento del credito si perfeziona con il CP_4
solo accordo tra cedente e cessionario senza che occorra il consenso del debitore ceduto, nei cui confronti la notificazione è richiesta unicamente ai fini dell'opponibilità della cessione nei suoi confronti, notifica che in ogni caso costituisce un atto a forma libera, ben potendo essere eseguita tanto in sede stragiudiziale quanto in sede giudiziale,
Nella specie, deve ritenersi che parte attrice sia -al più tardi- venuta a conoscenza della cessione del credito in occasione del presente giudizio, trattandosi in ogni caso di questione irrilevante ai fini della decisione, considerato che (creditore CP_2
cedente), non ha svolto nei confronti dell'attrice alcuna domanda di pagamento.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione, deve in primo luogo osservarsi che la polizza assicurativa stipulata da parte attrice in occasione del finanziamento per cui è Contro causa con individua quale beneficiario lo stesso contraente ed è diretta a garantire delle coperture a favore dello stesso in caso di invalidità, malattia e ricovero, non potendo dunque essere considerata una polizza diretta a garantire il soddisfacimento del credito al soggetto finanziatore.
Si tratta dunque di un contratto assicurativo che non prevede alcun indennizzo a favore della società erogante il finanziamento, ma solo prestazioni in favore dell'attore in caso di infortuni, invalidità e ricoveri
Ed in particolare, il rischio assicurato non concerne direttamente l'inadempimento, ma solo il possibile mutamento delle condizioni utili alla produzione del reddito dell'assicurato che potrebbero, in ipotesi ed in astratto, incidere sulla sua capacità di rimborso, ma che non possono essere poste in collegamento causale diretto con il finanziamento sotto il profilo del rischio di inadempimento del contraente.
Ciò si evince chiaramente dal contratto di assicurazione in atti che individua infatti quale “Beneficiario della prestazione” “l'Aderente”, ossia “la persona, fisica o giuridica che aderisce alle coperture assicurative stipulate dal cliente” (cfr. doc. n 2 di parte convenuta)
Ed inoltre, secondo quanto previsto dallo stesso contratto di finanziamento, in particolare all'articolo. 3 delle condizioni generali. “in caso di sinistro, l'indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà versato direttamente al Cliente senza determinare un'estinzione parziale del finanziamento ed il Cliente sarà tenuto a versare gli importi dovuti a (cfr. doc. n. 1 di parte convenuta). CP_2
È evidente, pertanto, che deve ritenersi estranea al rapporto assicurativo in CP_2
questione, mentre eventuali responsabilità nella gestione del sinistro e nella liquidazione dell'indennizzo avrebbero dovute essere fatte valere direttamente nei confronti della Contro compagnia assicurativa nei cui confronti peraltro si è attivata CP_2
direttamente, non potendosi pertanto configurare a suo carico alcuna negligenza (cfr. doc. n 7).
Alcun addebito può pertanto sotto tale profilo essere addebitato alla convenuta.
Quanto invece, alla mancata ricezione del preavviso di segnalazione al CRIF, deve osservarsi come l'art. 125, comma 3, (d.lgs n. 385/1993) prescrive agli Pt_1
intermediari finanziari l'obbligo del preavviso al risparmiatore nel caso di segnalazione a una banca dati di informazioni negative per la prima volta, mentre l'art. 5, comma 6, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente segnalazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie.
Tale comunicazione di preavviso integra dunque una dichiarazione recettizia, la cui efficacia si produce solo quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario cfr. (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14685 del 13/6/2017, secondo la quale “l'atto di avvertimento con preavviso ovvero di
«avviso» - di cui il citato art. 4 comma 7 fa onere all'intermediario - integra una dichiarazione recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'intermediario medesimo di provvedere alla classificazione di «cattivo debitore» del destinatario interessato, con tutti gli effetti che ne conseguono, nel perdurante difetto di regolarizzazione della propria posizione da parte di quest'ultimo entro il periodo di preavviso. In quanto «dichiarazione a determinata persona», quella prescritta dalla norma dell'art. 4, comma 7, risulta soggetta alle prescrizioni generali di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Perciò,
l'efficacia della dichiarazione di «avviso» si produce quando la stessa giunge a conoscenza del destinatario interessato, con la presunzione relativa che la conoscenza si abbia nel momento in cui la dichiarazione raggiunge l'indirizzo del destinatario…..la normativa di legge appena sopra richiamata richiede, secondo quanto del resto ritiene la comune opinione, che - per produrre i suoi effetti (di avvio del periodo di preavviso, in specie) - la dichiarazione deve avere «raggiunto il domicilio» del suo destinatario, con conseguente somministrazione della prova dell'arrivo a destino della medesima).
Dunque, il preavviso costituisce un atto necessario e propedeutico per poter comunicare al CRIF i dati relativi al ritardo nel pagamento o situazioni negative similari.
Ma nella specie la convenuta non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, avendo infatti prodotto unicamente due comunicazioni senza la prova della relativa ricezione da parte del destinatario, né potendosi ritenere che una tale prova possa essere integrata dalla stampa della pagina web estratta dal sito di Poste, che costituisce al più un mero indizio ( cfr. doc. n 9 e 9 bis cit).
Dunque, mancando agli atti la prova certa della ricezione del preavviso di segnalazione, la stessa deve ritenersi illegittimamente effettuata, dovendosene pertanto disporre la cancellazione, con assorbimento di ogni ulteriore questione o rilievo sul punto.
Deve infine ritenersi priva di fondamento la domanda risarcitoria, del tutto genericamente allegata da parte attrice, la quale si è infatti limitata a dedurre, in modo generico, di aver subito un danno -sia patrimoniale che non patrimoniale- senza fornire a supporto alcuna più specifica deduzione anche in merito alle conseguenze dannose che ne sarebbero derivate, non trovandoci nella specie al cospetto di danni in re ipsa né soccorrendo la possibilità di liquidazione del danno in via equitativa, che ha natura sussidiaria e non sostitutiva dell'onere di allegazione e prova della parte.
Ne consegue l'accoglimento delle domande attoree unicamente sotto il profilo dell'illegittima segnalazione al CRIF per le ragioni sopra evidenziate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al DM n 55/2014 e succ. mod e integr. ma con diminuzione del 50 % rispetto ai parametri base stante la natura della causa, l'attività difensiva concretamente svolta (anche in ragione della forma della decisione) e il limitato accoglimento delle domande.
Deve infine essere respinta la richiesta di parte convenuta di «anonimizzazione dei dati” ex art. 52 d. Igs. n. 196/2003, non sussistendone i presupposti, essendo infatti unico soggetto a ciò legittimato il solo «interessato», id est la persona fisica cui si riferiscono i dati personali e non un soggetto diverso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone che sia cancellata, a cura e spese della convenuta, la segnalazione del nominativo di parte attrice presso CRIF e presso qualsivoglia Controparte_1
banca dati interbancaria in relazione al finanziamento per cui è causa;
2) respinge tutte le altre domande;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dell'attrice nella somma di euro 3.809,00, oltre al rimborso delle spese vive documentate, delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge. Grosseto 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini
Motivi della decisione
P. Q. M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, così provvede: