Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'udienza di discussione del 04/03/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21962/2022 R.G.
TRA
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. OLIVIERO Parte_1 C.F._1
MARIACHIARA presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 sig.ra rapp.ta e difesa dall'Avv. IZZO FABIO presso il cui studio è elettivamente CP_2 domiciliato in Napoli
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.11.2022, parte ricorrente agiva nei confronti della Controparte_1
a c.r. al fine di accertare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal
[...]
02/12/2015 al 14/10/2021; conseguentemente, tenuto conto della qualità e quantità del lavoro svolto, delle retribuzioni corrisposte e delle previsioni del CCNL di categoria, chiedeva condannare la società resistente al pagamento di tutte le differenze retributive, TFR e di tutte le voci maturate dalla ricorrente, in misura pari ad € 98.778,75 netti, come da conteggi allegati, e/o all'importo maggiore o minore risultante dovuto;
inoltre, previo accertamento della ricorrenza di giusta causa a base delle dimissioni rassegnate in data 14/10/2021, condannare la resistente al pagamento in proprio favore di un importo in misura pari all'indennità di disoccupazione non percepita;
vinte le spese.
Si è costituita tempestivamente la resistente, chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla ricorrente nei propri confronti in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, eccepiva la compensazione di eventuali spettanze retributive da riconoscersi in capo alla ricorrente con le somme a quest'ultima elargite in contanti nel corso del rapporto, a titolo integrativo, quali provvigioni sull'attività dell'Agenzia, in misura non inferiore ad Euro 1.000,00 mensili, a decorrere dall'inizio del rapporto lavorativo tra le parti in causa;
in via ulteriormente subordinata, anche a titolo di ingiustificato arricchimento della parte ricorrente;
con vittoria di spese.
Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Va preliminarmente rilevato come la ricorrente sia stata assunta formalmente quale stagista il 19.5.16,
e di poi con contratto a tempo indeterminato il 19.1.2017.
La prova testimoniale riconduce il suo operato al 2016 (cfr. dichiarazioni del teste ) Testimone_1 senza specificarne il mese;
per il periodo precedente alcun teste ha riferito alcunchè; tuttavia, le foto prodotte dalla ricorrente sub all. 6 non risultano esser state oggetto di specifica contestazione da parte della società resistente;
di modo che può reputarsi che la presenza sui luoghi di lavoro della ricorrente e il suo inserimento anche nella chat wathsapp documentino l'inizio del suo rapporto lavorativo come riconducibile a dicembre 2015.
1
accompagnatori alle visite immobiliari;
addetti anche a servizi esterni per il disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti, istituti ed uffici sia pubblici che privati”, senza distinguere in alcun modo in ordine al periodo di stage o di subordinazione. Pertanto, in conformità al dettato contrattuale, la può inquadrarsi nel livello V dal momento dell'inizio Pt_1 del proprio rapporto lavorativo.
Quanto alla progressione lavorativa, la circostanza documentata dal doc. 7 in atti di parte ricorrente, che cioè l'istante abbia eseguito la sua prima vendita di immobile il 21.11.16 “in soli 20 giorni” quale coordinatrice interna, vuol significare che certamente da novembre 2016 la ricorrente avesse il potere, conferitole dalla società, di concludere un contratto di compravendita per conto della stessa. Dunque, in assenza di contestazione specifica della circostanza e della foto, ciò implica che da tale epoca la ricorrente potesse ritenersi inquadrabile nel livello IV del CCNL Terziario, quale lavoratrice che eseguiva compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, con specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite nel periodo pregresso.
D'altronde, il teste ha riferito di aver sempre avuto rapporti con la ricorrente, Testimone_1
“discutendo sia la mia richiesta che le modalità che riguardavano sia l'affitto che la vendita degli immobili. Io ho fornito la documentazione in mio possesso e le notizie degli immobili, mentre la ricorrente ha predisposto tutti i documenti per gli affitti e le vendite. La ricorrente organizzava gli incontri con i clienti ed assisteva agli stessi;
anzi, preciso che io ero presente quando vi era il cliente definitivo per l'affitto o la vendita. Quanto ho sopra riferito, lo deduco dal fatto che era la sig.ra Pt_1 che mi faceva il report relativo agli appuntamenti;
è capitato inoltre che io fossi sotto il palazzo mentre lei accompagnava i clienti a visitare l'immobile; non sono in grado di riferire con esattezza se si trattava di clienti definitivi o non definitivi, quando io mi sono trovato sotto il palazzo”. Le circostanze riferite attengono specificamente alle pratiche disbrigate dalla ricorrente per conto del teste ed in quanto tali sono oggetto di valutazione da parte del giudicante.
Ancor più significativa è la testimonianza resa dal teste , avvocato, che ha Testimone_2 dichiarato di aver avuto contatti lavorativi con la ricorrente, che conosceva da più di 10 anni, “presso l'agenzia dopo che già lavorava da un poco. La ricorrente mi contattava affinché io le dessi consigli in ordine a pratiche che lei trattava;
questi consigli poi si sono tramutati in consulenze legali, ovvero in stipula di accordi transattivi o di scritture private. Inizialmente sono stato contattato solo dalla ricorrente, in prosieguo di tempo anche dalla sig.ra io chiedevo documentazione che mi veniva CP_2 trasmessa tramite mail;
successivamente, ove necessario, fissavamo un appuntamento con i clienti presso i loro uffici. Escluderei che la ricorrente svolgesse attività quale segretaria, occupandosi lei dell'attività svolta come gli altri colleghi presenti presso l'agenzia. In prosieguo di tempo, è capitato indifferentemente che mi sia rapportato alla o alla per pratiche differenti”. Tali Pt_1 CP_2 circostanze come riferite rilevano nel senso che, ove la ricorrente avesse ricoperto un ruolo di mera segreteria “dopo che già lavorava da un poco”, non si spiega il perché del rivolgersi lei, segretaria, ad un legale per “consigli in ordine a pratiche che lei trattava”, che “si sono tramutati in consulenze legali, ovvero in stipula di accordi transattivi o di scritture private”. Piuttosto, si tratta di circostanze che appaiono significative in quanto caratteristiche di chi esegue compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari.
2 Se da un canto è emerso in giudizio che la ricorrente abbia svolto una ulteriore progressione nell'ambito delle proprie competenze (si guardi alla testimonianza del nella parte in cui Tes_2 questi riferisce “che in un'occasione riguardante una mia cliente nel 2019 - 2020, la ricorrente operò in autonomia senza chiedere conferma del proprio operato alla ), tuttavia non può di contro CP_2 ritenersi provato in giudizio lo svolgimento da parte della ricorrente di un incarico di responsabilità.
Parte istante invoca un proprio inquadramento al I livello del CCNL di riferimento a partire da gennaio 2019 (Livello I: vi appartengono i lavoratori con funzioni direttive e autonomia operativa nell'ambito delle funzioni assegnate, che sovraintendono a unità produttive o ad una funzione organizzativa), ma, da un lato, i testi dalla stessa addotti nulla hanno riferito di specifico in proposito
(né può assumente valore in tale senso quanto il teste assume esser stato riferito dalla Tes_2 ricorrente in merito alla propria nomina a responsabile dell'agenzia, in quanto circostanza riferita de relato actoris), dall'altro ciò vale anche per i testi di parte resistente;
inoltre il teste lo ha Tes_3 escluso espressamente, o comunque ha riferito che la ricorrente non organizzava il loro operato di agenti (“Mai la ricorrente è stata responsabile dell'agenzia, non indicava alcunché a noi agenti”). A tal proposito va rilevato che parte resistente contesta recisamente l'attribuzione alla di Pt_1 mansioni superiori quale “responsabile” dell'Agenzia (“Il post ex adverso ritenuto come pubblicato sulla pagina facebook di ”, nel quale la sarebbe indicata quale “Responsabile” Parte_2 Pt_1 dell'Agenzia, non solo non è provato che sia stato effettivamente inserito nella predetta pagina, ma soprattutto - non essendo frutto di un'iniziativa della - quest'ultima ne disconosce Controparte_1 fermamente la paternità”). Sul punto va detto che, in merito ai documenti prodotti sub 8 dalla ricorrente, considerata la detta specifica contestazione, le foto delle prime tre pagine non possono porsi a supporto della tesi difensiva della parte ricorrente, anche considerata la illeggibilità delle prime due;
la documentazione concernente gli incarichi da svolgere non comprovano l'attività posta in essere dalla che potrebbe anche in linea teorica essersi solo limitata alla trasmissione della Pt_1 medesima documentazione;
la chat con la responsabile della resistente è priva di data, e dunque, seppur in essa il riferimento è alla ricorrente quale responsabile, non è dato conoscere l'epoca dell'avvenuto riconoscimento.
Dunque, in mancanza di prova di svolgimento da parte della di funzioni di controllo / Pt_1 coordinamento, l'unico livello superiore alla stessa riconoscibile è il II livello (lavoratori che godono di autonomia nello svolgimento delle loro funzioni operative, autonomia che può o meno accompagnarsi allo svolgimento di funzioni di controllo / coordinamento “e/o con funzioni di controllo / coordinamento”). Tale livello è conforme alle risultanze probatorie, che vedono la ricorrente sempre presente in ufficio in alternanza con la dunque godeva di piena autonomia CP_2 nello svolgimento delle proprie funzioni operative, curando anche la tenuta dei dati anagrafici dei clienti ed occupandosi anche in prima persona delle vendite, senza necessariamente chiedere conferma del proprio operato alla lo stesso le si può riconoscere dall'1.1.2020 in conformità CP_2 alla testimonianza del Tes_2
In merito all'orario di lavoro svolto, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno;
è, pertanto, onere del datore di lavoro, che alleghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, né la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti, la cui prova, tuttavia, può essere data per "facta concludentia", anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto (Cassazione civile sez. lav.,
19/01/2018, n. 1375).
3 Orbene, è in atti la prova scritta del part time di 24 ore settimanali dal 19.1.2017, e di 16 ore settimanali dall'1.3.21; di talchè nel primo periodo deve reputarsi a tempo pieno, e poi dal 19.1.2017 nel senso indicato. Tra l'altro, in merito al primo periodo lavorativo, i testi e Tes_4 Tes_3 riferiscono dal 2017 in poi avendo da tale epoca iniziato a lavorare per parte resistente.
Non vi è in atti la prova di un percepito in misura pari a quanto indicato in memoria, ovvero fino ad
€. 1.000,00 in contanti in più rispetto ai bonifici effettuati, versamenti che peraltro appaiono conformi nel loro ammontare a quanto riportato nelle buste paga in atti. Conseguentemente, l'eccezione di compensazione non può trovare ingresso in giudizio per mancanza di prova raggiunta sul punto.
Avuto riguardo alle declaratorie contrattuali ed agli importi per il II livello per gli anni 2020 e 2021, ed ai conteggi come richiesti a parte ricorrente, come rielaborati dalla scrivente per la parte relativa al periodo dall'1.1.2020 al 14.10.2021, competono alla ricorrente complessivamente €. 27.028,65 per differenze retributive, €. 607,50 per ratei 13^, €. 270 per ratei 14^, €. 675,00 per ferie non fruite, ed
€. €. 4.912,35 per TFR, tutti computati al netto, ovvero €. 33.493,50 in totale oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo. In tal senso si pronuncia condanna della resistente al relativo pagamento in favore della ricorrente come in dispositivo
Stante la non corretta ed adeguata regolamentazione economica della posizione professionale ricoperta dalla ricorrente, ricorre la giusta causa di dimissioni, di talchè competerà il preavviso in relazione a quanto riconosciuto anche sotto il profilo di inquadramento delle mansioni, ed in conformità al dettato del CCNL in parte qua;
non essendo lo stesso oggetto di quantificazione, ma solo di domanda dichiarativa, si provvede in tal senso come in dispositivo.
Quanto alla domanda di condanna della società resistente al pagamento di un importo in “misura pari al mancato percepimento della indennità di disoccupazione”, non essendo specificato il titolo, CP_ CP_ risarcitorio o meno, della stessa, ed essendo l' tenuto al versamento della detta indennità, neppure evocato in giudizio, reputa il giudicante che la stessa in parte qua va rigettata, anche perché allegata genericamente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come di seguito esposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e accerta l'intercorrenza tra le parti di rapporto di lavoro subordinato dal 02/12/2015 al 14/10/2021;
- per l'effetto condanna a , in persona del legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., a corrispondere a l'importo di €. 33.493,50 netti, di cui €. Parte_1
4.912,35 per TFR, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in motivazione, per il periodo oggetto di giudizio;
- accerta che le dimissioni trasmesse dalla ricorrente il 14.10.2021 sono imputabili a giusta causa;
- condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi €. 4.629,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Mariachiara Oliviero antistatario.
Così deciso in Napoli, il 4.3.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon
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