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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/07/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3909/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3909/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti BIANUCCI MARCO e SANTAMARIA GAIA, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano (MI), Via Alberto da Giussano n. 26;
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. ANRO' IRENE VALENTINA ANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, C.so Mazzini n. 14;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
E CON L'INTERVENTO DI
, (C.F. ), in persona Controparte_2 C.F._3 della Curatore Speciale Avv. CASCIO ANDREA, con studio in Monza, Via Manzoni n.
33, ove il minore è elettivamente domiciliato;
Oggetto: separazione giudiziale pag. 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) Rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra a CP_1 carico del sig. ex art. 151 c. 2 c.c. in quanto palesemente infondata in fatto ed in Pt_1 diritto.
2) Rigettare la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. Pt_1 avanzata dal Curatore del minore.
3) Disporre le modalità di affido ritenute più adeguate e opportune per l'interesse del minore;
Controparte_2
4) Disporre il collocamento del minore ritenuto più adeguato e opportuno nel suo interesse, valutando di disporre il suo collocamento in una famiglia affidataria;
5) Disporre l'attivazione e presa in carico per di un Controparte_2 percorso psicoterapeutico e/o psicologico, nonché la sua prosecuzione costante e periodica, fino a diverse indicazioni dei professionisti.
6) Disporre che le frequentazioni e i contatti tra padre e figlio rimangano per il momento sospese e riprendano con modalità libere nel caso in cui il figlio manifesti CP_2
l'effettiva intenzione e volontà di riprendere positivamente e serenamente i rapporti ed il legame con il proprio padre, sig. . Pt_1
7) Disporre la sospensione delle frequentazioni e dei contatti tra figlio e madre in quanto ritenute pregiudizievoli per il minore;
in subordine e/o nel prosieguo regolamentare gli incontri, le telefonate e le videochiamate, ed in generale ogni contatto tra la sig.ra e il figlio minore da CP_1 tenersi necessariamente con modalità assistite e protette, alla presenza e sotto la stretta osservazione di un educatore ed in base alle prescrizioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con potere di interromperli e sospenderli in caso di rilevato pregiudizio e turbamento per il minore;
8) Disporre che il sig. versi un contributo al mantenimento ordinario per il figlio Pt_1
pari al massimo ad € 200,00 (duecento//00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese CP_2
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.; nel caso in cui venisse disposto un contributo al mantenimento ordinario a carico del sig. di importo superiore Pt_1
pag. 2 di 15 ad € 200,00 mensili, disporre che in tale importo siano inclusi i costi per le sedute di psicoterapia di CP_2
9)Disporre che la signora madre del minore sia tenuta a versare Controparte_1 CP_2
a titolo di contributo economico per il figlio un assegno mensile non inferiore ad € 400,00
(quattrocento//00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
10)Disporre che il sig. e la sig.ra contribuiscano nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno alle spese straordinarie inerenti il figlio secondo il Protocollo del CP_2
Tribunale di Pavia.
11)Rigettare ogni richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla sig.ra nei CP_1 confronti del sig. in quanto infondata e priva di ogni presupposto in fatto ed in Pt_1 diritto, e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
▪Acquisire copia integrale degli atti del procedimento penale a carico della sig.ra CP_1
n. 7573/2021 R.G.N.R. – Tribunale di Pavia – Sez. GIP-GUP;
▪Ordinare alla sig.ra l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi quantomeno degli CP_1 ultimi 3 anni, con ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate;
IN OGNI CASO:
▪Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria CP_1 da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa, a fronte della domanda di addebito ex art. 151
c.2 c.p.c. nei confronti del sig. e di assegno di mantenimento a carico del Pt_1 ricorrente.
▪Con vittoria di spese e onorari”.
Parte resistente:
“1) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 II comma c.c., con addebito della responsabilità della frattura coniugale al Sig.
, per grave e ingiustificata violazione dei doveri di assistenza Parte_1 morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, riservandosi fin d'ora ove venisse riconosciuto l'addebito della separazione di agire in separata sede civile per
pag. 3 di 15 la quantificazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Sig.ra
CP_1
2)Disporre e mantenere l'affidamento del figlio minore nato a [...]
Milano l'11.03.2013 in capo all'Ente territorialmente compente oggi individuato nel
Comune di Cura Carpignano nonché confermare la nomina del Curatore Speciale del
Minore Avv. Andrea Cascio proseguendo negli incontri con la madre e regolandone le modalità di svolgimento in base anche al percorso psicotapeutico recentemente avviato .
3) Disporre e mantenere il collocamento del minore presso il nonno materno Sig. Per_1 in Pavia Via Rismondo n. 60.
[...]
4) Respingere qualsiasi domanda/ richiesta di sospensione/limitazione dei contatti tra
e la madre, in quanto destituite di ogni fondamento e regolare i rapporti di visita CP_2 tra la madre ed il minore manifestando sin d'ora la convenuta la sua disponibilità ad eseguirli se necessario con modalità assistite e/o protette che verranno individuate dagli enti preposti.
5) Disporre la sospensione delle frequentazioni e dei contatti padre figlio sino all'esito del percorso psicologico e di supporto genitoriale suggerito al Sig. . Pt_1
6) Ove venisse mantenuto il collocamento del minore presso il Sig. Persona_1 dichiarare il Sig. tenuto a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 nella misura di € 400,00 mensili o nella minore o maggiore somma che l'Ill.mo CP_2
Giudice riterrà equa oltre alla corresponsione del 100% delle spese mediche, dovute per legge e al 100 % delle spese scolastiche, prevedendo il Tribunale le specifiche modalità di versamento di tale contributo al mantenimento.
7) Riconoscere per quanto dedotto in narrativa il Sig. tenuto a versare a titolo di Pt_1 mantenimento alla moglie Sig.ra € 500,00 mensili da versarsi Controparte_1 entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi in base agli indici I.S.T.A.T.
8)Tenuto conto delle attuali condizioni economiche della Sig.ra dichiarare la CP_1 madre tenuta a corrispondere un contributo al mantenimento del minore in € 100,00 mensili da versarsi a decorrere dall'inserimento nel lavoro carcerario.
9) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
pag. 4 di 15 Per il minore Controparte_2
“In via preliminare:
- riunire il presente procedimento di separazione a quello divorzile recante n. RG
1278/2024, pendente avanti codesto Ill.mo Tribunale di Pavia, Giudice dott.ssa Laura
Cortellaro;
- all'occorrenza, convocare avanti a sé gli operatori del Servizio Sociale di Siziano, nonché la psicoterapeuta del minore, dott.ssa al fine di approfondire, Persona_2 nel contraddittorio tra le parti, i bisogni e le esigenze del minore, in funzione della migliore progettualità nell'interesse dello stesso;
In ogni caso, nel merito:
- pronunciare la decadenza del padre del minore , sig. Controparte_2
, dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., con ogni Parte_1 conseguente statuizione;
- pronunciare la decadenza della madre del minore , Controparte_2 sig.ra dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., con Controparte_1 ogni conseguente statuizione;
- nominare un tutore per il minore;
in subordine, Controparte_2 disporre l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, limitando le responsabilità genitoriali, con riferimento alle decisioni in materia di residenza, collocamento, sanitarie, cura, educazione, istruzione / scolastiche per il minore;
- disporre il collocamento/affidamento eterofamiliare di Controparte_2
;
[...]
- incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di prevedere e regolamentare gli incontri tra il minore e la madre, signora con modalità Controparte_1 osservata e protetta, e con facoltà di sospensione e/o interruzione in caso di pregiudizio per il minore;
- incaricare il Servizio sociale territorialmente competente di favorire la ripresa dei rapporti padre/figlio, subordinando l'eventuale ripresa degli incontri all'effettivo avvio da parte del signor di un percorso psicoterapeutico individuale ed alla Pt_1 genitorialità;
pag. 5 di 15 - incaricare il Servizio sociale territorialmente competente di regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione del minore con il nonno materno, sig. Persona_1 tenuto conto del preminente interesse di ed attribuendo al Servizio Sociale la CP_2 facoltà di sospendere/interrompere gli incontri nonno-nipote se ritenuti pregiudizievoli per quest'ultimo;
- disporre la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico/psicoterapico per il minore;
- disporre la prosecuzione dell'assistenza educativa domiciliare in corso, in favore del minore, sino all'effettivo collocamento di presso idonea famiglia CP_2 collocataria/affidataria;
- incaricare il servizio sociale dell'ente territorialmente competente di favorire l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e psicologico/psicoterapico per entrambi i genitori;
- porre a carico del padre, signor un contributo al Parte_1 mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, aggiornabile secondo l'indice CP_2
Istat, con l'obbligo di rimborsare il 100% delle spese extra assegno, da ridurre al 50% allorquando la madre troverà un'occupazione lavorativa, secondo il Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale;
- porre a carico della madre, signora un contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio pari ad € 100,00 mensili, CP_2 sino a quando la stessa avrà trovato un'occupazione lavorativa;
allorquando la madre avrà reperito un'occupazione lavorativa, porre a carico della stessa un contributo al mantenimento in favore di di € 400,00 mensili, aggiornabile secondo l'indice CP_2
Istat, oltre all'obbligo di rimborso del 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
- in ogni caso, disporre che l'assegno unico familiare venga interamente devoluto al collocatario/affidatario del minore.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
pag. 6 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che parte resistente nelle conclusioni definitive rassegnate ha riproposto le medesime istanze istruttorie avanzate con memoria ex art. 183, co. VI n.
1, c.p.c. Il Collegio, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, ritiene di non dover rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, il presente procedimento di un supplemento di istruttoria.
Rilevato che tra le medesime parti pende il giudizio divorzile innanzi a codesto Tribunale
(R.G. 1278/2024), e che tale circostanza non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione, il Collegio prende atto della limitazione della potestas decidendi del Giudice della separazione, residuando un interesse delle parti in ordine alla pronuncia dell'addebito della stessa, nonché la determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di separazione, come da richiesta della resistente.
Tuttavia, con specifico riguardo alle domande in merito all'affido e al collocamento del figlio si osserva che, al fine di evitare l'esame delle medesime domande in CP_2 ossequio al principio del best interest del minore in entrambi i procedimenti, è opportuno rimandare ogni relativa decisione alla fase divorzile che assorbe dette domande, posto che, peraltro, con ordinanza del 14.4.2025, emessa nell'ambito del procedimento pendente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il G.D. Dott.ssa Laura
Cortellaro dettava provvedimenti provvisori con riguardo al minore, qui da intendersi espressamente richiamati.
Invero, nell'ottica di evitare un rischio di contrasti nelle decisioni nella contemporanea pendenza tra i due giudizi, merita di essere privilegiata quella divorzile quale sede per l'esame delle questioni genitoriali e attinenti al minore, non solo perché logicamente successiva alla separazione, bensì anche perché le decisioni assunte in tale ambito sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo.
Dunque, la valutazione di detti profili riguardanti la prole – e nella specie l'affido e il collocamento del figlio - all'interno del processo di divorzio arriva ad avere CP_2 carattere assorbente rispetto ad eventuali questioni sui medesimi temi ancora sub iudice
pag. 7 di 15 della separazione, con la conseguenza che ogni decisione sul punto è demandata al procedimento di divorzio.
Sulla pronuncia della separazione
In merito, va osservato che con la sentenza non definitiva n. 815/2024, emessa il
03.5.2024, pubblicata in data 08.5.2024, è stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi e, dunque, nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sull'addebito della separazione al ricorrente richiesto dalla resistente
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla resistente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” avendo efficacia disgregante sulla vita familiare (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Dunque, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In merito, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento
pag. 8 di 15 della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
Ebbene, la Sig.ra ha posto a fondamento della sua domanda di addebito l'asserita CP_1 violazione, da parte del marito, di doveri fondamentali derivanti dal matrimonio, lamentando, in particolare, la circostanza per cui: “Nel 2012 avveniva un fatto gravissimo che incrinava seriamente il rapporto della coppia, il Sig. contraeva a seguito di Pt_1 fatti illeciti un enorme debito nei confronti del proprio, allora datore di lavoro, con sede in Milano centro e veniva successivamente licenziato” (Cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), tanto che il padre della resistente e il padre del ricorrente avrebbero prestato garanzie ed effettuato versamenti importanti per permettere al Sig. di Pt_1 rientrare del debito.
Dunque, a dire della resistente, il fallimento del matrimonio sarebbe stato determinato dalla mala gestio delle risorse familiari del ricorrente, nonché dall'interesse di questi per altre donne, posto che: “addirittura la Sig.ra ed i suoi famigliari scoprivano che CP_1 il conservava numerose foto di colleghe di lavoro” (Cfr. comparsa di risposta, Pt_1 pag. 5).
Rilevato che non è fornita la prova di alcun tradimento messo in atto dal Sig. nei Pt_1 confronti della Sig.ra e del nesso di causalità fra questi e il fallimento del CP_1 matrimonio;
ancora le problematiche economiche nella coppia persistevano già nel 2012
– come ammesso dalla resistente - e non avevano determinato la rottura del rapporto di coniugio e, anzi, le parti si erano riconciliate, posto che nel 2013 nasceva anche il figlio ne deriva che i debiti asseritamente contratti dal Sig. (circostanza, CP_2 Pt_1 comunque, sfornita di specifica prova) non assurgono a causa esclusiva o assorbente del fallimento del matrimonio, con conseguente rigetto della domanda di addebito al marito proposta dalla Sig.ra CP_1
Del resto, le parti, prima di addivenire alla formalizzazione della separazione dinnanzi al
Tribunale, secondo la prospettazione della convenuta, vivevano già separate consensualmente almeno dal 2015/2016, quando prima il marito si trasferiva nella casa dei suoi genitori e, poi, la stessa convenuta – per come da lei riferito in sede di C.T.U.
(Cfr. CTU, pag. 30) - aiutava il marito a cercare casa a Pavia.
pag. 9 di 15 Nel 2019, secondo quanto riferito dal marito: “su invito pressante della Signora” questi lasciava definitivamente la casa coniugale, non opponendo resistenza (Cfr. CTU, pag.
34).
Dunque, in tal senso, non costituiva violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza da parte del marito, essendo il legame affettivo fra i coniugi definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio divenuta irreversibile (cfr. in questo senso, Cass. civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285).
Invero, dalla stessa prospettazione operata nel ricorso introduttivo dal Sig. , così Pt_1 come dalle dichiarazioni rese dalla stessa Sig.ra in sede di C.T.U. alla Dott.ssa CP_1
emerge un progressivo sgretolamento del rapporto di coppia, non Per_3 specificatamente inquadrabile quale riflesso dei lamentati problemi economici.
Invero, è la stessa Sig.ra a descrivere alla C.T.U. incaricata il marito come uomo: CP_1
“egoista e anaffettivo nei confronti di moglie e figlio;
succube dei genitori, intrusivi, con cui intratteneva lunghe telefonate quando tornava dal lavoro, prima e dopo cena;
non giocava con il bambino;
non le dava nessun aiuto in casa, dicendo "è tuo dovere"; controllava il suo modo di vestire e decideva lui;
lei si è sentita "violentata, stuprata" da un marito arrabbiato, musone, che lamentava di essere apprezzato solo per lo stipendio, sentendosi ospite in casa” (Cfr. C.T.U., pag. 30).
Ancora, la Sig.ra riferiva anche: “di essersi sentita "più unita" al marito quando CP_1 lui è andato via di casa;
ha cercato di mantenere un rapporto tranquillo (prendere un caffè insieme, consumare una pizza, fare una merenda...), soprattutto nell'interesse dei
ha sempre anche coinvolto il padre – afferma nelle scelte relative al figlio” (Cfr. CP_2
C.T.U., pag. 30).
Deve, pertanto, ritenersi che i comportamenti addotti dalla resistente a sostegno della propria domanda di addebito della separazione al marito non possano assurgere a causa esclusiva o assorbente della rottura dell'affectio coniugalis.
La domanda di addebito formulata dalla resistente va, pertanto, rigettata e la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 c.c., I comma c.c.
pag. 10 di 15 Sull'assegno di separazione a carico del ricorrente chiesto dalla resistente
Quanto all'assegno che la Sig.ra ha chiesto sia posto a carico del marito a titolo di CP_1 contributo al suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è, altresì, stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (v. Cass. civ. Sez. I,
04.02.2009, n. 2721).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. in questo senso,
Cass. civ., sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 28938; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2017, 12196).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, il Collegio ritiene, che la domanda della resistente non possa trovare accoglimento, atteso che non risulta provata, all'attualità una disparità reddituale tra i coniugi.
Quanto alla Sig.ra si osserva come la stessa abbia dichiarato di non aver mai CP_1 lavorato in costanza di matrimonio, per scelta condivisa con il coniuge di occuparsi della famiglia (Cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 13).
pag. 11 di 15 Sino all'avvenuta carcerazione, prima nel carcere di Vigevano ed in seguito nell'istituto di reclusione di LA (MI) per condanna divenuta definitiva nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di Pavia, RGNR 7535/2021, GIP
23/2022 a 13 anni e 4 mesi, con detenzione fino al 2034, viveva nella casa familiare, un ex convento ristrutturato in Via Marconi n. 134, Frazione Calignano a Cura Carpignano
(PV), di esclusiva proprietà del Sig. padre della resistente. Persona_1
Tuttavia, in occasione della C.T.U. svoltasi nel corso del presente procedimento, emergeva come: “ella giocava in borsa, era brava e lo [il marito ndr] aiutava con i propri guadagni” (Cfr. C.T.U., pag. 30).
Ancora, la Sig.ra aggiungeva che: “dopo la separazione, viveva con il figlio a CP_1
Calignano, aveva il suo studio di fisioterapia (in realtà non ha diploma), stava bene economicamente” (Cfr. C.T.U., pag. 31), seppure non risulti fornita alcuna dichiarazione reddituale riferibile agli anni precedenti all'intervenuta carcerazione nel gennaio 2022.
Sul punto, la difesa della convenuta riferisce che la donna: “in periodo di pandemia si era iscritta ad un corso per diventare fisioterapista ma non lo ha mai portato a termine e quindi non ha mai conseguito nessun diploma abilitante” (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 11), non essendo, a fronte di quanto emerso in giudizio, ricostruire compiutamente il patrimonio della Sig.ra CP_1
Al momento, in stato di detenzione, usufruendo di talune possibilità lavorative messe a disposizione del carcere di LA, la Sig.ra ha dichiarato di aver guadagnato CP_1
“nell'anno 2023 € 739,42 e nel 2024 € 1.534,74” (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 11).
Il ricorrente, invece, ha dichiarato di essere disoccupato dal 2022 e di vivere grazie al supporto economico dei suoi genitori. Riferisce, inoltre, di convivere con la propria nuova compagna, di cui è ignota la posizione reddituale.
Lo stesso ha, inoltre, allegato di aver lavorato in una concessionaria di auto, con redditi lordi per € 21.905,00 (anno 2021), € 30.200,00 (anno 2020), € 37.347,00 (anno 2019), come da C.U. allegate riferite ad un periodo già successivo all'interruzione della convivenza dei coniugi (Cfr. doc. 24, 25 e 26, ricorso introduttivo).
Da ultimo, non risulta provato un particolare tenore di vita in costanza di matrimonio, non essendovi, peraltro, evidenza di esborsi particolarmente rilevanti sostenute per il ménage familiare.
pag. 12 di 15 A tutte le evidenze sopra richiamate occorre aggiungere che, per ammissione di entrambe le Parti, l'unione coniugale da tempo non si fondava più sul reciproco dovere di assistenza morale e materiale: si ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno a titolo di concorso al mantenimento a carico del marito.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
In ordine alla domanda di risarcimento danni da lite temeraria, spiegata dal ricorrente nei confronti della resistente, il Collegio non ritiene sussistere gli estremi per la pronuncia della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. I c.p.c. o, comunque, al pagamento, ex art. 96, co. III di una somma, ulteriore rispetto a quella relativa alle spese di lite, equitativamente determinata.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ex art. 96, co. I c.p.c. si evidenzia come il ricorrente non abbia fornito prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno patito a causa della condotta temeraria della controparte, come richiesto dai criteri ordinari di distribuzione dell'onus probandi sanciti dall'art. 2697 c.c.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.
96 c.p.c. [...] richiede pur sempre [...] - la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeautur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (ex multis Cass. Sez. III Sent.,
08-06-2007, n. 13395).
Parimenti infondata, è un'eventuale pretesa ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che anche detta condanna al pagamento presuppone sempre l'accertamento della malafede o colpa grave da parte del soccombente (Cfr. Cass. 30.11.2012 n. 21570 e Tribunale di Pavia,
Sez. III Civile, Sentenza n. 1350/2024 del 10.10.2024).
Sulle spese di lite
Il Collegio, rilevato l'accordo delle parti in merito alla pronuncia sullo status, nonché la soccombenza della convenuta in merito alla domanda di addebito, e in relazione alla richiesta di un assegno di separazione in proprio favore a carico del marito, considerato pag. 13 di 15 che le domande relative al figlio minore verranno esaminate nel procedimento divorzile per vis attrattiva di quest'ultimo, ritiene equo disporre la condanna della convenuta Sig.ra alla rifusione al Sig. Controparte_1 Parte_1
ai 1/3 delle spese legali del presente procedimento che si liquidano, in tale
[...] proporzione, in € 2.466,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed
I.V.A. se e come dovuta per legge, dichiarando compensate le restanti parti in ragione della necessità di una lunga istruttoria – non ancora terminata nella fase di divorzio – per le questioni relative all'affido e collocamento di che, come noto hanno interessato CP_2 specialmente la figura paterna, in ragione dello stato di reclusione della madre.
Pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti, atteso il comune interesse allo svolgimento dell'istruttoria tecnica esperita, finalizzata a delineare un quadro più completo delle figure genitoriali e collocatarie, nonché delle loro capacità genitoriali e di accudimento del minore.
Analogamente devono essere condannati in solido entrambi i genitori al pagamento delle spese del curatore speciale nominato, con pagamento in favore dell'Erario liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese prodotta, della corposa attività svolta – si pensi al coordinamento con i Servizi, con la scuola e la ricerca di comunità e famiglia affidataria per - sia avanti questo Tribunale che nei due procedimenti di reclamo CP_2 avanti alla Corte d'Appello ove non sono stati liquidati i compensi, rinviando a questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 815/2024, emessa il 03.5.2024, pubblicata in data 8.5.2024, che ha pronunciato la separazione tra le parti così provvede:
- Dichiara assorbite nel procedimento per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente tra i Sig.ri e Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Pavia, R.G. 1278/2024 Controparte_1 le domande relative all'affido e collocamento del minore Controparte_2
;
[...]
pag. 14 di 15 - rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla Sig.ra
[...] nei confronti del Sig. , CP_1 Parte_1 poiché infondata in fatto e in diritto;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento a carico del marito proposta dalla resistente per i motivi di cui in narrativa;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente nei confronti della resistente;
- condanna la Sig.ra alla rifusione al Sig. Controparte_1 [...]
a 1/3 delle spese legali del presente procedimento Parte_1 che si liquidano, in tale proporzione, in € 2.466,00 per compensi (compensando le spese relative ai due procedimenti di reclamo promossi da entrambe le parti), oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. se e come dovuta per legge dichiarandole compensate fra le parti per i restanti 2/3;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di C.T.U. spettanti alla Dott.ssa già liquidate con precedente decreto;
Parte_2
- condanna in solido le parti a rifondere le spese del curatore speciale nominato, avv. Cascio, liquidate in € 10.400 per compensi – comprensivi delle fasi di reclamo avanti alla Corte d'Appello - con pagamento in favore dell'Erario;
Si comunichi alle Parti, al Curatore Speciale del minore, all'Ente affidatario
Comune di Cura Carpignano (PV) e ai relativi Servizi Sociali, nonché quelli territorialmente competenti per il Comune di Milano (residenza paterna).
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 03.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3909/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3909/2022 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti BIANUCCI MARCO e SANTAMARIA GAIA, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano (MI), Via Alberto da Giussano n. 26;
RICORRENTE
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. ANRO' IRENE VALENTINA ANNA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, C.so Mazzini n. 14;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
E CON L'INTERVENTO DI
, (C.F. ), in persona Controparte_2 C.F._3 della Curatore Speciale Avv. CASCIO ANDREA, con studio in Monza, Via Manzoni n.
33, ove il minore è elettivamente domiciliato;
Oggetto: separazione giudiziale pag. 1 di 15 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1) Rigettare la domanda di addebito della separazione avanzata dalla sig.ra a CP_1 carico del sig. ex art. 151 c. 2 c.c. in quanto palesemente infondata in fatto ed in Pt_1 diritto.
2) Rigettare la richiesta di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. Pt_1 avanzata dal Curatore del minore.
3) Disporre le modalità di affido ritenute più adeguate e opportune per l'interesse del minore;
Controparte_2
4) Disporre il collocamento del minore ritenuto più adeguato e opportuno nel suo interesse, valutando di disporre il suo collocamento in una famiglia affidataria;
5) Disporre l'attivazione e presa in carico per di un Controparte_2 percorso psicoterapeutico e/o psicologico, nonché la sua prosecuzione costante e periodica, fino a diverse indicazioni dei professionisti.
6) Disporre che le frequentazioni e i contatti tra padre e figlio rimangano per il momento sospese e riprendano con modalità libere nel caso in cui il figlio manifesti CP_2
l'effettiva intenzione e volontà di riprendere positivamente e serenamente i rapporti ed il legame con il proprio padre, sig. . Pt_1
7) Disporre la sospensione delle frequentazioni e dei contatti tra figlio e madre in quanto ritenute pregiudizievoli per il minore;
in subordine e/o nel prosieguo regolamentare gli incontri, le telefonate e le videochiamate, ed in generale ogni contatto tra la sig.ra e il figlio minore da CP_1 tenersi necessariamente con modalità assistite e protette, alla presenza e sotto la stretta osservazione di un educatore ed in base alle prescrizioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con potere di interromperli e sospenderli in caso di rilevato pregiudizio e turbamento per il minore;
8) Disporre che il sig. versi un contributo al mantenimento ordinario per il figlio Pt_1
pari al massimo ad € 200,00 (duecento//00) mensili entro il giorno 5 di ogni mese CP_2
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.; nel caso in cui venisse disposto un contributo al mantenimento ordinario a carico del sig. di importo superiore Pt_1
pag. 2 di 15 ad € 200,00 mensili, disporre che in tale importo siano inclusi i costi per le sedute di psicoterapia di CP_2
9)Disporre che la signora madre del minore sia tenuta a versare Controparte_1 CP_2
a titolo di contributo economico per il figlio un assegno mensile non inferiore ad € 400,00
(quattrocento//00), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T.
10)Disporre che il sig. e la sig.ra contribuiscano nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno alle spese straordinarie inerenti il figlio secondo il Protocollo del CP_2
Tribunale di Pavia.
11)Rigettare ogni richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla sig.ra nei CP_1 confronti del sig. in quanto infondata e priva di ogni presupposto in fatto ed in Pt_1 diritto, e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento.
IN VIA ISTRUTTORIA:
▪Acquisire copia integrale degli atti del procedimento penale a carico della sig.ra CP_1
n. 7573/2021 R.G.N.R. – Tribunale di Pavia – Sez. GIP-GUP;
▪Ordinare alla sig.ra l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi quantomeno degli CP_1 ultimi 3 anni, con ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate;
IN OGNI CASO:
▪Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria CP_1 da liquidarsi d'ufficio ed in via equitativa, a fronte della domanda di addebito ex art. 151
c.2 c.p.c. nei confronti del sig. e di assegno di mantenimento a carico del Pt_1 ricorrente.
▪Con vittoria di spese e onorari”.
Parte resistente:
“1) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 II comma c.c., con addebito della responsabilità della frattura coniugale al Sig.
, per grave e ingiustificata violazione dei doveri di assistenza Parte_1 morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, riservandosi fin d'ora ove venisse riconosciuto l'addebito della separazione di agire in separata sede civile per
pag. 3 di 15 la quantificazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla Sig.ra
CP_1
2)Disporre e mantenere l'affidamento del figlio minore nato a [...]
Milano l'11.03.2013 in capo all'Ente territorialmente compente oggi individuato nel
Comune di Cura Carpignano nonché confermare la nomina del Curatore Speciale del
Minore Avv. Andrea Cascio proseguendo negli incontri con la madre e regolandone le modalità di svolgimento in base anche al percorso psicotapeutico recentemente avviato .
3) Disporre e mantenere il collocamento del minore presso il nonno materno Sig. Per_1 in Pavia Via Rismondo n. 60.
[...]
4) Respingere qualsiasi domanda/ richiesta di sospensione/limitazione dei contatti tra
e la madre, in quanto destituite di ogni fondamento e regolare i rapporti di visita CP_2 tra la madre ed il minore manifestando sin d'ora la convenuta la sua disponibilità ad eseguirli se necessario con modalità assistite e/o protette che verranno individuate dagli enti preposti.
5) Disporre la sospensione delle frequentazioni e dei contatti padre figlio sino all'esito del percorso psicologico e di supporto genitoriale suggerito al Sig. . Pt_1
6) Ove venisse mantenuto il collocamento del minore presso il Sig. Persona_1 dichiarare il Sig. tenuto a contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 nella misura di € 400,00 mensili o nella minore o maggiore somma che l'Ill.mo CP_2
Giudice riterrà equa oltre alla corresponsione del 100% delle spese mediche, dovute per legge e al 100 % delle spese scolastiche, prevedendo il Tribunale le specifiche modalità di versamento di tale contributo al mantenimento.
7) Riconoscere per quanto dedotto in narrativa il Sig. tenuto a versare a titolo di Pt_1 mantenimento alla moglie Sig.ra € 500,00 mensili da versarsi Controparte_1 entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi in base agli indici I.S.T.A.T.
8)Tenuto conto delle attuali condizioni economiche della Sig.ra dichiarare la CP_1 madre tenuta a corrispondere un contributo al mantenimento del minore in € 100,00 mensili da versarsi a decorrere dall'inserimento nel lavoro carcerario.
9) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
pag. 4 di 15 Per il minore Controparte_2
“In via preliminare:
- riunire il presente procedimento di separazione a quello divorzile recante n. RG
1278/2024, pendente avanti codesto Ill.mo Tribunale di Pavia, Giudice dott.ssa Laura
Cortellaro;
- all'occorrenza, convocare avanti a sé gli operatori del Servizio Sociale di Siziano, nonché la psicoterapeuta del minore, dott.ssa al fine di approfondire, Persona_2 nel contraddittorio tra le parti, i bisogni e le esigenze del minore, in funzione della migliore progettualità nell'interesse dello stesso;
In ogni caso, nel merito:
- pronunciare la decadenza del padre del minore , sig. Controparte_2
, dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., con ogni Parte_1 conseguente statuizione;
- pronunciare la decadenza della madre del minore , Controparte_2 sig.ra dalla responsabilità genitoriale, ex art. 330 c.c., con Controparte_1 ogni conseguente statuizione;
- nominare un tutore per il minore;
in subordine, Controparte_2 disporre l'affido del minore all'Ente territorialmente competente, limitando le responsabilità genitoriali, con riferimento alle decisioni in materia di residenza, collocamento, sanitarie, cura, educazione, istruzione / scolastiche per il minore;
- disporre il collocamento/affidamento eterofamiliare di Controparte_2
;
[...]
- incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di prevedere e regolamentare gli incontri tra il minore e la madre, signora con modalità Controparte_1 osservata e protetta, e con facoltà di sospensione e/o interruzione in caso di pregiudizio per il minore;
- incaricare il Servizio sociale territorialmente competente di favorire la ripresa dei rapporti padre/figlio, subordinando l'eventuale ripresa degli incontri all'effettivo avvio da parte del signor di un percorso psicoterapeutico individuale ed alla Pt_1 genitorialità;
pag. 5 di 15 - incaricare il Servizio sociale territorialmente competente di regolamentare i tempi e le modalità di frequentazione del minore con il nonno materno, sig. Persona_1 tenuto conto del preminente interesse di ed attribuendo al Servizio Sociale la CP_2 facoltà di sospendere/interrompere gli incontri nonno-nipote se ritenuti pregiudizievoli per quest'ultimo;
- disporre la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico/psicoterapico per il minore;
- disporre la prosecuzione dell'assistenza educativa domiciliare in corso, in favore del minore, sino all'effettivo collocamento di presso idonea famiglia CP_2 collocataria/affidataria;
- incaricare il servizio sociale dell'ente territorialmente competente di favorire l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e psicologico/psicoterapico per entrambi i genitori;
- porre a carico del padre, signor un contributo al Parte_1 mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, aggiornabile secondo l'indice CP_2
Istat, con l'obbligo di rimborsare il 100% delle spese extra assegno, da ridurre al 50% allorquando la madre troverà un'occupazione lavorativa, secondo il Protocollo in uso presso codesto Ill.mo Tribunale;
- porre a carico della madre, signora un contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio pari ad € 100,00 mensili, CP_2 sino a quando la stessa avrà trovato un'occupazione lavorativa;
allorquando la madre avrà reperito un'occupazione lavorativa, porre a carico della stessa un contributo al mantenimento in favore di di € 400,00 mensili, aggiornabile secondo l'indice CP_2
Istat, oltre all'obbligo di rimborso del 50% delle spese extra assegno secondo il
Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
- in ogni caso, disporre che l'assegno unico familiare venga interamente devoluto al collocatario/affidatario del minore.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
pag. 6 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, precisato che parte resistente nelle conclusioni definitive rassegnate ha riproposto le medesime istanze istruttorie avanzate con memoria ex art. 183, co. VI n.
1, c.p.c. Il Collegio, alla luce di quanto emerso nel corso del giudizio, ritiene di non dover rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, il presente procedimento di un supplemento di istruttoria.
Rilevato che tra le medesime parti pende il giudizio divorzile innanzi a codesto Tribunale
(R.G. 1278/2024), e che tale circostanza non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione, il Collegio prende atto della limitazione della potestas decidendi del Giudice della separazione, residuando un interesse delle parti in ordine alla pronuncia dell'addebito della stessa, nonché la determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di separazione, come da richiesta della resistente.
Tuttavia, con specifico riguardo alle domande in merito all'affido e al collocamento del figlio si osserva che, al fine di evitare l'esame delle medesime domande in CP_2 ossequio al principio del best interest del minore in entrambi i procedimenti, è opportuno rimandare ogni relativa decisione alla fase divorzile che assorbe dette domande, posto che, peraltro, con ordinanza del 14.4.2025, emessa nell'ambito del procedimento pendente per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il G.D. Dott.ssa Laura
Cortellaro dettava provvedimenti provvisori con riguardo al minore, qui da intendersi espressamente richiamati.
Invero, nell'ottica di evitare un rischio di contrasti nelle decisioni nella contemporanea pendenza tra i due giudizi, merita di essere privilegiata quella divorzile quale sede per l'esame delle questioni genitoriali e attinenti al minore, non solo perché logicamente successiva alla separazione, bensì anche perché le decisioni assunte in tale ambito sono potenzialmente destinate a proiettare i propri effetti nel tempo in modo più duraturo.
Dunque, la valutazione di detti profili riguardanti la prole – e nella specie l'affido e il collocamento del figlio - all'interno del processo di divorzio arriva ad avere CP_2 carattere assorbente rispetto ad eventuali questioni sui medesimi temi ancora sub iudice
pag. 7 di 15 della separazione, con la conseguenza che ogni decisione sul punto è demandata al procedimento di divorzio.
Sulla pronuncia della separazione
In merito, va osservato che con la sentenza non definitiva n. 815/2024, emessa il
03.5.2024, pubblicata in data 08.5.2024, è stata già pronunciata la separazione personale dei coniugi e, dunque, nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sull'addebito della separazione al ricorrente richiesto dalla resistente
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla resistente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” avendo efficacia disgregante sulla vita familiare (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Dunque, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, dovendosi accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, quindi, che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In merito, come è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione: “in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento
pag. 8 di 15 della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006).
Ebbene, la Sig.ra ha posto a fondamento della sua domanda di addebito l'asserita CP_1 violazione, da parte del marito, di doveri fondamentali derivanti dal matrimonio, lamentando, in particolare, la circostanza per cui: “Nel 2012 avveniva un fatto gravissimo che incrinava seriamente il rapporto della coppia, il Sig. contraeva a seguito di Pt_1 fatti illeciti un enorme debito nei confronti del proprio, allora datore di lavoro, con sede in Milano centro e veniva successivamente licenziato” (Cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3), tanto che il padre della resistente e il padre del ricorrente avrebbero prestato garanzie ed effettuato versamenti importanti per permettere al Sig. di Pt_1 rientrare del debito.
Dunque, a dire della resistente, il fallimento del matrimonio sarebbe stato determinato dalla mala gestio delle risorse familiari del ricorrente, nonché dall'interesse di questi per altre donne, posto che: “addirittura la Sig.ra ed i suoi famigliari scoprivano che CP_1 il conservava numerose foto di colleghe di lavoro” (Cfr. comparsa di risposta, Pt_1 pag. 5).
Rilevato che non è fornita la prova di alcun tradimento messo in atto dal Sig. nei Pt_1 confronti della Sig.ra e del nesso di causalità fra questi e il fallimento del CP_1 matrimonio;
ancora le problematiche economiche nella coppia persistevano già nel 2012
– come ammesso dalla resistente - e non avevano determinato la rottura del rapporto di coniugio e, anzi, le parti si erano riconciliate, posto che nel 2013 nasceva anche il figlio ne deriva che i debiti asseritamente contratti dal Sig. (circostanza, CP_2 Pt_1 comunque, sfornita di specifica prova) non assurgono a causa esclusiva o assorbente del fallimento del matrimonio, con conseguente rigetto della domanda di addebito al marito proposta dalla Sig.ra CP_1
Del resto, le parti, prima di addivenire alla formalizzazione della separazione dinnanzi al
Tribunale, secondo la prospettazione della convenuta, vivevano già separate consensualmente almeno dal 2015/2016, quando prima il marito si trasferiva nella casa dei suoi genitori e, poi, la stessa convenuta – per come da lei riferito in sede di C.T.U.
(Cfr. CTU, pag. 30) - aiutava il marito a cercare casa a Pavia.
pag. 9 di 15 Nel 2019, secondo quanto riferito dal marito: “su invito pressante della Signora” questi lasciava definitivamente la casa coniugale, non opponendo resistenza (Cfr. CTU, pag.
34).
Dunque, in tal senso, non costituiva violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza da parte del marito, essendo il legame affettivo fra i coniugi definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio divenuta irreversibile (cfr. in questo senso, Cass. civ., sez. VI, 23/04/2019, n. 11162; Cass. civ., sez. VI, 27/06/2013, n. 16285).
Invero, dalla stessa prospettazione operata nel ricorso introduttivo dal Sig. , così Pt_1 come dalle dichiarazioni rese dalla stessa Sig.ra in sede di C.T.U. alla Dott.ssa CP_1
emerge un progressivo sgretolamento del rapporto di coppia, non Per_3 specificatamente inquadrabile quale riflesso dei lamentati problemi economici.
Invero, è la stessa Sig.ra a descrivere alla C.T.U. incaricata il marito come uomo: CP_1
“egoista e anaffettivo nei confronti di moglie e figlio;
succube dei genitori, intrusivi, con cui intratteneva lunghe telefonate quando tornava dal lavoro, prima e dopo cena;
non giocava con il bambino;
non le dava nessun aiuto in casa, dicendo "è tuo dovere"; controllava il suo modo di vestire e decideva lui;
lei si è sentita "violentata, stuprata" da un marito arrabbiato, musone, che lamentava di essere apprezzato solo per lo stipendio, sentendosi ospite in casa” (Cfr. C.T.U., pag. 30).
Ancora, la Sig.ra riferiva anche: “di essersi sentita "più unita" al marito quando CP_1 lui è andato via di casa;
ha cercato di mantenere un rapporto tranquillo (prendere un caffè insieme, consumare una pizza, fare una merenda...), soprattutto nell'interesse dei
ha sempre anche coinvolto il padre – afferma nelle scelte relative al figlio” (Cfr. CP_2
C.T.U., pag. 30).
Deve, pertanto, ritenersi che i comportamenti addotti dalla resistente a sostegno della propria domanda di addebito della separazione al marito non possano assurgere a causa esclusiva o assorbente della rottura dell'affectio coniugalis.
La domanda di addebito formulata dalla resistente va, pertanto, rigettata e la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata ai sensi dell'art. 151 c.c., I comma c.c.
pag. 10 di 15 Sull'assegno di separazione a carico del ricorrente chiesto dalla resistente
Quanto all'assegno che la Sig.ra ha chiesto sia posto a carico del marito a titolo di CP_1 contributo al suo mantenimento nella misura di € 500,00 mensili, va premesso che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge in sede di separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Si è, altresì, stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (v. Cass. civ. Sez. I,
04.02.2009, n. 2721).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. in questo senso,
Cass. civ., sez. VI, 4 dicembre 2017, n. 28938; Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2017, 12196).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, il Collegio ritiene, che la domanda della resistente non possa trovare accoglimento, atteso che non risulta provata, all'attualità una disparità reddituale tra i coniugi.
Quanto alla Sig.ra si osserva come la stessa abbia dichiarato di non aver mai CP_1 lavorato in costanza di matrimonio, per scelta condivisa con il coniuge di occuparsi della famiglia (Cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 13).
pag. 11 di 15 Sino all'avvenuta carcerazione, prima nel carcere di Vigevano ed in seguito nell'istituto di reclusione di LA (MI) per condanna divenuta definitiva nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di Pavia, RGNR 7535/2021, GIP
23/2022 a 13 anni e 4 mesi, con detenzione fino al 2034, viveva nella casa familiare, un ex convento ristrutturato in Via Marconi n. 134, Frazione Calignano a Cura Carpignano
(PV), di esclusiva proprietà del Sig. padre della resistente. Persona_1
Tuttavia, in occasione della C.T.U. svoltasi nel corso del presente procedimento, emergeva come: “ella giocava in borsa, era brava e lo [il marito ndr] aiutava con i propri guadagni” (Cfr. C.T.U., pag. 30).
Ancora, la Sig.ra aggiungeva che: “dopo la separazione, viveva con il figlio a CP_1
Calignano, aveva il suo studio di fisioterapia (in realtà non ha diploma), stava bene economicamente” (Cfr. C.T.U., pag. 31), seppure non risulti fornita alcuna dichiarazione reddituale riferibile agli anni precedenti all'intervenuta carcerazione nel gennaio 2022.
Sul punto, la difesa della convenuta riferisce che la donna: “in periodo di pandemia si era iscritta ad un corso per diventare fisioterapista ma non lo ha mai portato a termine e quindi non ha mai conseguito nessun diploma abilitante” (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 11), non essendo, a fronte di quanto emerso in giudizio, ricostruire compiutamente il patrimonio della Sig.ra CP_1
Al momento, in stato di detenzione, usufruendo di talune possibilità lavorative messe a disposizione del carcere di LA, la Sig.ra ha dichiarato di aver guadagnato CP_1
“nell'anno 2023 € 739,42 e nel 2024 € 1.534,74” (Cfr. comparsa conclusionale, pag. 11).
Il ricorrente, invece, ha dichiarato di essere disoccupato dal 2022 e di vivere grazie al supporto economico dei suoi genitori. Riferisce, inoltre, di convivere con la propria nuova compagna, di cui è ignota la posizione reddituale.
Lo stesso ha, inoltre, allegato di aver lavorato in una concessionaria di auto, con redditi lordi per € 21.905,00 (anno 2021), € 30.200,00 (anno 2020), € 37.347,00 (anno 2019), come da C.U. allegate riferite ad un periodo già successivo all'interruzione della convivenza dei coniugi (Cfr. doc. 24, 25 e 26, ricorso introduttivo).
Da ultimo, non risulta provato un particolare tenore di vita in costanza di matrimonio, non essendovi, peraltro, evidenza di esborsi particolarmente rilevanti sostenute per il ménage familiare.
pag. 12 di 15 A tutte le evidenze sopra richiamate occorre aggiungere che, per ammissione di entrambe le Parti, l'unione coniugale da tempo non si fondava più sul reciproco dovere di assistenza morale e materiale: si ritiene, quindi, che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente un assegno a titolo di concorso al mantenimento a carico del marito.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
In ordine alla domanda di risarcimento danni da lite temeraria, spiegata dal ricorrente nei confronti della resistente, il Collegio non ritiene sussistere gli estremi per la pronuncia della condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, co. I c.p.c. o, comunque, al pagamento, ex art. 96, co. III di una somma, ulteriore rispetto a quella relativa alle spese di lite, equitativamente determinata.
Per quanto attiene alla domanda risarcitoria formulata ex art. 96, co. I c.p.c. si evidenzia come il ricorrente non abbia fornito prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno patito a causa della condotta temeraria della controparte, come richiesto dai criteri ordinari di distribuzione dell'onus probandi sanciti dall'art. 2697 c.c.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art.
96 c.p.c. [...] richiede pur sempre [...] - la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeautur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (ex multis Cass. Sez. III Sent.,
08-06-2007, n. 13395).
Parimenti infondata, è un'eventuale pretesa ex art. 96 terzo comma c.p.c. atteso che anche detta condanna al pagamento presuppone sempre l'accertamento della malafede o colpa grave da parte del soccombente (Cfr. Cass. 30.11.2012 n. 21570 e Tribunale di Pavia,
Sez. III Civile, Sentenza n. 1350/2024 del 10.10.2024).
Sulle spese di lite
Il Collegio, rilevato l'accordo delle parti in merito alla pronuncia sullo status, nonché la soccombenza della convenuta in merito alla domanda di addebito, e in relazione alla richiesta di un assegno di separazione in proprio favore a carico del marito, considerato pag. 13 di 15 che le domande relative al figlio minore verranno esaminate nel procedimento divorzile per vis attrattiva di quest'ultimo, ritiene equo disporre la condanna della convenuta Sig.ra alla rifusione al Sig. Controparte_1 Parte_1
ai 1/3 delle spese legali del presente procedimento che si liquidano, in tale
[...] proporzione, in € 2.466,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed
I.V.A. se e come dovuta per legge, dichiarando compensate le restanti parti in ragione della necessità di una lunga istruttoria – non ancora terminata nella fase di divorzio – per le questioni relative all'affido e collocamento di che, come noto hanno interessato CP_2 specialmente la figura paterna, in ragione dello stato di reclusione della madre.
Pone definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico solidale di entrambe le parti, atteso il comune interesse allo svolgimento dell'istruttoria tecnica esperita, finalizzata a delineare un quadro più completo delle figure genitoriali e collocatarie, nonché delle loro capacità genitoriali e di accudimento del minore.
Analogamente devono essere condannati in solido entrambi i genitori al pagamento delle spese del curatore speciale nominato, con pagamento in favore dell'Erario liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese prodotta, della corposa attività svolta – si pensi al coordinamento con i Servizi, con la scuola e la ricerca di comunità e famiglia affidataria per - sia avanti questo Tribunale che nei due procedimenti di reclamo CP_2 avanti alla Corte d'Appello ove non sono stati liquidati i compensi, rinviando a questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 815/2024, emessa il 03.5.2024, pubblicata in data 8.5.2024, che ha pronunciato la separazione tra le parti così provvede:
- Dichiara assorbite nel procedimento per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente tra i Sig.ri e Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Pavia, R.G. 1278/2024 Controparte_1 le domande relative all'affido e collocamento del minore Controparte_2
;
[...]
pag. 14 di 15 - rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla Sig.ra
[...] nei confronti del Sig. , CP_1 Parte_1 poiché infondata in fatto e in diritto;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento a carico del marito proposta dalla resistente per i motivi di cui in narrativa;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal ricorrente nei confronti della resistente;
- condanna la Sig.ra alla rifusione al Sig. Controparte_1 [...]
a 1/3 delle spese legali del presente procedimento Parte_1 che si liquidano, in tale proporzione, in € 2.466,00 per compensi (compensando le spese relative ai due procedimenti di reclamo promossi da entrambe le parti), oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. se e come dovuta per legge dichiarandole compensate fra le parti per i restanti 2/3;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in via solidale le spese di C.T.U. spettanti alla Dott.ssa già liquidate con precedente decreto;
Parte_2
- condanna in solido le parti a rifondere le spese del curatore speciale nominato, avv. Cascio, liquidate in € 10.400 per compensi – comprensivi delle fasi di reclamo avanti alla Corte d'Appello - con pagamento in favore dell'Erario;
Si comunichi alle Parti, al Curatore Speciale del minore, all'Ente affidatario
Comune di Cura Carpignano (PV) e ai relativi Servizi Sociali, nonché quelli territorialmente competenti per il Comune di Milano (residenza paterna).
Pavia, così deciso nella Camera di Consiglio del 03.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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