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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. RO VI -Presidente
2. IA ER LE GI est.
3. IAno LA GI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 867 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'11.11.2025, pendente
tra
(nato a [...], il [...] - C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'avv. IA
Morabito, presso il cui studio, sito in Gioia Tauro alla Via Duomo n. 19, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e
(nata a [...], il [...] - C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Carmelita Alvaro, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Poeta n. 93, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 4/07/2025, con il quale ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente nel Comune di Palmi (RC), in data 15.09.2001 e trascritto nei registri dello Stato civile di quel Comune all'anno 2001, parte II, serie
A, atto n. 69, con la conferma delle condizioni economiche stabilite in sede di accordo di separazione e con l'assegnazione a sé della casa coniugale, al fine di abitarla unitamente al figlio , Per_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 9.10.2025, con la quale ha aderito alla CP_1 domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario, opponendosi alla richiesta di assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente e chiedendo, altresì, la corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da determinarsi in misura non Per_1 inferiore a euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rilevato che, all'udienza dell'11 novembre 2025, il GI, sentite le parti, ha assunto i provvedimenti provvisori e ha proposto alle parti di convertire il procedimento in divorzio a istanza congiunta;
- considerato che le parti hanno dichiarato di accettare la proposta giudiziale, alle medesime condizioni dettate dai provvedimenti provvisori assunti nella medesima udienza;
- rilevato che le condizioni cui le parti hanno aderito sono le seguenti:
< resterà a capo di ciascun genitore nei tempi in cui Per_1 il ragazzo deciderà di permanere presso lo stesso;
ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del
50% alle spese straordinarie (mediche, universitarie o sportive), necessarie nell'interesse del ragazzo e previamente concordate, ove non necessarie o urgenti. Nessun provvedimento va assunto in ordine alla casa familiare, considerato che il ragazzo maggiorenne se ne è liberamente allontanato>>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 15.09.2001 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palmi (RC), anno 2001, parte II, serie
A, atto n. 69; b) dall'unione coniugale è nato , il [...], a [...], oggi Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
c) in data 10.06.2019, tra i medesimi coniugi
è intervenuto accordo di separazione personale mediante negoziazione assistita, trascritta nei registri di stato civile del comune di Palmi all'anno 2019, parte II, serie C, atto n. 34; d) a far data dal
19.06.2019 è decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla suddetta data, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04/7/2025 da contro trasformato in istanza Parte_1 CP_1 congiunta dinanzi al GI all'udienza dell'11.11.2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti a Palmi
(RC), in data 15.09.2001 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2001, parte
II, serie A, atto n. 69, alle condizioni meglio trascritte in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente
RO VI
Il giudice rel.
IA ER LE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. RO VI -Presidente
2. IA ER LE GI est.
3. IAno LA GI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 867 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale dell'11.11.2025, pendente
tra
(nato a [...], il [...] - C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura telematicamente allegata all'atto introduttivo, dall'avv. IA
Morabito, presso il cui studio, sito in Gioia Tauro alla Via Duomo n. 19, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e
(nata a [...], il [...] - C.F. ), rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Carmelita Alvaro, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Poeta n. 93, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 4/07/2025, con il quale ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente nel Comune di Palmi (RC), in data 15.09.2001 e trascritto nei registri dello Stato civile di quel Comune all'anno 2001, parte II, serie
A, atto n. 69, con la conferma delle condizioni economiche stabilite in sede di accordo di separazione e con l'assegnazione a sé della casa coniugale, al fine di abitarla unitamente al figlio , Per_1 maggiorenne e non economicamente autosufficiente;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 9.10.2025, con la quale ha aderito alla CP_1 domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario, opponendosi alla richiesta di assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente e chiedendo, altresì, la corresponsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio , da determinarsi in misura non Per_1 inferiore a euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- rilevato che, all'udienza dell'11 novembre 2025, il GI, sentite le parti, ha assunto i provvedimenti provvisori e ha proposto alle parti di convertire il procedimento in divorzio a istanza congiunta;
- considerato che le parti hanno dichiarato di accettare la proposta giudiziale, alle medesime condizioni dettate dai provvedimenti provvisori assunti nella medesima udienza;
- rilevato che le condizioni cui le parti hanno aderito sono le seguenti:
< resterà a capo di ciascun genitore nei tempi in cui Per_1 il ragazzo deciderà di permanere presso lo stesso;
ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del
50% alle spese straordinarie (mediche, universitarie o sportive), necessarie nell'interesse del ragazzo e previamente concordate, ove non necessarie o urgenti. Nessun provvedimento va assunto in ordine alla casa familiare, considerato che il ragazzo maggiorenne se ne è liberamente allontanato>>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 15.09.2001 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palmi (RC), anno 2001, parte II, serie
A, atto n. 69; b) dall'unione coniugale è nato , il [...], a [...], oggi Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
c) in data 10.06.2019, tra i medesimi coniugi
è intervenuto accordo di separazione personale mediante negoziazione assistita, trascritta nei registri di stato civile del comune di Palmi all'anno 2019, parte II, serie C, atto n. 34; d) a far data dal
19.06.2019 è decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla suddetta data, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 04/7/2025 da contro trasformato in istanza Parte_1 CP_1 congiunta dinanzi al GI all'udienza dell'11.11.2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto tra le parti a Palmi
(RC), in data 15.09.2001 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2001, parte
II, serie A, atto n. 69, alle condizioni meglio trascritte in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente
RO VI
Il giudice rel.
IA ER LE