Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Francesco Catanese Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4382 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Santoro C.F._1
del foro di Messina c.f.: , studio in Via Cavalluccio, C.F._2
n. 3, pec: email: Email_1
, come da mandato in atti;
PARTE Email_2
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Torrente San Licandro n. 5 pal. Vitale, C.F. ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato in Messina, Via Trento n. 2/L presso lo studio dell'Avv. Marianna Barbaro (C.F. , Tel/Fax: CodiceFiscale_4
0902934369, Pec: , che lo Email_3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
speciale dei minori nata in data [...] e Persona_1 Per_2
nato in data [...], giusto decreto di nomina del 07.05.2024,
[...]
che si rappresenta e difende ex sé ai sensi dell'art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Messina via Luciano
Manara, 119, la quale ha dichiarato di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo pec: Email_4
PARTE INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 10.11.2023, Parte_1
premesso che in data 10.08.2006 aveva contratto matrimonio con CP_1
e che dall'unione erano nati due figli, in data 22.03.2007 ed
[...] Per_1
in data 30.11.2009 che in data 28.04.2015 il Tribunale di Messina Per_2
aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi ed in data
22.07.2017 aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio;
che il
ET non aveva dato esecuzione alle disposizioni relative ai tempi di permanenza dei figli, tanto che non vedeva il minore da circa Per_2
quattro anni e la figlia da circa due anni e mezzo;
che i minori Per_1
avevano sofferto della mancanza del padre e da circa due anni Per_1
aveva anche assunto, per tale motivo, un atteggiamento violento nei confronti sia dei familiari che dei compagni di scuola, tanto che nel novembre 2023 era stato necessario collocarla in comunità, con l'ausilio dei servizi sociali;
che il padre, nonostante fosse a conoscenza dei problemi della ragazza non se ne era preoccupato e non aveva mai telefonato per parlare con la figlia;
tutto ciò premesso, chiedeva che i figli minori fossero
2 affidati in via esclusiva alla deducente, anche in considerazione del fatto che il non firmava i consensi scolastici e non collaborava quando CP_1
occorreva prendere decisioni rilevanti per i figli, come quelle inerenti alla salute.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 12.12.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 02.02.2024, si costituiva tempestivamente il quale rilevava che era CP_1
stata la a disattendere gli accordi presi in sede di divorzio Pt_1
congiunto, in quanto non aveva voluto collaborare nell'interesse dei figli, rendendo la vita impossibile sia al deducente, che aveva dovuto ricorrere a visite mediche per stati di ansia, che ai figli. Osservava che, a causa della opposizione della , egli non poteva far pernottare i figli a casa Pt_1
propria e quest'ultima aveva anche disatteso la sua richiesta di potere aumentare le ore di visita nei giorni della settimana, cercando con diverse scuse di ostacolare il rapporto tra il padre ed i figli, non comunicandogli neppure quale fosse il loro recapito, né quale scuola i figli frequentassero e comunicando falsamente all'autorità scolastica che poteva iscrivere i figli senza il consenso del padre, in quanto quest'ultimo era imputato in un procedimento penale per maltrattamenti e gli era stato impedito di frequentare i figli, circostanza quest'ultima non vera. Osservava che, in ogni caso, egli era stato assolto dal menzionato procedimento penale, per non avere commesso il fatto, ma la aveva continuato a Pt_1
frapporre ostacoli mentre i figli risultavano soggiogati dalla madre.
Evidenziava che egli aveva denunciato la per tali condotte, Pt_1
che integravano maltrattamenti nei confronti dei figli, ma la denuncia era stata archiviata. Osservava, nondimeno, che i problemi della figlia Per_1
erano la conseguenza devastante della violenza verbale, fisica e psicologica
3 subita dalla ragazza ad opera della madre. Chiedeva, pertanto, che la fosse sospesa dalla responsabilità genitoriale sui figli, che i Pt_1
figli minori fossero affidati al Servizio Sociale, anche per consentire una ripresa dei rapporti con il padre anche in spazio neutro;
che fossero compiuti accertamenti a mezzo del servizio di psichiatria e di neuropsichiatria;
che fosse nominato un curatore speciale nell'interesse dei minori.
All'udienza del 07.05.2024 la ricorrente evidenziava che il Tribunale per i minorenni di Messina aveva archiviato la procedura ex art. 25 R.D.
1404/1934 in relazione alle condotte della figlia Il Giudice Per_1
delegato esperiva, quindi, il tentativo di conciliazione, che restava infruttuoso. Preso atto, poi, che parte resistente aveva chiesto una pronuncia di sospensione o decadenza della dalla Pt_1
responsabilità genitoriale, domande che imponevano, ai sensi dell'art. 473 bis .8 c.p.c., la nomina di un curatore speciale, nominava l'avv. CP_4
quale curatore speciale dei minori nata in [...]
[...] Persona_1
22.03.2007 e nato in data [...], e disponeva l'ascolto dei due Per_2
minori.
In data 07.06.2024 veniva redatta relazione dei Servizi Sociali del
Comune di Messina, pervenuta il 10.06.2024, mentre in data 15.04.2024 veniva redatta la relazione del LT IA , pervenuta Per_3
il 10.05.2024.
Con comparsa depositata il 21.06.2024, si costituiva l'avv. CP_4
quale curatore speciale dei minori e ,
[...] Per_1 Persona_2
chiedendo che fosse rigettata la domanda di affido esclusivo dei minori, che fosse disposto l'affidamento dei minori ai servizi sociali con le prescrizioni di cui all'art. 5 bis legge 183/84, che fosse rigettata la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale di Persona_4
4 che fosse disposto l'intervento della NPI o di altro servizio di psicologia per programmare degli incontri di sostegno ai minori propedeutici all'eventuale ripristino del rapporto di e con il padre, che Per_1 Per_2
fosse predisposto dal LT familiare, di concerto con il Servizio
Sociale competente, un percorso di recupero, supporto e sostegno alle competenze genitoriali di ciascun genitore e specificamente anche in relazione al riconoscimento della figura dell'altro genitore ed al relativo ruolo nella crescita dei figli.
All'udienza del 09.07.2024 veniva effettuato l'ascolto dei minori.
All'udienza del 19.09.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato assegnava i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica. Alla successiva udienza dell'08.01.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus.
L'art. 473 bis .39 c.p.c. stabilisce, poi, che quando uno dei genitori abbia tenuto condotte che costituiscono gravi inadempienze o atti che arrechino pregiudizio alla prole minorenne od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, possano essere modificati i provvedimenti in vigore ed adottati nei confronti del genitore inadempiente dei provvedimenti di natura sanzionatoria.
5 Nella fattispecie in esame la ricorrente ha Parte_1
chiesto che i figli minori fossero a lei affidati in via esclusiva in ragione della impossibilità di condividere con l'altro genitore le decisioni da assumere anche per il disinteresse da quest'ultimo mostrato verso i figli, mentre il resistente ha chiesto che la madre fosse sospesa CP_1
dalla responsabilità genitoriale ed ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente evidenziando che le difficoltà relazionali erano dipese dalla condotta ostativa della . Pt_1
Va, innanzi tutto, esaminata la domanda avanzata dal volta CP_1
all'adozione di un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, posto che le altre domande avanzate dalle parti in merito all'affidamento della prole presuppongono che la titolarità della responsabilità genitoriale sia integra in capo ad entrambi i genitori ed occorra solamente disciplinarne l'esercizio.
L'art. 330 c.c., primo comma, statuisce che il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale (da cui la sospensione dalla responsabilità genitoriale si distingue solo per il carattere temporaneo dei provvedimento) quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
La norma sanziona le ipotesi in cui i genitori non esercitino la responsabilità sui figli in modo conforme alle intenzioni del legislatore e in particolare al principio di realizzazione degli interessi dei figli;
pertanto la decadenza non è che la logica conseguenza dell'esercizio distorto dei poteri che essa conferisce. Il diritto dei figli a crescere, essere amati, educati ed istruiti, nonché mantenuti, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni dai propri genitori, è riconosciuto anche dalla Carta
Costituzionale (cfr. art. 30: "E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di
6 incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità"). Gli artt. 330 e
333 c.c., poggiando sul principio costituzionale del diritto di tutela del minore, riconoscono al Giudice - ogniqualvolta la condotta di uno o entrambi i genitori sia pregiudizievole per la crescita serena del minore - di intervenire affinché a tali obblighi si provveda in sostituzione di chi non adempie ovvero il potere di escludere uno o entrambi i genitori dall'esercizio dei poteri – doveri nei quali si compendia la responsabilità genitoriale, quando tale esercizio possa arrecare alla prole grave pregiudizio, tenendo presente che il rimedio in questione ha funzione
“preventiva” e non repressiva, sicché il pregiudizio da prendere in considerazione non è quello già verificatosi in forza degli atti compiuti dal genitore, ma il pregiudizio futuro, che potrebbe derivare dalla reiterazione di atti dello stesso genere. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile il rischio di un danno grave.
Perché venga dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale
è necessario, allora, che la condotta del genitore abbia cagionato il pericolo di un grave pregiudizio al minore, ma poiché tale provvedimento costituisce una misura estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto giuridico tra genitore e figlio, è necessaria, altresì, la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, che tale rimedio non incontri un limite nella esigenza di evitare un danno allo sviluppo fisico-cognitivo del figlio (Cass. civ. 24.03.2022 n. 9691) e che tale tipo di provvedimento sia effettivamente corrispondente all'interesse del medesimo minore. La ratio della norma è, infatti, quella di assicurare al
7 minore di crescere ed essere educato in un ambito familiare sereno, affidando al Giudice il compito di constatare la possibilità di recupero del ruolo genitoriale, caratterizzato da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. civ. 08.04.2019 n. 9763). In ogni caso, lo strumento della decadenza dalla responsabilità genitoriale non va inteso come sanzione contro il genitore, ma come ulteriore mezzo per venire in aiuto ai figli che dovessero essere messi in situazioni di serio disagio psicofisico a causa di gravi e puntuali mancanze di uno dei genitori.
D'altro canto, però, affinché possa essere pronunciata la decadenza, è necessario e sufficiente che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza (Cass. civ. 12.07.2022
n. 22006).
Orbene, nel caso di specie, il non ha rappresentato fatti CP_1
precisi e significativi, idonei a fondare un provvedimento afflittivo tanto per la madre che per i figli, il cui interesse fondamentale, ribadito anche dalla legge n. 54 del 2006 è e resta quello alla bigenitorialità. Al contrario, il ET ha allegato generiche considerazioni personali, già di per sé scarsamente consistenti ai fini della sua domanda, per di più completamente prive di alcun corredo probatorio, sia pure a livello indiziario. Infatti, le asserite condotte ostative tenute dalla con Pt_1
riferimento al rapporto tra padre e figli, sulla base della documentazione prodotta, si sarebbero realizzate tutte in epoca assai risalente nel tempo
(l'ultima missiva prodotta risale al mese di aprile 2019) e, comunque, in data anteriore al decreto del 25.10.2019, con il quale il Tribunale di
Messina ha ammonito entrambe le parti ad attenuare la loro esasperata conflittualità nell'interesse dei figli, ma non ha adottato alcun
8 provvedimento incidente sulla titolarità della responsabilità genitoriale.
Non risulta, invece, che le denunciate condotte ostative siano proseguite successivamente, né vi sono elementi per potere affermare che il mancato coinvolgimento del ET nella vita dei figli sia stato una conseguenza del suo totale disinteresse, come affermato dalla ricorrente, o di una pervicace volontà della di escluderlo. Peraltro, in un sistema Pt_1
nel quale eventuali carenze mostrate da uno dei genitori nell'esercizio della responsabilità possono trovare rimedio nell'ambito del regime di affidamento, un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale può essere giustificato solamente quando non si possa porre altrimenti rimedio alla condotta inadempiente, con gravissimo pregiudizio per la prole, risultando impossibile un percorso di recupero del ruolo genitoriale.
Nella fattispecie in esame, viceversa, l'indagine sulle capacità genitoriali compiuta dal LT IA ha consentito di appurare Per_3
che la competenza genitoriale di è “adeguatamente Parte_1
rappresentata sia in termini di legame affettivo verso i figli, sia di soddisfacimento dei bisogni primari, sia di funzione normativa che di protezione”, sicché è evidente che eventuali carenze nella responsabilità genitoriale manifestate in passato non trovano un attuale riscontro e, soprattutto, che un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale della ricorrente si risolverebbe non in una forma di protezione per i figli, ma in un gravissimo pregiudizio, privando i minori dell'unica figura genitoriale di riferimento, che ha provveduto da sola alle loro esigenze nel corso degli ultimi anni.
Ne consegue che la domanda avanzata dal di sospensione CP_1
della responsabilità genitoriale della va senz'altro respinta. Pt_1
Quanto all'affidamento dei figli ormai prossima alla Per_1
maggiore età, e si deve premettere che la legge n. 54 Per_2
9 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con tali principi l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga necessario disporre l'affidamento monogenitoriale, non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ.,
Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei
10 genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi. Nel caso in esame. Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale. Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo
(avversione del minore nei confronti di un genitore, malattia psichica di un genitore che induca a dubitare della sua capacità di occuparsi convenientemente della prole, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta dissoluta, immorale o irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Orbene, nel caso in esame, l'ascolto dei minori ha consentito di verificare che il padre non incontra i figli da molti anni;
che anche in passato i rapporti non erano stati soddisfacenti;
che il padre non aveva mai consentito ai figli di pernottare con lui;
che gli incontri si erano svolti sempre in modo discontinuo, che il padre non aveva mai consentito ai figli di contattarlo liberamente, non consegnando ai figli un recapito telefonico;
che il padre non ha fatto visita alla figlia neppure in occasione del Per_1
recente ricovero di quest'ultima in una struttura comunitaria.
11 Inoltre, permane un evidente conflitto tra le parti, che verosimilmente trae origine nelle vicende penali che hanno accompagnato la disgregazione dell'unione familiare e che costituisce ancora oggi un ostacolo ad una efficace e serena comunicazione tra i genitori nell'interesse dei figli.
Infine, coerentemente con i suddetti elementi di conoscenza, lo psicologo del LT IA , che ha compiuto l'indagine Per_3
sulle capacità genitoriali, ha concluso affermando che “per CP_1
la competenza genitoriale risulta inficiata da alcune criticità: in primis un atteggiamento tendenzialmente autocentrato. Risulta altresì scarsamente empatico verso i bisogni dei minori e con un comportamento tendenzialmente delegante rispetto al farsi carico delle responsabilità insite al ruolo genitoriale”.
In tale situazione l'assenza relazionale ed affettiva della figura paterna e l'incapacità per le parti di condividere le decisioni nell'interesse dei figli, mettendo da parte il conflitto esistente tra di loro costituiscono, allora, elementi che, a protezione dei figli minori, impongono l'affidamento monogenitoriale, non potendo attribuirsi rilievo alla argomentazione del riguardo agli ostacoli che sarebbero stati frapposti dalla CP_1
, non solo perché non vi sono elementi per ritenere che le Pt_1
condotte ostative denunciate abbiano carattere di attualità, ma anche per l'assorbente motivo che le eventuali condotte della assumono Pt_1
un rilievo marginale a fronte di un'assenza del padre protrattasi per anni, durante i quali nessuna iniziativa risulta essere stata da lui presa per assicurare ai figli il diritto alla bigenitorialità, sicché, come sottolineato dal
Servizio Sociale del Comune di Messina, la difesa del denota la CP_1
sua incapacità di assumersi la responsabilità delle sue condotte.
12 Alla stregua delle superiori considerazioni i figli minori Per_1
nata in data [...] e nato in data [...]
[...] Persona_2
vanno affidati in via esclusiva alla madre. Nondimeno, tenuto conto della disponibilità manifestata dal di riprendere i rapporti con i figli e CP_1
delle difficoltà derivanti dal lungo periodo di tempo in cui è venuta meno qualsiasi forma di relazione tra padre e figli, occorre incaricare il Servizio
Sociale del Comune di Messina di organizzare degli incontri tra padre e figli, a seguito di richiesta del padre e previa verifica della disponibilità dei figli a riprendere la relazione con il genitore, e di vigilare sull'andamento degli incontri, guidando le parti per il superamento delle eventuali difficoltà.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del resistente ed a favore della ricorrente. Le stesse tenuto conto della natura ed entità della causa ed applicati i parametri di cui al
D.M. 55/2014 così come modificati dal D.M. 147/2022, possono essere liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dei parametri.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .39
c.p.c., rigetta la richiesta avanzata dal di sospensione CP_1 [...]
dalla responsabilità genitoriale sui figli minori;
Controparte_5
affida i figli minori nata in data [...] e Persona_1 Per_2
nato in data [...] in [...] esclusiva alla madre;
richiede al
[...]
Servizio Sociale del Comune di Messina di organizzare degli incontri tra padre e figli, a seguito di richiesta del padre e previa verifica della disponibilità dei figli a riprendere la relazione con il genitore, e di vigilare sull'andamento degli incontri, guidando le parti per il superamento delle eventuali difficoltà; condanna al pagamento delle spese CP_1
processuali, in favore di che liquida in complessivi Parte_1
13 € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 25 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 14/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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