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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4125/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4125/2022 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA n. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIA DI PASQUALE, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Giulianova alla VIA PELLICCIARDI 28 BIS GIULIANOVA - pec
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ATTORE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
P. IVA con sede Avenida de Madrid 15, 28802 Alcala de Henares (Madrid – C.F._1
Spagna)
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
La sola parte attrice ha concluso in sede di ultima udienza nei termini qui di seguito esposti, mentre la convenuta rimaneva contumace per tutto lo svolgimento del giudizio.
Parte attrice - accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società
[...]
e per l'effetto condannare la medesima: a) al pagamento in favore Controparte_2
della del prezzo di acquisto del bene pari a euro 10.350,00; b) al pagamento in Parte_1
pagina 1 di 5 favore della delle spese sostenute pari ad euro 7.060,65; c) al risarcimento del Parte_1
danno di immagine in favore della pari almeno a euro 5.000,00 ovvero nella Parte_1
maggiore o minore somma, quantificata in via equitativa, che sarà ritenuta di Giustizia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la conveniva in giudizio la società di diritto spagnolo Parte_1 [...]
er inadempimento contrattuale in forza di una transazione Controparte_2
sottoscritta tra loro e prodotta in giudizio e in tal senso precisava la sua domanda nei seguenti termini: “accertare e dichiarare, l'inadempimento contrattuale della società
[...]
(P.I. in persona del legale rappresentante p.t., e per Controparte_2 P.IVA_2
l'effetto: a) condannare la medesima alla obbligazione specifica di restituire l'autovettura Fiat
500 targata FN990BA – telaio ZFA3120000J560755 alla b) condannare la Parte_1
società (P.I. ESW00566291) in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. , al risarcimento del danno patrimoniale e non in misura richiesta” in atti;
in tal senso era a specificare in atto di citazione la richiesta del risarcimento di un danno patrimoniale relativo al deprezzamento del veicolo dovuto alla ritardata restituzione del veicolo, spese sostenute per conto di soggetti terzi che nelle vicenda subivano danni a seguito dalla vendita del veicolo da parte dell'attrice, interessi legali e rivalutane monetaria, nonché domanda di condanna per risarcimento per danni non patrimoniale relativi all'immagine e reputazione compromessa dell'attore nel mercato in cui opera delle vendite di auto.
All'udienza del 13 aprile 2023 il Giudice rilevava l'inosservanza del termine di cui all'art. 163 bis e autorizzava il rinnovo della notifica dell'atto introduttivo nelle forme e nei termini di rito e rinviava alla udienza del 12.12.2023, ore 9.00 per i medesimi incombenti.
In data 5 giugno 2023 la parte attrice, preso atto della variazione dell'indirizzo in Spagna della convenuta, chiedeva il differimento dell'udienza già fissata. Con provvedimento del 10/7/2023 il
G.I., letta l'istanza, differiva l'udienza al 18.4.2024 per i medesimi incombenti.
All'udienza del 18 aprile 2024, il G.I., constatava la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della concedeva i termini ex art. 183 VI Controparte_2
c. con rinvio all'udienza del 5/9/2024. In tale udienza la difesa attrice era a chiedere fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Alla successiva udienza del 16.1.2025 la difesa attrice precisava le conclusioni e rinunciava alla concessione dei termini ex art. 190 cpc;
il
Giudice all'esito tratteneva la causa a decisone.
pagina 2 di 5 Deve essere evidenziato come nel corso del presente giudizio la difesa attrice era a modificare la sua domanda e questo solo in sede di precisazione delle conclusioni. La principale modifica riguardava la nuova domanda volta al pagamento in favore della del prezzo di Parte_1
acquisto del bene pari a euro 10.350,00, anziché quella inizialmente avanzata in atto di citazione che riguardava l'obbligo specifico ex transazione e cioè l'esecuzione della obbligazione specifica di restituire l'autovettura. All'evidenza in sede di precisazione delle conclusioni la difesa attrice introduceva una domanda nuova che ampliava il thema decidendum. Si è dunque verificato una mutatio libelli. La modifica della domanda effettuata dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c. è inammissibile. Infatti, come stabilito da consolidata giurisprudenza scaduti i termini ex articolo 183 c.p.c. per effettuare la modificazione della domanda, la stessa non è più consentita e la modificazione tardiva costituisce domanda nuova inammissibile in quanto risulta l'introduzione di una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria.
L'inammissibilità della modifica tardiva deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte che nel presente giudizio peraltro restava contumace. Tale preclusione è posta a tutela non solo dell'interesse delle parti, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo.
Deve per quanto sopra illustrato essere dichiarata l'inammissibilità della domanda modificata, sic la parte attrice non può avvalersi della modifica proposta e il giudizio prosegue sulla base della domanda originaria.
La domanda originaria investiva la richiesta di esecuzione in forma specifica della obbligazione assunta dalla parte convenuta in forza del contratto siglato a titolo transattivo tra le parti (doc. 16 prodotto dalla difesa attrice).
È stato accertato documentalmente l'esecuzione da parte attrice agli obblighi assunti nel citato accordo avendo questa corrisposto con bonifico del 19.8.2019 la somma di euro 4.750,50 alla apre convenuta (ex doc. 20 prodotto dalla difesa attrice)
Inoltre, dalla lettura del documento 12 prodotto dalla difesa attrice risulta come in data 8 maggio
2019 la vettura sequestrata targata FN990BA, con l'intervento della Polizia di Stato – sezione
Polizia Stradale Pescara – squadra di Polizia Giudiziaria - veniva dissequestrata e restituita dal custode signor alla ditta incaricata della FCA – Caledonia Servizi s.r.l. di Controparte_3
Roma in persona del signor nato a [...] e residente in [...], CP_4
via Cellini Serafino cv 28/A. Questa circostanza consentiva alla parte convenuta di dare pagina 3 di 5 esecuzione agli accordi transattivi e nonostante formale diffida ricevuta dalla parte attrice non vi ottemperava. Tenuto conto della ricostruzione dei fatti accertata dalle produzioni documentali prodotte e le ragioni sopra esposte la domanda attrice volta alla condanna della consegna del veicolo deve dunque essere accolta.
Riguardo, invece, all'ulteriore domanda volta al risarcimento del danno patrimoniale, deve essere evidenziato questi sono prospettati dalla difesa attrice in relazione a danni subiti da soggetti terzi.
Deve essere evidenziato che nella vicenda l'accordo transattivo su cui si basa la domanda attrice e l'inadempimento lamentato dalla stessa non può involgere alcun rilievo e effetto sui i danni subiti dalla parte attrice per inadempimenti ulteriori della stessa parte attrice verso soggetti terzi.
Ogni obbligazione che deriva dall'accordo tra le parti non può coinvolgere i danni di soggetti terzi e questo proprio in ragione dei termini usati nella scrittura sottoscritta dalle parti.
All'art. 2 dell'atto transattivo si legge come le parti a definitiva tacitazione di qualsiasi pretesa tra loro rinunciano a qualsiasi futura iniziativa, azione o pretesa in relazione alla vendita dei veicoli.
Peraltro, all'art. 7 veniva contemplato che con la esatta esecuzione dell'accordo e nei termini specifici convenuti, le parti “null'altro avranno a pretendere reciprocamente con rinuncia per sé e aventi causa reciprocamente ed irrevocabilmente a qualsivoglia diritto, domanda interesse, ragione o pretesa derivanti, connessi o comuqne dipendenti dalla denuncia querela (…) o sequestro”.
Con la domanda avanzata dalla difesa attrice volta alla condanna alla esecuzione della
“obbligazione specifica” della parte convenuta alla restituzione del veicolo alcuna altra ragione di risarcitoria potrà essere invocata a seguito della relativa condanna poiché gli interessi di controparte (qui part attrice) trovano un bilanciamento e compensazione con le pattuizioni raggiunte nel sinallagma perfezionato e senza ulteriore e diversa posta o pretesa.
Riguardo al danno non patrimoniale va evidenziato come dall'istruttoria condona non è stato assolto l'onere in capo alla parte attrice di disposta;
è stato provato il lamentato danno all'immagine o reputazione con concreta ripercussione nell'attività commerciale svolta.
La domanda attrice trova dunque un parziale accoglimento e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accerta l'obbligazione assunta dalla parte convenuta in forza di accordo transattivo e condanna la parte convenuta a consegnare alla parte attrice l'autovettura avente telaio ZFA3120000J560755 pagina 4 di 5 in suo possesso;
condanna altresì la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 onorario di avvocato, oltre RGE iva e cap.
Pescara, 29 aprile 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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