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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2024, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2018/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Laura Clementina Parte_1 C.F._1
ROSSONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la signora , premesso di essere stata unita in una Parte_1
Per_ relazione more uxorio col signor dalla quale è nata la minore (14 dicembre 2009), CP_1
legalmente riconosciuta da entrambi (doc. 3), ha domandato al Tribunale adito l'affido super esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia mediante i servizi sociali, un contributo mensile per il mantenimento ordinario indiretto della prole pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha riferito delle violenze fisiche e verbali subite dall'ex compagno, anche durante la gravidanza, e per le quali ha sporto querela (doc. 4), e ha lamentato il totale disinteresse dimostrato dall'ex compagno nei confronti della figlia, essendosi sottratto dall'adempimento di ogni dovere di mantenimento, accudimento e cura della minore dal 2013, quando si è interrotta la convivenza.
All'udienza del 9 luglio 2024, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio malgrado la regolarità della notifica, è stata sentita liberamente sui fatti causa la ricorrente, la quale ha dichiarato che la figlia non vede il padre da anni e che, a causa della sua assenza, non ha potuto chiedere i documenti di identità validi per l'espatrio né ha potuto avviare il percorso psicologico per la minore, occorrendo a tal fine il suo consenso (verbale 9.7.24).
Assunti con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice relatore ha disposto l'audizione della minore, rigettando per il resto le istanze istruttorie.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la minore, sentita direttamente dal Giudice, ha riferito: Di mio padre non ricordo nulla, non ricordo nemmeno la sua età. Ricordo vagamente la casa dei nonni paterni. Se mio padre chiedesse di vedermi vorrei forse vederlo ma non da sola con lui, preferirei con una persona estranea senza famigliari e gli chiederei alcune cose. Non avendo un altro genitore come padre in tutti questi anni si fa sentire la mancanza (v. verbale 22.10.24).
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
14 novembre 2024, celebrata in forma scritta, senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. espressamente rinunciati.
Le domande avanzate dalla ricorrente sono fondate e pertanto meritano di essere integralmente accolte per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva inoltre l'omissione del pagamento del mantenimento (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732)
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore, che impone anche di considerare gli episodi di violenza emersi nell'ambito delle relazioni familiari, secondo quanto previsto dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul, ratificata dal nostro ordinamento con la legge n. 77/2013.
Tenendo a mente questi principi, si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla minore, sulla cui credibilità questo Tribunale non ha motivo di dubitare, è emerso che il signor dopo CP_1
essersi allontanato dalla casa familiare nel 2013, quando la figlia aveva appena quattro anni, ha omesso di contribuire al suo mantenimento, non ha visto, né ha sentito la minore, la quale ha riferito di non ricordare nulla del genitore (v. verbale 22.10.24), e si è disinteressato della stessa sotto il profilo morale e materiale, delegando alla madre l'esercizio dei doveri di accudimento e cura gravanti su ciascun genitore. A ciò si aggiunga che, come comunicato dalla Procura, nei confronti del resistente è stato emesso il decreto penale di condanna per il reato di molestia ex art. 660 c.p., commesso nei confronti della signora (doc. 6). Pt_1
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, il Collegio ritiene che la condotta del resistente e in particolare la perdurante assenza dalla vita della figlia e il disinteresse dimostrato nei suoi confronti, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, rivelino una condizione di inadeguatezza ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo genitoriale.
Diversamente, la ricorrente ha mostrato piena e integra capacità genitoriale, in quanto si è sempre occupata personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento della minore, dimostrando di essere in grado di assicurarle un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata della minore.
Pertanto, a tutela del best interest della prole, essendo stata accertata, da un lato, l'inidoneità genitoriale paterna e, dall'altro, la piena e integra capacità materna, si ritiene di confermare l'affido
Per_ esclusivo di alla ricorrente, con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che riguardano la figlia, come meglio indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a condividere col padre, ove egli lo richieda, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora ai sensi dell'art. Pt_1
337 quater, ult. co. c.c.
Per_ rimarrà collocata presso la ricorrente, con la quale vive da quando è sorta la crisi familiare e alla quale viene assegnata la casa familiare.
Quanto alla regolamentazione delle visite tra padre e figlia, tenuto conto della volontà manifestata dalla minore in sede di audizione (verbale 22.10.24), si ritiene di incaricare i servizi sociali affinché, ove il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in spazio neutro e alla presenza di un operatore.
I servizi sociali vengono inoltre onerati di comunicare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per la minore.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, giova premettere che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Ciò posto, si osserva che la ricorrente presta regolare attività lavorativa e ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, mediamente pari a 1.200 euro nel 2020 e nel 2021 e a
1300 euro nel 2022 (mod. 730/2021-2023). Dall'esame degli estratti conto prodotti risulta un saldo finale al 31.12.23 di circa 2.600 euro e una giacenza media di 450 euro;
un saldo finale al 31.12.22 di 1200 euro circa e una giacenza media di 200 euro;
un saldo finale al 31.12.21 e una giacenza media di 241 euro (doc. 12).
Non sono invece note le condizioni economiche dell'onerato (reddito e patrimonio).
Pertanto, questo Tribunale, tenuto conto degli elementi in atti, ritiene di conformare i provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla signora entro il 5 di ogni mese, con Pt_1
decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), eventualmente detratte le somme già versate a tale titolo, l'importo di 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico verrà attribuito secondo le disposizioni di legge.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore indeterminabile di complessità bassa della causa e dell'attività difensiva svolta, da riferirsi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. n. 147/2022, da applicarsi in base ai valori minimi, vista la portata della causa e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, alla quale viene assegnata la casa familiare;
2. dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio;
3. dispone che la madre comunichi al padre, ove egli lo richieda, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora Pt_1
4. incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché provvedano, qualora il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, alla regolamentazione delle visite tra padre e figlia in spazio neutro e alla presenza di un operatore, previa audizione della minore e verifica della sua volontà;
5. onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che possano emergere per la minore;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), eventualmente detratte le somme già versate a tale titolo, l'importo di euro 200, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
7. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Laura Clementina Parte_1 C.F._1
ROSSONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per : come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la signora , premesso di essere stata unita in una Parte_1
Per_ relazione more uxorio col signor dalla quale è nata la minore (14 dicembre 2009), CP_1
legalmente riconosciuta da entrambi (doc. 3), ha domandato al Tribunale adito l'affido super esclusivo della figlia con collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione delle frequentazioni tra padre e figlia mediante i servizi sociali, un contributo mensile per il mantenimento ordinario indiretto della prole pari a 200,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e il 100% dell'assegno unico.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha riferito delle violenze fisiche e verbali subite dall'ex compagno, anche durante la gravidanza, e per le quali ha sporto querela (doc. 4), e ha lamentato il totale disinteresse dimostrato dall'ex compagno nei confronti della figlia, essendosi sottratto dall'adempimento di ogni dovere di mantenimento, accudimento e cura della minore dal 2013, quando si è interrotta la convivenza.
All'udienza del 9 luglio 2024, dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi in giudizio malgrado la regolarità della notifica, è stata sentita liberamente sui fatti causa la ricorrente, la quale ha dichiarato che la figlia non vede il padre da anni e che, a causa della sua assenza, non ha potuto chiedere i documenti di identità validi per l'espatrio né ha potuto avviare il percorso psicologico per la minore, occorrendo a tal fine il suo consenso (verbale 9.7.24).
Assunti con ordinanza riservata i provvedimenti provvisori ed urgenti, il Giudice relatore ha disposto l'audizione della minore, rigettando per il resto le istanze istruttorie.
All'udienza del 22 ottobre 2024, la minore, sentita direttamente dal Giudice, ha riferito: Di mio padre non ricordo nulla, non ricordo nemmeno la sua età. Ricordo vagamente la casa dei nonni paterni. Se mio padre chiedesse di vedermi vorrei forse vederlo ma non da sola con lui, preferirei con una persona estranea senza famigliari e gli chiederei alcune cose. Non avendo un altro genitore come padre in tutti questi anni si fa sentire la mancanza (v. verbale 22.10.24).
Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
14 novembre 2024, celebrata in forma scritta, senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c. espressamente rinunciati.
Le domande avanzate dalla ricorrente sono fondate e pertanto meritano di essere integralmente accolte per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, vale la pena ricordare che in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Com'è noto, con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole e in deroga al modello legale prioritario dell'affido condiviso,
l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore, qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c.
In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;
Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
Tra i comportamenti sintomatici della inidoneità del genitore ad affrontare consapevolmente il proprio ruolo, rileva inoltre l'omissione del pagamento del mantenimento (cfr. Cass. 26587/2009;
Cass. 21823/22; Trib. Vibo Valentia 20 luglio 2023, n. 330; Trib. Rovigo 4 maggio 2023, n. 384;
Trib. Bari 20 aprile 2023, n. 1471; Trib. Torino 21 febbraio 2022, n. 732)
L'affido monogenitoriale postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore, che impone anche di considerare gli episodi di violenza emersi nell'ambito delle relazioni familiari, secondo quanto previsto dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul, ratificata dal nostro ordinamento con la legge n. 77/2013.
Tenendo a mente questi principi, si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla minore, sulla cui credibilità questo Tribunale non ha motivo di dubitare, è emerso che il signor dopo CP_1
essersi allontanato dalla casa familiare nel 2013, quando la figlia aveva appena quattro anni, ha omesso di contribuire al suo mantenimento, non ha visto, né ha sentito la minore, la quale ha riferito di non ricordare nulla del genitore (v. verbale 22.10.24), e si è disinteressato della stessa sotto il profilo morale e materiale, delegando alla madre l'esercizio dei doveri di accudimento e cura gravanti su ciascun genitore. A ciò si aggiunga che, come comunicato dalla Procura, nei confronti del resistente è stato emesso il decreto penale di condanna per il reato di molestia ex art. 660 c.p., commesso nei confronti della signora (doc. 6). Pt_1
Alla luce degli elementi probatori acquisiti, il Collegio ritiene che la condotta del resistente e in particolare la perdurante assenza dalla vita della figlia e il disinteresse dimostrato nei suoi confronti, unitamente al comportamento processuale assunto nel presente giudizio, rivelino una condizione di inadeguatezza ad assolvere con consapevolezza il proprio ruolo genitoriale.
Diversamente, la ricorrente ha mostrato piena e integra capacità genitoriale, in quanto si è sempre occupata personalmente e in modo competente dei bisogni di accudimento della minore, dimostrando di essere in grado di assicurarle un modello educativo idoneo a garantire un regolare sviluppo e una crescita equilibrata della minore.
Pertanto, a tutela del best interest della prole, essendo stata accertata, da un lato, l'inidoneità genitoriale paterna e, dall'altro, la piena e integra capacità materna, si ritiene di confermare l'affido
Per_ esclusivo di alla ricorrente, con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che riguardano la figlia, come meglio indicate in dispositivo.
La signora sarà comunque tenuta a condividere col padre, ove egli lo richieda, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora ai sensi dell'art. Pt_1
337 quater, ult. co. c.c.
Per_ rimarrà collocata presso la ricorrente, con la quale vive da quando è sorta la crisi familiare e alla quale viene assegnata la casa familiare.
Quanto alla regolamentazione delle visite tra padre e figlia, tenuto conto della volontà manifestata dalla minore in sede di audizione (verbale 22.10.24), si ritiene di incaricare i servizi sociali affinché, ove il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, provvedano alla loro regolamentazione in spazio neutro e alla presenza di un operatore.
I servizi sociali vengono inoltre onerati di comunicare alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per la minore.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, giova premettere che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi. Ciò posto, si osserva che la ricorrente presta regolare attività lavorativa e ha percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, mediamente pari a 1.200 euro nel 2020 e nel 2021 e a
1300 euro nel 2022 (mod. 730/2021-2023). Dall'esame degli estratti conto prodotti risulta un saldo finale al 31.12.23 di circa 2.600 euro e una giacenza media di 450 euro;
un saldo finale al 31.12.22 di 1200 euro circa e una giacenza media di 200 euro;
un saldo finale al 31.12.21 e una giacenza media di 241 euro (doc. 12).
Non sono invece note le condizioni economiche dell'onerato (reddito e patrimonio).
Pertanto, questo Tribunale, tenuto conto degli elementi in atti, ritiene di conformare i provvedimenti assunti in via provvisoria ed urgente, ponendo a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla signora entro il 5 di ogni mese, con Pt_1
decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), eventualmente detratte le somme già versate a tale titolo, l'importo di 200 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico verrà attribuito secondo le disposizioni di legge.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico del resistente e liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura, del valore indeterminabile di complessità bassa della causa e dell'attività difensiva svolta, da riferirsi alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, alla luce dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornati dal D.M. n. 147/2022, da applicarsi in base ai valori minimi, vista la portata della causa e la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, alla quale viene assegnata la casa familiare;
2. dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio;
3. dispone che la madre comunichi al padre, ove egli lo richieda, le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, di modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della signora Pt_1
4. incarica i servizi sociali territorialmente competenti, affinché provvedano, qualora il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, alla regolamentazione delle visite tra padre e figlia in spazio neutro e alla presenza di un operatore, previa audizione della minore e verifica della sua volontà;
5. onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile di eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che possano emergere per la minore;
6. pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore, entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda (aprile 2024), eventualmente detratte le somme già versate a tale titolo, l'importo di euro 200, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
7. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo