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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA – I SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli , a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 24/3/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 20180 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
Tra
( Avv P. Panariti ) Parte_1
opponente e
) ( Avv.M. Marino ) Controparte_1
opposto
Controparte_2
( Avv. S.Caporossi )
opposto
OGGETTO : opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle sottese
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/5/2024 e ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro avverso la pagamento n. 09720249062632878000 (v. doc. 1 fascicolo , erroneamente indicata in ricorso col CP_1
n.0572024906263287800 )notificata via pec il 21/5/2024 relativa tra l'altro a cartelle previdenziali della ( neppure indicate in ricorso ) deducendo quali motivi di opposizione : CP_2 l'inesistenza delle notifica telematica dell'atto impugnato da parte dell' essendo intervenuta CP_1 tramite indirizzo non presenti nei registri pubblici PEC;
la mancata notifica delle cartelle previdenziali sottese;
la prescrizione dei crediti previdenziali di cui alle cartelle sottese
Concludeva chiedendo , “ in via preliminare, disporre, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 05720249062632878000, per l'importo di Euro 728.361,49, notificato a mezzo pec in data 21.5.2024 dalla , Controparte_3 relativamente alle n. 8 cartelle di pagamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Forense nonché di ogni altro atto ad essa con-nesso, conseguente e/o presupposto;
2) in via pregiudiziale: accertare l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri e per l'effetto dichiarare, con ogni provvedimento utile e consequenziale;
3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, anche solo parzialmente, - per quanto di competenza - vantato nella dell'intimazione di pagamento n. 05720249062632878000, per l'importo di Euro 728.361,49, notificato a mezzo pec in data 21.5.2024 dalla , relativamente alle n. Controparte_3 8 cartelle di pagamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dai relativi avvisi di addebito presupposti e la conseguente decadenza dall'azione di riscossione, per i motivi di cui in narrativa;
4) nel merito, per i motivi esposti in narrativa, accerare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata perché sprovvista di idonea motivazione e, in ogni caso, per mancata e/o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento e dei relativi avvisi di addebito che, tra l'altro, ne costituiscono il fondamento e il presupposto;
5) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non trovasse accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione, condannare l'Amministrazione resistente a rideterminare l'importo effettivamente dovuto, dando conto dei criteri adottati per la determinazione della relativa somma.Con ripetizione delle somme che fossero comunque
e coattiva-mente riscosse in pendenza di giudizio. Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti
e memorie in conseguenza delle difese eventualmente spiegate dalla resistente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad accessori come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. “ L'istanza di sospensiva veniva respinta non avendo autonoma efficacia a esecutiva l'intimazione di pagamento opposta . Si costituiva l' contestando l'eccezione preliminare relativa alla Controparte_3 notifica dell'intimazione di pagamento e sostenendo la rituale notifica delle cartelle sottese;
argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione . Si costituiva la deducendo la rituale notifica delle cartelle Controparte_2 previdenziali sottese con conseguente irretrattabilità del credito contributivo ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione , peraltro , decennale per i crediti previdenziali della Cassa. Argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità delle notifiche via pec dell' .Concludeva chiedendo in via preliminare, dichiararsi CP_1 l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99; sempre in preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Cassa in ordine alle contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
in via principale, rigettare le domande formulate dall'opponente , in quanto infondate in fatto ed in diritto, condannando il professionista al pagamento dell'importo iscritto nel ruolo in contestazione, oltre interessi di mora come calcolati dal Concessionario per la riscossione;
in subordine in via riconvenzionale chiedeva “ nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla delle Pt_1 CP_2 somme iscritte nel ruolo impugnato, per un totale di € 141.228,47, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, nella misura del 2,75% annuo ovvero al tasso legale se superiore (pertanto dall'1/01/2023 al 31/12/2023 la misura sarà del 5% annuo),dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio “. Differita la causa ex art 418 c.p.c. , all'udienza del 9/12/2024 , nessuno compariva;
alla nuova udienza fissata ex art 309 c.p.c. le parti chiedevano rinvio per discussione con udienza in modalità della trattazione scritta .A seguito dell'udienza fissata in modalità di trattazione scritta la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Il ricorso non è meritevole di accoglimento . L'eccezione relativa alla notifica via pec dell' in quanto provenienti da indirizzo pec non CP_1 risultante da pubblici registri è infondata : l'art. 26, co. 2 del DPR n. 602/73 così dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
La norma speciale ora in esame prescrive dunque la sola osservanza delle modalità prescritte dal DPR
11 febbraio 2005, n. 68 (che disciplina le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata) nei confronti del soggetto destinatario della notifica .Non è invece prescritto alcun obbligo di utilizzo di un indirizzo pec risultante dai pubblici registri quanto al soggetto notificante. , restando inconferente la disciplina della notifica telematica ex L. n. 53 del 1994, trattandosi di normativa che regolamenta le sole notifiche effettuate in proprio da parte degli avvocati (v. da ultimo Cass., Sez. Un. n. 15979 del 2022). Ad abundantiam, deve ulteriormente rilevarsi che l'opponentee ha proposto il presente ricorso evocando correttamente in giudizio risultando inoltre perfettamente in condizione di svolgere CP_1 compiutamente le proprie difese: con il che rendendo in ogni caso priva di rilevanza la ritenuta irregolarità della notifica, avendo quest'ultima pienamente raggiunto lo scopo, senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza. Le cartelle previdenziali sottese all' intimazione di pagamento opposta , si ribadisce neppure indicate dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio che rasenta sul punto la nullità , sono state tutte ritualmente notificate come dedotto dall' e risultante dalla documentazione non CP_1 contestata versata in atti ( all 3 memoria . Segnatamente :la cartella n. CP_1
09720130102015557000 risulta notificata il 19/2/2012 con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ex art 26 dpr 602/73 ; le cartella n. 09720140297525703000 e n.
09720160003619276000 risultano notificate a mezzo di messo notificatore ex art 139 c.p.c ed invio di lettera raccomandata al destinatario ricevute il 16/6/2015 e 16/3/2016 ; la cartella n.
09720160219864391000 risulta notificata via pec il 18/12017 ; la cartella n.
09720170264741528000 risulta notificata via pec il 25/1/2018 ; la cartella n.
09720190026533718000 risulta notificata via pec il 26/1/2019;la cartella n.
09720200030118847000 risulta notificata via pec il 22/2/2020 ; la cartella n. 09720210036595165000 risulta notificata il 5/7/2022.
Le suddette cartelle , relative a contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza ai minimi per gli anni 2008e 2014 e contributi minimi e di maternità per gli anni 2010 e 2015 , non sono state tempestivamente impugnate con conseguente irretrattabilità dei relativi crediti previdenziali Relativamente all'eccezione di prescrizione ( successiva alla notifica delle cartelle ) deve in primis osservarsi che, com'è noto , l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità Controparte_2 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla Cassa, facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. In ogni caso , come si rileva esaminando l'estratto di ruolo ( doc 2 allegato alla comparsa e la documentazione fornita da , il CP_1 CP_1 suddetto termine prescrizionale decennale ( e non quinquennale come sostenuto dall'opponente ) è stato interrotto dalla notifica di numerosi atti interruttivi quali il preavviso di fermo n
09780201500026273000 notificato in data 04.05.2015 ( doc. 4 comparsa ), intimazione di CP_1 pagamento n. 09720229024722880000 notificata il 14.06.2022 ( . doc. 5 comparsa ), CP_1 intimazioni di pagamento n. 09720219038341337000 notificata in data 11.01.2022 ( doc. 6 comparsa ) e n. 09720239033291403000 notificata in data 13.04.2023 ( doc. 7 comparsa CP_1
). Inoltre dall'allegato estratto di ruolo risulta che lo stesso opponente ha proposto istanza di CP_1 rateizzazione per le cartelle n. 09720130102015557000, n. 09720140297525703000 e n.
09720160003619276000 con conseguente interruzione dei termini della prescrizione . Infine deve rilevarsi che , il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso dalla normativa relativa all'emergenza Covid di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 ( sospensione di 129 giorni + 182 giorni). Parte opponente poi ha e sostenuto la carenza di motivazione limitandosi sul punto a sostenere che non era dato comprendere in che modo sia stata determinata la somma richiesta nell'intimazione opposta ( cfr pg 4 del ricorso ) ; l'eccezione è inammissibile , stante l'evidente genericità , ed infondata in quanto l'intimazione di pagamento opposta reca l'indicazione degli atti presupposti e dettaglio degli addebiti delle pretese impositive previdenziali de quibus che, peraltro , sono stati chiaramente individuati dall'opponente . Non resta , pertanto che addivenire al rigetto del ricorso, con assorbimento della domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla . Le spese di lite seguono la CP_2 soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede :
- Respinge il ricorso;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore di ciascuno degli opposti di € 6000,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di lite .
Roma 25/3/2024 Il G.L.
Dott.ssa E.Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli , a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 24/3/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 20180 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
Tra
( Avv P. Panariti ) Parte_1
opponente e
) ( Avv.M. Marino ) Controparte_1
opposto
Controparte_2
( Avv. S.Caporossi )
opposto
OGGETTO : opposizione ad intimazione di pagamento e cartelle sottese
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/5/2024 e ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro avverso la pagamento n. 09720249062632878000 (v. doc. 1 fascicolo , erroneamente indicata in ricorso col CP_1
n.0572024906263287800 )notificata via pec il 21/5/2024 relativa tra l'altro a cartelle previdenziali della ( neppure indicate in ricorso ) deducendo quali motivi di opposizione : CP_2 l'inesistenza delle notifica telematica dell'atto impugnato da parte dell' essendo intervenuta CP_1 tramite indirizzo non presenti nei registri pubblici PEC;
la mancata notifica delle cartelle previdenziali sottese;
la prescrizione dei crediti previdenziali di cui alle cartelle sottese
Concludeva chiedendo , “ in via preliminare, disporre, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 05720249062632878000, per l'importo di Euro 728.361,49, notificato a mezzo pec in data 21.5.2024 dalla , Controparte_3 relativamente alle n. 8 cartelle di pagamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
Forense nonché di ogni altro atto ad essa con-nesso, conseguente e/o presupposto;
2) in via pregiudiziale: accertare l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritta nei pubblici registri e per l'effetto dichiarare, con ogni provvedimento utile e consequenziale;
3) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito, anche solo parzialmente, - per quanto di competenza - vantato nella dell'intimazione di pagamento n. 05720249062632878000, per l'importo di Euro 728.361,49, notificato a mezzo pec in data 21.5.2024 dalla , relativamente alle n. Controparte_3 8 cartelle di pagamento della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e dai relativi avvisi di addebito presupposti e la conseguente decadenza dall'azione di riscossione, per i motivi di cui in narrativa;
4) nel merito, per i motivi esposti in narrativa, accerare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata perché sprovvista di idonea motivazione e, in ogni caso, per mancata e/o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento e dei relativi avvisi di addebito che, tra l'altro, ne costituiscono il fondamento e il presupposto;
5) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non trovasse accoglimento l'eccezione preliminare di prescrizione, condannare l'Amministrazione resistente a rideterminare l'importo effettivamente dovuto, dando conto dei criteri adottati per la determinazione della relativa somma.Con ripetizione delle somme che fossero comunque
e coattiva-mente riscosse in pendenza di giudizio. Con espressa riserva di produrre ulteriori documenti
e memorie in conseguenza delle difese eventualmente spiegate dalla resistente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre ad accessori come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. “ L'istanza di sospensiva veniva respinta non avendo autonoma efficacia a esecutiva l'intimazione di pagamento opposta . Si costituiva l' contestando l'eccezione preliminare relativa alla Controparte_3 notifica dell'intimazione di pagamento e sostenendo la rituale notifica delle cartelle sottese;
argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione . Si costituiva la deducendo la rituale notifica delle cartelle Controparte_2 previdenziali sottese con conseguente irretrattabilità del credito contributivo ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione , peraltro , decennale per i crediti previdenziali della Cassa. Argomentava diffusamente in ordine all'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità delle notifiche via pec dell' .Concludeva chiedendo in via preliminare, dichiararsi CP_1 l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine decadenziale di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99; sempre in preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Cassa in ordine alle contestazioni relative agli eventuali vizi della procedura esattiva, per essere la procedura esattoriale di esclusiva competenza del Concessionario;
in via principale, rigettare le domande formulate dall'opponente , in quanto infondate in fatto ed in diritto, condannando il professionista al pagamento dell'importo iscritto nel ruolo in contestazione, oltre interessi di mora come calcolati dal Concessionario per la riscossione;
in subordine in via riconvenzionale chiedeva “ nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle pretese attoree, accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nei confronti del ricorrente e, per l'effetto, accertata la legittimità del credito, condannare l'Avv. al pagamento diretto alla delle Pt_1 CP_2 somme iscritte nel ruolo impugnato, per un totale di € 141.228,47, oltre interessi ex art. 18 della legge n. 576/80, nella misura del 2,75% annuo ovvero al tasso legale se superiore (pertanto dall'1/01/2023 al 31/12/2023 la misura sarà del 5% annuo),dal dovuto al saldo;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio “. Differita la causa ex art 418 c.p.c. , all'udienza del 9/12/2024 , nessuno compariva;
alla nuova udienza fissata ex art 309 c.p.c. le parti chiedevano rinvio per discussione con udienza in modalità della trattazione scritta .A seguito dell'udienza fissata in modalità di trattazione scritta la causa veniva discussa e decisa con sentenza .
Il ricorso non è meritevole di accoglimento . L'eccezione relativa alla notifica via pec dell' in quanto provenienti da indirizzo pec non CP_1 risultante da pubblici registri è infondata : l'art. 26, co. 2 del DPR n. 602/73 così dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
La norma speciale ora in esame prescrive dunque la sola osservanza delle modalità prescritte dal DPR
11 febbraio 2005, n. 68 (che disciplina le caratteristiche e le modalità per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata) nei confronti del soggetto destinatario della notifica .Non è invece prescritto alcun obbligo di utilizzo di un indirizzo pec risultante dai pubblici registri quanto al soggetto notificante. , restando inconferente la disciplina della notifica telematica ex L. n. 53 del 1994, trattandosi di normativa che regolamenta le sole notifiche effettuate in proprio da parte degli avvocati (v. da ultimo Cass., Sez. Un. n. 15979 del 2022). Ad abundantiam, deve ulteriormente rilevarsi che l'opponentee ha proposto il presente ricorso evocando correttamente in giudizio risultando inoltre perfettamente in condizione di svolgere CP_1 compiutamente le proprie difese: con il che rendendo in ogni caso priva di rilevanza la ritenuta irregolarità della notifica, avendo quest'ultima pienamente raggiunto lo scopo, senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza. Le cartelle previdenziali sottese all' intimazione di pagamento opposta , si ribadisce neppure indicate dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio che rasenta sul punto la nullità , sono state tutte ritualmente notificate come dedotto dall' e risultante dalla documentazione non CP_1 contestata versata in atti ( all 3 memoria . Segnatamente :la cartella n. CP_1
09720130102015557000 risulta notificata il 19/2/2012 con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ex art 26 dpr 602/73 ; le cartella n. 09720140297525703000 e n.
09720160003619276000 risultano notificate a mezzo di messo notificatore ex art 139 c.p.c ed invio di lettera raccomandata al destinatario ricevute il 16/6/2015 e 16/3/2016 ; la cartella n.
09720160219864391000 risulta notificata via pec il 18/12017 ; la cartella n.
09720170264741528000 risulta notificata via pec il 25/1/2018 ; la cartella n.
09720190026533718000 risulta notificata via pec il 26/1/2019;la cartella n.
09720200030118847000 risulta notificata via pec il 22/2/2020 ; la cartella n. 09720210036595165000 risulta notificata il 5/7/2022.
Le suddette cartelle , relative a contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza ai minimi per gli anni 2008e 2014 e contributi minimi e di maternità per gli anni 2010 e 2015 , non sono state tempestivamente impugnate con conseguente irretrattabilità dei relativi crediti previdenziali Relativamente all'eccezione di prescrizione ( successiva alla notifica delle cartelle ) deve in primis osservarsi che, com'è noto , l'art. 66 della L. n. 247/2012, ha reintrodotto il termine decennale di prescrizione prevedendo che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Tale disposizione ha sancito l'inapplicabilità Controparte_2 dell'art. 3 della legge n. 335/1995 alla Cassa, facendo rivivere il termine decennale di prescrizione di cui al primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980. In ogni caso , come si rileva esaminando l'estratto di ruolo ( doc 2 allegato alla comparsa e la documentazione fornita da , il CP_1 CP_1 suddetto termine prescrizionale decennale ( e non quinquennale come sostenuto dall'opponente ) è stato interrotto dalla notifica di numerosi atti interruttivi quali il preavviso di fermo n
09780201500026273000 notificato in data 04.05.2015 ( doc. 4 comparsa ), intimazione di CP_1 pagamento n. 09720229024722880000 notificata il 14.06.2022 ( . doc. 5 comparsa ), CP_1 intimazioni di pagamento n. 09720219038341337000 notificata in data 11.01.2022 ( doc. 6 comparsa ) e n. 09720239033291403000 notificata in data 13.04.2023 ( doc. 7 comparsa CP_1
). Inoltre dall'allegato estratto di ruolo risulta che lo stesso opponente ha proposto istanza di CP_1 rateizzazione per le cartelle n. 09720130102015557000, n. 09720140297525703000 e n.
09720160003619276000 con conseguente interruzione dei termini della prescrizione . Infine deve rilevarsi che , il decorso del termine prescrizionale è stato sospeso dalla normativa relativa all'emergenza Covid di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 ( sospensione di 129 giorni + 182 giorni). Parte opponente poi ha e sostenuto la carenza di motivazione limitandosi sul punto a sostenere che non era dato comprendere in che modo sia stata determinata la somma richiesta nell'intimazione opposta ( cfr pg 4 del ricorso ) ; l'eccezione è inammissibile , stante l'evidente genericità , ed infondata in quanto l'intimazione di pagamento opposta reca l'indicazione degli atti presupposti e dettaglio degli addebiti delle pretese impositive previdenziali de quibus che, peraltro , sono stati chiaramente individuati dall'opponente . Non resta , pertanto che addivenire al rigetto del ricorso, con assorbimento della domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla . Le spese di lite seguono la CP_2 soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando , così provvede :
- Respinge il ricorso;
- Condanna l'opponente al pagamento in favore di ciascuno degli opposti di € 6000,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di lite .
Roma 25/3/2024 Il G.L.
Dott.ssa E.Capaccioli