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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1333/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1333/2025
avente per oggetto: separazione personale (nell'intestazione della domanda è menzionata anche la pretesa divorzile, per evidente errore materiale, posto che, nel prosieguo, non vi è più cenno, sia per la parte motiva, sia per le conclusioni, della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidentemente non voluta)
congiuntamente proposta da ata il 14/02/1981 a VOGHERA (PV) Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MUGGIATI LAURA
E
nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MUGGIATI LAURA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha osservato;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) i figli minori vengono affidati in modo condiviso ai genitori e manterranno la coabitazione con la madre in Castelnuovo Scrivia, Via Guglielmo Butteri n. 21;
3) la casa di abitazione della famiglia, in proprietà esclusiva alla signora viene Parte_1
destinata a residenza esclusiva dei figli minori con tutto quanto la arreda. Il signor ha CP_1
già trasferito la sua dimora in Voghera, Via Lipari n. 10 portando con sé i suoi effetti personali;
4) il padre corrisponderà per il concorso nel mantenimento di ciascun figlio l'importo mensile di €.
250,000, oltre rivalutazione ISTAT annuale e il 50% delle spese straordinarie come stabilite e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Alessandria;
5) l'AUU (Assegno Unico Universale) spetterà integralmente alla signora Parte_1
6) la frequentazione padre-figli è facilitata dalla circostanza che i ricorrenti lavorano insieme presso la Carrozzeria Chiello Srls di Casei Gerola. Il signor è il legale rappresentante e socio CP_1
unico della Carrozzeria e la moglie è impiegata nell'attività con le mansioni di segretaria.
I figli minori, dal prossimo anno scolastico, frequenteranno entrambi le scuole a Voghera.
Attualmente sta attendendo il 5° anno dell'Istituto M.M. Bandello in Tortona e il 1° Per_1 Per_2
anno della Scuola Primaria Leonardo da Vinci a Voghera.
D'abitudine, durante l'anno scolastico i figli, al termine delle lezioni, vengono accompagnati dai genitori alla Carrozzeria o vengono portati nei rispettivi centri sportivi o di attività extra scolastica, oppure con la madre fanno ritorno alla casa famigliare. Attualmente la distribuzione dei loro impegni prevede:
il lunedì, la madre accompagna entrambi a scuola, termina le lezioni alle ore 13 e raggiunge Per_1
la residenza con la madre, termina le lezioni alle ore 16,30 e la madre lo preleva da scuola e Per_2
lo porta alle 17,30 a Pontecurone ove pratica karate;
il martedì, termina le lezioni alle ore 14 e viene condotta dalla madre alla residenza. Alle ore Per_1
16,30 la signora preleva dalla scuola e raggiungono la Carrozzeria ove rimangono Pt_1 Per_2
sino alle ore 18. La madre accompagna quindi in Tortona presso il centro sportivo Derthona Per_1
Ginnastica e ritorna all'abitazione con . Alle ore 20 il signor si occupa di Per_2 CP_1 riaccompagnare a Castelnuovo Scrivia, all'abitazione; Per_1
il mercoledì, termina le lezioni alle ore 16,00 e alle ore 16,30 e con la madre tutti Per_1 Per_2
raggiungono la Carrozzeria ove rimangono sino alle ore 18, quando la signora accompagna Pt_1
al corso privato di lingua inglese in Voghera. Al termine della lezione, alle ore 18,35 la madre Per_1 con entrambi i figli fa ritorno all'abitazione in Castelnuovo Scrivia;
il giovedì è una giornata con impegni scolastici e sportivi come il martedì e il venerdì come il lunedì;
il sabato il padre lo dedica ai figli sino alla domenica alle ore 17,30, quando li riaccompagna alla casa famigliare.
Allo stato i ricorrenti, tenuto conto degli orari scolastici e degli impegni extra scolastici dei figli minori e della loro separazione, hanno concordemente stabilito che:
a) i figli trascorreranno i week-end alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori;
b) nelle settimane in cui il padre avrà con sé i figli per il week-end, li preleverà dalla casa famigliare alle ore 9 del sabato mattina sino alle ore 18 della domenica;
c) il padre, nelle settimane in cui non gli spetta il week-end, vedrà i figli infrasettimanalmente due giorni consecutivi ossia il mercoledì e il giovedì, dal termine delle loro lezioni sino al mattino del venerdì quando li porterà a scuola;
d) nelle settimane in cui il padre avrà con sé i figli per il week-end, starà con loro infrasettimanalmente il mercoledì sino al riaccompagno a scuola il giorno a seguire;
e) durante il periodo di mancata frequenza scolastica, il signor terrà i figli nelle medesime CP_1
giornate infrasettimanali di cui ai punti c) e d) dalle ore 9 sino alle ore 18 del secondo giorno successivo (c) o del primo giorno successivo (d); f) i minori potranno trascorrere le festività di Natale ad anni alterni con il padre o con la madre e, in particolare, dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 29/12 di ogni anno e dal 30/12 sino alla ripresa scolastica, con la precisazione che al genitore cui spetterà il secondo periodo trascorrerà con e la Vigilia di Natale;
Per_1 Per_2
g) i minori potranno trascorrere le festività di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e, in particolare, suddividendo tra i genitori la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
h) riguardo alle festività infrasettimanali religiose e/o civili, e li trascorreranno con i Per_1 Per_2
genitori alternativamente ogni anno. I giorni di vacanza scolastica collegati alle festività infrasettimanali cosiddetti “ponti” saranno in capo ai genitori secondo la normale frequentazione settimanale;
i) riguardo alle celebrazioni religiose (es. comunione e cresima), esse verranno celebrate e festeggiate alla presenza di entrambi i genitori e delle rispettive famiglie;
l) il padre potrà trascorrere con i figli durante le vacanze estive almeno 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro la metà del mese di gennaio di ogni anno.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a [...]_1
VOGHERA (PV) il 14/03/1976, celebrato in Sezzadio in data 14/06/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 16, Parte 2^, Serie A, Anno 2008
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1333/2025
avente per oggetto: separazione personale (nell'intestazione della domanda è menzionata anche la pretesa divorzile, per evidente errore materiale, posto che, nel prosieguo, non vi è più cenno, sia per la parte motiva, sia per le conclusioni, della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, evidentemente non voluta)
congiuntamente proposta da ata il 14/02/1981 a VOGHERA (PV) Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MUGGIATI LAURA
E
nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MUGGIATI LAURA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha osservato;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) i figli minori vengono affidati in modo condiviso ai genitori e manterranno la coabitazione con la madre in Castelnuovo Scrivia, Via Guglielmo Butteri n. 21;
3) la casa di abitazione della famiglia, in proprietà esclusiva alla signora viene Parte_1
destinata a residenza esclusiva dei figli minori con tutto quanto la arreda. Il signor ha CP_1
già trasferito la sua dimora in Voghera, Via Lipari n. 10 portando con sé i suoi effetti personali;
4) il padre corrisponderà per il concorso nel mantenimento di ciascun figlio l'importo mensile di €.
250,000, oltre rivalutazione ISTAT annuale e il 50% delle spese straordinarie come stabilite e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Alessandria;
5) l'AUU (Assegno Unico Universale) spetterà integralmente alla signora Parte_1
6) la frequentazione padre-figli è facilitata dalla circostanza che i ricorrenti lavorano insieme presso la Carrozzeria Chiello Srls di Casei Gerola. Il signor è il legale rappresentante e socio CP_1
unico della Carrozzeria e la moglie è impiegata nell'attività con le mansioni di segretaria.
I figli minori, dal prossimo anno scolastico, frequenteranno entrambi le scuole a Voghera.
Attualmente sta attendendo il 5° anno dell'Istituto M.M. Bandello in Tortona e il 1° Per_1 Per_2
anno della Scuola Primaria Leonardo da Vinci a Voghera.
D'abitudine, durante l'anno scolastico i figli, al termine delle lezioni, vengono accompagnati dai genitori alla Carrozzeria o vengono portati nei rispettivi centri sportivi o di attività extra scolastica, oppure con la madre fanno ritorno alla casa famigliare. Attualmente la distribuzione dei loro impegni prevede:
il lunedì, la madre accompagna entrambi a scuola, termina le lezioni alle ore 13 e raggiunge Per_1
la residenza con la madre, termina le lezioni alle ore 16,30 e la madre lo preleva da scuola e Per_2
lo porta alle 17,30 a Pontecurone ove pratica karate;
il martedì, termina le lezioni alle ore 14 e viene condotta dalla madre alla residenza. Alle ore Per_1
16,30 la signora preleva dalla scuola e raggiungono la Carrozzeria ove rimangono Pt_1 Per_2
sino alle ore 18. La madre accompagna quindi in Tortona presso il centro sportivo Derthona Per_1
Ginnastica e ritorna all'abitazione con . Alle ore 20 il signor si occupa di Per_2 CP_1 riaccompagnare a Castelnuovo Scrivia, all'abitazione; Per_1
il mercoledì, termina le lezioni alle ore 16,00 e alle ore 16,30 e con la madre tutti Per_1 Per_2
raggiungono la Carrozzeria ove rimangono sino alle ore 18, quando la signora accompagna Pt_1
al corso privato di lingua inglese in Voghera. Al termine della lezione, alle ore 18,35 la madre Per_1 con entrambi i figli fa ritorno all'abitazione in Castelnuovo Scrivia;
il giovedì è una giornata con impegni scolastici e sportivi come il martedì e il venerdì come il lunedì;
il sabato il padre lo dedica ai figli sino alla domenica alle ore 17,30, quando li riaccompagna alla casa famigliare.
Allo stato i ricorrenti, tenuto conto degli orari scolastici e degli impegni extra scolastici dei figli minori e della loro separazione, hanno concordemente stabilito che:
a) i figli trascorreranno i week-end alternativamente con l'uno o con l'altro dei genitori;
b) nelle settimane in cui il padre avrà con sé i figli per il week-end, li preleverà dalla casa famigliare alle ore 9 del sabato mattina sino alle ore 18 della domenica;
c) il padre, nelle settimane in cui non gli spetta il week-end, vedrà i figli infrasettimanalmente due giorni consecutivi ossia il mercoledì e il giovedì, dal termine delle loro lezioni sino al mattino del venerdì quando li porterà a scuola;
d) nelle settimane in cui il padre avrà con sé i figli per il week-end, starà con loro infrasettimanalmente il mercoledì sino al riaccompagno a scuola il giorno a seguire;
e) durante il periodo di mancata frequenza scolastica, il signor terrà i figli nelle medesime CP_1
giornate infrasettimanali di cui ai punti c) e d) dalle ore 9 sino alle ore 18 del secondo giorno successivo (c) o del primo giorno successivo (d); f) i minori potranno trascorrere le festività di Natale ad anni alterni con il padre o con la madre e, in particolare, dalla fine delle lezioni scolastiche sino al 29/12 di ogni anno e dal 30/12 sino alla ripresa scolastica, con la precisazione che al genitore cui spetterà il secondo periodo trascorrerà con e la Vigilia di Natale;
Per_1 Per_2
g) i minori potranno trascorrere le festività di Pasqua ad anni alterni con il padre o con la madre e, in particolare, suddividendo tra i genitori la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
h) riguardo alle festività infrasettimanali religiose e/o civili, e li trascorreranno con i Per_1 Per_2
genitori alternativamente ogni anno. I giorni di vacanza scolastica collegati alle festività infrasettimanali cosiddetti “ponti” saranno in capo ai genitori secondo la normale frequentazione settimanale;
i) riguardo alle celebrazioni religiose (es. comunione e cresima), esse verranno celebrate e festeggiate alla presenza di entrambi i genitori e delle rispettive famiglie;
l) il padre potrà trascorrere con i figli durante le vacanze estive almeno 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro la metà del mese di gennaio di ogni anno.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero nulla ha osservato;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nata a [...] il [...] e da , nato a [...]_1
VOGHERA (PV) il 14/03/1976, celebrato in Sezzadio in data 14/06/2008, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 16, Parte 2^, Serie A, Anno 2008
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.