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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel. ed est.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 169/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario e promossa
D A
residente alla Spezia Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. COSTOLI ALESSANDRA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
residente alla Spezia Controparte_1
C.F._2 avv. GOSTINICCHI FLORA per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
14.2.2022 in calce al decreto di fissazione d'udienza presidenziale e a margine dell'ordinanza presidenziale del 19.5.2022
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza del 22.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte autorizzate
PER PARTE RICORRENTE :
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previe, se del caso, previa remissione della causa sul ruolo
IN VIA ISTRUTTORIA
1) Ordinare alla resistente, e in caso di omissione, acquisire:
la documentazione allegata al ricorso ex art. 268 CCII iscritto al n. 2022/22 RG che ha portato alla sentenza del Tribunale della Spezia del giorno 28.11.2022 (all. n. 16 avversario)
le dichiarazioni dei redditi (modello Unico e non solo CU ) relative agli anni 2015 -2016-2017
-2018 Cont
gli estratti conto corrente delle posizioni bancarie presso UN spa e (già
[...]
) filiale di Lerici sulle quali era appoggiato il mutuo relativo alla casa Controparte_3 intestata alla IG.ra sita in Lerici Loc. Carbognano e dal quale è stato Parte_2 tratto l'assegno per l'acquisto dell'autovettura acquistata dalla in data 29.10.2015 CP_1
(per dimostrare dove effettivamente la convenuta accantonava i proventi occulti del suo lavoro presso la F.lli Pesce srl).
2) Disporre indagini ad opera della Polizia Tributaria allo scopo di accertare la effettiva situazione economico patrimoniale della IG,ra a la compatibilità con il Controparte_1 suo tenore di vita tramite l'acquisizione di documentazione sui redditi, investimenti, beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, titoli di credito e vendite/acquisti di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, movimentazioni intervenute sui conti correnti bancari o postali, deposito titoli, certificati di deposito, cassette di sicurezza a qualunque titolo posseduti
e anche di fatto nella sua disponibilità ed a lei riconducibili.
Disporre che le suddette indagini (con acquisizione di tutte le relative movimentazioni, estratti conto o deposito titoli e certificati) siano svolte anche in relazione al conto corrente cointestato alla IG.ra alla IG.ra e a presso la CP_1 Parte_2 Parte_3 Cont Unicredit e la filiale di Lerici.
2 Disporre che le indagini della Polizia Tributaria siano estese anche al IG. e alla Parte_4
IG,ra , figli conviventi con la IG.ra e alla IG.ra Per_1 Controparte_1
, madre della convenuta. Parte_2
3) Ammettere le prove testimoniali dedotte e capitolate nell'istanza ex art. 709 ter cpc del giorno 23.2.2024.
NEL MERITO
“ Piaccia all' Ill.mo Tribunale della Spezia, ogni avversaria domanda rigettata, vista la sentenza
ND del Tribunale della Spezia n. 635/2022 del giorno 13.10.2022 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, conformemente all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte e della UE (omissis)
RIGETTARE la domanda di assegno divorzile in quanto infondata in fatto ed in diritto ed essendo la stessa priva dei requisiti previsti dalla legge (sia nella funzione assistenziale che compensativa che perequativa);
ASSEGNARE la casa coniugale alla IG.ra perchè vi continui ad Controparte_1 abitare con la IG maggiorenne ma asseritamente non ancora del tutto Per_1 economicamente autosufficiente, fino a quando permarranno le condizioni di assegnazione in favore della prole;
Per_ PREVEDERE che il IG. contribuisca al mantenimento ordinario della IG Parte_1 con la rimessa mensile complessiva a mani della stessa della somma di euro 300,00 visto
l'avviamento dell'attività professionale, con obbligo della stessa a segnalare tempestivamente la percezione di redditi anche se solo sufficienti per non poter più essere considerata a "carico" del padre (così da evitare sanzioni per dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate non corrispondenti al vero); Per_ PREVEDERE che i genitori sostengano le spese straordinarie per la IG nella misura del 50% ciascuno secondo i criteri previsti dalle linee guida approvate dal Tribunale della
Spezia in data 13.12.2018; Vinte le spese, diritti ed onorari tutti come per legge in caso di immotivata resistenza."
PER PARTE CONVENUTA:
“ - Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, ed in detta sede reiterando le istanze istruttorie avanzate da parte convenuta in atti e disattese,
3 soprattutto attinenti alla richiesta avanzata da parte convenuta di esibizione della documentazione attestante l'indennità di fine rapporto maturata dal signor non Parte_1 essendo state prodotte dal ricorrente le Certificazione Uniche, da cui solo si evince la indennità maturata in forza di lavoro dipendente nonché la tassazione inerente ad acconti :
- riconfermare le statuizioni già in essere tra le parti per quanto attiene l'assegnazione della casa coniugale, in proprietà attuale del ex marito, alla ex moglie in persona della signora
[...]
e del contributo al mantenimento della IG nella misura già Controparte_1 Per_1 determinata, e così dunque:
- assegnare l'immobile un tempo adibito a casa coniugale sito in La Spezia Via Laretta n°1
Piano 1-2 alla convenuta, come da nota di trascrizione del 08.04.2020 del provvedimento di assegna-zione in godimento della casa familiare a favore di ( Doc. Controparte_1
n°1 prodotto da parte convenuta unitamente alla comparsa datata 25.03.2023) ;
- porre a carico del padre, ricorrente nella presente procedura, un contributo per il manteni- mento ordinario della IG residente unitamente alla madre nell'immobile un tempo Per_1 adibito a residenza coniugale, allo stato maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente nella misura pari ad €.600,00 da versare alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici Istat.
- Disporre che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse della IG secondo quanto specificato Per_1 nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal
Tribunale De-la Spezia e dal Consiglio Dell'Ordine Degli Avvocati Della Spezia in data
13.12.2018.
(omissis)
- Determinare a favore della signora la corresponsione di un assegno Controparte_1 divorzile, nella misura pari ad €.300,00= ( trecentoeurovirgolazerozero) o nella diversa misura che sarà da ritenersi più equa, da versare alla convenuta entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici Istat , tenuto conto nella fattispecie concreta della sussistenza dei presupposti per la concessione di un assegno divorzile, avente una duplice funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, come espresso anche nella Sent. Cass. Sezioni unite n. 18287/ 2018 , (omissis) .
4 - Determinare la decorrenza dell'assegno di divorzio dal momento della proposizione della do- manda ex art. 4 comma 13 L. 1° dicembre 1970 n°898 (sostituito ad opera dell'art. 8 L. 6 marzo 1987 n°74) trovando l'assegno divorzile la propria fonte nel nuovo status tra le parti, essendo stata già dichiarata con Sentenza n. 635/2022 pubblicata il 18.10.2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza non definitiva .
- disporre, una volta determinato l'assegno divorzile a favore della signora Controparte_1
, la corresponsione del 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dal marito all'atto del-
[...] la cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio ex art. 12 bis L. 1 dicembre 1970 n°898, considerata la durata del matrimonio, comprensiva anche degli anni di separazione.
-Con condanna di parte avversa al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio , oltre il rimborso forfettario del 15 % su diritti ed onorari, oltre C.p.a. come per legge, nonche al pagamento delle spese, diritti ed onorari del sub-procedimento R.G. N° 169-1/ 2022 oltre il rimborso forfettario del 15 % su diritti ed onorari, oltre C.p.a. come per legge, promosso anch'esso da parte ricorrente e conclusosi con provvedimento di rigetto nello specifico Decreto di Rigetto n. cronol. 3954/2024 del 17.04.2022 .”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Pronunciata con sentenza parziale n. 635/2022, passata in giudicato, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e la Parte_1 Controparte_1 causa è stata rimessa in istruttoria in relazione alle ulteriori domande oggetto di giudizio.
Espletata l'istruttoria, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza (22.10.2024) la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
Va preliminarmente rilevato che le conclusioni precisate dalle parti nei rispettivi atti depositati sono intrise di argomentazioni e deduzioni che nulla hanno a che vedere con la finalità della precisazione delle conclusioni, volta a cristallizzare le definitive richieste, domande ed
5 eccezioni, attenendo di più al contenuto di una vera e propria comparsa conclusionale.
Conseguentemente tutto quanto non qualificabile come domanda e/o eccezione è stato espunto dalle conclusioni riportate in epigrafe.
Va altresì preliminarmente rilevato che parte ricorrente non contesta, da ultimo, il proprio Per_ obbligo di contribuire al mantenimento della IG , nata il [...], nonostante la stessa abbia conseguito diploma di laurea magistrale in psicologia nel 2021, abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione nel luglio 2023 ed abbia aperto il proprio studio professionale, iniziando la propria attività lavorativa che, pur potendosi considerare ancora nelle fasi iniziali, comunque può o dovrebbe essere fonte di reddito idoneo al proprio mantenimento.
Infatti, con ordinanza in data 16.4.2024, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca del contributo al di lei mantenimento avanzata dallo stesso ricorrente, si era rilevato che “la sola iscrizione all'albo degli psicologi della Liguria, la recente apertura di uno studio privato e la pubblicizzazione sui media della propria attività professionale siano tutte attività necessarie e prodromiche all'inizio di una carriera professionale quale libera professionista e non, viceversa, indice inequivoco di raggiunta sufficiente capacità reddituale”.
Ad oggi, decorso un altro anno, dato atto che lo stesso ricorrente si dichiara disponibile a continuare a contribuire al mantenimento della IG (evidentemente ritenuta ancora economicamente indipendente), sussistono quantomeno i presupposti per ridurre il contributo all'importo mensile di € 300,00 come proposto dallo stesso ricorrente.
Il neppure contesta l'assegnazione della casa coniugale alla ex coniuge fintanto che vi Per_1 Per_ abiti con la IG .
Tanto premesso resta da decidere la domanda di assegno divorzile avanzata dalla
[...]
CP_1
Ai fini del decidere è necessario fare riferimento ai principi elaborati dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite, confermati e precisati dalle successive pronunce di legittimità.
Con la sentenza resa a S.U. n. 18287/18 del 10.4/11.7.2018 è stata infatti superata la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la
(eventuale) determinazione del quantum, che imponeva dapprima un accertamento dell'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare, al fine di riconoscere la sussistenza del
6 diritto all'assegno divorzile, e quindi, solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive, la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970.
La Suprema Corte, con la sentenza citata, ha infatti affermato che, dopo le modifiche all'art. 5 comma 6 L. 898/1970, introdotte dalla L. n. 74/1987, “l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. “
Detto altrimenti la Corte ha affermato, ribadendolo con le più recenti pronunce, la natura composita dell'assegno divorzile, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia, sebbene in misura meno rilevante, natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
In concreto quindi, definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e valorizzato il principio di autoresponsabilità quale cardine dell'intera relazione matrimoniale, sul quale si fonda “l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ.”, deve procedersi preliminarmente all'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), ed alla comparazione delle rispettive situazioni al fine di verificare l'esistenza di uno squilibrio tra le stesse (ove infatti uno squilibrio non vi fosse, o fosse irrilevante, sia perchè entrambe le parti risultano prive di mezzi economici, sia perchè le condizioni sono sostanzialmente equivalenti, non dovrebbe procedersi all'accertamento successivo).
7 La Corte di Cassazione, intervenendo anche di recente in materia, ha ribadito riguardo al requisito della inadeguatezza di mezzi propri o dell'impossibilità di procurarseli del coniuge richiedente, che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede, ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione pari ordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.” (Cass. Sez, I ord. n. 7069 del 24.3.2024) con ciò intendendosi che non è sufficiente, al fine del riconoscimento di assegno divorzile, il solo requisito dell'inesistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli, senza alcuna valutazione comparativa degli altri parametri rilevanti, tra loro equiordinati, previsti dall'art. 5 , comma 6, L. n. 898 del 1970.
Né può attribuirsi automatico rilievo allo squilibrio economico esistente tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, “tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze” (Cass. sez. I sent. n.
21234 del 9.8.2019)
Quindi deve accertarsi se la disparità economico reddituale, e cioè lo squilibrio rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune (anche attraverso il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare) e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando in primis la durata del vincolo coniugale e quindi tutti gli altri criteri di valutazione.
In tale contesto dovrà essere formulato anche un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio, cercando di valutare quale avrebbe potuto essere il percorso di vita del coniuge richiedente l'assegno qualora non si fosse sposato e raffrontare la situazione che si sarebbe potuta creare in tal caso con quella determinata dal divorzio (così sul punto Cass. sez. I ord. n. 5603 del 28.2.2020).
Con particolare riguardo alla funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile, la
Suprema Corte ha precisato che “deve tenersi conto anche delle eventuali attribuzioni o degli
8 introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l'esigenza perequativa” (Cass. sez. I ord. n. 4215 del 17.2.2021); che è onere del richiedente la prova di aver sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in conseguenza della scelta condivisa, o anche solo accettata dall'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente alla cura della casa e della famiglia (Cass. sez. 6 ord. n. 29920 del
13.10.2022); che la funzione perequativo-compensativa assolve all'esigenza di temperare gli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità (Cass. sez. I ord n. 32354 del 13.12.2024); ed ancora che laddove non vi sia la prova del nesso causale tra lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, e il sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari,
l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali (Cass. sez. I Sez. 1 -
, Ord. n. 26520 del 11/10/2024). Inoltre, per quanto attiene anche al caso di specie, sempre con riferimento alla funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, la Corte di
Cassazione ha rilevato che ”l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale” (Cass. sez. 1 ord. n. 9144 del 31.3.2023).
Infine, ai fini della valutazione dei presupposti richiesti per ottenere l'assegno diorzile, dovrà tenersi anche conto, sia pure come criterio residuale, delle ragioni della cessazione del vincolo matrimoniale.
Nel caso di specie la convenuta ha proposto domanda di riconoscimento di assegno divorzile deducendo la sussistenza sia della componente assistenziale, affermandosi nell'impossibilità di procurarsi mezzi economici atti al proprio adeguato sostentamento, sia della componente perequativo-compensativa, ponendo in rilievo la lunga durata della vita matrimoniale e il contributo anche economico dato alla gestione familiare.
Tuttavia entrambe le componenti non sono suffragate da adeguati riscontri probatori.
La componente assistenziale deve essere esclusa per le ragioni che si vanno ad esporre.
Già nel procedimento di separazione giudiziale la alla quale era stato riconosciuto CP_1 in via provvisoria un assegno di mantenimento, all'esito delle disposte indagini di polizia tributaria, è risultata non solo esercitante una attività lavorativa autonoma (e non dipendente)
9 quale agente di commercio presso società di distribuzione giocattoli, ma anche economicamente indipendente, tenuto anche conto di tutti gli introiti nascosti al Fisco.
All'esito di quel giudizio infatti è stata rigettata la domanda di assegno di mantenimento con sentenza che non è stata impugnata dalla allora – ed odierna – convenuta.
Nel presente giudizio la continua a protestarsi mera dipendente a tempo parziale CP_1 della suddetta società, e ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile di circa € 700,00, tuttavia non ha fornito elementi contrari a quanto emerso già nel giudizio di separazione ed in particolare non ha prodotto in atti il contratto di lavoro che attesterebbe la sua qualifica di dipendente, l'orario lavorativo e la retribuzione effettivamente percepita (a nulla rilevando che tale contratto avrebbe ben potuto essere conosciuto dalla controparte – ma certamente non dal giudicante – per essere stato asseritamente depositato in altri procedimenti giudiziari).
Ulteriori elementi da valutarsi ai fini del decidere sono il fatto che la convenuta, pur gravata anche da presumibili non modesti esborsi per la manutenzione e la gestione della casa in cui vive, non ha interposto appello avverso la sentenza di separazione che le ha negato il diritto all'assegno di mantenimento, non ha messo a reddito l'appartamento, in cui non abita, di cui era proprietaria (e consentendo che il figlio vi prendesse residenza anagrafica), né ha specificamente negato di essere frequentatrice di teatri e palestre (attività e hobby oggettivamente non sostenibili con un reddito di soli 720,00 € al mese, come dalla stessa dichiarato in sede di udienza presidenziale e nel corso del giudizio), non ha mai chiesto modifiche delle condizioni di separazione giustificate da mutamenti sopravvenuti della propria situazione personale, non ha proposto ricorso divorzile, con contestuale domanda di contributi economici a suo favore.
Inoltre l'inverosimiglianza del reddito dichiarato dalla convenuta si desume anche dal fatto che l'attività lavorativa impegna la per due mattine e tre pomeriggi alla settimana CP_1
(come dalla stessa dichiarato), recandosi anche a Genova presso la sede della “Fratelli Pesce
Giocattoli s.r.l. “e in giro per le province della Spezia e di CA (ove si reca almeno tre volte alla settimana, come si evince dal ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione presentato a questo Tribunale in data 17.11.2022); un introito mensile di € 700,00 si appalesa del tutto inadeguato ed avrebbe dovuto da tempo indurre la convenuta a reperire altra attività lavorativa maggiormente remunerativa.
Le condizioni di salute della convenuta, già in essere nel corso della vita matrimoniale e pur
10 destinate a probabili aggravamenti futuri (al momento non comprovati), allo stato non risultano significativamente limitative dall'attività lavorativa svolta.
Infine, la stessa procedura di esdebitazione, cui ha acceduto la e nella quale è CP_1 confluito l'unico immobile di sua proprietà, non ha intaccato l'espletamento della sua attività lavorativa (tanto che la sentenza dichiarativa dell'apertura della procedura di liquidazione dei beni dà atto che restano esclusi dalla liquidazione lo stipendio e l'autovettura, alla stessa necessaria proprio svolgere il proprio lavoro).
Ed è significativo che lo stato di sovraindebitamento della convenuta trovi origine nel credito dell'Agenzia dell'entrate ammontante a più di 150.000,00 € per redditi non dichiarati.
Deve quindi concludersi che la convenuta continua ad oggi a svolgere la medesima attività lavorativa già esercitata all'epoca della separazione, che le consente di avere una propria indipendenza economica (nonostante non sia più proprietaria dell'immobile alla stessa intestato).
Ad avviso del Tribunale non v'è prova neppure di una componente perequativa-compensativa dell'assegno divorzile richiesto dalla CP_1
Come già rilevato, la lunga durata del periodo di vita matrimoniale di per sé non giustifica il diritto a godere di assegno divorzile.
Nel caso di specie, la non ha allegato alcun sacrificio di proprie aspettative CP_1 professionali derivante dal matrimonio ed anzi risulta che la stessa abbia sempre lavorato nel corso della vita matrimoniale (e non vi è prova che i suoi guadagni siano confluiti significativamente nella gestione economica familiare).
Inoltre la convenuta non ha comprovato alcun apprezzabile apporto all'accrescimento del patrimonio familiare o personale del coniuge : il conto corrente cointestato con il quale il Per_1 ha provveduto alla restituzione del mutuo acceso per la ristrutturazione del compendio immobiliare è alimentato dal solo denaro proveniente dal ricorrente;
gli esborsi asseritamente dalla stessa sostenuti per tale ristrutturazione non sono stati adeguatamente comprovati non avendo offerto pezze documentali ed essendo stati riferiti da testi de relato actoris – v. teste e ovvero dal teste figlio delle parti, la cui testimonianza Tes_1 Tes_2 Parte_4 deve essere vagliata con estremo rigore, stante i rapporti altamente conflittuali con il padre;
in ogni caso non vi è prova dell'ammontare del dedotto contributo economico apportato, tale da esulare dall'”ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della
11 famiglia durante la comunione di vita coniugale”, nel caso di specie di non breve durata (cfr. la già citata Cass. sez. 1 ord. n. 9144 del 31.3.2023).
Infine, deve rilevarsi che se anche vi fosse una componente compensativa, questa è già stata adeguatamente soddisfatta dal nel corso della vita matrimoniale con l'intestazione alla Per_1 di uno dei quattro appartamenti di cui è composto il compendio immobiliare CP_1 oggetto di ristrutturazione, a nulla rilevando che, a causa delle sue vicissitudini fiscali personali, ad oggi la stessa non ne sia più proprietaria (ed ancor meno rilevando che l'appartamento sia stato acquistato dall'attuale moglie del ricorrente).
La domanda di assegno divorzile va dunque rigettatala, sotto ogni profilo.
La domanda di attribuzione del 40% del TFR maturato dal ricorrente resta assorbita dal rigetto della domanda di assegno divorzile.
La necessità di una pronuncia sullo status ed il rigetto del ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. proposto dal ricorrente in corso di giudizio, giustificano la compensazione per 1/3 delle spese del presente procedimento.
La restante parte delle spese processuali sostenute dal ricorrente va posta a carico della convenuta soccombente e liquidata come in dispositivo, alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e dell'attività processuale resasi necessaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 169/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
Dato atto della sentenza n. 632 in data 18.10.2022 che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
SC BO (MI) il 4.3.1989 (trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio dello Stato
Civile del Comune di SC BO al n. 2 parte II serie A anno 1989) così provvede:
DICHIARA tenuto a corrispondere alla convenuta, l'importo mensile di € 300,00 a Parte_1 Per_ titolo di contributo al mantenimento della IG , ponendo a carico paritario di entrambi i
12 genitori le spese straordinarie da sostenersi nel suo interesse, come disciplinate e specificate nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale a quale genitore Controparte_1 convivente con figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente;
RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta, e conseguentemente la domanda di attribuzione di quota parte del TFR maturato dal ricorrente;
DICHIARA compensate per 1/3 le spese del presente procedimento;
CONDANNA al pagamento della restante parte delle spese Controparte_1 processuali sostenute da liquidata in € 84,00 per spese ed € 4.600,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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