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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 565/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI GENIO GIANCARLO giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/04/2024 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
904/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare il diritto dell'istante all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi di legge 222/84, previa consulenza tecnica come previsto dall'art. 424 c.p.c., dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/04/2023) o in subordine l'assegno ordinario di invalidità ”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa , Persona_2
all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
06/06/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Frattura pluriframmentaria dell'acetabolo di destra secondaria ad incidente stradale trattata con intervento di osteosintesi con placca e viti con esiti consistenti in lieve paresi da neuroaprassia dello SPE in attuale buon recupero, in soggetto sottoposto ad intervento di protesi di anca destra per coxartrosi bilaterale.
Spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale associata a multiple protrusioni discali dorso-lombari ed ernia L1-L2, L2-L3, L4-L5, L5-S1”.
Il CTU ha aggiunto che, “in via del tutto conclusiva, sulla base della documentazione sanitaria allegata in atti e di quanto personalmente constatato all'esame obiettivo esperito in sede di visita medico-legale, è possibile asserire che le infermità osservate nel ricorrente risultano configurare i requisiti medico- legali utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. 222/84; ed ovvero una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini con decorrenza dalla data di visita medico-legale di CTU del 21.03.2025”.
Orbene, la domanda merita accoglimento parziale (per quanto di ragione) alla
Pag. 2 di 4 stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa le cui conclusioni si Per_2 recepiscono in questa sede in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario dell'assegno ordinario d'invalidità.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata in accertamento tecnico preventivo, così come nella presente fase, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato a [...] il [...]], a Parte_1 decorrere dal 21/03/2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L 222/84;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore della dott.ssa Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 565/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to DI GENIO GIANCARLO giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 24/04/2024 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
904/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare il diritto dell'istante all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi di legge 222/84, previa consulenza tecnica come previsto dall'art. 424 c.p.c., dalla data di presentazione della domanda amministrativa (21/04/2023) o in subordine l'assegno ordinario di invalidità ”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott.ssa , Persona_2
all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
06/06/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Frattura pluriframmentaria dell'acetabolo di destra secondaria ad incidente stradale trattata con intervento di osteosintesi con placca e viti con esiti consistenti in lieve paresi da neuroaprassia dello SPE in attuale buon recupero, in soggetto sottoposto ad intervento di protesi di anca destra per coxartrosi bilaterale.
Spondilodiscoartrosi a moderato impegno funzionale associata a multiple protrusioni discali dorso-lombari ed ernia L1-L2, L2-L3, L4-L5, L5-S1”.
Il CTU ha aggiunto che, “in via del tutto conclusiva, sulla base della documentazione sanitaria allegata in atti e di quanto personalmente constatato all'esame obiettivo esperito in sede di visita medico-legale, è possibile asserire che le infermità osservate nel ricorrente risultano configurare i requisiti medico- legali utili ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. 222/84; ed ovvero una riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini con decorrenza dalla data di visita medico-legale di CTU del 21.03.2025”.
Orbene, la domanda merita accoglimento parziale (per quanto di ragione) alla
Pag. 2 di 4 stregua delle valutazioni rese dalla dott.ssa le cui conclusioni si Per_2 recepiscono in questa sede in quanto fondate su una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario dell'assegno ordinario d'invalidità.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata in accertamento tecnico preventivo, così come nella presente fase, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte CP_1 soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato a [...] il [...]], a Parte_1 decorrere dal 21/03/2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 L 222/84;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
Pag. 3 di 4 4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore della dott.ssa Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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