Articolo 12 della Legge 24 luglio 1959, n. 592
Articolo 11Articolo 13
Versione
25 agosto 1959
Art. 12.
Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituiti tecnici governativi.
Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformita' delle concrete necessita' delle specializzazioni dell'istituto e delle particolari esigenze della istruzione professionale.
In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione puo' assumere, in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione e del lavoro.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959