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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 825 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
P. I.V.A. , con sede a Campo di Trens (BZ), Zona Parte_1 P.IVA_1
Industriale 1, rappresentata e difesa dll'avv. Giuseppe A. Tinelli, domiciliata presso lo studio del difensore in Orzinuovi (BS), Via Galileo Galilei 1,
-attrice -
Contro
C.F. residente in [...]n. 5, Vezzano CP_1 C.F._1
Ligure, e , C.F. , residente in [...] C.F._2
46, rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo Amadei, domiciliato presso lo studio del difensore in La Spezia, Via Del Carmine 8,
- convenuti-
***
CONCLUSIONI
1 *Per l'attrice, come nelle note scritte di precisazione delle conclusioni Parte_1
ex art. 189 co. 1 n. 1 cpc in data 16.04.2025:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in atti:
A) accertato il grave inadempimento contrattuale dei convenuti nonché la grave violazione
delle regole di correttezza, buona fede contrattuale e solidarietà da parte degli stessi,
dichiarare la risoluzione del Contratto d'appalto di cui alla sottoscritta Offerta
AN2100026/215C di data 18.01.2022 per fatto e colpa imputabile ai convenuti e dichiarare
illegittima la dichiarazione di recesso ex art. 1385 c.c. dei convenuti ed illegittima la
conseguente richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata e, per
l'effetto:
- dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro 24.910,00 - versata dal Sig.
quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di CP_1
acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 77.278,23 e condannare il Sig. a CP_1
risarcire alla la residua somma di Euro 52.368,23 a titolo di danno Parte_1
emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance o la diversa somma che risulterà
dovuta in esito al giudizio e che eventualmente verrà liquidata dal Giudice in via equitativa, il
tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro 23.298,00 - versata dalla Sig.ra
quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo CP_2
di acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 73.151,04 e condannare la Sig.ra
[...]
a risarcire alla la residua somma di Euro 49.853,04 a titolo di CP_2 Parte_1
danno emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance o la diversa somma che
risulterà dovuta in esito al giudizio e che eventualmente verrà liquidata dal Giudice in via
equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2 B) respingere integralmente le domande riconvenzionali dei convenuti perché infondate in
fatto e in diritto e perché la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata è del tutto
inammissibile;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nel denegato caso di mancato accoglimento della
domanda svolta in via principale:
A) dichiarata l'illegittimità del recesso ex art. 1385 c.c. comunicato dai convenuti ed illegittima
la conseguente richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata,
accertare che i convenuti hanno esercitato il recesso unilaterale dal contratto ex art. 1671 c.c.
e, per l'effetto:
- dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro 24.910,00 - versata dal Sig.
quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di CP_1
acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 77.278,23 e condannare il Sig. a CP_1
rifondere alla la residua somma di Euro 52.368,23 a titolo di spese Parte_1
sostenute e lavori eseguiti, mancato guadagno e danno da perdita di chance, o la diversa
somma che risulterà dovuta in esito al giudizio e che eventualmente verrà liquidata dal
Giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda
al saldo;
- dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro 23.298,00 - versata dalla Sig.ra
quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo CP_2
di acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 73.151,04 e condannare la Sig.ra
[...]
a rifondere alla la residua somma di Euro 49.853,04 a titolo di CP_2 Parte_1
spese sostenute e lavori eseguiti, mancato guadagno e danno da perdita di chance, o la
diversa somma che risulterà dovuta in esito al giudizio e che eventualmente verrà liquidata
dal Giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
domanda al saldo;
3 B) respingere integralmente le domande riconvenzionali dei convenuti perché infondate in
fatto e diritto e perché la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata è del tutto
inammissibile;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi professionali, I.V.A. e C.p.a. e successive
occorrende;
- IN VIA ISTRUTTORIA: l'attrice chiede ammettersi le istanze istruttorie già indicate nell'Atto
di citazione e nella Seconda e Terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., nonché il
rigetto delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi ivi dedotti.
*Per i convenuti ed come nelle note scritte di precisazione CP_1 CP_2
delle conclusioni ex art. 189 cod proc. civ. n. 1) del 17.04.2025:
“In via istruttoria insistono per l'ammissione delle prove dedotte in comparsa di costituzione e
risposta e nelle successive memorie depositate in data 26 ottobre 2023 – 3 novembre 2023.
Nel merito, adeversis reiectis, chiedono:
- respingere perchè infondate in fatto e diritto le domande tutte proposte dalla Parte_1
in via riconvenzionale, dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 cod. civ.
[...]
esercitato dai Sigg.ri e in relazione al contratto intervenuto tra le CP_2 CP_1
parti in data 18 - 31 gennaio 2022, e per l'effetto condannare in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. l'importo CP_1
di euro 49.820,00 ed in favore della Sig.ra l'importo di euro 46.596,00, pari al CP_2
doppio della caparra confirmatoria ricevuta, ovvero altra somma meglio visa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fossero ritenuti sussistenti i presupposti
per l'accoglimento della domanda principale, dichiarare la risoluzione del contratto per cui è
causa per inadempimento di parte attrice e per l'effetto condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dai
convenuti e segnatamente al pagamento in favore del Sig. dell'importo di CP_1
4 49.820,00 ed in favore della Sig.ra dell'importo di 46.596,00, ovvero altra CP_2
somma meglio visa . Il tutto oltre ad interessi, rivalutazione e spese di lite.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato, la società operante nel Parte_1
settore delle costruzioni industriali e civili in legno prefabbricato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale della Spezia i signori e deducendo quanto CP_1 CP_2
segue.
La società attrice esponeva che in data 18 gennaio 2022 le parti avevano stipulato un contratto d'appalto relativo alla progettazione e realizzazione di una casa bifamiliare in legno,
composta da due unità immobiliari denominate “rossa” e “blu”, rispettivamente commissionate dalla sig.ra e dal sig. sulla base dell'Offerta n. AN2100026/215C del 22 CP_2 CP_1
dicembre 2021 (doc. 1 citazione). Il corrispettivo pattuito ammontava complessivamente ad euro 482.000,00 oltre IVA, di cui euro 232.987,21 per l'unità rossa ed euro 249.105,21 per l'unità blu, con garanzia di prezzo fisso limitata a dodici mesi dalla data del listino richiamato nel contratto e facoltà dell'appaltatrice di applicare eventuali sovraprezzi in caso di avvio del cantiere oltre tale termine. In data 26 gennaio 2022 i committenti versavano la caparra confirmatoria così divisa: la euro 23.298,00 e euro 24.910,00 (doc. 2 CP_2 CP_1
citazione).
La rappresentava che, dopo la sottoscrizione, erano intercorsi numerosi Parte_1
scambi di corrispondenza e richieste di modifiche progettuali da parte dei committenti, nonché
ritardi nella trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria. Ciò aveva determinato un progressivo slittamento delle attività di progettazione esecutiva e impedito
5 l'avvio dei lavori entro il 22 dicembre 2022, termine ultimo di validità del listino prezzi contrattualmente previsto.
Nel frattempo – prosegue l'attrice – l'eccezionale aumento dei costi delle materie prime e le difficoltà di approvvigionamento, dovute prima alla pandemia e poi al conflitto russo-ucraino,
avevano comportato un significativo aggravio dei costi di costruzione. In tale contesto, e nel rispetto della clausola contrattuale, la veva richiesto ai committenti di Parte_1
sottoscrivere appositi “addendum contrattuali” (doc. 12 citazione) datati 24 agosto 2022, con un incremento del corrispettivo pari ad euro 23.400,00 oltre IVA per l'unità blu e ad euro
21.500,00 oltre IVA per l'unità rossa, evidenziando che più della metà dell'incremento effettivo sarebbe stato assorbito dalla stessa impresa.
I convenuti, tuttavia, rifiutavano di aderire a tale proposta, limitandosi a prospettare un aumento meramente simbolico, e contestavano la legittimità della richiesta. Con
comunicazione pec del 2 novembre 2022 (doc. 18) dichiaravano quindi di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c., chiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. Seguiva una procedura di negoziazione assistita, iniziata il 9 gennaio 2023, che si concludeva senza esito positivo.
La società attrice deduceva che alcun inadempimento le fosse imputabile, mentre i ritardi e le modifiche progettuali erano da ascrivere ai committenti, e che il rifiuto di rinegoziare il corrispettivo costituiva grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e all'art. 2 Cost., oltre che delle stesse pattuizioni contrattuali. Chiedeva
pertanto la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, la declaratoria di illegittimità del recesso da essi esercitato e il riconoscimento del diritto a trattenere le caparre versate, quantificando i danni – tra costi già sostenuti, lucro cessante e perdita di chance – in euro 77.278,23 per ed euro 73.151,04 per al netto delle caparre CP_1 CP_2
rispettivamente di euro 24.910,00 ed euro 23.298,00 già incassate. In via subordinata,
6 invocava l'applicazione dell'art. 1671 c.c., chiedendo in ogni caso la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.
*Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14 luglio 2023, i signori
[...]
i costituivano in giudizio contestando integralmente le domande CP_2 CP_1
di e formulando domanda riconvenzionale. Parte_1
Rappresentavano che, nell'autunno 2021, si erano rivolti alla società attrice per l'acquisto di due unità immobiliari prefabbricate, da realizzarsi in Vezzano Ligure. Il contratto, concluso il
18 gennaio 2022 con l'intermediazione del geom. si fondava sul progetto CP_3
architettonico predisposto dal geom. e trasmesso alla controparte già nell'ottobre CP_4
2021. La direzione commerciale confermava l'accordo solo il 31 gennaio 2022, mentre le caparre confirmatorie risultavano già versate dai convenuti il 24 e 25 gennaio.
Il tecnico dei committenti trasmetteva subito gli elaborati per il progetto esecutivo (3 febbraio
2022). Solo il 28 aprile 2022 la società nominava l'architetto come referente, ma le Per_1
bozze da lei predisposte richiedevano ripetute correzioni per conformarsi al progetto originario. La documentazione utile al titolo edilizio veniva inviata dalla società solo il 30
agosto 2022 e con diverse imprecisioni.
Nel frattempo, pretendeva un aumento di euro 44.900,00 oltre IVA, Parte_1
formalizzato negli addenda del 24 agosto 2022, e pochi giorni proponeva la sottoscrizione di un nuovo contratto con corrispettivo rimesso a successive determinazioni. Gli esponenti chiedevano chiarimenti e garanzie, senza ottenere risposte adeguate.
Dinanzi alla volontà della società di non rispettare le condizioni originarie, i convenuti esercitavano il recesso ex art. 1385 c.c. e chiedevano la restituzione del doppio della caparra,
senza successo neppure in sede di negoziazione assistita.
In punto di diritto rilevavano che la richiesta di aumento violava la clausola contrattuale di garanzia del prezzo fisso per dodici mesi, pattuita proprio per neutralizzare eventuali
7 oscillazioni. Parimenti, l'asserito inadempimento per mancata rinegoziazione non trovava fondamento: non avrebbe fornito giustificazioni concrete, richiamando Parte_1
strumentalmente la pandemia e rifiutava l'offerta conciliativa dei convenuti di un aumento complessivo di circa euro 17.000,00 oltre IVA.
I convenuti, dunque, chiedevano il rigetto della domanda attorea poiché l'inadempimento era imputabile esclusivamente a con conseguente dichiarazione di Parte_1
legittimità del recesso ex art 1385 c.c. e diritto alla restituzione del doppio della caparra. In via subordinata, chiedevano accertarsi la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., con condanna della società al risarcimento dei danni patiti dai convenuti.
*All'udienza del 16.11.2023 le parti insistevano come nelle rispettive memorie ex art 171 ter cpc ed il Giudice con ordinanza del 20.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava l'udienza del 20.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.03.2025 le parti chiedevano fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 cpc ed il Giudice fissava dunque l'udienza del 19.06.2025, con decorrenza a ritroso dei termini ex art. 189 cpc.
All'udienza del 19.06.2025 il Giudice verificava l'avvenuto deposito degli atti ex art. 189 cpc e rimetteva la causa in decisione.
Osservato
*La domanda attorea è infondata e come tale deve essere respinta per i seguenti motivi.
La presente controversia riguarda il contratto d'appalto stipulato in data 18 gennaio 2022 tra la società e i signori e avente ad Parte_1 CP_1 CP_2
oggetto la progettazione e la realizzazione di una bifamiliare in legno prefabbricato.
In particolare, la vertenza concerne da un lato, la legittimità del recesso esercitato dai convenuti ai sensi dell'art. 1385 c.c. e, dall'altro, le pretese avanzate dall'attrice in ordine al
8 trattenimento delle caparre confirmatorie e al risarcimento dei presunti danni derivanti dall'inadempimento dei committenti.
In primo luogo, occorre precisare che l'onere di provare la legittimità del recesso grava sui convenuti, in quanto spetta a chi invoca il diritto di recesso dimostrare la fondatezza della propria decisione e, eventualmente, l'esistenza di un inadempimento da parte dell'appaltatrice, conformemente all'art. 2697 c.c.
Per quanto riguarda le pretese dell'attrice, l'onere della prova si concentra sull'esistenza di un inadempimento dei committenti che giustifichi la richiesta di incremento dei corrispettivi o il trattenimento delle caparre confirmatorie, in quanto chi richiede un corrispettivo maggiore o il risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento altrui deve dimostrare i fatti su cui fonda la propria pretesa, sempre ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La valutazione si fonderà sull'esame degli atti di causa, della documentazione contrattuale e delle comunicazioni intercorrenti tra le parti, tenendo conto dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Dall'istruttoria documentale emerge che i committenti hanno fornito tempestivamente il progetto originario, già predisposto nell'autunno 2021, e consegnato all'attrice ai fini della realizzazione del progetto esecutivo. Le caparre confirmatorie erano state regolarmente versate a fine gennaio 2022. Tuttavia, la società ha nominato il proprio Parte_1
referente tecnico solo il 28 aprile 2022 e i documenti da essa prodotti hanno richiesto ripetute correzioni per conformarsi al progetto originario, ovvero circostanze che hanno concretamente ostacolato l'avvio dei lavori secondo il cronoprogramma previsto.
In tale contesto, la società attrice ha formalizzato, con gli addenda del 24 agosto 2022, una richiesta di incremento del corrispettivo pari a € 44.900 oltre IVA, giustificandola con l'aumento dei costi delle materie prime derivante da eventi straordinari.
9 Tale richiesta, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola di prezzo fisso per dodici mesi,
pattuita al fine di garantire stabilità ai committenti. I convenuti hanno proposto un aumento limitato e proporzionato, che è stato rifiutato dall'attrice, la quale ha altresì tentato di imporre la sottoscrizione di un nuovo contratto con corrispettivo rimesso a successive determinazioni.
Alla luce della documentazione acquisita e delle comunicazioni intercorse, i ritardi e le imprecisioni nella produzione della documentazione progettuale deve ritenersi che siano imputabili alla società attrice e che abbiano concretamente impedito l'adempimento regolare del contratto. Le contestazioni dell'attrice nei confronti dei committenti, relative a ritardi o richieste di modifiche, non risultano adeguatamente provate e non sono idonee a giustificare né l'eccessivo incremento dei corrispettivi richiesto né il rifiuto dei convenuti di procedere alla stipula di nuovi accordi.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il recesso esercitato dai convenuti sia legittimo.
L'art. 1385 c.c. consente al committente di recedere dal contratto per giusta causa, e i comportamenti della società attrice, consistenti nei ritardi nella trasmissione della documentazione, nelle imprecisioni progettuali e nel rifiuto di rispettare le condizioni originarie, integrano tale giusta causa.
Inoltre, le domande di risarcimento avanzate dalla società attrice, fondate su un presunto inadempimento dei committenti e sul rifiuto di rinegoziazione, non trovano riscontro nella prova acquisita e devono essere rigettate
Alla luce di quanto precede, il giudice ritiene che il recesso esercitato dai convenuti sia legittimo, che l'attrice debba restituire il doppio delle caparre confirmatorie versate e che le domande avanzate da (oltre interessi legali dal 02.11.2022 quale data Parte_1
del recesso), sia in via principale sia in via subordinata, siano da rigettare.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza.
10 Gli onorari della difesa di e vengono liquidati in euro CP_1 CP_2
8.433,00 applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 96.416,47) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva,
decisionale).
***
P.Q.M.
A) DICHIARA legittimo il recesso esercitato da e ex art. 1385 CP_1 CP_2
c.c. dal contratto d'appalto stipulato in data 18 gennaio 2022.
B) CO la a restituire ai convenuti il doppio delle caparre Parte_1
confirmatorie versate, nella misura di euro 49.820,00 a favore del sig. d euro CP_1
46.596,00 a favore della sig.ra oltre interessi legali dal 02.11.2022 al saldo. CP_2
C) CO al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
d he si liquidano in complessivi euro 8.433,00 per onorari, CP_1 CP_2
oltre accessori di legge.
D) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 03.10.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
P. I.V.A. , con sede a Campo di Trens (BZ), Zona Parte_1 P.IVA_1
Industriale 1, rappresentata e difesa dll'avv. Giuseppe A. Tinelli, domiciliata presso lo studio del difensore in Orzinuovi (BS), Via Galileo Galilei 1,
-attrice -
Contro
C.F. residente in [...]n. 5, Vezzano CP_1 C.F._1
Ligure, e , C.F. , residente in [...] C.F._2
46, rappresentati e difesi dall'avv. Giampaolo Amadei, domiciliato presso lo studio del difensore in La Spezia, Via Del Carmine 8,
- convenuti-
***
CONCLUSIONI
1 *Per l'attrice, come nelle note scritte di precisazione delle conclusioni Parte_1
ex art. 189 co. 1 n. 1 cpc in data 16.04.2025:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per tutti i motivi esposti in atti:
A) accertato il grave inadempimento contrattuale dei convenuti nonché la grave violazione
delle regole di correttezza, buona fede contrattuale e solidarietà da parte degli stessi,
dichiarare la risoluzione del Contratto d'appalto di cui alla sottoscritta Offerta
AN2100026/215C di data 18.01.2022 per fatto e colpa imputabile ai convenuti e dichiarare
illegittima la dichiarazione di recesso ex art. 1385 c.c. dei convenuti ed illegittima la
conseguente richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata e, per
l'effetto:
- dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro 24.910,00 - versata dal Sig.
quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di CP_1
acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 77.278,23 e condannare il Sig. a CP_1
risarcire alla la residua somma di Euro 52.368,23 a titolo di danno Parte_1
emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance o la diversa somma che risulterà
dovuta in esito al giudizio e che eventualmente verrà liquidata dal Giudice in via equitativa, il
tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
- dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro 23.298,00 - versata dalla Sig.ra
quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo CP_2
di acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 73.151,04 e condannare la Sig.ra
[...]
a risarcire alla la residua somma di Euro 49.853,04 a titolo di CP_2 Parte_1
danno emergente, lucro cessante e danno da perdita di chance o la diversa somma che
risulterà dovuta in esito al giudizio e che eventualmente verrà liquidata dal Giudice in via
equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
2 B) respingere integralmente le domande riconvenzionali dei convenuti perché infondate in
fatto e in diritto e perché la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata è del tutto
inammissibile;
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: nel denegato caso di mancato accoglimento della
domanda svolta in via principale:
A) dichiarata l'illegittimità del recesso ex art. 1385 c.c. comunicato dai convenuti ed illegittima
la conseguente richiesta di restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata,
accertare che i convenuti hanno esercitato il recesso unilaterale dal contratto ex art. 1671 c.c.
e, per l'effetto:
- dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro 24.910,00 - versata dal Sig.
quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo di CP_1
acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 77.278,23 e condannare il Sig. a CP_1
rifondere alla la residua somma di Euro 52.368,23 a titolo di spese Parte_1
sostenute e lavori eseguiti, mancato guadagno e danno da perdita di chance, o la diversa
somma che risulterà dovuta in esito al giudizio e che eventualmente verrà liquidata dal
Giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda
al saldo;
- dichiarare il diritto dell'attrice a trattenere la somma di Euro 23.298,00 - versata dalla Sig.ra
quale caparra confirmatoria - a titolo di garanzia risarcitoria o comunque a titolo CP_2
di acconto sui maggiori danni subiti pari ad Euro 73.151,04 e condannare la Sig.ra
[...]
a rifondere alla la residua somma di Euro 49.853,04 a titolo di CP_2 Parte_1
spese sostenute e lavori eseguiti, mancato guadagno e danno da perdita di chance, o la
diversa somma che risulterà dovuta in esito al giudizio e che eventualmente verrà liquidata
dal Giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
domanda al saldo;
3 B) respingere integralmente le domande riconvenzionali dei convenuti perché infondate in
fatto e diritto e perché la domanda riconvenzionale svolta in via subordinata è del tutto
inammissibile;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi professionali, I.V.A. e C.p.a. e successive
occorrende;
- IN VIA ISTRUTTORIA: l'attrice chiede ammettersi le istanze istruttorie già indicate nell'Atto
di citazione e nella Seconda e Terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c., nonché il
rigetto delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi ivi dedotti.
*Per i convenuti ed come nelle note scritte di precisazione CP_1 CP_2
delle conclusioni ex art. 189 cod proc. civ. n. 1) del 17.04.2025:
“In via istruttoria insistono per l'ammissione delle prove dedotte in comparsa di costituzione e
risposta e nelle successive memorie depositate in data 26 ottobre 2023 – 3 novembre 2023.
Nel merito, adeversis reiectis, chiedono:
- respingere perchè infondate in fatto e diritto le domande tutte proposte dalla Parte_1
in via riconvenzionale, dichiarare la legittimità del recesso ex art. 1385 cod. civ.
[...]
esercitato dai Sigg.ri e in relazione al contratto intervenuto tra le CP_2 CP_1
parti in data 18 - 31 gennaio 2022, e per l'effetto condannare in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. l'importo CP_1
di euro 49.820,00 ed in favore della Sig.ra l'importo di euro 46.596,00, pari al CP_2
doppio della caparra confirmatoria ricevuta, ovvero altra somma meglio visa;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non fossero ritenuti sussistenti i presupposti
per l'accoglimento della domanda principale, dichiarare la risoluzione del contratto per cui è
causa per inadempimento di parte attrice e per l'effetto condannare in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti patiti dai
convenuti e segnatamente al pagamento in favore del Sig. dell'importo di CP_1
4 49.820,00 ed in favore della Sig.ra dell'importo di 46.596,00, ovvero altra CP_2
somma meglio visa . Il tutto oltre ad interessi, rivalutazione e spese di lite.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
*Con atto di citazione ritualmente notificato, la società operante nel Parte_1
settore delle costruzioni industriali e civili in legno prefabbricato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale della Spezia i signori e deducendo quanto CP_1 CP_2
segue.
La società attrice esponeva che in data 18 gennaio 2022 le parti avevano stipulato un contratto d'appalto relativo alla progettazione e realizzazione di una casa bifamiliare in legno,
composta da due unità immobiliari denominate “rossa” e “blu”, rispettivamente commissionate dalla sig.ra e dal sig. sulla base dell'Offerta n. AN2100026/215C del 22 CP_2 CP_1
dicembre 2021 (doc. 1 citazione). Il corrispettivo pattuito ammontava complessivamente ad euro 482.000,00 oltre IVA, di cui euro 232.987,21 per l'unità rossa ed euro 249.105,21 per l'unità blu, con garanzia di prezzo fisso limitata a dodici mesi dalla data del listino richiamato nel contratto e facoltà dell'appaltatrice di applicare eventuali sovraprezzi in caso di avvio del cantiere oltre tale termine. In data 26 gennaio 2022 i committenti versavano la caparra confirmatoria così divisa: la euro 23.298,00 e euro 24.910,00 (doc. 2 CP_2 CP_1
citazione).
La rappresentava che, dopo la sottoscrizione, erano intercorsi numerosi Parte_1
scambi di corrispondenza e richieste di modifiche progettuali da parte dei committenti, nonché
ritardi nella trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria. Ciò aveva determinato un progressivo slittamento delle attività di progettazione esecutiva e impedito
5 l'avvio dei lavori entro il 22 dicembre 2022, termine ultimo di validità del listino prezzi contrattualmente previsto.
Nel frattempo – prosegue l'attrice – l'eccezionale aumento dei costi delle materie prime e le difficoltà di approvvigionamento, dovute prima alla pandemia e poi al conflitto russo-ucraino,
avevano comportato un significativo aggravio dei costi di costruzione. In tale contesto, e nel rispetto della clausola contrattuale, la veva richiesto ai committenti di Parte_1
sottoscrivere appositi “addendum contrattuali” (doc. 12 citazione) datati 24 agosto 2022, con un incremento del corrispettivo pari ad euro 23.400,00 oltre IVA per l'unità blu e ad euro
21.500,00 oltre IVA per l'unità rossa, evidenziando che più della metà dell'incremento effettivo sarebbe stato assorbito dalla stessa impresa.
I convenuti, tuttavia, rifiutavano di aderire a tale proposta, limitandosi a prospettare un aumento meramente simbolico, e contestavano la legittimità della richiesta. Con
comunicazione pec del 2 novembre 2022 (doc. 18) dichiaravano quindi di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c., chiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria. Seguiva una procedura di negoziazione assistita, iniziata il 9 gennaio 2023, che si concludeva senza esito positivo.
La società attrice deduceva che alcun inadempimento le fosse imputabile, mentre i ritardi e le modifiche progettuali erano da ascrivere ai committenti, e che il rifiuto di rinegoziare il corrispettivo costituiva grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e all'art. 2 Cost., oltre che delle stesse pattuizioni contrattuali. Chiedeva
pertanto la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, la declaratoria di illegittimità del recesso da essi esercitato e il riconoscimento del diritto a trattenere le caparre versate, quantificando i danni – tra costi già sostenuti, lucro cessante e perdita di chance – in euro 77.278,23 per ed euro 73.151,04 per al netto delle caparre CP_1 CP_2
rispettivamente di euro 24.910,00 ed euro 23.298,00 già incassate. In via subordinata,
6 invocava l'applicazione dell'art. 1671 c.c., chiedendo in ogni caso la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite.
*Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14 luglio 2023, i signori
[...]
i costituivano in giudizio contestando integralmente le domande CP_2 CP_1
di e formulando domanda riconvenzionale. Parte_1
Rappresentavano che, nell'autunno 2021, si erano rivolti alla società attrice per l'acquisto di due unità immobiliari prefabbricate, da realizzarsi in Vezzano Ligure. Il contratto, concluso il
18 gennaio 2022 con l'intermediazione del geom. si fondava sul progetto CP_3
architettonico predisposto dal geom. e trasmesso alla controparte già nell'ottobre CP_4
2021. La direzione commerciale confermava l'accordo solo il 31 gennaio 2022, mentre le caparre confirmatorie risultavano già versate dai convenuti il 24 e 25 gennaio.
Il tecnico dei committenti trasmetteva subito gli elaborati per il progetto esecutivo (3 febbraio
2022). Solo il 28 aprile 2022 la società nominava l'architetto come referente, ma le Per_1
bozze da lei predisposte richiedevano ripetute correzioni per conformarsi al progetto originario. La documentazione utile al titolo edilizio veniva inviata dalla società solo il 30
agosto 2022 e con diverse imprecisioni.
Nel frattempo, pretendeva un aumento di euro 44.900,00 oltre IVA, Parte_1
formalizzato negli addenda del 24 agosto 2022, e pochi giorni proponeva la sottoscrizione di un nuovo contratto con corrispettivo rimesso a successive determinazioni. Gli esponenti chiedevano chiarimenti e garanzie, senza ottenere risposte adeguate.
Dinanzi alla volontà della società di non rispettare le condizioni originarie, i convenuti esercitavano il recesso ex art. 1385 c.c. e chiedevano la restituzione del doppio della caparra,
senza successo neppure in sede di negoziazione assistita.
In punto di diritto rilevavano che la richiesta di aumento violava la clausola contrattuale di garanzia del prezzo fisso per dodici mesi, pattuita proprio per neutralizzare eventuali
7 oscillazioni. Parimenti, l'asserito inadempimento per mancata rinegoziazione non trovava fondamento: non avrebbe fornito giustificazioni concrete, richiamando Parte_1
strumentalmente la pandemia e rifiutava l'offerta conciliativa dei convenuti di un aumento complessivo di circa euro 17.000,00 oltre IVA.
I convenuti, dunque, chiedevano il rigetto della domanda attorea poiché l'inadempimento era imputabile esclusivamente a con conseguente dichiarazione di Parte_1
legittimità del recesso ex art 1385 c.c. e diritto alla restituzione del doppio della caparra. In via subordinata, chiedevano accertarsi la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., con condanna della società al risarcimento dei danni patiti dai convenuti.
*All'udienza del 16.11.2023 le parti insistevano come nelle rispettive memorie ex art 171 ter cpc ed il Giudice con ordinanza del 20.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione,
fissava l'udienza del 20.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20.03.2025 le parti chiedevano fissarsi l'udienza di rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 cpc ed il Giudice fissava dunque l'udienza del 19.06.2025, con decorrenza a ritroso dei termini ex art. 189 cpc.
All'udienza del 19.06.2025 il Giudice verificava l'avvenuto deposito degli atti ex art. 189 cpc e rimetteva la causa in decisione.
Osservato
*La domanda attorea è infondata e come tale deve essere respinta per i seguenti motivi.
La presente controversia riguarda il contratto d'appalto stipulato in data 18 gennaio 2022 tra la società e i signori e avente ad Parte_1 CP_1 CP_2
oggetto la progettazione e la realizzazione di una bifamiliare in legno prefabbricato.
In particolare, la vertenza concerne da un lato, la legittimità del recesso esercitato dai convenuti ai sensi dell'art. 1385 c.c. e, dall'altro, le pretese avanzate dall'attrice in ordine al
8 trattenimento delle caparre confirmatorie e al risarcimento dei presunti danni derivanti dall'inadempimento dei committenti.
In primo luogo, occorre precisare che l'onere di provare la legittimità del recesso grava sui convenuti, in quanto spetta a chi invoca il diritto di recesso dimostrare la fondatezza della propria decisione e, eventualmente, l'esistenza di un inadempimento da parte dell'appaltatrice, conformemente all'art. 2697 c.c.
Per quanto riguarda le pretese dell'attrice, l'onere della prova si concentra sull'esistenza di un inadempimento dei committenti che giustifichi la richiesta di incremento dei corrispettivi o il trattenimento delle caparre confirmatorie, in quanto chi richiede un corrispettivo maggiore o il risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento altrui deve dimostrare i fatti su cui fonda la propria pretesa, sempre ai sensi dell'art. 2697 c.c.
La valutazione si fonderà sull'esame degli atti di causa, della documentazione contrattuale e delle comunicazioni intercorrenti tra le parti, tenendo conto dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.
Dall'istruttoria documentale emerge che i committenti hanno fornito tempestivamente il progetto originario, già predisposto nell'autunno 2021, e consegnato all'attrice ai fini della realizzazione del progetto esecutivo. Le caparre confirmatorie erano state regolarmente versate a fine gennaio 2022. Tuttavia, la società ha nominato il proprio Parte_1
referente tecnico solo il 28 aprile 2022 e i documenti da essa prodotti hanno richiesto ripetute correzioni per conformarsi al progetto originario, ovvero circostanze che hanno concretamente ostacolato l'avvio dei lavori secondo il cronoprogramma previsto.
In tale contesto, la società attrice ha formalizzato, con gli addenda del 24 agosto 2022, una richiesta di incremento del corrispettivo pari a € 44.900 oltre IVA, giustificandola con l'aumento dei costi delle materie prime derivante da eventi straordinari.
9 Tale richiesta, tuttavia, si pone in contrasto con la clausola di prezzo fisso per dodici mesi,
pattuita al fine di garantire stabilità ai committenti. I convenuti hanno proposto un aumento limitato e proporzionato, che è stato rifiutato dall'attrice, la quale ha altresì tentato di imporre la sottoscrizione di un nuovo contratto con corrispettivo rimesso a successive determinazioni.
Alla luce della documentazione acquisita e delle comunicazioni intercorse, i ritardi e le imprecisioni nella produzione della documentazione progettuale deve ritenersi che siano imputabili alla società attrice e che abbiano concretamente impedito l'adempimento regolare del contratto. Le contestazioni dell'attrice nei confronti dei committenti, relative a ritardi o richieste di modifiche, non risultano adeguatamente provate e non sono idonee a giustificare né l'eccessivo incremento dei corrispettivi richiesto né il rifiuto dei convenuti di procedere alla stipula di nuovi accordi.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che il recesso esercitato dai convenuti sia legittimo.
L'art. 1385 c.c. consente al committente di recedere dal contratto per giusta causa, e i comportamenti della società attrice, consistenti nei ritardi nella trasmissione della documentazione, nelle imprecisioni progettuali e nel rifiuto di rispettare le condizioni originarie, integrano tale giusta causa.
Inoltre, le domande di risarcimento avanzate dalla società attrice, fondate su un presunto inadempimento dei committenti e sul rifiuto di rinegoziazione, non trovano riscontro nella prova acquisita e devono essere rigettate
Alla luce di quanto precede, il giudice ritiene che il recesso esercitato dai convenuti sia legittimo, che l'attrice debba restituire il doppio delle caparre confirmatorie versate e che le domande avanzate da (oltre interessi legali dal 02.11.2022 quale data Parte_1
del recesso), sia in via principale sia in via subordinata, siano da rigettare.
*Le spese processuali devono seguire la soccombenza.
10 Gli onorari della difesa di e vengono liquidati in euro CP_1 CP_2
8.433,00 applicando i parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 96.416,47) del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità
Giudiziaria adita (Tribunale) dell'attività processuale effettivamente svolta (studio, introduttiva,
decisionale).
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P.Q.M.
A) DICHIARA legittimo il recesso esercitato da e ex art. 1385 CP_1 CP_2
c.c. dal contratto d'appalto stipulato in data 18 gennaio 2022.
B) CO la a restituire ai convenuti il doppio delle caparre Parte_1
confirmatorie versate, nella misura di euro 49.820,00 a favore del sig. d euro CP_1
46.596,00 a favore della sig.ra oltre interessi legali dal 02.11.2022 al saldo. CP_2
C) CO al pagamento delle spese di lite nei confronti di Parte_1
d he si liquidano in complessivi euro 8.433,00 per onorari, CP_1 CP_2
oltre accessori di legge.
D) RIGETTA ogni altra domanda.
La Spezia, 03.10.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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