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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8763 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 25689/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25689/2024 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Leonardo 29 presso gli Parte_1
avv.ti Francesco Maria D'Acunto e PE D'Acunto, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dell'Epomeo 151 presso gli PE
pagina 1 di 8 AR e MA ZI, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a delibera condominiale va rigettata, e così la domanda di pagamento. ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo di annullare la deliberazione adottata dall'assemblea del
[...]
predetto Condominio in data 27/6/2024 e condannare il convenuto a CP_1
rimborsare all'attore le spese della procedura di mediazione 2992, con vittoria delle spese di mediazione del presente giudizio, e di lite, con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare l'opposizione nulla, improcedibile, CP_1
inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di mediazione e di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Nella nota con cui ha partecipato all'ultima udienza (trattata in forma scritta), parte attrice ha ribadito la richiesta, già precedentemente formulata, di riunire il presente giudizio ad altri pendenti dinanzi a questo Tribunale ed aventi ad oggetto impugnative di altre deliberazioni dello stesso convenuto. Secondo parte attrice, si CP_1
tratterebbe di diversi procedimenti attinenti alla stessa causa, perché la stessa lite tra e il si articolerebbe nelle impugnative di Pt_1 Controparte_1
più delibere condominiali, per cui andrebbe applicato l'art. 273 cpc;
così non è, perché le impugnative di diverse condominiali non possono configurare la stessa causa, essendo diverso l'oggetto di ciascuna impugnazione, anche se si può trattare di oggetti connessi;
si applica dunque l'art. 274 cpc, per il quale “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la pagina 2 di 8 riunione”, ossia la riunione è rimessa al potere discrezionale del giudice;
in questo caso, però, non appare opportuno riunire i diversi giudizi, essendo il presente processo già giunto alla fase della decisione, per cui confliggerebbe col principio di ragionevole durata (art. 111 Cost.) farlo regredire per decidere sulla riunione.
Preliminarmente il , costituendosi, ha eccepito che non abbia CP_1 Pt_1
nemmeno dedotto il proprio interesse ad agire nell'opporsi alla deliberazione impugnata, che invece deve sussistere secondo il principio generale stabilito dall'art. 100 cpc – e mancando un interesse ad agire, la domanda è inammissibile;
tale eccezione è infondata, in base al principio enunciato da Cass. 17294/2020: “In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.”; in questo caso, la deliberazione è impugnata, come si vedrà, adducendo due vizi formali da cui sarebbe affetta la procedura all'esito della quale venne emanata, per cui sussiste in ogni caso l'interesse del condomino a farli rilevare;
inoltre, l'attore chiede che il convenuto CP_1
venga condannato a rimborsargli delle spese di mediazione, e qui l'interesse a vedersi corrisposta una somma di denaro è evidente. Il principio richiamato dalla parte convenuta ed enunciato da Cass. 6128/2017: “Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.” si riferisce all'errore di ripartizione delle spese, e quindi ad un caso in cui il vizio della deliberazione deve necessariamente risolversi in un danno patrimoniale, in assenza del quale manca effettivamente l'interesse ad impugnare di chi non sia stato danneggiato dall'errore.
pagina 3 di 8 Sempre preliminarmente, secondo il convenuto l'opposizione sarebbe CP_1
improcedibile, per essere viziato il procedimento di mediazione svoltosi prima che iniziasse il presente processo: infatti la mediazione si è svolta in modalità telematica, e contrariamente a quanto stabilito dall'art. 8 bis D.L.vo 28/2010 (nel testo all'epoca vigente), il verbale non è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale. Si consideri però il principio enunciato da Cass. SU 6477/2024, per cui “Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti …”; ora, anche a voler considerare nullo il “verbale primo incontro di mediazione” del
19/11/2024, dalla stessa narrazione dei fatti svolta dal convenuto risulta che CP_1
certamente entrambe le parti parteciparono all'incontro con i rispettivi avvocati, e che entrambe le parti e i rispettivi legali, tramite le proprie caselle mail, autorizzarono l'Organismo di Mediazione a chiudere il verbale, per cui la nullità si considera sanata e l'opposizione a delibera è procedibile.
Ed ancora preliminarmente, il convenuto eccepisce che sia improcedibile il CP_1
secondo motivo d'opposizione a delibera, ossia quello per cui “La delibera è annullabile in quanto non è stato trasmesso all'odierno opponente il verbale della prima convocazione.”, trattandosi di argomento non menzionato nel procedimento di mediazione. Il secondo motivo d'opposizione, dopo il brano riportato dalla parte convenuta, prosegue così: “Dalla lettura del verbale inviato, ed opposto, (che si riferisce esclusivamente alla seconda convocazione) nulla si evince circa la prima convocazione, per cui è da ritenere che di essa non si è redatto il relativo verbale, in violazione dell'ultimo comma dell'art. 1136 C.C. che prevede la necessità della redazione del verbale di ognuna “delle riunioni dell'assemblea”.”; quindi, la circostanza che non è stato inviato a il verbale di prima convocazione, è menzionata solo per illustrare Pt_1
l'argomento costituito dal non essere stato proprio redatto un verbale della prima convocazione: e ciò corrisponde al motivo B indicato nella istanza di mediazione, ossia:
pagina 4 di 8 “Manca il verbale della 1° convocazione come previsto dal 7 co. dell'art. 1136 c.c.;”.
Pertanto, neanche questa eccezione può essere accolta.
Ulteriore eccezione, la “litispendenza parziale”: il giudizio sarebbe improcedibile in quanto la stessa domanda sarebbe già stata formulata in altro giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale tra le stesse parti – il giudizio 25686/2024, in cui chiede di Pt_1
annullare la deliberazione del 7/5/2024 del oggi convenuto e condannare CP_1
detto Condominio a rimborsargli le spese del procedimento di mediazione 2992. La domanda sulle spese di mediazione è effettivamente identica nei due giudizi, ma si chiede di annullare due deliberazioni diverse;
non c'è litispendenza, che ai sensi dell'art. 39 cpc può sussistere solo tra due cause pendenti dinanzi a giudici diversi, ma c'è solo connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, il che non potrebbe rendere improcedibile la domanda, ma solo determinare la riunione delle cause: il che non è stato fatto, per i motivi che si sono espressi sopra.
Si passa quindi ad esaminare i motivi d'opposizione a delibera sviluppati nell'atto di citazione.
Primo motivo: “nella convocazione dell'Assemblea si legge che i condomini sono stati convocati in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2024 alle ore 23,00; ma a quell'ora il -recatosi sul posto- ha trovato chiuso lo Studio luogo della Pt_1 Per_1
convocazione!”; pertanto non vi sarebbe stata realmente una prima convocazione dell'assemblea, e si sarebbe finta una prima convocazione solo per avvalersi del più basso quorum previsto per la seconda convocazione in base all'art. 1136 cc. Parte attrice, però, non ha provato che il luogo indicato per la prima convocazione fosse in realtà inaccessibile: si tratta di una mera affermazione di parte, e questo motivo d'opposizione è infondato.
Secondo motivo: non essendo stato redatto il verbale dell'assemblea in prima convocazione, come richiesto dall'art. 1137 cc, e quindi l'assemblea in seconda convocazione sarebbe da annullare. Come si legge in Cass. 22685/2014, in motivazione:
“La ricorrente sostiene di avere lamentato l'omessa redazione del verbale dell'assemblea pagina 5 di 8 di prima convocazione e che nel verbale di seconda convocazione non vi era stato nessun accenno, neppure implicito alla prima riunione;
richiama giurisprudenza per la quale il verbale deve dar conto di tutte le attività compiute, anche se non si sono perfezionate e non siano state adottate deliberazioni.
3.1 Il motivo è manifestamente infondato e la giurisprudenza richiamata non è pertinente al caso specifico dell'assemblea deserta di prima convocazione, nel corso della quale, proprio perché deserta, non solo non sono state prese decisioni, ma non è stata svolta alcuna attività e nulla poteva essere verbalizzato. Occorre invece richiamare il principio, già affermato da questa Corte e che qui si condivide, per il quale la necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, in questo caso per completa assenza dei condomini;
la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni;
pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, ne' la rende invalida
(cfr. Cass. 24/4/1996 n. 3862; Cass. 13/11/2009 n. 24132). Nella specie i condomini erano edotti sia del fatto che era stata fissata una prima convocazione, sia del fatto che si riunivano in seconda convocazione e l'amministratore ha dato atto della regolare convocazione dell'assemblea, così che, non risultando contestazioni dei condomini al riguardo, deve ritenersi provato il presupposto di validità della seconda convocazione.”; quindi, poiché nel verbale del 27/6/2024 si dà atto della regolare convocazione dell'assemblea, senza contestazione dei condomini, anche questo secondo motivo d'impugnazione è infondato.
pagina 6 di 8 L'attore, infine, chiede che gli vengano rimborsate le spese della procedura di mediazione svoltasi prima che venisse impugnata la deliberazione del 7/5/2024, perché in quella istanza di mediazione si indicava come motivo di invalidità della deliberazione il fatto che l'assemblea avesse disposto il “taglio inferiore dei ricci delle ringhiere”, e le ringhiere sono beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, e non beni comuni;
e perché successivamente, ma prima che si concludesse il procedimento di mediazione,
l'assemblea aveva revocato la delibera del 7/5/2024 nella parte in cui era stato disposto il taglio della ringhiera, così riconoscendo la fondatezza della contestazione mossa da
: e pertanto il dovrebbe rimborsare all'odierno attore le spese di Pt_1 CP_1
quella procedura di mediazione, avviata per un motivo fondato. Il fatto è, però, che in quella istanza di mediazione il motivo relativo al taglio delle ringhiere era svolto solo in via subordinata, essendo il primo motivo costituito dalla dedotta omessa verbalizzazione del controllo del fatto che tutti gli aventi diritto fossero stati regolarmente convocati;
e, come detto, l'impugnativa delle deliberazioni adottate dall'assemblea del 7/5/2024 è sub judice, pendendo un separato giudizio dinanzi a questo Tribunale;
solo al giudice di quella controversia spetterà regolare le spese della procedura di mediazione 2992, in base all'esito complessivo di quella lite: qualora venisse rigettato il primo motivo d'impugnazione, la soccombenza complessiva sarebbe di Baiano, e non si giustificherebbe porre le spese di quella mediazione a carico del
[...]
. Quindi, questa domanda è inammissibile. Controparte_1
Come si vede, nessuna delle domande di può essere accolta;
le spese di Pt_1
mediazione e di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi anche considerato che sono state rigettate varie eccezioni preliminari, e senza fase istruttoria).
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 25689/2024 rgac tra:
attore; , convenuto;
così Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione a delibera condominiale;
2) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle spese del procedimento di mediazione 2992;
3) Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese della fase di CP_1
mediazione, che liquida in € 165,92 per esborsi ed € 804 per compenso di avvocato, oltre oneri come per legge;
4) Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che CP_1
liquida in € 2.906 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli avv.ti PE AR e MA ZI.
Così deciso in Portici in data 6/10/2025 Il giudice unico pagina 8 di 8
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 25689/2024 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Leonardo 29 presso gli Parte_1
avv.ti Francesco Maria D'Acunto e PE D'Acunto, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dell'Epomeo 151 presso gli PE
pagina 1 di 8 AR e MA ZI, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a delibera condominiale va rigettata, e così la domanda di pagamento. ha convenuto nel presente giudizio il Parte_1 Controparte_1
, chiedendo di annullare la deliberazione adottata dall'assemblea del
[...]
predetto Condominio in data 27/6/2024 e condannare il convenuto a CP_1
rimborsare all'attore le spese della procedura di mediazione 2992, con vittoria delle spese di mediazione del presente giudizio, e di lite, con distrazione;
si è costituito il convenuto chiedendo di dichiarare l'opposizione nulla, improcedibile, CP_1
inammissibile ed infondata, con vittoria delle spese di mediazione e di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, ed ora la causa va decisa.
Nella nota con cui ha partecipato all'ultima udienza (trattata in forma scritta), parte attrice ha ribadito la richiesta, già precedentemente formulata, di riunire il presente giudizio ad altri pendenti dinanzi a questo Tribunale ed aventi ad oggetto impugnative di altre deliberazioni dello stesso convenuto. Secondo parte attrice, si CP_1
tratterebbe di diversi procedimenti attinenti alla stessa causa, perché la stessa lite tra e il si articolerebbe nelle impugnative di Pt_1 Controparte_1
più delibere condominiali, per cui andrebbe applicato l'art. 273 cpc;
così non è, perché le impugnative di diverse condominiali non possono configurare la stessa causa, essendo diverso l'oggetto di ciascuna impugnazione, anche se si può trattare di oggetti connessi;
si applica dunque l'art. 274 cpc, per il quale “Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la pagina 2 di 8 riunione”, ossia la riunione è rimessa al potere discrezionale del giudice;
in questo caso, però, non appare opportuno riunire i diversi giudizi, essendo il presente processo già giunto alla fase della decisione, per cui confliggerebbe col principio di ragionevole durata (art. 111 Cost.) farlo regredire per decidere sulla riunione.
Preliminarmente il , costituendosi, ha eccepito che non abbia CP_1 Pt_1
nemmeno dedotto il proprio interesse ad agire nell'opporsi alla deliberazione impugnata, che invece deve sussistere secondo il principio generale stabilito dall'art. 100 cpc – e mancando un interesse ad agire, la domanda è inammissibile;
tale eccezione è infondata, in base al principio enunciato da Cass. 17294/2020: “In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.”; in questo caso, la deliberazione è impugnata, come si vedrà, adducendo due vizi formali da cui sarebbe affetta la procedura all'esito della quale venne emanata, per cui sussiste in ogni caso l'interesse del condomino a farli rilevare;
inoltre, l'attore chiede che il convenuto CP_1
venga condannato a rimborsargli delle spese di mediazione, e qui l'interesse a vedersi corrisposta una somma di denaro è evidente. Il principio richiamato dalla parte convenuta ed enunciato da Cass. 6128/2017: “Il condomino che intenda impugnare una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.” si riferisce all'errore di ripartizione delle spese, e quindi ad un caso in cui il vizio della deliberazione deve necessariamente risolversi in un danno patrimoniale, in assenza del quale manca effettivamente l'interesse ad impugnare di chi non sia stato danneggiato dall'errore.
pagina 3 di 8 Sempre preliminarmente, secondo il convenuto l'opposizione sarebbe CP_1
improcedibile, per essere viziato il procedimento di mediazione svoltosi prima che iniziasse il presente processo: infatti la mediazione si è svolta in modalità telematica, e contrariamente a quanto stabilito dall'art. 8 bis D.L.vo 28/2010 (nel testo all'epoca vigente), il verbale non è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale. Si consideri però il principio enunciato da Cass. SU 6477/2024, per cui “Se privo dell'apposizione della firma digitale, il ricorso per cassazione in forma di documento informatico è affetto da un vizio di nullità, che è sanabile per raggiungimento dello scopo ogni qualvolta possa desumersi la paternità certa dell'atto processuale da elementi qualificanti …”; ora, anche a voler considerare nullo il “verbale primo incontro di mediazione” del
19/11/2024, dalla stessa narrazione dei fatti svolta dal convenuto risulta che CP_1
certamente entrambe le parti parteciparono all'incontro con i rispettivi avvocati, e che entrambe le parti e i rispettivi legali, tramite le proprie caselle mail, autorizzarono l'Organismo di Mediazione a chiudere il verbale, per cui la nullità si considera sanata e l'opposizione a delibera è procedibile.
Ed ancora preliminarmente, il convenuto eccepisce che sia improcedibile il CP_1
secondo motivo d'opposizione a delibera, ossia quello per cui “La delibera è annullabile in quanto non è stato trasmesso all'odierno opponente il verbale della prima convocazione.”, trattandosi di argomento non menzionato nel procedimento di mediazione. Il secondo motivo d'opposizione, dopo il brano riportato dalla parte convenuta, prosegue così: “Dalla lettura del verbale inviato, ed opposto, (che si riferisce esclusivamente alla seconda convocazione) nulla si evince circa la prima convocazione, per cui è da ritenere che di essa non si è redatto il relativo verbale, in violazione dell'ultimo comma dell'art. 1136 C.C. che prevede la necessità della redazione del verbale di ognuna “delle riunioni dell'assemblea”.”; quindi, la circostanza che non è stato inviato a il verbale di prima convocazione, è menzionata solo per illustrare Pt_1
l'argomento costituito dal non essere stato proprio redatto un verbale della prima convocazione: e ciò corrisponde al motivo B indicato nella istanza di mediazione, ossia:
pagina 4 di 8 “Manca il verbale della 1° convocazione come previsto dal 7 co. dell'art. 1136 c.c.;”.
Pertanto, neanche questa eccezione può essere accolta.
Ulteriore eccezione, la “litispendenza parziale”: il giudizio sarebbe improcedibile in quanto la stessa domanda sarebbe già stata formulata in altro giudizio pendente dinanzi a questo Tribunale tra le stesse parti – il giudizio 25686/2024, in cui chiede di Pt_1
annullare la deliberazione del 7/5/2024 del oggi convenuto e condannare CP_1
detto Condominio a rimborsargli le spese del procedimento di mediazione 2992. La domanda sulle spese di mediazione è effettivamente identica nei due giudizi, ma si chiede di annullare due deliberazioni diverse;
non c'è litispendenza, che ai sensi dell'art. 39 cpc può sussistere solo tra due cause pendenti dinanzi a giudici diversi, ma c'è solo connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, il che non potrebbe rendere improcedibile la domanda, ma solo determinare la riunione delle cause: il che non è stato fatto, per i motivi che si sono espressi sopra.
Si passa quindi ad esaminare i motivi d'opposizione a delibera sviluppati nell'atto di citazione.
Primo motivo: “nella convocazione dell'Assemblea si legge che i condomini sono stati convocati in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2024 alle ore 23,00; ma a quell'ora il -recatosi sul posto- ha trovato chiuso lo Studio luogo della Pt_1 Per_1
convocazione!”; pertanto non vi sarebbe stata realmente una prima convocazione dell'assemblea, e si sarebbe finta una prima convocazione solo per avvalersi del più basso quorum previsto per la seconda convocazione in base all'art. 1136 cc. Parte attrice, però, non ha provato che il luogo indicato per la prima convocazione fosse in realtà inaccessibile: si tratta di una mera affermazione di parte, e questo motivo d'opposizione è infondato.
Secondo motivo: non essendo stato redatto il verbale dell'assemblea in prima convocazione, come richiesto dall'art. 1137 cc, e quindi l'assemblea in seconda convocazione sarebbe da annullare. Come si legge in Cass. 22685/2014, in motivazione:
“La ricorrente sostiene di avere lamentato l'omessa redazione del verbale dell'assemblea pagina 5 di 8 di prima convocazione e che nel verbale di seconda convocazione non vi era stato nessun accenno, neppure implicito alla prima riunione;
richiama giurisprudenza per la quale il verbale deve dar conto di tutte le attività compiute, anche se non si sono perfezionate e non siano state adottate deliberazioni.
3.1 Il motivo è manifestamente infondato e la giurisprudenza richiamata non è pertinente al caso specifico dell'assemblea deserta di prima convocazione, nel corso della quale, proprio perché deserta, non solo non sono state prese decisioni, ma non è stata svolta alcuna attività e nulla poteva essere verbalizzato. Occorre invece richiamare il principio, già affermato da questa Corte e che qui si condivide, per il quale la necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, in questo caso per completa assenza dei condomini;
la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni;
pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione, ne' la rende invalida
(cfr. Cass. 24/4/1996 n. 3862; Cass. 13/11/2009 n. 24132). Nella specie i condomini erano edotti sia del fatto che era stata fissata una prima convocazione, sia del fatto che si riunivano in seconda convocazione e l'amministratore ha dato atto della regolare convocazione dell'assemblea, così che, non risultando contestazioni dei condomini al riguardo, deve ritenersi provato il presupposto di validità della seconda convocazione.”; quindi, poiché nel verbale del 27/6/2024 si dà atto della regolare convocazione dell'assemblea, senza contestazione dei condomini, anche questo secondo motivo d'impugnazione è infondato.
pagina 6 di 8 L'attore, infine, chiede che gli vengano rimborsate le spese della procedura di mediazione svoltasi prima che venisse impugnata la deliberazione del 7/5/2024, perché in quella istanza di mediazione si indicava come motivo di invalidità della deliberazione il fatto che l'assemblea avesse disposto il “taglio inferiore dei ricci delle ringhiere”, e le ringhiere sono beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini, e non beni comuni;
e perché successivamente, ma prima che si concludesse il procedimento di mediazione,
l'assemblea aveva revocato la delibera del 7/5/2024 nella parte in cui era stato disposto il taglio della ringhiera, così riconoscendo la fondatezza della contestazione mossa da
: e pertanto il dovrebbe rimborsare all'odierno attore le spese di Pt_1 CP_1
quella procedura di mediazione, avviata per un motivo fondato. Il fatto è, però, che in quella istanza di mediazione il motivo relativo al taglio delle ringhiere era svolto solo in via subordinata, essendo il primo motivo costituito dalla dedotta omessa verbalizzazione del controllo del fatto che tutti gli aventi diritto fossero stati regolarmente convocati;
e, come detto, l'impugnativa delle deliberazioni adottate dall'assemblea del 7/5/2024 è sub judice, pendendo un separato giudizio dinanzi a questo Tribunale;
solo al giudice di quella controversia spetterà regolare le spese della procedura di mediazione 2992, in base all'esito complessivo di quella lite: qualora venisse rigettato il primo motivo d'impugnazione, la soccombenza complessiva sarebbe di Baiano, e non si giustificherebbe porre le spese di quella mediazione a carico del
[...]
. Quindi, questa domanda è inammissibile. Controparte_1
Come si vede, nessuna delle domande di può essere accolta;
le spese di Pt_1
mediazione e di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi anche considerato che sono state rigettate varie eccezioni preliminari, e senza fase istruttoria).
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 25689/2024 rgac tra:
attore; , convenuto;
così Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
provvede:
1) Rigetta l'opposizione a delibera condominiale;
2) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle spese del procedimento di mediazione 2992;
3) Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese della fase di CP_1
mediazione, che liquida in € 165,92 per esborsi ed € 804 per compenso di avvocato, oltre oneri come per legge;
4) Condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese di lite, che CP_1
liquida in € 2.906 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli avv.ti PE AR e MA ZI.
Così deciso in Portici in data 6/10/2025 Il giudice unico pagina 8 di 8