Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/06/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 741/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 741/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in San Severo alla via Don Felice Canelli n. 21, presso lo studio dell'avv.
Elena Antonacci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Foggia alla via Benedetto Croce n. 32/D, presso lo studio dell'avv. Irene Nobile, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Leopoldo Conti e all'avv. Marco Pesenti, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA –
E
(precedentemente denominata Controparte_2 Controparte_3
), c.f. , in persona del l.r.p.t., e
[...] P.IVA_2 [...]
(precedentemente denominata Controparte_4 [...]
), c.f. , elettivamente domiciliate in Milano Controparte_5 P.IVA_3
- Seconda Sezione civile -
alla piazza Filippo Meda n. 3, presso lo Studio Professionale Associato a rappresentate e difese dell'avv. Alberto M. Fornari, Controparte_6
Gaetano Iorio Fiorelli e Emanuela Banfi, giusta procura in atti
- TERZE CHIAMATE IN CAUSA –
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22.1.2018, , Parte_1 costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n.
849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente opposizione avverso il d.i. n. 2235/2017 del 24/10/2017 e notificato in data
12.12.2017, chiedendo di revocare l'ingiunzione stante l'infondatezza dell'avversa pretesa ed ha altresì avanzato istanza di chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
, al fine di sentirla condannare al Controparte_7 pagamento dell'indennizzo di cui al contratto di assicurazione.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Su autorizzazione ex art. 269 cod. proc. civ., si sono costituite in giudizio le terze chiamate in cause, le quali, eccepita la carenza di legittimazione passiva di hanno domandato di rigettare ad ogni Controparte_2 modo nel merito la domanda spiegata nei loro confronti.
Denegata la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo mediante l'espletamento della consulenza contabile, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per la somma di € 5.314,75, oltre interessi e spese, in virtù di contratto di finanziamento rimasto inadempiuto, stipulato in data 19.3.2015 con Compass s.p.a., il cui credito è stato
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- Seconda Sezione civile -
successivamente ceduto in favore dell'odierna opposta, giusta contratto dell'8.6.2017.
L'opponente ha obiettato: di aver stipulato, contestualmente al finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, anche un contratto assicurativo, con la terza chiamata in causa, a garanzia di eventi quali decesso, invalidità, permanente totale o temporanea, al lavoro o perdita involontaria d'impiego; di essere stato licenziato in data 23.7.2015 ma di non aver potuto usufruire dell'indennizzo assicurativo per il quale era necessaria un'anzianità minima di almeno 12 mesi con lo stesso datore di lavoro;
che, tuttavia, nessuno lo ha messo al corrente di tale condizione prevista dal contratto di assicuzione;
che inoltre, il TAN ed il TAEG indicati nel contratto di finanziamento non appaiono analoghi a quelli effettivamente praticati rispettivamente del 20.36% e del 13,56% e che il TAEG risulta erroneamente indicato per non essere state in esso conteggiate le spese assicurative;
che inoltre è stato violato l'art. 1283 cod. civ. stante l'applicazione della capitalizzazione alla francese;
che gli interessi hanno superato la soglia usuraria esistente al momento della stipula del contratto.
§ Sulla somma ingiunta
Il contratto di finanziamento è stato stipulato per l'acquisto di un'autovettura privata ed è un contratto inquadrabile nella fattispecie dei contratti di credito al consumo ex art. 122 d.lgs. n. 385/1993.
Il contratto è stato stipulato dopo l'entrata in vigore dell'art. 125-bis, comma 6, d.lgs. n. 385/1993, per cui anche l'omessa inclusione nel TAEG dei costi a carico del consumatore di cui all'art. 121, comma1, lett. e) determina la nullità della clausola, con le conseguenze indicate nel comma
7 della norma citata.
Ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e) e dell'art. 125-bis, comma 6, d.lgs.
n. 385/1993, devono essere inclusi nel TAEG “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
La Circolare della Banca d'Italia del 30 settembre 2016 può essere assunta
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come parametro interpretativo della norma appena citata, nel senso che la stessa esplicita che “Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
In sostanza, le spese che il consumatore “deve” pagare in relazione al contratto di credito sono solo quelle “obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
Nel caso in esame, i costi assicurativi sono stati correttamente esclusi dal
TAEG perché nel contratto di finanziamento in atti si legge che “per ottenere il credito o per attenerlo alle condizioni contrattuali offerte” NON “è obbligatorio sottoscrivere un'assicurazione che garantisca il credito” né alcun “altro contratto per servizio accessorio” e nelle condizioni generali si legge anche che “La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato”.
In definitiva, il TAEG è stato correttamente calcolato senza includervi il costo assicurativo, siccome quest'ultimo non era né obbligatorio per ottenere il credito né per ottenerlo alle condizioni offerte, sicché non era un costo che il finanziato doveva sopportare necessariamente.
Quanto all'erronea indicazione del TAN e al superamento del tasso usurario
è stata espletata CTU contabile, a firma del dott. , che ha Persona_1 escluso il superamento dell'usura, al momento della stipula del contratto, sia per il tasso di interesse corrispettivo sia per quello moratorio.
Il CTU ha ravvisato solo usura sopravvenuta ma, come noto, quest'ultima non è giuridicamente configurabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 24675/2017).
È infondata anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1283 cod. civ. poiché basata unicamente sull'applicazione della capitalizzazione alla francese.
È noto, infatti, che la capitalizzazione alla francese non determina di per sé
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alcun fenomeno anatocistico, trattandosi esclusivamente di un sistema di ammortamento a rata costante, ossia di rate il cui importo è sempre identico ed in cui la quota-parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella del capitale crescente, in base ad un meccanismo secondo cui il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e, così, la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via, senza che – si badi – gli interessi generino ulteriori interessi, calcolandosi questi ultimi sempre e solo sul capitale e dovendosi pertanto escludere il fenomeno anatocistico (Cass. civ. n. 34677/2022;
Cass. civ. n. 27823/2023; Cass. civ. Sez. Un. n. 15130 del 2024).
Alla luce, dunque, del rigetto di tutte le eccezioni sollevate da parte opponente e della prova del titolo fornita da parte opposta, il decreto ingiuntivo deve essere confermato per non avere l'opponente provato di aver adempiuto o di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile (Cass. civ. Sez. Un. n. 13533/2001).
§ La domanda di indennizzo formulata dall'opponente nei confronti delle terze chiamate in causa
A fondamento della domanda di adempimento, l'opponente ha invocato il contratto assicurativo n. CL/11/040 stipulato in suo favore da Compass
s.p.a. con e CP_2 Controparte_7
(oggi denominata MetLife Europe Insurance d.a.c.
[...]
Rappresentanza Generale per l'Italia), in data 19/3/2015.
Dalla lettura del contratto si evince che copertura assicurativa in esame è stata prestata: da (precedentemente denominata Controparte_2
), per quanto concerne le garanzie Decesso, Controparte_3
Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave e Inabilità Temporanea Totale;
e da (precedentemente denominata Controparte_4
), per quanto concerne la garanzia Perdita Controparte_5
Involontaria d'Impiego.
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Le due società sono persone giuridiche distinte come si evince dalle visure camerali in atti.
All'art. 11 del testo contrattuale si legge, di conseguenza, che “eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego devono essere inoltrati per iscritto alla società
[...]
". Controparte_7
Senonché l'attore, seppure autorizzato, su sua richiesta, a chiamare in causa (precedentemente denominata Controparte_4
), ha erroneamente notificato l'atto di CP_2 Controparte_5 chiamata in causa del terzo a la quale si è costituita Controparte_2 ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile nei confronti di
[...] per difetto di legittimazione passiva, stante l'art. 11 del CP_2 contratto in atti e considerata che la stessa prospettazione dell'opponente ha sempre correttamente fatto riferimento a Controparte_4
[...]
La domanda, quindi, va, invece, vagliata nel merito nei confronti di
[...]
Controparte_4
Quest'ultima ha eccepito la prescrizione biennale prevista dall'art. 2952, secondo comma, cod. civ., precisando che il sinistro per il quale si chiede l'indennizzo è il licenziamento avvenuto in data 23.7.2015, mentre l'atto di chiamata in causa è stato notificato in data 1.6.2019, dunque oltre il biennio.
L'eccezione è priva di fondamento perché è in atti richiesta di indennizzo ricevuta in data 31.5.2016, idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.
La domanda è, tuttavia, infondata perché risulta dagli atti che l'assicurato, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 7 della Polizza, al momento del licenziamento, aveva un'anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro inferiore a 12 mesi (cfr. doc. sub n. 5, relativo allo stato occupazionale dell'opponente dal quale risulta un'anzianità di cinque mesi e
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art. 7 condizioni generali di polizza secondo cui “Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto 70 anni di età, esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un'anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro;
aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo;
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione;
ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.”).
Del resto, l'opponente non ha nemmeno provato le ulteriori condizioni richieste dal contratto per il pagamento dell'indennizzo.
Né può aderirsi alla tesi dell'opponente secondo cui nessuno lo avrebbe reso edotto del contenuto della clausola contrattuale, giacché il contratto risulta stipulato in forma scritta ed è stato da lui sottoscritto e reca espressamente le condizioni pattizie all'art. 7.
Ne deriva, quindi, il rigetto della domanda di adempimento formulata da parte opponente nei confronti di Controparte_4
Al rigetto dell'opposizione e delle domande spiegate verso le terze chiamate in causa segue la condanna dell'opponente, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dell'opposta e delle terze chiamate in causa, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2
D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi alla luce delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M.
55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE , in
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- Seconda Sezione civile -
composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2235/2017;
b) dichiara inammissibile la domanda di adempimento spiegata dall'opponente nei confronti di Controparte_2
c) rigetta la domanda di adempimento spiegata dall'opponente nei confronti della terza chiamata in causa Controparte_4
d) condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, delle spese di lite, pari alla somma di € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
e) condanna l'opponente al rimborso, in favore di Controparte_4 in causa, delle spese di lite, pari alla somma di € 2.540,00 a titolo
[...] di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
f) condanna l'opponente al rimborso, in favore di in Controparte_2 causa, delle spese di lite, pari alla somma di € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi;
g) pone le spese di CTU, già liquidate con decreto pronunciato ex art. 169
d.p.r. 115/02 in data 3.5.2023, definitivamente a carico di parte opponente.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 741/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 8 a 8