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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2554/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2554/2023 promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Penne (PE) Parte_1 C.F._1 alla Via Guido Rossa n. 53, presso e nello Studio dell'Avv. Federica Milano che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
07.08.1981 e residenti in [...] alla C. da Scannella Superiore n. 10/A.
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio (contenzioso)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2023 ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
del coniuge chiedendo che fosse pronunciata la separazione Controparte_1
personale dei predetti coniugi, alle condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto per procura in Guantanamo (CUBA) e trascritto nel registro del Comune di Loreto Aprutino (PE), (Atto matrimonio anno 2021 n.
1 - Parte II;
matrimonio dalla cui unione non è nata prole;
2. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva dichiarata la sua contumacia.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n.26/2024 del 9.01.2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di scioglimento del matrimonio civile.
4. All'udienza del 6 febbraio 2025 la resistente, presente personalmente, dichiarava di non avere avuto più contatti con il resistente a far data dall'anno 2022 e, pertanto, chiedeva dichiararsi ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto per procura in
Guantanamo (CUBA) e trascritto nel registro del Comune di Loreto Aprutino (PE), (Atto matrimonio anno 2021 n.
1 - Parte II;
5. Nel corso della medesima udienza, il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva e, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 09.01.2024 dal
Tribunale di Pescara.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
pagina 2 di 3 10. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto per procura tra e Parte_1
in Guantanamo (CUBA) e trascritto nel registro del Controparte_1
Comune di Loreto Aprutino (PE) - Atto matrimonio anno 2021 n.
1 - Parte II;
b) Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Loreto Aprutino (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 6.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L.Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2554/2023 promossa da:
, (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Penne (PE) Parte_1 C.F._1 alla Via Guido Rossa n. 53, presso e nello Studio dell'Avv. Federica Milano che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
07.08.1981 e residenti in [...] alla C. da Scannella Superiore n. 10/A.
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e scioglimento del matrimonio (contenzioso)
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 18 luglio 2023 ha agito in giudizio nei confronti Parte_1
del coniuge chiedendo che fosse pronunciata la separazione Controparte_1
personale dei predetti coniugi, alle condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto per procura in Guantanamo (CUBA) e trascritto nel registro del Comune di Loreto Aprutino (PE), (Atto matrimonio anno 2021 n.
1 - Parte II;
matrimonio dalla cui unione non è nata prole;
2. Il resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 21 dicembre 2023 veniva dichiarata la sua contumacia.
3. È stata, quindi, pronunciata sentenza di separazione (n.26/2024 del 9.01.2024) ed è stata fissata successiva udienza per il giudizio di scioglimento del matrimonio civile.
4. All'udienza del 6 febbraio 2025 la resistente, presente personalmente, dichiarava di non avere avuto più contatti con il resistente a far data dall'anno 2022 e, pertanto, chiedeva dichiararsi ai sensi dell'art. 3, n. 2) lett. b), L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile contratto per procura in
Guantanamo (CUBA) e trascritto nel registro del Comune di Loreto Aprutino (PE), (Atto matrimonio anno 2021 n.
1 - Parte II;
5. Nel corso della medesima udienza, il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non compariva e, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 09.01.2024 dal
Tribunale di Pescara.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Ciò si desume anche dal totale disinteresse dimostrato dalla parte resistente, rimasta del tutto estranea al presente procedimento.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
pagina 2 di 3 10. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto per procura tra e Parte_1
in Guantanamo (CUBA) e trascritto nel registro del Controparte_1
Comune di Loreto Aprutino (PE) - Atto matrimonio anno 2021 n.
1 - Parte II;
b) Ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Loreto Aprutino (PE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) Spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 6.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L.Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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