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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5236 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36847/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Ciccarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da (c.f. ) nata il [...] in Parte_1 C.F._1
AL (Pakistan) residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Ambrosetti, come da mandato in atti, nei confronti del
[...]
in Pakistan, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma,
Via Dei Portoghesi 12, costituito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 281 undecies e 700 c.p.c., per accertare Parte_1
l'ingiustificata inattività del , Controparte_1
Ambasciata d'Italia Islamabad, sulla domanda di rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore del familiare del ricorrente, tale, persino, da non riuscire ad ottenere un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta di rilascio di visto dopo aver ottenuto il relativo nulla osta.
Il ritualmente citato si è costituito in giudizio concludendo per la cessazione Controparte_1 della materia del contendere, essendo stato fissato l'appuntamento.
****
Preliminarmente devono essere confermate, anche nella presente sede di merito, le ragioni già espresse da questo Tribunale e che hanno portato all'accoglimento del ricorso cautelare presentato nelle more della definizione di questo giudizio.
Tanto premesso deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le parti hanno dato atto di come la procedura amministrativa sia stata definita con la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della pratica di rilascio del vito di ingresso del familiare della ricorrente.
La parte ricorrente, inoltre, ha rinunciato anche alla domanda risarcitoria.
Tanto premesso, si ritiene che le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, debbano essere compensate.
In primo luogo, è noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma,
(Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versa l' CP_1
a Islamabad, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma,
[...] sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
p.q.m.
- conferma il provvedimento cautelare e dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 4 aprile 2025
Il giudice
Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Ciccarelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da (c.f. ) nata il [...] in Parte_1 C.F._1
AL (Pakistan) residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Ambrosetti, come da mandato in atti, nei confronti del
[...]
in Pakistan, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma,
Via Dei Portoghesi 12, costituito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 281 undecies e 700 c.p.c., per accertare Parte_1
l'ingiustificata inattività del , Controparte_1
Ambasciata d'Italia Islamabad, sulla domanda di rilascio del visto di ingresso per motivi familiari in favore del familiare del ricorrente, tale, persino, da non riuscire ad ottenere un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta di rilascio di visto dopo aver ottenuto il relativo nulla osta.
Il ritualmente citato si è costituito in giudizio concludendo per la cessazione Controparte_1 della materia del contendere, essendo stato fissato l'appuntamento.
****
Preliminarmente devono essere confermate, anche nella presente sede di merito, le ragioni già espresse da questo Tribunale e che hanno portato all'accoglimento del ricorso cautelare presentato nelle more della definizione di questo giudizio.
Tanto premesso deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le parti hanno dato atto di come la procedura amministrativa sia stata definita con la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della pratica di rilascio del vito di ingresso del familiare della ricorrente.
La parte ricorrente, inoltre, ha rinunciato anche alla domanda risarcitoria.
Tanto premesso, si ritiene che le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, debbano essere compensate.
In primo luogo, è noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma,
(Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versa l' CP_1
a Islamabad, come affermato, in più occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma,
[...] sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
p.q.m.
- conferma il provvedimento cautelare e dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 4 aprile 2025
Il giudice
Giuseppe Ciccarelli