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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4985/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.4141/2023)
TRA
n. a ALGERIA il 29/09/2001 RT rappresentato e difeso dall'avv. CAPUANO MIRKO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 4141/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Parte ricorrente evidenzia come a seguito di visita di revisione programmata con il verbale impugnato in sede di A.T.P. è stato riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile dal 29.2.2024, data della visita di revisione (cfr. verbale definito il 29.2.2024 allegato al ricorso in opposizione).
Per tali ragioni, il thema decidendum deve ritenersi limitato all'arco di tempo compreso tra la presentazione della domanda amministrativa del
30.5.2022 ed il 28.2.2024, giorno antecedente al riconoscimento in via amministrativa in sede di revisione.
INTERESSE AD AGIRE
Per tali ragioni, è infondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata da parte resistente in quanto il requisito sanitario non è stato riconosciuto ab origine.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:”Anemia microcitic, deficit intellettivo di grado lieve-medio”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” soggetto ben orientato nel tempo, nel luogo e nello spazio. Non presenta agitazione psichica nè stato di ansia. Tono dell'umore eutimico. L'eloquio è deficitario, il pensiero resta comunque fluido. Le capacità di ragionamento
e critica risultano ridotte”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor RT
, globalmente considerate, allo stato attuale, pur determinando
[...] un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 65%. Infatti scindendo le singole patologie abbiamo: • Deficit intellettivo lieve-medio (cod.
1006)……….……………………..…61% • Anemia microcitica (per analogia cod.
9322)……………………………..11% Il signor risulta affetto RT da disabilità intellettiva di grado lieve- medio. Agli atti è presente una valutazione psicodiagnostica effettuata il 05/12/2022 presso il
Dipartimento di Salute Mentale dell' che attesta tale Controparte_2 patologia. All'esame obiettivo l'eloquio è deficitario, il pensiero resta comunque fluido e ancorato alla realtà, le capacità di adattamento riescono ad assicurare un adeguato rapporto con il mondo esterno, come descritto proprio all'interno della consulenza effettuata. Tale patologia può
3 essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 1006, assegnando una percentuale pari al 61%. Il ricorrente risulta inoltre affetto da anemia microcitica, come risulta dalle consulenze presenti agli atti. I valori di emoglobina non sono comunque preoccupanti e non vi è traccia agli atti di certificazioni che attestino trasfusioni avvenute. Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 9322, assegnando una percentuale pari al 11%. Utilizzando la formula in uso in medicina legale si ottiene una percentuale di invalidità del 65%, pertanto non sussistono i presupposti per la concessione dell'assegno di invalidità civile. Tale percentuale di invalidità può essere riconosciuta a partire dalla data della domanda amministrativa,
30/05/2022, in quanto le patologie di cui soffre il ricorrente già Pt_2 presenti e ben stabilizzate a quell'epoca”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si
4 ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
D'altra parte, parte ricorrente allega al ricorso in opposizione un unico certificato medico redatto il 21.2.2024 che non risulta supportato da ulteriori accertamenti diagnostici e terapeutici. Si tratta, infatti, di un certificato isolato ove sono riportate le patologie già diagnosticate a parte ricorrente con valutazione della sua capacità di autonomia al momento della visita. Si fa, inoltre, riferimento ad un deficit intellettivo già valutato dallo stesso C.T.U. e si tratta, inoltre, di documentazione redatta a poche settimane dal deposito della relazione peritale (3.2.2024). Non è possibile, inoltre, valorizzare il certificato medico allegato alle note di trattazione scritta in quanto redatto successivamente alla visita di revisione e, pertanto, non rientrante nel thema decidendum.
VALUTAZIONE DEL VERBALE DI REVISIONE – ART. 147 DISP. ATT.
C.P.C.
Non è possibile valorizzare il verbale sanitario di revisione come elemento di valutazione in ragione della prevalenza dell'accertamento giurisdizionale su quello eseguito in sede amministrativa.
In base all'art. 147 disp. att. c.p.c., infatti, “nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale che ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma
5 precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 9235/2021), infatti, “6. Deve, infine, richiamarsi, a definitiva confutazione dell'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale, l'art. 147 disp. att. c.p.c., secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale, le collegiali mediche, permanendo quindi in capo all' il potere di modificare un giudizio precedentemente CP_1 espresso dalla collegiale. Questa Corte ha, a riguardo, affermato (cfr.
Cass. 16569/2015) che "nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art.
147 disp. att. c.p.c., comma 1, di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale
e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce della L. n. 295 del
1990, art. 1 (nel testo applicabile "ratione temporis") la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni (nello stesso senso Cass. n. 7548/2006)”.
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono compensate stante il parziale rigetto del ricorso.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
6 1. rigetta parzialmente il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che non ha il requisito sanitario utile per il RT riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa del 30.05.2022 e fino al 28.02.2024;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 09/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4985/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G.4141/2023)
TRA
n. a ALGERIA il 29/09/2001 RT rappresentato e difeso dall'avv. CAPUANO MIRKO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/04/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
1 Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 4141/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Parte ricorrente evidenzia come a seguito di visita di revisione programmata con il verbale impugnato in sede di A.T.P. è stato riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità civile dal 29.2.2024, data della visita di revisione (cfr. verbale definito il 29.2.2024 allegato al ricorso in opposizione).
Per tali ragioni, il thema decidendum deve ritenersi limitato all'arco di tempo compreso tra la presentazione della domanda amministrativa del
30.5.2022 ed il 28.2.2024, giorno antecedente al riconoscimento in via amministrativa in sede di revisione.
INTERESSE AD AGIRE
Per tali ragioni, è infondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata da parte resistente in quanto il requisito sanitario non è stato riconosciuto ab origine.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto
2 parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da:”Anemia microcitic, deficit intellettivo di grado lieve-medio”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” soggetto ben orientato nel tempo, nel luogo e nello spazio. Non presenta agitazione psichica nè stato di ansia. Tono dell'umore eutimico. L'eloquio è deficitario, il pensiero resta comunque fluido. Le capacità di ragionamento
e critica risultano ridotte”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:” in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate al signor RT
, globalmente considerate, allo stato attuale, pur determinando
[...] un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 65%. Infatti scindendo le singole patologie abbiamo: • Deficit intellettivo lieve-medio (cod.
1006)……….……………………..…61% • Anemia microcitica (per analogia cod.
9322)……………………………..11% Il signor risulta affetto RT da disabilità intellettiva di grado lieve- medio. Agli atti è presente una valutazione psicodiagnostica effettuata il 05/12/2022 presso il
Dipartimento di Salute Mentale dell' che attesta tale Controparte_2 patologia. All'esame obiettivo l'eloquio è deficitario, il pensiero resta comunque fluido e ancorato alla realtà, le capacità di adattamento riescono ad assicurare un adeguato rapporto con il mondo esterno, come descritto proprio all'interno della consulenza effettuata. Tale patologia può
3 essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 1006, assegnando una percentuale pari al 61%. Il ricorrente risulta inoltre affetto da anemia microcitica, come risulta dalle consulenze presenti agli atti. I valori di emoglobina non sono comunque preoccupanti e non vi è traccia agli atti di certificazioni che attestino trasfusioni avvenute. Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 9322, assegnando una percentuale pari al 11%. Utilizzando la formula in uso in medicina legale si ottiene una percentuale di invalidità del 65%, pertanto non sussistono i presupposti per la concessione dell'assegno di invalidità civile. Tale percentuale di invalidità può essere riconosciuta a partire dalla data della domanda amministrativa,
30/05/2022, in quanto le patologie di cui soffre il ricorrente già Pt_2 presenti e ben stabilizzate a quell'epoca”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si
4 ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
D'altra parte, parte ricorrente allega al ricorso in opposizione un unico certificato medico redatto il 21.2.2024 che non risulta supportato da ulteriori accertamenti diagnostici e terapeutici. Si tratta, infatti, di un certificato isolato ove sono riportate le patologie già diagnosticate a parte ricorrente con valutazione della sua capacità di autonomia al momento della visita. Si fa, inoltre, riferimento ad un deficit intellettivo già valutato dallo stesso C.T.U. e si tratta, inoltre, di documentazione redatta a poche settimane dal deposito della relazione peritale (3.2.2024). Non è possibile, inoltre, valorizzare il certificato medico allegato alle note di trattazione scritta in quanto redatto successivamente alla visita di revisione e, pertanto, non rientrante nel thema decidendum.
VALUTAZIONE DEL VERBALE DI REVISIONE – ART. 147 DISP. ATT.
C.P.C.
Non è possibile valorizzare il verbale sanitario di revisione come elemento di valutazione in ragione della prevalenza dell'accertamento giurisdizionale su quello eseguito in sede amministrativa.
In base all'art. 147 disp. att. c.p.c., infatti, “nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale che ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nelle controversie di cui al comma
5 precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo”.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 9235/2021), infatti, “6. Deve, infine, richiamarsi, a definitiva confutazione dell'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale, l'art. 147 disp. att. c.p.c., secondo cui nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza sono privi di qualsiasi efficacia vincolante sostanziale e processuale, le collegiali mediche, permanendo quindi in capo all' il potere di modificare un giudizio precedentemente CP_1 espresso dalla collegiale. Questa Corte ha, a riguardo, affermato (cfr.
Cass. 16569/2015) che "nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art.
147 disp. att. c.p.c., comma 1, di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale
e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce della L. n. 295 del
1990, art. 1 (nel testo applicabile "ratione temporis") la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni (nello stesso senso Cass. n. 7548/2006)”.
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono compensate stante il parziale rigetto del ricorso.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
6 1. rigetta parzialmente il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che non ha il requisito sanitario utile per il RT riconoscimento dell'assegno di invalidità civile dalla domanda amministrativa del 30.05.2022 e fino al 28.02.2024;
2. compensa le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 09/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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